Legislatura 19ª - Disegno di legge n. 743

Capo II

ORGANO CONSULTIVO NAZIONALE SUL CLIMA

Art. 5.

(Comitato parlamentare scientifico per il clima)

1. È istituito, ai sensi dell'articolo 3.4 del citato regolamento (UE) 2021/1119, e nel rispetto degli articoli 9 e 41 della legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1, l'organo indipendente per l'analisi e la verifica degli andamenti delle emissioni di gas a effetto serra e per la valutazione dell'osservanza dei vincoli della normativa europea, che assume il nome di Comitato parlamentare scientifico per il clima, di seguito denominato « Comitato », con sede in Roma, presso le Camere.

2. Il Comitato, ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, è equiparato agli enti e agli uffici facenti parte del Sistema statistico nazionale.

3. Il Comitato, avente funzioni di organo indipendente di consulenza scientifica, ha il compito di promuovere, valutare e verificare l'attuazione delle politiche adottate dai soggetti di cui all'articolo 4 in materia di clima.

4. Il Comitato è costituito da cinque membri selezionati a seguito di una procedura improntata a criteri di trasparenza, condotta dalle Commissioni parlamentari competenti in materia di ambiente, economia e finanze e affari sociali, che tenga conto dei principi di indipendenza e pari opportunità di genere e dei requisiti di particolare e comprovata qualificazione professionale ed esperienza in materia ambientale e climatica.

5. I membri del Comitato sono selezionati da un elenco di quindici soggetti, preventivamente formato sulla base di una procedura interna, decisa dalle Commissioni parlamentari di cui al comma 4, tra coloro che hanno maturato comprovate conoscenze scientifiche ed esperienze in uno dei seguenti ambiti: scienze del clima, scienze economiche, scienze ambientali e scienze sociali.

6. I membri del Comitato sono nominati per cinque anni, senza possibilità di rinnovo. I membri del Comitato non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale di consulenza, né ricoprire l'incarico di amministratore o dipendente in società private, aventi come scopo sociale il perseguimento di un fine connesso con le materie di cui all'articolo 5. Amministratori e dipendenti pubblici sono collocati fuori ruolo per l'intera durata del mandato, secondo le procedure degli ordinamenti di appartenenza.

7. Il Comitato elegge a maggioranza dei suoi componenti il presidente e il vicepresidente. Il presidente rappresenta il Comitato e stabilisce l'ordine del giorno delle sedute.

8. Al presidente è riconosciuto un trattamento economico complessivo pari a quello previsto per il presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Agli altri membri del Comitato è riconosciuto un trattamento economico complessivo pari all'80 per cento di quello spettante al presidente.

9. Il Comitato stabilisce e adotta, a maggioranza dei suoi componenti, il proprio regolamento interno organizzativo, finanziario ed economico. Il Comitato provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento, ivi comprese quelle relative al personale, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio.

10. Per gravi violazioni dei doveri d'ufficio, i membri del Comitato possono essere revocati dall'incarico con decreto adottato d'intesa dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, su proposta delle Commissioni parlamentari competenti in materia di clima e ambiente, adottata a maggioranza dei due terzi dei relativi componenti, secondo le modalità stabilite dai regolamenti parlamentari.

Art. 6.

(Organico del Comitato)

1. Il Comitato seleziona le risorse umane per l'espletamento delle proprie funzioni in piena autonomia, unicamente sulla base di criteri di merito e di competenza, con esclusivo riferimento alle esigenze funzionali.

2. La dotazione di personale del Comitato non può superare il limite massimo di venti unità. Il Presidente nomina, su deliberazione del Comitato, secondo modalità definite dal proprio regolamento interno, un membro con funzioni di direttore generale, responsabile del funzionamento del Comitato, sedici ricercatori scientifici e tre risorse amministrative. Tale limite è derogabile, compatibilmente con le previsioni di bilancio di cui all'articolo 8, nei casi di necessità individuati dal regolamento interno organizzativo del Comitato.

3. Il Comitato si avvale di:

a) personale a tempo indeterminato assunto mediante concorso pubblico;

b) personale delle amministrazioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, nonché di amministrazioni pubbliche o di diritto pubblico;

c) personale selezionato con procedure comparative pubbliche, per lo svolgimento di incarichi a tempo determinato di durata non superiore a tre anni, rinnovabile una sola volta.

4. Il collocamento fuori ruolo del personale delle amministrazioni pubbliche o di diritto pubblico richiesto dal Comitato è obbligatorio secondo le procedure degli ordinamenti di appartenenza.

5. I Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, d'intesa tra loro, individuano i locali da destinare alla sede del Comitato e provvedono al reperimento delle necessarie risorse strumentali.

Art. 7.

(Aree di competenza del Comitato)

1. Il Comitato opera sulla base di un programma di attività approvato con cadenza annuale a maggioranza dei suoi componenti. A scopo informativo, il programma è presentato dal presidente del Comitato alle Commissioni parlamentari competenti in materia di ambiente, economia, finanze e affari sociali entro dieci giorni dall'approvazione. Qualora sopraggiunga la necessità di modificare l'attività di programma, il presidente ha facoltà di presentare in ogni momento al Comitato un ordine del giorno con cui discute le modifiche da apportare. Il nuovo programma di attività è approvato secondo le modalità di cui al primo periodo.

2. Il Comitato assolve ai seguenti compiti:

a) analizza i dati, gli studi sul clima e le conclusioni scientifiche del Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC);

b) identifica e propone al Governo le linee guida in materia di mitigazione e adattamento al cambiamento climatico e le relative analisi d'impatto e verifica che le misure approvate e applicate dal Governo siano coerenti con l'obiettivo della neutralità climatica di cui all'articolo 3, comma 1;

c) predispone e trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri la proposta di Programma nazionale di tutela per il clima di cui all'articolo 10;

d) presenta al Parlamento una relazione annuale, allegata al Documento di economia e finanza, sulle misure esistenti, sugli obiettivi climatici, sui bilanci indicativi di gas a effetto serra, sulla loro coerenza e sull'allineamento con gli obiettivi della presente legge e con gli impegni internazionali e europei sottoscritti nell'Accordo di Parigi e nel quadro del Green Deal europeo;

e) predispone, su richiesta delle Commissioni parlamentari competenti in materia di clima e ambiente, report e studi su progetti di legge che interessano le aree di sua competenza;

f) esprime pareri non vincolanti sugli schemi di atti normativi e amministrativi generali in materia di clima e ambiente;

g) pubblica, sul sito internet istituzionale del Comitato, i dati, gli studi, le relazioni e le valutazioni elaborate.

3. Qualora il Comitato, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 2, esprima valutazioni divergenti sulle politiche climatiche intraprese dal Governo, quest'ultimo, su richiesta di almeno un terzo dei componenti di una Commissione parlamentare competente in materia di clima e ambiente, riferisce al Parlamento i motivi per i quali ritiene di confermare le proprie valutazioni politiche, ovvero se intende conformarle a quelle del Comitato.

4. Per l'esercizio dei compiti e delle valutazioni di cui ai comma 1 e 2, il Comitato collabora con tutte le amministrazioni pubbliche, con gli enti di diritto pubblico e con gli enti partecipati da soggetti pubblici e richiede a essi, oltre alla comunicazione di dati, l'accesso a tutte le banche dati in materia di clima da loro costituite o alimentate.

Art. 8.

(Risorse economiche del Comitato)

1. A decorrere dall'anno 2024, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro in favore di ciascuna Camera da destinare alle spese necessarie al funzionamento del Comitato. La dotazione finanziaria di cui al presente comma può essere rideterminata esclusivamente con la legge di bilancio, in maniera da assicurare l'efficace svolgimento dei compiti di cui all'articolo 7.

2. La gestione finanziaria del Comitato si svolge in base al bilancio di previsione approvato dal Comitato medesimo entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce.

3. Il rendiconto della gestione finanziaria è approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo. Il bilancio di previsione e il rendiconto della gestione finanziaria sono trasmessi ai Presidenti delle due Camere e pubblicati in allegato ai rispettivi bilanci.

4. Agli oneri derivanti dal funzionamento del Comitato, pari a 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle risorse disponibili sui capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministero delle imprese e del made in Italy, finanziati con quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, di competenza delle medesime amministrazioni.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze apporta, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.