Legislatura 19ª - Disegno di legge n. 743
Azioni disponibili
Art. 4.
(Principi e ambito applicativo)
1. Nel rispetto del principio di cooperazione e leale collaborazione, lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, le autonomie locali e tutte le altre amministrazioni dello Stato adottano, nell'ambito delle rispettive competenze, le politiche necessarie al raggiungimento dell'obiettivo climatico di cui all'articolo 3.