Legislatura 19ª - Disegno di legge n. 743
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Art. 1.
(Oggetto e finalità)
1. Al fine di contrastare gli effetti del cambiamento climatico e di ridurre i futuri rischi ambientali da esso derivanti, la presente legge ha come oggetto la promozione e l'adozione di tutte le misure e gli strumenti necessari al raggiungimento dell'obiettivo della neutralità climatica, come previsto dalla legge 4 novembre 2016, n. 204, di ratifica dell'Accordo di Parigi del 12 dicembre 2015 e dal regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021.
2. Alla finalità di cui al comma 1, e in attuazione dell'articolo 9, terzo periodo, e dell'articolo 41, secondo periodo, della Costituzione, la presente legge provvede alla predisposizione di politiche e programmi di prevenzione, mitigazione e adattamento al cambiamento climatico, al fine di garantire un uso razionale delle risorse naturali nel rispetto dei diritti delle future generazioni e una graduale trasformazione dell'economia italiana verso un modello sostenibile, inclusivo ed equo dal punto di vista ambientale, sociale e occupazionale.
3. La predisposizione delle politiche e dei programmi di cui al comma 2 ha come finalità, nello specifico, l'adozione di misure che garantiscono:
a) il rafforzamento delle politiche per il risparmio e l'efficientamento dell'uso dell'acqua, l'adeguamento dei trattamenti delle acque di scarico, l'utilizzo circolare e il riutilizzo delle acque, in tutti i settori, agricolo, industriale e civile;
b) il rafforzamento, la manutenzione, la riparazione e il rinnovo delle reti idriche al fine di abbattere le perdite;
c) il miglioramento della tutela delle acque, delle falde, dei fiumi, della rete idrografica di superficie, dei laghi e dei bacini artificiali;
d) il monitoraggio e l'aggiornamento periodico dell'analisi dei rischi di frane e alluvioni sull'intero territorio italiano;
e) l'analisi e la verifica periodica dei piani e dei programmi di prevenzione e adattamento alle esigenze dettate dai cambiamenti climatici, con riguardo alle priorità, ai tempi e alle modalità degli interventi e alle relative coperture finanziarie;
f) l'individuazione, la valutazione e la correzione dei ritardi o delle inadempienze derivanti dalla scorretta esecuzione degli interventi ovvero dalla mancata o ritardata erogazione delle coperture finanziare di cui alla lettera e);
g) l'abbattimento del consumo e l'impermeabilizzazione di suolo;
h) la prevenzione e la riduzione degli impatti causati da alluvioni, privilegiando soluzioni basate sulla natura, come il ripristino e il mantenimento delle fasce fluviali, il recupero degli alvei fluviali e delle zone golenali, l'ampliamento delle zone umide e delle aree destinate alla laminazione e all'espansione controllata delle piene, l'ampliamento dell'attività di riduzione dell'impermeabilizzazione dei suoli e di risanamento e rinaturalizzazione di tali aree, il miglioramento delle tecniche di coltivazione e gestione dei suoli agricoli;
i) la progettazione e l'attuazione, nelle aree a rischio di alluvioni e di frane, di soluzioni di ripristino, di risistemazione e di consolidamento degli argini e delle infrastrutture, che tengano conto della maggiore frequenza e intensità degli eventi climatici estremi causati dalla crisi climatica e della sicurezza delle abitazioni e dei cittadini che vi abitano;
l) la mitigazione degli impatti causati dalle elevate temperature e dai fenomeni delle isole di calore e l'incentivazione di programmi di riforestazione urbana, di costruzione di infrastrutture verdi urbane ed extraurbane e il miglioramento delle condizioni microclimatiche, bioclimatiche e di comfort delle città, puntando sull'uso della ventilazione naturale e della massa termica come fattore di sottrazione di calore e dei dispositivi per la protezione e il controllo della radiazione solare.