Legislatura 19ª - Disegno di legge n. 743
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Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1.
(Oggetto e finalità)
1. Al fine di contrastare gli effetti del cambiamento climatico e di ridurre i futuri rischi ambientali da esso derivanti, la presente legge ha come oggetto la promozione e l'adozione di tutte le misure e gli strumenti necessari al raggiungimento dell'obiettivo della neutralità climatica, come previsto dalla legge 4 novembre 2016, n. 204, di ratifica dell'Accordo di Parigi del 12 dicembre 2015 e dal regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021.
2. Alla finalità di cui al comma 1, e in attuazione dell'articolo 9, terzo periodo, e dell'articolo 41, secondo periodo, della Costituzione, la presente legge provvede alla predisposizione di politiche e programmi di prevenzione, mitigazione e adattamento al cambiamento climatico, al fine di garantire un uso razionale delle risorse naturali nel rispetto dei diritti delle future generazioni e una graduale trasformazione dell'economia italiana verso un modello sostenibile, inclusivo ed equo dal punto di vista ambientale, sociale e occupazionale.
3. La predisposizione delle politiche e dei programmi di cui al comma 2 ha come finalità, nello specifico, l'adozione di misure che garantiscono:
a) il rafforzamento delle politiche per il risparmio e l'efficientamento dell'uso dell'acqua, l'adeguamento dei trattamenti delle acque di scarico, l'utilizzo circolare e il riutilizzo delle acque, in tutti i settori, agricolo, industriale e civile;
b) il rafforzamento, la manutenzione, la riparazione e il rinnovo delle reti idriche al fine di abbattere le perdite;
c) il miglioramento della tutela delle acque, delle falde, dei fiumi, della rete idrografica di superficie, dei laghi e dei bacini artificiali;
d) il monitoraggio e l'aggiornamento periodico dell'analisi dei rischi di frane e alluvioni sull'intero territorio italiano;
e) l'analisi e la verifica periodica dei piani e dei programmi di prevenzione e adattamento alle esigenze dettate dai cambiamenti climatici, con riguardo alle priorità, ai tempi e alle modalità degli interventi e alle relative coperture finanziarie;
f) l'individuazione, la valutazione e la correzione dei ritardi o delle inadempienze derivanti dalla scorretta esecuzione degli interventi ovvero dalla mancata o ritardata erogazione delle coperture finanziare di cui alla lettera e);
g) l'abbattimento del consumo e l'impermeabilizzazione di suolo;
h) la prevenzione e la riduzione degli impatti causati da alluvioni, privilegiando soluzioni basate sulla natura, come il ripristino e il mantenimento delle fasce fluviali, il recupero degli alvei fluviali e delle zone golenali, l'ampliamento delle zone umide e delle aree destinate alla laminazione e all'espansione controllata delle piene, l'ampliamento dell'attività di riduzione dell'impermeabilizzazione dei suoli e di risanamento e rinaturalizzazione di tali aree, il miglioramento delle tecniche di coltivazione e gestione dei suoli agricoli;
i) la progettazione e l'attuazione, nelle aree a rischio di alluvioni e di frane, di soluzioni di ripristino, di risistemazione e di consolidamento degli argini e delle infrastrutture, che tengano conto della maggiore frequenza e intensità degli eventi climatici estremi causati dalla crisi climatica e della sicurezza delle abitazioni e dei cittadini che vi abitano;
l) la mitigazione degli impatti causati dalle elevate temperature e dai fenomeni delle isole di calore e l'incentivazione di programmi di riforestazione urbana, di costruzione di infrastrutture verdi urbane ed extraurbane e il miglioramento delle condizioni microclimatiche, bioclimatiche e di comfort delle città, puntando sull'uso della ventilazione naturale e della massa termica come fattore di sottrazione di calore e dei dispositivi per la protezione e il controllo della radiazione solare.
Art. 2.
(Definizioni)
1. Ai fini della presente legge l'espressione:
a) « neutralità climatica » indica le emissioni di gas a effetto serra pari a zero;
b) « emissioni di gas a effetto serra » indica il rilascio in atmosfera di gas e altri costituenti gassosi dell'atmosfera, sia naturali che di origine antropica, che assorbono ed emettono radiazioni infrarosse;
c) « gas a effetto serra » indica: l'anidride carbonica (CO2), il metano (CH4), il protossido di azoto (N2O), l'esafluoruro di zolfo (SF6), il trifluoruro di azoto (NF3), gli idrofluorocarburi (HFCs) e i perfluorocarburi (PFCs) elencati all'allegato V, parte 2, del regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018;
d) « soglie emissive » indica i massimali totali e settoriali di emissioni di gas a effetto serra;
e) « obblighi emissivi settoriali » indica gli obiettivi settoriali in termini di emissioni di gas a effetto serra da rispettare, al fine di garantire un'adeguata riduzione e mitigazione del cambiamento climatico, a tutela del clima, della salute umana e dell'ambiente.
Art. 3.
(Obiettivi climatici)
1. È fissato l'obiettivo vincolante del raggiungimento della neutralità climatica entro il 2050, rispetto ai livelli emissivi del 1990.
2. Al fine di raggiungere l'obiettivo di cui al comma 1, le emissioni di gas a effetto serra sono gradualmente ridotte rispetto ai livelli raggiunti nell'anno 1990, di almeno il 60 per cento entro l'anno 2030, e di almeno il 90 per cento entro l'anno 2040.
Art. 4.
(Principi e ambito applicativo)
1. Nel rispetto del principio di cooperazione e leale collaborazione, lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, le autonomie locali e tutte le altre amministrazioni dello Stato adottano, nell'ambito delle rispettive competenze, le politiche necessarie al raggiungimento dell'obiettivo climatico di cui all'articolo 3.