Legislatura 19ª - Disegno di legge n. 734
Azioni disponibili
DISEGNO DI LEGGE
Capo I
PRINCÌPI GENERALI E FINALITÀ
Art. 1.
(Finalità)
1. La presente legge ha lo scopo di promuovere e proteggere il pieno godimento dei diritti umani e delle libertà fondamentali delle persone con disagio e disturbo mentali nonché di prevedere misure adeguate a garantire alle persone stesse e alle comunità l'effettivo accesso a una assistenza sanitaria e socio-sanitaria che tenga conto delle loro specifiche esigenze.
2. Le finalità di cui al comma 1 sono perseguite attraverso azioni volte alla realizzazione dei seguenti obiettivi:
a) rimuovere qualsiasi forma di discriminazione, stigmatizzazione ed esclusione nei confronti delle persone con disagio e disturbo mentali, nonché promuovere l'esercizio attivo dei diritti costituzionali e delle libertà fondamentali da parte delle stesse;
b) garantire la piena effettività delle disposizioni previste dagli articoli 34, 35, 36 e 64 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, con particolare riguardo alle modalità di attivazione ed esecuzione del trattamento sanitario obbligatorio (TSO) al fine di evitare ogni forma di coercizione;
c) valorizzare le attività e le iniziative volte a promuovere la prevenzione del disagio e del disturbo mentali, con particolare riferimento allo stile di vita, all'ambito familiare, al lavoro, alla scuola, agli ambienti di lavoro e alla comunità;
d) garantire, con continuità ed efficacia, l'attuazione di percorsi personalizzati mediante l'erogazione di prestazioni integrate ed appropriate, centrate sulla persona e sul suo complessivo ambito relazionale, nonché riconoscere il valore fondamentale della promozione dei percorsi di cura nel contesto di vita;
e) attivare e valorizzare programmi di reinserimento abitativo, lavorativo e sociale;
f) definire i principali strumenti deputati al governo dei servizi per la salute mentale;
g) ridefinire gli indirizzi in materia di profili professionali e formazione nel settore della salute mentale.
3. Le disposizioni previste dalla presente legge sono adottate in attuazione dell'articolo 32 della Costituzione e dei princìpi derivanti dalle disposizioni di cui alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, e dagli articoli 33, 34, 35 e 64 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonché in conformità con il progetto obiettivo « Tutela salute mentale 1998-2000 », di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 274 del 22 novembre 1999 e con Mental Health Action Plan europeo per gli anni 2013-2020 dell'Organizzazione mondiale della sanità.
Art. 2.
(Princìpi generali)
1. Al fine di attivare programmi di promozione della salute mentale rivolti all'individuo e alla comunità nonché di garantire interventi di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione volti alla tutela della propria salute mentale, il Servizio sanitario nazionale assicura percorsi di promozione della salute mentale, di prevenzione e di assistenza diagnostica, terapeutica e riabilitativa del disagio e del disturbo mentali e delle disabilità psicosociali in tutte le fasi e a ciascun livello di cura, attraverso la realizzazione di politiche orientate al rispetto dei seguenti princìpi:
a) effettivo accesso a servizi sanitari e socio-sanitari in grado di arginare il rischio di deriva sociale, avvio di percorsi di ripresa, raggiungimento della migliore condizione di salute possibile e promozione di un'appropriata qualità della vita;
b) rispetto del principio della massima prossimità e adeguatezza degli interventi assistenziali, attraverso percorsi di norma attuati nell'ambiente di vita della persona, anche durante le fasi critiche e di acuzie;
c) previsione e attuazione di strategie, azioni e interventi basati sulle evidenze scientifiche e sulle pratiche che hanno dimostrato il raggiungimento dei migliori risultati per la persona e per la collettività;
d) progettazione e realizzazione delle politiche secondo un approccio interdisciplinare e intersettoriale;
e) responsabilizzazione delle persone con disagio e disturbo mentali, dei nuclei e delle comunità di appartenenza, con il coinvolgimento degli stessi nella definizione, nell'attuazione e nel monitoraggio delle politiche, nonché nella coprogettazione degli interventi a loro destinati;
f) prevenzione del disturbo psichiatrico severo, del suicidio e delle dipendenze in quanto priorità di salute pubblica;
g) previsione dell'adozione di strategie e interventi finalizzati a ridurre lo stress psicosociale e lavorativo, ad accrescere il benessere sul posto di lavoro, a migliorare l'organizzazione e gli orari lavorativi per meglio conciliare vita lavorativa e vita privata, a partire dalla pubblica amministrazione.
Art. 3.
(Livelli essenziali di assistenza)
1. Al fine di garantire l'effettiva tutela della salute mentale quale componente essenziale del diritto alla salute, il Ministro della salute, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede, con la procedura prevista dall'articolo 1, comma 554, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, all'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, privilegiando percorsi di cura in una prospettiva di presa in carico della persona nel complesso dei suoi bisogni e sulla base di un processo partecipato.
2. L'aggiornamento di cui al comma 1 è volto in particolare a:
a) assicurare percorsi di cura a complessità crescente, modulati in base ai bisogni della persona;
b) garantire l'integrazione delle attività e delle prestazioni erogate dai dipartimenti di salute mentale (DSM) e di quelle erogate dagli altri servizi sanitari, specialmente nelle situazioni di confine e di transizione per età o patologia;
c) prevedere l'integrazione dei percorsi di cura con i supporti offerti dai servizi sociali, dal Terzo settore, dalla cooperazione sociale e dai programmi di formazione e inserimento al lavoro;
d) sviluppare i programmi terapeutici riabilitativi individuali, quali percorsi esigibili a intensità variabile in rapporto ai bisogni della persona;
e) adottare il budget individuale di salute quale strumento ordinario volto a realizzare progetti di vita personalizzati attraverso l'attivazione e l'integrazione di interventi sanitari e socio-sanitari e di tutte le risorse disponibili nella comunità.
3. I percorsi di cura a complessità crescente di cui al comma 2, lettera a), sono modulati su quattro livelli:
a) il primo livello, su invio del medico curante o mediante accesso diretto, garantisce un contatto a scopo di valutazione e consultazione, compresi gli interventi precoci e le condizioni di confine riguardanti l'età evolutiva, le disabilità complesse, le demenze e le comorbilità;
b) il secondo livello prevede l'avvio di un rapporto di cura attraverso l'attivazione di un programma terapeutico riabilitativo individuale comprendente trattamenti psichiatrici, psicologici e multidisciplinari, ambulatoriali e domiciliari, psicoterapie individuali, familiari o di gruppo, con il coinvolgimento informato dei familiari, qualora accettato dalla persona, e l'individuazione di un operatore di riferimento, prevedendo il possibile rinvio al medico curante al termine del percorso;
c) il terzo livello è costituito dal percorso terapeutico di riabilitazione e reintegrazione sociale, integrato con componenti socio-sanitarie e l'eventuale impiego del budget individuale di salute; include trattamenti territoriali intensivi, specialmente nelle situazioni di basso livello di consenso alle cure, e programmi di prevenzione dei rischi di sanzione penale o di misure di sicurezza e di continuità di assistenza in condizioni di restrizione di libertà; l'intervento multidisciplinare è integrato da interventi sul nucleo familiare, di promozione dell'auto-mutuo-aiuto e di partecipazione a programmi di inclusione sociale attiva;
d) il quarto livello prevede la presa in carico, ad alta integrazione socio-sanitaria, a favore di persone che presentano bisogni complessi ed elevata disabilità, che necessitano di assistenza nella vita quotidiana mediante percorsi terapeutico-riabilitativi residenziali, integrati da altre componenti per l'inclusione sociale.
Art. 4.
(Piano nazionale per la salute mentale)
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della salute, avvalendosi della Consulta nazionale di cui all'articolo 16, comma 2, della presente legge, il Governo adotta, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, un Piano nazionale per la salute mentale, di seguito denominato « Piano ». Il Piano prevede interventi, azioni e strategie finalizzati alla promozione della salute mentale, alla prevenzione del disagio e dei disturbi mentali, alla riduzione dello stigma, al contrasto della discriminazione e delle violazioni dei diritti umani e delle libertà fondamentali.
2. Il Piano individua specifici obiettivi ed azioni volti in particolare a:
a) salvaguardare e promuovere il benessere psichico di tutti i cittadini, tenendo conto dei fattori di rischio e di quelli protettivi in ogni fase della vita, anche intervenendo in maniera integrata sui fattori sociali determinanti della salute, in particolare la condizione socio-economica, il livello di istruzione, l'abitazione e l'esposizione a eventi di vita sfavorevoli quali le violenze e le migrazioni;
b) definire le strategie di promozione della salute mentale e di prevenzione del disagio e del disturbo mentali, con particolare riferimento alle persone e ai gruppi di popolazione con maggiori difficoltà ad accedere ai servizi;
c) sviluppare le capacità dell'assistenza sanitaria primaria di tutelare la salute mentale, riconoscere precocemente i disturbi, intervenire con programmi di assistenza psicologica a bassa soglia e favorire il reinserimento sociale e lavorativo;
d) promuovere misure di supporto per la salute mentale a favore delle donne e dei nuclei familiari, in particolare a sostegno della genitorialità, in fase prenatale e postnatale, e per il contrasto della violenza domestica;
e) promuovere la salute mentale nei minori e nei giovani adulti, nelle scuole e nei contesti familiari, anche allo scopo di rilevare precocemente i problemi nei bambini, intervenire contro il bullismo e ogni altra forma di disagio e violenza e contrastare gli abusi;
f) favorire la realizzazione di campagne di informazione contro lo stigma, la tutela della dignità delle persone e la difesa dei diritti umani;
g) individuare modalità per il monitoraggio delle condizioni di salute e dei fattori di rischio, anche con riguardo all'impiego di psicofarmaci e alle situazioni a maggior rischio di discriminazione;
h) promuovere strumenti e modalità per la presa in carico delle persone con disturbi mentali, in particolare quando severi, garantendo la risposta alle situazioni complesse, caratterizzate da scarsa adesione alle cure e da un più alto rischio di deriva sociale e di esclusione;
i) definire strategie per la prevenzione del suicidio, in particolare nei gruppi esposti a maggiore rischio, compresi i comportamenti suicidari correlati alle dipendenze, e per il monitoraggio degli stessi;
l) formulare indirizzi volti a rafforzare la capacità degli operatori a erogare trattamenti rispettosi, sicuri ed efficaci;
m) formulare indirizzi per la qualificazione dei luoghi e degli ambienti in cui sono accolte le persone in cura e in cui operano i professionisti, e per la ristrutturazione e la qualificazione degli spazi dedicati alla salute mentale che versano in condizioni di degrado.
3. Il Piano definisce una strategia nazionale di promozione e prevenzione specifica per la salute mentale, coordinata dal Ministero della salute e realizzata attraverso i piani regionali di prevenzione, integrata con le strategie di prevenzione generale e di promozione della salute, volta a perseguire gli obiettivi di cui al comma 2 combinando interventi universali e attività selettive in grado di rispondere ai bisogni delle singole persone, dei settori sociali vulnerabili e delle comunità.
4. All'interno del modello organizzativo e dei servizi dipartimentali previsti nel capo II, il Piano individua requisiti minimi di qualità della presa in carico e dei luoghi delle cure, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:
a) prima accoglienza;
b) sostegno ai familiari;
c) condivisione dei percorsi di cura;
d) risposta nelle situazioni di urgenza, emergenza e crisi;
e) continuità dell'assistenza;
f) integrazione socio-sanitaria;
g) problematiche relative alla situazione abitativa e lavorativa;
h) strumenti e modalità per la valutazione della qualità delle cure e relativi indicatori.
5. Per le finalità di cui al comma 2, lettera m), è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2023, di 10 milioni di euro per l'anno 2024 e di 15 milioni di euro per l'anno 2025. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
6. Le risorse di cui al comma 5 sono assegnate alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano per la ristrutturazione e la qualificazione delle strutture pubbliche dei DSM, compresi le attrezzature e gli arredi, escludendo la costruzione o l'acquisizione di nuovi immobili, mediante le procedure di attuazione del programma pluriennale di interventi di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67.
Capo II
ARTICOLAZIONE DEI SERVIZI SU BASE DIPARTIMENTALE
Art. 5.
(Dipartimento di salute mentale)
1. Il DSM cura la promozione e la tutela della salute mentale dell'area di riferimento all'interno dell'azienda sanitaria competente per territorio, tenendo conto delle caratteristiche culturali, orografiche e di percorribilità per una popolazione non superiore a 500.000 abitanti. È dotato di autonomia tecnico-gestionale, organizzativa e contabile ed è organizzato in centri di costo e di responsabilità.
2. Afferiscono al DSM le seguenti strutture organizzative:
a) centro di salute mentale (CSM);
b) servizio psichiatrico di diagnosi e cura (SPDC);
c) servizi e programmi per la residenzialità e la semiresidenzialità.
3. Il DSM svolge le sue funzioni attraverso l'offerta di attività e risorse volte:
a) alla promozione dell'integrazione professionale, organizzativa e disciplinare, a livello aziendale o interaziendale, di tutti i soggetti che si occupano della salute mentale;
b) alla predisposizione di linee di indirizzo assistenziale per specifici programmi di intervento relativi ad aree critiche della popolazione, al fine di conferire omogeneità ai percorsi sviluppati dai CSM;
c) alla promozione dell'integrazione tra servizi sanitari e servizi sociali, pubblici e del privato sociale, e associazioni, incentivando iniziative orientate a contrastare la marginalità sociale e a promuovere l'inclusione sociale;
d) alla valorizzazione e alla formazione degli operatori e allo sviluppo delle competenze professionali;
e) alla raccolta, all'elaborazione e alla trasmissione delle informazioni definite a livello statale e regionale e al monitoraggio delle risposte ai bisogni di salute mentale;
f) al riconoscimento del ruolo fondamentale dell'ascolto e del sostegno dei familiari, nonché del loro coinvolgimento nel programma terapeutico riabilitativo individuale e nel percorso di cura e riabilitazione della persona;
g) alla promozione di modalità di accoglienza che facilitino rapporti di fiducia e di accettazione delle cure, nonché alla garanzia della centralità della persona nei rispettivi percorsi di cura e riabilitazione;
h) alla presa in carico delle persone affette da disturbo mentale che hanno commesso un reato, o che sono a rischio di incorrere in condanne penali o misure di sicurezza, o vi sono sottoposte, attraverso programmi terapeutico-riabilitativi individuali, di intensità modulata in rapporto ai bisogni della persona, evitando in prima istanza l'invio alle residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza e assicurando le attività di tutela della salute mentale e di presa in carico dei detenuti e degli internati negli istituti di pena di competenza territoriale.
4. Il responsabile del DSM si raccorda, per lo svolgimento delle funzioni di programmazione e pianificazione strategica, coordinamento e monitoraggio dei risultati raggiunti, con il responsabile del distretto sanitario e, per quanto di competenza, con i responsabili dei servizi di assistenza ospedaliera. L'integrazione con le strutture distrettuali nonché le sinergie con l'ospedale sono assicurate dal distretto.
5. Per le finalità di cui al comma 3, le regioni e le province autonome, comprese quelle che hanno sottoscritto i piani di rientro dai disavanzi sanitari, previa valutazione e autorizzazione del Ministero della salute, di concerto con il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e con il Ministero dell'economia e delle finanze, possono bandire concorsi per l'assunzione, in deroga alle disposizioni vigenti, delle figure professionali di cui all'articolo 14, comma 1.
6. Ai fini di cui al comma 5, è autorizzata la spesa di 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
Art. 6.
(Forme di partecipazione)
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano predispongono linee di indirizzo sulla base delle quali i DSM programmano con continuità incontri e attività con le persone seguite e i loro familiari, adottano iniziative atte a favorire la conoscenza e la comprensione dei percorsi di cura, a fornire adeguate informazioni sull'organizzazione e sul funzionamento dei servizi e ad accrescere la consapevolezza e la partecipazione di tutte le persone interessate, nonché facilitano e incoraggiano la costituzione di gruppi di protagonismo e auto-mutuo-aiuto. I DSM promuovono altresì iniziative volte ad accrescere le competenze delle associazioni senza fini di lucro di familiari e di persone con esperienza di disagio e disturbo mentale a svolgere in maniera costruttiva e indipendente il ruolo di interlocutori con le istituzioni, le professioni, i media e i soggetti erogatori delle prestazioni sanitarie.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano le modalità attraverso le quali i DSM si dotano di strumenti finalizzati a promuovere l'adozione del programma terapeutico riabilitativo individuale, predisposto sulla base del principio della negoziazione e della massima condivisione, con la partecipazione attiva della persona e tenuto conto delle sue preferenze e delle sue aspettative. In tale processo, la persona può avvalersi di figure di aiuto che ritiene significative, inclusi familiari, persone di fiducia, pari, associazioni e figure di garanzia. Nell'ambito della definizione dei profili professionali degli operatori addetti ai servizi sociali, socio-assistenziali e socio-educativi è definito l'inserimento di figure formate nel supporto e nella valutazione tra pari.
3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano le modalità attraverso le quali ogni DSM istituisce un comitato di partecipazione comprendente rappresentanti delle figure professionali, delle persone seguite, dei loro familiari e delle associazioni accreditate.
Art. 7.
(Centro di salute mentale e servizio psichiatrico di diagnosi e cura)
1. Il centro di salute mentale (CSM) è la struttura complessa polifunzionale che afferisce al DSM. Il CSM è deputato all'organizzazione e al coordinamento degli interventi di prevenzione, cura, riabilitazione e reinserimento sociale, nel territorio di competenza, tramite l'integrazione funzionale con le attività dei distretti sanitari. Il territorio di competenza è definito su scala distrettuale, dimensionato per una popolazione di norma pari a 60.000 abitanti e comunque non superiore ai 100.000 abitanti, in modo tale da favorire conoscenza, accessibilità e massima prossimità alla popolazione servita.
2. Il CSM garantisce interventi ambulatoriali, domiciliari, di risposta alla crisi e di accoglienza della domanda di urgenza ed emergenza, almeno dodici ore al giorno per sette giorni alla settimana, provvedendo a forme di ospitalità diurna e notturna per tutti i casi che non necessitano di degenza ospedaliera. Per tali scopi è dotato di ambienti a carattere semiresidenziale e residenziale rispondenti ai requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 1997.
3. Il CSM è dotato di un'équipe multidisciplinare capace di fornire risposte integrate nei luoghi di vita delle persone, anche in situazioni di crisi e acuzie. L'équipe del CSM provvede a identificare al suo interno, nella formulazione del programma terapeutico riabilitativo individuale, un operatore di riferimento che, sulla base di un rapporto fiduciario con la persona, svolge funzioni specifiche in merito alla personalizzazione del programma medesimo e degli interventi in sua attuazione, gestisce i rapporti con altri servizi socio-sanitari o soggetti coinvolti nel percorso medesimo e ne informa la persona e i familiari.
4. Competono al CSM le attività di:
a) accoglienza, valutazione della domanda e attività diagnostiche;
b) definizione e attuazione della presa in carico, con le modalità proprie dell'approccio integrato, tramite interventi ambulatoriali, domiciliari, di « rete » secondo il principio della continuità terapeutica;
c) raccordo con i medici di medicina generale, per fornire consulenza psichiatrica e per condurre, in collaborazione, progetti terapeutici e attività formativa;
d) promozione di programmi atti a garantire a favore di portatori di gravi patologie organiche l'offerta di un appropriato e competente trattamento psicologico e psichiatrico, anche presso i presìdi ospedalieri;
e) attività di autorizzazione, di filtro ai ricoveri e di controllo della degenza nelle case di cura neuropsichiatriche private, al fine di assicurare l'appropriatezza del ricovero e la continuità terapeutica.
5. Il servizio psichiatrico di diagnosi e cura (SPDC) è una struttura organizzativa del DSM situata in una struttura ospedaliera. Presso il SPDC sono attuati i trattamenti psichiatrici volontari e obbligatori in regime di ricovero. Esso svolge attività di consulenza a favore degli altri servizi ospedalieri e può svolgere funzioni interaziendali attraverso la stipula di apposite convenzioni o protocolli. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 6, quarto comma, della legge 13 maggio 1978, n. 180, ciascun SPDC dispone di un numero di posti letto in nessun caso superiore a quindici. Il DSM è comunque tenuto a garantire soluzioni alternative al ricovero in SPDC, in regime di ospitalità diurna e diurno-notturna come risposta a condizioni di crisi, pre-crisi e post-crisi, sia nelle sedi dei CSM che con idonee soluzioni residenziali transitorie.
Art. 8.
(Centro diurno, strutture residenziali e percorsi di residenzialità)
1. Nel rispetto dell'articolo 26 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, le persone con disturbo mentale hanno diritto all'abilitazione e alla riabilitazione, in particolare nei settori della sanità, dell'occupazione, dell'istruzione e dei servizi sociali. Tale diritto deve trovare piena effettività sin dalle fasi precoci del disturbo, sulla base di una valutazione multidisciplinare delle abilità e dei bisogni di ciascuno. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, attraverso i DSM, organizzano processi e percorsi abilitativi in collaborazione con le realtà del territorio attraverso servizi e strutture.
2. Il centro diurno è una struttura semiresidenziale con funzioni terapeutico-riabilitative, collocata in una o più sedi nel territorio o all'interno del CSM. È aperto almeno otto ore al giorno per sei giorni la settimana. Dispone di locali idonei adeguatamente attrezzati in conformità ai requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 1997. Nell'ambito di progetti terapeutico-riabilitativi personalizzati, consente di sperimentare e apprendere abilità nella cura di sé, nelle attività della vita quotidiana e nelle relazioni interpersonali individuali e di gruppo, anche ai fini dell'inserimento lavorativo. Il centro diurno può essere gestito direttamente dal DSM oppure, attraverso apposite convenzioni, da soggetti privati senza fini di lucro, assicurando la continuità della presa in carico dei pazienti.
3. La struttura residenziale è una struttura extra-ospedaliera in cui si svolge una parte del programma terapeutico-riabilitativo e socio-riabilitativo per persone di esclusiva competenza psichiatrica. Persegue lo scopo di offrire una rete di rapporti e di opportunità emancipative, all'interno di specifiche attività riabilitative. Si differenzia in base all'intensità dell'offerta sanitaria, di ventiquattro ore, di dodici ore, per fasce orarie e dispone al massimo di dieci posti. È soggetta ai requisiti minimi strutturali e organizzativi di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997. È fatto divieto di istituire più moduli residenziali nello stesso edificio.
4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tramite i DSM, promuovono percorsi di residenzialità che privilegiano soluzioni abitative atte a promuovere nelle persone autonomia e responsabilità, a prescindere dal grado di disabilità. È favorito il ricorso ad appartamenti a bassa protezione, libere convivenze e accoglienze da parte di nuclei familiari e individui idonei all'offerta di contesti relazionali appropriati. Nell'ambito del diritto alla vita indipendente e all'inclusione nella società, previsto dall'articolo 19 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, è reso possibile l'abitare assistito al di fuori di strutture socio-assistenziali, e secondo adeguati livelli di vita in base all'articolo 28 della Convenzione medesima, in forma individuale o in piccoli nuclei di convivenza con adeguato supporto.
5. Nell'ambito dei percorsi di residenzialità di cui al comma 4, il DSM promuove e realizza in particolare:
a) soluzioni residenziali in piccoli appartamenti con i requisiti delle civili abitazioni, per ospitalità temporanea sulle ventiquattro ore, gestiti da personale assistenziale ed educativo professionalmente formato in ambito psichiatrico;
b) case-famiglia, senza vincoli temporali di permanenza, con caratteristiche strutturali delle civili abitazioni, dotate di non più di sei posti letto, gestite da figure professionali con competenze socio-assistenziali;
c) gruppi-appartamento, con caratteristiche strutturali delle civili abitazioni, dotati di non più di sei posti letto, la cui gestione può essere totalmente affidata a pazienti e familiari organizzati in ambito associazionistico o secondo modelli di mutuo-aiuto, capaci di offrire l'esperienza acquisita nelle attività del servizio. Nei gruppi-appartamento è garantito un supporto socio-assistenziale alle attività della vita quotidiana.
6. Le strutture residenziali di cui al comma 5 devono essere ubicate nei centri urbani; è vietata l'attivazione di più moduli abitativi nello stesso edificio.
7. I percorsi di residenzialità e di abitare assistito sono posti sotto il governo clinico e il monitoraggio costante dei CSM i quali programmano e verificano l'attività terapeutica, riabilitativa e di inclusione.
Art. 9.
(Interventi di urgenza, emergenza e crisi a livello territoriale)
1. Nelle situazioni di emergenza, urgenza e crisi, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, attraverso i DSM, assicurano, con la massima tempestività in caso di urgenze ed emergenze ed entro ventiquattro ore dalla segnalazione di una situazione di crisi, l'intervento, anche a domicilio, degli operatori del CSM competente per territorio, con il coinvolgimento attivo della rete relazionale e familiare, del medico di medicina generale e degli altri servizi aziendali eventualmente necessari. Il costante raccordo operativo tra i dipartimenti di salute mentale e i servizi di emergenza e urgenza sanitaria è garantito mediante appositi protocolli. L'intervento prevede decisioni di trattamento assicurando prioritariamente le cure nel luogo di vita delle persone ed evitando, ove possibile, il ricorso al ricovero ospedaliero.
2. In caso di mancata collaborazione della persona, gli operatori valutano le sue condizioni psichiche, utilizzando ogni mezzo ritenuto opportuno per tenere attivi il dialogo e la negoziazione con il fine ultimo di ottenere il consenso al trattamento da parte dell'interessato. Qualora gli operatori medici, esperito ogni possibile tentativo, non siano in condizione di entrare in contatto con la persona e di valutare le sue condizioni e ritengano, in base alle informazioni in loro possesso, che vi sia la necessità urgente di una valutazione psichiatrica, propongono l'accertamento sanitario obbligatorio, ai sensi dell'articolo 33, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Qualora nell'esecuzione dell'accertamento sanitario obbligatorio gli operatori medici accertino la sussistenza dei presupposti previsti dall'articolo 34 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, per il TSO, soltanto dopo che siano stati esperiti senza successo tutti i possibili tentativi per acquisire il consenso volontario del paziente, avanzano la proposta di TSO.
3. Il TSO è attivato presso il competente SPDC dell'azienda sanitaria di riferimento qualora sia necessario il ricorso alla struttura ospedaliera. Qualora sia possibile adottare tempestive e idonee misure extra-ospedaliere, il TSO è eseguito presso il CSM o presso il domicilio del paziente.
4. Contestualmente alla convalida del provvedimento del sindaco ai sensi dell'articolo 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il giudice tutelare nomina un garante. Il garante è scelto nell'ambito di un albo predisposto presso l'ufficio del giudice tutelare e verifica il pieno rispetto dei diritti della persona sottoposta a TSO e la sostiene nella negoziazione del programma di cura con il CSM competente, favorendo la formazione del consenso al trattamento.
5. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 33, 34 e 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, negli SPDC è vietato il ricorso ad ogni forma di contenzione meccanica e sono promosse attività di formazione, aggiornamento e monitoraggio continuo della qualità degli interventi terapeutici svolti nel corso dei trattamenti sanitari volontari e obbligatori effettuati in regime di degenza ospedaliera.
Art. 10.
(Modifiche alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di tutela contro l'illegittimo ricorso a forme di restrizione della libertà personale nei riguardi delle persone con disturbo mentale)
1. All'articolo 33 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
« È punita ogni violenza fisica e morale nei confronti delle persone sottoposte a trattamento sanitario obbligatorio e non è ammessa nei loro confronti alcuna forma di misura coercitiva che si configuri quale ulteriore restrizione della libertà personale ».
2. All'articolo 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il terzo è inserito il seguente:
« Al momento dell'esecuzione del trattamento sanitario obbligatorio, il sanitario responsabile del servizio psichiatrico dell'azienda sanitaria locale è tenuto ad avvisare la persona che ogni misura di coazione adottata nei suoi confronti può essere oggetto di immediato esposto al giudice tutelare »;
b) dopo il sesto comma è inserito il seguente:
« Nel caso in cui la persona sottoposta a trattamento sanitario obbligatorio o un suo parente, affine o comunque una persona di sua fiducia, lamenti che sia stata attuata una pratica di ulteriore limitazione della libertà personale, può chiedere che il medico curante rediga una relazione sulle modalità e sull'andamento del trattamento, da trasmettere al giudice tutelare. Qualora il giudice tutelare ravvisi gli estremi della violazione di quanto disposto dall'articolo 33, nono comma, trasmette gli atti al tribunale competente per territorio per l'accertamento delle conseguenti responsabilità penali »;
c) al settimo comma, le parole: « quarto e quinto comma » sono sostituite dalle seguenti: « quinto e sesto comma, nonché dell'avviso di cui al quarto comma, ».
Art. 11.
(Integrazione socio-sanitaria)
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito della programmazione e organizzazione dei servizi sanitari e sociali, assicurano la risposta ai bisogni di cura, di salute e di integrazione sociale attraverso un approccio multisettoriale e intersettoriale.
2. Al fine di cui al comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano programmano l'integrazione dei servizi di salute mentale con gli altri servizi, i percorsi socio-sanitari, il supporto sociale di base, gli interventi sociali per l'abitazione, i percorsi di formazione e inserimento lavorativo e il relativo diritto all'accesso, con la partecipazione delle associazioni, del privato sociale e di altri soggetti idonei.
3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano il budget individuale di salute. Esso costituisce lo strumento principale di integrazione socio-sanitaria per la realizzazione del programma terapeutico riabilitativo individuale, in particolare a favore di persone con bisogni complessi, e per la realizzazione di percorsi riabilitativi, ove necessario aventi temporaneamente carattere residenziale, fermo restando l'obiettivo di ripristinare l'autonomia abitativa del soggetto. Il budget individuale di salute è predisposto previo accertamento della sua necessità per finalità socio-sanitarie, eseguito mediante una valutazione multidisciplinare, che ne attesti la titolarità per finalità socio-sanitarie, basata sulla complessità delle condizioni e dei bisogni, con il concorso dei servizi sociali e di altri servizi competenti, con risorse definite ed eventuali forme di compartecipazione dei beneficiari o dei loro familiari. Esso è realizzato in partenariato, co-progettazione e cogestione con soggetti del settore privato sociale e prevede un'adeguata articolazione degli interventi e dei supporti e una durata definita in relazione ai bisogni.
Art. 12.
(Raccordo tra i dipartimenti di salute mentale, gli istituti di pena, il sistema di esecuzione delle misure di sicurezza non detentive e le residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza)
1. A sensi dell'articolo 12 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, alle persone affette da disturbo mentale sono assicurati un trattamento giuridico paritario e un uguale riconoscimento dei diritti davanti alla legge. Essi hanno diritto a fruire del sostegno di servizi adeguati di sanità, attraverso l'attività diretta delle équipe dei DSM presso gli istituti di prevenzione e pena, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 30 maggio 2008. Al fine di consentire all'autorità giudiziaria di limitare al massimo, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2014, n. 81, il ricorso alle misure di sicurezza detentive e al ricovero nelle residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza, il DSM propone programmi per l'attivazione di misure alternative.
2. Le residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza sono strutture afferenti al DSM. È favorita ogni forma di integrazione delle residenze con la rete dei servizi. Il funzionamento e l'organizzazione delle stesse sono improntati ai seguenti criteri:
a) inapplicabilità delle disposizioni dell'ordinamento penitenziario all'interno delle residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza;
b) limite massimo di capienza di venti posti letto, esaurita la quale è opponibile, da parte del sanitario responsabile, la causa di rinvio dell'esecuzione del ricovero;
c) inapplicabilità, all'interno delle residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza, del TSO di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e sua eventuale esecuzione presso gli SPDC competenti per territorio;
d) centralità della dimensione terapeutica del lavoro volto al recupero della soggettività e alla responsabilizzazione della persona;
e) formulazione del programma terapeutico riabilitativo individuale, da parte del CSM territorialmente competente, secondo i princìpi della partecipazione responsabile della persona sottoposta a misura di sicurezza e attraverso procedure atte a pervenire al consenso informato ad ogni trattamento sanitario;
f) previsione di apposite disposizioni volte a garantire, nell'ambito del programma terapeutico riabilitativo individuale, la fruizione di ricoveri sanitari, accesso al lavoro esterno e percorsi di integrazione sociale anche ai fini della rivalutazione della pericolosità sociale attraverso l'attuazione del medesimo programma terapeutico riabilitativo individuale nei comuni contesti di esperienza quotidiana;
g) garanzia di continuità trattamentale nell'esecuzione di misure di sicurezza non detentive presso i CSM e gli SPDC, attraverso un regime di libertà vigilata con prescrizioni mediche;
h) divieto di realizzare più moduli di residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza in un solo edificio o comprensorio e divieto di istituire le medesime residenze presso i locali o gli istituti in precedenza adibiti a ospedale psichiatrico, ospedale psichiatrico giudiziario o istituto di pena, ovvero a strutture private residenziali sanitarie, socio-sanitarie o sociali;
i) piena trasparenza delle prassi organizzative all'interno di ciascuna residenza, mediante la possibilità di fare accedere, previa autorizzazione, rappresentanti di associazioni di volontariato, di promozione dei diritti umani e personale degli uffici dei garanti nazionale e regionale delle persone private della libertà personale.
3. Al fine di adempiere all'obbligo di presa in carico, da parte delle aziende sanitarie locali, delle persone affette da disturbo mentale che abbiano commesso un reato, assicurando ad esse il diritto alle cure e al reinserimento sociale, i DSM si dotano di dispositivi di accoglienza e di presa in carico intensiva territoriale e si organizzano per fornire interventi multidisciplinari all'interno delle strutture penitenziarie, attraverso l'uso delle risorse impiegate per il rafforzamento dell'attività dei servizi, ai sensi dell'articolo 3-ter, comma 6, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9.
4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nell'ambito delle risorse destinate alla formazione, organizzano corsi di preparazione e formazione per gli operatori del settore finalizzati alla progettazione e all'organizzazione di percorsi terapeutico-riabilitativi e alle esigenze di mediazione culturale.
5. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano predispongono annualmente programmi volti all'integrazione tra il servizio sanitario e le esigenze di trattamento delle persone affette da disturbo mentale che abbiano commesso un reato, al fine di provvedere alla riqualificazione dei DSM, favorendo il contenimento del numero complessivo di posti letto da realizzare nelle strutture di cui al comma 2 e la destinazione delle risorse alla realizzazione o alla riqualificazione delle sole strutture pubbliche. I programmi sono trasmessi ai presidenti delle corti di appello, ai presidenti dei tribunali e ai presidenti dei tribunali di sorveglianza competenti per territorio.
Capo III
SISTEMI INFORMATIVI, FORMAZIONE E RAPPORTO CON LE UNIVERSITÀ
Art. 13.
(Sistema informativo, ricerca e formazione)
1. I sistemi informativi sanitari comprendono strumenti per identificare, raccogliere e riportare sistematicamente dati sulla salute mentale e sulle attività svolte dai servizi sanitari. I dati epidemiologici sulla salute mentale, compresi quelli sui suicidi e sui tentativi di suicidio, sono raccolti allo scopo di migliorare l'offerta di assistenza e le strategie di promozione e di prevenzione.
2. L'Osservatorio nazionale per la salute mentale di cui all'articolo 16, costituito presso il Ministero della salute, predispone strumenti di controllo della qualità e della sicurezza delle cure, da effettuare tramite organismi indipendenti, con il coinvolgimento delle persone in cura presso i servizi e dei loro familiari.
Art. 14.
(Figure professionali e formazione)
1. Nell'ambito dei servizi per la salute mentale operano le seguenti figure professionali:
a) medici psichiatri;
b) psicologi;
c) infermieri professionali;
d) educatori professionali;
e) terapisti della riabilitazione psichiatrica;
f) terapisti occupazionali;
g) sociologi;
h) assistenti sociali;
i) operatori socio-sanitari;
l) personale amministrativo.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano garantiscono a tutte le figure professionali di cui al comma 1 l'aggiornamento e la formazione continua, inclusa la formazione pratica, attraverso percorsi adeguati a migliorare la qualità dell'assistenza e a rafforzare la corretta gestione dei servizi, in coerenza con i princìpi e gli obiettivi della presente legge.
3. Per le finalità di cui al comma 2 è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, da ripartire tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla base della popolazione residente. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
Art. 15.
(Funzioni delle università)
1. Nell'ambito della programmazione regionale, tramite appositi protocolli d'intesa ai sensi dell'articolo1 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, sono individuate le modalità per l'affidamento alle cliniche universitarie e agli istituti universitari di psichiatria di funzioni assistenziali, da svolgere unitamente alle funzioni di didattica e ricerca, per un'area territoriale delimitata e all'interno del DSM.
2. Le scuole di specializzazione in psichiatria, nel rispetto delle normative vigenti in materia, valorizzano e promuovono i contenuti della presente legge secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro della salute, da adottare, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Le cliniche psichiatriche, nel rispetto delle normative vigenti, possono far parte dei DSM secondo logiche e pratiche di integrazione e di collaborazione paritaria.
Art. 16.
(Osservatorio e Consulta per la salute mentale)
1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il Ministro della salute, con proprio decreto, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, istituisce l'Osservatorio nazionale per la salute mentale, con il compito primario di monitorare l'attuazione della presente legge. L'Osservatorio predispone, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione che trasmette al Ministro della salute per la presentazione alle Camere.
2. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, con proprio decreto, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, istituisce la Consulta nazionale per la salute mentale comprendente, oltre a rappresentanti dell'Osservatorio di cui al comma 1, le associazioni delle persone affette da disturbo mentale e assistite dai servizi per la salute mentale e le associazioni dei loro familiari maggiormente rappresentative a livello nazionale. Con il medesimo decreto di cui al primo periodo è istituita la rete delle consulte regionali per la salute mentale.
3. La Consulta nazionale ha in particolare il compito di:
a) fornire supporto al Ministro della salute nella definizione delle strategie nazionali e nella predisposizione del Piano nazionale per la salute mentale di cui all'articolo 4;
b) contribuire a definire gli strumenti per la verifica dei risultati;
c) contribuire a definire criteri e standard di assistenza relativi agli aspetti etici, organizzativi, logistici e procedurali;
d) contribuire a verificare le risorse impiegate e le attività svolte;
e) contribuire a sviluppare nuovi modelli organizzativi, di trattamento e prevenzione dei disturbi mentali, anche sulla base di proposte presentate dagli operatori pubblici e privati;
f) contribuire a indirizzare le attività di formazione sui disturbi mentali, le cure, le organizzazioni dei servizi, promuovendo l'attenzione all'ascolto e alle questioni bioetiche.
Capo IV
FINANZIAMENTO DEI DIPARTIMENTI DI SALUTE MENTALE
Art. 17.
(Finanziamento dei dipartimenti di salute mentale)
1. In sede di riparto delle risorse finanziarie assegnate al Servizio sanitario nazionale, nell'ambito dei parametri e dei criteri fissati per i livelli essenziali di assistenza, il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce le risorse da destinare alla tutela della salute mentale, in misura non inferiore al 5 per cento della dotazione del Fondo sanitario nazionale.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano, tenuto conto delle specifiche esigenze, le modalità per la ripartizione delle risorse destinate alla salute mentale tra i DSM e ne verificano l'utilizzazione.
3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano individuano obiettivi di razionalizzazione nell'impiego delle risorse destinate alla salute mentale, attribuendo priorità ai progetti, anche innovativi, volti a perseguire gli obiettivi di cui alla presente legge e perseguendo il graduale contenimento della spesa relativa alle strutture residenziali ad alta protezione, pubbliche o private.
4. I risparmi derivanti dall'applicazione delle misure di razionalizzazione di cui al comma 3 rimangono nella disponibilità delle singole regioni e province autonome per le finalità di tutela della salute mentale di cui alla presente legge.
Art. 18.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.