Legislatura 19ª - Atto di Sindacato Ispettivo n. 3-00636

Atto n. 3-00636 (in 2ª Commissione)

Pubblicato il 1° agosto 2023, nella seduta n. 94

SISLER, BALBONI, BERRINO, RASTRELLI, SILVESTRONI - Ai Ministri della giustizia e dell'economia e delle finanze. -

Premesso che, a quanto risulta agli interroganti:

già nella XVIII Legislatura è stata presentata un’interrogazione (4-02068) alla quale non è stata data risposta nonostante i gravi fatti riportati, riferiti agli eventi conseguenti alla procedura di amministrazione straordinaria della Banca popolare di Spoleto S.p.A. (BPS) per gravi irregolarità nell'amministrazione e gravi perdite, ai sensi dell'articolo 70, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 385 del 1993 (testo unico bancario), adottata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 8 febbraio 2013, su proposta della Banca d'Italia;

la stessa procedura di amministrazione straordinaria è stata adottata anche per la controllante Spoleto crediti e servizi (SCS) società cooperativa, per gravi perdite, ai sensi degli articoli 70, comma 1, lettera b), e in base agli articoli 98, comma 2, lettera b), e 105 del decreto legislativo, essendo stata accertata la sussistenza di un gruppo bancario di fatto diretto dalla medesima cooperativa, che svolgeva attività di direzione e coordinamento nei confronti della banca controllata (51,127 per cento), unitamente al socio MPS (29 per cento). Con provvedimento dell'8 febbraio 2013 erano stati nominati, per entrambe le procedure, gli organi straordinari (ingegner G. Boccolini, professor avvocato G. Brancadoro, dottor N. Stabile, commissari straordinari, e professor S. Corbella, professor avvocato G. Domenichini, professoressa avvocato G. Scognamiglio, componenti del comitato di sorveglianza);

terminata la fase di accertamento su BPS, il complessivo fabbisogno patrimoniale della banca era stato quantificato dagli organi straordinari in almeno 130 milioni di euro. In tale contesto, con la consulenza di un advisor, era stata avviata la ricerca di idonee controparti interessate a un intervento; erano pervenute alla procedura due offerte formali, da parte del Banco di Desio e della Brianza e della cordata di imprenditori umbra "Clitumnus". La soluzione prescelta dai commissari, con il benestare della Banca d'Italia, era stata quella basata sull'operazione prospettata dal Banco di Desio. Per consentire la definizione della soluzione alla crisi aziendale e, in particolare, per attuare l'aumento di capitale di BPS, la procedura di amministrazione straordinaria era stata prorogata, anche per la controllante SCS, con decreti del Ministro dell'economia 31 gennaio 2014 nei termini massimi consentiti dal testo unico bancario;

al fine di realizzare il piano predisposto dai commissari, il 17 giugno 2014, l'assemblea di BPS, autorizzata dalla Banca d'Italia, aveva deliberato un aumento di capitale sociale per 140 milioni di euro riservato al Banco di Desio, che è stato integralmente sottoscritto dall'intermediario brianzolo. Il 31 luglio 2014, previa nomina dei nuovi organi, l'azienda è stata riconsegnata alla gestione ordinaria. È all'interno della suddetta vicenda che si incardina quella, a tutt'oggi insoluta, di un ex amministratore, all'epoca vice presidente della controllante SCS, le cui denunce e prese di posizione assembleari avevano contribuito a far emergere i comportamenti e le irregolarità poi sfociate nel commissariamento della BPS;

in particolare va evidenziato che all'epoca dei fatti, per effetto delle denunce, l'ex amministratore aveva ricevuto da parte di BPS un decreto ingiuntivo che comprometteva irrimediabilmente tutti i suoi rapporti bancari in essere, decreto che veniva poi riconosciuto ritorsivo, e quindi annullato, dal giudice di Spoleto. Anche a seguito di tale annullamento, i commissari della Banca d'Italia riabilitavano la posizione dell'ex amministratore e, al fine di scongiurare, da parte sua, azioni di risarcimento del danno contro BPS, deliberavano i termini di una transazione economica che prevedeva la rinuncia, da parte dell'ex amministratore, a qualsiasi azione di rivalsa nei confronti di BPS;

in seguito all'ingresso di Banco di Desio nella compagine di BPS, la transazione già deliberata dai commissari straordinari veniva unilateralmente modificata ad opera del Banco Desio e in danno dell'ex amministratore, con un'operazione che appare peraltro illegittima poiché, avendo Desio rilevato lo status quo di BPS, ossia essendo subentrata in tutti i rapporti attivi e passivi già consolidati all'atto d'acquisto, non poteva di fatto rimettere in discussione quanto già deliberato dai commissari;

ad ogni modo, il nuovo accordo veniva sottoposto all'ex amministratore a ridosso dalla scadenza del termine ultimo per la sua firma, costringendolo di fatto a scegliere fra firmare o perdere tutto. L'interessato ex amministratore accettava i termini della nuova transazione, ma immediatamente depositava presso la Procura della Repubblica di Perugia una denuncia-querela per violenza e per estorsione subita e subenda. Dopo circa 8 mesi, il pubblico ministero di Perugia disponeva, senza che nessuna indagine fosse stata eseguita, l'archiviazione del procedimento n. 2311/2015, perché quanto denunciato si doveva perseguire in altra sede (civile). L'ex amministratore proponeva ricorso al giudice per le indagini preliminari avverso l'archiviazione, ma il giudice, in data 7 giugno 2017, archiviava dichiarando il ricorso n. 2311/2015 inammissibile. L'interessato proponeva quindi ricorso per Cassazione, lamentando alla suprema Corte che nessuna indagine era stata eseguita, nonostante l'analitica richiesta e la circostanziata ricostruzione dei fatti. È chiaro che, trattandosi di materia bancaria, solo un'approfondita indagine tecnico-giuridica avrebbe potuto far emergere l'anomalo comportamento di una banca, tanto più in presenza di delibere commissariali;

la suprema Corte, in data 26 ottobre 2018, con sentenza n. 53984 annullava senza rinvio il provvedimento impugnato e trasmetteva gli atti al Tribunale di Perugia per l'ulteriore corso. La Corte in particolare, accogliendo in pieno le obiezioni dell'attore, ex amministratore, dichiarava che nel caso di specie si richiedeva un analitico approfondimento delle relazioni tra la presunta vittima ed il presunto autore del reato;

all'udienza del 28 giugno 2019 un altro giudice per le indagini preliminari di Perugia, a sua volta, non solo non dava corso a quanto inequivocabilmente disposto dalla Cassazione, che chiedeva approfondite indagini, ma inopinatamente archiviava il procedimento nel giro di 24 ore;

veniva quindi rifissata (dopo due rinvii) la causa civile. Nell’esame degli allegati prodotti da Banco Desio nelle memorie difensive, l’ex amministratore rilevava due documenti non rispondenti alle copie in suo possesso; una raccomandata priva degli elementi che provassero la spedizione e la ricezione; una “Nota informativa per i sigg. Commissari con la quale gli uffici interni alla ex BPS certificavano la bontà della Transazione proposta e tutte le condizioni per la stipula ma completamente omissiva nei contenuti dirimenti. A seguito di queste anomalie l’ex Amministratore ha provveduto a presentare in data 26.04.2021, una denuncia per la riapertura delle indagini, visti i nuovi e rilevanti elementi emersi. Dopo 6 mesi di indagini, il Certificato ex art.335 c.p.p. in data 21.10.2021, riporta l’iscrizione della notizia di reato contro Banco desio o di chi ne fosse responsabile, ai sensi dell’Art.644 c.p.(Usura) e l’esponente parte offesa. Proseguono le indagini per 14 mesi e il 9.12.2022 con l’individuazione dei presunti responsabili del reato denunciato che vengono iscritti nel registro degli indagati: 'rilevato che emergono indizi di reato in merito alla fattispecie iscritta'”. Nell’attesa degli sviluppi conseguenti, con grande sorpresa, il 23 dicembre 2022, l’ex amministratore riceveva la richiesta di archiviazione da parte del pubblico ministero, motivata dalla mancata corretta comparizione della documentazione allegata: documenti omissati o documenti integrali, date discordanti ed altri documenti inconferenti, tutti già presenti nel fascicolo del pubblico ministero. Per tali motivi l’ex amministratore proponeva una nuova denuncia ex art. 374 del codice penale per la chiara intenzione di Banco Desio di fuorviare le valutazioni del magistrato, in sede sia civile che penale. La pratica veniva assegnata allo stesso pubblico ministero che, ricevuta la nuova denuncia a ridosso della sua richiesta di archiviazione, apriva un nuovo fascicolo contro ignoti per il reato denunciato. Tutto ciò è evidentemente connotato da una grande confusione ed incertezza,

si chiede di sapere:

se, vista la gravità dei fatti esposti, specie per quanto attiene alla possibile omessa ottemperanza al disposto della sentenza della suprema Corte, il Ministro della giustizia non ravvisi la necessità di verifiche sulla regolarità del funzionamento degli uffici giudiziari di Perugia coinvolti, anche con l'attivazione dei poteri ispettivi previsti dalla legge;

inoltre, se il Ministro dell’economia e delle finanze sia a conoscenza dei fatti e non intenda attivare i controlli conseguenti alle irregolarità commesse in relazione al commissariamento dell’istituto di credito ex BPS, nonché in relazione alle conseguenti condotte di Banco Desio.