Legislatura 19ª - Disegno di legge n. 740
Azioni disponibili
DISEGNO DI LEGGE
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1.
(Finalità)
1. Nel rispetto della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 e ratificata ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176, e del Nurturing Care Framework for Early Child Development (NCF), presentato a Ginevra il 23 maggio 2018, la Repubblica rimuove gli ostacoli che limitano l'effettivo esercizio della lettura in età prescolare, e adotta i provvedimenti necessari in materia di tutela e di diffusione del diritto alla lettura fin dai primi mesi di vita e nell'età prescolare, sostenendo altresì le iniziative e le azioni poste in essere sul territorio dagli enti pubblici e privati competenti.
2. La Repubblica adotta i provvedimenti necessari in materia di tutela e di diffusione del diritto alla lettura fin dai primi mesi di vita e nell'età prescolare, nonché a sostenere le iniziative e le azioni poste in essere sul territorio dagli enti pubblici e privati competenti.
Art. 2.
(Oggetto)
1. In attuazione delle finalità di cui all'articolo 1, la presente legge sostiene le capacità genitoriali e favorisce l'accesso e la promozione della lettura in età prescolare come strumento:
a) di crescita, che favorisce il processo di alfabetizzazione e lo sviluppo cognitivo, sociale, relazionale ed emotivo della persona;
b) di identificazione di sé e dell'altro;
c) di prevenzione della povertà educativa e culturale;
d) di superamento delle diversità culturali, economiche e sociali;
e) di facilitazione nell'apprendimento delle lingue;
f) di promozione di relazioni familiari e di competenze genitoriali.
2. La presente legge disciplina interventi e attività rivolte a:
a) promuovere il libro e la lettura favorendo la collaborazione tra le amministrazioni statali, gli enti locali, le scuole, le università, le associazioni culturali, le biblioteche e i pediatri;
b) sostenere una cultura di familiarizzazione con la lettura e le buone pratiche dei genitori e degli educatori;
c) valorizzare il servizio bibliotecario, favorendone la diffusione e l'accessibilità da parte di bambini in età prescolare;
d) favorire la lettura multilingue.
Art. 3.
(Destinatari)
1. Sono destinatari degli interventi previsti dalla presente legge:
a) le famiglie con bambini in età prescolare, dalla nascita ai sei anni di età;
b) le associazioni, le fondazioni e le istituzioni culturali che offrono servizi educativi, culturali e sanitari ai bambini in età prescolare nel territorio nazionale;
c) gli asili nido, le scuole dell'infanzia, le università e le biblioteche;
d) le regioni, i comuni, anche in forma associata, le città metropolitane e le province.
Capo II
MISURE DI PROMOZIONE E
SOSTEGNO DELLA LETTURA
IN ETÀ PRESCOLARE
Art. 4.
(Azioni)
1. La presente legge promuove e sostiene l'accesso e la promozione della lettura in età prescolare attraverso azioni coordinate e integrate tra il livello statale e quello regionale, nel rispetto del principio di sussidiarietà.
2. Con uno o più decreti, adottati entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge dal Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito e con il Ministro della salute, sono individuate specifiche azioni finalizzate all'attuazione dei principi di cui all'articolo 1 e 2, anche attraverso:
a) il potenziamento dei servizi educativi e culturali per i bambini in età prescolare, con specifico riferimento alle attività di promozione della lettura;
b) la creazione di reti finalizzate alla cooperazione tra regioni, province, comuni, associazioni e ordini professionali nonché la promozione e il sostegno di quelle esistenti, al fine di promuovere l'accesso alla lettura per i bambini in età prescolare e in particolare per la promozione della lettura ad alta voce;
c) il potenziamento della struttura bibliotecaria nazionale e regionale attraverso una maggiore dotazione di libri e di servizi per le fasce di età prescolare e l'incremento degli spazi dedicati ai bambini e alle famiglie;
d) l'attività di informazione, formazione e orientamento rivolta a educatori, docenti, operatori sanitari, operatori culturali, bibliotecari, pediatri, volontari e a tutto il personale coinvolto nelle azioni e nei progetti di promozione del libro e della lettura;
e) l'istituzione e il sostegno di presìdi e iniziative di lettura nei reparti di pediatria degli ospedali, nei centri vaccinali delle aziende ospedaliere e nei consultori, nonché negli ambulatori dei pediatri di libera scelta;
f) l'adesione, la promozione e il coordinamento di iniziative in occasione della Giornata nazionale per la promozione della lettura istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 dell'8 agosto 2009, al fine sensibilizzare i cittadini sull'importanza e il valore del libro e della lettura come strumento di crescita culturale, psicologica e sociale;
g) le modalità di elaborazione del Piano triennale per la lettura in età prescolare, di cui agli articoli 5 e 6.
3. I decreti di cui al comma 2 del presente articolo sono adottati previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
Art. 5.
(Piano triennale per la lettura
in età prescolare)
1. Il Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta ogni tre anni, con proprio decreto, il Piano triennale per la lettura in età prescolare, da attuare nei limiti della dotazione del Fondo per l'attuazione del Piano nazionale d'azione per la promozione della lettura di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 13 febbraio 2020, n. 15.
2. Il Piano di cui al comma 2 è adottato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Il Piano di cui al comma 2 ha durata triennale e definisce un modello di implementazione e di sviluppo dell'educazione e della pratica della lettura in età prescolare, sulla base delle peculiarità e delle specifiche esigenze territoriali. Il Piano determina i criteri e predispone gli ambiti di interventi, nonché le misure di programmazione e di gestione delle politiche di diffusione della lettura in età prescolare, al fine di creare una diffusa rete territoriale che garantisca un servizio armonizzato, coordinato ed efficiente di attività e servizi dedicati ai bambini attraverso il coinvolgimento dei pediatri di libera scelta, dei consultori e delle ostetriche, in particolare nell'ambito dei corsi di preparazione al parto, dei centri vaccinali, delle case circondariali, degli ospedali e case di cura con reparti di pediatria.
4. Il Piano di cui al comma 2 può essere aggiornato annualmente.
Art. 6.
(Tavolo per il coordinamento e per
la promozione della lettura)
1. È istituito presso il Ministero della cultura un tavolo per il coordinamento e per la promozione della lettura.
2. Il tavolo di cui al comma 1 ha il compito di formulare proposte in sede di elaborazione del Piano triennale per la lettura, proporre progetti, strategie e modalità operative per rafforzare e implementare la rete di azioni necessarie allo sviluppo e alla diffusione della lettura in età prescolare.
3. Il tavolo di cui al comma 1 è composto da:
a) cinque componenti, indicati rispettivamente dal Ministro della cultura, dal Ministro della salute, dal Ministro dell'istruzione e del merito, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali e dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
b) quattro componenti scelti in pari numero tra i membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, competenti in materia di tutela della salute e delle politiche sociali;
c) un rappresentante dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI);
d) un rappresentante del Centro per la salute del bambino (CSB);
e) un rappresentante dell'Associazione culturale pediatri (ACP);
f) un rappresentante dell'Associazione italiana biblioteche (AIB);
g) un rappresentante dei pediatri di libera scelta, indicato dalla sigla sindacale di categoria più rappresentativa.
Art. 7.
(Clausola di salvaguardia)
1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, e sono principi fondamentali della materia ai sensi dell'articolo 117, comma 3 della Costituzione.
Art. 8.
(Copertura finanziaria)
1. All'attuazione della presente legge si provvede a valere sulle risorse del Fondo per l'attuazione del Piano nazionale d'azione per la promozione della lettura di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 13 febbraio 2020, n. 15, la cui dotazione è incrementata di due milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.
2. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 2, lettera c), una quota del Fondo di cui al comma 1, pari a un milione di euro annui, è destinata a finanziare le iniziative realizzate dai comuni e dalle regioni nell'ambito dei patti locali per la lettura. La ripartizione e le modalità per l'utilizzazione delle risorse di cui al primo periodo del presente comma sono stabilite annualmente secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 6, secondo periodo, della legge 13 febbraio 2020, n. 15.
3. Ai maggiori oneri derivanti dal primo comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.