Legislatura 19ª - Atto di Sindacato Ispettivo n. 3-00545

Atto n. 3-00545

Pubblicato il 29 giugno 2023, nella seduta n. 83
Svolto il 25 gennaio 2024 nella seduta n. 150 dell'Assemblea

BASSO, MISIANI, FINA, IRTO - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. -

Premesso che:

la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità per il 2016), all’articolo 1, comma 648, ha stanziato la spesa annua di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, per il completo sviluppo del sistema di trasporto ferroviario intermodale, autorizzando il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a concedere contributi per questo tipo di servizi;

all’articolo 1, comma 649, ha altresì disposto l’adozione, da parte del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, di un regolamento ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per l’individuazione dei beneficiari, la commisurazione degli aiuti, le modalità e le procedure per l’attuazione degli interventi riguardanti contributi per i servizi di trasporto ferroviario intermodale (“ferrobonus”);

il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, all’articolo 47, comma 11-ter, ha stabilito che le risorse relative agli anni 2018 e 2019, di cui all'articolo 1, comma 294, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, finalizzate a sostenere gli operatori della logistica e del trasporto ferroviario, siano attribuite, subordinatamente all'autorizzazione della Commissione europea, al Ministero delle infrastrutture che le destina, nel rispetto della normativa europea, alle imprese ferroviarie. Inoltre, ha previsto, all’articolo 47-bis, comma 5, un rifinanziamento di 20 milioni di euro, per l’anno 2018, per le finalità di cui al suddetto articolo 1, comma 648, della legge n. 208 del 2015;

la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio per il 2020), all’articolo 1, comma 111, ha autorizzato la spesa di 14 milioni di euro per l'anno 2020 e di 25 milioni di euro per l'anno 2021 per il finanziamento del contributo denominato “ferrobonus”;

il decreto-legge 20 maggio 2020, n. 34, all’articolo 197, comma 2, ha autorizzato la spesa di ulteriori 20 milioni di euro per le finalità di cui all’articolo 1, comma 648, fermo restando quanto previsto dall’ articolo 1, comma 111, della legge n. 160 del 2019;

la legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio per il 2021), all’articolo 1, comma 673, ha previsto l’attribuzione di ulteriori 25 milioni di euro per l'anno 2021, 19 milioni di euro per l’anno 2022 e 22 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 per finanziare il “ferrobonus”;

il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, all’articolo 13, comma 2, ha rifinanziato per il 2022 il contributo, con un importo di 19 milioni di euro, rappresentando lo stesso uno stanziamento aggiuntivo rispetto a quanto già disposto dalle leggi di bilancio per il 2020 e per il 2021;

considerato che:

il decreto del Ministro delle infrastrutture adottato di concerto con il Ministro dell’economia, registro n. 0000566 del 9 dicembre 2020, prevede, all’articolo 3, che la Direzione generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie del Ministero delle infrastrutture, entro 45 giorni dal ricevimento di tutta la documentazione necessaria di cui all’articolo 2, determini, con riferimento ai 12 mesi decorrenti dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, il contributo spettante a ciascuna impresa ferroviaria;

con decreto direttoriale del Ministero del 16 marzo 2020, sono state emanate le disposizioni riguardanti le istruzioni operative di accesso ai contributi per l'erogazione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 111, della legge n. 160 del 2019, destinate ad interventi a sostegno del trasporto ferroviario intermodale, per le annualità 2020 e 2021;

con decreto direttoriale del 7 marzo 2022, sono state emanate le disposizioni riguardanti le istruzioni operative di accesso ai contributi per l'erogazione delle risorse di cui all’articolo 1, comma 673, della legge n. 178 del 2020, destinate ad interventi a sostegno del trasporto ferroviario intermodale, ai sensi dell’articolo 1, comma 648, della legge n. 208 del 2015, per il periodo intercorrente tra il 31 agosto 2021 e il 30 agosto 2022;

tenuto conto:

della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato e, in particolare, le linee guida in materia di aiuti di Stato alle imprese ferroviarie;

delle decisioni con le quali la Commissione europea ha dichiarato compatibile con i trattati i contributi a favore del trasporto ferroviario, ritenendoli coerenti con le necessità del coordinamento dei trasporti sancite dall’articolo 93 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, nello specifico, le decisioni: a) C(2016) 7676 final; b) C(2017) 7279; c) C(2019) 8217, con la quale la Commissione europea ha prorogato il regime di aiuti per il triennio 2020-2022; d) C(2022) 9697 final. Con quest’ultima decisione la Commissione europea, coerentemente con i suoi precedenti orientamenti, ha ritenuto di non sollevare obiezioni circa la compatibilità con il mercato interno, prorogando il regime di aiuti dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2027;

considerato che:

le associazioni di categoria del settore ferroviario e della logistica stanno esprimendo forti preoccupazioni sui gravi ritardi relativi all’adozione dei decreti attuativi delle disposizioni relative agli stanziamenti riguardanti il ferrobonus;

secondo quando dichiarato in una nota dalle principali associazioni di categoria del 26 giugno 2023, l’intero cluster della logistica ferroviaria è molto a rischio, poiché le interruzioni ferroviarie previste per la realizzazione delle opere PNRR, il perdurare della crisi energetica e la burocrazia che affligge il settore rischiano di provocare danni irreversibili per l’intero comparto del trasporto ferroviario merci in Italia. Nel 2026, termine di fine lavori del recovery fund, potrebbero esserci meno operatori attivi sul mercato e vanificare lo sforzo degli investimenti previsto per gli utilizzatori dell’infrastruttura,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;

quali siano le ragioni che hanno finora impedito l’adozione dei provvedimenti attuativi delle disposizioni legislative recanti i contributi, per l’annualità 2023, a sostegno del sistema di trasporto ferroviario intermodale, anche alla luce della decisione della Commissione europea C(2022) 9697 final, che ha ribadito, anche con riferimento al periodo 2023-2027, la compatibilità di tale misura nazionale con il mercato interno UE;

se intenda attivarsi affinché i decreti attuativi siano tempestivamente adottati al fine di sostenere l’intero cluster della logistica ferroviaria ed evitare il rischio di interruzioni del servizio ferroviario merci nel nostro Paese;

se non ritenga opportuno avviare un tavolo tecnico di confronto con gli operatori del sistema logistico ferroviario finalizzato a individuare tutte le criticità emergenti, al fine di predisporre le più adeguate soluzioni per l’intero comparto del traporto su ferro, particolarmente apprezzabile nel corso della fase attuativa del PNRR con riferimento agli investimenti che prevedono interventi e lavori sull’infrastruttura ferroviaria.