Legislatura 19ª - Disegno di legge n. 685

Articolo 37.

(Prestazioni occasionali nel settore turistico e termale)

1. All'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera b), dopo le parole: « 10.000 euro » sono aggiunte le seguenti: « , elevati a 15.000 euro per gli utilizzatori che operano nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento »;

b) al comma 14, lettera a), dopo le parole: « a tempo indeterminato » sono aggiunte le seguenti: « , ad eccezione degli utilizzatori che operano nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento e che hanno alle proprie dipendenze fino a venticinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato ».