Legislatura 19ª - Disegno di legge n. 685
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Articolo 29.
(Estensione della clausola di salvezza)
1. All'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 2017, n. 117, dopo le parole: « da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda » sono aggiunte le seguenti: « , salve comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b), g) o h) ».