Legislatura 19ª - Disegno di legge n. 685

Articolo 29.

(Estensione della clausola di salvezza)

1. All'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 2017, n. 117, dopo le parole: « da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda » sono aggiunte le seguenti: « , salve comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b), g) o h) ».