Legislatura 19ª - Disegno di legge n. 685

Articolo 23.

(Modifiche alla disciplina delle sanzioni amministrative in caso di omesso versamento delle ritenute previdenziali)

1. . All'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, le parole: « da euro 10.000 a euro 50.000 » sono sostituite dalle parole: « da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso ».

2. . Per le violazioni riferite ai periodi di omissione dal 1° gennaio 2023, gli estremi della violazione devono essere notificati, in deroga all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'annualità oggetto di violazione.