Legislatura 19ª - 1ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 52 del 13/04/2023

1ª Commissione permanente

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)

GIOVEDÌ 13 APRILE 2023

52ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

BALBONI

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Giuseppina Castiello e per l'interno Molteni.

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE REFERENTE

(632) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 16, recante disposizioni urgenti di protezione temporanea per le persone provenienti dall'Ucraina, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'11 aprile.

Il PRESIDENTE ricorda che, nella seduta dell'11 aprile scorso, è stata completata la votazione degli emendamenti.

Comunica che la Commissione bilancio e la Commissione per le politiche dell'Unione europea hanno espresso parere non ostativo sul testo del provvedimento.

Non essendoci richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione conferisce quindi il mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati, autorizzandolo altresì a chiedere di poter riferire oralmente.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che la Presidenza del Senato ha fatto pervenire il proprio assenso all'attivazione del circuito audiovisivo interno, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, per l'intero esame in sede referente del disegno di legge n. 591.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(591) Conversione in legge del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri, mercoledì 12 aprile.

Il PRESIDENTE comunica che sono stati presentati gli ordini del giorno G/591/12/1 (già em. 3.0.2) e G/591/13/1 (già em. 1.13), pubblicati in allegato.

Il sottosegretario MOLTENI deposita l'emendamento 5.0.100 (pubblicato in allegato). Annuncia che a breve sarà presentato un ulteriore emendamento d'iniziativa governativa.

Il PRESIDENTE propone quindi di fissare per le ore 15 di domani, venerdì 14 aprile, il termine per i subemendamenti all'emendamento 5.0.100 del Governo. Qualora il secondo emendamento fosse presentato oltre le ore 15,30 di oggi, il termine per i subemendamenti ad esso relativi sarà fissato entro le 24 ore successive.

Propone quindi di riprendere i lavori lunedì 17 aprile, in una seduta da convocare alle ore 12.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,30.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)

N. 591

 

G/591/12/1 (già 3.0.2)

Gelmini

Il Senato,

            in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare,

        premesso che

            moltissimi cittadini russi corrono seri rischi di discriminazione, persecuzione e violenze in particolare:

        a) per essersi sottratti agli obblighi militari;

            b) per l'appartenenza a organizzazioni politiche, sociali e culturali giudicate estremiste e qualificate come illegali da parte della Federazione russa;

            c) per il fatto di essere accusati di violazione degli articoli del codice penale che colpiscono il dissenso politico, accusando i dissenzienti di partecipazione alla guerra a fianco del nemico e collaborazione confidenziale con gli stranieri, di raccolta e trasmissione di informazioni al nemico e di istigazione ad azioni contro la sicurezza dello Stato, di diffusione di notizie false o diffamatorie sulle forze armate, di "propaganda gay" e di partecipazione a manifestazioni non autorizzate.

        impegna il Governo ad adottare le iniziative necessarie per assicurare che i permessi rilasciati in favore di cittadini della Federazione russa soggiornanti in Italia, in scadenza o comunque scaduti dopo il 24 febbraio 2022, siano rinnovati fino al 30 giugno 2024, quando i titolari dimostrino di essere a rischio di discriminazione, persecuzione e violenza nella Federazione russa, fatti salvi i casi più gravi in cui ricorrano i presupposti per il riconoscimento di forme di protezione internazionale, nonché per garantire il nulla osta al lavoro subordinato e al lavoro stagionale ai cittadini della Federazione russa, per i quali sia stata presentata la domanda diretta a instaurare un contratto di lavoro e che risultino già presenti sul territorio nazionale, a condizione che questi dimostrino di essere a rischio di discriminazione, persecuzione e violenza nella Federazione russa.

G/591/13/1 (già 1.13)

De Carlo, Della Porta, Lisei, Spinelli

Il Senato,

            in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare (A.S. 591);

        premesso che:

        l'articolo 1 del provvedimento in esame reca misure per la programmazione dei flussi di ingresso legale sul territorio nazionale dei lavoratori stranieri, prevedendo che per il triennio 2023-2025, le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale e per lavoro autonomo, sono definite, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3 del decreto-legislativo 25 luglio 1998, n. 286, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;

            il decreto di cui sopra indica i criteri generali per la definizione dei flussi di ingresso che devono tenere conto dell'analisi del fabbisogno del mercato del lavoro effettuata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previo confronto con le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale; il medesimo decreto indica inoltre le quote massime di ingresso di lavoratori stranieri, per le causali stabilite dal decreto-legislativo 25 luglio 1998, n. 286, per ciascuno degli anni del triennio di riferimento;

        impegna il Governo:

        a valutare l'opportunità di prevedere il termine di dieci giorni dalla pubblicazione dei decreti che definiscono le quote, entro il quale il datore di lavoro provvede a confermare la richiesta di assunzione secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'Interno, da emanarsi entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, senza rinnovo della domanda ed allegazione della documentazione necessaria, se la stessa è già stata regolarmente presentata in sede di prima istanza.

Art. 5

5.0.100

Il Governo

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Art. 5-bis.

(Misure per il potenziamento tecnico-logistico del sistema di prima accoglienza e dei controlli di frontiera)

            1. Per la realizzazione dei punti di crisi e delle strutture di cui all'articolo 10-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e dei centri di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, si applicano, fino al 31 dicembre 2025, le facoltà di deroga di cui all'articolo 10 del presente decreto. Per le finalità di cui al presente comma, limitatamente ai punti di crisi e alle strutture di cui al citato articolo 10-ter, il Ministero dell'interno è autorizzato ad avvalersi delle risorse previste dall'articolo 1, comma 679, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

        2. Fino al 31 dicembre 2025, al fine di assicurare adeguati livelli di accoglienza nel punto di crisi di Lampedusa in relazione a situazioni di particolare affollamento, il Ministero dell'interno, può avvalersi, per la gestione del predetto punto di crisi, della Croce Rossa Italiana, con le facoltà di deroga di cui all'articolo 10 del presente decreto. Sono assicurate le prestazioni previste, per tale tipologia di struttura, dallo schema di capitolato di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142.

        3. All'articolo 10-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

        "1-bis. Per l'ottimale svolgimento degli adempimenti di cui al presente articolo, gli stranieri ospitati presso i punti di crisi di cui al comma 1 possono essere trasferiti in strutture analoghe sul territorio nazionale, per l'espletamento delle attività di cui al medesimo comma. Al fine di assicurare la coordinata attuazione degli adempimenti di rispettiva competenza, l'individuazione delle strutture di cui al presente comma destinate alle procedure di frontiera con trattenimento e della loro capienza è effettuata d'intesa con il Ministero della giustizia.".

        4. All'articolo 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

        "2-bis. Nelle more dell'individuazione di disponibilità di posti nei centri governativi di cui all'articolo 9 o nelle strutture di cui al presente articolo, l'accoglienza può essere disposta dal prefetto, per il tempo strettamente necessario, in strutture di accoglienza provvisoria individuate con le modalità di cui al comma 2. In tali strutture sono assicurate le prestazioni concernenti il vitto, l'alloggio, il vestiario, l'assistenza sanitaria e la mediazione linguistico-culturale, secondo le disposizioni contenute nello schema di capitolato di gara di cui all'articolo 12.".

        5. Al fine di assicurare adeguati livelli di accoglienza nei punti di crisi di cui all'articolo 10-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il Ministero dell'interno è autorizzato a stipulare, con le facoltà di deroga di cui all'articolo 10 del presente decreto, uno o più contratti per l'affidamento del servizio di trasporto marittimo dei migranti ivi presenti, nel limite massimo complessivo di euro 8.820.000 per l'anno 2023. Per le attività istruttorie di natura tecnico-amministrativa e per le procedure di affidamento del servizio di cui al presente comma, il Ministero dell'interno può provvedere per il tramite dei competenti uffici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. All'onere di cui al presente comma, pari ad euro 8.820.000 per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto ad euro 2.800.000, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero, e, quanto a euro 6.020.000, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

Art. 5-ter.

(Modifiche al sistema di accoglienza)

        1. All'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, sono apportate le seguenti modifiche:

        a) al comma 1, alinea, le parole "anche i richiedenti protezione internazionale e," sono soppresse;

        b) al comma 1-bis, sono aggiunte in fine le seguenti parole ", nonché i richiedenti protezione internazionale che hanno fatto ingresso nel territorio nazionale a seguito di protocolli per la realizzazione di corridoi umanitari ovvero evacuazioni o programmi di reinsediamento nel territorio nazionale che prevedono la individuazione dei beneficiari nei paesi di origine o di transito in collaborazione con l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR). ";

        c) dopo il comma 1-ter è inserito il seguente:

        "1-quater. I titolari di protezione internazionale e i titolari dei permessi di soggiorno di cui alle lettere a), a-bis), b), c), d), e), f) e g) del comma 1, che, salvo casi di forza maggiore, non si presentano presso la struttura di destinazione individuata dal servizio centrale, di cui al comma 5, entro sette giorni dalla relativa comunicazione decadono dalle misure di accoglienza di cui al presente articolo, fatto salvo il ricorrere di obiettive e motivate ragioni di ritardo, secondo la valutazione del Prefetto della provincia di provenienza del beneficiario.".

        d) al comma 2-bis, lettera a), dopo le parole: "i richiedenti protezione internazionale" sono aggiunte le seguenti: "di cui al comma 1-bis e all'articolo 9, comma 1-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142";

            2. Al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) all'articolo 8:

           1) al comma 2, le parole: "Le funzioni di prima assistenza sono assicurate" sono sostituite dalle seguenti: "Fatto salvo quanto previsto dal comma 1-bis dell'articolo 9 e dall'articolo 1-sexies, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, l'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale è assicurata";

            2) il comma 3 è abrogato;

        b) all'articolo 9:

          1) le parole: "di prima accoglienza", in rubrica e ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "di accoglienza";

            2) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

               "1-bis. "Il richiedente che rientra nelle categorie di cui all'articolo 17, comma 1, può essere accolto, sulla base delle specifiche esigenze e nel limite dei posti disponibili, nell'ambito del sistema di accoglienza di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.";

            3) al comma 4, il secondo periodo è soppresso;

            4) il comma 4-bis è abrogato;

            5) al comma 4-ter, le parole: "del trasferimento prioritario del richiedente di cui al comma 4-bis" sono sostituite dalle seguenti: "del trasferimento del richiedente di cui al comma 1-bis";

        c) all'articolo 11, il comma 3 è abrogato.

        3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai richiedenti protezione internazionale presenti, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel sistema di accoglienza di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.

        4. I cittadini afghani richiedenti protezione internazionale che, a seguito della grave crisi determinatasi in Afghanistan, fanno ingresso nel territorio nazionale in attuazione delle operazioni di evacuazione effettuate dalle autorità italiane, anche in ragione del servizio prestato al precedente governo afghano e alla comunità internazionale che lo coadiuvava, possono essere accolti anche nell'ambito del sistema di accoglienza di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e successive modificazioni e integrazioni.

        5. Resta fermo quanto previsto dal decreto-legge 2 marzo 2023, n. 16, dalle ordinanze di protezione civile e dalle ulteriori disposizioni normative adottate in relazione all'esigenza di assicurare soccorso e assistenza alla popolazione ucraina in conseguenza della grave crisi internazionale in atto.

        6. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 5-quater.

(Riduzione o revoca delle condizioni di accoglienza)

  1. All'articolo 23 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Riduzione o revoca delle condizioni di accoglienza";

        b) al comma 1:

            1) la lettera e) è soppressa;

            2) conseguentemente, alla lettera d), il segno di interpunzione ";" è sostituito dal seguente ".";

         c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

             "2. Nei casi di violazione grave o ripetuta, da parte del richiedente protezione internazionale, delle regole della struttura in cui è accolto, ivi compresi il danneggiamento doloso di beni mobili o immobili, ovvero in caso di comportamenti gravemente violenti, anche tenuti al di fuori della struttura di accoglienza, il prefetto, fatta salva la facoltà di disporre il trasferimento del richiedente in altra struttura, adotta una o più delle seguenti misure:

             a) esclusione temporanea dalla partecipazione ad attività organizzate dal gestore del centro;

             b) esclusione temporanea dall'accesso a uno o più dei servizi di cui all'articolo 10, comma 1, secondo periodo, ad eccezione dell'accoglienza materiale;

            c) sospensione, per un periodo non inferiore a trenta giorni e non superiore a sei mesi, o revoca dei benefici economici accessori previsti nel capitolato di gara d'appalto di cui all'articolo 12.";

            d) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

               "2-bis. Le misure di cui al presente articolo sono adottate in modo individuale, secondo il principio di proporzionalità e tenuto conto della situazione del richiedente, con particolare riferimento alle condizioni di cui all'articolo 17 e sono motivate. I provvedimenti adottati dal prefetto nei confronti del richiedente sono comunicati alla commissione territoriale competente all'esame della domanda di protezione internazionale.";

            e) il comma 4 è sostituito dal seguente:

               "4. Nei casi di violazione delle regole del centro, il gestore richiama formalmente il richiedente e, quando ricorrano i presupposti per l'applicazione delle misure di cui al comma 2, trasmette tempestivamente alla prefettura una relazione sui fatti.";

            f) al comma 5:

             1) al primo periodo, dopo le parole: "Il provvedimento di", sono aggiunte le seguenti : "riduzione o";

            2) al secondo periodo, le parole: "di revoca" sono soppresse.».