Legislatura 19ª - Disegno di legge n. 627

Art. 8.

(Norme in materia di personale dell'Autorità e disposizioni finanziarie)

1. In ragione delle nuove competenze attribuite all'Autorità ai sensi della presente legge, la relativa pianta organica è incrementata di dieci unità, di cui 1 unità di livello dirigenziale, 8 unità di ruolo di funzionari della carriera direttiva e un'unità di impiegati della carriera operativa, con deliberazione della medesima Autorità adottata secondo la procedura di cui all'articolo 1, comma 543, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, nel limite massimo di 1.012.545 euro per l'anno 2023, 1.075.196 euro per l'anno 2024, 1.128.703 euro per l'anno 2025, 1.184.357 euro per l'anno 2026, 1.240.380 euro per l'anno 2027, 1.298.538 euro per l'anno 2028, 1.376.938 euro per l'anno 2029, 1.443.339 euro per l'anno 2030, 1.516.710 euro per l'anno 2031 e 1.651.207 euro annui a decorrere dall'anno 2032, agli ulteriori oneri derivanti dallo svolgimento delle funzioni attribuite all'Autorità dalla presente legge, nel limite di 780.527 euro per l'anno 2023, 795.038 euro per l'anno 2024, 829.139 euro per l'anno 2025, 864.608 euro per l'anno 2026, 900.382 euro per l'anno 2027, 937.521 euro per l'anno 2028, 986.898 euro per l'anno 2029, 1.029.169 euro per l'anno 2030, 1.075.717 euro per l'anno 2031, 1.159.043 euro annui a decorrere dall'anno 2032, agli oneri per la realizzazione, il funzionamento e la manutenzione della piattaforma tecnologica di cui all'articolo 7, comma 2, nel limite di 500.000 euro per l'anno 2023 e di 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, e agli oneri delle campagne di comunicazione e sensibilizzazione di cui all'articolo 2, nel limite di 250.000 euro per l'anno 2023 e di 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante un contributo ai sensi dell'articolo 1, comma 66, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, posto a carico dei seguenti soggetti:

a) titolari dei diritti delle opere cinematografiche;

b) titolari dei diritti delle opere audiovisive e musicali;

c) titolari dei diritti su format televisivi;

d) titolari dei diritti delle opere riguardanti eventi sportivi;

e) fornitori di servizi di media;

f) organismi di gestione collettiva ed entità di gestione indipendenti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35.

3. L'Autorità, con propria deliberazione, adottata ai sensi dell'articolo 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, stabilisce i termini e le modalità di versamento del contributo di cui al comma 2 e fissa l'entità minima e massima della contribuzione entro i limiti di cui al comma 4, assicurando l'integrale copertura degli oneri di cui al comma 2. Per l'anno 2023 la deliberazione di cui al primo periodo è adottata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e il relativo versamento deve essere previsto entro i successivi trenta giorni.

4. Per i soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 2, l'entità massima del contributo di cui al medesimo comma 2 è stabilita entro il limite massimo del 3 per mille dei ricavi derivanti dalla commercializzazione dei relativi diritti. Per i soggetti di cui alla citata lettera d) l'entità della contribuzione è definita tenendo conto di quanto eventualmente già versato ai sensi del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9. Per i soggetti di cui alla lettera e) del comma 2, l'entità massima del contributo previsto dall'articolo 1, comma 66, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è elevata al 3 per mille solo per la quota di ricavi derivante da offerte televisive a pagamento. Per i soggetti di cui alla lettera f) del comma 2, l'entità massima del contributo è stabilita entro il limite del 3 per mille dei ricavi. Ai fini dell'applicazione del presente comma, per « ricavi » si intendono quelli realizzati nel territorio nazionale, anche se contabilizzati nei bilanci di società aventi sede all'estero, relativi al valore della produzione, risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato, ovvero, per i soggetti non obbligati alla redazione di tale bilancio, dalle omologhe voci di altre scritture contabili che attestino il valore complessivo della produzione.

5. Salvo quanto previsto dal comma 1, le amministrazioni pubbliche competenti provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione della presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.