Legislatura 19ª - Disegno di legge n. 627
Azioni disponibili
Art. 5.
(Richiesta di informazioni agli istituti di credito, ai fornitori di servizi di pagamento e alle società che emettono carte di credito per la repressione delle attività illecite a fini di lucro nelle reti di comunicazione elettronica)
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 171-sexies della legge 22 aprile 1941, n. 633, è inserito il seguente:
« 2-bis. L'autorità giudiziaria può disporre il sequestro preventivo e la confisca dei proventi realizzati in conseguenza della commissione degli illeciti di cui agli articoli 171, 171-bis, 171-ter e 171-quater. Al fine di individuare i beneficiari dei proventi dell'illecito, l'autorità giudiziaria può delegare le autorità competenti a richiedere agli istituti di credito, ai fornitori di servizi di pagamento e alle società che emettono e distribuiscono carte di credito, anche se soggetti esteri, le informazioni necessarie a individuare i titolari dei siti internet coinvolti e le altre persone fisiche che, anche attraverso di essi, percepiscono proventi derivanti dalla loro attività di illecita messa a disposizione di contenuti protetti ».