Legislatura 19ª - Disegno di legge n. 627

Art. 4.

(Misure per il contrasto della pirateria cinematografica, audiovisiva o editoriale)

1. Al comma 1 dell'articolo 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« h-bis) abusivamente, anche con le modalità indicate al comma 1 dell'articolo 85-bis del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, esegue la fissazione su supporto digitale, audio, video o audiovideo, in tutto o in parte, di un'opera cinematografica, audiovisiva o editoriale ovvero effettua la riproduzione, l'esecuzione o la comunicazione al pubblico della fissazione abusivamente eseguita ».

2. Dopo il numero 4) del terzo comma dell'articolo 131-bis del codice penale è aggiunto il seguente:

« 4-bis) per i delitti previsti dalla sezione II del capo III del titolo III della legge 22 aprile 1941 n. 633, salvo che per i delitti di cui all'articolo 171 della medesima legge ».

3. L'articolo 174-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:

« 1. Chiunque abusivamente utilizza, anche via etere o via cavo, duplica, mette a disposizione, riproduce, in tutto o in parte, con qualsiasi procedimento, anche avvalendosi di strumenti atti ad eludere le misure tecnologiche di protezione, quantità notevoli di opere o materiali protetti, oppure acquista o noleggia in grande quantità supporti o servizi audiovisivi, fonografici, informatici o multimediali non conformi alle prescrizioni della presente legge, ovvero attrezzature, prodotti o componenti atti ad eludere misure di protezione tecnologiche è punito, purché il fatto non concorra con i reati di cui agli articoli 171, 171-bis, 171-ter, 171-quater, 171-quinquies, 171-septies e 171-octies, con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 5.000 e con le sanzioni accessorie della confisca degli strumenti e del materiale e, se si tratta di attività imprenditoriale, con la revoca della concessione o dell'autorizzazione di diffusione radiotelevisiva o dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale ».