Legislatura 19ª - Disegno di legge n. 627

Art. 1.

(Princìpi)

1. La Repubblica, in attuazione degli articoli 41 e 42 della Costituzione, dell'articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dei princìpi contenuti nella Convenzione sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali, fatta a Parigi il 20 ottobre 2005, ratificata ai sensi della legge 19 febbraio 2007, n. 19, coerentemente con il quadro giuridico europeo:

a) riconosce, tutela e promuove la proprietà intellettuale in tutte le sue forme, come strumento di stimolo dell'innovazione, della creatività, degli investimenti e della produzione di contenuti culturali ed editoriali, anche di carattere digitale;

b) sostiene il diritto alla fruizione pubblica di opere artistiche e culturali, come definito all'articolo 6 del codice dei beni culturali e del paesaggio, decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in quanto considerato strumento di realizzazione degli obiettivi di eguaglianza sostanziale;

c) tutela il diritto d'autore, come definito dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, e le situazioni giuridiche allo stesso connesse da ogni violazione e illecito, compresi quelli perpetrati mediante l'utilizzo di reti di comunicazione elettronica;

d) assicura alle imprese, agli autori, agli artisti e ai creatori adeguate forme di sostegno, anche economico, nell'ambito delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente, per agevolare la produzione, la traduzione e l'internazionalizzazione delle opere dell'ingegno;

e) prevede opportune forme di responsabilizzazione nei confronti degli intermediari di rete, al fine di rendere più efficaci le attività di contrasto della diffusione illecita e della contraffazione di contenuti tutelati dal diritto d'autore, e promuove campagne di comunicazione e sensibilizzazione del pubblico sul valore della proprietà intellettuale, anche al fine di contrastare la diffusione illecita e la contraffazione di contenuti tutelati dal diritto d'autore;

f) salvaguarda i diritti alla segretezza delle comunicazioni, anche attraverso il mantenimento dell'integrità e della sicurezza delle reti di comunicazione elettronica, e alla libertà dell'iniziativa economica e del suo esercizio in regime di concorrenza;

g) garantisce l'attuazione delle politiche volte a promuovere la libertà di espressione e di informazione, la diversità culturale e linguistica e il pluralismo dei mezzi di comunicazione, nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, garantiti dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, e dai princìpi generali del diritto dell'Unione europea.