Legislatura 19ª - Dossier n. 43

Articolo 2-quinquies
(Comunicazione per l’esercizio dell’opzione di cessione del credito)

La norma, inserita dalla Camera dei deputati, intende rimettere in bonis i contribuenti rispetto al termine, attualmente fissato al 31 marzo 2023, ai sensi dell’articolo 3, comma 3-octies, del decreto-legge n. 198 del 2022, per l’invio della comunicazione all’Agenzia delle entrate dell’esercizio delle opzioni alternative alla detrazione fiscale (sconto in fattura e cessione del credito) prevista per le spese sostenute nel 2022, per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020 e 2021 per gli interventi edilizi, nell’ipotesi in cui il contratto di cessione non sia stato concluso alla predetta data del 31 marzo 2023.

A tal fine, il beneficiario della detrazione può effettuare detta comunicazione anche tardivamente, con le modalità e i termini per la cd. remissione in bonis, se il soggetto cessionario è una banca, un intermediario finanziario iscritto all’albo, una società appartenente a un gruppo bancario o un’impresa di assicurazione autorizzata ad operare in Italia.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare.

La classificazione contabile dei crediti d’imposta

Il Manuale sul deficit e sul debito 2022 pubblicato il 1° gennaio 2023 da Eurostat ha chiarito la contabilizzazione delle agevolazioni fruibili mediante compensazioni con il debito fiscale e mediante crediti d’imposta cedibili a terzi.

Il Manuale evidenzia tre caratteristiche da tener presente per la definizione della tipologia dei crediti d’imposta:

  • la trasferibilità a terzi degli importi integrali o non ancora utilizzati. Il credito d’imposta si considera trasferibile a terzi e quindi pagabile quando la probabilità di non essere fruito è minima;
  • la differibilità di fruizione dei crediti per periodi molto lunghi o anche indefiniti. Il credito d’imposta differibile può essere rinviato da un anno fiscale ai successivi e si considera pagabile quando il credito d’imposta sia fruito nel corso degli anni per intero o quasi integralmente;
  • la compensabilità dei crediti d’imposta con il totale degli obblighi fiscali. Il credito d’imposta compensabile con qualsiasi debito fiscale si considera pagabile.

In base a queste tre caratteristiche, il Manuale identifica due crediti d’imposta:

  1. non pagabili/non esigibili, che non vengono pagati se di importo maggiore rispetto all’imposta dovuta dal contribuente. In questo caso i crediti d’imposta sono pagati fino alla concorrenza del debito fiscale e la parte che eccede si considera persa;
  2. pagabili/esigibili, che danno luogo in favore del beneficiario all’intera corresponsione dell’ammontare del credito d’imposta a prescindere dalla sua capienza fiscale. In tale caso il credito d’imposta si configura per la pubblica amministrazione come una obbligazione non condizionata al verificarsi di circostanze eventuali e l’unica incertezza riguarda il momento in cui la perdita di risorse si concretizzerà nel flusso di cassa.

A seconda della tipologia di credito d’imposta avremo una differente contabilizzazione:

  • i crediti d’imposta non pagabili/non esigibili sono registrati in base al criterio di cassa come una riduzione del gettito fiscale delle amministrazioni pubbliche sui diversi anni di effettiva fruizione dell’agevolazione;
  • i crediti d’imposta pagabili/esigibili sono contabilizzati in base al criterio di competenza come maggiori spese nell’anno in cui sorge l’obbligazione per la quale sono riconosciuti dallo Stato.

Sulla base delle indicazioni fornite dal Manuale, Istat ha riclassificato i crediti d’imposta relativi al Superbonus e al bonus facciate, rivedendo al rialzo i contributi agli investimenti del 2020 e del 2021.

Si ricorda che la riclassificazione non incide sul debito, per il quale continua a valere la registrazione secondo il criterio di cassa e l’impatto è diluito sui diversi anni di effettiva fruizione dell’agevolazione.