Legislatura 19ª - Dossier n. 43
Azioni disponibili
Articolo 2-quinquies
(Comunicazione per l’esercizio dell’opzione di cessione del credito)
La norma, inserita dalla Camera dei deputati, intende rimettere in bonis i contribuenti rispetto al termine, attualmente fissato al 31 marzo 2023, ai sensi dell’articolo 3, comma 3-octies, del decreto-legge n. 198 del 2022, per l’invio della comunicazione all’Agenzia delle entrate dell’esercizio delle opzioni alternative alla detrazione fiscale (sconto in fattura e cessione del credito) prevista per le spese sostenute nel 2022, per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020 e 2021 per gli interventi edilizi, nell’ipotesi in cui il contratto di cessione non sia stato concluso alla predetta data del 31 marzo 2023.
A tal fine, il beneficiario della detrazione può effettuare detta comunicazione anche tardivamente, con le modalità e i termini per la cd. remissione in bonis, se il soggetto cessionario è una banca, un intermediario finanziario iscritto all’albo, una società appartenente a un gruppo bancario o un’impresa di assicurazione autorizzata ad operare in Italia.
La RT non considera la norma.
Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare.
La classificazione contabile dei crediti d’imposta Il Manuale sul deficit e sul debito 2022 pubblicato il 1° gennaio 2023 da Eurostat ha chiarito la contabilizzazione delle agevolazioni fruibili mediante compensazioni con il debito fiscale e mediante crediti d’imposta cedibili a terzi. Il Manuale evidenzia tre caratteristiche da tener presente per la definizione della tipologia dei crediti d’imposta:
In base a queste tre caratteristiche, il Manuale identifica due crediti d’imposta:
A seconda della tipologia di credito d’imposta avremo una differente contabilizzazione:
Sulla base delle indicazioni fornite dal Manuale, Istat ha riclassificato i crediti d’imposta relativi al Superbonus e al bonus facciate, rivedendo al rialzo i contributi agli investimenti del 2020 e del 2021. Si ricorda che la riclassificazione non incide sul debito, per il quale continua a valere la registrazione secondo il criterio di cassa e l’impatto è diluito sui diversi anni di effettiva fruizione dell’agevolazione. |