Legislatura 19ª - Dossier n. 43

Articolo 2-quater
(Interpretazione autentica dell’articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241)

La norma, inserita alla Camera dei deputati, fornisce un’interpretazione autentica sull’applicabilità dell’istituto cosiddetto della “compensazione orizzontale” ovvero della possibilità riconosciuta al contribuente di compensare debiti e crediti nei confronti di enti impositori diversi, ivi compresi i crediti derivanti dall’applicazione dell’articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020(1) .

La RT non considera la norma.

Il rappresentante del Governo, nel corso dell’esame del provvedimento alla Camera dei deputati, ha affermato che la disposizione in materia di compensazione dei crediti fiscali non determina effetti finanziari ulteriori rispetto a quelli previsti a legislazione vigente, in quanto le disposizioni in esame confermano la corrente interpretazione dell'articolo 17, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo n. 241 del 1997, al fine di superare contrastanti indirizzi in sede giurisprudenziale.

Al riguardo, pur prendendo atto di quanto affermato dal rappresentante del Governo circa l’assenza di effetti finanziari ulteriori rispetto a quelli previsti a legislazione vigente, si osserva che la norma di interpretazione autentica sembra suscettibile di ampliare i casi di compensazione dei crediti d’imposta, compresi quelli per bonus edilizi, nei confronti di enti impositori diversi.

Ciò premesso, andrebbe chiarito se detta compensabilità si applichi ai crediti d’imposta riferibili ai bonus edilizi o a qualsiasi tipologia di credito d’imposta. Infatti, in tale ultimo caso, la norma sembrerebbe in grado di determinare minori entrate, con riferimento ai crediti d’imposta diversi dai bonus edilizi.

Inoltre, si segnala che la predetta interpretazione autentica circa la compensabilità dei crediti d’imposta riferibili ai bonus edilizi potrebbe incidere sulla classificazione degli stessi come “pagabili”, con riflessi in termini di indebitamento netto sull’esercizio in cui si manifestano e non in un arco temporale costituito da più esercizi finanziari in base al momento in cui il credito d’imposta viene effettivamente fruito, per effetto della riduzione delle entrate tributarie dell’anno.

Infine, atteso che la norma riconosce al contribuente di compensare debiti e crediti nei confronti di enti impositori diversi, andrebbe fornita una valutazione circa gli effetti in termini di entrate per gli enti impositori diversi dallo Stato che potrebbero vedersi compensate entrate di propria spettanza. Sul punto si segnala che l’articolo 19 della legge n. 196 del 2009 prevede che le leggi e i provvedimenti che comportano oneri, anche sotto forma di minori entrate, a carico dei bilanci delle amministrazioni pubbliche devono contenere la previsione dell'onere stesso e l'indicazione della copertura finanziaria riferita ai relativi bilanci, annuali e pluriennali.


1) Si tratta dei crediti derivanti dagli interventi di:
a)recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettere a), b) e d), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
b)efficienza energetica di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 e di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 119;
c)adozione di misure antisismiche di cui all'articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e di cui al comma 4 dell'articolo 119;
d)recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all'articolo 1, commi 219 e 220, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
e)installazione di impianti fotovoltaici di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ivi compresi gli interventi di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 119 del citato decreto;
f)installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e di cui al comma 8 dell'articolo 119;
f-bis)superamento ed eliminazione di barriere architettoniche di cui all'articolo 119-ter del citato decreto).