Legislatura 19ª - Dossier n. 43

Articolo 2
(Modifiche in materia di cessione dei crediti fiscali)

La norma, modificata dalla Camera dei deputati, stabilisce dai commi da 1 a 3 il divieto, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto in esame, di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per alcuni interventi di recupero patrimonio edilizio, efficienza energetica e superbonus, misure antisismiche, manutenzione facciate, installazione di impianti fotovoltaici, colonnine di ricarica e abbattimento delle barriere architettoniche.

Il predetto divieto non si applica:

per gli interventi del superbonus:

  • alle spese sostenute per gli interventi di superamento ed eliminazione di barriere architettoniche di cui all’articolo 119-ter del decreto-legge n. 34 del 2020;
  • agli interventi diversi da quelli effettuati dai condomini qualora risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA);
  • agli interventi effettuati dai condomini qualora risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori e risulti presentata la CILA;
  • agli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici qualora risulti presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo. Nelle aree classificate come zone sismiche di categoria 1, 2 e 3, il divieto si applica anche alle spese per gli interventi già rientranti nell’ambito degli incentivi per l'efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici di cui all’articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020 e di quelli previsti dall’articolo 121, comma 2 del medesimo decreto-legge, ricompresi in piani di recupero del patrimonio edilizio esistente e di riqualificazione urbana comunque denominati, che abbiano contenuti progettuali di dettaglio, attuabili a mezzo di titoli semplificati, che alla data di entrata in vigore del presente decreto risultino approvati dalle amministrazioni comunali a termine di legge e che concorrono al risparmio del consumo energetico e all’adeguamento sismico dei fabbricati previsti;

con riferimento agli interventi diversi dal superbonus:

  • agli interventi per i quali in data antecedente alla data di entrata in vigore del decreto in esame risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;
  • agli interventi per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo, siano già iniziati i lavori, oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori. Nel caso in cui alla data di entrata in vigore del presente decreto non risultino versati acconti, la data antecedente dell'inizio dei lavori o della stipulazione di un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori deve essere attestata sia dal cedente o committente sia dal cessionario o prestatore mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;
  • risulti presentata la richiesta di titolo abilitativo per l’esecuzione dei lavori edilizi nel caso di agevolazioni per interventi relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia riguardanti interi fabbricati o per interventi realizzati nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurne il rischio sismico.

Il comma 3-bis stabilisce che il divieto previsto al comma 1 non si applichi qualora i beneficiari della detrazione, se già costituiti alla data di entrata in vigore del decreto in esame, risultino essere:

  • gli istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché gli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di "in house providing" per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;
  • le cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;
  • le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, organizzazioni di volontariato iscritte nei registri e dalle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Per tali organizzazioni i requisiti devono sussistere sin dalla data di avvio dei lavori, o, se precedente, di sostenimento delle spese, e devono persistere sino alla fine dell’ultimo periodo di imposta di fruizione delle quote annuali costanti di detrazione, salvo il requisito della registrazione del contratto di comodato d’uso, nel caso di detenzione a tale titolo dell’immobile oggetto degli interventi.

Il comma 3-ter prevede inoltre che, con riferimento ai requisiti sopra indicati, il requisito della non percezione di compensi o indennità di carica da parte dei membri del consiglio di amministrazione delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale, è soddisfatto qualora, indipendentemente da quanto previsto nello statuto, sia dimostrato, con qualsiasi mezzo di prova, oppure con dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, che i suddetti membri del consiglio di amministrazione non hanno percepito compensi o indennità di carica, ovvero vi hanno rinunciato o li hanno restituiti.

Il comma 3-quater prevede un’ulteriore deroga all’applicazione del divieto introdotto al comma 1, stabilendo che il divieto di avvalersi della procedura di cessione del credito o dello sconto in fattura non si applica agli interventi effettuati in relazione ad immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 1 aprile 2009 effettuati nei comuni dei territori colpiti da tali eventi dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, secondo le previsioni dell’articolo 119, comma 8-ter, primo periodo, del decreto-legge n. 34 del 2020. Il divieto non si applica altresì agli interventi effettuati in relazione ad immobili danneggiati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022 per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le deliberazioni del Consiglio dei ministri del 16 settembre 2022 e del 19 ottobre 2022 siti nei territori delle Marche.

Il comma 3-quinquies modifica l’articolo 9, comma 4, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, riconoscendo la possibilità di un allungamento dei termini per avvalersi dell’agevolazione fiscale nei casi di cessione dei crediti d'imposta legati al superbonus, agli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche, nonché agli interventi antisismici e di riduzione del rischio sismico, aumentando in tal modo la capienza fiscale del cessionario. Si stabilisce infatti che, limitatamente ai crediti d’imposta le cui comunicazioni di cessione o di sconto in fattura sono state inviate all’Agenzia delle entrate entro il 31 marzo 2023, sia possibile ripartire l’utilizzo del credito residuo in 10 rate annuali.

Il comma 3-sexies modifica l’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, aggiungendo il comma 8-quinquies che consente al contribuente, per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 e relative agli interventi legati al superbonus, di optare per il riparto della detrazione spettante in 10 quote annuali di pari importo, a partire dal periodo d’imposta 2023. L’opzione è irrevocabile ed è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2023. Essa è esercitabile solo a condizione che la rata di detrazione relativa al periodo d’imposta 2022 non sia indicata nella relativa dichiarazione dei redditi.

Il comma 4 abroga una serie di norme che, nella disciplina previgente all’articolo 121, già riconoscevano la possibilità di cessione del credito per interventi di riqualificazione energetica e di ristrutturazione importante di primo livello (prestazione energetica) per le parti comuni degli edifici condominiali, nonché di ristrutturazione edilizia antisismica.

Tali norme prevedevano che i soggetti beneficiari delle detrazioni potessero optare, in luogo della detrazione, per la cessione del corrispondente credito alle imprese che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito, esclusa comunque la cessione a istituti di credito e intermediari finanziari.

La RT originaria afferma che la disposizione è di carattere ordinamentale e non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il rappresentante del Governo, nel corso dei lavori alla Camera dei deputati, ha chiarito che con riferimento al divieto generalizzato di cessione dei crediti fiscali, le previsioni relative ai saldi di finanza pubblica contenute nel Documento di economia e finanza 2023, in corso di predisposizione, terranno conto dei complessivi effetti finanziari derivanti dal presente provvedimento, prudenzialmente non quantificati al momento della sua adozione, nonché dei nuovi criteri contabili recentemente adottati dall'ISTAT per i crediti d'imposta, a seguito dell'aggiornamento del Manuale del SEC 2010 sul deficit e sul debito, e dei più aggiornati dati di monitoraggio forniti dall'ENEA.

In tale quadro, le modifiche apportate nel corso dell'esame alla Camera dei deputati al presente articolo 2, volte ad escludere dall'ambito di applicazione del predetto divieto alcune specifiche categorie di interventi, per il rappresentante del Governo non appaiono suscettibili di incidere sulle previsioni in termini di competenza e di cassa relative ai saldi di finanza pubblica, in quanto alle disposizioni oggetto di deroga non sono stati prudenzialmente ascritti effetti finanziari.

Con riferimento ai commi 3-quinquies e 3-sexies, l'estensione a dieci anni della possibilità di usufruire sia dei crediti d'imposta sia della detrazione che, a legislazione vigente, avrebbero potuto essere fruiti in tempi più ristretti, per il rappresentante del Governo non determina effetti finanziari in termini di minor gettito né incide negativamente sui saldi di finanza pubblica, anche alla luce delle nuove regole di contabilizzazione disposte a livello europeo, secondo cui la rilevazione contabile per le agevolazioni in parola prescinde dalle annualità in cui il beneficio può essere fruito.

Infine, il rappresentante del Governo rammenta che resta, peraltro, applicabile la disciplina di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto-legge n. 176 del 2022, secondo cui l'Agenzia delle entrate effettua un monitoraggio dell'andamento delle compensazioni, ai fini della verifica del relativo impatto sui saldi di finanza pubblica e della eventuale adozione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze dei provvedimenti di cui all'articolo 17, commi da 12-bis a 12-quater, della legge n. 196 del 2009.

Al riguardo, nel prendere atto di quanto affermato dal rappresentante del Governo nel corso dei lavori alla Camera dei deputati che le previsioni relative ai saldi di finanza pubblica contenute nel Documento di economia e finanza 2023, in corso di predisposizione, terranno conto dei complessivi effetti finanziari derivanti dal presente provvedimento, si conferma che il divieto di cui al comma 1 di poter optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione fiscale, per un contributo anticipato sotto forma di sconto in fattura o per la cessione del credito, dovrebbe esplicare effetti positivi sui saldi di finanza pubblica. Infatti, essa dovrebbe da una parte ridurre l’attrattività del Superbonus e degli altri bonus edilizi per i soggetti incapienti, parzialmente capienti e con problemi di liquidità, con effetti di miglioramento dei saldi tendenziali e dall’altra, con riferimento alla futura riclassificazione dei crediti in esame riferiti all’anno 2023 da parte di Eurostat, potrebbe far propendere per una valutazione della natura dei crediti in non pagabili, evitando di imputare l’intero onere in termini di indebitamento netto nell’esercizio in cui si verifica l’avvio dei lavori.

Ciò premesso, si segnala che le modifiche intervenute nel corso dei lavori alla Camera dei deputati, che hanno escluso alcune categorie di interventi dal divieto di fruire delle agevolazioni edilizie sotto forma di sconti in fattura o crediti cedibili, pur se al divieto generalizzato di cui al comma 1 non sono stati prudenzialmente ascritti effetti, appaiono comunque suscettibili di determinare effetti negativi sui disavanzi degli anni dal 2023 al 2025, periodo in cui a legislazione vigente è possibile beneficiare del Superbonus e, in parte, depotenziano gli effetti positivi sui saldi di finanza pubblica che sarebbero derivati da un divieto generalizzato. Infatti, la maggiore cedibilità dei crediti d’imposta potrebbe incrementare le probabilità di una classificazione dei predetti crediti come pagabili con effetti negativi in termini di indebitamento netto. Inoltre, la maggiore cedibilità potrebbe determinare minori entrate tributarie, rispetto a quanto già scontato nei tendenziali a legislazione vigente.

Con riferimento ai commi 3-quinquies e 3-sexies e all'estensione a dieci anni della possibilità di usufruire sia dei crediti d'imposta sia della detrazione, pur prendendo atto di quanto affermato dal rappresentante del Governo, si conferma che tale estensione è suscettibile di modificare l’andamento temporale del gettito delle entrate tributarie rispetto a quella prevista a legislazione vigente. In particolare, il gettito dovrebbe aumentare fino al quarto o al quinto anno dalla maturazione dei crediti di imposta e ridursi nelle successive annualità fino al decimo anno.