Legislatura 19ª - Dossier n. 43

Articolo 1
(Modifiche alla disciplina relativa alla cessione o sconto in luogo delle detrazioni fiscali di cui all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

Il comma 1, lettera a) introduce il nuovo comma 1-quinquies all'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020 in materia di cessione del credito o sconto in fattura di cui può avvalersi il contribuente per la quasi totalità degli interventi edilizi per cui è riconosciuto un credito di imposta.

In particolare, si stabilisce che dal 17 febbraio 2023 è vietato per le pubbliche amministrazioni (di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196) di essere cessionari dei crediti di imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni per la cessione del credito e dello sconto in fattura.

Nel corso dei lavori alla Camera dei deputati, è stato inserito il comma 1-sexies che consente alle banche, agli intermediari finanziari, alle società appartenenti a un gruppo bancario ovvero alle imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia, cessionarie dei crediti d’imposta legati agli interventi rientranti nel cd. Superbonus, in relazione agli interventi effettuati sino all’anno di spesa 2022, di utilizzare in tutto o in parte detti crediti al fine di sottoscrivere emissioni di Buoni del Tesoro Poliennali, con scadenza non inferiore a dieci anni, nel limite del 10 per cento della quota annuale eccedente i crediti di imposta, sorti a fronte di spese legate al superbonus, già utilizzati in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a condizione che il cessionario abbia esaurito la propria capienza fiscale nello stesso anno. In ogni caso, il primo utilizzo può essere effettuato in relazione alle ordinarie emissioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2028. Con provvedimenti direttoriali dell’Agenzia delle entrate e del Ministero dell’economia e delle finanze, sentita la Banca d’Italia, sono individuate le relative modalità applicative.

La lettera b), modificata dalla Camera dei deputati, introduce i commi da 6-bis a 6-quater all'articolo 121, circoscrivendo il perimetro della responsabilità solidale del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari, nel caso di operazioni di cessione di agevolazioni indebitamente fruite. In particolare, ferma restando l'ipotesi di dolo e il divieto di acquisto da parte degli intermediatori bancari e finanziari nei casi di invio di segnalazione di operazione sospetta e di obbligo di astensione nell'impossibilità oggettiva di effettuare l'adeguata verifica della clientela, il concorso dei cessionari nella violazione viene escluso qualora essi dimostrino di avere acquisito il credito di imposta e siano in possesso di specifica documentazione riguardante le opere da cui origina il credito di imposta. L'esclusione di responsabilità opera anche nei confronti dei cessionari che acquistano i crediti di imposta da una banca o da altra società appartenente al gruppo bancario della medesima banca, o da società quotata o da altra società appartenente al gruppo della medesima società quotata, mediante rilascio di una attestazione di possesso, da parte della banca, della società quotata o della diversa società del gruppo cedente, di tutta la predetta documentazione. Si chiarisce infine che il mancato possesso di parte della documentazione rilevante non costituisce, da solo, causa di responsabilità solidale per dolo o colpa grave del cessionario; tale soggetto può dunque fornire, con ogni mezzo, prova della propria diligenza o non gravità della negligenza. L'onere della prova della sussistenza dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave del cessionario grava sull'ente impositore, ai fini della contestazione del concorso del cessionario nella violazione e della sua responsabilità solidale.

La RT originaria afferma che la disposizione di cui al comma 1, lettera a), mira ad evitare effetti negativi sui saldi di finanza pubblica, considerato che le operazioni in parola potrebbero determinare l’aumento del debito pubblico.

Per quanto riguarda il comma 1, lettera b) la RT sottolinea il carattere ordinamentale e l’inidoneità a determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il rappresentante del Governo, nel corso dei lavori alla Camera dei deputati, ha affermato che la disposizione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), capoverso 1-quinquies, che introduce il divieto per le pubbliche amministrazioni di essere cessionarie dei crediti d'imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui all'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, è finalizzata ad evitare, in linea con quanto indicato nella relazione tecnica, effetti negativi sui saldi di finanza pubblica, con particolare riferimento a un possibile aumento del debito pubblico. Il potenziale aumento del debito pubblico sarebbe, in particolare, riconducibile agli effetti in termini di aumento del fabbisogno che deriverebbero dai flussi di cassa in uscita conseguenti all'acquisto dei crediti d'imposta da parte delle amministrazioni pubbliche interessate, che, qualora non avessero carattere sostitutivo rispetto ad altre spese, si configurerebbero, di fatto, come un pagamento anticipato dei medesimi crediti in favore di soggetti esterni al comparto delle pubbliche amministrazioni.

Relativamente alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), capoverso 1-sexies, che autorizzano specifici istituti finanziari cessionari dei crediti di imposta relativi agli interventi agevolati di cui all'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, effettuati fino all'anno 2022, a sottoscrivere, a determinate condizioni, emissioni di buoni del tesoro poliennali a partire dal 1° gennaio 2028, il rappresentante del Governo nel corso dei lavori alla Camera dei deputati ha sottolineato che le stesse non determinano effetti negativi in termini di fabbisogno, se le emissioni in parola siano quelle ordinariamente previste.

Con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), concernenti la limitazione della responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto in fattura e dei cessionari dei crediti, per il rappresentante del Governo non sono suscettibili di depotenziare l'attività di controllo ordinariamente svolta dall'amministrazione finanziaria, né di incidere sulla conseguente capacità di recupero dei crediti indebitamente fruiti, in quanto il possesso della documentazione indicata dal comma 6-bis dell'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, introdotto dalle disposizioni in esame, è di per sé idoneo ad escludere la responsabilità solidale per colpa grave del cessionario del credito o del fornitore che ha applicato lo sconto in fattura, ferme restando in ogni caso le ipotesi di dolo di cui al comma 6 del medesimo articolo 121, mentre il mancato possesso della stessa documentazione potrà essere valutato, unitamente ad altri elementi, ai fini della configurazione di eventuali profili di responsabilità.

Al riguardo, in merito al divieto per le pubbliche amministrazioni di essere cessionari dei crediti di imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni per la cessione del credito e dello sconto in fattura e a quanto affermato dalla RT che tali operazioni potrebbero aumentare il debito pubblico e preso atto di quanto chiarito dal rappresentante del Governo, andrebbero forniti i dati inerenti le operazioni poste in essere dalle pubbliche amministrazioni prima dell’introduzione del divieto da parte del presente provvedimento e gli effetti che tali operazioni hanno avuto sul debito.

Per ciò che concerne la previsione che le banche, gli intermediari finanziari e le imprese di assicurazione, cessionarie dei crediti d’imposta legati agli interventi rientranti nel cd. Superbonus, utilizzino in tutto o in parte detti crediti, a date condizioni, per sottoscrivere emissioni di Buoni del Tesoro Poliennali, andrebbe chiarito come tali crediti siano stati considerati nei saldi di finanza pubblica. Infatti, trattandosi di crediti d’imposta relativi ad operazioni effettuate fino all’anno 2022, dovrebbero essere classificati come pagabili e quindi dovrebbero aver già prodotto i loro effetti in termini di indebitamento netto, mentre in termini di fabbisogno di cassa dovrebbero seguire gli andamenti previsti dalla legislazione vigente che sconta effetti sui saldi di finanza pubblica su un profilo temporale di diversi anni in base al momento in cui il credito d’imposta viene effettivamente fruito, per effetto della riduzione delle entrate tributarie dell’anno. Appare dunque necessario chiarire in che modo i predetti crediti d’imposta, utilizzabili per sottoscrivere emissioni di BTP, risultano iscritti nei tendenziali di finanza pubblica in base al loro grado di fruibilità e se la presente norma abbia alterato tale impatto.

Venendo alle rassicurazioni fornite dal rappresentante del Governo circa l’assenza di effetti negativi in termini di fabbisogno riconducibili all’autorizzazione alla sottoscrizione di emissioni di BTP da parte degli istituti di credito interessati dalle cessioni dei crediti di imposta relativi al Superbonus sino all'anno 2022, pur convenendo in linea di principio sulla circostanza che le emissioni in questione - previste solo a partire dal 1° gennaio 2028 - rendono formalmente neutrale l’effetto della disposizione relativamente al fabbisogno di cassa del settore statale per le annualità del triennio in gestione (2023-2025), va osservato che le medesime si pongono, comunque, come un  elemento di novità nella politica finanziaria di gestione del debito, configurando un’operazione finanziaria i cui riflessi appaiono suscettibili di palesarsi già nel corso delle annualità relative al triennio in corso. 

In tal senso, andrebbero pertanto forniti dati ed informazioni idonei a comprovare la compatibilità delle emissioni previste dal 2028 con gli obiettivi di politica finanziaria di progressiva riduzione del debito. Andrebbero altresì acquisite puntuali informazioni in ordine all’ipotizzabile fabbisogno di adeguamento degli stanziamenti a “regime” previsti in bilancio per far fronte alla spesa per interessi passivi sul debito, dal momento che le emissioni previste dal 2028 risentiranno con ogni probabilità di tassi d’interesse differenti rispetto alle emissioni effettuate nel 2021 e 2022.

Con riferimento all’esclusione dalla responsabilità in solido dei cessionari, estesa nel corso dell’esame del provvedimento alla Camera dei deputati, si prende atto di quanto affermato dal rappresentante del Governo e non si formulano osservazioni.