Legislatura 19ª - Dossier n. 43
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Articolo 01
(Proroga del termine relativo alle spese sostenute per interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche)
La norma, introdotta dalla Camera dei deputati, proroga dal 31 marzo 2023 al 30 settembre 2023 il termine per avvalersi della detrazione al 110 per cento per gli interventi realizzati sugli edifici unifamiliari, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo.
La RT non considera la disposizione.
Il rappresentante del Governo, nel corso dei lavori alla Camera dei deputati, ha affermato che il differimento dal 31 marzo al 30 settembre 2023 del termine entro il quale è possibile fruire della detrazione del 110 per cento di cui all'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020 con riferimento alle spese sostenute per gli interventi effettuati dalle persone fisiche su edifici unifamiliari, a condizione che, alla data del 30 settembre 2022, siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, giacché il predetto differimento si riferisce a lavori già comunicati all'ENEA, i cui effetti finanziari risultano scontati a legislazione vigente nelle previsioni di bilancio con riferimento all'intera platea dei potenziali beneficiari, e, avendo carattere infrannuale, non determina variazioni rispetto ai profili temporali degli oneri già considerati a legislazione vigente.
Al riguardo, nel prendere atto di quanto affermato dal rappresentante del Governo, al fine di confermare l’assenza di oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica derivanti dalla proroga dal 31 marzo 2023 al 30 settembre 2023 del termine entro il quale per le spese sostenute da persone fisiche sugli edifici unifamiliari spetta la detrazione del 110 per cento, appare necessario che siano forniti maggiori elementi di dettaglio su come sono state costruite le previsioni a legislazione vigente. Infatti, quanto asserito dal Governo lascia intendere che gli effetti finanziari dei lavori in esame già comunicati all’ENEA risultano integralmente già scontati a legislazione vigente nelle previsioni di bilancio, a prescindere dalla circostanza che tali spese potevano usufruire del beneficio del 110 per cento solo se sostenute fino al 31 marzo 2023 e non per il periodo successivo a tale data. Sul punto si ricorda che la RT all’articolo 9 del decreto-legge n. 176 del 2022 nel disporre l’estensione del termine dal 31 dicembre 2022 al 31 marzo 2023 per l’applicazione della detrazione del 110 per cento delle spese in esame, ha quantificato gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica, ipotizzando che la proroga interessasse una quota pari al 35 per cento della spesa assunta a riferimento nella stima originaria. Andrebbe dunque confermato che l’ulteriore proroga recata dalla presente disposizione non abbia incrementato tale quota di spesa.