Legislatura 19ª - Dossier n. 17

Il disegno di legge in titolo, di iniziativa dei senatori Borghi, Stefani e altri, si propone di rafforzare ulteriormente la tutela della conservazione del patrimonio culturale, anticipando la soglia di punibilità. A tal fine il provvedimento introduce una nuova fattispecie delittuosa, che sanziona le condotte di chi ponga in essere atti che rischino seriamente di danneggiare o ledere l’integrità di beni culturali esposti al pubblico, vandalizzando i siti di esposizione, protezione e conservazione dell’opera, affiancandosi alle pene già previste per chi realizzi un effettivo danno al bene culturale. Per il nuovo reato si prevede l’arresto facoltativo in flagranza.

Quadro normativo

La legge n. 22 del 2022 ha introdotto nel codice penale un nuovo titolo, dedicato ai delitti contro il patrimonio culturale, composto da 17 nuovi articoli, con i quali sono puniti, con pene più severe rispetto a quelle previste per i corrispondenti delitti semplici, il furto, l'appropriazione indebita, la ricettazione, il riciclaggio e l'autoriciclaggio e il danneggiamento che abbiano ad oggetto beni culturali.

In particolare l’articolo 518-duodecies c.p. disciplina il reato di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici. Il primo comma dell’articolo punisce, con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 2.500 a euro 15.000, chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui. La condotta è a forma libera e la sua descrizione riprende la formulazione dell'art. 635 (che punisce il reato di danneggiamento), con l'aggiunta del riferimento alla non fruibilità del bene. L'oggetto materiale del reato comprende l’intero patrimonio culturale, comprensivo dei beni culturali e di quelli paesaggistici. Esso riguarda, inoltre, non solo i beni "altrui", ovvero di proprietà di terzi, ma anche i beni "propri" dell'autore del reato. Il secondo comma dell’articolo 518-duodecies c.p. introduce una fattispecie autonoma e meno grave di danneggiamento, applicabile infatti fuori dei casi previsti al primo comma (stante la espressa clausola di riserva) e punita meno severamente (reclusione da sei mesi a tre anni e multa da euro 1.500 a euro 10.000).

La condotta è integrata dal deturpamento o imbrattamento di tali beni, ovvero dalla destinazione dei beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità. Tali condotte, a ben vedere, anticipano la tutela penale a un momento antecedente alla vera e propria lesione dell'integrità del bene, configurando un reato di pericolo. L'ultimo comma dell'art. 518- duodecies subordina la concessione della sospensione condizionale della pena al ripristino dello stato dei luoghi o alla eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo non determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna. Trattasi di previsione che subordina la concessione del beneficio all'imposizione di specifici obblighi ripristinatori, secondo una scelta legislativa già adottata per altre fattispecie di reato e, in particolare, per il danneggiamento aggravato (ultimo comma dell’articolo 635 c.p..) e il deturpamento e imbrattamento aggravato (ultimo comma dell’articolo 639 c.p.).

L’articolo 639 del codice penale – è appena il caso di ricordare -punisce il deturpamento o l’imbrattamento di cose mobili con la multa fino a euro 103. Se il fatto è commesso su beni immobili o su mezzi di trasporto pubblici o privati, si applica la pena della reclusione da uno a sei mesi o della multa da 300 a 1.000 euro. L'interesse protetto dall’articolo 639 c.p. - residuale e di chiusura rispetto al danneggiamento comune per espressa dichiarazione del legislatore, che ha inserito la clausola di sussidiarietà «fuori dai casi preveduti dall'art. 635» - è l'inviolabilità dei beni mobili o immobili estesa al fatto estetico e rilevante anche sotto il profilo patrimoniale. La condotta lesiva consiste nel deturpare, cioè nel rendere la cosa brutta, disarmonica, deforme, ovvero nell'imbrattare, cioè nell'insudiciarla, insozzarla, sporcarla. La condotta deve limitarsi quindi a una semplice alterazione rispettivamente dell'estetica e della nettezza della cosa, facilmente e completamente eliminabile, senza quindi pregiudicare per un tempo giuridicamente apprezzabile utilizzabilità o il pregio della stessa. Qualora il deturpamento o l'imbrattamento incidano sulla funzionalità della cosa, risulterà invece integrata la fattispecie di danneggiamento. La giurisprudenza, ribadita la natura sussidiaria della fattispecie in esame rispetto a quella di danneggiamento, condivide l'assunto secondo il quale non è configurabile il delitto di danneggiamento, ma il delitto di deturpamento e imbrattamento di cose altrui nell'ipotesi in cui il bene sia stato insudiciato, sporcato o insozzato sotto l'aspetto dell'estetica o della nettezza, senza che lo stesso nulla abbia perduto della sua integrità o funzionalità, tanto che un semplice intervento superficiale sia idoneo a ripristinarlo nel suo aspetto e nel suo valore anche quando la ripulitura abbia richiesto una ritinteggiatura completa e per quanto costoso sia risultato l'intervento di restauro (Si veda per tutte Cass. pen. Sez. V Sentenza n. 38574 del 2014).

Contenuto

Nel merito il provvedimento consta di due articoli.

L’articolo 1 aggiunge un ulteriore comma all’articolo 518-duodecies del codice penale, il quale punisce con la reclusione fino a un anno e con la multa fino a euro 1.500 chiunque imbratta i siti ovvero le teche, custodie e altre strutture adibite all'esposizione, protezione e conservazione di beni culturali esposti in musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché in ogni altro ente e istituto pubblico.

Come si sottolinea nella relazione il disegno di legge mira a introdurre un regime sanzionatorio per le condotte di coloro i quali imbrattino i siti ovvero le strutture adibite all'esposizione, protezione e conservazione di beni culturali esposti in musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché in ogni altro ente ed istituto pubblico. La nuova fattispecie delittuosa, inserita nell'articolo 518-duodecies del codice penale, sanziona dunque le condotte di chi, recandosi nei luoghi della cultura per dimostrazioni propagandistiche e di protesta ponga in essere atti che rischino seriamente di danneggiare o ledere l'integrità di beni culturali esposti al pubblico, vandalizzando i siti di esposizione, protezione e conservazione dell'opera, affiancandosi alle pene già previste per chi realizzi un effettivo danno al bene culturale. Si intende, in tal modo, rispondere a una precisa scelta di politica criminale: rafforzare ulteriormente la tutela, anticipando la soglia di punibilità, del bene giuridico protetto dalla norma, ossia la conservazione del nostro inestimabile patrimonio culturale.

L’articolo 2 del disegno di legge interviene sull’articolo 381 del codice di procedura penale, inserendo tra le fattispecie di reato per le quali è previsto l’arresto facoltativo in flagranza anche i reati di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici previsti dall'articolo 518-duodecies c.p.

a cura di Carmen Andreuccioli