Legislatura 19ª - Disegno di legge n. 397
Azioni disponibili
Art. 4.
(Attività di indagine)
1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le medesime limitazioni dell'autorità giudiziaria. Alla Commissione, limitatamente all'oggetto delle indagini di sua competenza, non può essere opposto il segreto d'ufficio.