Legislatura 19ª - Disegno di legge n. 397
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DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
(Istituzione della Commissione)
1. È istituita, per la durata della XIX legislatura, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare d'inchiesta per il contrasto agli svantaggi derivanti dall'insularità, di seguito denominata « Commissione ».
2. La Commissione presenta alle Camere una relazione annuale sull'attività svolta e sui risultati dell'inchiesta, con osservazioni e proposte volte a garantire la piena applicazione dell'articolo 119, sesto comma, della Costituzione. Sono ammesse relazioni di minoranza. Il presidente della Commissione trasmette alle Camere, dopo sei mesi dalla costituzione, una relazione sullo stato dei lavori.
Art. 2.
(Composizione della Commissione)
1. La Commissione è composta da dieci senatori e da dieci deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo.
2. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei componenti, convocano la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.
3. La Commissione elegge al suo interno un presidente, due vicepresidenti e due segretari. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età.
Art. 3.
(Competenze della Commissione)
1. La Commissione ha il compito di:
a) chiedere informazioni, acquisire dati e documenti sui risultati delle attività svolte da pubbliche amministrazioni e da organismi che si occupano di questioni attinenti alle peculiarità e agli svantaggi derivanti dall'insularità;
b) verificare, a cadenza annuale, la mappatura dei fondi in essere e delle risorse stanziate, a livello nazionale ed europeo, destinati alle isole;
c) verificare e individuare i settori su cui risulta opportuno agire per contrastare gli svantaggi derivanti dall'insularità con interventi compensativi, con riferimento a: sanità, istruzione e università, trasporti e continuità territoriale, energia;
d) individuare, di concerto con l'Ufficio parlamentare di bilancio, gli indicatori necessari a stimare i costi degli svantaggi derivanti dall'insularità nei settori individuati;
e) valutare le possibili misure e interventi necessari a compensare effettivamente gli svantaggi derivanti dall'insularità, anche valutando opzioni in grado di accedere alle deroghe alla normativa europea in materia di aiuti di Stato;
f) verificare, a cadenza almeno annuale, la normativa europea in materia di aiuti di Stato.
2. Nella relazione annuale di cui all'articolo 1, comma 2, la Commissione individua le proposte e le eventuali modifiche alla normativa vigente al fine di compensare gli svantaggi derivanti dall'insularità, con attenzione a non creare distorsioni all'interno del mercato unico europeo, nonché a proporre eventuali correttivi alle problematiche derivanti dall'insularità al sistema dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP), anche per contrastare lo spopolamento e poter costruire servizi sulla base delle specificità demografiche e geografiche dei territori.
Art. 4.
(Attività di indagine)
1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le medesime limitazioni dell'autorità giudiziaria. Alla Commissione, limitatamente all'oggetto delle indagini di sua competenza, non può essere opposto il segreto d'ufficio.
Art. 5.
(Organizzazione interna)
1. Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo che la Commissione disponga diversamente.
2. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno, approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre modifiche al regolamento.
3. La Commissione può avvalersi di tutte le collaborazioni ritenute opportune per l'espletamento dei propri compiti e fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.
4. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 250.000 euro annui e sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. I Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, con determinazione adottata d'intesa tra loro, possono autorizzare un incremento delle spese di cui al precedente periodo, comunque in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta, corredata da certificazione delle spese sostenute.