Legislatura 19ª - Disegno di legge n. 562

Onorevoli Senatori. – Il presente disegno di legge ha ad oggetto la promozione dei cammini, definiti, all'articolo 1, come itinerari percorribili a piedi o con altre forme di mobilità dolce sostenibile, senza l'ausilio di mezzi a motore.
Il medesimo articolo 1 affida alla Repubblica la promozione dei cammini, con le finalità di valorizzarne le caratteristiche e gli elementi culturali, storici, religiosi, naturalistici ed escursionistici.
L'articolo 2 reca disposizioni relative alla definizione della Mappa dei cammini d'Italia, finalizzata a incentivare la conoscenza, la tutela e la promozione dei cammini e del patrimonio storico, culturale e religioso dei territori attraversati o limitrofi. Individua altresì i cammini che devono essere inseriti nella Mappa, prevedendo che ad alcuni di essi, contestualmente all'inserimento nella Mappa, sia attribuita la qualifica di « Cammino d'Italia ». La Mappa sarà realizzata anche in forma digitale, in funzione della costituzione di una banca dati unica nazionale.
L'articolo 3, allo scopo di agevolare il conseguimento delle finalità di cui al disegno di legge, istituisce, presso il Ministero della cultura, la cabina di regia nazionale per i cammini, alla quale è affidato il coordinamento delle politiche e degli interventi attuati dalle amministrazioni interessate.
L'articolo disciplina, inoltre, la composizione della cabina di regia e ne individua le funzioni, tra le quali l'esercizio di un potere di formulazione di proposte, anche di carattere normativo, l'esercizio di poteri di indirizzo, impulso e coordinamento generale sull'attuazione degli interventi concernenti i cammini, nonché l'esercizio delle funzioni connesse con la redazione e l'aggiornamento della Mappa dei cammini d'Italia.
L'articolo 4 istituisce, presso il Ministero della cultura, il tavolo permanente per i cammini e ne disciplina la composizione, le attribuzioni e il funzionamento. Il tavolo permanente favorisce il confronto e il monitoraggio di problematiche, esigenze e profili di evoluzione dei cammini, lo scambio di esperienze e di buone pratiche, nonché l'elaborazione di proposte anche normative e amministrative.
L'articolo 5 reca disposizioni concernenti la promozione di studi e ricerche da parte del Ministero della cultura, nonché disposizioni relative alla trasmissione alle Camere, da parte del Ministero medesimo, di una relazione sui cammini.
L'articolo 6 dispone che, nell'esecuzione di interventi realizzati per le finalità di cui al disegno di legge, una quota della spesa totale prevista nel progetto sia destinata all'abbellimento dei cammini e dei territori interessati mediante opere d'arte.
L'articolo 7 – con le finalità di promuovere i cammini come itinerari culturali e di incentivare lo sviluppo di un turismo lento, sostenibile e diffuso sul territorio – prevede la realizzazione di campagne di promozione, a livello nazionale e internazionale, dei cammini inseriti nella Mappa di cui all'articolo 2.
L'articolo 8 riconosce un credito d'imposta in favore dei titolari di redditi d'impresa e degli enti del Terzo settore affidatari, con atto dell'autorità pubblica, della gestione e della manutenzione dei cammini inseriti nella Mappa dei cammini d'Italia.
L'articolo 9 introduce una misura di decontribuzione, con riferimento ai rapporti di lavoro dipendente, per i datori di lavoro, la cui sede di attività sia situata nei comuni attraversati dai cammini inseriti nella Mappa di cui all'articolo 2 e la cui attività sia connessa alla gestione, manutenzione e valorizzazione dei cammini medesimi.
L'articolo 10 reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione della legge e l'articolo 11 dispone in ordine alla data di entrata in vigore della medesima.
Si evidenzia che il presente disegno di legge opera in continuità con l'attività svolta nella scorsa legislatura dalla 7a Commissione permanente. In particolare, esso intende fare tesoro degli esiti dell'affare assegnato n. 590 relativo alla la promozione di cammini interregionali quali itinerari culturali, conclusosi con l'approvazione unanime della risoluzione presentata dalla senatrice Maria Gabriella Saponara (Doc. XXIV, n. 40), e tiene conto dell'esame, in sede referente, del disegno di legge atto Senato n. 2367, recante « Disposizioni per la promozione dei cammini come itinerari culturali. Delega al Governo in materia di cammini ».