Legislatura 19ª - Disegno di legge n. 562

Art. 9.

(Decontribuzione per i datori di lavoro)

1. Ai datori di lavoro, con riferimento ai rapporti di lavoro dipendente, la cui sede di lavoro sia situata nei comuni attraversati dai cammini inseriti nella Mappa e la cui attività sia connessa alla gestione, alla manutenzione e alla valorizzazione dei cammini stessi, è riconosciuto, per gli anni 2023 e 2024, in via sperimentale, un esonero dal versamento dei contributi pari al 30 per cento dei complessivi contributi previdenziali dovuti dai medesimi, con esclusione dei premi e dei contributi spettanti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

2. L'agevolazione di cui al comma 1 è fruita dai soggetti beneficiari nella misura complessiva di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, che costituisce limite massimo di spesa. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri della cultura e dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 2, comma 5, sono definiti i criteri e le modalità di riconoscimento della decontribuzione di cui al presente articolo, nel rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo.

3. Le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013.