Legislatura 19ª - Disegno di legge n. 562

Art. 8.

(Agevolazione fiscale)

1. In favore dei titolari di redditi d'impresa e degli enti del Terzo settore ai quali sono affidate con atto dell'autorità pubblica la gestione e la manutenzione dei cammini inseriti nella Mappa o di parti di essi è riconosciuto, per gli anni 2023 e 2024, in via sperimentale, un credito d'imposta in misura pari al 60 per cento delle spese di gestione e manutenzione sostenute annualmente.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale è stata sostenuta la spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è fruito dai soggetti beneficiari nella misura complessiva di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, che costituisce limite massimo di spesa. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 2, comma 5, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, nel rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo.

4. Il credito d'imposta di cui al presente articolo si applica ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013.