Legislatura 19ª - Disegno di legge n. 562
Azioni disponibili
Art. 7.
(Campagne di promozione dei cammini)
1. Al fine di promuovere i cammini come itinerari culturali, nonché di incentivare lo sviluppo di un turismo lento, sostenibile e diffuso sul territorio, il Ministero della cultura, di concerto con il Ministero del turismo, sentiti i Ministeri dell'ambiente e della sicurezza energetica, della salute, dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e la cabina di regia di cui all'articolo 3, realizza campagne di promozione a livello nazionale e internazionale dei cammini inseriti nella Mappa.
2. Il Ministero della salute, di concerto con il Dipartimento per le disabilità e il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministeri della cultura e del turismo e la cabina di regia, realizza campagne informative volte a promuovere i cammini e la connessa attività motoria per il positivo impatto sul benessere psicofisico e sulla salute, come espressione di corretti stili di vita e per la capacità inclusiva delle attività culturali, turistiche ed esperienziali specificamente calibrate per persone diversamente abili o con mobilità ridotta.
3. Il Ministero dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministero della cultura, sentito il Ministero della salute e la cabina di regia, promuove, presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, percorsi mirati alla conoscenza dei cammini e del relativo patrimonio culturale.