Legislatura 19ª - Disegno di legge n. 562
Azioni disponibili
Art. 6.
(Promozione di opere d'arte di giovani artisti nei cammini)
1. L'articolo 1, comma 1, della legge 29 luglio 1949, n. 717, si applica anche all'esecuzione di interventi realizzati per le finalità di cui alla presente legge, ai fini dell'abbellimento dei cammini e dei territori interessati. Gli importi e le percentuali di cui al medesimo articolo 1, comma 1, sono calcolati avendo riguardo al singolo progetto complessivamente considerato. La scelta degli artisti per l'esecuzione delle opere d'arte di cui al primo periodo è effettuata, con procedura concorsuale, da una commissione composta da un rappresentante del Ministero della cultura, che la presiede, da un rappresentante della cabina di regia di cui all'articolo 3, dal soprintendente competente e da quattro artisti di chiara fama nominati dal Ministro della cultura.