Legislatura 19ª - Disegno di legge n. 562
Azioni disponibili
Art. 5.
(Studi e ricerche. Relazione alle Camere)
1. Il Ministero della cultura promuove la realizzazione di studi, approfondimenti, ricerche e iniziative scientifiche, anche in collaborazione con università e istituzioni culturali e di ricerca, finalizzate alla valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale associato ai cammini. Le attività di cui al primo periodo possono essere finalizzate altresì allo sviluppo e all'implementazione di modelli adeguati di fruizione e gestione di tale patrimonio, favorendo ogni azione volta a garantire la più ampia integrazione delle componenti ambientali e paesaggistiche con le attività agricole, artigianali e turistico-culturali.
2. Entro il 31 maggio di ciascun anno, il Ministro della cultura trasmette alle Camere una relazione sui cammini, che dà conto delle relazioni di cui all'articolo 3, comma 2, lettera m), e all'articolo 4, comma 6.