Legislatura 19ª - Disegno di legge n. 562
Azioni disponibili
Art. 3.
(Cabina di regia nazionale per i cammini)
1. Al fine di agevolare il conseguimento delle finalità di cui alla presente legge, anche mediante il coordinamento delle politiche e degli interventi attuati dalle amministrazioni interessate, è istituita, presso il Ministero della cultura, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la cabina di regia nazionale per i cammini, di seguito denominata « cabina di regia ». La cabina di regia è presieduta dal Ministro della cultura o da un suo delegato ed è composta da un rappresentante per ciascuno dei Dipartimenti per gli affari regionali e le autonomie e per la transizione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri del turismo, dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti, Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da un rappresentante della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da un rappresentante dell'Unione delle province d'Italia e da un rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni italiani. Ai lavori della cabina di regia partecipano altresì i rappresentanti di altri Ministeri o amministrazioni pubbliche aventi competenza nelle materie oggetto dei provvedimenti e delle tematiche poste all'ordine del giorno, nonché esperti nelle medesime materie con compiti istruttori, consultivi e di verifica.
2. La cabina di regia:
a) formula proposte, anche di carattere normativo, ed esercita poteri di indirizzo, impulso e coordinamento generale sull'attuazione degli interventi concernenti i cammini di cui alla presente legge;
b) individua, sentito il tavolo permanente di cui all'articolo 4, standard di qualità uniformi su tutto il territorio nazionale in termini di sicurezza, segnaletica, manutenzione, intermodalità, accessibilità, digitalizzazione, presenza e frequenza sul tracciato o nelle sue immediate vicinanze di strutture di accoglienza e ricettive, di servizi turistici, di infrastrutture essenziali per la tipologia di cammino, che gli itinerari culturali con i requisiti di cui all'articolo 1, comma 1, sono tenuti a rispettare, in modo omogeneo lungo l'intero tracciato, al fine di essere inseriti nella Mappa ai sensi dell'articolo 2. Gli standard definiti dalla cabina di regia sono approvati con decreto del Ministro della cultura, adottato con le modalità di cui all'articolo 2, comma 5, e sono periodicamente aggiornati, con cadenza almeno biennale;
c) previo parere del tavolo permanente di cui all'articolo 4, formula linee guida per l'attuazione degli interventi concernenti i cammini, anche con riferimento ai rapporti con i diversi livelli territoriali, tenendo conto delle migliori pratiche. Le linee guida definite dalla cabina di regia sono approvate con decreto del Ministro della cultura, adottato con le modalità di cui all'articolo 2, comma 5;
d) svolge l'attività di verifica in merito alla sussistenza e alla permanenza dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 1, e degli standard di cui alla lettera b) del presente comma, al fine della definizione e dell'aggiornamento della Mappa;
e) formula le proposte ai fini dell'inserimento di cammini nella Mappa, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, nonché ai fini del periodico aggiornamento della Mappa stessa, ai sensi dell'articolo 2, comma 6;
f) formula le proposte ai fini della temporanea sospensione della qualifica di « Cammino d'Italia » e della conseguente temporanea esclusione dalla Mappa, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, nelle more del periodico aggiornamento della Mappa;
g) previo parere del tavolo permanente di cui all'articolo 4, formula gli indirizzi generali in materia di cammini, sanciti con decreto del Ministro della cultura, adottato con le modalità di cui all'articolo 2, comma 5, al fine di promuovere e coordinare la realizzazione in maniera integrata degli interventi per i cammini di cui alla presente legge, secondo standard tecnici uniformi di progettazione;
h) previo parere del tavolo permanente di cui all'articolo 4, elabora un Piano strategico per lo sviluppo dei cammini, recante proposte concernenti, tra l'altro:
1) interventi finalizzati a sostenere la tutela, la valorizzazione e il recupero delle testimonianze e dei lasciti storici, culturali, religiosi, ambientali e paesaggistici connessi ai cammini, con il coinvolgimento di istituzioni culturali, musei e associazioni presenti nei territori interessati;
2) interventi finalizzati a sostenere e coordinare la tutela e valorizzazione dei borghi, dei centri storici, delle località di pregio, dei siti di interesse culturale e delle attività tradizionali, nelle loro peculiarità identitarie e culturali connesse ai cammini, nei territori attraversati o limitrofi ai cammini stessi, nonché attività e iniziative culturali nei medesimi territori, favorendo anche il miglioramento delle condizioni di vita della popolazione residente nelle aree interessate;
3) iniziative di promozione e sostegno delle attività artigiane artistico-tradizionali e delle altre attività commerciali riconosciute come espressione dell'identità culturale collettiva ai sensi della Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003 dalla XXXII sessione della Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO), e ratificata dalla legge 27 settembre 2007, n. 167, e della Convenzione sulla protezione e la promozione delle diversità delle espressioni culturali, fatta a Parigi il 20 ottobre 2005 e ratificata dalla legge 19 febbraio 2007, n. 19, nonché di promozione e sostegno di celebrazioni e rievocazioni storiche connesse ai cammini;
4) iniziative, anche con il coinvolgimento di università, istituti culturali, associazioni e istituti scolastici presenti sul territorio, volte a favorire la conoscenza e la promozione del patrimonio culturale dei cammini e attività di formazione di operatori turistici, di operatori delle strutture dell'ospitalità, dell'accoglienza e turistiche, di dipendenti pubblici e di altri soggetti coinvolti nelle attività concernenti i cammini;
5) interventi finalizzati a garantire i collegamenti con mezzi di trasporto pubblico ai punti di partenza e di arrivo dei cammini, i collegamenti tra i cammini, nonché tra i cammini e le località di interesse storico, culturale o religioso ad essi limitrofi, favorendo l'intermodalità con le infrastrutture di trasporto, in particolare ferroviarie e aeroportuali, prevedendo la realizzazione di stazioni di interscambio, valorizzando le ferrovie storiche turistiche di cui all'articolo 2 della legge 9 agosto 2017, n. 128, e privilegiando l'utilizzo di mezzi elettrici;
6) interventi finalizzati a favorire l'interconnessione infrastrutturale dei cammini con le reti sentieristiche e gli itinerari regionali e locali, valorizzando i territori e gli itinerari locali limitrofi ai cammini;
7) interventi a sostegno, anche con appositi finanziamenti, di itinerari con capacità inclusive, con caratteristiche che ne favoriscono la fruizione anche da parte delle famiglie e di persone con disabilità o con mobilità ridotta;
8) interventi volti ad assicurare la sostenibilità ecologica dei cammini, tra cui la riduzione dei tratti su asfalto e la prevenzione di fenomeni di dissesto idrogeologico;
9) interventi di riqualificazione e riuso di immobili del patrimonio pubblico situati lungo i cammini o ad essi limitrofi quali spazi destinati all'erogazione di servizi di accoglienza e assistenza, a punti di sosta e di ristoro, all'attività di formazione, di studio e di divulgazione connessa ai cammini, nonché alla realizzazione di centri di raccolta di dati;
10) l'individuazione degli ambiti prioritari ai quali indirizzare i finanziamenti destinati agli interventi e alle iniziative più idonei a migliorare i cammini e a realizzare gli scopi della presente legge;
11) la promozione e l'implementazione di studi, progetti e modelli organizzativi che favoriscano la valorizzazione dei cammini e la loro fruizione culturale e turistica, con specifico riferimento alla definizione di disciplinari di qualità dei servizi di fruizione e alla costruzione di reti di imprese e di istituzioni per la gestione e la valorizzazione dei cammini;
12) interventi di sostegno alla creazione di strutture ricettive lungo i cammini o ad essi limitrofe e di riqualificazione, anche digitale, di quelle esistenti, secondo caratteristiche funzionali alla tipologia di cammino ai fini di favorirne la fruibilità, individuando forme di flessibilità per l'ospitalità connessa ai cammini e promuovendo modelli innovativi di ospitalità;
13) l'individuazione e l'elaborazione di proposte di modifica al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, necessarie a implementare una segnaletica funzionale ai cammini anche lungo le strade e ad agevolare la realizzazione dei cammini di cui alla presente legge;
14) la revisione delle norme tecniche di settore rilevanti per la realizzazione, la manutenzione e l'adeguamento dei cammini;
i) effettua la ricognizione periodica e puntuale sullo stato di attuazione degli interventi, eventualmente formulando indirizzi specifici;
l) previo parere del tavolo permanente di cui all'articolo 4, propone un piano nazionale integrato per la manutenzione ordinaria dei cammini, adottato con le modalità di cui all'articolo 2, comma 5;
m) presenta al Ministro della cultura, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una relazione annuale sull'attività svolta.
3. L'attuazione amministrativa degli interventi previsti dal Piano strategico di cui al comma 2, lettera h), è assicurata con decreti del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro del turismo e con i Ministri competenti. Sugli schemi di decreto di cui al primo periodo è acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Gli schemi di decreto di cui al primo periodo sono adottati previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, le quali si esprimono entro trenta giorni dalla data della trasmissione. Decorso il termine senza che i pareri siano stati espressi, i decreti possono essere comunque adottati.
4. Le pubbliche amministrazioni, per i settori di propria competenza, forniscono alla cabina di regia i dati e ogni necessaria informazione secondo le modalità dalla stessa fissate.
5. Il Ministero della cultura, mediante l'istituzione di una segreteria tecnica, assicura il supporto tecnico e amministrativo alla cabina di regia, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Ai componenti della cabina di regia non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese, ad eccezione di quelle relative alle missioni, o emolumenti comunque denominati. Le amministrazioni interessate fanno fronte ad eventuali costi di funzionamento, ivi inclusi eventuali rimborsi delle spese di missione dei componenti della cabina di regia, nell'ambito delle sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.