Legislatura 19ª - Disegno di legge n. 562

Art. 2.

(Mappa dei cammini d'Italia)

1. Al fine di favorire la conoscenza, la tutela e la promozione dei cammini e del patrimonio storico, culturale e religioso dei territori attraversati o limitrofi, favorendo la più ampia integrazione delle componenti ambientali, naturali e paesaggistiche, è definita, con il decreto di cui al comma 5 è definita la « Mappa dei cammini d'Italia », di seguito denominata « Mappa », da realizzare anche in forma digitale, funzionale alla costituzione di una banca dati unica nazionale.

2. Sono inseriti nella Mappa:

a) i tratti presenti sul territorio italiano dei cammini riconosciuti quali itinerari culturali europei dal Consiglio d'Europa, in attuazione della risoluzione del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa CM/Res(2013)67, adottata il 18 dicembre 2013;

b) i cammini interregionali aventi le caratteristiche di cui all'articolo 1, comma 1, e rispondenti agli standard di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), che interessano il territorio di almeno due regioni, individuati con le modalità di cui al comma 5 e aggiornati ai sensi del comma 6 del presente articolo;

c) i cammini riconosciuti da una regione o da una provincia autonoma quali cammini di interesse regionale o locale, aventi le caratteristiche di cui all'articolo 1, comma 1, e rispondenti agli standard di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), i quali, su richiesta delle regioni o delle province autonome interessate, siano stati individuati con le modalità di cui al comma 5 e aggiornati ai sensi del comma 6 del presente articolo.

3. Ai cammini di cui al comma 2, lettere b) e c), contestualmente all'inserimento nella Mappa è attribuita la qualifica di « Cammino d'Italia ».

4. Resta ferma la competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di istituire e disciplinare cammini e itinerari di interesse regionale e locale.

5. La Mappa è definita, su proposta della cabina di regia di cui all'articolo 3, sentito il tavolo permanente di cui all'articolo 4, e, con riferimento ai cammini di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), su richiesta delle regioni o delle province autonome interessate, con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro del turismo, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il decreto di cui al primo periodo è adottato previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, le quali si esprimono entro trenta giorni dalla data della trasmissione. Decorso il termine senza che i pareri siano stati espressi, il decreto può essere comunque adottato.

6. La Mappa è aggiornata con cadenza almeno biennale, con le modalità di cui al comma 5.

7. Nelle more del periodico aggiornamento della Mappa di cui al comma 6, la cabina di regia di cui all'articolo 3 può proporre, sentiti il tavolo permanente di cui all'articolo 4, le regioni e i rappresentanti degli enti territoriali interessati, la temporanea sospensione della qualifica di « Cammino d'Italia » degli itinerari che non rispettino, in modo omogeneo lungo il proprio tracciato, gli standard di qualità di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), determinandone la temporanea esclusione dalla Mappa, sancita con decreto del Ministro della cultura, adottato con le modalità di cui al comma 5.

8. Con apposito decreto del Ministro della cultura, adottato con le modalità di cui al comma 5, sono definite le modalità, i termini e la documentazione necessaria ai fini della presentazione delle richieste di inserimento nella Mappa.