Legislatura 19ª - Disegno di legge n. 562
Azioni disponibili
Art. 10.
(Disposizioni finanziarie)
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati complessivamente in 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.