Legislatura 19ª - Disegno di legge n. 562

Art. 1.

(Oggetto e finalità)

1. La Repubblica promuove i cammini come itinerari percorribili a piedi o con altre forme di mobilità dolce sostenibile, senza l'ausilio di mezzi a motore, al fine di valorizzarne caratteristiche ed elementi culturali, storici, religiosi, naturalistici ed escursionistici.

2. La promozione dei cammini è finalizzata ad assicurare: la tutela e la valorizzazione dei monumenti, dei luoghi e dei siti di interesse storico, culturale, religioso e naturalistico interessati, nonché interventi di valorizzazione dei borghi; il rilancio dell'attività culturale nei territori attraversati o limitrofi ai cammini e della connessa attività di accoglienza, a sostegno di una strategia nazionale delle aree interne; lo studio degli aspetti storici, culturali, religiosi, sociali ed enogastronomici che li connotano, nonché degli aspetti attinenti alla tradizione e all'identità culturale italiana nella sua unitarietà e nelle sue diversificazioni; il dialogo interculturale e interreligioso; lo sviluppo di un turismo lento, sostenibile e diffuso sul territorio; la promozione e l'incentivazione delle attività connesse all'agricoltura nei territori interessati; la promozione di corretti stili di vita mediante il positivo impatto del movimento sul benessere psiocofisico e sulla salute; la capacità inclusiva delle attività culturali e turistiche specificamente calibrate per persone diversamente abili o con mobilità ridotta; la tutela dell'ambiente e del paesaggio.