Legislatura 19ª - Disegno di legge n. 449

Art. 4.

(Composizione della Commissione)

1. La Commissione è composta da sei membri. Sono componenti di diritto della Commissione il direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il presidente dell'Istituto superiore di sanità. I componenti non di diritto sono scelti tra persone di comprovata professionalità ed esperienza, almeno quinquennale, nel settore della metodologia di determinazione del prezzo degli ausili e delle prestazioni di cui all'articolo 1, dell'economia sanitaria nonché dell'organizzazione sanitaria, e tra esperti in diritto sanitario. I componenti non di diritto durano in carica tre anni, rinnovabili consecutivamente per una sola volta.

2. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di nomina dei commissari e il funzionamento della Commissione.