Legislatura 19ª - Disegno di legge n. 449
Azioni disponibili
Art. 3.
(Commissione per la registrazione degli ausili e delle protesi)
1. Al fine di assicurare un più efficace sistema di identificazione delle prestazioni e dei dispositivi erogabili, è istituita, presso il Ministero della salute, la Commissione per la registrazione degli ausili e delle protesi, di seguito denominata « Commissione », con il compito di valutare e approvare le domande di inserimento dei modelli nel repertorio dei presidi protesici e ortesici erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'articolo 1, comma 292, lettera b), della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
2. La Commissione, per ciascuna prestazione o tipologia di dispositivo, valuta:
a) la definizione, la descrizione delle caratteristiche principali, i requisiti di sicurezza e di biocompatibilità dei materiali impiegati, eventuali condizioni o limiti di erogabilità, eventuali indicazioni cliniche prioritarie volte a migliorare l'appropriatezza della prescrizione;
b) la tariffa o il prezzo assunto a carico dall'azienda sanitaria locale per le prestazioni e i dispositivi inclusi negli elenchi e la quota massima erogabile in caso di modifiche finalizzate a soddisfare specifiche e apprezzabili necessità derivanti dallo stile di vita o dal contesto ambientale, relazionale o sociale.