Legislatura 19ª - Disegno di legge n. 449
Azioni disponibili
Art. 1.
(Finalità)
1. Al fine di dare piena attuazione agli articoli 3, 16 e 38 della Costituzione e alla legge 3 marzo 2009, n. 18 è riconosciuto alle persone con disabilità, indipendentemente dalla sua causa, il diritto di usufruire delle migliori tecnologie esistenti sul mercato, attraverso l'erogazione, da parte del Servizio sanitario nazionale, di prestazioni, protesi, ortesi e ausili tecnologici nell'ambito di un piano riabilitativo-assistenziale volto alla prevenzione, alla correzione o alla compensazione di menomazioni o disabilità funzionali conseguenti a patologie o lesioni, al potenziamento delle abilità residue, nonché alla promozione dell'autonomia del beneficiario.
2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, lo Stato si impegna a rimuovere ogni forma di ostacolo che impedisca o limiti la mobilità personale delle persone con disabilità.