Legislatura 19ª - Disegno di legge n. 93
Azioni disponibili
Art. 1.
(Istituzione e durata della Commissione)
1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, per la durata della XIX legislatura, una Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere, di seguito denominata « Commissione ».
2. La Commissione, al termine dei propri lavori, presenta la relazione conclusiva di cui all'articolo 3, comma 10.