Legislatura 19ª - Disegno di legge n. 36

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge ha la finalità di favorire la redazione del bilancio di genere da parte degli enti territoriali, quale strumento per la valutazione del diverso impatto della politica di bilancio sulle donne e sugli uomini in termini di denaro, servizi, tempo e lavoro non retribuito, tramite una maggiore trasparenza della destinazione delle risorse e attraverso un'analisi degli effetti delle politiche di bilancio in base al genere.

2. I soggetti coinvolti nella redazione del bilancio di genere di cui al comma 1 sono i comuni e le unioni di comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, le città metropolitane, le province e le regioni, quali soggetti attivi di politiche di bilancio di genere.

Art. 2.

(Fase sperimentale del bilancio di genere)

1. Ai fini di cui all'articolo 1, comma 1, gli enti territoriali di cui all'articolo 1, comma 2, possono redigere, in via sperimentale negli esercizi 2023, 2024 e 2025, il bilancio di genere secondo i criteri e le modalità definite ai sensi dell'articolo 5.

2. Agli enti territoriali di cui al comma 1, che in ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 redigono il bilancio di genere, secondo le modalità previste dall'articolo 5, sono riconosciute le agevolazioni di cui all'articolo 7.

Art. 3.

(Obbligo di redazione del bilancio
di genere)

1. A decorrere dall'anno 2026, gli enti territoriali di cui all'articolo 1, comma 2, sono tenuti a redigere il bilancio di genere nel rispetto dei criteri e delle modalità definite ai sensi dell'articolo 5. A decorrere da tale data, il bilancio di genere è, per tutti gli enti territoriali, parte integrante del Documento unico di programmazione, del bilancio di previsione e del rendiconto consuntivo. Per i comuni e le unioni dei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, la redazione del bilancio di genere è facoltativa. In sede di redazione del bilancio previsionale, i comuni approvano altresì piani triennali integrati contenenti l'indicazione programmatica di tutte le azioni per il raggiungimento degli obiettivi previsti dalle politiche di genere.

Art. 4.

(Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

1. All'articolo 151 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Il Documento unico di programmazione è composto dalla Sezione strategica, di durata pari a quella del mandato amministrativo, dalla Sezione operativa, di durata pari a quella del bilancio di previsione finanziario, e dalla Sezione operativa dedicata al bilancio di genere »;

b) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Alle previsioni annuali di competenza e di cassa si applica la riclassificazione di genere »;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Il sistema contabile degli enti locali garantisce la rilevazione unitaria dei fatti gestionali, compresi quelli relativi alla riclassificazione di genere, sotto il profilo finanziario, economico, patrimoniale, attraverso l'adozione:

a) della contabilità finanziaria, che ha natura autorizzatoria e consente la rendicontazione della gestione finanziaria;

b) della contabilità economico-patrimoniale ai fini conoscitivi, per la rilevazione degli effetti economici e patrimoniali dei fatti gestionali e per consentire la rendicontazione economica e patrimoniale, compresa quella relativa alla riclassificazione di genere »;

d) il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. I risultati della gestione finanziaria, economica e patrimoniale, compresa quella relativa alla riclassificazione di genere, sono dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico e lo stato patrimoniale ».

2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni adottano i provvedimenti per l'inclusione della riclassificazione di genere nei documenti di programmazione, nel bilancio consuntivo e nel rendiconto consuntivo.

3. L'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 giugno 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 26 luglio 2017, è abrogato.

Art. 5.

(Schemi contabili e modalità di rappresentazione del bilancio di genere)

1. Gli schemi contabili e le modalità di rappresentazione del bilancio di genere da parte di ciascuno degli enti territoriali di cui all'articolo 1, comma 2, sono stabiliti, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tramite apposite linee guida che specificano, nell'ambito del bilancio di ciascun ente, le categorie di riclassificazione e le unità di analisi a cui applicarle.

2. La metodologia generale per la redazione del bilancio di genere si basa su una riclassificazione contabile delle spese del bilancio di ciascun ente territoriale di cui all'articolo 1, comma 2, in:

a) spese neutrali rispetto al genere;

b) spese sensibili rispetto al genere, ossia che hanno un diverso impatto su donne e uomini;

c) spese destinate a ridurre le diseguaglianze di genere.

3. I dati, rilevati secondo la metodologia di cui al comma 2, sono elaborati dagli enti territoriali, ai fini della redazione del bilancio di genere, secondo i criteri stabiliti dalle linee guida di cui al comma 1.

Art. 6.

(Disposizioni per il controllo dei bilanci
di genere)

1. Gli organi delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti preposti al controllo contabile certificano la regolarità dei documenti di cui all'articolo 151 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall'articolo 4 della presente legge, pronunciandosi espressamente sul rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge e richiedendo, ove necessario, l'integrazione dei dati dei documenti medesimi.

Art. 7.

(Misure premiali in favore di regioni
ed enti locali)

1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare, entro sei mesi alla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite forme premiali per gli enti territoriali che, nella fase sperimentale di cui all'articolo 2, redigono il bilancio di genere secondo i criteri e le modalità previste dall'articolo 5.

2. Con il medesimo decreto di cui al comma 1 sono altresì definite le agevolazioni per gli enti territoriali che adottano misure per ridurre il divario di genere degli interventi e delle politiche pubblici rispetto a quanto certificato dal bilancio di genere dell'anno precedente. Con il medesimo decreto sono definite le modalità di accertamento delle condizioni per l'accesso degli enti territoriali alle predette forme premiali.

3. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 e di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

Art. 8.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 e a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.