Legislatura 19ª - Disegno di legge n. 104
Azioni disponibili
Art. 2.
(Definizione)
1. Si intende per morte volontaria medicalmente assistita il decesso cagionato da un atto autonomo con il quale, in esito al percorso disciplinato dalle norme della presente legge, si pone fine alla propria vita in modo volontario, dignitoso e consapevole, con il supporto e sotto il controllo del Servizio sanitario nazionale, secondo le modalità previste dagli articoli 4 e 5.
2. Tale atto deve essere il risultato di una volontà attuale, libera e consapevole di un soggetto pienamente capace di intendere e di volere.
3. Le strutture del Servizio sanitario nazionale operano nel rispetto dei seguenti princìpi fondamentali:
a) tutela della dignità e dell'autonomia della persona;
b) tutela della qualità della vita fino al suo termine;
c) adeguato sostegno sanitario, psicologico e socio-assistenziale alla persona malata e alla famiglia.