Legislatura 18ª - Dossier n. 329

CAPO I
Misure urgenti in materia di energia elettrica, gas naturale e carburanti

Articolo 1
(Rafforzamento del bonus sociale energia elettrica e gas)

Il comma 1 stabilisce che, per il quarto trimestre dell'anno 2022, le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati ed ai clienti domestici in gravi condizioni di salute e la compensazione per la fornitura di gas naturale di cui all'articolo 3, comma 9, del decreto-legge n. 185 del 2008, riconosciute sulla base del valore ISEE di cui all'articolo 6 del decreto-legge n. 21 del 2022 (stabilito in 12.000 euro), sono rideterminate dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) con delibera da adottare entro il 30 settembre 2022, con l'obiettivo di contenere la variazione, rispetto al trimestre precedente, della spesa dei clienti agevolati corrispondenti ai profili-tipo dei titolari dei suddetti benefici, nel limite di 2.420 milioni di euro per l’anno 2022 complessivamente tra elettricità e gas.

Il comma 2 provvede alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1:

a) quanto a 1.280 milioni di euro per l’anno 2022 ai sensi dell’articolo 43; detto importo è trasferito, entro il 31 dicembre 2022, alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA);

b) quanto a 1.140 milioni di euro, nell’ambito delle risorse disponibili nel bilancio della CSEA.

La RT afferma che la misura estende al quarto trimestre 2022 le disposizioni di rafforzamento del bonus sociale per i clienti di energia elettrica e gas in condizioni di disagio economico. In relazione ai prezzi previsti per il IV trimestre (per l’elettricità, considerando un PUN di riferimento pari a 350 euro/MWh), ai consumi previsti di energia elettrica e gas per il medesimo trimestre, e considerata altresì la soglia ISEE di 12.000 euro di cui all'articolo 6 del decreto-legge n. 21 del 2022, il finanziamento delle componenti di compensazione integrativa (CCI) dei bonus sociali per elettricità e gas comporta un onere, appunto per il IV trimestre 2022, stimato in 2.420 milioni di euro (complessivamente tra i due settori).

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

Descrizione norma

e/s

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

2022

2023

2024

2025

2022

2023

2024

2025

2022

2023

2024

2025

Rideterminazione delle agevolazioni relative alle tariffe elettriche (bonus sociale elettrico e gas) riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati ed ai clienti domestici in gravi condizioni di salute e della compensazione per la fornitura di gas naturale previste nel quarto trimestre 2022

e

t

-1.280

-1.280

s

c

1.280

Al riguardo, si ricorda che l'articolo 6 del decreto-legge n. 21 del 2022 ha elevato a 12.000 euro il valore dell'ISEE che consente di accedere dal 1° aprile al 31 dicembre 2022 ai bonus sociali per elettricità (di cui all'articolo 1, comma 3, del D.M. 29 dicembre 2016) e gas(1) . Tale valore dell'ISEE resta invariato, per cui si possono considerare ragionevolmente poco rilevanti gli effetti sulla platea dei beneficiari dell'incremento dei bonus implicito nella norma in esame, rispetto alle risultanze emerse negli ultimi mesi. Si ricorda che sulla base dei dati ISEE disponibili in occasione dell'analisi del suddetto provvedimento si era ritenuto di stimare l'aumento dei beneficiari in circa un quarto di quelli preesistenti. Si fa altresì presente che nel IV trimestre del 2021 i beneficiari del bonus elettrico erano circa 2,5 milioni, mentre 1,5 milioni circa usufruivano di quello per il gas(2) . A differenza degli oneri correlati all'aumento della platea, che l'articolo 6 del decreto-legge n. 21 del 2022 si limitava a valutare, nel presente provvedimento gli oneri correlati ai bonus devono essere contenuti entro un limite massimo di spesa.

Tuttavia, la determinazione del livello di sconto risulta sottratta alla decisione legislativa ed affidata a delibere dell'ARERA, che dovrà attentamente calibrare i fattori incidenti sul calcolo al fine di rispettare il limite di spesa.

Fra l'altro, si ricorda che i bonus in esame sono aggiuntivi rispetto a quelli ordinari, come risulta espressamente dal sito dell'ARERA, e assumono la denominazione di componenti di compensazione integrativa (CCI), peraltro attestata dalla stessa RT. Pertanto gli sconti in questione dovrebbero aggiungersi a quelli di circa il 30% (al lordo delle imposte) per il settore elettrico e di circa il 15% (al netto delle imposte) per il gas, normativamente già previsti. Si pone quindi un problema circa gli effetti di un eventuale sforamento del limite di spesa, evidentemente basato su una corrispondente stima di spesa, che viene a sua volta fondata, per l'energia elettrica, su un PUN di riferimento pari a 350 euro/MWh e, per entrambi i prodotti energetici, sui consumi previsti nel IV trimestre, peraltro non esplicitati dalla RT. Per quanto attiene al PUN di riferimento assunto si osserva che esso risulta certamente prudenziale rispetto ai valori medi registrati nell'ultimo anno e superiore a quelli fino a giugno 2022. Tuttavia, proprio nell'ultimo bimestre il valore del PUN ha raggiunto il valore di 444 euro a luglio, per crescere ulteriormente fino a 485 euro nella media dei primi 12 giorni di agosto(3) . Pertanto, la tendenza all'aumento appena evidenziata non consente di ritenere complessivamente ispirata a criteri di sufficiente prudenzialità l'ipotesi assunta dalla RT, anche alla luce della stagionalità nell'andamento dei prezzi (maggiori nei mesi autunnali e invernali) e ai noti rischi geopolitici di cessazione/contrazione delle forniture di gas dalla Russia. Premesso quindi che gli elementi necessari per la verifica della quantificazione degli oneri in esame non vengono forniti o non possono essere riscontrati (indicazione della platea dei beneficiari, livello dei loro consumi fisici e prezzi dei prodotti energetici), non si dispone di elementi che consentano di valutare la congruità dello stanziamento. Comunque, si osserva che la stessa ARERA, in una recente relazione ad hoc(4) , ha asserito che, considerando l'innalzamento della soglia ISEE, le esigenze complessive per i bonus sociali dovrebbero attestarsi su un livello non inferiore a 1,4 miliardi di euro nel I trimestre 2022 (1,7 miliardi nell'ipotesi più pessimistica), verosimilmente sovrapponibile per esigenze energetiche al IV trimestre 2022. Atteso che il PUN elettrico medio nel I trimestre 2022 è stato di circa 250 euro/MWH e che già ora lo stesso PUN è prossimo al raddoppio del suddetto valore, non si può allo stato considerare lo stanziamento ora previsto (2.420 milioni di euro) sufficiente a garantire il medesimo livello di sconto sulle bollette, pur considerando la componente ordinaria dello sconto stesso, che cifra circa 250 milioni di euro annui (media 2019-2021) in termini di gettito riveniente dagli utenti gravati. Peraltro, atteso che ordinariamente il costo del bonus sociale elettrico e del gas è a carico degli altri utenti tramite il pagamento degli oneri generali di sistema, non si può teoricamente escludere che l'eventuale eccedenza degli oneri rispetto allo stanziamento sia appunto a carico degli utenti non disagiati. Un chiarimento sul punto appare necessario.

Per quanto attiene ai profili di copertura riguardanti le somme asseritamente già disponibili presso il bilancio della CSEA (1.140 milioni di euro), oltre a fornire una conferma sul punto, andrebbe garantito che esse siano effettivamente utilizzabili, non pregiudicando interventi già avviati o programmati o per i quali, comunque, è prevedibile l'assunzione di impegni a valere su dette risorse.


1) Per il valore di tali bonus vedasi: https://www.arera.it/it/consumatori/bonus_val.htm

2) V. https://www.arera.it/allegati/docs/22/212-22.pdf, pagina 27.

3) V. https://luce-gas.it/guida/mercato/andamento-prezzo/energia-elettrica

4) V. https://www.arera.it/allegati/docs/22/212-22.pdf, pagina 31.

Articolo 2
(Disposizioni per la tutela dei clienti vulnerabili nel settore del gas naturale)

La norma nel modificare l’articolo 22 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, effettua una elencazione dei clienti vulnerabili. Essi sono i clienti civili:

  1. che si trovano in condizioni economicamente svantaggiate ai sensi dell’articolo 1, comma 75, della legge 4 agosto 2017, n. 124;
  2. che rientrano tra i soggetti con disabilità ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
  3. le cui utenze sono ubicate nelle isole minori non interconnesse;
  4. le cui utenze sono ubicate in strutture abitative di emergenza a seguito di eventi calamitosi;
  5. di età superiore ai 75 anni.

Inoltre, si dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2023, i fornitori e gli esercenti il servizio di fornitura di ultima istanza siano tenuti a offrire ai predetti clienti vulnerabili la fornitura di gas naturale a un prezzo che rifletta il costo effettivo di approvvigionamento nel mercato all’ingrosso, i costi efficienti del servizio di commercializzazione e le condizioni contrattuali e di qualità del servizio, così come definiti dall’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) con uno o più provvedimenti e periodicamente aggiornati. L’ARERA definisce altresì le specifiche misure perequative a favore degli esercenti il servizio di fornitura di ultima istanza.

La RT afferma che la norma individua la platea dei clienti vulnerabili (sino ad oggi non disciplinata) ricomprendendovi, tra l'altro i clienti che percepiscono il bonus di cui all’articolo 1, comma 75, della legge 4 agosto 2017, n. 124.

Per la RT la norma non amplia la platea dei soggetti che percepiscono il bonus e, quindi, la disposizione non comporta oneri in quanto incide sulle modalità di offerta e di partecipazione ai mercati delle imprese fornitrici e rafforza i diritti delle categorie di consumatori più fragili per condizioni di reddito, salute, posizione geografica ed età anagrafica.

Al riguardo, preso atto di quanto affermato dalla RT, andrebbe chiarito se la definizione da parte di ARERA di specifiche misure perequative a favore degli esercenti il servizio di fornitura di ultima istanza possa essere realizzato assicurando comunque la relativa copertura esclusivamente a valere su quote tariffarie.

Articolo 3
(Sospensione delle modifiche unilaterali dei contratti di fornitura di energia elettrica e gas naturale)

La norma sospende fino al 30 aprile 2023 l’efficacia di ogni eventuale clausola contrattuale che consente all’impresa fornitrice di energia elettrica e gas naturale di modificare unilateralmente le condizioni generali di contratto relative alla definizione del prezzo ancorché sia contrattualmente riconosciuto il diritto di recesso alla controparte.

Fino a tale data sono inefficaci i preavvisi comunicati per le suddette finalità prima della data di entrata in vigore del presente decreto, salvo che le modifiche contrattuali si siano già perfezionate.

La RT afferma che la disposizione ha carattere ordinamentale e che dalla stessa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, si osserva che la misura impedisce fino al 30 aprile 2023 la possibilità delle imprese fornitrici di energia elettrica e gas naturale di trasferire l'incremento dei prezzi di approvvigionamento dell'energia elettrica e del gas sul prezzo praticato all'utenza finale, trattenendone il relativo rischio. Sul punto, andrebbe chiarito se tale misura possa determinare possibili alterazioni degli equilibri finanziari delle imprese in esame e, indirettamente, determinare i presupposti per futuri interventi finanziari a carico della finanza pubblica.

Articolo 4
(Azzeramento oneri generali di sistema nel settore elettrico per il quarto trimestre 2022)

I commi 1 e 2 attribuiscono all'ARERA il compito di annullare, per il quarto trimestre 2022, le aliquote relative agli oneri generali di sistema elettrico applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, con potenza disponibile fino a 16,5 kW e alle utenze con potenza disponibile superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.

Il comma 3 provvede alla copertura degli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a complessivi 1.100 milioni di euro per l'anno 2022, da trasferire alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) entro il 31 dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 43.

La RT sottolinea che l’andamento degli oneri generali di sistema elettrico è fortemente influenzato dal livello dei prezzi all’ingrosso dell’elettricità (PUN, prezzo unico nazionale sulla borsa elettrica del mercato del giorno prima). In particolare, la componente Asos a copertura degli oneri per il supporto alle rinnovabili risente in diminuzione di aumenti del PUN, mentre la componente Arim risente in aumento di aumenti del PUN per la presenza dell’elemento A4rim a copertura delle agevolazioni per gli usi ferroviari.

La RT evidenzia che a causa dei forti aumenti del PUN medio annuo 2022 rispetto a quanto previsto in occasione della analoga misura in atto per il III trimestre 2022, gli oneri derivanti dalla misura per il IV trimestre sono stimati più bassi di quanto previsto dal DL 80/2022 per il terzo trimestre. In particolare:

  • l’onere derivante dal comma 1 per il IV trimestre è quantificato in 480 milioni di euro;
  • l’onere derivante dal comma 2 per il IV trimestre è quantificato in 620 milioni di euro,

per complessivi 1.100 milioni di euro. 

Comma (oggetto)

Settore

trimestre

Importo (mln euro)

1 (riduzione oneri generali per clienti domestici e piccoli non domestici)

Elettricità

IV trim. 22

480

2 (riduzione oneri generali per altri clienti non domestici)

Elettricità

IV trim. 22

620

TOTALE

Elettricità

IV trim. 22

1.100

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

Co.

Descrizione norma

e/s

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

2022

2023

2024

2025

2022

2023

2024

2025

2022

2023

2024

2025

1

Azzeramento, per il IV trimestre 2022, delle aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW

e

t

-480

-480

Trasferimento ulteriori risorse alla Cassa per i servizi energetici e ambientali

s

c

480

2

Azzeramento per il IV trimestre 2022 delle aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 Kw, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico

e

t

-620

-620

Trasferimento ulteriori risorse alla Cassa per i servizi energetici e ambientali

s

c

620

Al riguardo, pur se l'onere è configurato come limite di spesa, si osserva che la RT nel determinare l'azzeramento degli oneri di sistema per il quarto trimestre 2022 in 1.100 milioni di euro, non fornisce alcun elemento di dettaglio utilizzato nella quantificazione del predetto onere che si osserva è inferiore di 1.900 milioni di euro rispetto al medesimo onere previsto per l'azzeramento degli oneri generali di sistema del I e II trimestre 2022, quantificati in 3.000 milioni di euro per ciascun trimestre e di 815 milioni di euro rispetto all'onere da azzeramento degli oneri generali di sistema del III trimestre 2022, quantificati in 1.915 milioni di euro. Infatti, la RT si limita a segnalare che i forti aumenti del PUN medio annuo 2022 rispetto a quanto previsto in occasione della analoga misura in atto per il III trimestre 2022, hanno determinato una stima degli oneri derivante dalla misura per il IV trimestre più bassa di quanto previsto dal DL 80/2022 per il terzo trimestre.

A tal fine, la stessa RT segnala che l’aumento del PUN(5) ha un effetto di parziale sollievo sugli oneri a supporto delle fonti rinnovabili coperti dalla componente Asos, mentre comporta un appesantimento degli oneri relativi ad alcuni conti alimentati dalla componente Arim. Di conseguenza, le stime appaiono suscettibili di notevole incertezza e sono influenzate dall’andamento dei prezzi dell'energia elettrica per i prossimi mesi.

Appare dunque opportuno che siano forniti maggiori chiarimenti al fine di confermare che l'onere recato dalla disposizione sia in linea con i reali oneri generali di sistema azzerati per il quarto trimestre del 2022, escludendo qualsiasi onere aggiuntivo a carico della finanza pubblica.


5) PUN: Prezzo Unico Nazionale, il prezzo di riferimento dell’energia elettrica rilevato sulla borsa elettrica italiana

Articolo 5
(Riduzione dell’IVA e degli oneri generali nel settore del gas per il quarto trimestre 2022)

Le disposizioni in commento, al comma 1, assoggettano(6) ad aliquota IVA agevolata del 5%(7) le somministrazioni di gas metano destinato alla combustione per usi civili e per usi industriali,(8) contabilizzate nelle fatture emesse per consumi stimati o effettivi dei mesi di ottobre novembre e dicembre 2022. Si precisa che qualora le somministrazioni predette siano contabilizzate sulla base dei consumi stimati, l'aliquota IVA del 5% si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022.

Con il comma 2, si prevede l'applicazione dell'agevolazione IVA di cui al comma 1 anche alle somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto servizio energia di cui all’articolo 16, comma 4, del D. Lgs. n. 115 del 2008, contabilizzate per i consumi stimati o effettivi relativi al periodo dal 1° ottobre 2022 al 31 dicembre 2022. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 valutati in 807,37 milioni di euro per l’anno 2022, si provvede ai sensi dell’articolo 43.

Con l'obiettivo di contenere per il quarto trimestre dell'anno 2022 gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale, si dispone, al comma 3, che l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) mantenga inalterate le aliquote relative agli oneri generali di sistema per il settore del gas naturale in vigore nel terzo trimestre del 2022.

Il comma 4 indica gli oneri derivanti dal comma 3, in misura pari a 1.820 milioni di euro, per l’anno 2022, provvedendo alla relativa copertura con il rinvio alle disposizioni di cui all'articolo 43. Tale importo è trasferito alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) entro il 31 dicembre 2022.

La RT, con riferimento al comma 1, per stimare la perdita di gettito derivante dalla riduzione delle aliquote, utilizza i dati sui consumi delle famiglie del 2019 (fonte Istat), aggiornati al 2022 mediante le variazioni indicate nei documenti programmatici.

Applicando le variazioni di aliquote ai suddetti consumi e tenendo conto che il quarto trimestre incide per circa il 30,10% sul totale annuo in termini di consumi, si ottiene la variazione di gettito relativa ai consumi delle famiglie (728,59 milioni di euro).

Per tenere conto di tutti gli usi civili e non solo per quelli dei consumi delle famiglie, incrementa la variazione di gettito delle sole famiglie di una percentuale pari al 5% che rappresenta il peso degli altri usi civili rispetto a quello delle famiglie. Pertanto, gli effetti complessivi di tutti gli usi civili (famiglie e altri usi civili) sono pari a 765,02 milioni di euro nel quarto trimestre 2022.

Per stimare la perdita di gettito derivante dalla riduzione dell’aliquota IVA per gli usi industriali, sono stati utilizzati i consumi derivanti dai dati Dogane 2021.

A tali consumi viene applicato un prezzo medio per stimare il costo del gas dei 3 mesi. Tenendo conto che la maggioranza delle imprese possono detrarre l’IVA sugli acquisti, con effetti neutrali in termini finanziari, la stima degli effetti negativi sul gettito è limitata unicamente ai casi degli operatori che non detraggono l’IVA sugli acquisti in tutto o in parte (ad esempio i soggetti in regime forfetario, gli operatori in settori esenti, ecc.). Ai fini della quantificazione, è stata calcolata la percentuale media di indetraibilità sull’intera platea degli operatori con partita IVA e sono stati stimati gli effetti complessivi in termini di perdita di gettito IVA per gli usi industriali in 33,7 milioni di euro.

La perdita di gettito IVA complessiva relativa agli usi civili e agli usi industriali risulta pertanto stimata in 798,72 milioni di euro nel 2022.

Il comma 2 prevede che la riduzione dell’aliquota IVA al 5% per le somministrazioni di gas nel periodo ottobre – dicembre 2022 si estenda anche alle somministrazioni di energia termica prodotta con impianti alimentati a gas naturale nell'ambito di un “Contratto servizio energia”.

Ai fini della stima degli effetti finanziari, dalla Relazione sulla situazione energetica nazionale nel 2020 del MITE risulta che il consumo di energia prodotta con gas naturale delle famiglie per l’anno 2020 è pari a 15.209.000 tep. Si trasforma, tramite il fattore di conversione, pari a 882 mc/tep, tale consumo di energia nel quantitativo di gas naturale impiegato, che risulta pari a 13.414.338.000 mc. Moltiplicando tale quantitativo per il prezzo unitario, fornito da Assopetroli, pari a 0,969 €/mc, si ricava una spesa per le famiglie pari a 13.000 milioni di euro. Al fine di considerare anche l’ammontare dei consumi di gas naturale degli altri soggetti che non possono detrarre l’IVA, in assenza di dati puntuali, si è maggiorato del 5% l’importo della spesa delle famiglie. La spesa maggiorata risulta pari a 13.650 milioni di euro. Assopetroli stima che l’1,3% di tale spesa sia attribuibile al gas naturale impiegato per la produzione di energia termica con impianti sulla base di “contratti servizio energia” e pertanto la relativa spesa risulta pari a 177,45 milioni di euro. Ripartendo tale spesa sui trimestri e in base alla stagionalità e depurandola dell’IVA, a seguito della diminuzione dell’aliquota IVA dal 22% al 5%, per il periodo ottobre – dicembre 2022, si stimano effetti finanziari negativi per l’anno 2022 di – 8,65 milioni di euro.

Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, valutati in 807,37 milioni di euro per l’anno 2022, si provvede ai sensi dell’articolo 43, recante disposizioni finanziarie.

Il comma 3 dispone che ARERA provvede a mantenere per il IV trimestre 2022 le aliquote degli oneri generali di sistema gas in vigore nel III trimestre 2022. È ricompresa in tale disposizione la conferma dei livelli in vigore per il III trimestre 2022 della componente UG2C per gli scaglioni di consumo fino a 5000 mc/anno, che assumendo un valore negativo costituisce una parziale compensazione del prezzo del gas.

In relazione alla stima dei consumi previsti per il IV trimestre 2022 – che comprendono i consumi di riscaldamento non presenti nel III trimestre dell’anno – l’onere di tale misura è quantificato in 1.820 milioni di euro per l’anno 2022. A tali oneri si provvede ai sensi dell’articolo 43, recante disposizioni finanziarie.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

Co.

Descrizione norma

e/s

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

2022

2023

2024

2025

2022

2023

2024

2025

2022

2023

2024

2025

1

Aliquota IVA agevolata al 5 per cento, per il IV trimestre dell'anno 2022, per le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali

e

t

-798,7

-798,7

-798,7

2

Aliquota IVA agevolata al 5 per cento, per il IV trimestre dell'anno 2022, per le somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano

e

t

-8,6

-8,6

-8,6

3

Estensione al IV trimestre 2022 della riduzione delle aliquote oneri generali di sistema settore gas naturale

e

t

-1.820,0

-1.820,0

Estensione al IV trimestre 2022 della riduzione delle aliquote oneri generali di sistema settore gas naturale - Trasferimento alla Cassa per i servizi energetici e ambientali

s

c

1.820,0

Al riguardo, con riferimento al comma 1, si osserva che le disposizioni in commento estendono anche al quarto trimestre 2022 l'agevolazione IVA al 5% riconosciuta per le somministrazioni di gas metano per usi civili ed industriali – introdotta inizialmente dall'art. 2, comma 1, del DL n. 130 del 2021 per l'ultimo trimestre 2021 e successivamente riproposta per il primo, il secondo ed il terzo trimestre 2022 rispettivamente dall'art. 1, comma 506, della legge n. 234 del 2021, dall'art. 2, comma 1, del DL n. 17 del 2022 e dall'art. 1-quater del DL n. 50 del 2022.

Si riportano nella tabella seguente gli oneri stimati in relazione alla misura agevolativa in commento per i diversi trimestri considerati.

(milioni di euro)

DL 115/2022

(ottobre-dicembre 2022)

DL 50/2022

(luglio – settembre 2022)

DL 17/2022

(aprile- giugno 2022)

L.234/2021

(gennaio – marzo 2022)

DL 130/2021

(ottobre – dicembre 2021)

Anno

2022

2022

2022

2022

2021

Fonte dati utilizzata

Istat- consumi famiglie 2019

(dati aggiornati al 2022)

Istat- consumi famiglie 2019 (dati aggiornati al 2022)

- non risentono della pandemia -

Istat - consumi famiglie 2020 (dati aggiornati al 2021)

Istat- consumi famiglie 2019 (dati aggiornati al 2021)

Istat- consumi famiglie 2019 (dati aggiornati al 2021)

Famiglie (A)

Minor gettito

728,59

(I consumi del trimestre incidono per il 30,10% sul totale annuo

425, 98

(I consumi del trimestre incidono il 17,60% sul totale annuo)

531,55

547,4

547,4

Usi diversi

Minor gettito

+ 5% (A) = 36,43

+ 5% (A) = 21,29

+ 5% (A) = 26,57

+ 5% (A) = 27,37

+ 5% (A) = 27,37

Totale usi civili

Minor gettito

765,02

447,28

558,13(9)

(558,12)

574,7

574,7

Fonte dati utilizzata per stima usi industriali

Dogane 2021

Operatori che non detraggono IVA Acquisti in tutto o in parte(10)

(prezzo medio)

Dogane 2019

Operatori che non detraggono IVA Acquisti in tutto o in parte(11)

(prezzo medio)

Dogane 2020

Operatori che non detraggono IVA Acquisti in tutto o in parte(12)

(prezzo medio)

Dogane 2020

Operatori che non detraggono IVA Acquisti in tutto o in parte(13)

(prezzo medio)

Dogane 2020

Operatori che non detraggono IVA Acquisti in tutto o in parte(14)

(prezzo medio)

Totale usi industriali

Minor gettito

33,7

33,7

33,7

33,7

33,7

TOTALE usi civili ed industriali

Minor gettito

798,72

480,98

591,83

608,4

608, 4

Dal confronto tra le differenti stime si formulano le seguenti osservazioni:

  • la stima in commento, al pari di quella associata al DL 50, ritorna ad utilizzare, come banca dati per individuare i consumi delle famiglie, l'ISTAT – consumi famiglie – anno 2019 (dati aggiornati al 2022). Poiché per la RT pertinente al DL n. 17 del 2022 si è fatto riferimento a dati più aggiornati (ISTAT- consumi famiglie – anno 2020) appare opportuno un chiarimento in ordine al differente utilizzo e circa le ragioni per le quali non si sia fatto riferimento alla banca dati disponibile più aggiornata;
  • poiché la perdita di gettito per i consumi industriali è la stessa ipotizzata per i trimestri precedenti (-33,7 mln di euro) appare opportuna una conferma che i consumi del quarto trimestre per usi industriali incidono nella stessa misura degli altri periodi, diversamente quindi dagli usi civili che – come si legge in RT – rappresentano circa il 30,10% sul totale annuo; in via ulteriore si rileva che, pur utilizzando una banca dati differente (DOGANE 2021), rispetto a quanto fatto per i trimestri precedenti (DOGANE 2019 e 2020), si giunge allo stesso valore in termini di oneri. Sul punto appare utile un approfondimento al fine di escludere una sottostima dell'onere indicato per la proroga riferita al quarto trimestre 2022;
  • andrebbe chiarito se nella stima dell'onere si sia tenuto conto del più recente andamento al rialzo dei prezzi del gas metano;
  • in termini più generali, la RT, così come quelle precedenti, non riporta i consumi delle famiglie entro i 480 mc annui, né quelli riferiti agli usi civili diversi, ovvero agli usi industriali. Anche la percentuale del 5% dell'onere utilizzata per stimare il peso della riduzione dell'aliquota IVA per i consumi civili diversi da quelli delle famiglie, non è supportata da informazioni che possano consentire un riscontro del carattere prudenziale della quantificazione.

Con riferimento al comma 2 - che, si ricorda, dispone che la riduzione dell’aliquota IVA al 5% per le somministrazioni di gas si estenda per il periodo ottobre – dicembre 2022 anche alle somministrazioni di energia termica prodotta con impianti alimentati a gas naturale nell'ambito di un “Contratto servizio energia” - la RT indica un onere valutato in 8,65 mln di euro. In proposito, andrebbero chiarite le ragioni per cui non si sia fatto riferimento, ai fini della stima, alla più aggiornata Relazione annuale sulla situazione energetica nazionale nel 2021 del MITE.(15) Con riferimento al prezzo unitario (0,969 euro/mc), il valore indicato parrebbe costituire il dato "storico" e non il valore previsionale del prezzo unitario nel trimestre considerato (ottobre-dicembre 2022) che potrebbe risultare diverso anche in considerazione del trend al rialzo in atto. Al fine di un consentire un riscontro della stima appaiono quindi necessarie maggiori informazioni in merito.

Con riferimento ai commi 3 e 4, si osserva che l'onere indicato - è stato quantificato con riferimento alla stima dei consumi previsti per il IV trimestre 2022 – che comprendono i consumi di riscaldamento non presenti nel III trimestre dell’anno. Tuttavia la relazione tecnica si limita a indicare il risultato della quantificazione, senza fornire dati ed elementi che possano giustificare l'importo indicato, peraltro non trascurabile. Inoltre in norma l'onere, pur essendo il risultato di una quantificazione, non è indicato come "valutato in" ma come "pari a 1.820 mln di euro", operando in tal modo come se si trattasse di limite di spesa. Sul punto appaiono opportuni un chiarimento e maggiori informazioni che possano far ritenere prudenziale l'onere "quantificato" e comunque congrue le risorse stanziate per il raggiungimento dell'obiettivo prefissato in norma(16) .


6) In deroga alla disciplina di cui al DPR n. 633 del 1972.

7) In luogo dell'aliquota al 10 o al 22 per cento, prevista, in relazione alle diverse fattispecie, dal DPR n. 633 del 1972.

8) Di cui all'art. 26, comma 1, del Testo unico accise (di cui al D.Lgs. n. 504 del 1995).

9) Stima indicata nella RT.

10) Ad esempio soggetti in regime forfetario, operatori in settori esenti.

11) Ad esempio soggetti in regime forfetario, operatori in settori esenti.

12) Ad esempio soggetti in regime forfetario, operatori in settori esenti.

13) Ad esempio soggetti in regime forfetario, operatori in settori esenti.

14) Ad esempio soggetti in regime forfetario, operatori in settori esenti.

15) Pubblicata nel luglio 2022.

16) Il contenimento per il quarto trimestre dell’anno 2022 degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale attraverso il mantenimento senza variazioni delle aliquote relative agli oneri generali di sistema per il settore del gas naturale.

Articolo 6
(Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale)

Con il comma 1, si prevede che alle imprese a forte consumo di energia elettrica(17) , i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del secondo trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subìto un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento relativo al medesimo periodo dell'anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa, è riconosciuto un contributo straordinario a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, sotto forma di credito di imposta, pari al 25 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel terzo trimestre 2022. Il credito di imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta dalle imprese di cui al primo periodo e dalle stesse auto consumata nel terzo trimestre 2022. In tal caso l'incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e auto consumata è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall'impresa per la produzione della medesima energia elettrica e il credito di imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell'energia elettrica pari alla media, relativa al terzo trimestre 2022, del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica.

Il comma 2 dispone che alle imprese a forte consumo di gas naturale è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 25 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel terzo trimestre solare dell'anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al secondo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019. E' quindi definita come impresa a forte consumo di gas naturale quella che opera in uno dei settori di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro della transizione ecologica 21 dicembre 2021, n. 541(18) , e ha consumato, nel primo trimestre solare dell'anno 2022, un quantitativo di gas naturale per usi energetici non inferiore al 25 per cento del volume di gas naturale indicato all'articolo 3, comma 1, del medesimo decreto, al netto dei consumi di gas naturale impiegato in usi termoelettrici.

Con il comma 3, in favore delle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017(19) , si dispone il riconoscimento, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto della componente energia, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 15 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel terzo trimestre dell'anno 2022, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al secondo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

Il comma 4 dispone che alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale di cui all'articolo 5 del DL n. 17 del 2022 è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 25 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel terzo trimestre solare dell'anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al secondo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

Con il comma 5, si prevede che, ai fini della fruizione dei contributi straordinari, sotto forma di credito d'imposta, di cui ai commi 3 e 4, ove l'impresa destinataria del contributo, nel secondo e terzo trimestre dell'anno 2022 si rifornisca di energia elettrica o di gas naturale dallo stesso venditore da cui si riforniva nel secondo trimestre dell’anno 2019, il venditore, entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta, invia al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale è riportato il calcolo dell'incremento di costo della componente energetica e l'ammontare della detrazione spettante per il terzo trimestre dell’anno 2022. L’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definisce il contenuto della predetta comunicazione e le sanzioni in caso di mancata ottemperanza da parte del venditore.

Il comma 6 dispone che i crediti d'imposta di cui ai commi da 1 a 4 sono utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del D. Lgs. n. 241 del 1997, entro la data del 31 dicembre 2022. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. I crediti d'imposta non concorrono alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. I crediti d'imposta sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

Con il comma 7 si prevede che i crediti d'imposta di cui ai commi da 1 a 4 sono cedibili, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al D. Lgs. n. 385 del 1993, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private(20) , ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-bis, comma 4, del DL n. 34 del 2020, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione del primo periodo sono nulli. In caso di cessione dei crediti d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto ai crediti d'imposta di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del D. Lgs. n. 241 del 1997, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al DPR n. 322 del 1998 e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. I crediti d'imposta sono usufruiti dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 dicembre 2022. Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità dei crediti d’imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dal comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al DPR n. 322 del 1998 sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 122-bis, nonché, in quanto compatibili, quelle di cui all'articolo 121, commi da 4 a 6, del DL n. 34 del 2020.

Il comma 8 dispone che agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 3.373,24 milioni di euro per l'anno 2022, di cui 1.036,88 milioni di euro relativi al comma 1, 1.070,36 milioni di euro relativi al comma 2, 995,40 milioni di euro relativi al comma 3 e 270,60 milioni di euro relativi al comma 4, si provvede ai sensi dell'articolo 43.

Il comma 9, infine affida al Ministero dell'economia e delle finanze il compito di effettuare il monitoraggio delle fruizioni dei crediti d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall' articolo 17, comma 13, della legge n. 196 del 2009.

La RT, con riferimento al comma 1, in coerenza con la relazione tecnica associata alla norma originaria, utilizza i consumi energetici trimestrali delle imprese energivore pari a circa 17,5 milioni di MWh (fonte ARERA). Moltiplicando i predetti consumi per il prezzo unico nazionale si ricava una spesa complessiva a carico delle predette imprese per i consumi di energia elettrica, compresa quella da esse prodotta e consumata, nel III trimestre 2022, pari a circa 4,147 miliardi di euro (4,147 miliardi di euro=17,5 milioni di MWh*237 euro/MWh). Applicando alla predetta spesa complessiva per i consumi di energia elettrica la percentuale del 25 per cento, si stima che la disposizione normativa determini effetti finanziari negativi di gettito, per l’anno 2022, valutati in 1.036,88 milioni di euro.

In relazione al credito di imposta di cui al comma 2, in coerenza alla relazione tecnica alla norma originaria, la RT utilizza i consumi di gas naturale del settore industriale, impiegati in usi energetici - Stato dei servizi 2020. Tale consumo risulta pari a circa 17,8 miliardi di Smc/anno e, quindi, per un trimestre, pari a circa 4,45 miliardi di Smc. Si ipotizza prudenzialmente che tali consumi afferiscano completamente ad imprese a forte consumo di gas naturale. Pertanto, si stima una spesa complessiva a carico delle predette imprese per i consumi di gas naturale, nel terzo trimestre 2022, di 4,28 miliardi di euro. Tale importo è calcolato moltiplicando i consumi energetici trimestrali delle imprese energivore per il coefficiente di conversione da Smc a MWh, pari a 0,01057275 MWh/Smc e per il prezzo di 1 MWh, che si assume pari a 91 €/MWh.

Applicando alla predetta spesa complessiva per i consumi di gas naturale la percentuale del 25 per cento, si stima che la disposizione normativa determini effetti finanziari negativi di gettito, per l’anno 2022, valutati in 1.070,36 milioni di euro.

In relazione al credito di imposta di cui al comma 3, la RT sulla base delle informazioni fornite dall’ARERA, stima una spesa complessiva a carico delle predette imprese per i consumi di energia elettrica nel III trimestre 2022 di circa 6,636 miliardi di euro. Tale importo è calcolato moltiplicando i consumi energetici trimestrali delle imprese in esame pari a circa 28 milioni di MWh per il prezzo unico nazionale dell’energia elettrica (PUN) che è stimato, per il terzo trimestre del 2022, pari a 237 euro/MWh (6,636 miliardi di euro=28 milioni di MWh*237 euro/MWh).

Moltiplicando la percentuale a cui è commisurato il credito di imposta pari al 15 per cento per l’intero ammontare della predetta spesa (6,636 miliardi di euro), si stimano effetti finanziari negativi, per l’anno 2022, valutati in 995,4 milioni di euro.

Il relazione al credito di imposta di cui al comma 4, la RT, tenuto conto che la relazione tecnica alla norma relativa al contributo riconosciuto alle imprese a forte consumo di gas naturale di cui all’articolo 5 del DL n. 17 del 2022, già tiene conto prudenzialmente di tutti i consumi di gas del settore produttivo ricavati dalla relazione annuale dell’ARERA - Stato dei servizi 2020, si stima che i consumi di gas naturale da parte delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale di cui all’articolo 5 del DL n. 17 del 2022 sia pari, su base annua, a 7,5 miliardi di smc. Ipotizzando un consumo di gas naturale nel terzo trimestre dell’anno pari al 15% del consumo annuo (tale consumo nel terzo trimestre dell’anno è generalmente simile a quello del trimestre precedente), si stima un consumo nel predetto trimestre di circa 1,125 miliardi di mc. Pertanto, si stima una spesa complessiva a carico delle predette imprese per i consumi di gas naturale per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, nel terzo trimestre 2022, di 1,082 miliardi di euro. Tale importo è calcolato moltiplicando i consumi energetici trimestrali delle imprese di cui trattasi per il coefficiente di conversione da Smc a MWh, pari a 0,01057275 MWh/Smc e per il prezzo di 1 MWh di gas naturale, che si è assunto pari a 91 €/MWh.

Pertanto, applicando alla predetta spesa complessiva per i consumi di gas naturale la percentuale del 25 per cento, si stima che la disposizione normativa determini effetti finanziari negativi di gettito, per l’anno 2022, valutati in 270,60 milioni di euro.

La RT, riferendosi alle disposizioni di cui ai commi 6 e 7 ne illustra il contenuto senza valutazioni in termini di impatto finanziario.

Quanto al comma 8 prevede che agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in complessivi 3.373,24 milioni di euro, si provvede ai sensi dell’articolo 43, recante disposizioni finanziarie.

Il comma 9, infine, prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze effettui il monitoraggio delle fruizioni dei crediti d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall' articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

La RT espone quindi gli effetti complessivi riassunti nella seguente tabella:

(milioni di euro)

Anno 2022

Commi 1

1.036,88

Comma 2

1.070,36

Comma 3

995,4

Comma 4

270,60

TOTALE

3.373,24

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

Co.

Descrizione norma

e/s

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

2022

2023

2024

2025

2022

2023

2024

2025

2022

2023

2024

2025

1

Credito d'imposta a favore delle imprese energivore pari al 25 per cento delle spese sostenute per l'acquisto di energia elettrica effettivamente utilizzata nel terzo trimestre del 2022

s

c

1.036,9

1.036,9

1.036,9

2

Credito di imposta, pari al 25% della spesa per acquisto del gas effettivamente sostenuta nel terzo trimestre 2022, a favore delle imprese che consumano grandi volumi di gas naturale per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, a parziale compensazione degli extra costi derivanti dall’eccezionale innalzamento del prezzo internazionale del gas

s

k

1.070,4

1.070,4

1.070,4

3

Credito d'imposta, pari al 15% della spesa sostenuta per l'acquisto di energia elettrica effettivamente utilizzata nel terzo trimestre del 2022, a favore delle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW

s

c

995,4

995,4

995,4

4

Credito di imposta, alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale, pari al 25% della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel terzo trimestre solare dell'anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici

s

k

270,6

270,6

270,6

Al riguardo, in relazione alle agevolazioni riconosciute dalle disposizioni in commento si formulano le seguenti osservazioni:

a) Credito di imposta in favore delle imprese energivore (comma 1). Il contributo rappresenta per le spese sostenute nel terzo trimestre 2022 la riproposizione, con modificazioni, della misura introdotta dall'art. 15 del DL n. 4 del 2022 per le spese relative al I trimestre 2022(21) , indi ripresentata dall'art. 4 del DL n. 17 del 2022 per le spese relative al II trimestre 2022 (prevedendo un contributo in ragione del 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata) e successivamente rimodulata dall'art. 5 del DL n. 21 del 2022, con l'incremento di 5 punti percentuali della misura del contributo.

Dal raffronto delle stime associate alle richiamate disposizioni, si rileva che la RT all'esame riferisce al III trimestre 2022 gli stessi consumi energetici del II trimestre, pari a circa 17,5 milioni di MWh (fonte ARERA) per le imprese energivore(22) . Assume quindi il dato sui consumi come un valore costante (nel periodo da aprile a settembre 2022). Si suggerisce in proposito di svolgere un approfondimento al fine di comprendere se il dato riguardi o meno i consumi destagionalizzati (a rigore andrebbero considerati i consumi stimati per il solo III trimestre che potrebbero risentire del periodo estivo). Andrebbe inoltre meglio precisato la fonte da cui sono state tratte le informazioni utilizzate per la stima e l'anno di riferimento dei dati.(23)

Si osserva che la RT all'esame - analogamente alle altre associate alle disposizioni sopra richiamate - utilizza per la stima dell'onere il prezzo unico nazionale (PUN) che, di contro, la norma in commento(24) richiama per la sola determinazione del contributo da riconoscere alle imprese che producono e auto consumano energia(25) . Sul punto si osserva che andrebbe considerato il prezzo medio riferito agli acquisti ed utilizzi delle imprese energivore per il III trimestre, laddove il PUN riguarda i prezzi di riferimento dell'energia elettrica acquistata nel mercato elettrico per utilizzi vari.

In ogni caso, ripercorrendo l'approccio metodologico seguito dalla RT, un ulteriore approfondimento dovrebbe riguardare come la stessa è giunta a determinare in 237 euro/MWh il valore medio del prezzo unico nazionale (PUN) che dovrebbe costituire la stima del PUN medio del III trimestre 2022. Si ricorda che nelle RT associate ai decreti nn. 17 e 21 del 2022, il PUN utilizzato era stato indicato come rispettivamente pari a 200 euro/MWh ed a 257 euro/MWh.

Si riporta di seguito una tabella di sintesi(26) di valori dei prezzi di acquisto - PUN - pubblicati sul sito internet istituzionale del Gestore del Mercato Elettrico (GME):

Dal raffronto con i valori registrati per i mesi di luglio ed agosto (dati aggiornati al 25 agosto), l'importo indicato nella RT pari a 237 euro/MWh parrebbe sottostimato. In relazione ai profili sopra evidenziati appaiono necessari chiarimenti per un riscontro del carattere prudenziale della stima.

b) Credito di imposta per le imprese gasivore (comma 2). Le disposizioni in commento costituiscono la riproposizione per il III trimestre 2022 della misura inizialmente introdotta dall'art. 5 del DL n. 17 del 2022 (in ragione del 15 per cento della spesa sostenuta nel II trimestre). Con l'art. 5, comma 2, del DL n. 21 del 2022 e con l'art. 2, comma 2, del DL n. 50 del 2022, l'aliquota del contributo è stata rispettivamente elevata al 20% ed al 25%.

La RT all'esame stima per il trimestre consumi pari a 4,45 miliardi di Smc (17,8/4 =4,45) di gas naturale del settore industriale, impiegati in usi energetici (fonte - Stato dei servizi 2020). Si ricorda che le RT associate alle disposizioni sopra richiamate riferivano al II trimestre gli stessi consumi, ricavandoli dalla Relazione annuale ARERA - Stato dei servizi 2020. In proposito si osserva che il dato sui consumi del GAS naturale nell'anno 2020 nel settore industriale ha risentito di fattori contingenti specifici (l'impatto della pandemia e l'inverno mite).(27) Ne deriva che l'entità dei consumi per l'anno 2022 potrebbe risultare sottostimato. Inoltre, dal raffronto delle RT, l'ipotesi assunta per cui tali consumi sarebbero invariati sia nel II sia nel III nel trimestre andrebbe riscontrato, potendo il valore risentire del periodo estivo. In considerazione dei profili sopra evidenziati appare necessario un approfondimento in merito.

La RT all'esame inoltre assume per la stima il prezzo di 91euro/MWh (Le precedenti stime in materia ipotizzavano un prezzo di 74 euro/Mwh e 100 euro/MWh).

Si riporta di seguito una tabella di sintesi(28) di valori dei prezzi di acquisto (mercato MI-GAS)(29) pubblicati sul sito internet istituzionale del Gestore del Mercato Elettrico (GME):

Dal raffronto con i valori registrati per i mesi di luglio ed agosto (dati aggiornati al 24 agosto), l'importo indicato nella RT pari a 91 euro/MWh parrebbe sottostimato(30) . In proposito appare necessario un approfondimento al fine di comprendere come la RT sia giunta ad indicare il predetto valore, senza peraltro fornire ulteriori elementi informativi a supporto.

c) Credito di imposta per le imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 KW (comma 3). L'agevolazione rappresenta, per il III trimestre 2022, la riproposizione dello stesso beneficio introdotto dall'art. 3 del DL n. 21 del 2022, sia pure nella più ridotta misura del 12% dell'ammontare della spesa sostenuta nel II trimestre. La RT indica per tali imprese, diverse da quelle energivore, per il III trimestre 2022 consumi di circa 28 milioni di MWh ai quali riferisce un PUN di 237 euro/MWh.

Si rileva che il dato sui consumi è lo stesso utilizzato nella RT associata all'art. 3 del DL n. 21 così come il PUN indicato è del medesimo importo (237 euro) che si legge nella quantificazione degli oneri associati al contributo di cui al comma 1. Si ripropongono pertanto, mutatis mutandis, le considerazioni già svolte alla lettera a) (Credito di imposta per le imprese energivore) alle quali si fa rinvio sia per quanto concerne gli approfondimenti da svolgere in ordine all'ipotizzata invarianza dei consumi(31) sia per quanto concerne il PUN da utilizzare, alla luce dei riscontri operati sui dati pubblicati dal GME.

d) Credito di imposta per imprese diverse da quelle gasivore. La RT, per la stima, utilizza la stessa base dati alla quale ha fatto riferimento per la quantificazione dell'onere associato all'agevolazione riconosciuta per le imprese gasivore (Si tratta della Relazione annuale ARERA - Stato dei servizi 2020). Inoltre assume, per il calcolo dell'onere, il medesimo prezzo (91 euro/MWh). Si ripropongono pertanto le osservazioni già svolte nel commento di cui alla lettera b) (credito di imposta per le imprese gasivore) alle quali si fa rinvio.

e) Disposizioni di cui ai commi da 5 a 9. La RT non formula valutazioni in proposito, limitandosi ad illustrare brevemente il contenuto delle norme. In relazione ai commi da 5 a 8 non si formulano osservazioni, trattandosi di modalità applicative dei contributi previsti nei commi precedenti.

Con riferimento al comma 9, in considerazione della concreta possibilità di incremento degli oneri effettivi, rispetto alle stime, con specifico riguardo all'andamento in crescita dei prezzi, risponde ad un condivisibile approccio di prudenza, l'avvenuta previsione del monitoraggio del tiraggio dei crediti di imposta di cui alle disposizioni in commento da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini di quanto previsto dall'art. 17, comma 13, della legge n. 196 del 2009(32) .


17) Di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, della cui adozione è stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 2017.

18) Della cui adozione è stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 5 dell’8 gennaio 2022

19) Della cui adozione è stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 2017

20) Di cui al D. Lgs. n. 209 del 2005.

21) Che non riguardava anche le imprese che producono e auto consumano energia.

22) Per il primo trimestre 2022, la RT associata all'art. 15 del DL n. 4 del 2022, indicava invece consumi pari a 13,5 milioni di MWh ed un prezzo unico nazionale dell’energia elettrica (PUN) stimato, per il primo trimestre del 2022, pari a 200 euro/MWh.

23) La RT si limita ad indicare come fonte ARERA, senza ulteriori specificazioni.

24) Così come l'art. 4 del DL n. 17.

25) In proposito la RT non indica l'onere specificamente riferito alle imprese energivore che producono ed allo stesso tempo auto consumano l'energia prodotta.

26) II dati sono tratti dal sito del Gestore Mercato Elettrico (GME): https:/​/​www.mercatoelettrico.org/​it/​Statistiche/​ME/​DatiSintesi.aspx

27) Si legge nella citata Relazione annuale Arera che "Anche il settore industriale ha subito un pesante rallentamento nei mesi primaverili del primo lockdown, salvo poi riprendersi in autunno in modo altrettanto vigoroso. Inoltre, nel 2020 anche il clima non ha favorito i consumi di gas, viste le temperature miti dei mesi invernali". Nel 2020 "le vendite di gas al settore industriale sono scese da 18,7 a 17,8 G(m3) (-4,8%)" - pag. 262.

28) II dati sono tratti dal sito del Gestore Mercato Elettrico (GME): https:/​/​www.mercatoelettrico.org/​it/​Statistiche/​ME/​DatiSintesi.aspx

29) Si ricorda che la norma in commento fa espresso riferimento al Mercato infra giornaliero nella parte in cui riconosce il contributo qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al secondo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

30) Il valore risulterebbe coerente con la media registrata per il mese di maggio.

31) Che, di contro, potrebbero risentire del periodo estivo.

32) Si ricorda che l'art. 17, comma 13, così dispone "Il Ministro dell'economia e delle finanze, allorché riscontri che l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, assume tempestivamente le conseguenti iniziative legislative al fine di assicurare il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione".

Articolo 7
(Credito di imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca)

Il comma 1, al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dal perdurare dell'aumento eccezionale del prezzo del gasolio e della benzina utilizzati come carburante, stabilisce che il contributo, sotto forma di credito d'imposta, per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca di cui all'articolo 18 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, si applichi anche alle spese sostenute per gli acquisti di carburante effettuati nel terzo trimestre solare dell'anno 2022.

Il comma 2 provvede agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 194,41 milioni di euro per l'anno 2022, ai sensi dell'articolo 43.

La RT, oltre a descrivere la norma, afferma che ai fini della quantificazione degli effetti finanziari derivanti dalla disposizione, sono stati utilizzati i dati del Ministero della transizione ecologica per quanto concerne i consumi dei carburanti utilizzati nel settore agricolo e i relativi prezzi nel periodo di riferimento e le informazioni acquisite dal Ministero delle politiche agricole e forestali, relativamente ai consumi nel settore della pesca.

La RT fornisce poi due tabelle dalle quali si evincono gli effetti finanziari negativi derivanti dalla misura relativamente all’anno 2022.

Tabella 1

(euro)

Importo contributo

Spesa per acquisto carburanti

nel terzo trimestre 2022

20%

Agricoltori

848.046.591

169.609.318

Tabella 2

(euro)

Importo contributo

Spesa per acquisto carburanti

nel terzo trimestre 2022

20%

Veicoli da pesca

124.000.000

24.800.000

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

Co.

Descrizione norma

e/s

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

2022

2023

2024

2025

2022

2023

2024

2025

2022

2023

2024

2025

1

Credito d'imposta per le spese sostenute nel terzo trimestre 2022 per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca

s

c

194,4

194,4

194,4

Al riguardo, si ricorda preliminarmente che il citato art. 18 del D.L. n. 21 del 2022, riconosce alle imprese esercenti attività agricola e pesca(33) , un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2022, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, al netto dell'imposta sul valore aggiunto.

La RT associata alla disposizione originaria (art. 18 del citato D.L. n. 21), relativa al primo trimestre dell'anno 2022, utilizzando le informazioni fornite dal Ministero della transizione ecologica e dal Ministero delle politiche agricole e forestali, giungeva a stimare in 140,1 milioni di euro l'onere associato al contributo del 20% per il primo trimestre 2022 a fronte di una spesa per l'acquisto di carburanti nel medesimo periodo di euro 700 milioni circa. Indicava quindi i relativi effetti finanziari come segue:

Successivamente, con l'art. 3-bis del DL n. 50 del 2022, il credito di imposta in commento è stato riconosciuto anche alle spese sostenute per acquisti di carburante effettuati nel secondo trimestre dell'anno 2022, limitatamente alle imprese esercenti la pesca, con un onere di 23 milioni di euro. La RT, utilizzando dati forniti dal Ministero delle politiche agricole e forestali, esponeva gli effetti finanziari associati alla misura come segue:

L'onere indicato per la disposizione in commento, valutato in 194,41 mln di euro, fa registrare per il terzo trimestre 2022 un aumento (+54 mln di euro circa rispetto al primo trimestre 2022 e + 1,8 mln di euro circa rispetto al secondo trimestre limitatamente al settore della pesca) che appare coerente con i consumi e l'andamento dei prezzi dei carburanti.

Ciò premesso e alla luce dei dati forniti dalla RT non si hanno osservazioni da formulare.


33) A parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di gasolio e benzina per la trazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca.

Articolo 8
(Disposizioni in materia accisa e di imposta sul valore aggiunto su alcuni carburanti)

Le disposizioni in commento, al comma 1, in considerazione in considerazione dell'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, e limitatamente al periodo dal 22 agosto 2022 e fino al 20 settembre 2020:

- alla lettera a) rideterminano le aliquote dell'accisa(34) per i seguenti prodotti come segue: 1) benzina: 478,40 euro per mille litri; 2) oli da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per mille litri; 3) gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 182,61 euro per mille chilogrammi;4) gas naturale usato per autotrazione: zero euro per metro cubo;

- alla lettera b) fissano al 5% l'aliquota IVA applicata al gas naturale usato per autotrazione.

Il comma 2, in conseguenza della riduzione dell’aliquota applicabile al gasolio usato come carburante(35) , sempre dal 22 agosto 2022 e al 20 settembre 2022, sospende l’applicazione dell’aliquota di accisa differenziata sul “gasolio commerciale” (ovvero il gasolio consumato dai soggetti operanti nel trasporto merci e passeggeri) di cui al numero 4-bis della Tabella A, allegata al decreto legislativo n. 504 del 1995 (Testo unico delle accise - TUA), che risulterebbe meno favorevole rispetto alla prima.

Il comma 3 prevede che gli esercenti dei depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa(36) e gli esercenti degli impianti di distribuzione stradale di carburanti(37) dovranno trasmettere all’Agenzia delle dogane e dei monopoli (ADM)(38) , entro il 7 ottobre 2022, i dati relativi ai quantitativi dei prodotti di cui al comma 1, lettera a) usati come carburanti che risultassero giacenti nei serbatoi dei rispettivi depositi ed impianti alla data del 20 settembre 2022. La norma precisa che la comunicazione non dovrà essere effettuata dai predetti soggetti qualora con un successivo provvedimento si dovessero prorogare le misure previste dal comma 1, lettera a).

Il comma 4 prevede la sanzione amministrativa applicabile nel caso di mancata comunicazione all'ADM o nel caso in cui la stessa venga inviata con dati incompleti o non veritieri. Si tratta del pagamento di una somma di denaro da 500 euro a 3.000 euro, prevista dall'articolo 50, comma 1, del TUA, per l'inosservanza di prescrizioni e regolamenti.

Il comma 5 dispone l’applicazione, in quanto compatibili, delle disposizioni previste dall’articolo 1-bis, commi 5 e 6, del decreto legge n. 21 del 2022, finalizzate a prevenire il rischio di manovre speculative derivanti dalla diminuzione delle aliquote di accisa, di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a) nonché dalla diminuzione dell’aliquota IVA sul gas naturale, di cui alla successiva lettera b). Le disposizioni richiamate prevedono il coinvolgimento del Garante per la sorveglianza dei prezzi, il quale, per monitorare l'andamento dei prezzi, anche relativi alla vendita al pubblico, dei prodotti energetici sottoposti ad accisa agevolata praticati nell'ambito dell'intera filiera di distribuzione commerciale dei medesimi prodotti, può avvalersi, tra l'altro, anche del supporto operativo della Guardia di finanza.

Il comma 6 prevede che con determinazione del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabiliti e approvati i modelli da utilizzare per la comunicazione dei dati di cui al comma 3, unitamente alle istruzioni per la loro corretta compilazione.

Il comma 7 stabilisce che agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 1.042,61 milioni di euro per l’anno 2022 e in 46,82 milioni di euro per l’anno 2024 si provvede ai sensi dell’articolo 43.

La RT, dopo aver illustrato brevemente le disposizioni in commento, ai fini della quantificazione degli effetti finanziari del comma 1, lettera a), e del comma 2, utilizza un modello previsionale, in cui sono riportati, tra l’altro, i dati di consumo dei prodotti energetici utilizzati per la carburazione, pubblicati annualmente dal Ministero della Transizione Ecologica (MITE).

Per quanto riguarda il gas naturale, riferisce che i dati di consumo vengono ricavati dalle dichiarazioni annuali presentate dai soggetti obbligati all’assolvimento dell’imposta all’Agenzia delle dogane e dei monopoli. Inoltre, in tale modello sono presenti anche i dati di consumo, del gasolio commerciale di cui all’articolo 24-ter del decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504.

Segnala che in tale modello previsionale, ai fini del calcolo degli effetti sull’IVA, determinati da variazioni delle aliquote di accisa, è inserita, come dato, anche la percentuale dei consumi di ciascun prodotto energetico da parte delle imprese rispetto al totale dei consumi medesimi.

Sulla base di tale percentuale, la variazione di gettito dell’IVA viene depurata della quota parte afferente agli imprenditori che, a differenza dei consumatori finali i quali risultano essere i soggetti effettivamente percossi dall'imposta, detraggono la stessa sugli acquisti. Inoltre, nel medesimo modello sono inserite le aliquote medie applicate a titolo di imposte dirette e di IRAP, sulla base delle quali vengono calcolati i relativi effetti di gettito.

A tal fine, riporta la tabella relativa alle stime degli effetti di gettito, espressi in milioni di euro, determinati, per il periodo 22 agosto – 20 settembre 2022, dalla riduzione delle aliquote di accisa pari 250 euro per mille litri, in relazione alla benzina e al gasolio ad uso carburazione, pari a 85,16 euro per 1000 chilogrammi in relazione al GPL e a 0,00331 euro per metro cubo in relazione al gas naturale.

(milioni di euro)

2022

2023

2024

Dal 2025

Accisa

-893,67

0

0

0

IVA

-134,28

0

0

0

IIDD

0,00

86,77

-37,19

0

IRAP

0,00

20,97

-9,63

0

Crediti autotrasportatori

0,00

100,60

0

0

Totale

-1.027,95

208,34

-46,82

0,00

Quanto alla quantificazione degli effetti finanziari del comma 1, lettera b), la RT rappresenta che gli effetti di gettito dell’IVA derivanti dalla variazione dell’aliquota di accisa del gas naturale ad uso autotrazione sono già inglobati in quelli presenti nella tabella sopra riportata.

Pertanto, evidenzia che devono essere stimati solo gli effetti sul gettito derivanti dalla riduzione dell’aliquota dell’IVA calcolati in base al prezzo alla pompa depurato dell’IVA. In particolare, segnala che dal sito di Assogasmetano si ricava il prezzo "medio" praticato dai distributori del gas naturale utilizzato per carburazione relativo al mese di giugno 2022, che risulta pari a 1,904 euro al kg.

Depurando tale prezzo dell’IVA con aliquota pari al 5 per cento si ottiene un importo pari a 1,8133 euro/kg.

Quindi, si ricavano i dati dei consumi di gas naturale ad uso carburazione dalla dichiarazione di consumo relativa all’anno 2021, che risultano pari a 1.078.045.973 Smc annui e, pertanto, per 30 giorni, pari a 88.606.518 Smc. Moltiplicando tale quantità per la densità del gas naturale, pari a 0,671 kg/Smc, si ottiene il consumo in chilogrammi relativo a 30 giorni.

Tale consumo è pari a 59.454.974 kg e viene ridotto del 20 per cento, ipotizzando che l’80 per cento di esso sia effettuato da consumatori che non possono detrarre l’IVA. Il quantitativo ridotto è pari a 47.563.979 kg.

Pertanto, la base imponibile per il calcolo degli effetti determinati dalla lettera b) del comma 1 è pari a 86.25 milioni di euro e gli effetti dalla riduzione dell’aliquota IVA dal 22 al 5 per cento per il gas naturale ad uso carburazione, per 30 giorni, risultano pari, per l’anno 2022, a 14,66 milioni di euro.

Sul comma 3, sempre per il periodo indicato al comma 1, si prevedono adempimenti specifici a carico degli esercenti dei depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa e degli impianti di distribuzione stradale di carburanti, al fine di garantire la corretta applicazione delle aliquote di accisa di cui al comma 1, lettera a). Da tale comma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Sul comma 4, la RT conferma il contenuto della norma, assicurando che dalla stessa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Quanto al comma 5, ribadisce che le disposizioni ivi previste rimandano alle disposizioni di cui all’articolo 1-bis, commi 5 e 6, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, che prevedono, al fine di prevenire il rischio di manovre speculative derivanti dalla riduzione delle aliquote di accisa di cui al comma 1, lettera a) della presente disposizione, e della riduzione dell’aliquota IVA di cui al comma 1, lettera b) della medesima disposizione, il coinvolgimento del Garante per la sorveglianza dei prezzi nel monitoraggio dell’andamento dei prezzi, praticati nell'ambito dell'intera filiera di distribuzione commerciale, anche relativi alla vendita al pubblico, dei prodotti energetici cui si applicano le suddette riduzioni.

Segnala che tale Garante si potrà avvalere della collaborazione dei Ministeri, degli enti e degli organismi indicati nell' articolo 2, comma 199, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché del supporto operativo della Guardia di finanza e che da tale comma non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, considerato che, in base al comma 7 dell’art. 1-bis del D.L. 21 marzo 2022, n. 21, le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla norma con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Sul comma 6 ribadisce il contenuto della disposizione.

Infine, evidenzia sul comma 7 che ivi prevede che agli oneri derivanti dal comma 1 della norma in esame, valutati in 1.042,61 milioni di euro per l’anno 2022 e in 46,82 milioni di euro per l’anno 2024 si provvede ai sensi dell’articolo 43, recante disposizioni finanziarie.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica in conto minori/maggiori entrate tributarie correnti.

(milioni di euro)

Co.

Let.

Descrizione norma

e/s

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

2022

2023

2024

2025

2022

2023

2024

2025

2022

2023

2024

2025

1

a)

Riduzione, dal 22 agosto al 20 settembre 2022, delle aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio impiegato come carburante per autotrazione - accisa

e

t

-893,7

-893,7

-893,7

1

a)

Riduzione, dal 22 agosto al 20 settembre 2022, delle aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio impiegato come carburante per autotrazione - IVA

e

t

-134,3

-134,3

-134,3

1

a)

Riduzione, dal 22 agosto al 20 settembre 2022, delle aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio impiegato come carburante per autotrazione - IIDD

e

t

86,8

-37,2

86,8

-37,2

86,8

-37,2

1

a)

Riduzione, dal 22 agosto al 20 settembre 2022, delle aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio impiegato come carburante per autotrazione - IRAP

e

t

21,0

-9,6

21,0

-9,6

1

a)

Riduzione, dal 22 agosto al 20 settembre 2022, delle aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio impiegato come carburante per autotrazione - IRAP

s

c

-21,0

9,6

1

a)

Riduzione, dal 22 agosto al 20 settembre 2022, delle aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio impiegato come carburante per autotrazione - Credito di imposta autotrasportatori

s

c

-100,6

-100,6

-100,6

1

b)

Riduzione, dal 22 agosto al 20 settembre 2022, dell’aliquota IVA dal 22 al 5 per cento per il gas naturale usato per autotrazione

e

t

-14,7

-14,7

-14,7

Al riguardo, per i profili di quantificazione, si evidenzia che le disposizioni in commento determinano effetti finanziari in relazione alle norme di cui al comma 1, lettere a) e b), e al comma 2, sulle quali la RT si sofferma specificamente.

Si ricorda preliminarmente che le riduzioni delle aliquote di accise definite con il provvedimento in esame costituiscono la estensione fino al 20 settembre 2022 delle stesse misure agevolative già disposte in precedenza, sia pure per archi temporali limitati, interessati da proroghe. Dette aliquote sono infatti operanti sin dal 22 marzo 2022 ad eccezione di quella sul gas naturale per autotrazione, azzerata dal 3 maggio 2022 per effetto del succedersi di differenti decreti (cfr. art. 1, commi 1 e 2 e comma 1-bis del DL n.21 del 2022(39) ; art. 1 dei DDMM 6 aprile 2022 e 24 giugno 2022 e 19 luglio 2022; art. 1, comma 1, del DL n 38 del 2020(40) ). La riduzione dell'IVA applicata al gas naturale usato per autotrazione è di contro efficace dal 2 maggio 2022.

Si rileva preliminarmente che le stime, prodotte a corredo dei DDL di conversione dei decreti-legge richiamati, opportunamente espongono la metodologia seguita ed indicano le banche dati utilizzate. Si tratta in tutti i casi delle stesse fonti e precisamente: per il consumo dei prodotti energetici usati per la carburazione, i dati pubblicati annualmente dal MITE e, per il gas naturale, i dati ricavati dalle dichiarazioni annuali sui consumi presentate dai soggetti obbligati all'assolvimento dell'imposta all'ADM; a dati di fonte Assogasmetano si è fatto invece riferimento per la stima dell'onere associato alla riduzione dell'IVA.

Dal raffronto tra le stime, si evince che l'onere indicato nella RT all'esame appare coerente, mutatis mutandis, con i valori indicati nelle stime precedenti. Tuttavia, al fine di consentire un riscontro circa il carattere prudenziale della quantificazione, si suggerisce di svolgere i seguenti approfondimenti:

- i dati utilizzati sui consumi parrebbero essere quelli relativi all'anno 2021(41) . In proposito andrebbe verificata la possibilità di fornire una stima sui consumi elaborata sulla base di dati più aggiornati che possano anche tener conto di informazioni sugli utilizzi effettivi registrati nei primi sette mesi dell'anno e sul gettito; nello specifico, andrebbe chiarito se il modello previsionale utilizzato in RT, pur partendo da informazioni tratte dalle fonti indicate, abbia poi provveduto e, se si, in che termini ad "attualizzare" i consumi al periodo interessato dalla proroga (22 agosto - 20 settembre 2020). La RT si limita a riferire l'impiego di dati pubblicati annualmente dal Mite e di informazioni tratte dalle dichiarazioni annuali sui consumi dei contribuenti, senza fornire ulteriori elementi informativi e lasciando in tal modo ipotizzare l'utilizzo dei dati "storici" (i consumi annuali 2021 riproposti come invariati nel 2022 e commisurati ai giorni interessati dalla proroga).

- la RT, pur illustrando il contenuto del modello previsionale utilizzato, non espone i valori (ad esempio, i dati sui consumi dei prodotti energetici per la carburazione e del gasolio commerciale,(42) le percentuali di consumi per ciascun prodotto sul totale) né indica le aliquote medie applicate a titolo di imposte dirette ed IRAP. In altri termini, la RT si limita a riportare il risultato della quantificazione (esposto nell'apposita tabella), non consentendo in tal modo un'analisi approfondita;

- la stima riferita agli oneri associati alla riduzione dell'IVA - che ipotizza un minor gettito di 14,66 milioni di euro - si presenta più dettagliata. In proposito, in considerazione del trend al rialzo dei prezzi del gas metano per autotrazione, poiché la RT considera i prezzi medi praticati dai distributori di gas naturale relativi al mese di giugno 2022, andrebbe verificato, dal confronto con importi aggiornati disponibili che darebbero conto di prezzi più elevati(43) , se l'utilizzo di 1,904 euro al Kg possa risultare un dato prudenziale, riferibile quindi attendibilmente anche al periodo interessato dalla riduzione IVA.

In considerazione di quanto sopra, andrebbe valutata la previsione, in norma, di un monitoraggio da parte del ministero dell'economia e delle finanze, come disciplinato dai commi 12-12-ter dell'articolo 17 della legge di contabilità, ai fini dell'individuazione tempestiva - ove necessario - delle idonee misure di compensazione finanziaria a fronte degli eventuali "maggiori" oneri che dovessero presentarsi rispetto alle previsioni di minore gettito individuate per le norme in esame dalla RT.

Quanto allo scrutinio degli effetti d'impatto attesi sui Saldi di finanza pubblica, nulla da osservare. In merito al comma 5, in cui si prevede il coinvolgimento del Garante per la sorveglianza dei prezzi nel monitoraggio dell’andamento dei prezzi, praticati nell'ambito dell'intera filiera dei prodotti energetici, stabilendosi che questi potrà avvalersi della collaborazione dei Ministeri e degli enti e degli organismi indicati nell'articolo 2, comma 199, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché del supporto operativo della Guardia di finanza, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, va considerato che le Amministrazioni chiamate a collaborare col Garante (Unioncamere, Camere di Commercio, etc.) e la Guardia di finanza dovranno provvedere ai relativi adempimenti con le sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

In proposito, pur considerando che la norma si accompagna ad una specifica clausola di invarianza, occorre procedere ad approfondimenti alla luce delle note prescrizioni sui contenuti della RT in presenza di siffatte clausole, espressamente previsti dal comma 6-bis dell'articolo 17 della legge di contabilità e in considerazione della platea di enti e Guardia di finanza chiamati a collaborare con il Garante, tra cui l'ISMEA(44) (45) .

Sul comma 6, in cui si stabilisce che l’Agenzia delle dogane e dei monopoli predisponga specifici modelli da utilizzare per gli adempimenti di cui al comma 3, andrebbe confermata la sostenibilità per il citato ente dei compiti assegnati, potendo a tal fine avvalersi delle sole risorse umane e strumentali già previste dalla legislazione vigente.

Quanto ai commi 3, 4 e 7, ritenuto il tenore ordinamentale delle disposizioni ivi richiamate non ci sono osservazioni.


34) Di cui all'allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504

35) Disposta dal comma 1, lettera a) n. 2 dell'articolo in commento.

36) Di cui all'art. 25, comma 1 del Testo unico di cui al D. Lgs. n. 504 del 1995.

37) Di cui all'art.25, comma 2, lettera b) del citato Testo unico accise.

38) Con le modalità di cui all'art. 19-bis del Testo unico accise ovvero per via telematica e con l'utilizzo dei modelli di cui al comma 6 dell'articolo in commento.

39) Convertito, con modificazioni dalla Legge n. 51 del 2022.

40) Il decreto non è stato convertito ma i suoi effetti sono stati fatti salvi dall'art. 1, comma 2 della legge n. 51 del 2022.

41) La qual cosa risulta evidente per la stima della riduzione IVA per cui si indica un onere di 14, 66 mln di euro, considerato il fatto che la RT rappresenta chiaramente di aver utilizzato i dati sui consumi delle dichiarazioni di consumo dell'anno 2021.

42) Di cui all'art. 24-ter del TUA.

43) Dalla informazione specializzata si dà conto di importi superiori a 2 euro al KG.

44) Infatti, relativamente alle attività di monitoraggio dell'andamento dei prezzi dei prodotti energetici sottoposti ad accisa agevolata (ai sensi del decreto ministeriale del 6 aprile e del provvedimento in esame), che viene posta a carico del Garante dei prezzi istituito presso il MISE, per cui la disposizione stabilisce espressamente la collaborazione con tale ufficio da parte dei Ministeri e degli enti ed organismi ivi richiamati (che sono, perlopiù, soggettivamente e oggettivamente (SEC2010) qualificabili come "Amministrazioni pubbliche"), va evidenziato che tra questi è compreso l'ISMEA, che è ente pubblico economico, ad oggi non contemplato nel novero delle PA, per cui andrebbe confermata l'effettiva praticabilità ad "invarianza d'oneri" della collaborazione di tale organismo con il Garante, ritenuta la sua ordinaria operatività anche a supporto delle PA, di norma svolta a titolo oneroso. Ad ogni modo, si evidenzia che in relazione alle clausole di invarianza la RT dovrebbe recare l'illustrazione dei dati e degli elementi idonei a comprovarne la sostenibilità come previsto dalla legge di contabilità. Al contrario, si risolverebbero in mere affermazioni di "principio", di fatto prive di dimostrata fondatezza.

45) L'organismo in questione è ente pubblico economico, sottoposto alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e non rientra tra le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, né tra quelle inserite nel conto economico consolidato dello Stato ed individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.196. L'articolo 1, comma 663, della legge di bilancio 2016, ha soppresso il contributo ordinario annuo a carico dello Stato in favore dell'Istituto, che, pertanto, non grava sulla finanza pubblica. Nella sua attività, l'ISMEA supporta il Ministero delle Politiche Agricole per la realizzazione delle politiche economiche di settore, attraverso le attività di monitoraggio dei mercati agricoli, le attività connesse alla gestione del rischio, i piani di settore, i programmi per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile e femminile. L'Istituto in qualità di mandated body presso la Commissione europea è coinvolto in attività di cooperazione internazionale, partecipa a study visit all'estero e a diversi tavoli di lavoro internazionali. Inoltre, l'Ismea supporta il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali sul tema dei cambiamenti climatici, con il ruolo di coordinamento tecnico del Registro Nazionale dei serbatoi di carbonio per la parte agricola. La sua attività è remunerata a carico di programmi di intervento e delle Regioni che ne chiedono l'ausilio. Cfr. ISMEA, "Amministrazione trasparente", sez. Bilanci, sul sito internet dell'ente Cfr. ISTAT, Elenco delle Amministrazioni pubbliche al 30 settembre 2021, sul sito internet dell'istituto.

Articolo 9
(Disposizioni urgenti in materia di trasporto)

Il comma 1 istituisce presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili un fondo, con una dotazione di 40 milioni di euro per l'anno 2022, destinato al riconoscimento di un contributo per l’incremento di costo, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, sostenuto nel secondo quadrimestre 2022 rispetto all’analogo periodo del 2021, per l'acquisto del carburante per l’alimentazione dei mezzi di trasporto destinati al trasporto pubblico locale e regionale su strada, lacuale, marittimo o ferroviario. Qualora l'ammontare delle richieste di accesso al fondo risulti superiore al limite di spesa previsto, la ripartizione delle risorse tra gli operatori richiedenti è effettuata in misura proporzionale e fino a concorrenza del citato limite massimo di spesa.

Il comma 2 assegna ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, l'individuazione dei criteri e delle modalità per il riconoscimento, da parte dell'ente concedente ovvero affidante il servizio di trasporto pubblico, del contributo di cui al comma 1 alle imprese di trasporto pubblico locale e regionale, alla gestione governativa della ferrovia circumetnea, alla concessionaria del servizio ferroviario Domodossola-confine svizzero, alla gestione governativa navigazione laghi e agli enti affidanti nel caso di contratti di servizio grosscost, anche al fine del rispetto del limite di spesa ivi previsto, nonché le relative modalità di rendicontazione.

Il comma 3 istituisce presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili un fondo con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2022, destinato al riconoscimento, fino a concorrenza delle risorse disponibili, in favore degli operatori economici esercenti servizi di trasporto di persone su strada resi ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi del regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dalle regioni e dagli enti locali ai sensi delle norme regionali di attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, nonché dei servizi di trasporto di persone su strada resi ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, di un contributo fino al 20 per cento della spesa sostenuta nel secondo quadrimestre dell'anno 2022, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, per l'acquisto di carburante destinato all’alimentazione dei mezzi adibiti al trasporto passeggeri e di categoria M2 o M3, a trazione alternativa a metano (CNG), gas naturale liquefatto (GNL), ibrida (diesel/elettrico) ovvero a motorizzazione termica e conformi almeno alla normativa euro V di cui al regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009. Ai fini dell'accesso alle risorse del fondo, gli operatori economici trasmettono telematicamente al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili una dichiarazione contenente i dati di immatricolazione di ciascun mezzo di trasporto, copia del documento unico di circolazione, copia delle fatture d’acquisto del carburante quietanzate, l'entità del contributo richiesto e gli estremi per l'effettuazione del versamento del contributo riconosciuto a valere sulle risorse del Fondo. Qualora l'ammontare delle richieste di accesso al fondo risulti superiore al limite di spesa previsto dal primo periodo, la ripartizione delle risorse tra gli operatori richiedenti è effettuata in misura proporzionale e fino a concorrenza del citato limite massimo di spesa.

Il comma 4 dispone che i contributi erogati ai sensi del comma 1 e quelli erogati ai sensi del comma 3 non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Il comma 5 abroga all’articolo 3 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, i commi 6-bis, 6-ter e 6-quater che autorizzano la spesa di 1 milione di euro, per l'anno 2022, a favore delle imprese esercenti servizi di trasporto di passeggeri con autobus di classe Euro V o Euro VI e provvedono alla relativa copertura dell'onere mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Il comma 6 autorizza la spesa di 15 milioni di euro per l’anno 2022, che ne costituisce il limite di spesa, a favore di Rete ferroviaria italiana Spa. Lo stanziamento di cui al primo periodo è dedotto da Rete ferroviaria italiana Spa dai costi netti totali afferenti ai servizi del pacchetto minimo di accesso al fine di disporre, dal 1° aprile 2022 al 31 dicembre 2022, entro il limite massimo dello stanziamento di cui al medesimo primo periodo, una riduzione del canone per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria fino al 50 per cento della quota eccedente la copertura del costo direttamente legato alla prestazione del servizio ferroviario di cui all'articolo 17, comma 4, del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, per i servizi ferroviari merci. Il canone per l’utilizzo dell'infrastruttura su cui applicare la riduzione di cui al secondo periodo è determinato sulla base delle vigenti misure di regolazione definite dall'Autorità di regolazione dei trasporti di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201.

Il comma 7 prevede una apposita rendicontazione da trasmettere entro il 31 marzo 2023, da parte di Rete ferroviaria italiana Spa al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e all'Autorità di regolazione dei trasporti, sull'attuazione del comma 6.

Il comma 8 stabilisce che le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti provvede il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

Il comma 9 provvede agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 70 milioni di euro per l’anno 2022, quanto ad euro 1 milione mediante utilizzo delle risorse rinvenienti dall'abrogazione di cui al comma 5 e quanto ad euro 69 milioni ai sensi dell'articolo 43.

La RT relativamente alla quantificazione di 40 milioni di euro per l’anno 2022 di cui al comma 1, rappresenta che il servizio di trasporto pubblico locale e regionale effettuato su strada, lacuale, marittimo o ferroviario, è garantito attraverso un parco autobus costituito da 42.003 mezzi, di cui 37.715 a gasolio, benzina e bifuel, 3.607 a metano e GPL. A tali veicoli si aggiungono metropolitane, tram, treni, funivie, funicolari e navi, per raggiungere un parco mezzi di oltre 49.000 mezzi. Dall’analisi dell’andamento dei prezzi dei carburanti utilizzati per i servizi di trasporto pubblico locale la RT stima che, da gennaio ad aprile 2022, si sia registrato un incremento medio, rispetto allo stesso periodo del biennio precedente, di circa il 34%

Nella tabella seguente si riporta il dettaglio con l’evidenza dell’incremento % di prezzo medio, pesato in funzione del numero di mezzi a gasolio e metano, per il primo quadrimestre dell’anno 2022.

La RT prosegue evidenziando che dall’analisi dei dati di bilancio delle aziende che svolgono servizi di trasporto pubblico locale è emerso che la voce B6 “Costi per materie prime” del conto economico è stimabile in circa il 10% del fatturato del settore del trasporto pubblico locale che è di circa 10 miliardi di euro.

Altresì, la componente delle materie prime che fa riferimento ai costi per carburanti (gasolio, metano, ecc.) utilizzati per la trazione, è stimabile in circa il 60% della voce B6 del conto economico, per una spesa mensile stimabile in circa 50 milioni di euro per un consumo medio di carburante di oltre 43,5 milioni di litri.

Stima fatturato annuo del settore TPL

Stima costo per materie prime annuo (Hp.10% del fatturato)

Stima costo carburanti annuo (Hp.60% del costo materie prime)

Stima costo carburanti mensile (Hp.60% del costo materie prime)

10.000.000.000 €

1.000.000.000 €

600.000.000 €

50.000.000 €

Inoltre, confrontando il secondo quadrimestre dell’anno 2022 rispetto al medesimo quadrimestre dell’anno precedente la RT registra un incremento del costo del carburante, al netto dell’iva, di 0,30 €./lt.

Nella tabella seguente si riporta il dettaglio dei valori considerati.

La RT stimando un consumo medio mensile di circa 53,6 milioni di litri di carburante e un incremento medio del prezzo del carburante nel periodo maggio/agosto 2022, rispetto al medesimo periodo 2021, pari a 0,30 euro, stima un maggior costo complessivo di circa 64,3 milioni di euro relativamente al quadrimestre maggio-agosto 2022.

Nella tabella seguente si riporta il dettaglio.

Consumo medio mensile

LT

Trasporto su strada e ferroviario

43.600.000,00

Trasporto marittimo lacuale

10.000.000,00

Totale

53.600.000,00

Incremento medio maggio-agosto

0,30

Maggior costo maggio-agosto

64.320.000,00

Pertanto, lo stanziamento di 40 milioni di euro copre il 62.2% del maggior costo complessivo.

La RT si limita poi a descrivere i commi da 2 a 5 mentre in merito al comma 6 che autorizza la spesa di 15 milioni di euro per l’anno 2022, che costituisce il limite di spesa, a favore di Rete ferroviaria italiana Spa, evidenzia che ad oggi, il settore del trasporto ferroviario delle merci risulta ancora in difficoltà, a causa del notevole incremento del costo dell’energia necessaria per la trazione, dovuta anche alla grave crisi internazionale in atto in Ucraina. Specificamente, secondo i dati forniti dalle maggiori associazioni di categoria, il costo energia elettrica da trazione Ferroviaria in KWh nel I trimestre 2022 ha registrato un aumento del +210% vs I° trimestre 2021 e del + 244% vs valori del 2020. Tale incremento determina un impatto del rincaro sulle IF merci (ipotesi di valori costanti I trimestre 2022) di +40/50 Mil.€ di extracosto sull’intero comparto e di +2,5Mil.€ di extracosto per IF medie dimensioni (300.000 tr*km/mese).

Lo stanziamento è finalizzato a rinnovare per il periodo 1° aprile – 31 dicembre 2022 la misura della riduzione del canone per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria, per i servizi ferroviari merci, attraverso la riduzione fino al 50 per cento della componente B del pedaggio, prevista, a normativa vigente, fino al 31 marzo 2022.

Tale misura, istituita durante l’anno 2020, giuste le previsioni di cui all’articolo 196, commi 1 e 3, del decreto-legge n. 34 del 2020, dell’articolo 1, commi 679 e 680, della legge di bilancio 2021, ed estesa da ultimo fino al 31 marzo 2022 (cfr. DL n. 4/2022 – DL Sostegni-ter), ha permesso durante tutto il periodo di vigenza di sostenere i servizi di trasporto non oggetto di obbligo di servizio pubblico, assicurando al contempo l’equilibrio economico del gestore dell’infrastruttura, e si è rivelata di fondamentale importanza per consentire al settore di affrontare le difficoltà economiche derivanti dagli effetti dall’emergenza epidemiologica da COVD-19 prima e successivamente dall’incremento dei prezzi dei prodotti energetici.

Dal punto di vista finanziario, per la RT la disposizione comporta oneri per la finanza pubblica pari a 15 milioni di euro per l’anno 2022.

Difatti, dai dati acquisti dal gestore dell’infrastruttura, risulta che il 50% della componente B del pedaggio, definita dalla delibera 96/2015 dell’ART per i servizi ferroviari merci, è stimabile mediamente in 4,1 milioni di euro su base mensile. Nella tabella seguente la RT riporta il dato relativo al 50% del costo della componente B del pedaggio nel periodo 1° aprile – 30 giugno 2022.

2° trimestre 2022

Valori in mln €

Aprile

50%

Maggio

50%

Giugno

50%

Valore medio

MERCI

4,0

4,3

4,1

4,1

Relativamente ai mesi da luglio a dicembre 2022 la RT stima un costo in linea con il trimestre aprile-giugno.

Secondo la RT, la riduzione del 50% della componente B del pedaggio, comporta un onere che, alla luce dei volumi di traffico previsti, è stimabile mediamente in 4,1 milioni di euro su base mensile. Nel periodo 1° aprile – 31 dicembre 2022, il costo complessivo per la riduzione del 50% della componente B del pedaggio al settore ferroviario delle merci è di complessivi 37 milioni di euro. Pertanto, le risorse stanziate, pari a 15 milioni di euro, consentono di coprire il 40% di detto costo complessivo. In considerazione di ciò le risorse stanziate consentirebbero uno sconto di circa il 20% della componente B.

Infine, con riferimento ai commi da 7 a 9, la RT ribadisce il contenuto della norma.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

Co.

Descrizione norma

e/s

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

2022

2023

2024

2025

2022

2023

2024

2025

2022

2023

2024

2025

1

Fondo per contributi ad acquisto carburante per mezzi di trasporto pubblico locale e regionale

s

c

40

40

40

3

Fondo per contributi per acquisto carburante a favore di operatori economici che erogano servizi di trasporto su strada

s

c

15

15

15

5

Abrogazione contributo a favore delle imprese esercenti servizi di trasporto di passeggeri con autobus di classe Euro V o euro VI, di cui all'articolo 3 comma 6-bis D.L. n.50/2022

s

c

-1

-1

-1

6

Risorse a favore di Rete Ferroviaria Italiana per riduzione canone utilizzo infrastruttura ferroviaria per i servizi ferroviari merci

s

c

15

15

15

Al riguardo, in merito agli oneri recati ai commi 1, 3 e 6, non si formulano osservazioni, atteso che l'onere è limitato all'entità dello stanziamento.

Relativamente all'abrogazione al comma 5 del contributo di 1 milione di euro per l'anno 2022 a favore delle imprese esercenti servizi di trasporto di passeggeri con autobus di classe Euro V o euro VI, di cui all'articolo 3 comma 6-bis D.L. n.50/2022, andrebbe assicurato che tali risorse, utilizzate a parziale copertura degli oneri recati dalla presente norma, sono effettivamente disponibili e libere da qualsiasi impegno giuridicamente vincolante e che sulle stesse non siano già stati avviati interventi previsti a legislazione vigente.

Articolo 10
(Organizzazione dell’Unità di missione di cui all’articolo 7 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51)

L’articolo provvede al collocamento presso il Segretariato generale del Ministero dello sviluppo economico (MISE) dell’Unità di missione per le attività di supporto al Garante per la sorveglianza dei prezzi, già istituita presso il medesimo Ministero, dall’articolo 7, comma 2 del D.L. n. 21/2022. All’Unità di Missione, secondo la normativa vigente, è preposto un dirigente di livello generale e assegnato un dirigente di livello non generale, con corrispondente incremento della dotazione organica dirigenziale del Ministero, anche in deroga ai limiti vigenti.

A tal fine, il comma 1, alle lettere a)-c), dispone che - nelle more dell'adozione dei decreti di organizzazione previsti dalla legislazione vigente – l'Unità di missione di livello dirigenziale generale- istituita presso il Ministero dello sviluppo economico dall'articolo 7 del D.L. n. 21/2022- per le attività istruttorie, di analisi e di elaborazione dei dati sull’andamento dei prezzi dei beni e servizi, a supporto del Garante per la sorveglianza dei prezzi, sia collocata presso il Segretariato generale del medesimo Ministero. La norma stabilisce altresì che il dirigente di prima fascia che vi è preposto ne coordini le attività e le relative funzioni, che sono esercitate in raccordo e collaborazione con la Direzione generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica del medesimo Ministero (DGMCTCNT).Quindi la disposizione precisa i compiti della Unità di missione: coordinamento dei rapporti di collaborazione del Garante per la sorveglianza dei prezzi (lett. a) acquisizione dati e informazioni utili per agevolarne le attività anche in coerenza con le attività già espletate e gli strumenti già adottati (lett. b); messa in campo di attività di supporto diretto al Garante e ogni altra attività istruttoria, di analisi, valutazione e di elaborazione dei dati in accordo con le strutture del Ministero che il Garante utilizza in avvalimento (lett. c).

Il comma 2 innalza di una unità il numero di incarichi dirigenziali appartenenti alla prima fascia dei ruoli del Ministero dello sviluppo economico, conferibili ai sensi della normativa vigente sul pubblico impiego, a valere sulle facoltà assunzionali.

La RT riferisce che il comma 1 non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, declinando la collocazione dell’Unità di missione già istituita dall’articolo 7 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 presso il Segretariato generale del Ministero dello sviluppo economico nelle more dell’adozione dei decreti di organizzazione.

Sul comma 2 evidenzia che ivi si prevede che il numero di incarichi dirigenziali appartenenti alla prima fascia dei ruoli del Ministero dello sviluppo economico conferibili ai sensi dell’articolo 19 comma 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 è innalzato di una unità. Ai relativi oneri si provvede a valere sulle facoltà assunzionali del medesimo Ministero disponibili a legislazione vigente.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, premesso che la disposizione si limita puntualizzare la collocazione organizzativa dell’Unità di missione già istituita dall’articolo 7 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 presso il Segretariato generale del Ministero dello sviluppo economico, nelle more dell’adozione dei relativi decreti di organizzazione del dicastero, ivi precisandone alle lettere a)-c) anche i compiti che ad essa sono attribuiti nel supporto del Garante dei prezzi e che la RT assicura che ciò non comporterà comunque nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nulla da osservare.

Ad ogni modo, si rammenta che la neutralità assicurata dalla RT non costituisce mai di per sé una garanzia circa l'assenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ragion per cui andrebbero richiesti elementi e dati confermativi dell'effettiva possibilità che l'attribuzione delle funzioni ivi indicate, e il previsto incardinamento dell'Unità di missione presso il Segretariato generale del MISE, risulti compatibile con i fabbisogni di funzionamento già previsti in bilancio per la medesima unità ai sensi della legislazione vigente(46) , con particolare riferimento alla dotazione di locali e strutture del Segretariato generale del medesimo dicastero.

Sul comma 2, posto che la disposizione si limita a prevedere che il numero di incarichi dirigenziali appartenenti alla prima fascia dei ruoli del Ministero dello sviluppo economico conferibili sia d'ora innanzi aumentato di una unità e che ai relativi oneri si provvederà comunque a valere delle sole facoltà assunzionali del medesimo Ministero, nulla da osservare.


46) Il nuovo Regolamento di organizzazione del dicastero di cui al DPCM 29 luglio 2021 ha sensibilmente potenziato le funzioni proprie di monitoraggio e coordinamento del Segretariato generale (su veda l'articolo 3 del medesimo).

Articolo 11
(Gestore dei servizi energetici e ulteriori interventi in materia di elettricità)

Il comma 1 proroga sino al 30 giugno 2023 il meccanismo di compensazione previsto dall’articolo 15-bis del decreto-legge n. 4 del 2022 per gli impianti di generazione da fonte rinnovabile beneficiari di premi fissi o entrati in esercizio prima del 2010 e non beneficiari di incentivi. Tale meccanismo di compensazione prevede che i titolari di detti impianti versino o ricevano un importo corrispondente alla differenza tra il prezzo di vendita dell'energia ed un prezzo di riferimento, a seconda che essa sia positiva o negativa.

Il comma 2 integra l'articolo 15-bis del decreto-legge n. 4 del 2022 prevedendo che nel caso di produttori appartenenti a un gruppo societario ai sensi degli articoli da 2497 a 2497-septies c.c. che hanno ceduto l’energia elettrica immessa in rete a un’altra impresa appartenente al medesimo gruppo societario, ai fini dell’applicazione dell'articolo 15-bis in esame, rilevano solamente i contratti stipulati tra le imprese del gruppo, anche non produttrici, e altre persone fisiche o giuridiche esterne al gruppo societario. Inoltre, sempre ai fini dell'applicazione del citato articolo 15-bis, si stabilisce che all’energia elettrica immessa in rete nell’anno 2023, rilevano esclusivamente i contratti stipulati prima del 5 agosto 2022.

I commi 3 e 4 nell'integrare l’articolo 27, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99 dispone che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas possa avvalersi del Gestore dei servizi elettrici Spa e delle società controllate per i compiti previsti dalla legge 14 novembre 1995, n.481, anche relativamente al settore idrico, del telecalore e dei rifiuti urbani e assimilati.

La RT, oltre a descrivere la norma, afferma che le attività che si richiedono di svolgere al GSE verranno effettuate con le risorse già disponibili.

Inoltre la RT precisa che il gettito ricavabile, in linea con quanto già stabilito dal citato art. 15-bis, sarà versato in un apposito fondo istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) e portato a riduzione del fabbisogno a copertura degli oneri generali del sistema elettrico.

Al riguardo, in merito alla proroga sino al 30 giugno 2023 del meccanismo di compensazione a due vie previsto dall’articolo 15-bis del decreto-legge n. 4 del 2022, non si hanno osservazioni da formulare per gli effetti di carattere diretto sui saldi di finanza pubblica, in quanto la disposizione comporta riduzioni di proventi di soggetti privati.

In merito ad effetti di carattere indiretto, andrebbe acquisita la valutazione del Governo riguardo ad eventuali effetti di minor gettito tributario derivanti dalla riduzione di profitti di contribuenti produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili.

Con riferimento alle attività cui sono chiamati a svolgere il GSE e le società da esso controllate, anche relativamente al settore idrico, del telecalore e dei rifiuti urbani e assimilati, preso atto che le stesse saranno svolte nell'ambito delle risorse disponibili, andrebbero indicate le risorse dirette allo scopo, la loro effettiva disponibilità e l'assenza di pregiudizi nei confronti delle altre finalizzazioni a valere sulle medesime risorse.

Articolo 12
(Esclusione dal reddito imponibile dei lavoratori di alcuni valori)

L’articolo introduce una deroga alla disciplina di cui all'art. 51, comma 3 del TUIR(47) , per il solo periodo di imposta 2022, relativamente ai beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore dipendente; nello specifico la norma in commento dispone che i beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore dipendente, nonché le somme erogate o rimborsate al medesimo dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, non concorrano a formare il reddito imponibile ai fini dell'IRPEF nel limite complessivo di 600,00 euro anziché 258,23 euro. L'onere finanziario associato alla norma in esame è quantificato in 86,3 milioni di euro per il 2022 e in 7,5 milioni per il 2023.

Il comma 2 prevede che ai relativi oneri, pari a 86,3 milioni di euro per l'anno 2022 e 7,5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell’articolo 43.

La RT si sofferma sull'articolo, ribadendo che la disposizione prevede per l’anno 2022 l’incremento a euro 600 del valore dei beni ceduti e dei servizi che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente, includendo tra i c.d. fringe benefit anche le somme erogate o rimborsate ai lavoratori dipendenti per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.

Evidenzia che ad oggi la legislazione vigente prevede, per detti benefits, la non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente fino a un limite di 258,23 euro. Se il valore è superiore, lo stesso concorre interamente a formare il reddito.

In proposito, segnala che sono state effettuate elaborazioni sul modello di Certificazione Unica per l’anno di imposta 2020 relativamente a tutti i lavoratori che fruiscono dei benefit in esame (circa 3 milioni di soggetti) ed è stato calcolato l’ammontare degli stessi innalzando per tutti i soggetti la soglia di esenzione.

Ne è risultato un maggior ammontare di benefit in esenzione di circa 287,8 milioni di euro. Tale importo assorbe anche l’estensione dell’esenzione per le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze, che rientreranno sempre entro il limite di 600 euro.

Considerando un’aliquota marginale media del 30 per cento, si stima una perdita di gettito di competenza annua di Irpef di circa -86,3 milioni di euro, e di -5,0 e -1,9 milioni di euro rispettivamente di addizionale regionale e comunale.

Si stima il seguente andamento finanziario:

(milioni di euro)

2022

2023

2024

2025

IRPEF

-86,3

0,0

0,0

0,0

Addizionale regionale

0,0

-5,0

0,0

0,0

Addizionale comunale

0,0

-2,5

0,6

0,0

Totale

-86,3

-7,5

0,6

0,0

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

Co.

Descrizione norma

e/s

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

2022

2023

2024

2025

2022

2023

2024

2025

2022

2023

2024

2025

1

Welfare aziendale-Incremento a euro 600 del valore dei beni ceduti e dei servizi che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente, includendo tra i c.d. fringe benefit anche le somme erogate o rimborsate ai lavoratori dipendenti per pagamento utenze-IRPEF

e

t

-86,3

-86,3

-86,3

1

Welfare aziendale-Incremento a euro 600 del valore dei beni ceduti e dei servizi che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente, includendo tra i c.d. fringe benefit anche le somme erogate o rimborsate ai lavoratori dipendenti per pagamento utenze-addizionale regionale

e

t

-5,0

-5,0

1

Welfare aziendale-Incremento a euro 600 del valore dei beni ceduti e dei servizi che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente, includendo tra i c.d. fringe benefit anche le somme erogate o rimborsate ai lavoratori dipendenti per pagamento utenze-addizionale regionale

s

c

5,0

1

Welfare aziendale-Incremento a euro 600 del valore dei beni ceduti e dei servizi che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente, includendo tra i c.d. fringe benefit anche le somme erogate o rimborsate ai lavoratori dipendenti per pagamento utenze-addizionale comunale

e

t

-2,5

0,6

-2,5

0,6

1

Welfare aziendale-Incremento a euro 600 del valore dei beni ceduti e dei servizi che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente, includendo tra i c.d. fringe benefit anche le somme erogate o rimborsate ai lavoratori dipendenti per pagamento utenze-addizionale comunale

s

c

2,5

-0,6

Al riguardo, si ricorda preliminarmente che l'agevolazione in commento è stata interessata di recente da rimodulazioni di maggior favore per i contribuenti, sia pure circoscritte nel tempo. Nello specifico, con l'art. 112 del DL n. 104 del 2020 la soglia di valore è stata raddoppiata, elevandola da 258,23 a 516, 46 per il periodo di imposta 2020 e la misura è stata confermata anche per l'anno 2021 dall'art. 6-quinquies del DL 41 del 2021.

Si ricorda che le RT associate alle ricordate disposizioni ascrivevano al raddoppio della soglia una perdita di gettito IRPEF di 12,2 mln di euro, rispettivamente per l'anno 2020 e 2021(48) . In ottica informativa, si segnala che il Rapporto annuale sulle spese fiscali per l'anno 2021(49) censisce l'agevolazione a regime(50) (alla riga n. 434) associandovi un minor gettito IRPEF di 124, 6 mln di euro per ciascun anno del triennio (2022-2024) con un effetti finanziari pro capite di 54,4 euro.

Sulla stima all'esame, si segnala il significativo incremento dell'onere associato alla misura, in raffronto con le stime precedenti (12,2 mln di euro per il raddoppio della soglia, rispetto a 86,3 mln di euro di minor gettito Irpef per la elevazione della soglia da 258, 23 a 600,00). L'onere (86,3 mln di euro), a sua volta, è inferiore rispetto ai 124,6 mln di euro che corrisponde al minor gettito ascritto all'agevolazione a regime (soglia a 258,23 euro).

In considerazione del fatto che le elaborazioni svolte sono state effettuate sul modello di certificazione unica per l'anno di imposta 2020, andrebbe considerata l'opportunità di un aggiornamento della stima (da riferire a dati dell'anno di imposta 2021 che dovrebbero essere disponibili).

Si ricorda inoltre che, in ottica prudenziale, le precedenti stime, pur partendo da elaborazioni sul modello Certificazione unica - anno di imposta 2018, ritennero necessario maggiorare di 1/3 il valore di pertinenza (ciò sia per tener conto delle aziende che nel periodo di crisi economica dovuta all'emergenza sanitaria intendono procedere a forme di sostegno del reddito a favore dei propri dipendenti sia sulla base di informazioni fornite dagli operatori del settore).

In proposito si segnala che l'approccio metodologico allora seguito non è stato riproposto nella stima all'esame, pur perdurando l'emergenza sanitaria e la crisi economica legata all'andamento dei prezzi delle c.d. "bollette" (aspetti che troverebbero conferma dall'avvenuta inclusione, tra i c.d. fringe benefit, anche delle somme erogate o rimborsate ai lavoratori dipendenti per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale). Profili che potrebbero lasciar ipotizzare un tiraggio significativo per l'agevolazione in commento per cui appaiono necessari maggiori chiarimenti al fine di un riscontro del carattere prudenziale della stima.

Quanto allo scrutinio degli effetti d'impatto attesi sui saldi per il triennio 2022/2024 per ciascun degli effetti di gettito sull'IRPEF e sulle addizionali regionali e comunali, nulla da osservare.


47) Testo unico delle imposte sui redditi di cui al DPR n. 917 del 1986.

48) Nello specifico le RT, partendo da elaborazioni effettuate sul modello di Certificazioni unica per l'anno di imposta 2018 ipotizzavano, per importi compresi da 258, 23 e 516, 46, ipotizzavano un valore di circa 30, 4 mln di euro (maggiorati, in ottica prudenziale di 1/3, giungendo al valore di 40, 6 mln di euro) al quale è applicata una aliquota marginale media del 30%.

49) Pubblicato in Allegato al Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 - tabella n.1 - Parte II, p. 505.

50) Di cui all'art. 51, comma 3 del TUIR che limita la soglia di non concorrenza a 258, 23 euro.

Capo II
Misure urgenti relative all'emergenza idrica

Articolo 13
(Sostegno alle imprese agricole danneggiate dalla siccità)

Il comma 1 consente alle imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, ivi comprese le cooperative che svolgono l'attività di produzione agricola, iscritte nel registro delle imprese o nell'anagrafe delle imprese agricole istituita presso le Province autonome di Trento e di Bolzano, che hanno subito danni dalla siccità eccezionale verificatasi a partire dal mese di maggio 2022 e che, al verificarsi dell’evento, non beneficiavano della copertura recata da polizze assicurative a fronte del rischio siccità, di accedere agli interventi finanziari (contributi in conto capitale, prestiti ad ammortamento quinquennale, proroga delle operazioni di credito agrario e agevolazioni previdenziali) previsti per favorire la ripresa dell’attività economica e produttiva di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.

Il comma 2 dispone che le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, anche in deroga ai termini stabiliti all’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 102 del 2004, possano deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi di cui al comma 1 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per gli eventi calamitosi le cui manifestazioni sono terminate a tale data.

Il comma 3 concede alle regioni, nelle more della deliberazione della proposta di declaratoria cui al comma 2, verificato il superamento della soglia di danno di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 102 del 2004, la facoltà di chiedere un’anticipazione delle somme del riparto a copertura delle spese sostenute in emergenza dalle imprese agricole per la continuazione dell’attività produttiva. Il saldo dell’importo verrà ripartito tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla base dei fabbisogni risultanti dall’istruttoria delle domande presentate dai beneficiari a fronte della declaratoria della eccezionalità di cui al comma 2.

Il comma 4 incrementa la dotazione finanziaria del «Fondo di solidarietà nazionale – interventi indennizzatori» di cui all’articolo 15 del decreto legislativo n. 102 del 2004, di 200 milioni di euro per il 2022, di cui fino a 40 milioni di euro riservati per le anticipazioni di cui al comma 3.

Il comma 5 provvede alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l’anno 2022, ai sensi dell'articolo 43.

La RT si limita a descrivere la norma.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

Co.

Descrizione norma

e/s

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

2022

2023

2024

2025

2022

2023

2024

2025

2022

2023

2024

2025

4

Incremento fondo solidarietà nazionale interventi indennizzatori finalizzato alla copertura delle spese sostenute dalle imprese che hanno subito gravi danni a causa della siccità eccezionale verificatasi a partire da marzo del 2022

s

k

200

200

200

Al riguardo, pur se l'onere è limitato all'entità dello stanziamento, al fine di valutare la idoneità delle risorse per le finalità recata dalla disposizione, appare opportuno che siano forniti maggiori elementi di dettaglio circa la platea potenziale delle imprese che potrebbero accedere agli interventi finanziari in esame e l'entità dei danni derivanti dalla siccità a decorrere dal mese di maggio 2022.

Articolo 14
(Rafforzamento della governance della gestione del servizio idrico integrato)

La norma reca disposizioni finalizzate all’adozione degli atti necessari all’affidamento del servizio idrico integrato (SII) da parte degli enti di governo dell’ambito territoriale ottimale (EGATO) che non vi hanno ancora provveduto.

In particolare, il comma 1 impone agli EGATO che non abbiano ancora provveduto all’affidamento del SII, in osservanza di quanto previsto dall’art. 149-bis del Codice dell'ambiente, di adottare gli atti di competenza entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame.

In base al comma 2, qualora l’EGATO non provveda nei termini stabiliti, il Presidente della regione esercita – dandone comunicazione al Ministro della transizione ecologica e all'ARERA – i poteri sostitutivi, ponendo le relative spese a carico dell'ente inadempiente, affidando il SII entro 60 giorni.

Il comma 3 prevede che per l'adozione dei relativi atti di competenza gli EGATO o i Presidenti delle regioni, mediante apposite convenzioni, possano avvalersi di un soggetto societario a partecipazione interamente pubblica che abbia maturato esperienza in progetti di assistenza alle amministrazioni pubbliche impegnate nei processi di organizzazione, pianificazione ed efficientamento dei servizi pubblici locali.

Il comma 4 prevede che qualora il Presidente della regione non provveda nei termini stabiliti al comma 2, il Presidente del Consiglio dei ministri assegni al Presidente della regione un termine per provvedere non superiore a 30 giorni e nel caso di perdurante inerzia il Consiglio dei ministri adotti i provvedimenti necessari, anche incaricando il soggetto societario a partecipazione interamente pubblica di cui al comma 3 di provvedere alla gestione del SII in via transitoria e per una durata non superiore a 4 anni, comunque rinnovabile.

Il comma 5 dispone che il soggetto societario di cui al comma 3 opera in ossequio alla disciplina dei contratti pubblici e nel rispetto dei provvedimenti di regolazione e controllo dell’ARERA per il periodo di propria attività. Gli oneri derivanti dall’affidamento di cui al comma 4, qualora non coperti da entrate tariffarie e di altri contributi pubblici, sono posti a carico degli enti inadempienti, che provvedono prioritariamente al soddisfacimento dei crediti nei confronti della società affidataria del SII, mediante risorse indisponibili fino al completo soddisfacimento dei predetti crediti, che non possono formare oggetto di azioni da parte di creditori diversi dalla società affidataria. Gli enti locali proprietari delle infrastrutture idriche garantiscono il debito residuo fino all'individuazione del nuovo soggetto gestore. Il nuovo soggetto gestore assume, senza liberazione del debitore originario, l'eventuale debito residuo nei confronti della società uscente.

Il comma 6 disciplina il caso di mancata adozione dei provvedimenti di competenza dell’EGATO entro i 6 mesi precedenti la scadenza della “gestione transitoria” di cui al comma 4. In tale caso viene previsto che l’affidamento del SII si intende rinnovato per una durata pari al termine di affidamento iniziale.

Il comma 7 dispone che, fermo restando quanto previsto dal presente articolo, ove sia messo a rischio il conseguimento degli obiettivi intermedi e finali del PNRR, si applicano i poteri sostitutivi da parte dello Stato previsti dall’art. 12 del decreto-legge n. 77 del 2021.

La RT, oltre a descrivere la norma, afferma che la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, pur rilevando che gli adempimenti previsti dalla norma sembrano rientrare fra le funzioni istituzionalmente affidate agli enti interessati e atteso che in caso di inerzia di tali enti è previsto l'esercizio del potere sostitutivo, andrebbe comunque chiarito se gli enti destinatari della presente disposizione possano fronteggiare i relativi oneri nell’ambito delle risorse disponibili e senza compromettere i propri equilibri di bilancio.

Articolo 15
(Stato di emergenza derivante da deficit idrico)

La norma integra l’articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante Codice della protezione civile prevedendo che, in relazione al rischio derivante da deficit idrico, la deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale possa essere adottata anche preventivamente, qualora, sulla base delle informazioni e dei dati, anche climatologici, disponibili e delle analisi prodotte dalle Autorità di bacino distrettuali e dai centri di competenza, sia possibile prevedere che lo scenario in atto possa evolvere in una condizione emergenziale.

La RT afferma che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, tenuto conto che le risorse necessarie per gli interventi saranno stanziate con l’adozione della deliberazione dello stato di emergenza, nei limiti delle disponibilità del Fondo per le emergenze nazionali di cui all’articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

Al riguardo, pur prendendo atto di quanto affermato dalla RT, si osserva che la norma sembra ampliare le fattispecie in cui è possibile deliberare lo stato di emergenza, includendovi anche, in caso di deficit idrico, l'adozione della delibera preventiva prima che si manifesti la condizione emergenziale. Tale circostanza sembra incrementare gli interventi in cui è possibile utilizzare le risorse previste dal Fondo per le emergenze nazionali e potrebbe determinare una maggiore esigenza di finanziamento di tale Fondo con ulteriori oneri a carico della finanza pubblica. Sul punto, andrebbe acquisita una valutazione da parte del Governo.

Capo III
Regioni ed enti territoriali

Articolo 16
(Misure straordinarie in favore degli enti locali)

Il comma 1 incrementa, per l'anno 2022, il contributo straordinario per garantire la continuità dei servizi erogati di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, già incrementato dall’articolo 40, comma 3, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, di 400 milioni di euro, da destinare per 350 milioni di euro in favore dei comuni e per 50 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro il 30 settembre 2022, in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas.

Il comma 2 provvede agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2022, ai sensi dell'articolo 43.

Il comma 3 nell'integrare l’articolo 1, comma 53-ter, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, prevede che le risorse assegnate agli enti locali per l’anno 2023 per favorire gli investimenti, ai sensi del comma 51, sono finalizzate allo scorrimento della graduatoria dei progetti ammissibili per l'anno 2022, a cura del Ministero dell'interno. Gli enti beneficiari del contributo sono individuati con comunicato del Ministero dell'interno da pubblicarsi entro il 15 settembre 2022. Gli enti locali beneficiari confermano l'interesse al contributo con comunicazione da inviare al Ministero dell’interno entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del comunicato. Il Ministero dell'interno formalizza le relative assegnazioni con proprio decreto da emanare entro il 10 ottobre 2022. Gli enti beneficiari sono tenuti al rispetto degli obblighi di cui al comma 56 (termine per l'affidamento della progettazione e recupero del contributo in caso di inadempienza) a decorrere dalla data di pubblicazione del citato decreto di assegnazione.

Il comma 4 prevede che per il solo anno 2022, il raggiungimento dell’obiettivo di servizio di cui all’articolo 1, comma 792, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, deve essere certificato attraverso la compilazione della scheda di monitoraggio da trasmettere digitalmente a SOSE S.p.a. entro il 30 settembre 2022.

Il comma 5 nell'integrare l’articolo 1, comma 449, lettera d-sexies), della legge 11 dicembre 2016, n. 232 che destina quota parte delle risorse del fondo di solidarietà comunale all'incremento del numero dei posti nei servizi educativi per l'infanzia, dispone che le somme che a seguito del monitoraggio risultassero non destinate ad assicurare il potenziamento del servizio asili nido sono recuperate a valere sul fondo di solidarietà comunale attribuito ai medesimi comuni o, in caso di insufficienza dello stesso, secondo le modalità previste ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

Il comma 6 dispone che i comuni sede di capoluogo di città metropolitana di cui al comma 567 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, che sono in procedura di riequilibrio ai sensi dell’articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e che alla data di entrata in vigore del presente decreto possono esercitare la facoltà di rimodulazione del piano di riequilibrio di cui al comma 5 dell’articolo 243-bis, in deroga al termine ordinariamente previsto possono presentare la preventiva delibera entro la data del 28 febbraio 2023.

Il comma 7 modifica l’articolo 12 del decreto-legge 10 settembre 2021 n. 121, portando da sei mesi a 12 mesi dalla pubblicazione del decreto di riparto delle risorse del Fondo concorsi progettazione e idee per la coesione territoriale, il termine entro cui le predette risorse sono impegnate dagli enti beneficiari mediante la messa a bando. Inoltre, viene consentito agli enti con popolazione fino a 20.000 abitanti e non più fino a 5.000 abitanti la possibilità in via alternativa di impegnare le risorse del Fondo mediante l'affidamento di incarichi per la redazione di studi di fattibilità tecnica ed economica.

Il comma 8 integra l'articolo 12-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, il quale prevede che il segretario iscritto nella fascia iniziale di accesso in carriera, su richiesta del sindaco, previa autorizzazione del Ministero dell'interno, possa assumere la titolarità anche in sedi, singole o convenzionate, corrispondenti alla fascia professionale immediatamente superiore aventi fino ad un massimo di 5.000 abitanti, in caso di vacanza della sede e qualora la procedura di pubblicizzazione sia andata deserta, per un periodo massimo di sei mesi, prorogabili fino a dodici. La novella prevede che tale previsione sia estesa anche alle sedi singole fino ad un massimo di 10.000 abitanti situate nelle isole minori.

Il comma 9 dispone che le dotazioni di cui all'articolo 14, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 23 del 2020 relative ai comparti del Fondo di garanzia di cui all'articolo 90, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e del Fondo speciale di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, non impegnate alla data del 31dicembre 2021, siano rispettivamente utilizzate per le finalità del Fondo di garanzia di cui all’articolo 90, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e del Fondo speciale di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 24 dicembre 1957, n. 1295. Inoltre, si stabilisce che i contributi in conto interessi relativi ad interventi di impiantistica sportiva siano concessi previo parere tecnico del CONI sul progetto.

La RT afferma che:

  • il comma 1 è finalizzato ad incrementare le risorse recate dai precedenti decreti-legge n. 17/2022 e n. 50/2022 in favore di Comuni, Province e Città metropolitane per fronteggiare le maggiori spese derivanti dagli aumenti dei prezzi di gas ed energia. Comporta un maggior onere per l’anno 2022 pari a 400 milioni di euro, cui si provvede ai sensi dell’articolo 43, recante disposizioni finanziarie;
  • il comma 3, finalizzato a destinare le risorse già stanziate a legislazione vigente per l’anno 2023 allo scorrimento della graduatoria dei progetti ammissibili e non finanziati per l'anno 2022 (decreto Ministero interno 10 giugno 2022), non determina effetti finanziari in quanto di carattere ordinamentale;
  • il comma 4 non determina effetti finanziari, limitandosi a rinviare il termine della rendicontazione degli obiettivi di servizio per il sociale, di cui al Dpcm del 1 settembre 2021, dal 30 maggio al 30 settembre 2022;
  • il comma 5 non comporta oneri per la finanza pubblica in quanto volto a garantire omogeneità e l’effettività del raggiungimento dell’obiettivo di servizio anche per il nido, stabilito pari al 33% della popolazione 3- 36 mesi entro il 2027;
  • il comma 6 concerne il termine entro cui i comuni sede di capoluogo di città metropolitana di cui al comma 567 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 – che sono in procedura di riequilibrio ai sensi dell’articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e che alla data di entrata in vigore del presente decreto possono esercitare la facoltà di rimodulazione del piano di riequilibrio di cui al comma 5 dell’articolo 243-bis – possono presentare la preventiva delibera in deroga al termine ordinariamente previsto. Non determina effetti finanziari.
  • il comma 7, intervenendo sull’articolo 6-quater del decreto-legge n. 91/2017 concernente “Disposizioni urgenti in materia di progettazione territoriale”, con specifico riferimento al c.d. “Fondo di progettazione”, ha carattere ordinamentale e non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato;
  • il comma 8 ha natura ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
  • il comma 9 prevede che le dotazioni dei comparti di cui all'articolo 14, commi 1 e 2, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, non impegnate alla data del 31 dicembre 2021, sono rispettivamente utilizzate per le finalità del Fondo di garanzia di cui all’articolo 90, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e del Fondo speciale di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 24 dicembre 1957, n. 1295. Dall'attuazione della disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

Co.

Descrizione norma

e/s

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

2022

2023

2024

2025

2022

2023

2024

2025

2022

2023

2024

2025

1

Incremento del fondo destinare agli enti locali per garantire la continuità dei servizi erogati di cui all'art. 27, c. 2, del D.L. 17/2022

Comuni

s

c

350

350

350

Città metropolitane e Province

s

c

50

50

50

Al riguardo, si rileva che le disposizioni contenute ai commi 3, 7 e 9 incidono sulle modalità e sulle tempistiche relative all'assegnazione, impegno e utilizzo di risorse i cui effetti sui saldi di finanza pubblica potrebbero differire rispetto a quanto già scontato nei tendenziali. A tal fine, andrebbe acquisita una valutazione da parte del Governo.

Articolo 17
(Disposizioni urgenti in materia di eventi sismici)

Il comma 1 apporta una serie di modifiche all’articolo 44, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189. In particolare:

  • è prorogata di un anno (dal 2022 al 2023) la durata della sospensione del versamento della quota capitale annuale corrispondente al piano di ammortamento del rimborso delle anticipazioni di liquidità acquisite per il pagamento dei debiti scaduti ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto–legge n. 35 del 2013;
  • è prorogata all'anno 2024 la decorrenza del rimborso della somma delle quote capitale annuali sospese negli anni restanti di ogni piano di ammortamento originario.
  • si estendono al 2023 i vincoli per l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione da parte degli enti interessati dalla sospensione. In particolare, tali enti possono utilizzare l'avanzo di amministrazione esclusivamente per la riduzione del debito, e possono accertare entrate per accensione di prestiti per un importo non superiore a quello degli impegni per rimborso prestiti, al netto di quelli finanziati dal risultato di amministrazione, incrementato dell'ammontare del disavanzo ripianato nell'esercizio

Il comma 2 dispone che entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli enti possano comunicare al Ministero dell’economia e delle finanze di non essere interessati per l'esercizio 2023 alla sospensione di cui all’articolo 44, comma 4, primo periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016.

Il comma 3 provvede agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 5,2 milioni di euro per l’anno 2023, ai sensi dell'articolo 43.

Il comma 4 autorizza, al fine di completare la ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 della regione Emilia- Romagna, le seguenti spese:

  • 1 milione di euro per l’anno 2022, 20 milioni per l’anno 2023 e 26,3 milioni per l’anno 2024, destinati alla ricostruzione di beni privati vincolati;
  • 1 milione per l’anno 2023 e 9 milioni per l’anno 2024, destinati all’incremento dei costi per le opere i cui bandi sono pubblicati entro il 31 dicembre 2022;
  • 8 milioni per l’anno 2023 e 8 milioni per l’anno 2024 destinati alle manutenzioni e allestimenti finali.

Agli oneri derivanti da quanto sopra disposto, pari a complessivi 1 milione per il 2022, 29 milioni per il 2023 e 43,3 milioni per il 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016, relativamente alla quota affluita sul capitolo 7458(51) iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per gli interventi di prevenzione del rischio sismico.

Il comma 5 autorizza, al fine di completare la ricostruzione pubblica in relazione ai territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 della regione Lombardia, le seguenti spese:

- 1 milione per l’anno 2022, 10 milioni di euro per l’anno 2023 e 10 milioni di euro per l’anno 2024, destinati a edifici, beni culturali e centri storici rientranti negli elenchi degli edifici danneggiati dal sisma 2012, già approvati alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge dal Commissario delegato della regione Lombardia.

A tale onere pari a 1 milione per l’anno 2022, 10 milioni di euro per l’anno 2023 e 10 milioni di euro per l’anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016, relativamente alla quota affluita sul capitolo 7458 iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per gli interventi di prevenzione del rischio sismico.

Il comma 6 autorizza, al fine di completare la ricostruzione pubblica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 della regione Veneto, la spesa di 0,6 milioni per l’anno 2022.

Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016, relativamente alla quota affluita sul capitolo 7458 iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per gli interventi di prevenzione del rischio sismico.

Il comma 7 autorizza il Soggetto responsabile della ricostruzione dei territori colpiti da eventi sismici del 2012, per completare la ricostruzione privata già avviata, a rimodulare i contributi concessi per l’esecuzione degli interventi previsti nei Piani, entro il limite massimo del 20 per cento, per compensare gli aumenti dei prezzi delle materie prime superiori all’8 per cento così, come certificati dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili nel corso delle rilevazioni semestrali di competenza.

La RT si limita a descrivere i commi da 1 a 6, mentre al comma 7 afferma che l'autorizzazione concessa al soggetto responsabile a rimodulare i contributi per l’esecuzione degli interventi previsti nei Piani, entro il limite massimo del 20 per cento, a compensazione di aumenti dei prezzi delle materie prime superiori all’8 per cento così come certificati dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto le compensazioni vengono attuate nell’ambito delle risorse destinate alla ricostruzione privata.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

Co.

Descrizione norma

e/s

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

2022

2023

2024

2025

2022

2023

2024

2025

2022

2023

2024

2025

1

Proroga al 2023, per le regioni colpite dal sisma centro Italia, della sospensione dei versamenti della quota capitale rimborso anticipazioni di liquidità alle Regioni ex DL n.35/2013

s

c

5,2

5,2

5,2

4

Completamento ricostruzione nei territori colpiti da eventi sismici maggio 2012 in Emilia Romagna

s

k

1,0

29,0

43,3

1,0

29,0

43,3

1,0

29,0

43,3

Riduzione Fondo investimenti di cui all'articolo 1 comma 140 legge n.232/2016-quota affluita a PCM per interventi di prevenzione del rischio sismico

s

k

-1,0

-29,0

-43,3

-1,0

-29,0

-43,3

-1,0

-29,0

-43,3

5

Completamento ricostruzione pubblica nei territori colpiti da eventi sismici maggio 2012 in Lombardia

s

k

1,0

10,0

10,0

1,0

10,0

10,0

1,0

10,0

10,0

Riduzione Fondo investimenti di cui all'articolo 1 comma 140 legge n.232/2016-quota affluita a PCM per interventi di prevenzione del rischio sismico

s

k

-1,0

-10,0

-10,0

-1,0

-10,0

-10,0

-1,0

-10,0

-10,0

6

Completamento ricostruzione pubblica nei territori colpiti da eventi sismici maggio 2012 in Veneto

s

k

0,6

0,6

0,6

Riduzione Fondo investimenti di cui all'articolo 1 comma 140 legge n.232/2016-quota affluita a PCM per interventi di prevenzione del rischio sismico

s

k

-0,6

-0,6

-0,6

Al riguardo, in merito alle sospensioni del versamento della quota capitale annuale relativa al rimborso delle anticipazioni di liquidità recate al comma 1, si osserva che nessuna informazione è fornita circa la quantificazione dell'onere che corrisponde ai maggiori interessi passivi che dovrebbero essere sostenuti in virtù del minore ammortamento dei titoli di Stato a seguito del mancato incasso delle suddette quote capitale. A tal proposito, si evidenzia che l'analoga proroga al 2022 recata dall'articolo 39, commi 14-bis e 14-ter, del decreto-legge n. 162 del 2019, recava un onere per l'anno 2022 pari a 5,8 milioni di euro.

Con riferimento alle autorizzazioni di spesa di cui ai commi da 4 a 6, finalizzate al completamento della ricostruzione in relazione ai territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, andrebbe assicurato che le risorse utilizzate a copertura mediante la riduzione del Fondo investimenti di cui all'articolo 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016, siano disponibili e libere da qualsia impegno giuridicamente vincolante e che nessun pregiudizio sia recato alle altre finalizzazioni previste a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

Infine, per quanto riguarda la possibilità prevista al comma 7 di rimodulare i contributi concessi per l’esecuzione degli interventi previsti nei Piani, entro il limite massimo del 20 per cento, per compensare gli aumenti dei prezzi delle materie prime superiori all’8 per cento, andrebbe assicurato che la predetta rimodulazione non determini effetti sui saldi di finanza pubblica differenti rispetti a quelli già scontati a legislazione vigente. Inoltre, andrebbe assicurato che le risorse disponibili a legislazione vigente siano sufficienti a completare gli interventi previsti pur dovendo fare fronte ai citati aumenti dei prezzi.


51) Nella legge di bilancio 2022 (L. n. 234/2021), il cap. 7458 (somma da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per interventi relativi al rischio sismico delle infrastrutture a cura del dipartimento Casa Italia) del MEF presenta uno stanziamento di 50 milioni per l’anno 2022, 150 milioni per l’anno 2023 e 200 milioni per l’anno 2024.

Articolo 18
(Accelerazione delle procedure di ripiano per il superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici e dei tetti di spesa farmaceutici)

Il comma 1, aggiungendo il comma 9-bis all’articolo 9-ter del decreto-legge n. 78 del 2015, stabilisce che, in deroga alle disposizioni di cui all’ultimo periodo del comma 9 e limitatamente al ripiano dell’eventuale superamento del tetto di spesa regionale per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018, dichiarato con il decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 8 (che appunto definisce l’eventuale superamento del tetto di spesa regionale e ne determina l’entità del ripiano a livello regionale), le regioni e le province autonome definiscono con proprio provvedimento, da adottare entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del predetto decreto ministeriale, l’elenco delle aziende fornitrici soggette al ripiano per ciascun anno, previa verifica della documentazione contabile anche per il tramite degli enti del servizio sanitario regionale. Con decreto del Ministero della salute da adottarsi d’intesa con la Conferenza delle regioni e delle province autonome entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale di cui al primo periodo, sono adottate le linee guida propedeutiche alla emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali. Le regioni e le province autonome effettuano le conseguenti iscrizioni sul bilancio del settore sanitario 2022 e, in sede di verifica da parte del Tavolo di verifica degli adempimenti regionali di cui all’articolo 12 dell’Intesa tra il governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, del 23 marzo 2005, ne producono la documentazione a supporto. Le aziende fornitrici assolvono ai propri adempimenti in ordine ai versamenti in favore delle singole regioni e province autonome entro 30 giorni dalla pubblicazione dei provvedimenti regionali e provinciali. Nel caso in cui le aziende fornitrici di dispositivi medici non adempiano all'obbligo del ripiano di cui al presente comma, i debiti per acquisti di dispositivi medici delle singole regioni e province autonome, anche per il tramite degli enti del servizio sanitario regionale, nei confronti delle predette aziende fornitrici inadempienti sono compensati fino a concorrenza dell'intero ammontare. A tal fine le regioni e le province autonome trasmettono annualmente al Ministero della salute apposita relazione attestante i recuperi effettuati, ove necessari.

Il comma 2, integrando l’articolo 1, comma 580, quarto periodo, della legge n. 145 del 2018, precisa che la determinazione da parte dell'AIFA della quota del ripiano attribuita a ciascuna azienda farmaceutica (si verte ora in materia di tetti di spesa riguardanti i farmaci) avviene entro il 31 ottobre dell’anno successivo a quello di riferimento.

Il comma 3 conferma l'efficacia di quanto disposto dall’articolo 1, comma 581, della legge n. 145 del 2018, che prevede, nel caso in cui le aziende farmaceutiche titolari di AIC non adempiano all'obbligo del ripiano di cui al comma 580, i debiti per acquisti diretti delle regioni e delle province autonome, anche per il tramite degli enti del servizio sanitario regionale, nei confronti delle aziende farmaceutiche inadempienti siano compensati fino a concorrenza dell'intero ammontare. A tal fine le regioni e le province autonome trasmettono annualmente ad AIFA apposita relazione attestante i recuperi effettuati, ove necessari.

La RT, dopo aver ribadito il contenuto dell'articolo e sottolineato il suo carattere ordinamentale, conclude escludendo la sussistenza di effetti finanziari.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 19
(Riparto risorse destinate alla copertura dei fabbisogni standard)

La norma apporta modifiche all'articolo 27 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, in materia di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard regionali. In particolare, si dispone che:

  • anche per l'anno 2022, ai fini della determinazione dei fabbisogni sanitari standard regionali sono considerate regioni di riferimento tutte le cinque regioni indicate dal Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie;
  • anche per il 2022, in via transitoria, l'85 per cento delle risorse destinate alla copertura del fabbisogno standard nazionale sia ripartito in base alla composizione anagrafica per classi di età della popolazione e il restante 15 per cento delle medesime risorse sia ripartito sulla base della popolazione residente riferita al 1° gennaio 2021. Inoltre, si stabilisce che, per l’anno 2022, nel caso in cui non venga raggiunta l’intesa con la conferenza Stato-Regioni, il decreto di determinazione provvisoria dei costi e dei fabbisogni standard sia adottato entro il 30 settembre 2022 mentre il decreto di determinazione definitiva sia adottato entro il 31 dicembre 2022. Entro il 31 dicembre 2022 il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, emana il decreto per la definizione dei pesi.

La RT afferma che la norma non determina nuovi oneri per la finanza pubblica intervenendo solo su aspetti metodologici e procedurali al fine di accelerare il procedimento del riparto del finanziamento statale corrente per il Servizio sanitario nazionale. Nel concreto, infatti, assumere, come termine di riferimento, cinque regioni di riferimento in luogo delle tre previste dalla versione attuale del comma 5, in sede di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard, non comporta significative modifiche sia sotto il profilo metodologico (si tratta di effettuare una media aritmetica tra i costi pro capite per singolo macro livello di assistenza rilevati su cinque anziché tre regioni), sia sotto il profilo dei valori ottenuti (nell’algoritmo dei costi standard in sanità previsto dall’articolo 27, le risultanze sono prevalentemente determinate dalla distribuzione della popolazione pesata, elemento sul quale non incide la norma).

Anche per quanto attiene alle altre modifiche la RT afferma che la norma non determina alcun incremento di spesa, in quanto intende esclusivamente prevedere anche per il 2022 i criteri di ripartizione del fabbisogno sanitario nazionale standard, utilizzati per l’anno 2021.

Al riguardo, preso atto dei chiarimenti forniti dalla RT, si conviene con la stessa circa l’assenza di effetti onerosi sulla finanza pubblica.

Capo IV
Misure in materia di politiche sociali e salute e accoglienza

Articolo 20
(Esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti)

Il comma 1, per i periodi di paga dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022, compresa la tredicesima o i relativi ratei erogati nei predetti periodi di paga, incrementa di 1,2 punti percentuali l’esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore di cui all’articolo 1, comma 121, della legge n. 234 del 2021. Tenuto conto dell'eccezionalità della misura di cui al primo periodo, resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Il comma 2 provvede alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 1.181,4 milioni di euro per l’anno 2022 e in 526,6 milioni di euro per l’anno 2023, che aumentano, ai  fini  della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto a 1.654 milioni di euro per l’anno 2022, quanto a 348,6 milioni di euro per l’anno 2022 e a 139,4 milioni di euro per l’anno 2023 e, in termini di indebitamento netto, a 488 milioni di euro per l’anno 2022, mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 1 e quanto a 832,8 milioni di euro per l’anno 2022 e a 387,2 milioni di euro per l’anno 2023 e, in termini di indebitamento netto a 1.166 milioni di euro per l’anno 2022 e a 54 milioni per l’anno 2023, ai sensi dell’articolo 43.

La RT afferma che il comma 1 intende rafforzare, per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2022, la misura già adottata dall’articolo 1, comma 121, della legge di bilancio 2022 (legge n. 234 del 2021), che ha previsto, per i rapporti di lavoro dipendente, un esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, pari allo 0,8%.

In particolare, la diposizione in esame, in via eccezionale, aumenta tale percentuale di ulteriori 1,2 punti percentuali dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022, per un esonero complessivo pari quindi al 2%, applicato anche sulla tredicesima mensilità o i relativi ratei erogati nei predetti periodi di paga. La norma subordina tale esonero – non riconosciuto ai rapporti di lavoro domestico – alla condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo di 2.692 euro al mese, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.

Utilizzando le stesse basi tecniche già considerate nella RT di cui all’articolo 1, comma 121, della legge di bilancio 2022, dalla disposizione in esame per gli anni 2022 e 2023 derivano gli effetti finanziari rappresentati nella tabella seguente, in relazione ai differenti saldi di finanza pubblica.

cid:image003.png@01D8A81A.3E66A500

La RT ribadisce poi il contenuto del comma 2.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

Descrizione norma

e/s

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

2022

2023

2024

2025

2022

2023

2024

2025

2022

2023

2024

2025

Incremento di ulteriori 1,2 punti percentuali dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022, dell'esonero contributivo per i rapporti di lavoro dipendente, pari complessivamente al 2%, di cui all’art. 1, c. 121, della L. 234/2021

e

co

-1.181,4

-526,6

-1.654,0

-54,0

s

c

1.181,4

526,6

effetti fiscali

e

t

348,6

139,4

348,6

139,4

488,0

Al riguardo, attenendosi alle stime recate dalla RT relativa al comma 121 della legge n. 234 del 2021, sulle quali non v'erano rilievi da formulare, nel presupposto che le numerosità delle platee per fasce di reddito ivi riportate fossero corrette, si evidenzia che all'esonero contributivo dello 0,8% (per 13 mensilità) erano ascritti effetti di minor gettito contributivo pari a complessivi 2.116 milioni di euro, distribuiti fra il 2022 e il 2023, corrispondenti a 162,77 milioni per ogni mensilità. L'articolo in esame eleva l'esonero di 1,2 p.p. per 7 mensilità (considerando il rateo di tredicesima, espressamente incluso): sulla base delle medesime basi tecniche, come presupposto dalla stessa RT, l'incremento sarebbe di 244,16 milioni di euro per le 7 mensilità da considerare, generando un onere complessivo in termini di minor gettito contributivo pari a 1.709,12, che corrisponde infatti sostanzialmente alla somma degli oneri contributivi ascritti al 2022 e al 2023 dalla RT. Un chiarimento andrebbe tuttavia fornito in merito alla distribuzione degli effetti fra il 2022 e il 2023, che non sembra pienamente giustificabile tenendo presente lo slittamento al 2023 dei versamenti contributivi correlati alla mensilità ordinaria di dicembre e alla tredicesima, anch'essa erogata a fine anno. Fra l'altro, anche se la presente impostazione appare più corretta, si segnala che la RT al comma 121 quantificava gli effetti contributivi in termini paritari su tutti i saldi. Nulla da osservare sugli effetti fiscali indotti che rispecchiano, sia complessivamente considerati che in termini di distribuzione nel biennio 2022-2023, quanto contabilizzato nella RT al comma 121, ovviamente riparametrato agli effetti contributivi correlati alla presente disposizione.

Articolo 21
(Anticipo della rivalutazione delle pensioni all'ultimo trimestre 2022)

Il comma 1, al fine di contrastare gli effetti negativi dell’inflazione per l’anno 2022 e sostenere il potere di acquisto delle prestazioni pensionistiche, prevede in via eccezionale che:

il conguaglio per il calcolo della perequazione delle pensioni, di cui all’articolo 24, comma 5, della legge n. 41 del 1986, per l’anno 2021 sia anticipato al 1° novembre 2022 (lettera a));

nelle more dell’applicazione della percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l’anno 2022 con decorrenza 1° gennaio 2023, con riferimento al trattamento pensionistico lordo complessivo in pagamento per ciascuna delle mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2022, ivi inclusa la tredicesima mensilità spettante, sia riconosciuto in via transitoria un incremento, limitatamente alle predette mensilità e rispetto al trattamento mensile determinato sulla base della normativa vigente prima dell’entrata in vigore del presente decreto, di 2 punti percentuali, calcolato con le stesse modalità di cui all’articolo 1, comma 478, della legge n. 160 del 2019. L' incremento di cui alla presente lettera non rileva, per l'anno 2022, ai fini del superamento dei limiti reddituali previsti nel medesimo anno per il riconoscimento di tutte le prestazioni collegate al reddito. L’incremento di cui alla presente lettera è riconosciuto qualora il trattamento pensionistico mensile sia complessivamente pari o inferiore all’importo di 2.692 euro. Qualora il trattamento pensionistico complessivo sia superiore al predetto importo e inferiore a tale limite aumentato dell’incremento disciplinato dalla presente lettera l’incremento è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. Resta fermo che ai fini della rivalutazione delle pensioni per l’anno 2022 il trattamento pensionistico complessivo di riferimento è da considerare al netto dell’incremento transitorio di cui alla presente lettera il quale non rileva a tali fini e cessa i relativi effetti al 31 dicembre 2022 (lettera b)).

Il comma 2 provvede alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 1.965 milioni di euro per l’anno 2022 e 169 milioni di euro per l’anno 2023, quanto a 518 milioni di euro per l’anno 2022 e 169 milioni di euro per l’anno 2023, mediante le maggiori entrate e le minori spese derivanti dal comma 1 e, quanto a 1.447 milioni di euro per l’anno 2022, ai sensi dell’articolo 43.

La RT rappresenta che il comma 1 introduce, in via eccezionale, due tipologie di interventi in favore dei pensionati per contrastare gli effetti dell’inflazione per l’anno 2022:

  1. l’anticipo al 2022 del conguaglio di 0,2 punti percentuali per il calcolo della rivalutazione delle pensioni in relazione al tasso di inflazione dell’anno 2021 (foi nt) risultato a consuntivo 1,9% in luogo di 1,7%, applicato in via provvisoria al 1° gennaio 2022. Ciò comporta che i ratei spettanti in relazione a tali 0,2 punti percentuali per l’intero anno 2022 vengano riconosciuti nell’anno 2022 anziché a gennaio 2023, come previsto prima dell’entrata in vigore della presente disposizione. Pertanto dal riconoscimento di quanto previsto dalla presente lettera deriva un maggiore onere per l’anno 2022 e un corrispondente minore onere per l’anno 2023;
  2. nelle more dell’applicazione della percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l’anno 2022 con decorrenza 1° gennaio 2023, il riconoscimento in via transitoria di un incremento, limitatamente alle mensilità di ottobre, novembre, dicembre e tredicesima, di due punti percentuali, calcolato con le stesse modalità di cui all’articolo 1, comma 478, della legge n. 160 del 2019.

Dalla disposizione, tenuto conto delle pensioni interessate e della relativa distribuzione per fasce di importo del complessivo trattamento pensionistico (si intende quello lordo e ottenuto sommando ogni prestazione pensionistica spettante al soggetto, nds), derivano i seguenti effetti finanziari analiticamente esposti in relazione alle tipologie di intervento e ai relativi effetti indotti.

La RT non aggiunge altro al contenuto dell'articolo.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

Co.

Let.

Descrizione norma

e/s

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

2022

2023

2024

2025

2022

2023

2024

2025

2022

2023

2024

2025

1

a)

Anticipo del conguaglio (0,2%) per il calcolo perequazioni pensioni per il 2021

s

c

585

-585

585

-585

585

-585

effetti fiscali

e

t

169

-169

169

-169

169

-169

b)

Incremento da ottobre a dicembre 2022 di 2 punti percentuali dei trattamenti pensionistici mensili complessivamente pari o inferiori a 2.692 euro

s

c

1.380

1.380

1.380

effetti fiscali

e

t

349

349

349

Al riguardo, si osserva che la RT non fornisce le basi tecniche per poter riscontrare le stime riportate, limitandosi a riportare di aver considerato nel calcolo i fattori più importanti per la determinazione degli oneri.

Per quanto attiene alla lettera a), comunque, si osserva che, sulla base delle risultanze relative all'ammontare complessivo delle prestazioni erogate dal sistema pensionistico nazionale, pari nel 2020 a 307.690 milioni di euro(52) , la stima operata dalla RT appare sostanzialmente corretta, considerando l'aumento della base di calcolo certamente registrato nel 2021 e il fatto che l'aumento medio si colloca su livelli inferiori allo 0,2% teorico, in quanto le pensioni complessive maggiori di 4 volte il trattamento minimo subiscono una decurtazione della percentuale di aumento dello 0,2% (essa è infatti pari al 90% per le fasce fra 4 e 5 volte il trattamento minimo e al 75% per quelle superiori), alla quale corrisponderebbe un onere teorico di 615 milioni di euro, che appare quindi compatibile con la cifra indicata dalla RT. Anche l'aliquota marginale media ipotizzata per stimare gli effetti fiscali indotti (28,9%) appare ragionevole, coinvolgendo la norma tutte le pensioni, senza limiti di importo, a differenza di quanto previsto dalla lettera b).

Sulla base dei dati desumibili dall'osservatorio statistico INPS(53) dedicato ai pensionati, suddivisi per fasce d'importo, numero di percettori e importi medi nelle suddette fasce, sempre relativi al 2020, eliminando perlomeno i circa 74 miliardi di euro inerenti ai trattamenti pensionistici (singolarmente considerati) maggiori del limite stabilito dalla norma in esame, si ottiene un onere (2% di 233 miliardi: 13 x 4) pari a 1.430 milioni di euro. Anche considerando l'aumento dei trattamenti intervenuto nel 2021, il fatto che la cifra appena indicata sia fondata sui singoli trattamenti pensionistici fino a circa 2.700 euro mensili, senza escludere quelli che, sommati fra loro, conducono al superamento della soglia con riferimento al singolo percettore, suggerisce un onere inferiore a quello appena ipotizzato. Inoltre, va anche valutato che l'espresso richiamo della norma alle modalità di calcolo di cui all'articolo 1, comma 478, della legge n. 160 del 2019, ai sensi del quale l'adeguamento in esame dovrebbe essere pari al 90% per le fasce d'importo fra 4 e 5 volte il trattamento minimo e al 75% per quelle superiori, dovrebbe contribuire a contenere l'onere. Pertanto, si può ritenere plausibile, probabilmente prudenziale e certamente corretta in termini di ordine di grandezza la quantificazione dell'onere lordo riportata dalla RT, ferma restando l'opportunità di acquisire i dati ed esplicitare le procedure di calcolo adottate. In merito agli effetti fiscali indotti, essi scontano un'aliquota fiscale media di poco inferiore al 25%, che si può ritenere corretta, considerando il suo carattere di aliquota marginale e il fatto che il cumulo di trattamenti pensionistici, operante per molti soggetti, ovviamente tende a far aumentare l'aliquota marginale mediamente applicata rispetto a quello che si potrebbe desumere dai dati relativi alle singole prestazioni pensionistiche.


52) V. https://www.inps.it/osservatoristatistici/api/getAllegato/?idAllegato=1007, pagina 1

53) V. https://www.inps.it/osservatoristatistici/4/47/o/413

Articolo 22
(Estensione ad altre categorie di lavoratori dell’indennità una tantum di cui agli articoli 31 e 32 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50)

Il comma 1 riconosce l’indennità di cui all’articolo 31 del decreto-legge n. 50 del 2022 (200 euro una tantum ai percettori di redditi fino a 35.000 euro) anche ai lavoratori con rapporto di lavoro in essere nel mese di luglio 2022 e che fino alla data di entrata in vigore del predetto decreto-legge n. 50 del 2022 non hanno beneficiato dell'esonero contributivo dello 0,8% di cui all'articolo 1, comma 121, della legge n. 234 del 2021, poiché interessati da eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall’INPS. L’indennità è riconosciuta, in via automatica, per il tramite dei datori di lavoro, nella retribuzione erogata nel mese di ottobre 2022, previa dichiarazione del lavoratore di non aver beneficiato dell’indennità di cui al comma 1 del citato articolo 31 e di cui all’articolo 32 del predetto decreto-legge n. 50 del 2022 e di essere stato destinatario di eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall’INPS fino alla data indicata al primo periodo.

Il comma 2 apporta le seguenti modificazioni all'articolo 32 del decreto-legge n. 50 del 2022:

la lettera a), intervenendo sul comma 1, estende il bonus di 200 euro anche ai titolari di trattamenti pensionistici decorrenti, di fatto, dallo scorso luglio (la versione originaria dell'articolo prevedeva la decorrenza entro il 30 giugno 2022);

la lettera b), intervenendo sul comma 11, estende il bonus di 200 euro anche ai dottorandi e agli assegnisti di ricerca;

la lettera c), integrando il comma 12, prevede che la medesima indennità di cui al comma 1 (200 euro una tantum) sia erogata automaticamente da Sport e Salute S.p.A. in favore dei collaboratori sportivi che siano stati beneficiari di almeno una delle indennità previste dall’articolo 96 del decreto-legge n. 18 del 2020, dall’articolo 98 del decreto-legge n. 34 del 2020, dall’articolo 12 del decreto-legge n. 104 del 2020, dall’articolo 17, comma 1, e 17-bis, comma 3, del decreto-legge n. 137 del 2020, dall’articolo 10, commi da 10 a 15, del decreto-legge n. 41 del 2021, e dall’articolo 44 del decreto-legge n. 73 del 2021. A tal fine, per il 2022, è trasferita a Sport e Salute S.p.A. la somma di 30 milioni di euro. Sport e Salute S.p.A. e INPS si scambiano tempestivamente tutti i dati utili ad evitare sovrapposizioni di pagamento ai sensi delle incompatibilità espresse dal comma 20 dell'articolo 32 del decreto-legge n. 50 del 2022 o, comunque, alla più corretta e tempestiva applicazione della misura. Le risorse non utilizzate da Sport e Salute S.p.A. per le finalità di cui al secondo e terzo periodo sono versate dalla predetta società, entro il 31 dicembre 2022, all’entrata del bilancio dello Stato.

Il comma 3 provvede alla copertura degli oneri derivanti dai commi 1 e 2, valutati in complessivi 59,2 milioni di euro per l’anno 2022, di cui 8 milioni di euro derivanti dal comma 1 e 51,2 milioni di euro derivanti dal comma 2, quanto a 30,3 milioni di euro per l’anno 2022, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 120, della legge n. 234 del 2021 e, quanto a 38 milioni di euro, ai sensi dell’articolo 43.

La RT afferma che da un esame degli archivi amministrativi si stimano circa 40.000 soggetti beneficiari della disposizione di cui al comma 1, per cui da essa derivano maggiori oneri valutati in 8 milioni di euro per l’anno 2022. L'estensione ai pensionati con trattamenti decorrenti dallo scorso luglio riguarderebbe invece 50.000 soggetti con maggiore onere per l’anno 2022 valutato in 10 milioni di euro (comma 2, lettera a)). La disposizione di cui al comma 2, lettera b), consente ai dottorandi e agli assegnisti di ricerca di beneficiare a domanda del bonus dei 200 euro a condizione che abbiano contratti attivi alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 50 del 2022 e che siano iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995. Inoltre, non devono essere pensionati o iscritti ad altre forme di previdenza e il reddito non deve superare i 35.000 euro per l’anno 2021.  Il numero dei lavoratori interessati è di 56.000 circa con un maggior onere di 11,2 milioni di euro per l’anno 2022. Il comma 2, lettera c), inserisce nel novero dei beneficiari dell’indennità una tantum di cui agli articoli 31 e 32 del decreto-legge n. 50 del 2022 anche la categoria dei collaboratori sportivi, gravemente colpiti dalla crisi pandemica e dall’ulteriore crisi energetica, i quali sono rimasti in parte esclusi dalla formulazione originaria della normativa recata dal decreto-legge n. 50.

Per stimare la platea dei possibili beneficiari della misura, è possibile fare riferimento a coloro i quali hanno richiesto e ottenuto l’indennità ai collaboratori sportivi istituita, per il mese di marzo 2020, dall’articolo 96 del decreto-legge n. 18 del 2020 e poi prorogata, con ulteriori provvedimenti, per le successive mensilità per le quali lo svolgimento dell’attività sportiva è stato inibito dalle misure di contenimento della diffusione del Covidd-19 (‘Indennità Covid’). I collaboratori sportivi beneficiari della Indennità Covid per almeno una mensilità sono 195.179. Da una verifica svolta congiuntamente tra Inps e Sport e Salute S.p.a. emerge che, di questi ultimi, circa 47.000 persone potrebbero ricevere (direttamente dall’INPS) il bonus una tantum di 200 euro, ad altro titolo, in quanto rientranti in una delle altre fattispecie (artt. 31, 32 e 33 del DL n. 50 del 2022) previste dalla normativa emergenziale. Pertanto, l’estensione della platea dei beneficiari effettuata con la presente norma riguarderà circa 148.000 soggetti (195.000-47.000), con un fabbisogno di circa 30 milioni di euro. Agli oneri derivanti dalle lettere a) e b) del comma 2 del presente articolo, valutati in complessivi 21,2 milioni di euro per il 2022, si provvede, al fine di garantire la compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto, mediante riduzione per 30,3 milioni di euro per l'anno 2022 dell’autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 120, della legge n. 234 del 2021 (Fondo per la tutela del sostegno al reddito dei lavoratori nel processo di uscita dalla fase emergenziale epidemiologica, con una dotazione complessiva per il 2022 pari inizialmente a 700 milioni di euro). Agli oneri derivanti dal comma 1 e dal comma 2, lettera c), del presente articolo, pari a complessivi 38 milioni di euro per l’anno 2022, si provvede ai sensi dell’articolo 43, recante le disposizioni finanziarie.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

Co.

Let.

Descrizione norma

e/s

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

2022

2023

2024

2025

2022

2023

2024

2025

2022

2023

2024

2025

1

Indennità 200 euro per i lavoratori che non hanno beneficiato dell'esonero di cui all'articolo 1, comma 121, della legge n. 234/2021, poiché interessati da eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall’INPS

s

c

8,0

8,0

8,0

2

a)

Estensione dell'indennità una tantum di 200 euro prevista all'art. 32, comma 1, del DL 50/2020 anche ai pensionati con decorrenza entro il 1 luglio 2022

s

c

10,0

10,0

10,0

b)

Estensione ai dottorandi e agli assegnisti di ricerca dell'indennità una tantum di 200 euro prevista all'art. 32, comma 11, del DL 50/2022

s

c

11,2

11,2

11,2

c)

Trasferimenti di somme a Sport e Salute SpA per pagamento indennità una-tantum per i collaboratori sportivi

s

c

30,0

30,0

30,0

3

Riduzione Fondo per la tutela del sostegno al reddito dei lavoratori nel processo di uscita dalla fase emergenziale epidemiologica, di cui all'articolo 1, comma 120 legge n.234/2021

s

c

-30,3

-21,2

-21,2

Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare per i profili di quantificazione, nel presupposto che siano correttamente individuate le platee indicate dalla RT (lavoratori coperti da piena contribuzione figurativa da parte dell'INPS, pensionati con trattamenti decorrenti da luglio 2022, dottorandi e assegnisti di ricerca, collaboratori sportivi già percettori di almeno un'indennità Covid destinata a tali lavoratori e non beneficiari ad altro titolo del bonus di 200 euro), peraltro tutte caratterizzate da profili di adeguata plausibilità e sostanzialmente verificate in relazione ai pensionati, ai dottorandi e agli assegnisti di ricerca.

Nulla da rilevare per i profili di copertura, stante l'ampia disponibilità del fondo di cui all'articolo 1, comma 120, della legge n. 234 del 2021 (pari attualmente a 309,94 milioni), il cui utilizzo è peraltro rimesso a successivi provvedimenti normativi e che viene correttamente inciso in misura maggiore sul SNF (30,3 milioni) in modo da garantire l'idonea copertura sull'indebitamento e sul fabbisogno, che presentano esigenze pari a 21,2 milioni (l'impatto del Fondo su tali due saldi è infatti inferiore, in considerazione della tipologia di oneri ordinariamente destinati ad essere coperti con il Fondo in questione, sulla cui contabilizzazione impatta come fattore differenziante la contribuzione figurativa, priva di effetti sull'indebitamento e sul fabbisogno: infatti il prospetto riepilogativo dei saldi contabilizzava l'autorizzazione di spesa in misura pari a 700 milioni di euro in termini di SNF e a 490 milioni in termini di indebitamente e fabbisogno, rapporto pienamente rispettato nella clausola di copertura in esame).

Articolo 23
(Rifinanziamento Fondo per il sostegno del potere d’acquisto dei lavoratori autonomi)

Il comma 1, modificando l'articolo 33, comma 1, del decreto-legge n. 50 del 2022, incrementa da 500 a 600 milioni di euro per il 2022 la dotazione del Fondo per il sostegno del potere d'acquisto dei lavoratori autonomi (per la concessione di un'indennità una tantum per lavoratori autonomi e professionisti).

Il comma 2 provvede ai sensi dell'articolo 43 alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022.

La RT ricorda che lo stanziamento in questione costituisce il limite di spesa destinato a finanziare il riconoscimento di un’indennità una tantum per l’anno 2022 ai lavoratori autonomi e ai professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’INPS e ai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui ai decreti legislativi nn. 509 del 1994 e 103 del 1996. La norma originaria rinvia ad un decreto attuativo la disciplina delle modalità e dei requisiti per l’erogazione dell’indennità di cui trattasi.

Allo scopo di individuare l’importo dell’indennità e il numero di beneficiari è stata predisposta una rilevazione sugli archivi dell’INPS riguardante gli iscritti alle Gestioni CDCM, Artigiani, Commercianti e Professionisti esclusivi della Gestione Separata assumendo quali variabili di rilevazione quelle alla base dei requisiti, inclusa la regolarità contributiva richiesta.

In proposito si precisa che:

- riguardo al reddito è stato considerato quello imponibile ai fini contributivi,

- relativamente ai CDCM, poiché i dati a disposizione dell’INPS sono relativi ad un reddito convenzionale è stato assunto che tutti possano essere beneficiari di indennità,

- per quanto riguarda i professionisti iscritti alle Casse di previdenza, sono stati stimati pari a 530.000 i soggetti con reddito non superiore a 35.000 euro sulla base di informazioni fornite della Direzione Generale per le politiche previdenziali ed assicurative del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Dalla rilevazione così impostata, sono stati previsti circa 3,3 milioni di soggetti così distribuiti:

  1. 430 mila Coltivatori diretti, mezzadri e Coloni (CDCM),
  2. 954 mila Artigiani,
  3. 1.081 mila Commercianti,
  4. 290 mila Professionisti esclusivi iscritti alla Gestione Separata,
  5. 530 mila Professionisti iscritti alle Casse di previdenza,

Poiché il requisito richiesto è riferito ai redditi complessivi imponibili ai fini fiscali (in alcuni casi maggiori dei redditi imponibili ai fini contributi considerati in questa sede) la platea viene ridotta per tener conto di coloro che presenteranno un reddito complessivo superiore a 35.000 euro.

La riduzione ipotizzata del 10% (ad eccezione dei CDCM) è stimata sulla base di elementi informativi forniti dal Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia.

Di seguito la tabella riepilogativa delle platee interessate:

Cdcm

430.000

Artigiani

859.000

Commercianti

973.000

Professionisti esclusivi

261.000

Casse professionali

477.000

Totale

3.000.000

Ne consegue che se si intende erogare l’indennità nella misura di 200 euro pro capite, l’onere finanziario stimato per 3 milioni di lavoratori autonomi sarà pari a 600 milioni di euro per l’anno 2022, di cui 95,6 milioni di euro per le Casse di previdenza.

La disposizione aumenta, pertanto, l’autorizzazione di spesa in esame di 100 milioni di euro, rispetto ai 500 milioni inizialmente previsti.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

Descrizione norma

e/s

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

2022

2023

2024

2025

2022

2023

2024

2025

2022

2023

2024

2025

Incremento Fondo per l'indennità una tantum per i lavoratori autonomi e professionisti di cui all'articolo 33, comma 1 del D.L. 50/2022

s

c

100

100

100

Al riguardo, nulla da osservare per i profili di stretta competenza, atteso che l'onere è comunque configurato in termini di limite massimo di spesa e che le platee individuate dalla RT, pur non risultando direttamente riscontrabili, appaiono plausibili in quanto coerenti con i dati accessibili - anche se una conferma sarebbe opportuna in relazione ai commercianti - e leggermente diminuite sulla base di una percentuale che può considerarsi prudenziale, nel presupposto che l'importo dell'indennità e il limite di reddito complessivo siano fissati ai livelli assunti dalla RT. Sul punto, va infatti osservato che soltanto la RT, e non la norma, anche nella versione novellata, indica il limite reddituale e l'importo dell'indennità (equiparando entrambi a quanto previsto per i lavoratori dipendenti), per cui si ribadisce quanto già evidenziato in relazione alla disposizione originaria, che di fatto sottraeva il profilo degli oneri alla decisione legislativa (al netto della determinazione del tetto di spesa), dato che il limite di reddito è rimesso ad un decreto ministeriale mentre l'ammontare dell'indennità non sembra, a rigore, definibile nemmeno con determinazione ministeriale.

Articolo 24
(Iniziative multilaterali in materia di salute)

Il comma 1, al fine di consentire la partecipazione dell’Italia alle iniziative multilaterali in materia di salute, in particolare ai fini della prevenzione, preparazione e risposta alle pandemie, istituisce un apposito Fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze, con una dotazione di 200 milioni di euro per l’anno 2022.

Il comma 2 precisa che le iniziative di cui al comma 1 sono finalizzate:

  1. alla partecipazione italiana al Financial Intermediary Fund per la prevenzione, preparazione e risposta alle pandemie, istituito nel 2022 presso la Banca mondiale, con un contributo di 100 milioni di euro da erogarsi nel 2022;
  2. al contrasto della pandemia di COVID-19, tramite un finanziamento a dono di 100 milioni di euro nel 2022 alla GAVI Alliance, organizzazione facente parte dell’Access to COVID-19 Tools Accelerator (ACT-A), per l’acquisto dei vaccini destinati ai Paesi a reddito medio e basso tramite il COVAX Advance Market Commitment.

Il comma 3 provvede alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 13-duodecies, comma 2, del decreto-legge n. 137 del 2020, istituito presso lo stato di previsione del MEF con una dotazione iniziale pari a 1.790 milioni di euro per il 2020 e a 190,1 milioni per il 2021, finalizzato ai sostegni delle attività produttive danneggiate dalla pandemia e agli aiuti ai genitori con figli minori per i quali è sospesa l'attività didattica in presenza.

La RT ricorda che il Ministero dell’economia e delle finanze sostiene da diversi anni le iniziative di cooperazione multilaterale per il finanziamento della salute globale.

Con lo scoppio della pandemia da COVID-19, la cooperazione sulla tutela della salute globale si è ulteriormente rafforzata. Durante la presidenza italiana del G20 nel 2021 l’Italia ha assunto una indiscussa leadership in questo settore, ponendo l’accento sulla necessità di garantire equità nella distribuzione di vaccini, test e medicinali contro il COVID-19 nei Paesi in via di sviluppo e di lavorare per garantire adeguati finanziamenti per la prevenzione e preparazione e risposta (PPR) alle future pandemie, creando una Task Force di cooperazione tra ministri delle finanze e della salute del G20.

Nel 2022, l’Italia ha rinnovato il proprio impegno su queste tematiche, da una parte guidando la creazione di un Financial Intermediary Fund (FIF) presso la Banca Mondiale dedicato alla PPR pandemica, per il quale intende essere uno dei principali contributori, e dall’altra promettendo nuove risorse per la lotta al Covid-19. Lo sforzo finanziario complessivo ammonta a 200 milioni di euro, per i quali l’Italia si è impegnata nel corso del Second Global Covid-19 Summit del 12 maggio 2022. Al fine di mantenere la leadership e la credibilità internazionale è necessario dar seguito a tale impegno.

Per quanto riguarda il FIF, il cui lancio avverrà il 9 settembre p.v., il contributo specifico è stato individuato nei 100 milioni di euro promessi nel corso della Ministeriale Finanze G20 del 15-16 luglio 2022: l’Italia diventerebbe così il secondo principale governo donatore dopo gli USA. Il FIF permetterà di destinare finanziamenti mirati alle organizzazioni internazionali nel corso di diversi anni, coprendo le lacune emerse nei fabbisogni finanziari dei programmi di preparazione alle pandemie.

Per quanto riguarda invece la lotta al COVID-19, i programmi sanitari nei Paesi in Via di Sviluppo richiederanno ancora ingenti risorse da parte della comunità internazionale. A tal fine, nel corso del già menzionato Summit del 12 maggio 2022, l’Italia ha rinnovato il sostegno all’Access to COVID-19 Tools Accelerator (ACT-A), l’iniziativa guidata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità che riunisce i principali attori della Salute Globale per promuovere lo sviluppo, la produzione e l’accesso equo per tutti i Paesi del mondo ai farmaci, alle terapie, agli strumenti di diagnostica e ai vaccini contro la COVID-19. L’ACT-A rappresenta ancora oggi l’unico strumento di accesso per molti Paesi alle contromisure sanitarie.

L’Italia ha sinora contributo all’ACT-A con circa 470 milioni di dollari, per la maggior parte destinati alla COVAX AMC (COVID-19 Vaccines Global Access Advance Market Commitment), il fondo gestito dalla GAVI Alliance che contribuisce all’acquisto dei vaccini contro il COVID-19 per 92 Paesi a medio e basso reddito, e che ha consentito a tali Paesi di ricevere più di 1,4 miliardi di dosi. Al fine di rinnovare il sostegno alla COVAX AMC, si intende destinare alla GAVI Alliance la parte rimanente dell’annuncio del 12 maggio, corrispondente a 100 milioni di euro nel 2022.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

Co.

Descrizione norma

e/s

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

2022

2023

2024

2025

2022

2023

2024

2025

2022

2023

2024

2025

1

Fondo per la partecipazione dell’Italia alle iniziative multilaterali in materia di salute, in particolare ai fini della prevenzione, preparazione e risposta alle pandemie

s

c

200

200

200

3

Riduzione Fondo riserva per variazione fascia Regioni di cui all'articolo 13-duodecies D.L. 137/2020

s

c

-200

-200

-200

Al riguardo, nulla da osservare per i profili di quantificazione, essendo l'onere limitato all'entità dello stanziamento. Per quanto attiene alla copertura, si osserva che il Fondo utilizzato a tal fine è stato successivamente rifinanziato e definanziato anche per il 2022 per un importo finale complessivo pari a 87,78 milioni di euro, insufficiente rispetto all'importo da coprire. Anche se il comma 4 dell'articolo 13-duodecies prevede che le risorse del fondo non utilizzate alla fine dell'esercizio finanziario 2020 siano conservate nel conto dei residui per essere utilizzate anche negli esercizi successivi, si rileva, da un lato, che ciò non risolverebbe i problemi di copertura sui saldi diversi dal SNF e, dall'altro, che il medesimo comma 4 consente tale operazione di utilizzo in conto residui soltanto per le medesime finalità previste dal comma 2 (chiaramente diverse da quelle in esame). Inoltre si ricorda che il prospetto riepilogativo della norma originaria (art.13-duodecies, inserito dalla legge di conversione del dl 137/2020) non mostrava effetti finanziari sugli esercizi successivi al 2021: l'effettivo utilizzo di tali risorse appare quindi suscettibile di determinare effetti negativi non previsti sui saldi di cassa.

Articolo 25
(Bonus psicologi)

Il comma 1, integrando il quarto periodo del comma 3, dell'articolo 1-quater, del decreto-legge n. 228 del 2021, incrementa da 10 a 25 milioni di euro per il 2022 lo stanziamento per il cd. bonus psicologi.

Il comma 2 provvede alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2022, a valere sul livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l'anno 2022, che è corrispondentemente incrementato. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 15 milioni nell’anno 2022, si provvede ai sensi dell’articolo 43.

La RT nulla aggiunge al contenuto dell'articolo.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

Descrizione norma

e/s

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

2022

2023

2024

2025

2022

2023

2024

2025

2022

2023

2024

2025

Incremento del Fondo sanitario nazionale standard finalizzato all'incremento del bonus psicologi di cui all'articolo 1-quater del D.L. 228/2021

s

c

15

15

15

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 26
(Modifica e ottimizzazione delle misure di accoglienza di cui all’articolo 44 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50)

L'articolo provvede alla rimodulazione della disponibilità di posti per l'accoglienza di stranieri sotto protezione temporanea concessa per afflusso massiccio di sfollati (la quale è stata accordata alla popolazione ucraina in fuga dal conflitto giunta in Italia) già prevista dalla legislazione vigente, operando il contestuale trasferimento di parte delle relative risorse dalla modalità di accoglienza "diffusa" alla modalità di accoglienza "integrata". A tal fine, si prevede che l'incremento già previsto dalla legislazione vigente della disponibilità di posti per l'accoglienza nei centri governativi di prima accoglienza, nelle strutture temporanee appositamente allestite e nel sistema di accoglienza integrata, sia reso disponibile prioritariamente per soddisfare le esigenze di accoglienza dei profughi provenienti dall'Ucraina e dall'Afghanistan.

A tal fine, il comma 1, alle lettere a) e b) modifica in più punti l’articolo 44 (Ulteriori misure di assistenza a favore delle persone richiedenti la protezione temporanea di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 marzo 2022) del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50. In particolare:

- alla lettera a), punto n.1), si dispone la rimodulazione dei posti tra il sistema cd. di accoglienza diffusa e quello definito quale di accoglienza integrata, per cui 8.000 posti sono trasposti dal primo al secondo sistema. Al punto 2) dopo la lettera c) è aggiunta la lettera c-bis), in cui si prevede di corrispondere al Ministero dell’interno un contributo di euro 50.500.000,00 finalizzato all'attivazione fino a un massimo di ulteriori 8.000 posti nel Sistema di accoglienza e integrazione, di cui all'articolo 1-sexies (Sistema di accoglienza e integrazione) del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, a partire da quelli già resi disponibili dai Comuni e non ancora finanziati, ad integrazione di quanto previsto dal comma 3 dell’articolo 5-quater (Accoglienza dei profughi provenienti dall'Ucraina) del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14;

-alla lettera b) è aggiunto, dopo il comma 3, il comma 3-bis in cui si prevede che l’incremento della disponibilità di posti per l’accoglienza nei centri di cui agli articoli 9 (Misure di prima accoglienza) e 11 (Misure straordinarie di accoglienza) del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, e nel Sistema di accoglienza e integrazione (SAI) derivante dall’attuazione dell’articolo 5-quater (Accoglienza dei profughi provenienti dall'Ucraina) del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, come integrato ai sensi del presente articolo, è reso disponibile prioritariamente per soddisfare le eccezionali esigenze di accoglienza profughi provenienti dall’Ucraina e dall’Afghanistan di cui all’articolo 7 (Incremento della dotazione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo) del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139.

La RT conferma che la disposizione prevede una rimodulazione delle ulteriori misure di assistenza di cui all’articolo 44 del decreto-legge n. 50 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, in assenza di nuovi od ulteriori oneri per la finanza pubblica.

In particolare, segnala che nessun ulteriore posto di accoglienza diffusa del contingente massimo autorizzato dal DL 44/2022 è stato attivato, essendo attualmente ancora in corso di attivazione il contingente relativo allo stanziamento contenuto nel precedente DL 21/2022 (art. 31, c. 1, lett. a).

Pertanto, evidenzia che l’incremento del numero dei posti di accoglienza diffusa previsto dall’art. 44, c. 1, lett. a) del citato decreto-legge n. 50 del 2022, originariamente disposto nel limite massimo di 15.000 unità, viene ridotto di 8.000 unità e ridimensionato a 7.000 unità, riducendo conseguentemente anche il relativo onere finanziario da euro 103.950.000 (come già quantificato in relazione tecnico-finanziaria del decreto-legge n. 50 del 2022) a euro 34.650.000, così determinati:

33 euro/die x 30 giorni x 7.000 unità x 5 mesi = 34.650.000 euro.

Rileva che una quota delle risorse sopra indicate viene utilizzata per l'esigenza di copertura degli ulteriori posti di accoglienza del Sistema di Accoglienza e Integrazione (SAI) di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge n. 416/1989, convertito, con modificazioni, alla legge n. 39 del 1990 (di seguito SAI), per un massimo di 8.000 unità (lettera c-bis). Il fabbisogno è determinato tenuto conto che il costo medio dell'accoglienza nel Sistema è pari a € 41,12 per die: pertanto, il costo dell'accoglienza nel SAI di 8.000 persone per il periodo di cinque mesi (153 giorni), dal 1° agosto 2022 al 31 dicembre 2022, è pari a euro 50.330.880, determinati come segue:

8.000 posti x € 41,12 x 153 giorni = euro 50.330.880, arrotondato a euro 50.500.000.

Conclusivamente, segnala che a seguito di tale rimodulazione delle risorse finalizzate all’attuazione dell’art. 44, comma 1, lett.a), del decreto-legge n. 50 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, risultano residuare euro 18.800.000, che restano disponibili per eventuali esigenze ai sensi di quanto previsto dal comma 2 del medesimo art. 44.

Assicura che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica trattandosi di rimodulazione di risorse già previste a legislazione vigente.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, alla luce della puntuale illustrazione in RT dei criteri e dei parametri considerati nella stima degli effetti finanziari connessi alla riduzione del numero dei posti in regime di accoglienza diffusa già previsti ai sensi della normativa vigente(-8.000 sui 15.000 già previsti dalla normativa vigente), ai fini di un equivalente incremento dei posti per l'esigenza di copertura degli ulteriori posti di accoglienza in regime di Sistema di Accoglienza e Integrazione - SAI (+7.000 unità), non ci sono osservazioni.

Ad ogni modo, posto che la RT segnala che a seguito di tale rimodulazione delle risorse predisposte ai sensi della normativa vigente ai fini dell’attuazione dell’art. 44, comma 1, lett.a), del decreto-legge n. 50 del 2022, risultano residuare ancora 18.800.000 di euro circa, andrebbero richiesti chiarimenti in merito ai fabbisogni e le esigenze in tema di accoglienza "diffusa" per cui tale importo resterebbe a disposizione, nell'ambito del Fondo per le emergenze nazionali espressamente richiamato dal comma 2 del medesimo articolo.

Articolo 27
(Rifinanziamento Fondo per bonus trasporti)

La norma incrementa di 101 milioni di euro per l'anno 2022 il fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, finalizzato a riconoscere, nei limiti della dotazione del fondo stesso e fino ad esaurimento delle risorse, un buono da utilizzare per l'acquisto fino al 31 dicembre 2022, di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale ovvero per i servizi di trasporto ferroviario nazionale.

Ai relativi oneri, pari a 101 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 43.

La RT ribadisce il contenuto della norma.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

Descrizione norma

e/s

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

2022

2023

2024

2025

2022

2023

2024

2025

2022

2023

2024

2025

Rifinanziamento Fondo bonus trasporti di cui all'articolo 35 D.L. 50/2022

S

c

101

101

101

Al riguardo, si ricorda che lo stanziamento iniziale era di 79 milioni di euro e che secondo fonti ufficiali, l'erogazione del buono in questione non è ancora iniziata ma lo sarà dal mese di settembre(54) . Pertanto, andrebbero chiarite le ragioni che hanno portato a più che raddoppiare le risorse destinate a tale scopo, pur non essendo ancora iniziata la fase di presentazione delle domande.

In ogni caso, atteso che l'onere è limitato all'entità dello stanziamento e che l'intervenuto decreto attuativo prevede l'ammissione delle domande fino all'esaurimento delle risorse disponibili, non si hanno osservazioni da formulare.


54) Cfr. sito del Ministero del Lavoro.

Articolo 28
(Misure di accelerazione degli interventi infrastrutturali in materia trasmissione televisiva)

Il comma 1, al fine di consentire ai comuni, alle comunità montane o ad altri enti locali o consorzi di enti locali non rientranti nella zona di coordinamento radioelettrico internazionale concordata con i Paesi radio-elettricamente confinanti la prosecuzione della trasmissione via etere simultanea ed integrale dei programmi televisivi diffusi in ambito nazionale e locale e di garantire la continuità della fruizione dei programmi televisivi della popolazione residente in aree nelle quali gli interventi infrastrutturali necessari per la ricezione del segnale televisivo non risultano sostenibili economicamente, destina, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 1039, lettera c), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, una quota sino a 2,5 milioni di euro per l'anno 2022 per l’adeguamento degli impianti di trasmissione autorizzati da riattivare nelle suddette zone con un limite massimo dell’80 per cento delle spese sostenute e comunque per un importo non superiore a 10.000 euro.

Il comma 2 demanda ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico l'individuazione delle modalità operative e delle procedure per l’attuazione dei predetti interventi.

Il comma 3 stabilisce che in caso di acquisto di apparecchio di ricezione televisiva via satellite, per l'anno 2022, il contributo di cui all'articolo 1, comma 1039, lettera c), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sia innalzato fino ad un importo di 50 euro.

La RT afferma che le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 non comportano oneri per la finanza pubblica, trovando copertura nelle risorse disponibili a legislazione vigenze per l’anno 2022 già autorizzate ai sensi dell’articolo 1, comma 1039, lettera c), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come di recente rifinanziate dall’articolo 1, comma 480, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Al riguardo, al fine di escludere oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, andrebbero forniti ulteriori elementi di dettaglio, a dimostrazione, da un lato, degli oneri recati dalla presente disposizione, solo parzialmente ricavabili al comma 1 ma non al comma 3 e, dall'altra, della disponibilità delle risorse già previste a legislazione vigente ai sensi dell'articolo 1, comma 1039, lettera c), della legge n. 205 del 2017, sufficienti a realizzare la misura prevista dalla presente disposizione.

Capo V
Disposizioni urgenti in materia di agevolazioni alle imprese, di investimenti in aree di interesse strategico e in materia di contratti pubblici

Articolo 29
(Disposizioni in materia di procedura liquidatoria dell’amministrazione straordinaria di Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.A.)

Il comma 1, modificando l’articolo 11-quater, comma 8, del decreto-legge n. 73 del 2021, conferma che, a seguito dell'intervenuta cessione di tutti i compendi aziendali di cui al programma autorizzato con decisione della Commissione Europea, i proventi dell’attività liquidatoria siano prioritariamente destinati al soddisfacimento in prededuzione dei crediti dello Stato, stabilendo ora che ciò avvenga al netto dei costi di completamento della liquidazione e degli oneri di struttura, gestione e funzionamento dell’amministrazione straordinaria, nonché dell’indennizzo ai titolari di viaggio, di voucher o analoghi titoli emessi dall’amministrazione straordinaria.

La RT afferma che la disposizione non determina oneri per la finanza pubblica, tenuto conto che le stime del saldo netto da finanziare e del fabbisogno non scontano, prudenzialmente, la restituzione del prestito.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

Al riguardo, si evidenzia che la norma, a differenza dei precedenti interventi in materia di prestiti concessi dallo Stato ad Alitalia spa in amministrazione straordinaria, non reca una proroga del termine di restituzione dei prestiti, ma una serie di deroghe relative al principio per cui i proventi della liquidazione siano prioritariamente destinati al soddisfacimento in prededuzione dei crediti dello Stato, il che ovviamente accresce la probabilità che i crediti statali restino in tutto o in parte inesatti. In relazione all'asserzione della RT alla base dell'esclusione di effetti onerosi della misura, si ricorda che, in occasione del differimento del termine di restituzione precedente a quello disposto con l'articolo 11-quater del decreto-legge n. 73 del 2021, il Governo ha chiarito che le maggiori entrate connesse alla restituzione del prestito non risultavano scontate nel 2020. Pertanto, appare plausibile che gli effetti di detta restituzione non risultino prudenzialmente scontati anche per l’esercizio in corso. Tuttavia, un'assicurazione sul punto appare necessaria. Nel caso in cui detti effetti risultino invece inclusi nelle previsioni tendenziali per il 2022, andrebbe acquisito l’avviso del Governo riguardo ai possibili rischi connessi all’effettivo introito delle relative somme, chiaramente aumentati proprio per effetto delle disposizioni in esame. Detta questione richiama altresì la tematica della classificazione in base al sistema contabile europeo dell’operazione in questione, attualmente qualificata come operazione finanziaria (prestito) e, quindi, priva di impatto sull’indebitamento netto. Si ricorda in proposito che, anche in ragione del mancato rimborso dei precedenti prestiti-ponte, il DEF e la NADEF 2019 "in ottemperanza a quanto richiesto sia dalla normativa interna, sia dalla governance europea" hanno dato conto della “riclassificazione del prestito Alitalia” che ha comportato effetti di maggior onere ai fini dell’indebitamento netto nel triennio 2016-2018 (900 milioni coperti con il decreto-legge n. 34 del 2019), sia pur qualificati ai fini dell’indebitamento netto tra quelli di carattere non strutturale (“one-off”) (v. pag. 59 della NADEF 2019).

Articolo 30
(Misure urgenti per il sostegno alla siderurgia)

Il comma 1, inserendo il comma 1-quinquies nell'articolo 1 del decreto-legge n. 142 del 2019, autorizza INVITALIA - Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. a sottoscrivere aumenti di capitale o diversi strumenti, comunque idonei al rafforzamento patrimoniale, anche nella forma di finanziamento soci in conto aumento di capitale, sino all’importo complessivamente non superiore a 1 miliardo di euro per l’anno 2022, ulteriori e addizionali rispetto a quelli previsti dal comma 1-ter. Per l’attuazione del presente comma, il Ministero dell’economia e delle finanze si avvale di primarie istituzioni finanziarie, senza applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 6, comma 7, del decreto-legge n. 78 del 2010, nel limite di spesa di 100.000 euro per l’anno 2022.

Il comma 2 provvede agli oneri di cui al comma 1, pari a 1.000.100.000 euro per l’anno 2022, quanto a 900 milioni di euro mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme iscritte in conto residui, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 27, comma 17, del decreto-legge n. 34 del 2020 (relative all'assegnazione a CDP di somme, sotto forma di titoli di Stato o liquidità, nel limite massimo di 44 miliardi di euro per il 2020, in corrispondenza dei quali il corrispondente importo è appunto iscritto su apposito capitolo - n. 7415 - dello stato di previsione del MEF), quanto a 100 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1-quater, comma 1, del decreto-legge n. 137 del 2020 (relativa al Fondo perequazione misure fiscali a favore dei soggetti danneggiati dall'emergenza COVID), e, quanto a 100.000 euro, mediante corrispondente utilizzo dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 2, comma 13-bis, del decreto-legge n. 34 del 2020 (relativa alla possibilità di utilizzo di esperti di elevata professionalità per il monitoraggio delle clausole di flessibilità del Patto di stabilità e crescita europeo con riferimento alle operazioni di partenariato pubblico-privato, nel limite massimo di spesa, per il 2022, di 200.000 euro).

La RT sottolinea che la disposizione interviene al fine di consentire ad Invitalia di assicurare la continuità del funzionamento produttivo dell'impianto siderurgico di Taranto della società ILVA S.p.A., qualificato stabilimento di interesse strategico nazionale. La RT null'altro aggiunge al contenuto dell'articolo.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

Co.

Descrizione norma

e/s

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

2022

2023

2024

2025

2022

2023

2024

2025

2022

2023

2024

2025

1

Ulteriori aumenti di capitale sottoscritti da INVITALIA per continuità del funzionamento produttivo dell'impianto siderurgico di Taranto della Società ILVA S.p.A.

s

k

1.000,0

1.000,0

Utilizzo primarie istituzioni finanziarie per operazione ricapitalizzazione ILVA

s

c

0,1

0,1

0,1

2

Versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme iscritte in conto residui di cui all'articolo 27, comma 17, del D.L. n.34/2020- Patrimonio destinato CDP

e

ext

900,0

s

k

-900,0

Riduzione Fondo perequazione misure fiscali a favore dei soggetti danneggiati da emergenza COVID di cui all'articolo 1, comma 1-quater D.L. n.137/2020

s

c

-100,0

-100,0

Utilizzo autorizzazione di spesa di cui all'art 2 comma 13-bis D.L. n.34/2020-Esperti di elevata professionalità per monitoraggio clausole di flessibilità Patto di stabilità e crescita europeo con riferimento alle operazioni di partenariato pubblico-privato

s

c

-0,1

-0,1

-0,1

Al riguardo, nulla da osservare per i profili di quantificazione, essendo gli oneri configurati come tetti di spesa. Per quanto attiene alla copertura, mentre non vi sono rilievi da formulare in ordine alla teorica disponibilità delle risorse rispetto agli utilizzi previsti e ai criteri di contabilizzazione sui saldi, nonché sui residui relativi al patrimonio destinato a CDP (pari a oltre 22 miliardi di euro per il 2022) andrebbe confermata l'effettiva disponibilità delle risorse relative al Fondo per le misure fiscali in favore dei soggetti danneggiati dall'emergenza Covid e della metà dello stanziamento per il 2022 previsto affinché l'amministrazione possa avvalersi degli esperti di cui all'articolo 2, comma 13-bis, del decreto-legge n. 34 del 2020, senza pregiudicare interventi già avviati, programmati o comunque prevedibili sulla base degli andamenti pregressi. In relazione a tale ultima posta, comunque, si segnala che il rendiconto per l'esercizio 2021, in ordine al pertinente capitolo (n. 2659 dello stato di previsione del MEF), a fronte di uno stanziamento definitivo pari a 200.000 euro, attesta l'assoluta mancanza di impegni e pagamenti, il che suggerisce che le risorse necessarie siano effettivamente disponibili.

Articolo 31
(Modifiche all’articolo 28 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, relativo alla Società 3-I S.p.A.)

L'articolo, alle lettere a)-c), reca modifiche all’articolo 28 (Costituzione e disciplina della società 3-I S.p.A. per lo sviluppo, la manutenzione e la gestione di soluzioni software e di servizi informatici a favore degli enti previdenziali e delle pubbliche amministrazioni centrali) del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 e prevede che il capitale sociale della costituenda società 3-I S.p.A., pari a 45 mln di euro in fase di prima sottoscrizione, possa essere successivamente aumentato per mezzo di conferimenti in natura da parte dei soci, disponendo al contempo che ciascuno di essi non possa comunque detenere una quota superiore al 65 per cento del capitale sociale. Inoltre, è previsto che tra i beni da trasferire alla suddetta società per l’assolvimento dei suoi compiti – individuati con uno o più DPCM – vengano inseriti anche i contratti e i rapporti attivi e passivi, che, insieme agli altri beni previsti dalla normativa vigente, sono esenti, senza limiti di valore, da ogni imposta, spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie o natura e possono essere oggetto non solo di trasferimento, come finora previsto, ma anche di conferimento.

La RT si sofferma sull'articolo, riferendo che la disposizione reca alcune modifiche necessarie ed urgenti all’articolo 28 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79.

Certifica che la norma ha carattere ordinamentale e, rappresentando un mero chiarimento interpretativo ed applicativo della disposizione vigente, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui Saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, ritenuto il tenore ordinamentale della disposizione, non ci sono osservazioni.

Articolo 32
(Aree di interesse strategico nazionale)

Il comma 1 demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la previsione di istituire aree di interesse strategico nazionale per la realizzazione di piani o programmi comunque denominati che prevedano investimenti pubblici o privati anche cumulativamente pari a un importo non inferiore ad euro 400.000.000,00 relativi ai settori ritenuti di rilevanza strategica.

A tal fine, sono considerati di rilevanza strategica i settori relativi alle filiere della microelettronica e dei semiconduttori, delle batterie, del supercalcolo e calcolo ad alte prestazioni, della cibersicurezza, dell’internet delle cose (IoT), della manifattura a bassa emissione di Co2, dei veicoli connessi, autonomi e a basse emissioni, della sanità digitale e intelligente e dell’idrogeno, individuate dalla Commissione Europea come catene strategiche del valore.

L’istituzione dell’area equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere necessarie, anche ai fini dell’applicazione delle procedure del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e costituisce titolo per la costituzione volontaria o coattiva di servitù connesse alla costruzione e gestione delle stesse opere, fatto salvo il pagamento della relativa indennità e per l’apposizione di vincolo espropriativo.

I commi 2 d 3 stabiliscono che il predetto decreto debba motivare sulla rilevanza strategica dell’investimento in uno specifico settore e sia preceduto:

  1. da una manifestazione di interesse da parte di un soggetto pubblico o privato per la realizzazione di piani o programmi che prevedono un investimento pubblico o privato di importo cumulativamente pari a un importo non inferiore a 400.000.000,00 nei settori di cui al comma 1;
  2. dalla presentazione di un piano economico-finanziario che descriva la contemporanea presenza delle condizioni di convenienza economica e sostenibilità finanziaria del progetto;

Il decreto individua altresì l'eventuale supporto pubblico richiesto nel limite delle risorse previste a legislazione vigente e delimita l'area geografica di riferimento.

Il comma 4 demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la previsione di istituire nel limite delle risorse previste a legislazione vigente una società di sviluppo o un consorzio comunque denominato, partecipato dalla regione o provincia autonoma, dai Comuni interessati e dal Ministero dell’economia e delle finanze, anche in rappresentanza delle amministrazioni statali competenti per il settore coinvolto, il cui oggetto sociale consiste nella pianificazione e nel coordinamento delle attività finalizzate alla realizzazione dei piani e dei programmi di cui al comma 1. In alternativa, con il medesimo decreto, può essere individuato una società di sviluppo o un consorzio comunque denominato, già esistenti, anche di rilevanza nazionale.

Il comma 5 affida ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la nomina di un Commissario unico delegato del Governo per lo sviluppo dell’area, l’approvazione di tutti i progetti pubblici e privati e la realizzazione delle opere pubbliche, specificandone i poteri. Il Commissario, ove strettamente indispensabile per garantire il rispetto del cronoprogramma del piano, provvede all'adozione dei relativi atti mediante ordinanza motivata, in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto dei principi generali dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Nel caso in cui la deroga riguardi la legislazione regionale, l'ordinanza è adottata, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Al compenso del Commissario, si provvede nel limite delle risorse previste a legislazione vigente.

Il comma 6 prevede che il Commissario straordinario possa avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di strutture dell'amministrazione territoriale interessata, del soggetto istituito ai sensi del comma 4, nonché di società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, dalle Regioni o da altri soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Il comma 7 individua la procedura da intraprendere nel caso di ritardo o inerzia da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano o di un ente locale, tale da mettere a rischio il rispetto del cronoprogramma. In tal caso, il Presidente del Consiglio dei ministri, assegna al soggetto interessato un termine per provvedere non superiore a trenta giorni e in caso di perdurante inerzia, il Consiglio dei ministri individua l'amministrazione, l'ente, l'organo o l'ufficio, ovvero in alternativa nomina uno o più commissari ad acta, ai quali attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare gli atti o provvedimenti necessari, anche avvalendosi di società di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 o di altre amministrazioni specificamente indicate. É prevista anche una procedura per individuare soluzioni in caso di dissenso, diniego, opposizione o altro atto equivalente proveniente da un organo della regione, o della provincia autonoma di Trento o di Bolzano o di un ente locale, e in mancanza di soluzioni condivise, per esercitare i poteri sostitutivi.

Il comma 8 specifica che il soggetto istituito ai sensi del comma 4 è competente anche ai sensi dell’articolo 6 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, per consentire la realizzazione degli interventi inerenti all’area strategica di interesse nazionale di cui al comma 1, ivi comprese le opere di cui al procedimento autorizzatorio unico accelerato regionale per settori di rilevanza strategica di cui all'articolo 27-ter, comma 4, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Il comma 9 prevede che al ricorrere dei requisiti di cui al comma 1, sia possibile richiedere l’applicazione del procedimento autorizzatorio unico accelerato regionale per settori di rilevanza strategica di cui all’articolo 27-ter, del decreto legislativo n. 152 del 2006, come introdotto dal presente decreto, secondo le modalità ivi previste.

La RT afferma che la norma introduce la possibilità di istituire con apposito DPCM aree di interesse strategico nazionale per la realizzazione di piani o programmi in settori ritenuti di rilevanza strategica e che prevedano investimenti pubblici o privati anche cumulativamente pari a un importo non inferiore a 400 milioni di euro, rispetto ai quali possa operare una disciplina di semplificazione e accelerazione procedimentale per l’attuazione.

La norma stabilisce che l'istituzione avvenga con DPCM e che lo stesso DPCM motivi la strategicità dell’investimento e accerti la presenza delle concrete condizioni di convenienza economica e sostenibilità finanziaria del progetto, oltre alla localizzazione geografica dell’investimento.

Si prevede, altresì, che con DPCM di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e d’intesa con la regione o la provincia autonoma territorialmente competente o proponente possa essere nominato un Commissario straordinario quale unico delegato per lo sviluppo dell’area, l’approvazione di tutti i progetti pubblici e privati e la realizzazione delle opere pubbliche. Il compenso del Commissario, determinato nella misura e con le modalità di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, è definito nel provvedimento di nomina, a valere sulle risorse previste a legislazione vigente.

Al fine di realizzare i suddetti investimenti è altresì prevista la possibilità che il DPCM istituisca o individui società di sviluppo o un consorzio, partecipato dalla Regione, dai Comuni interessati e dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, per la pianificazione e il coordinamento delle attività finalizzate alla realizzazione dei piani e dei programmi nelle aree di interesse strategico nazionale.

La RT prosegue evidenziando che ai commi 7, 8 e 9 sono previste procedure acceleratorie per l’attuazione degli interventi tra cui l’applicazione dell’articolo 27-ter del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, che si intende introdurre con altra apposita norma con l’articolo 33 del presente decreto.

La RT afferma che la norma ha carattere ordinamentale e programmatico, atteso che si limita a disciplinare il procedimento di possibile istituzione di aree di interesse strategico nazionale, ove consentire l’applicazione di norme di semplificazione e accelerazione procedimentale utili a favorire eventuali futuri piani di investimento, la cui concreta individuazione e disciplina di dettaglio è rimessa a decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, deputati a vagliare le effettive condizioni dell’investimento, la rilevanza strategica e le eventuali modalità di realizzazione.

Fermo restando che i futuri DPCM saranno ordinariamente sottoposti alle necessarie verifiche degli organi di controllo, la norma secondo la RT, stante il carattere programmatico e ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dovendosi anzi ritenere che le norme di semplificazione e accelerazione procedimentale ivi previste possano consentire risparmi di spesa in termini di minori oneri amministrativi.

Al riguardo, pur condividendo quanto affermato dalla RT circa il carattere ordinamentale e programmatico delle norme in esame, si rileva che possibili profili onerosi potranno discendere dalla nomina del Commissario straordinario e dall'istituzione o individuazione di società di sviluppo o consorzio, partecipato dalla Regione, dai Comuni interessati e dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, per la pianificazione e il coordinamento delle attività finalizzate alla realizzazione dei piani e dei programmi nelle aree di interesse strategico nazionale. In particolare, si osserva che gli oneri per il compenso del Commissario e l'istituzione della società di sviluppo o consorzio saranno, secondo quanto disciplinato dalla norma, coperti genericamente "nel limite delle risorse previste a legislazione vigente", senza che sia stata indicata una specifica modalità di copertura. Al fine dunque di circoscrivere l'onere recato dalla norma, appare opportuno che siano fornite ulteriori indicazioni circa le risorse presenti a legislazione vigente idonee a far fronte ai predetti oneri e la possibilità di poterle utilizzare senza pregiudicare le altre finalizzazioni previste a valere sulle medesime risorse.

Articolo 33
(Procedimento autorizzatorio accelerato regionale)

La norma nell'introdurre l'articolo 27-ter al decreto legislativo n. 152 del 2006 disciplina il procedimento autorizzatorio unico accelerato regionale per settori di rilevanza strategica.

In particolare, il comma 1 del nuovo articolo stabilisce che nell’ambito delle aree di interesse strategico nazionale per la realizzazione di piani o programmi comunque denominati che prevedano investimenti pubblici o privati anche cumulativamente pari a un importo non inferiore ad euro 400.000.000,00 relativi ai settori ritenuti di rilevanza strategica, caratterizzati da più elementi progettuali corrispondenti a diverse tipologie soggette a VIA o a verifica di assoggettabilità a VIA o, laddove necessario, a VAS, rientranti in parte nella competenza statale e in parte nella competenza regionale, l’autorità ambientale competente sia la Regione e tutte le autorizzazioni siano rilasciate, se il proponente ne fa richiesta nell’istanza di cui al comma 5, nell’ambito di un procedimento volto al rilascio di un provvedimento autorizzatorio unico accelerato regionale (PAUAR).

Il comma 2 dispone che per i piani e i programmi di cui all’articolo 6, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006, il procedimento autorizzatorio unico accelerato sia preceduto dalla verifica di assoggettabilità. Vengono previste anche specifiche tempistiche per l'invio del parere all’autorità competente ed all’autorità procedente e per il rilascio del provvedimento di verifica.

Il comma 3 prevede che per i piani e i programmi afferenti ai settori di cui al comma 1, considerati assoggettabili a VAS, la medesima VAS sia integrata nel procedimento autorizzatorio unico accelerato in esame. Per i piani e i programmi di cui all’articolo 6, comma 2, ove coincidenti con quelli di cui al comma 1 del presente articolo, la VAS è in ogni caso integrata nel procedimento autorizzatorio unico accelerato.

Il comma 4 specifica che il procedimento autorizzatorio unico accelerato di cui al presente articolo si applica a tutte le opere necessarie per la realizzazione dei piani e dei programmi di cui al comma 1, da individuare secondo le modalità indicate dai commi 5 e 6.

I commi da 5 a 11 stabiliscono:

  • il contenuto dell'istanza che il proponente presenta all’autorità competente e alle altre amministrazioni interessate e la documentazione necessaria per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati;
  • i termini per le verifiche e i compiti attribuiti all'autorità e all'amministrazione competente;
  • la verifica della completezza della documentazione e la valutazione dell’istanza di estensione del presente procedimento alle opere eventualmente indicate come necessarie alla realizzazione dei piani e dei programmi;
  • i termini perentori per le eventuali integrazioni;
  • i termini per la convocazione di una conferenza di servizi da parte dell’autorità competente alla quale partecipano il proponente e tutte le Amministrazioni competenti o comunque potenzialmente interessate per il rilascio del provvedimento di VIA, e dei titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto richiesti dal proponente. La determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi costituisce il provvedimento autorizzatorio unico accelerato regionale e comprende, recandone l’indicazione esplicita, i provvedimenti di VIA, e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto, nonché l’indicazione se uno o più titoli costituiscano variante agli strumenti urbanistici e vincolo preordinato all’esproprio.

Il comma 12 prevede la partecipazione con diritto di voto, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di un esperto designato dallo Stato nei procedimenti per i quali sia riconosciuto da specifiche disposizioni o intese un concorrente interesse statale, al procedimento disciplinato dal presente articolo. All'esperto non spettano compensi, indennità, rimborsi spese, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati.

Il comma 13 prevede l'applicazione, in quanto compatibili e senza aggravi ai fini del celere rilascio del provvedimento, delle disposizioni di cui all’articolo 27-bis, commi 7-bis e 9.

Il comma 14 stabilisce che tutti i termini del procedimento si considerano perentori ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.

La RT afferma che la norma si pone quale misura di semplificazione nel procedimento di istituzione delle aree di interesse strategico nazionale. In particolare, stabilisce un unico procedimento autorizzatorio di verifica per il rilascio di VIA e VAS con il dimezzamento dei relativi termini volto al rilascio di un provvedimento autorizzatorio unico accelerato regionale (PAUAR).

Per la RT, la disposizione ha pertanto carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dovendosi anzi ritenere che le norme di semplificazione e accelerazione procedimentale ivi previste possano consentire risparmi di spesa in termini di minori oneri amministrativi.

In particolare, con riguardo alla figura dell’esperto previsto al comma 12 per la partecipazione alla conferenza di servizi decisoria, questi è da intendersi quale rappresentante dell’amministrazione statale e, dunque, quale dipendente dell’amministrazione dello Stato, in possesso di specifici requisiti di professionalità nella materia, la cui partecipazione rientra dunque nei doveri d’ufficio senza comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. In ogni caso, la partecipazione a tale attività non comporta l’attribuzione di alcun emolumento, indennità, gettone di presenza o altro compenso comunque denominato.

Al riguardo, stante il carattere ordinamentale della norma e atteso che all'esperto non spettano compensi, indennità, rimborsi spese, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 34
(Revisione prezzi Fondo complementare – Olimpiadi Milano-Cortina)

Il comma 1 nell'inserire il comma 7-quater all’articolo 26 del decreto–legge 17 maggio 2022, n. 50, incrementa il Fondo per l’avvio di opere indifferibili di cui al comma 7 di complessivi 1.300 milioni di euro, di cui 180 milioni di euro per l'anno 2022, 240 milioni di euro per l'anno 2023, 245 milioni di euro per l’anno 2024, 195 milioni di euro per l’anno 2025, 205 milioni di euro per l’anno 2026 e 235 milioni di euro per l'anno 2027. Il predetto incremento è destinato quanto a 900 milioni agli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, e quanto a 400 milioni per la realizzazione delle opere, anche connesse e di contesto, relative agli impianti sportivi per le olimpiadi Milano-Cortina, di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, secondo le modalità definite ai sensi del comma 7-bis e relativamente alle procedure di affidamento di lavori delle opere avviate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2022 la cui realizzazione deve essere ultimata entro il 31 dicembre 2026. Le eventuali risorse eccedenti l'importo finalizzato agli interventi di cui al precedente periodo, rimangono nella disponibilità del Fondo per essere utilizzate ai sensi dei commi 7 e seguenti.

Il comma 2 provvede agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 180 milioni di euro per l'anno 2022, 240 milioni di euro per l’anno 2023, 245 milioni di euro per l’anno 2024, 195 milioni di euro per l’anno 2025, 205 milioni di euro per l’anno 2026 e 235 milioni di euro per l’anno 2027:

  1. quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 e 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
  2. quanto a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 10 milioni di euro per l’anno 2025, 20 milioni di euro per l'anno 2026, 50 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
  3. quanto a 130 milioni di euro per l'anno 2022, 160 milioni di euro per l'anno 2023 e 165 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando:
  1. l'accantonamento relativo al Ministero dell’economia e delle finanze per 65 milioni di euro per l'anno 2022 e 75 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027;
  2. l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2027;
  3. l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2027;
  4. l'accantonamento relativo al Ministero dell’istruzione per 10 milioni di euro per l'anno 2022 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027;
  5. l'accantonamento relativo al Ministero della transizione ecologica per 10 milioni di euro per l'anno 2022 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027;
  6. l'accantonamento relativo al Ministero dell’università e della ricerca per 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2027;
  7. l'accantonamento relativo al Ministero della difesa per 5 milioni di euro per l'anno 2022 e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027;
  8. l’accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per 5 milioni di euro per l'anno 2023 e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027;
  9. l'accantonamento relativo al Ministero salute per 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2027.

Il comma 3 provvede a sostituire l’articolo 2 del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16 relativo al Comitato organizzatore dei giochi olimpici Milano-Cortina 2026. Il nuovo articolo inserisce tra i componenti della Fondazione "Milano-Cortina 2026" anche la Presidenza del Consiglio dei ministri e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Inoltre si specifica che la Fondazione è amministrata esclusivamente da un consiglio di amministrazione, al cui interno e tra i cui membri può essere istituito un comitato di gestione con composizione e funzioni disciplinate dallo statuto. Il consiglio di amministrazione è composto da quattordici membri, di cui:

  1. sette nominati d’intesa dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano e dal Comitato Italiano Paralimpico, uno dei quali con funzioni di presidente;
  2. sei nominati d’intesa dalla Regione Lombardia, dalla Regione Veneto, dalle Province autonome di Trento e Bolzano, dal Comune di Milano e dal Comune di Cortina d'Ampezzo;
  3. uno, con funzioni di amministratore delegato, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare sentiti la Regione Lombardia, la Regione Veneto, le Province autonome di Trento e Bolzano, il Comune di Milano e il Comune di Cortina d'Ampezzo.

I membri della Fondazione provvedono, su proposta dell’amministratore delegato, al conseguente adeguamento dello statuto della Fondazione entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e nelle more dell’adeguamento dello statuto e della costituzione del nuovo consiglio di amministrazione, ogni funzione è svolta dall’amministratore delegato nominato ai sensi del comma 3, lettera c). La nuova norma riconferma la clausola di invarianza d'oneri già presente della versione vigente prevedendo che dall'istituzione e dal funzionamento del Comitato organizzatore non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 4 modifica l’articolo 16, comma 3-bis, del decreto-legge n. 121 del 2021, che ha previsto la nomina dell’amministratore delegato della società “Infrastrutture Milano Cortina 2020–2026 S.p.A”, quale commissario straordinario per la realizzazione, entro il 31 dicembre 2024, degli interventi di adeguamento della pista olimpica di bob e slittino "Eugenio Monti" di Cortina d'Ampezzo.

A tal proposito, la norma in esame provvede ad attribuire al medesimo commissario straordinario, entro il 31 dicembre 2025, in coordinamento con la Provincia autonoma di Trento, anche gli interventi di riqualificazione dell’impianto olimpico per il pattinaggio di velocità “Ice rink Oval” di Baselga di Piné.

La RT in merito ai commi 1 e 2 ribadisce il contenuto della norma, mentre con riferimento al comma 3 sottolinea che dall'istituzione e dal funzionamento del Comitato Organizzatore non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Infine, per quanto riguarda il comma 4, la RT afferma che la disposizione, di natura ordinamentale, attribuisce un nuovo incarico al commissario straordinario di cui all’articolo 16, comma 3-bis, del DL 121/2021, con riferimento all’impianto olimpico per il pattinaggio di velocità “Ice rink Oval”. La modifica in esame, secondo la RT, non determina oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, in quanto i predetti interventi verranno realizzati tramite il ricorso a stanziamenti già esistenti a legislazione vigente, senza che sia necessario l’utilizzo delle risorse di cui al comma 3-quinquies dello stesso articolo 16 del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121. Tali risorse sono infatti stanziate con riferimento agli interventi di adeguamento della pista olimpica di bob e slittino "Eugenio Monti" di Cortina d'Ampezzo.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

Co. 2,

lett.

Descrizione norma

e/s

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

2022

2023

2024

2025

2022

2023

2024

2025

2022

2023

2024

2025

a)

Riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'art. 10, c. 5, del D.L. 282/2004

s

c

-50,0

-50,0

-50,0

-20,0

-50,0

-50,0

-50,0

-20,0

-50,0

-50,0

-50,0

-20,0

b)

Riduzione del Fondo esigenze indifferibili, di cui all'art. 1, c. 200, della L. 190/2014

s

c

-30,0

-30,0

-10,0

-30,0

-30,0

-10,0

-30,0

-30,0

-10,0

c) 1)

Riduzione tab. B MEF

s

k

-65,0

-75,0

-75,0

-75,0

-65,0

-75,0

-75,0

-75,0

-65,0

-75,0

-75,0

-75,0

c) 2)

Riduzione tab. B Lavoro

s

k

-10,0

-10,0

-10,0

-10,0

-10,0

-10,0

-10,0

-10,0

-10,0

-10,0

-10,0

-10,0

c) 3)

Riduzione tab. B Giustizia

s

k

-10,0

-10,0

-10,0

-10,0

-10,0

-10,0

-10,0

-10,0

-10,0

-10,0

-10,0

-10,0

c) 4)

Riduzione tab. B Istruzione

s

k

-10,0

-15,0

-15,0

-15,0

-10,0

-15,0

-15,0

-15,0

-10,0

-15,0

-15,0

-15,0

c) 5)

Riduzione tab. B MITE

s

k

-10,0

-15,0

-15,0

-15,0

-10,0

-15,0

-15,0

-15,0

-10,0

-15,0

-15,0

-15,0

c) 6)

Riduzione tab. B MUR

s

k

-10,0

-10,0

-10,0

-10,0

-10,0

-10,0

-10,0

-10,0

-10,0

-10,0

-10,0

-10,0

c) 7)

Riduzione tab. B Difesa

s

k

-5,0

-10,0

-10,0

-10,0

-5,0

-10,0

-10,0

-10,0

-5,0

-10,0

-10,0

-10,0

c) 8)

Riduzione tab. B MIPAAF

s

k

-5,0

-10,0

-10,0

-5,0

-10,0

-10,0

-5,0

-10,0

-10,0

c) 9)

Riduzione tab. B Salute

s

k

-10,0

-10,0

-10,0

-10,0

-10,0

-10,0

-10,0

-10,0

-10,0

-10,0

-10,0

-10,0

Al riguardo, con riferimento all'incremento del Fondo per l’avvio di opere indifferibili recato ai commi 1 e 2, mediante risorse a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica e sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, andrebbe assicurata l'effettiva disponibilità di tali risorse in tutti gli esercizi finanziari considerati dalla norma e l'assenza di eventuali pregiudizi nei confronti delle altre finalità previste a legislazione vigente a valere sulle medesimi risorse.

In merito alle modifiche di cui al comma 3 relative al Comitato organizzatore dei giochi olimpici Milano-Cortina 2026, pur in presenza di una apposita clausola di invarianza finanziaria riferita all'istituzione e al funzionamento del Comitato organizzatore, posto che la norma in esame incrementa i componenti della Fondazione e prevede l'istituzione di un consiglio di amministrazione, sarebbe opportuno fornire maggiori delucidazioni circa la congruità delle risorse previste a legislazione vigente(55) a far fronte anche a queste ulteriori attività.

Infine, per quanto riguarda l'ulteriore incarico attribuito al commissario straordinario di cui all’articolo 16, comma 3-bis, del decreto-legge n. 121 del 2021 e al fine di escludere oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, andrebbe confermato che anche con riferimento all’impianto olimpico per il pattinaggio di velocità “Ice rink Oval” al predetto commissario, per lo svolgimento delle relative attività non spetti alcun compenso, gettone di presenza, indennità comunque denominata o rimborso di spese.


55) La Fondazione ha assunto nei confronti del Comitato olimpico internazionale, con l’Host City Contract, la responsabilità dell’organizzazione dell’evento sportivo, ricevendo, quale controprestazione, l’impegno al totale finanziamento delle suddette attività, per un ammontare complessivo stimato pari a 925 milioni di dollari (USD). I fondi resi disponibili dal Comitato olimpico internazionale hanno natura privata.

Articolo 35
(Disposizioni urgenti per il rifinanziamento di strumenti di sviluppo industriale del Ministero dello sviluppo economico)

Il comma 1, ai fini del rafforzamento e dell’attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), prevede:

a) per il finanziamento dei contratti di sviluppo di cui all’articolo 43 del decreto-legge n. 112 del 2008 l'autorizzazione di spesa di 40 milioni di euro per l’anno 2022, di 400 milioni di euro per l’anno 2023, di 12 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030. Il 50% di tali risorse è destinato al finanziamento di programmi di sviluppo per la tutela ambientale presentati successivamente al 10 agosto 2022;

b) per il sostegno alle imprese che partecipano alla realizzazione degli importanti progetti di comune interesse europeo di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE, l'incremento della dotazione del Fondo IPCEI di cui all’articolo 1, comma 232, della legge n. 160 del 2019 in misura pari a 25 milioni di euro per l’anno 2022, a 350 milioni di euro per l’anno 2023, a 33 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030.

Il comma 2 provvede ai sensi dell'articolo 43 alla copertura degli oneri di cui al comma 1, pari a 65 milioni di euro per l’anno 2022, 750 milioni di euro per l’anno 2023 e 45 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030.

La RT precisa che la lettera a) prevede lo stanziamento di 40 milioni di euro per il 2022, 400 milioni di euro per il 2023, 12 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030 per il finanziamento di progetti relativi alle imprese del centro-nord, il cui iter è sospeso per insufficienza di risorse finanziarie. La previsione destina il 50% di tali risorse al finanziamento di programmi di sviluppo per la tutela ambientale presentati dopo l’entrata in vigore del presente decreto. Le risorse potranno essere programmate per il finanziamento di iniziative di particolare rilevanza, quali interventi di ambientalizzazione degli impianti siderurgici. Lo strumento agevolativo summenzionato costituisce la principale misura nazionale di sostegno alla realizzazione di grandi investimenti strategici.

In base all’articolo 8 del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 9 dicembre 2014 e s.m.i., le agevolazioni sono concesse nelle forme di finanziamento agevolato, contributo in conto interessi, contributo in conto impianti e contributo diretto alla spesa, anche in combinazione tra di loro. L'utilizzo delle varie forme di agevolazione e la loro combinazione sono definiti in fase di negoziazione sulla base delle caratteristiche dei progetti e dei relativi ambiti di intervento.

Ai fini della quantificazione degli oneri della misura, è stato considerato quale riferimento l’andamento delle richieste agevolative relative agli anni precedenti, rispetto alle quali si è registrato, con una certa continuità, una ripartizione tra il 60% di richieste per le forme del contributo in conto impianti e contributo diretto alla spesa e del 40% per il finanziamento agevolato e il contributo in conto interessi.

Alla lettera b) si statuisce l’incremento della dotazione finanziaria del fondo IPCEI, ovvero uno dei principali strumenti di sostegno all’innovazione nell’ambito della politica industriale europea, per un importo pari a 25 milioni di euro per il 2022, 350 milioni di euro per il 2023, 33 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030, per la conclusione dell’iter amministrativo funzionale alla notifica.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

Co.

Let.

Descrizione norma

e/s

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

2022

2023

2024

2025

2022

2023

2024

2025

2022

2023

2024

2025

1

a)

Rifinanziamento contratti di sviluppo di cui all'articolo 43 DL n.112/2008

s

k

40,0

400,0

12,0

12,0

40,0

400,0

12,0

12,0

24,0

240,0

7,2

7,2

b)

Rifinanziamento Fondo IPCEI di cui all'articolo 1, 232 legge n.160/2019

s

k

25,0

350,0

33,0

33,0

25,0

350,0

33,0

33,0

25,0

350,0

33,0

33,0

Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare, essendo gli oneri configurati come tetti di spesa e alla luce dei chiarimenti forniti dalla RT in ordine al riparto delle risorse dell'intervento di cui alla lettera a) rispetto alle tipologie di finanziamento, al fine di valutare l'impatto sulla competenza economica.

Articolo 36
(Fondo Unico Nazionale Turismo)

L'articolo reca disposizioni di adeguamento della dotazione del Fondo Unico nazionale per il turismo, sia per la dotazione di parte corrente che in conto capitale.

A tal fine, il comma 1 integra la dotazione del Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. Le risorse sono destinate a finanziare gli investimenti di cui all'articolo 5, comma 1, ultimo periodo, del decreto interministeriale attuativo del medesimo Fondo (D.M. 9 marzo 2022)(56) . Si prevede che ai relativi oneri si provveda mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero del turismo.

Il comma 2 integra il Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente di 16.958.333 euro per l'anno 2023 e di 12,7 milioni di euro per l'anno 2024. Le risorse sono destinate a finanziare gli interventi di cui all'articolo 4, comma 2, del citato decreto interministeriale(57) . E' stabilito che ai relativi oneri si provveda mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero del turismo.

La RT ribadisce, sul comma 1, che la norma incrementa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, il fondo unico nazionale turismo di parte capitale di cui all'articolo 1, comma 368, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte capitale, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero del turismo.

Quanto al comma 2, conferma che ivi si incrementa di 16.958.333,00 di euro per l’anno 2023 e di 12,7 milioni di euro per l’anno 2024, il fondo unico nazionale turismo di parte corrente di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni stanziamento del fondo speciale di parte corrente, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero del turismo.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui Saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti, in conto maggiori/minori spese in conto capitale ed in conto corrente.

(milioni di euro)

Descrizione norma

e/s

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

2022

2023

2024

2025

2022

2023

2024

2025

2022

2023

2024

2025

Incremento Fondo unico nazionale turismo di parte capitale di cui all'articolo 1, comma 368 legge n.234/2021

s

k

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

Riduzione Tabella B Turismo

s

k

-10,0

-10,0

-10,0

-10,0

-10,0

-10,0

-10,0

-10,0

-10,0

Incremento Fondo unico nazionale turismo di parte corrente di cui all'articolo 1, comma 366 legge n.234/2021

s

c

17,0

12,7

17,0

12,7

17,0

12,7

Riduzione Tabella A Turismo

s

c

-17,0

-12,7

-17,0

-12,7

-17,0

-12,7

Al riguardo, per i profili di quantificazione, premesso che il comma 1 prevede un incremento della dotazione annua per il triennio 2022/2024 del fondo unico nazionale per il turismo relativamente allo stanziamento previsto in conto capitale(58) al fine specifico di provvedere alle iniziative di spesa di cui al D.M. 9 marzo 2022, ivi prefigurando un limite massimo di spesa per ciascuna annualità, andrebbe confermata l'effettiva spendibilità di ciascun incremento entro il rispettivo anno, visto che il prospetto riepilogativo espone un dato simmetrico degli effetti su Fabbisogno e indebitamento netto rispetto al dato stimato in termini di competenza finanziaria. Circostanza, quest'ultima, che si discosta dalla prassi in presenza di stanziamenti per spese in conto capitale, allorché - come noto - gli effetti di cassa si articolano di norma in più annualità, e in termini di contabilità nazionale a ragione degli iter di evidenza pubblica che condizionano l'impegno e l'effettiva spendita delle risorse stanziate.

Quanto ai profili di copertura, dal momento che si provvede a tal fine mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte capitale (Tabella B), allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero del turismo relativamente alle annualità del triennio 2022/2024, andrebbero richieste conferme in merito alle relative disponibilità alla data di entrata in vigore del decreto legge.

Sul comma 2, premesso che ivi si prevede l'adeguamento del Fondo unico nazionale per il turismo relativamente però alla sua dotazione di parte corrente per il 2023 e il 2024(59) , ivi prefigurando un limite massimo di spesa per ciascuna annualità, andrebbero comunque richiesti elementi informativi in ordine ai fabbisogni di spesa previsti per le citate annualità al fine di consentire una valutazione del grado di congruità delle risorse stanziate.

Per i profili di copertura, dal momento che ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni di stanziamento del fondo speciale di parte corrente, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero del turismo relativo alle annualità 2023/2024, andrebbero richieste conferme circa le disponibilità ivi esistenti alla data di entrata in vigore del decreto legge in esame.

Quanto allo scrutinio degli effetti d'impatto attesi sui Saldi di finanza pubblica, non ci sono osservazioni.


56) Si tratta degli investimenti finalizzati ad incrementare l'attrattività turistica del Paese, anche in relazione a manifestazioni, comprese quelle sportive, connotate da spiccato rilievo turistico.

57) Si tratta della adozione di misure di salvaguardia per gli operatori economici del settore e promozione di politiche di sviluppo del turismo in grado di produrre positive ricadute economiche e sociali sui territori interessati e per le categorie produttive e sociali coinvolte.

58) Capitolo 7115 dello stato di previsione del dicastero del turismo iscritto nel bilancio dello Stato 2022/2024.

59) Capitolo 2015 del medesimo stato di previsione.

Articolo 37
(Disposizioni in materia di intelligence in ambito cibernetico)

L'articolo riconosce al Presidente del Consiglio dei ministri il potere di adottare misure di intelligence di contrasto in ambito cibernetico, in caso di crisi o emergenza, anche con la cooperazione del Ministero della difesa. E' previsto che le misure sono attuate dall’Agenzia informazioni e sicurezza esterna e dall’Agenzia informazioni e sicurezza interna, con il coordinamento del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza e che il Presidente del Consiglio dei ministri informa il Copasir delle misure adottate. A sua volta il Copasir dopo 24 mesi trasmette alle Camere una relazione sull’efficacia delle suddette norme. A tal fine, si dispone l'inserimento dell'articolo 7-ter (Misure di intelligence di contrasto in ambito cibernetico) nel decreto-legge 30 ottobre 2015, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2015, n. 198.

In particolare, il comma 1 del nuovo articolo prevede che il Presidente del Consiglio dei ministri, acquisito il parere del Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica e sentito il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, emani ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 3 agosto 2007, n. 124, disposizioni per l’adozione di misure di intelligence di contrasto in ambito cibernetico, in situazioni di crisi o di emergenza a fronte di minacce che coinvolgono aspetti di sicurezza nazionale e non siano fronteggiabili solo con azioni di resilienza, anche in attuazione di obblighi assunti a livello internazionale. È previsto che le disposizioni trovino attuazione con la cooperazione del Ministero della difesa e il ricorso alle garanzie funzionali di cui all’articolo 17 della legge 3 agosto 2007, n. 124.

Il comma 2 stabilisce che le disposizioni indicate al comma 1 disciplinino il procedimento di autorizzazione, le caratteristiche e i contenuti generali delle misure. che possono essere autorizzate in rapporto al rischio per gli interessi nazionali coinvolti, secondo criteri di necessità e proporzionalità. È stabilito che l’autorizzazione sia disposta sulla base di una valutazione volta ad escludere, alla luce delle più aggiornate cognizioni informatiche, fatti salvi i fattori imprevisti e imprevedibili, la lesione degli interessi di cui all’articolo 17, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 124.

Il comma 3 prevede che le misure di contrasto in ambito cibernetico autorizzate ai sensi del comma 2 siano attuate dall’Agenzia informazioni e sicurezza esterna e dall’Agenzia informazioni e sicurezza interna, ferme restando le competenze del Ministero della difesa ai sensi dell’articolo 88 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e le competenze del Ministero dell’interno di cui all’articolo 7-bis del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155. E' stabilito che il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza assicura il coordinamento di cui all’articolo 4, comma 3, lettera d-bis), della legge n. 124 del 2007.

Il comma 4 dispone che il Presidente del Consiglio dei ministri sia tenuto ad informare il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica con le modalità indicate nell’articolo 33, comma 4, della legge n. 124 del 2007, delle misure intelligence di cui al presente articolo.

Il comma 5 prevede che al personale delle Forze armate impiegato nell’attuazione delle attività di cui al presente articolo, si applichino le disposizioni di cui all’articolo 19 della legge 21 luglio 2016, n. 145, e, ove ne ricorrano i presupposti, dell’articolo 17, comma 7, della legge n. 124 del 2007.

Il comma 6 afferma che il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica trascorsi ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione trasmette alle Camere una relazione sull’efficacia delle norme contenute nel presente articolo.

La RT si sofferma sull'articolo, ribadendo che la novella prevede che il Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 3 agosto 2007, n. 124, emani disposizioni per l’adozione di misure di intelligence di contrasto in ambito cibernetico, in situazioni di crisi o di emergenza a fronte di minacce che coinvolgono aspetti di sicurezza nazionale e non siano fronteggiabili solo con azioni di resilienza, anche in attuazione di obblighi assunti a livello internazionale.

Inoltre, con le predette disposizioni si disciplina il procedimento di autorizzazione, le caratteristiche e i contenuti generali delle misure che possono essere autorizzate in rapporto al rischio per gli interessi nazionali coinvolti, secondo criteri di necessità e proporzionalità. Le misure di contrasto in ambito cibernetico sono attuate dall’Agenzia informazioni e sicurezza esterna e dall’Agenzia informazioni e sicurezza interna, ferme restando le competenze del Ministero della difesa ai sensi dell’articolo 88 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.66. Il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza assicura il coordinamento di cui all’articolo 4, comma 3, lettera d-bis), della legge n. 124 del 2007.

Certifica che dall'attuazione delle predette disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui Saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, premesso che la RT certifica la neutralità delle disposizioni in esame, occorre non di meno soffermarsi su talune delle norme al fine di valutarne il potenziale impatto sul funzionamento delle Amministrazioni di volta in volta interessate e la compatibilità con la suddetta certificazione.

In tal senso, in particolare, si segnala in primis sul comma 1, laddove è previsto che per l'emanazione da parte del Presidente del Consiglio dei ministri di disposizioni per l’adozione di misure di intelligence di contrasto in ambito cibernetico, in situazioni di crisi o di emergenza a fronte di minacce, che coinvolgano aspetti di sicurezza nazionale, quest'ultimo operi avvalendosi anche della cooperazione dell'Amministrazione della Difesa. Nel contempo, anche in merito al comma 5, posto che ivi si prevede che al personale delle Forze Armate impiegato nell’attuazione delle attività di cui al presente articolo, si applichino, tra l'altro, sempre che ne ricorrano i presupposti, le disposizioni in tema di garanzie funzionali del personale estraneo alle Agenzie di informazioni e sicurezza previste al comma 7 dell'articolo 17 della legge n. 124 del 2007, andrebbero richieste conferme circa la neutralità anche di tale previsione.

In merito alla neutralità finanziaria, rammentando che la certificazione contenuta nella RT non costituisce mai di per sé garanzia circa l'assenza di nuovi o maggiori oneri, andrebbe valutata l'opportunità dell'inserimento di una specifica clausola di neutralità, che andrebbe accompagnata da una RT recante l'illustrazione dei dati ed elementi idonei a comprovarne la sostenibilità, come previsto dal comma 6-bis della legge di contabilità.

Capo VI
Istruzione e Università

Articolo 38
(Norme in materia di istruzione)

L'articolo istituisce un elemento retributivo accessorio destinato al personale docente che assuma la qualifica di esperto all'esito di specifici corsi formativi, nei limiti delle risorse disponibili a valere del Fondo per l'incentivo alla formazione previsto dal comma 5 dell'articolo 16-ter(Formazione in servizio incentivata e valutazione degli insegnanti) del decreto legislativo n. 59/2017, in cui è prevista, nell'ambito dell'attuazione del PNRR, a decorrere dall'anno scolastico 2023/2024, l'introduzione di un sistema di formazione e aggiornamento permanente dei docenti di ruolo, articolato in percorsi di durata almeno triennale.

A tal fine, si integra e modifica in più punti il citato articolo 16-ter del decreto legislativo n. 59/2017, e in particolare:

-alla lettera a) reca alcune modifiche formali al comma 4 che già prevede un elemento retributivo una tantum di carattere accessorio riconosciuto all'esito positivo del percorso formativo per tutti gli insegnanti di ruolo di ogni ordine e grado del sistema scolastico in caso di valutazione individuale da stabilirsi nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale entro una forbice tra il 10 per cento e il 20 per cento del trattamento stipendiale in godimento, nei limiti delle risorse disponibili ai sensi del comma 5 e secondo le modalità ivi previste;

-alla lettera b) dopo il comma 4 inserisce all'articolo 16-ter i commi 4-bis e 4-ter.

Il comma 4-bis stabilisce che i docenti di ruolo che abbiano conseguito una valutazione positiva nel superamento di tre percorsi formativi consecutivi e non sovrapponibili di cui al comma 1, nel limite del contingente di cui al secondo periodo del presente comma e comunque delle risorse disponibili ai sensi del comma 5, possono accedere alla qualifica di docente esperto e maturano conseguentemente il diritto ad un assegno annuale ad personam di importo pari a 5.650 euro che si somma al trattamento stipendiale in godimento. Può accedere alla qualifica di docente esperto, che non comporta nuove o diverse funzioni oltre a quelle dell’insegnamento, un contingente di docenti definito con il decreto di cui al comma 5 e comunque non superiore a 8 mila unità per ciascuno degli anni scolastici 2032/2033, 2033/2034, 2034/2035 e 2035/2036. È stabilito che il docente qualificato esperto è tenuto a rimanere nella istituzione scolastica per almeno il triennio successivo al conseguimento di suddetta qualifica. Il terzo periodo non si applica ai docenti in servizio all’estero ai sensi del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64. I criteri in base ai quali si selezionano i docenti cui riconoscere la qualifica di docente esperto sono rimessi alla contrattazione collettiva di cui al comma 9 e le modalità di valutazione sono precisate nel regolamento previsto dal medesimo comma. Nel caso in cui detto regolamento non sia emanato per l’anno scolastico 2023/2024 le modalità di valutazione seguite dal comitato di cui al comma 4 sono definite transitoriamente con decreto del Ministro dell’istruzione da adottarsi di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, anche in deroga all’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. In sede di prima applicazione, nelle more dell’aggiornamento contrattuale, si applicano i seguenti criteri di valutazione e selezione: 1) media del punteggio ottenuto nei tre cicli formativi consecutivi per i quali si è ricevuta una valutazione positiva; 2) in caso di parità di punteggio diventa prevalente la permanenza come docente di ruolo nella istituzione scolastica presso la quale si è svolta la valutazione e, in subordine, l’esperienza professionale maturata nel corso dell’intera carriera, i titoli di studio posseduti e, ove necessario, i voti con cui sono stati conseguiti detti titoli. I criteri di cui al settimo periodo sono integrativi di quelli stabiliti dall’Allegato B, annesso al presente decreto. Ai fini pensionistici e previdenziali le disposizioni di cui al presente comma operano con effetto sulle anzianità contributive maturate a partire dalla data di decorrenza del beneficio economico riconosciuto ai sensi del presente comma.

Il comma 4-ter prevede che a decorrere dall’anno scolastico 2036/2037 le procedure per l’accesso alla qualifica di docente esperto sono soggette al regime autorizzatorio di cui all’articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nei limiti delle cessazioni riferite al personale docente esperto e della quota del fondo di cui al comma 5 riservata alla copertura dell’assegno ad personam da attribuire ad un contingente di docente esperto nella misura massima di 32 mila unità.»

-alla lettera c) si prevede una modifica di coordinamento al comma 5 per cui il Fondo per l'incentivo alla formazione, con dotazione pari a 40 milioni di euro nell'anno 2026, 85 milioni di euro nell'anno 2027, 160 milioni di euro nell'anno 2028, 236 milioni di euro nell'anno 2029, 311 milioni di euro nell'anno 2030 e 387 milioni di euro a decorrere dall'anno 2031, non è più destinato solo al fine di dare attuazione al riconoscimento dell'elemento retributivo una tantum di carattere accessorio di cui al comma 4 ma anche al nuovo beneficio economico di cui al comma 4-bis.

La RT si sofferma s ull'articolo, ribadendo che ivi si apportano modifiche all’articolo 16-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, introdotto dall’articolo 44, comma 1, lett. i) del decreto legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, volte ad attivare una progressione di carriera selettiva della carriera docente finalizzata alla realizzazione di uno sviluppo professionale per gli insegnanti finalizzata alla costituzione nelle istituzioni scolastiche di un nucleo di docenti esperti che non comporta nuove o diverse funzioni, oltre a quelle dell’insegnamento.

Rileva che per accedere alla progressione occorre aver svolto e superato positivamente tre percorsi triennali di formazione, consecutivi e non sovrapponibili. I docenti vengono selezionati, in sede di prima applicazione, nelle more dell’aggiornamento contrattuale, sulla base dei seguenti criteri:

  • media del punteggio ottenuto nei tre cicli formativi consecutivi per i quali si è ricevuta una valutazione positiva;
  • in caso di parità di punteggio diventa prevalente, in ordine di priorità:
  1. la permanenza come docente di ruolo nella istituzione scolastica presso la quale si è svolta la valutazione;
  2. l’esperienza professionale maturata nel corso dell’intera carriera;
  3. i titoli di studio posseduti e, ove necessario, i voti riportati.

I criteri sopra riportati sono integrativi rispetto a quelli stabiliti dall’Allegato B, annesso al decreto.

Nella successiva fase a regime i criteri e le modalità di valutazione sono indicati nel regolamento indicato nel successivo comma 9 e laddove tale regolamento non sia emanato per l’anno scolastico 2023/2024 i criteri e le modalità di valutazione sono definite transitoriamente da un decreto del Ministro dell’istruzione di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze da adottarsi anche in deroga all’articolo 17, comma 3 della legge n. 400/1988.

Evidenzia che al docente selezionato come esperto viene, quindi, attribuito un assegno annuale ad personam pari a 5.650 euro lordo Stato che si somma al trattamento stipendiale in godimento. Ai docenti che accedono alla qualifica di docente esperto per il primo anno scolastico, limitatamente al periodo settembre-dicembre, viene riconosciuto un importo pari ai 4-12mi dell’assegno annuale sopra indicato di euro 5.650. Al fine di evitare effetti di onerosità di carattere pensionistico e previdenziale ai fini pensionistici e previdenziali le disposizioni di cui al presente comma operano con effetto sulle anzianità contributive maturate a partire dalla data di decorrenza del beneficio economico.

Il docente qualificato esperto è tenuto a rimanere nella istituzione scolastica di appartenenza per almeno il triennio successivo al conseguimento di suddetta qualifica.

Ai fini del calcolo degli oneri, si tiene conto che ai sensi del comma 1 i percorsi formativi saranno attivati nel 2023/2024 e che, a regime, al termine dei tre trienni formativi, a ciascuno dei docenti individuato come “esperto” sia attribuito un beneficio economico pari a 5.650 euro lordo Stato.

La norma prevede che, accede alla qualifica di docente esperto un contingente di docenti, definito con il decreto annuale del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 1, comma 335, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 da adottare entro il mese di gennaio precedente all'anno scolastico di riferimento, non superiore a 8.000 unità per ciascuno degli anni scolastici dal 2032/2033 al 2035/2036, fino ad un massimo di 32.000 unità a regime.

Rileva che a decorrere dall’anno scolastico 2036/2037 le procedure per l’accesso alla qualifica di docente esperto sono soggette al regime autorizzatorio di cui all’articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nei limiti delle cessazioni riferite al personale docente esperto e della quota del fondo di cui al comma 5 riservata alla copertura dell’assegno ad personam da attribuire ad un contingente di docente esperto nella misura massima di 32 mila unità.

La RT calcola a regime una spesa massima di 180.800.000 euro per l’onere relativo all’attribuzione dell’assegno ad personam, la cui copertura è individuata nel “Fondo per l'incentivo alla formazione dei docenti tramite il riconoscimento dell'elemento retributivo una tantum” di cui al D.L. n. 36/2022” e la cui quantificazione tiene conto del fatto che per i docenti che di anno in anno accedono alla qualifica di docente esperto l’assegno ad personam viene riconosciuto, nel primo anno, un importo pari ai 4-12mi (settembre-dicembre) dell’intero assegno.

Le risorse che rimangono disponibili sul predetto Fondo potranno pertanto continuare a finanziare la misura del bonus una tantum.

Di seguito la tabella riepilogativa degli oneri:

Numero docenti che beneficiano dell'incremento stipendiale correlato con la figura di docente esperto

Costo annuale a regime per singolo docente

2032

2033

2034

2035

2036

A.S. 2032/33

8.000

5.650

15.066.667

45.200.000

45.200.000

45.200.000

45.200.000

A.S. 2033/34

8.000

5.650

15.066.667

45.200.000

45.200.000

45.200.000

A.S. 2034/35

8.000

5.650

15.066.667

45.200.000

45.200.000

A.S. 2035/36

8.000

5.650

15.066.667

45.200.000

TOTALE

32.000

15.066.667

60.266.667

105.466.667

150.666.667

180.800.000

Fondo per l'incentivo alla formazione dei docenti ex art. 16-ter, c. 5 del d. lgs. n. 59/2017

387.000.000

387.000.000

387.000.000

387.000.000

387.000.000

Disponibilità residua per bonus una tantum

371.933.333

326.733.333

281.533.333

236.333.333

206.200.000

Le risorse del predetto Fondo sono accertate annualmente con il citato decreto interministeriale MI/MEF di cui all’articolo 1, c. 335 della LB n. 234/2021 al fine di individuare le risorse disponibili per le predette finalità (bonus una tantum ed assegno ad personam).

Assicura che la disposizione di cui al nuovo comma 4-ter che si introduce all’articolo 16-ter del d. lgs. n. 59/2017 non comporta nuovi o maggiori oneri, in quanto prevede il rispetto del regime autorizzatorio di cui all’articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 al fine di individuare annualmente il contingente, in misura non superiore a 32.000 a regime dall’a.s. 2036/2037 nei limiti delle cessazioni riferite al personale docente esperto e della quota disponibile del Fondo di cui al comma 5 riservata alla copertura dell’assegno ad personam da attribuire al predetto contingente.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, quanto alle integrazioni previste dalla lettera b), relativamente all'inserimento del comma 4-bis nell'articolo 16-ter, in cui è prevista la disciplina dei requisiti per l'accesso di un nuovo istituto retributivo riguardante la progressione economica correlata al conseguimento della qualifica di docente esperto, si segnala che si tratta di norma in deroga al principio generale previsto dal comma 1 dell'articolo 45 del T.U.P.I., ai sensi del quale è stabilito dalla normativa vigente che la materia della definizione dei trattamenti economici fondamentali ed accessori delle categorie del P.I. debba ordinariamente formare oggetto della contrattazione collettiva.

Circa la stima dell'onere di spesa relativo all'emolumento di docente esperto, si riscontra la quantificazione degli oneri per il quadriennio 2032-2035 e, a regime, dal 2036.

In ogni caso, andrebbero richieste conferme in merito alla circostanza che l'attribuzione della qualifica di docente esperto presenti carattere di irreversibilità e non temporaneità, conseguendone un onere a regime per l'Amministrazione scolastica, a decorrere dall'anno scolastico di riconoscimento della citata qualifica e sino alla sua cessazione dal servizio del docente.

Sulla copertura a valere sul Fondo per l'incentivo alla formazione(60) , si ricorda che il DL 36/2022 lo aveva destinato esclusivamente al riconoscimento di un elemento retributivo una tantum di carattere accessorio, la cui misura deve essere stabilita dalla contrattazione collettiva nazionale, in misura non inferiore al 10 per cento e non superiore al 20 per cento del trattamento stipendiale in godimento, subordinatamente al superamento del percorso formativo triennale e solo in caso di valutazione individuale finale positiva. Quindi, posto che ora le risorse stanziate dovranno essere destinate anche al nuovo incentivo introdotto dalla norma in esame, pur considerando che l'incentivo una tantum sarà comunque corrisposto nei limiti delle risorse disponibili ai sensi della legislazione vigente (comma 5), occorre osservare che esso è caratterizzato da limitata rimodulabilità dovendo essere almeno pari al 10 per cento del trattamento economico.

Si ricorda che il Governo aveva fornito durante l'esame del DL 36/2022 una relazione tecnica aggiornata alle modifiche approvate al Senato(61) che in particolare avevano introdotto la forbice della misura tra il 10 e il 20 per cento mentre nel testo iniziale non erano posti limiti minimi o massimi. A tale proposito, la RT ipotizzava una misura del 15 per cento e sulla base di una media ponderata del trattamento stipendiale pari a 40.669 euro, l'incentivo era stata determinato in media pari a 6.100 euro. Alla luce di tali dati ed ipotesi, si evidenzia che la disponibilità residua del Fondo citato dal 2036, dopo le modifiche introdotte dalla norma in esame basterebbe a riconoscere l'incentivo di cui al comma 4 dell'articolo 16-ter a circa 34.000 docenti, a fronte dei circa 63.000 che la RT citata prevedeva.

In tal senso va rilevata una possibile criticità nell'attribuzione dell'incentivo una tantum nei limiti delle risorse disponibili a fronte della riduzione di risorse prevista dalla norma in esame. Va considerato che il numero di docenti che completeranno la formazione con valutazione positiva potrebbe essere molto maggiore rispetto a quelli che riceveranno l'incentivo alla luce delle disponibilità finanziarie. Si ricorda che l'accesso ai percorsi di formazione inizialmente avviene su base volontaria ma sarà obbligatorio per i docenti immessi in ruolo in seguito all'adeguamento del contratto, per cui dal 2036, anno in cui va a regime la riduzione massima del Fondo, tale platea potrebbe essere consistente. Va inoltre segnalato che il comma 5 dell'articolo 16-ter prevede che il riconoscimento dell'elemento retributivo una tantum avvenga in base a criteri stabiliti in sede di aggiornamento contrattuale e con l'obiettivo di riconoscere tale elemento retributivo in maniera selettiva e non generalizzata. Tuttavia, si potrebbe accumulare una platea consistente di docenti con l'aspettativa a vedersi riconoscere l'incentivo una tantum per aver completato la formazione con valutazione positiva che potrebbe determinare sia un contenzioso sia una pressione a successive modifiche estensive.


60) Nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione è istituito un Fondo per l'incentivo alla formazione, con dotazione pari a 40 milioni di euro nell'anno 2026, 85 milioni di euro nell'anno 2027, 160 milioni di euro nell'anno 2028, 236 milioni di euro nell'anno 2029, 311 milioni di euro nell'anno 2030 e 387 milioni di euro a decorrere dall'anno 2031.

61) Cfr. Ragioneria generale dello Stato - A.S. 2598 - Relazione tecnica su maxiemendamento, pag.177-179

Articolo 39
(Modifiche alla legge 14 novembre 2000, n. 338, in materia di alloggi e residenze per studenti universitari, in attuazione della Riforma 1.7 della Missione 4, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza)

L'articolo prevede che in attuazione delle misure straordinarie previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e, in particolare, della Riforma M4C1-1.7, al fine di favorire la disponibilità di nuovi alloggi o residenze per studenti universitari, all’articolo 14 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, il comma 6-vicies-quater è sostituito ivi prevedendosi che all’articolo 1 (Interventi per alloggi e residenze per studenti universitari) della legge 14 novembre 2000, n. 338, dopo il comma 4-bis sia inserito il comma 4-ter.

Il nuovo comma prevede che le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza indicate nell'ambito dei bandi adottati in applicazione della presente legge possono essere destinate anche all'acquisizione da parte dei soggetti di cui al comma 1, nonché di altri soggetti pubblici e privati, della disponibilità di posti letto per studenti universitari, mediante l'acquisizione del diritto di proprietà o, comunque, l'instaurazione di un rapporto di locazione a lungo termine, ovvero per finanziare interventi di adeguamento delle residenze universitarie agli standard di cui alla comunicazione della Commissione europea dell’11 dicembre 2019 (COM(2019) 640 final) sul Green Deal europeo, recepiti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza. Con separato bando riservato alle finalità di cui al presente comma, da adottarsi con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, sono definite le procedure e le modalità per la presentazione dei progetti e per l'erogazione dei relativi finanziamenti e sono indicati gli standard ed i parametri di cui al comma 4, al fine di adeguarli alle modalità di acquisizione della disponibilità di posti letto di cui al primo periodo. Al fine di raggiungere gli obiettivi temporali connessi al target M4C1-28 del Piano nazionale di ripresa e resilienza sul decreto di cui al secondo periodo e sul provvedimento di nomina della commissione di cui al comma 5, che può essere composta da rappresentati indicati dal solo Ministero dell’università e della ricerca, possono non essere acquisiti i pareri di cui ai commi 3, 4 e 5. Agli acquisti di cui al presente comma non si applica la disposizione di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

La RT evidenzia che la disposizione non determina effetti finanziari, avendo natura esclusivamente ordinamentale.

Rileva infatti che si tratta della trasposizione all’interno del testo della legge 14 novembre 2000, n. 338, con limitate armonizzazioni rispetto alle procedure da questa previste, di una norma sostanzialmente già approvata in sede di conversione del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, in legge 29 giugno 2022, n. 79.

Segnala che la trasposizione e gli ulteriori adattamenti sono stati elaborati al fine di venire incontro alle indicazioni provenienti dalla Commissione europea, così da giungere a una migliore adesione agli adempimenti prescritti dallo stesso Piano.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, ritenuto il tenore ordinamentale delle disposizioni, non ci sono osservazioni.

Capo VII
Disposizioni in materia di giustizia

Articolo 40
(Edilizia penitenziaria)

L’articolo estende agli interventi di edilizia penitenziaria le misure di semplificazione procedurale in materia di opere destinate alla difesa nazionale e di opere di edilizia giudiziaria previste dal decreto-legge 77/2021.

In particolare, il comma 1, alle lettere a) - c), modifica l’articolo 53-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, aggiornandone la rubrica (lettera c) e il testo dei commi 1 e 2, al fine di includere nel relativo ambito di applicazione anche gli interventi di edilizia penitenziaria (lettere a e b).

Il comma 2 riscrive il comma 1-bis dell’art. 52 del D.L. 77/2021, al fine di estenderne l’applicazione anche alle opere destinate alla realizzazione o all’ampliamento di istituti penitenziari. In particolare, il nuovo testo prevede che in caso di comprovate necessità correlate alla funzionalità delle Forze armate o dell’Amministrazione penitenziaria, anche connesse all'emergenza sanitaria, le misure di semplificazione procedurale di cui all'articolo 44 del medesimo decreto legge si applicano alle opere destinate alla difesa nazionale, di cui all'articolo 233, comma 1, lettere a), i), m), o) e r), del codice dell'ordinamento militare (C.O.M.), nonché alle opere destinate alla realizzazione o all’ampliamento di istituti penitenziari, individuate, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa ovvero, quanto alle opere di edilizia penitenziaria, del Ministro della Giustizia, sentito, in entrambi i casi, il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

La RT certifica che la norma è preordinata a supportare, attraverso la semplificazione dei procedimenti presupposti e preliminari all’indizione di una gara di appalto nonché della progettazione, la realizzazione di interventi urgenti in materia di edilizia penitenziaria, necessari a fronteggiare, in termini di maggiore celerità e speditezza, il problema del sovraffollamento delle strutture detentive. Sovraffollamento che, all’indomani della crisi pandemica, ha mostrato ulteriori e ben più complesse criticità, legate alla necessità di disporre di più ampi e numerosi spazi per la gestione di emergenze di vario tipo, tra cui quelle sanitarie.

In particolare, l’intervento di cui al comma 1, novellando l’art. 53-bis, decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, intende operare una assimilazione tra procedure per la realizzazione degli interventi di edilizia giudiziaria e penitenziaria, attraverso la semplificazione delle stesse attuata con lo strumento della conferenza dei servizi; la disposizione di cui al comma 2 sostituendo il comma 1-bis, dell’articolo 52 del succitato decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, introduce una procedura ulteriormente accelerata per singole opere edilizie di particolare rilievo, attraverso una estensione delle disposizioni dettate in relazione agli interventi per le opere strategiche delle Forze armate.

Certifica che la norma, di natura procedurale, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, potendosi provvedere alla realizzazione dei predetti interventi attraverso l’utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

In particolare, rappresenta che i fondi per la realizzazione di interventi di edilizia penitenziaria risultano già iscritti a legislazione vigente nel bilancio del Ministero della giustizia – U.d.v. 1.1 Amministrazione penitenziaria – Azione: “Realizzazione di nuove infrastrutture, potenziamento e ristrutturazione nell’ambito dell’edilizia carceraria” e nel bilancio del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili – U.d.v. 1.4 Edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità – Azione: “Infrastrutture carcerarie”.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, ritenuto il tenore di rilevo meramente ordinamentale delle modifiche/integrazioni alla normativa vigente disposte con le diposizioni in esame, non ci sono osservazioni.

Articolo 41
(Semplificazione del procedimento di assegnazione delle risorse del Fondo unico giustizia)

L’articolo destina per il 2022 le risorse del Fondo Unico Giustizia anche al finanziamento di interventi urgenti volti a fronteggiare la grave crisi energetica e il superamento dell'emergenza epidemiologica, nonché alla digitalizzazione, all'innovazione tecnologica e all'efficientamento delle strutture e delle articolazioni ministeriali, e delle Forze di polizia interessate, limitatamente all'integrazione delle risorse per le sole spese di funzionamento.

In particolare, la disposizione prevede che per il solo anno 2022, in deroga alle vigenti disposizioni in materia (comma 7, dell'articolo 2 della legge 143/2008), le somme versate nel corso dell’anno 2021 all’entrata del bilancio dello Stato sul capitolo 2414 art. 2 e art. 3 relative alle confische e agli utili della gestione finanziaria delle quote intestate al Fondo unico giustizia, siano riassegnate al Ministero della giustizia e al Ministero dell’interno, nella misura del 49% per ciascuna delle due amministrazioni. Tali somme vengono destinate espressamente anche al finanziamento di interventi volti a fronteggiare la grave crisi energetica e il superamento dell'emergenza epidemiologica; per la digitalizzazione, l'innovazione tecnologica e l'efficientamento delle strutture e delle articolazioni ministeriali, e delle Forze di polizia interessate, limitatamente all'integrazione delle risorse per le sole spese di funzionamento.

La RT evidenzia che la norma è volta a favorire, mediante una modifica temporanea del procedimento di assegnazione delle risorse del Fondo unico giustizia (FUG), il finanziamento di interventi urgenti finalizzati a fronteggiare, nell’immediato, la crisi energetica che sta attraversando il nostro Paese a seguito del conflitto Russia-Ucraina e che ricade negativamente sulle utenze delle amministrazioni pubbliche, oltre che il superamento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, l’adeguamento delle attrezzature informatiche necessarie a garantire la completa funzionalità delle amministrazioni della giustizia e dell’interno, l’efficientamento delle strutture e delle articolazioni ministeriali, e delle Forze di polizia interessate limitatamente all’integrazione delle risorse per le sole spese di funzionamento.

In tal senso, la disposizione in esame stabilisce che, per l’anno 2022, in deroga alle vigenti disposizioni in materia, le somme versate nel corso dell’anno 2021 all’entrata del bilancio dello Stato sul capitolo 2414, articoli 2 e 3, relative alle confische e agli utili della gestione finanziaria delle quote intestate al Fondo unico giustizia alla data del 31 dicembre 2020, sono riassegnate al Ministero della giustizia e al Ministero dell’interno, nella misura del 49% per ciascuna delle due amministrazioni.

Evidenzia che le somme versate nel corso dell’anno 2021 all’entrata del bilancio dello Stato sul capitolo 2414, articoli 2 e 3, relative alle confische e agli utili della gestione finanziaria delle quote intestate al Fondo unico giustizia alla data del 31 dicembre 2020, ammontano a complessivi euro 122.387.683,35.

Considerato che resta ferma la percentuale del 2% destinata all’erario, pari ad euro 2.447.753,67 e che l’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 23-quinquies del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (D.L. Ristori) comporta oneri pari ad euro 1.000.000 a decorrere dall’anno 2021, la somma da ripartire tra il Ministero dell’Interno e il Ministero della Giustizia ammonta complessivamente ad euro 110.843.883,32.

La riassegnazione, nella misura stabilita dalla norma in esame, consentirà al Ministero dell’interno di disporre di una somma pari ad euro 55.421.941,66 e al Ministero della giustizia di una somma pari ad euro 48.403.941,66 (calcolata al netto della prededuzione relativa alla copertura finanziaria in materia di mediazione civile ai sensi dell’articolo 17 del d.lgs. 28/2010, pari ad euro 7.018.000 in ragione d’anno), nel corso dell’anno 2022.

SOMME VERSATE SUL CAPITOLO 2414 DELLE ENTRATE DEL BILANCIO DELLO STATO ANNI 2017-2021

Cap.

Art.

VERSATO

VERSAT0

VERSAT0

VERSATO

VERSATO

2017

2018

2019

2020

2021

2414

2

103.317.016,41

118.485.216,97

85.599.601,40

69.955.375,50

74.066.108,23

2414

3

37.790.796,18

38.918.430,55

30.988.351,85

44.171.036,05

48.321.575,12

141.107.812,59

157.403.647,52

116.587.953,25

114.126.411,55

122.387.683,35

2% Erario

2.447.753,67

Totale da ripartire

119.939.929,68

Al netto degli oneri di cui all’art. 23-quinquies D.L. 137/2020

1.000.000

Totale

118.939.929,68

quota spettante al Min. Interno

59.469.964,84

quota spettante al Min. Giustizia

59.469.964,84

Pre-deduzione mediazione civile

7.018.000,00

Spettanza Giustizia

52.451.964,84

Certifica che la norma non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, atteso che il comma 7 dell'articolo 2 della legge n. 143/2008 già prevede la devoluzione delle citate risorse del FUG, a specifiche finalità di spesa(62) , posto che la disposizione in commento, nel disporre una temporanea modifica nei criteri di finalizzazione delle risorse riassegnate al dicastero dell'Interno e a quello della giustizia a valere del FUG per il 2022, si accompagna all'eventualità che la gamma degli interventi di spesa sia contraddistinto per tale anno da una diversa combinazione di spese, classificabili ora come di spese in conto corrente, ora come di spese in conto capitale, per ciascuno dei due dicasteri, rispetto a quello scaturente dall'applicazione della norma vigente, per cui andrebbe confermata la neutralità di effetti d'impatto degli effetti rispetto a quelli da considerarsi già scontati dai saldi tendenziali di finanza pubblica per il 2022 ai sensi della legislazione vigente.

Si ricorda che la medesima norma era già stata prevista per il solo 2021 dall'articolo 26 del DL 118/2021. In tale occasione, il Governo, in risposta alle osservazioni formulate nel corso dell’esame in 5ª Commissione al Senato(63) , ha fornito ulteriori elementi di valutazione ad integrazione della relazione tecnica, precisando gli ambiti di destinazione delle risorse del Fondo unico giustizia del Ministero della giustizia(64) . Inoltre, durante l'esame in seconda lettura presso la Camera(65) , il Governo ha   evidenziato che, poiché i suddetti interventi rientrano in ogni caso nelle finalità previste dalla norma originaria che disciplina il Fondo unico giustizia, la destinazione delle risorse dell'anno 2021 non modifica le attività già programmate o gli impegni già assunti, ma conferisce una maggiore specificità agli interventi da realizzare.

Analoghe precisazioni e conferme andrebbero fornite con riferimento all'anno in corso anche con l'esposizione dei dati di consuntivo delle spese effettuate l'anno precedente.

Si evidenzia poi che per quanto riguarda le somme da destinare al Ministero dell'Interno la norma derogata fa salva l'alimentazione del Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e del Fondo di rotazione per la solidarietà delle vittime dei reati di tipo mafioso. Pertanto, andrebbe chiarito se viene comunque fatta salva l'alimentazione degli stessi o se invece soltanto per l'anno 2022 si determinerà un minore afflusso di risorse agli stessi. In tal caso andrebbero anche fornite rassicurazioni circa l'assenza di tensioni finanziarie nei due fondi conseguenti alla diminuzione di risorse disponibili.


62) La norma vigente prevede che le somme del Fondo unico giustizia (FUG) sono destinate alla riassegnazione, da effettuare annualmente con DPCM: in misura non inferiore a 1/3, al Ministero dell’interno; in misura non inferiore a 1/3, al Ministero della giustizia; all’entrata del bilancio dello Stato. Si evidenzia che i DPCM finora emanati hanno sempre previsto la destinazione del 49% al Ministero dell’interno, del 49% al Ministero della giustizia e del 2% all’entrata del bilancio dello Stato. Per quanto riguarda il Ministero dell'interno le somme sono destinate alla tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, fatta salva l'alimentazione del Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive di cui all'articolo 18, comma 1, lettera c), della legge 23 febbraio 1999, n. 44, e del Fondo di rotazione per la solidarietà delle vittime dei reati di tipo mafioso di cui all'articolo 1 della legge 22 dicembre 1999, n. 512. Per quanto riguarda il Ministero della giustizia sono invece finalizzate ad assicurare il funzionamento e il potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali.

63) Nella nota del Ministero dell’economia messa a disposizione della 5ª Commissione. Cfr. Resoconto sommario n. 448, del 22 settembre 2021.

64) In particolare al finanziamento, tra gli altri, dei seguenti interventi urgenti, secondo l’ordine di priorità in via di definizione: spese di funzionamento degli uffici giudiziari derivanti dall'impatto del COVID 19 sulla gestione degli uffici; manutenzione ordinaria degli impianti connessa ai nuovi contratti stipulati a seguito dell'attività di ammodernamento ed implementazione dei sistemi di videosorveglianza e controllo e delle infrastrutture tecnologiche relativi ai sistemi di telefonia fissa, nonché sostituzione degli impianti di videosorveglianza e metal detector delle sedi giudiziarie; realizzazione di interventi di ristrutturazione di spazi da destinare a scopi trattamentali e per il miglioramento delle condizioni igienico sanitarie degli ambienti destinati a caserme; acquisto di automezzi per il trasporto dei detenuti, di automezzi e mezzi navali del Corpo di Polizia Penitenziaria; acquisizione del vestiario per il personale del Corpo di Polizia Penitenziaria e per il rinnovo del parco armi; acquisto di mascherine e di materiale igienico sanitario per la disinfezione; ulteriore necessità per garantire gli obblighi di cui al D.lgs. n.81/2008 in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro nonché ulteriore necessità per garantire l'espletamento dei servizi da parte degli assistenti sociali per le indagini socio-familiari e per sostenere i costi relativi alla copertura assicurativa sugli automezzi.

65) Cfr. Camera dei deputati, Va Commissione, resoconto sommario del 19 ottobre 2021.

Capo VIII
Disposizioni finanziarie e finali

Articolo 42
(Misure in materia di versamenti del contributo straordinario)

L’articolo prevede che i soggetti tenuti al versamento del contributo straordinario contro il caro bollette che non abbiano provveduto, in tutto o in parte, ad effettuare tale versamento, decorso il termine del 31 agosto 2022 per l’acconto e del 15 dicembre 2022 per il saldo, non possono avvalersi di talune disposizioni in materia di ravvedimento e riduzione delle relative sanzioni. Stabilisce, altresì, l’applicazione della sanzione in misura doppia in caso di omesso versamento, in tutto o in parte, o di versamento successivo alle medesime date.

A tal fine, il comma 1, alle lettere a) e b), prevede che le disposizioni sanzionatorie di cui al comma 1, secondo periodo, dell’articolo 13 (Ritardati od omessi versamenti diretti e altre violazioni in materia di compensazione) del decreto legislativo 471/1997 e dell’articolo 13 del decreto legislativo 472/1997 non si applicano, in caso di omesso versamento, in tutto o in parte, del contributo straordinario di cui all’articolo 37 (Contributo straordinario contro il caro bollette) del decreto-legge n. 21/2022, nei seguenti casi: alla lettera a) dopo il 31 agosto 2022, per il versamento dell’acconto; alla lettera b) dopo il 15 dicembre 2022, per il versamento del saldo.

Il comma 2 stabilisce che per l’omissione dei versamenti del contributo, in tutto o in parte, nonché per i versamenti effettuati dopo le date fissate dal precedente comma 1, la sanzione amministrativa prevista è applicata in misura doppia. Tale sanzione, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, primo periodo, del citato decreto legislativo n. 471 del 1997, è pari al trenta per cento di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile.

Il comma 3 dispone che l'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza realizzino piani di intervento coordinati per la verifica della sussistenza dei presupposti per il pagamento del contributo straordinario in oggetto e della corretta effettuazione dei relativi versamenti. Tali piani sono condotti sulla base di analisi di rischio sviluppate anche mediante l'utilizzo delle banche dati.

Il comma 4 prevede che in deroga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

La RT certifica che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ciò, in particolare, tenuto conto della finalità di incentivazione degli adempimenti spontanei, dalla sua entrata in vigore potrebbero derivare potenziali effetti positivi di gettito che, tuttavia, in via prudenziale, non formano oggetto di quantificazione.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, si osserva sul comma 3 che andrebbe in primis chiarito che la realizzazione dei piani di intervento da parte dell’Agenzia delle entrate e della Guardia di finanza, sulla base di analisi di rischio sviluppate anche mediante l’utilizzo delle banche dati, ai fini della verifica dei presupposti per il pagamento del contributo straordinario di cui al comma 1, possano essere posti in essere da parte delle medesime Amministrazioni, potendo a tal fine le stesse avvalersi delle sole risorse umane e strumentali già previste dalla legislazione vigente.

In tal senso, andrebbe valutato l'inserimento di una specifica clausola di neutralità, che andrebbe accompagnata da una RT recante l'illustrazione degli elementi e dati idonei a comprovarne l'effettiva sostenibilità a carico delle risorse già previste a legislazione vigente, come previsto dal comma 6-bis dell'articolo 17 della legge di contabilità.

Inoltre, in ordine ai possibili effetti positivi di gettito, si condivide la scelta della RT di non procedere alla contabilizzazione di tali incassi in quanto rispondente ad un approccio prudenziale. In ottica informativa del Parlamento, sarebbe utile poter disporre di dati ufficiali, corredati da valutazioni del Governo, sugli incassi fin qui registrati a titolo di versamento del contributo straordinario di cui all'art. 37 del DL n. 21 del 2022, come rideterminato dall'art. del DL n. 50 del 2022 (che tra l'altro ha elevato l'aliquota dal 10 al 25 %) in modo da consentire un raffronto ed una analisi rispetto alle valutazioni di cui alle RT associate alle predette disposizioni(66) .


66) Si fa rinvio alle osservazioni svolte dal Servizio del Bilancio nella Nota di lettura n. 300, pagine 83-88.

Articolo 43
(Disposizioni finanziarie)

Il comma 1, a parziale reintegrazione delle riduzioni operate con l'articolo 58, comma 4-bis, del decreto-legge n. 50 del 2022, incrementa gli stanziamenti, di competenza e di cassa, delle Missioni e dei Programmi di cui all'allegato 1 al presente decreto (di seguito riprodotto) per gli importi indicati nel medesimo allegato. Ai relativi oneri, pari a 1.730 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi del comma 2.

Allegato 1

(articolo 43, comma 1)

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

importi in milioni di euro in termini di competenza e cassa

MISSIONE/programma

2022

23. FONDI DA RIPARTIRE (33)

500

23.2 Fondi di riserva e speciali (2)

400

23.1 Fondi da assegnare (1)

100

1. POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO E TUTELA DELLA FINANZA PUBBLICA (29)

700

1.4 Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi di imposte (5)

700

7. COMPETITIVITA' E SVILUPPO DELLE IMPRESE (11)

530

7.2 Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità (9)

530

TOTALE

1.730

Il comma 2 provvede alla copertura degli oneri derivanti dagli articoli 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 35 e dal comma 1 del presente articolo, determinati in 14.701,73 milioni di euro per l'anno 2022, 1.149,9 milioni per l'anno 2023, 91,82 milioni per l’anno 2024 e 45 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, a 15.018,93 milioni di euro per l'anno 2022:

a) quanto a 86,77 milioni di euro per l’anno 2023, che aumentano a 107,74 milioni di euro in termini di fabbisogno e indebitamento netto, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall’articolo 8;

b) quanto a 537,57 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle minori spese derivanti dagli articoli 8 e 21;

c) quanto a 630 milioni di euro per l’anno 2022, mediante corrispondente riduzione, in relazione alle risultanze emerse dall’attività di monitoraggio a tutto il 30 giugno 2022, delle risorse finanziarie iscritte in bilancio ai sensi dell’articolo 6, comma 8, del decreto legislativo n. 230 del 2021;

d) quanto a 45 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2030, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento del Ministero dello sviluppo economico;

e) quanto a 50 milioni di euro per l’anno 2022 e 45 milioni nell’anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008;

f) quanto a 500 milioni di euro per l’anno 2023 e 50 milioni di euro per l’anno 2024, mediante corrispondente riduzione delle risorse iscritte nell’ambito del programma «Oneri finanziari relativi alla gestione della tesoreria», azione «Interessi sui conti di tesoreria» della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze;

g) mediante il ricorso all'indebitamento autorizzato dal Senato della Repubblica il 27 luglio 2022 e dalla Camera dei deputati il 28 luglio 2022 con le risoluzioni di approvazione della relazione presentata al Parlamento ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 243 del 2012.

Il comma 3 sostituisce l'allegato 1 alla legge n. 234 del 2021 con il seguente allegato 2 annesso al presente decreto.

Allegato 2

(articolo 43, comma 3)

«Allegato 1

(articolo 1, comma 1)

(importi in milioni di euro)

RISULTATI DIFFERENZIALI

- COMPETENZA -

Descrizione risultato differenziale

2022

2023

2024

Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge

228.300

184.748

119.970

Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*)

505.647

494.848

438.645


- CASSA -

Descrizione risultato differenziale

2022

2023

2024

Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge

305.300

249.748

177.170

Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*)

582.672

559.848

495.845

(*) al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.

l comma 4 autorizza il Ministro dell’economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio per l’attuazione della legge n. 99 del 2022.

Il comma 5, ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il Ministero dell’economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l’emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

La RT, in relazione al comma 1, ricorda che la disposizione di copertura del decreto-legge n. 50 del 2022, all’articolo 58, comma 4-bis, indicava quale mezzo di copertura, tra gli altri, la riduzione degli stanziamenti, di competenza e di cassa, delle Missioni e dei Programmi di cui all’allegato 3-bis al medesimo decreto per 3.043,98 milioni di euro per l'anno 2022. Con l’attuale disposizione, valutata la necessità di garantire un recupero, seppur parziale, dei detti decrementi, si procede ad una parziale reintegrazione di tali riduzioni con un incremento degli stanziamenti, di competenza e di cassa, delle Missioni e dei Programmi di cui all’allegato 1 al presente decreto per un importo pari a 1.730 milioni di euro.

Dopo aver ribadito il contenuto delle coperture di cui alle lettere a) e b), la RT afferma che i 630 milioni di euro di cui alla lettera c) (attinti dalle risorse per il cd. assegno unico per i figli) sono disponibili in relazione alle risultanze emerse dall’attività di monitoraggio a tutto il 30 giugno 2022, che dà evidenza della stima, sulla base degli elementi disponibili alla predetta data (oneri contabilizzati e domande pervenute a tutto giugno, da liquidare a luglio), di minori oneri valutati per l’anno 2022 rispetto alle risorse finanziarie iscritte in bilancio ai sensi dell’articolo 6, comma 8, del decreto legislativo n. 230 del 2021, per l’attuazione appunto del c.d. assegno unico. In sintesi:

1. oneri al 30/6/2022 (erogazione): circa 4.640 milioni di euro;

2. tali oneri non esauriscono la competenza al 30/06/2022 (4 mesi) in quanto non tengono conto della liquidazione delle domande pervenute a giugno (liquidate a luglio) per le quali sono corrisposti ratei da marzo. Tenuto conto di tali aspetti e di quota di domande pervenute nei mesi precedenti e ancora da liquidare la competenza a tutto il 30/06/2022 può essere stimata in circa 5.100/5.200 milioni di euro;

3. a tale spesa rapportata ad anno occorre aggiungere gli oneri per i ratei da luglio a dicembre delle domande che perverranno nei relativi mesi.

Pertanto, rispetto alla previsione originaria per l’anno 2022 (14.219,5 milioni di euro) si valutano economie pari a circa 634,5 milioni di euro (14.219,5 - 13.585 milioni di euro), importo prudenzialmente arrotondato a 630 milioni di euro.

Per gli anni successivi (dal 2023) si confermano i valori di previsione di cui all’articolo 6, comma 8 del decreto legislativo n. 230 per l’effetto combinato, da un lato, di quanto in corso di rilevazione per l’anno 2022 e, dall’altro, della significativa maggiore indicizzazione ai prezzi degli importi individuali e delle soglie di accesso rispetto al contesto macroeconomico sottostante le valutazioni a base del citato decreto legislativo n. 230 (tenuto anche conto che è prevedibile un incremento del numero dei beneficiari con riferimento ad un istituto di nuova introduzione).

Dopo aver ribadito il contenuto delle coperture di cui alle lettere d) ed e), la RT in merito alla lettera f) afferma che la riduzione di 500 milioni di euro per l’anno 2023 e di 50 milioni di euro per l’anno 2024 risulta sostenibile, in termini di saldo netto da finanziare e fabbisogno, tenuto conto che il tasso di interesse di riferimento per il I semestre 2022 è di poco superiore al tasso registrato per il II semestre 2021 (circa il 2%) e, proiettando tale tendenza con riferimento agli anni 2023 e 2024, le prudenziali stime dei relativi oneri, presenti in bilancio e scontate sui saldi a legislazione vigente, possono essere ridotte come sopra specificato. Nella considerazione che l’effetto della disposizione in esame è quello di ridurre l’incremento delle disponibilità associate alla remunerazione del conto di tesoreria, con conseguente minore effetto di spesa, l’effetto sui saldi si può esprimere in termini di SNF e fabbisogno.

La RT nulla aggiunge infine al contenuto degli ultimi 3 commi del presente articolo.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

Co.

Let.

Descrizione norma

e/s

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

2022

2023

2024

2025

2022

2023

2024

2025

2022

2023

2024

2025

1

Parziale reintegrazione delle riduzioni degli stanziamenti, di competenza e di cassa, delle Missioni e dei Programmi di spesa dei Ministeri operate con il DL n.50/2022

s

c

1.530

1.530

1.530

s

k

200

200

200

2

c)

Riduzione autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6, comma 8 D.Lgs. n.230/2021-Fondo assegno unico e universale per i figli a carico

s

c

-630

-630

-630

d)

Riduzione Tabella B MISE

s

k

-45

-45

-45

-45

-45

-45

-45

-45

-45

-45

-45

-45

e)

Riduzione Fondo compensazione contributi pluriennali di cui all'articolo 6, comma 2 del DL n. 154/2008

s

k

-50

-45

-50

-45

f)

Riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito del programma " Oneri finanziari relativi alla gestione della tesoreria, azione 1-Interessi sui conti di tesoreria" della missione "Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze

s

c

-500

-50

-500

-50

g)

Autorizzazione Indebitamento Relazione al Parlamento

-14.300

-14.300

-14.300

Al riguardo, premesso che la somma degli oneri ascrivibili agli articoli elencati all'alinea del comma 2, valutati al netto delle coperture eventualmente recate direttamente nei medesimi articoli, corrisponde agli importi complessivi riportati dal medesimo comma 2, si osserva quanto segue.

Per quanto riguarda le coperture, le somme degli importi indicati garantiscono in ciascun anno la copertura dei corrispondenti oneri. In relazione al 2022, in particolare, le esigenze finanziarie non coperte attraverso altre modalità indicano che l'utilizzo del ricorso all'indebitamento netto (autorizzato dalle apposite risoluzioni parlamentari, citate dalla norma in esame, nella misura massima di 14,3 miliardi di euro) esaurirà completamente l'importo autorizzato in termini di indebitamento netto, residuando un contenuto margine in termini di SNF, per il quale la necessità di copertura risulta inferiore, attestandosi infatti su 14.017 milioni di euro. Rispetto a precedenti occasioni in cui veniva contabilizzato anche l'onere in termini di maggiori interessi per l'emissione di (maggiore) debito pubblico, in corrispondenza appunto del nuovo indebitamento, nel presente provvedimento tale operazione viene omessa in quanto, come ricorda la Relazione al Parlamento del luglio scorso (ex lege 243 del 2012, articolo 6), l'autorizzazione al maggiore indebitamento, "confermando i saldi programmatici indicati nel DEF 2022 e il livello del debito pubblico, non richiede la revisione del limite delle emissioni nette già autorizzato e di conseguenza non comporta un aumento del livello della spesa per interessi passivi". Non vi sono pertanto rilievi da formulare sotto tale profilo.

Per quanto attiene alla copertura individuata a valere sui risparmi emersi per il cd. assegno unico per figli (lettera c)), si evidenzia che gli oneri accertati riferibili ai primi 4 mesi di applicazione della misura (relativi alle domande già pervenute), proiettati sull'intero anno 2022 a partire dalla stima meno ottimistica (5.200 milioni di euro), suggeriscono oneri complessivi pari a circa 13 miliardi di euro, inferiori di 585 milioni di euro alle stime contenute dalla RT e che dovrebbero assicurare, se verificate, il conseguimento dei 630 milioni di euro attesi. Pur ritenendo possibile tale eventualità, si osserva che l'implicita attribuzione di 585 milioni di euro di maggiori oneri alle domande che perverranno nell'ultimo semestre non sembra molto prudenziale, sia perché la tendenza alla decrescita delle domande appare molto lenta (circa 500.000 domande ad aprile, 438.000 a maggio e 432.000 a giugno), sia perché la motivazione che la stessa RT ritiene rilevante nella determinazione dell'ammontare degli oneri per il 2023 (ovvero che è prevedibile un incremento del numero dei beneficiari con riferimento ad un istituto di nuova introduzione) appare vieppiù decisiva nel presente anno.

Per quanto riguarda la copertura di cui alla lettera f), inerente il programma "Oneri finanziari relativi alla gestione della tesoreria", azione "Interessi sui conti di tesoreria", l'argomento addotto dalla RT per giustificare la riduzione dello stanziamento in misura pari a 50 milioni di euro nel 2024 e, soprattutto, a ben 500 milioni di euro nel 2023 (su un valore complessivo pari in entrambi gli anni, in sostanza, a 6 miliardi di euro, iscritti sul capitolo 3100) non appare persuasivo, poiché la tendenza al rialzo dei tassi ufficiali e l'intonazione più restrittiva della politica monetaria europea non si sono sostanzialmente manifestate nel corso del primo semestre 2022 (non emergendo quindi nel confronto evidenziato dalla RT) ma in un periodo successivo e non sembrano destinate ad esaurirsi. In ogni caso, la scelta operata sul 2023 non sembra ispirata a criteri di prudenzialità sulla base delle predette considerazioni. Va tuttavia ricordato che nel 2021 lo stanziamento iniziale era pari a 5,6 miliardi di euro e che dal rendiconto 2021, da poco presentato al Parlamento, risultano impegnati e pagati per tale posta nel corso del 2021 soltanto 3,1 miliardi di euro circa, il che suggerisce in effetti la sussistenza di ampi margini di intervento finanziario anche in presenza di una politica monetaria più restrittiva. Un'ulteriore valutazione che tenga espressamente conto di tutti i fattori rilevanti appare opportuna.