Legislatura 18ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 458 del 02/08/2022

SENATO DELLA REPUBBLICA
------ XVIII LEGISLATURA ------

458a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MARTEDÌ 2 AGOSTO 2022

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Presidenza del vice presidente CALDEROLI,

indi del vice presidente ROSSOMANDO,

del presidente ALBERTI CASELLATI

e del vice presidente TAVERNA

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Insieme per il futuro-Centro Democratico: Ipf-CD; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Uniti per la Costituzione-C.A.L. (Costituzione, Ambiente, Lavoro)-Alternativa-P.C.-Ancora Italia-Progetto SMART-I.d.V.: UpC-CAL-Alt-PC-AI-Pr.SMART-IdV; Misto: Misto; Misto-ITALIA AL CENTRO (IDEA-CAMBIAMO!, EUROPEISTI, NOI DI CENTRO (Noi Campani)): Misto-IaC (I-C-EU-NdC (NC)); Misto-Italexit per l'Italia-Partito Valore Umano: Misto-IpI-PVU; Misto-Liberi e Uguali-Ecosolidali: Misto-LeU-Eco; Misto-MAIE-Coraggio Italia: Misto-MAIE-CI; Misto-+Europa - Azione: Misto-+Eu-Az; Misto-ManifestA, Potere al Popolo, Partito della Rifondazione comunista-Sinistra europea: Misto-Man.A PaP PRc-Se.

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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,33).

Si dia lettura del processo verbale.

BINETTI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 28 luglio.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo MoVimento 5 Stelle ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

PRESIDENTE. Comunico che in data 28 luglio 2022 è stato trasmesso dalla Camera dei deputati il seguente disegno di legge:

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2022, n.73, recante misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali» (2681).

Sospendo la seduta, che riprenderà al termine della Conferenza dei Capigruppo, convocata alle ore 9,30.

(La seduta, sospesa alle ore 9,38, è ripresa alle ore 11,20).

Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO

Onorevoli colleghi, la Conferenza dei Capigruppo ha stabilito che la seduta riprenderà alle ore 15,30 con la lettura del calendario sicuramente per la giornata di oggi e per domani mattina.

Sospendo pertanto la seduta fino alle ore 15,30.

(La seduta, sospesa alle ore 11,21, è ripresa alle ore 15,36).

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Comunico all'Assemblea che la Conferenza dei Capigruppo ha confermato l'ordine del giorno già stabilito per la giornata di oggi, che prevede l'esame, senza orario di chiusura, del decreto-legge semplificazioni fiscali, approvato dalla Camera dei deputati, e del disegno di legge recante la legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021, collegato alla manovra di finanza pubblica, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

I contingentamenti dei tempi sono pubblicati in allegato al calendario.

La seduta sarà sospesa intorno alle ore 16 per la riunione del Consiglio di Presidenza.

L'ordine del giorno della seduta di domani prevede la discussione del Rendiconto 2021 e Bilancio interno 2022 del Senato.

La Conferenza dei Capigruppo, come avevo già preannunciato alla sospensione dei lavori, sarà dunque convocata domani, al termine della discussione del Rendiconto 2021 e Bilancio interno del Senato 2022, per definire il prosieguo del calendario dei lavori.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(2681) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, recante misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 15,37)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2681, già approvato dalla Camera dei deputati.

Il relatore, senatore Di Piazza, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

DI PIAZZA, relatore. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, senatrici e senatori, il provvedimento sul quale la Commissione finanze e tesoro mi ha dato mandato a riferire favorevolmente si compone di 61 articoli.

Il Titolo I reca disposizioni in materia di semplificazioni fiscali; il Titolo II riguarda le procedure di incasso e pagamento presso la Tesoreria dello Stato, oltre a disposizioni in materia economico-finanziaria e sociale. Il Titolo III reca misure per la semplificazione delle procedure di rilascio del nulla osta al lavoro e delle verifiche di cui all'articolo 30-bis, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, nonché disposizioni finanziarie e finali.

In particolare, l'articolo 1 apporta modifiche alla disciplina del controllo sul repertorio degli atti formati da pubblici ufficiali ai fini dell'imposta di registro.

L'articolo 2, modificato nel corso dell'esame alla Camera dei deputati, stabilisce con norma di primo livello alcuni adempimenti cui sono tenuti i sostituti di imposta nella loro attività di assistenza fiscale.

L'articolo 3 contiene numerose modifiche ai termini previsti dalla legge per alcuni adempimenti fiscali, mentre l'articolo 3-bis, introdotto alla Camera, estende ulteriormente l'utilizzo del modello F24 per il pagamento di imposte, tasse e contributi in favore dello Stato e degli enti territoriali e previdenziali.

L'articolo 4 modifica l'autorità competente a stabilire il domicilio fiscale di un contribuente in un Comune diverso da quello della residenza anagrafica o della sede legale, riconoscendo tale facoltà all'Agenzia delle entrate. La disposizione reca, inoltre, norme di semplificazione in merito alla variazione del domicilio fiscale.

L'articolo 5 disciplina la destinazione dei rimborsi fiscali spettanti al defunto, modificando il testo unico concernente l'imposta sulle successioni e donazioni.

L'articolo 6 prevede che, anche in caso di presentazione senza modifiche della dichiarazione precompilata mediante CAF o professionista, non venga effettuato il controllo formale sui dati.

L'articolo 6-bis, introdotto alla Camera, reca alcune norme volte a introdurre nuove modalità semplificate di comunicazione da parte dell'amministrazione finanziaria dell'esito negativo della procedura di controllo nei confronti del contribuente. L'articolo 6-ter, introdotto alla Camera, consente al debitore, insieme alla procedura di riscossione coattiva con pignoramento o ipoteca di beni, di effettuare la vendita diretta di immobili, ove si tratti di immobili censibili nel catasto edilizio urbano senza attribuzione di rendita catastale, al valore determinato da perizia inoppugnabile effettuata dall'Agenzia delle entrate.

L'articolo 7, modificato durante l'esame alla Camera, chiarisce che la dichiarazione con cui si attesta la rispondenza al contenuto economico e normativo di un contratto di locazione a canone concordato, transitorio o per studenti universitari agli accordi definiti a livello locale possa essere fatta valere per tutti i contratti di locazione stipulati successivamente al suo rilascio e, per effetto delle modifiche apportate in sede parlamentare, aventi il medesimo contenuto del contratto per cui è stata rilasciata, fino ad eventuali variazioni delle caratteristiche dell'immobile o dell'accordo territoriale del Comune a cui si riferisce.

L'articolo 8 dispone l'applicazione del cosiddetto principio di derivazione rafforzata, secondo il quale la determinazione reddito d'impresa a fini dell'Imposta sul reddito delle società (Ires) è coerente con la rappresentazione contabile, in deroga alle norme del testo unico delle imposte sui redditi, alle microimprese che optano per la redazione del bilancio in forma ordinaria. Estende poi i criteri di imputazione temporale discendenti dal principio di derivazione rafforzata anche alle poste contabilizzate a seguito del processo di correzione degli errori contabili, a condizione che si tratti di componenti negative di reddito per cui non è scaduto il termine per presentare dichiarazione integrativa.

L'articolo 9 abroga, al comma 1, la disciplina delle cosiddette società in perdita sistematica dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022, mentre, al comma 2, abroga l'addizionale Ires per le imprese operanti nel settore degli idrocarburi, a decorrere dal periodo d'imposta 2021 (periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020).

L'articolo 10 contiene alcune semplificazioni in materia dichiarazione relativa all'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) con specifico riferimento alla determinazione del valore della produzione netta costituente la base imponibile del tributo.

L'articolo 11 rinvia al mese di febbraio i termini per l'approvazione della modulistica dichiarativa per l'imposta sui redditi e l'IRAP, nonché per la messa a disposizione dei modelli dichiarazione, delle relative istruzioni e delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati.

L'articolo 12 ampia i casi di esonero dallo specifico obbligo di comunicazione telematica prevista per la comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere. Con la norma in esame tale obbligo non è più richiesto per le singole operazioni di importo non superiore a 5.000 euro.

L'articolo 13 differisce al primo luglio 2022 il termine a partire dal quale si applicano le sanzioni per omessa o errata trasmissione delle fatture relative alle operazioni transfrontaliere.

L'articolo 14 estende da venti a trenta giorni il termine per la registrazione degli atti in termine fisso ai fini dell'imposta di registro.

L'articolo 15 consente di estendere, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, le ipotesi di pagamento per via telematica all'imposta di bollo.

L'articolo 16 riduce da 15.000 a 5.000 euro la soglia prevista per la trasmissione da parte di intermediari all'Agenzia delle entrate di specifici dati sulle operazioni di trasferimento da e verso l'estero di mezzi di pagamento ed elimina, allo stesso tempo, la necessità per l'intermediario di ricostruire quelle operazioni che, apparendo collegate fra loro come parti di un'unica operazione finanziaria, potessero determinare il superamento della soglia.

L'articolo 17 elimina l'obbligo di comunicazione da parte della pubblica amministrazione e degli enti pubblici all'anagrafe tributaria degli estremi dei contratti di appalto, di somministrazione e di trasporto conclusi mediante scrittura privata e non registrati.

L'articolo 18 estende, alla lettera a), l'esenzione dell'IVA alle prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione della persona rese nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie dalle case di cura non convenzionate e l'applicazione dell'aliquota IVA del 10 per cento alle prestazioni di alloggio rese (anche da soggetti diversi dalle case di cura non convenzionate) agli accompagnatori delle persone ricoverate e alle prestazioni di diagnosi, cura e ricovero che non siano esenti. La successiva lettera b) estende l'applicazione dell'aliquota IVA del 10 per cento alle prestazioni di ricovero e cura, comprese le prestazioni di maggior comfort alberghiero diverse da quelle già esenti ai sensi della legislazione vigente, nonché alle prestazioni di alloggio rese all'accompagnatore delle persone ricoverate.

L'articolo 19, in luogo di disporre che il modello di dichiarazione IMU per gli enti non commerciali sia approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, prevede che detta dichiarazione sia adottata con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

L'articolo 20 proroga al 31 luglio 2022 i termini per l'approvazione della delibera di adeguamento delle addizionali comunali all'Irpef da parte dei Comuni. Si prevede inoltre che per l'anno 2022, per i Comuni che non adottino e non trasmettano tempestivamente la delibera di adeguamento e possiedano aliquote addizionali differenziate per scaglioni, l'addizionale comunale all'Irpef si applichi sulla base dei nuovi scaglioni dell'Irpef e delle prime quattro aliquote vigenti nel Comune nell'anno 2021, con eliminazione dell'ultima.

L'articolo 21 reca norme volte a realizzare una maggiore integrazione logistica tra l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle entrate-Riscossione, anche attraverso la gestione congiunta dei fabbisogni immobiliari.

L'articolo 22 proroga al 31 dicembre 2026 l'applicazione del meccanismo dell'inversione contabile facoltativa IVA, in coerenza con la più recente evoluzione della normativa europea.

Il comma 1 dell'articolo 23 modifica la disciplina che prevede un credito d'imposta in favore delle imprese che effettuano attività di ricerca e sviluppo per i farmaci, inclusi i vaccini, con riferimento ai costi sostenuti dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2030.

L'articolo 23 consente altresì alle imprese di richiedere una certificazione che attesti la qualificazione degli investimenti effettuati o da effettuare ai fini della loro classificazione nell'ambito dell'attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design e innovazione estetica, ammissibili al credito d'imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative; la qualificazione dell'attività di innovazione tecnologica finalizzata al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica, ai fini dell'applicazione delle rispettive aliquote dell'agevolazione previste per il periodo in corso al 31 dicembre 2022, per il periodo d'imposta ad esso successivo e per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, fino a quello in corso al 31 dicembre 2025.

I commi 8-bis e 8-ter sono stati inseriti dalla Camera. Il comma 8-bis dispone l'accreditamento su un conto infruttifero aperto presso la Tesoreria dello Stato, intestato alla fondazione Enea Tech e Biomedical, delle risorse destinate a finalità e interventi per i quali il Ministero dello sviluppo economico si avvale, sulla base della vigente normativa, della fondazione stessa. Il comma 8-ter autorizza l'apertura del conto corrente presso la Tesoreria centrale dello Stato intestato alla società Arexpo S.p.A., su cui affluiscono le risorse rese disponibili in attuazione di accordi e nel quale la medesima società è autorizzata a effettuare operazioni di versamenti e di prelevamenti per le medesime finalità.

L'articolo 24 estende al 2022 i correttivi in materia di Indici sintetici di affidabilità fiscale previsti per il solo 2020-2021, introdotti per contrastare gli effetti della pandemia sull'economia nazionale. La norma individua altresì, a regime, dei nuovi termini per l'approvazione e l'eventuale integrazione degli indici stessi.

L'articolo 25, che introduceva delle norme volte a garantire l'aggiornamento del contrassegno fiscale attualmente in essere per i prodotti alcolici in considerazione dello sviluppo delle tecnologie informatiche di anticontraffazione e di tracciabilità, è stato soppresso durante l'esame alla Camera dei deputati.

La disposizione contenuta all'articolo 25-bis, aggiunta nel corso dell'esame alla Camera, introduce di fatto una sospensione del termine per il computo dei centottanta giorni entro i quali gli uffici del Registro unico nazionale del terzo settore, ricevute le informazioni contenute nei registri preesistenti, provvedono a richiedere agli enti già iscritti eventuali informazioni o documenti mancanti e a verificare la sussistenza dei requisiti per l'iscrizione. Ai fini del computo di tale termine, a far data dalla ricezione delle informazioni contenute nei registri antecedenti al Registro unico nazionale del terzo settore, si prevede infatti che non si debba tener conto del periodo compreso tra il 1° luglio 2022 e il 15 settembre 2022.

L'articolo 26 introduce una numerosa serie di modifiche alla disciplina delle agevolazioni fiscali e finanziarie previste dal codice del terzo settore (comma 1) e di quelle relative all'impresa sociale (comma 2), mentre il comma 3 reca la quantificazione degli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo e individua le corrispondenti forme di copertura finanziaria.

L'articolo 26-bis, introdotto nel corso dell'esame alla Camera dei deputati, estende al 31 dicembre 2022, in luogo del vigente 31 maggio 2022, il termine per l'applicazione inderogabile delle norme previgenti al nuovo codice del terzo settore, ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione degli enti nei registri di onlus, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale, in attesa della piena operatività del Registro unico del terzo settore.

L'articolo 27 semplifica e aggiorna la disciplina del servizio di tesoreria dello Stato espletato dalla Banca d'Italia, anche in relazione al perseguimento dell'obiettivo dell'unitarietà della tesoreria statale. L'articolo 28 abroga la norma vigente che affida alla Banca d'Italia il servizio di tesoreria centrale dello Stato. L'articolo 29 modifica l'articolo 93, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016 (codice degli appalti), in relazione alle modalità di versamento in tesoreria delle cauzioni a garanzia della partecipazione alle gare pubbliche, prevedendo in via esclusiva la modalità elettronica.

L'articolo 30 apporta modifiche a numerose disposizioni della legge di contabilità generale dello Stato.

L'articolo 31 abroga la disciplina del vaglia cambiario, recata dagli articoli da 87 a 97 del regio decreto n. 1736 del 1933.

L'articolo 32 apporta modifiche alla disciplina dei controlli di regolarità amministrativa e contabile, prevista dal decreto legislativo n. 123 del 2011, al fine di adeguarla alle nuove definizioni inserite dal precedente articolo 30. La disciplina del controllo dei conti giudiziali è estesa esplicitamente agli agenti che svolgono attività di riscossione nazionale, a mezzo ruolo. Infine, si prevede che la trasmissione delle informazioni su incassi e pagamenti delle pubbliche amministrazioni aderenti alla base dati SIOPE avvenga esclusivamente per il tramite dell'infrastruttura SIOPE+, rinviando alla normativa secondaria per i dettagli operativi. (Il microfono inizia a lampeggiare).

Visto che è scaduto il tempo a mia disposizione, chiedo alla Presidente l'autorizzazione a depositare la restante parte della mia relazione, affinché sia pubblicata in allegato ai Resoconti della seduta odierna, e concludo ringraziando gli uffici della 6a Commissione permanente per il supporto prezioso che hanno sempre fornito in questa legislatura e in particolare il dottor Bruschi.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritta a parlare la senatrice Granato. Ne ha facoltà.

GRANATO (UpC-CAL-Alt-PC-AI-Pr.SMART-IdV). Signor Presidente, il decreto-legge in esame riguarda una materia che si definisce "semplificazioni", in questo caso in materia fiscale. Per quanto però siano certamente importanti il fisco e la riscossione dei tributi e di tutti gli oneri a carico dei cittadini, altrettanto lo sarebbero i diritti costituzionali e inviolabili, come ad esempio il diritto di voto. Il diritto di voto, purtroppo, oggi è messo fortemente a rischio da una legge elettorale che ci farà votare il 25 settembre senza dare la possibilità alle nuove formazioni politiche di poter concorrere con pari opportunità rispetto alle forze politiche rappresentate in Parlamento, per dar voce a quella cospicua parte della cittadinanza che da esse non si sente più rappresentata. Probabilmente è stato proprio per questo che si è inteso affrettare i tempi e cucire addosso un vestito ad alcune forze politiche che qui sono anche rappresentate e che non avrebbero avuto i requisiti per evitare la raccolta delle firme, mentre si sono lasciate fuori, colpevolmente, tutte le altre forze politiche.

È quindi per tale motivo che ho presentato un emendamento a questo decreto-legge, che appunto si definisce "semplificazioni". Se è infatti giusto semplificare il compito dell'Agenzia delle entrate o comunque del Governo nell'effettuare i controlli e nel riscuotere il dovuto e le spettanze da parte dei cittadini, è altresì un dovere semplificare la vita a tutti quei cittadini che giustamente speravano di essere rappresentati, dando loro la certezza di poterlo fare con pari merito e pari opportunità rispetto a tutti quelli che aderiscono invece alle formazioni già consolidate nelle due Camere. Siccome purtroppo sono stati considerati ammissibili emendamenti di qualsiasi natura a qualsiasi provvedimento, anche ultronei - mi riferisco all'ultimo decreto-legge aiuti e alla proroga delle sanzioni per gli ultracinquantenni che non adempiono agli obblighi vaccinali - non vedo per quale motivo lei, Presidente, non possa valutare opportunamente ammissibili - come mi auguro avvenga - i due emendamenti che ho presentato.

Mi riferisco all'emendamento volto a semplificare le procedure di ammissione delle liste, bypassando la raccolta delle firme, dimostrando finalmente agibilità democratica e quindi dando voce a tutti coloro che sono attualmente fuori dal Parlamento e hanno tutto il diritto di concorrere con pari opportunità degli altri a essere rappresentati qui dentro, nelle istituzioni, se queste sono ancora rappresentative. L'altro emendamento riguarda invece la proroga delle sanzioni per gli ultracinquantenni che non hanno adempiuto all'obbligo vaccinale (in questo caso entro il 15 giugno). Questo è stato un colpo di mano che la maggioranza ha messo a segno in un decreto-legge che trattava tutt'altra materia, il decreto aiuti, facendo in modo che tutti gli ultracinquantenni che non hanno effettuato una dose di vaccino entro il 15 giugno siano perseguibili con una sanzione di 100 euro e siano, quindi, ancora sotto il controllo di tutti gli enti che hanno i dati incrociati, anche quelli sulla salute, al fine di poterli schedare e multare. Chiaramente nessuno pagherà la multa, perché tutti si opporranno, come è normale che sia, visto e considerato che questi prodotti non hanno sortito alcun effetto e visto e considerato, oltretutto, che sono sperimentali e purtroppo hanno provocato casi di morte e tantissimi eventi avversi gravissimi.

Io auspico a questo punto che la maggioranza - oggi non esiste più e si è sciolta - dei parlamentari, che qui rappresentano tutti i cittadini italiani che si recheranno al voto, ritorni sui suoi passi e ponga rimedio a un danno fatto a persone inermi che non hanno commesso alcun reato. Se la semplificazione è un qualcosa di importante per l'interesse pubblico, deve essere appunto finalizzata a questo e non deve essere utilizzata dal Governo, o da enti che agiscono per conto dell'Esecutivo, per vessare i cittadini, sottoponendoli a un controllo sociale e imponendo loro addirittura trattamenti sanitari obbligatori o resi obbligatori per un certo periodo di tempo, che ad oggi comunque - ripeto - si sono rivelati totalmente inefficaci.

Chiedo pertanto, signor Presidente, che si valuti seriamente l'opportunità di sottoporre al voto gli emendamenti 36-bis.1 e 45.0.1. (Applausi).

PRESIDENTE. Senatrice Granato, la Presidenza ha preso nota, ma la valutazione sugli emendamenti verrà annunciata all'Assemblea nel prosieguo dei lavori.

Secondo gli accordi intervenuti, sospendo i lavori, che riprenderanno intorno alle ore 16,30, al termine del Consiglio di Presidenza.

Senatore Perosino, lei potrà intervenire alla ripresa dei lavori dell'Assemblea.

PEROSINO (FIBP-UDC). Signor Presidente, per semplificazione e anche su suggerimento della vice Capogruppo, rinuncio al mio intervento.

PRESIDENTE. Ne prendiamo atto. Resta comunque immutato l'ordine che vi ho testé esposto.

La seduta è sospesa e riprenderà intorno alle ore 16,30.

(La seduta, sospesa alle ore 16,01, è ripresa alle ore 16,36).

Onorevoli colleghi, la seduta è ripresa.

Il senatore Perosino rinuncia a intervenire.

Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

DI PIAZZA, relatore. Signor Presidente, rinuncio alla replica.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

GUERRA, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Signor Presidente, rinuncio a intervenire.

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenuti alla Presidenza - e sono in distribuzione - i pareri espressi dalla 1a e dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti, che verranno pubblicati in allegato al Resoconto della seduta odierna.

La Presidenza dichiara improponibile, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento, per estraneità di materia rispetto ai contenuti del decreto-legge, l'emendamento 45.0.1.

Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.

Procediamo all'esame degli emendamenti riferiti agli articoli del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

GRANATO (UpC-CAL-Alt-PC-AI-Pr.SMART-IdV). Signor Presidente, con l'emendamento 36-bis.1 si propone di abrogare la proroga delle sanzioni per gli ultracinquantenni che non hanno ottemperato all'obbligo vaccinale entro il 15 giugno.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

DI PIAZZA, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

GUERRA, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.1, presentato dai senatori De Bertoldi e Calandrini, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.2, presentato dai senatori De Bertoldi e Calandrini, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Mi viene segnalato e mettiamo a verbale un malfunzionamento del dispositivo per la votazione elettronica. Registriamo che c'è una certa difficoltà tecnica, che segnaliamo agli uffici. Vi prego di prestare attenzione, per evitare questi problemi.

Annullo la votazione precedente ed essendone stata avanzata richiesta, indìco nuovamente la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.2, presentato dai senatori De Bertoldi e Calandrini, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.3, presentato dai senatori De Bertoldi e Calandrini, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.4, presentato dai senatori De Bertoldi e Calandrini, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.0.1, presentato dai senatori De Bertoldi e Calandrini, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.1, presentato dai senatori De Bertoldi e Calandrini, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.1, presentato dai senatori De Bertoldi e Calandrini, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.1, presentato dai senatori De Bertoldi e Calandrini, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.0.1, presentato dai senatori De Bertoldi e Calandrini, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.0.2, presentato dai senatori De Bertoldi e Calandrini, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.1, presentato dai senatori De Bertoldi e Calandrini, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 15.0.1, presentato dai senatori De Bertoldi e Calandrini, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.0.1, presentato dai senatori De Bertoldi e Calandrini, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 19.1, presentato dai senatori De Bertoldi e Calandrini.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 19.0.1, presentato dai senatori De Bertoldi e Calandrini, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 21.0.1, presentato dai senatori De Bertoldi e Calandrini, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 21.0.2, presentato dai senatori De Bertoldi e Calandrini, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 22.0.1, presentato dai senatori De Bertoldi e Calandrini, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 22.0.2, presentato dai senatori De Bertoldi e Calandrini, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 22.0.3, presentato dai senatori De Bertoldi e Calandrini, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 23.1, presentato dai senatori De Bertoldi e Calandrini, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 23.0.1, presentato dai senatori De Bertoldi e Calandrini, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 24.1, presentato dai senatori De Bertoldi e Calandrini, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 26-bis.0.1, presentato dai senatori De Bertoldi e Calandrini, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 26-bis.0.2, presentato dai senatori De Bertoldi e Calandrini, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 35-bis.0.1, presentato dai senatori De Bertoldi e Calandrini, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 36.1, presentato dai senatori De Bertoldi e Calandrini, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 36-bis.1, presentato dalla senatrice Granato, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

MALLEGNI (FIBP-UDC). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALLEGNI (FIBP-UDC). Signora Presidente, voglio segnalare che ho sbagliato a votare sull'emendamento 36.1.

PRESIDENTE. Gli uffici ne prenderanno nota.

DE SIANO (FIBP-UDC). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE SIANO (FIBP-UDC). Signor Presidente, vorrei comunicare che per errore ho votato a favore, mentre volevo esprimere un voto contrario.

PRESIDENTE. Ne prendiamo atto. Come sapete, si può comunicare. Vi prego di prestare attenzione, così riusciamo a tenere anche un ritmo adeguato.

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 36-bis.0.1, presentato dai senatori De Bertoldi e Calandrini, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 38.1, presentato dai senatori De Bertoldi e Calandrini, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 38-bis.0.1, presentato dai senatori De Bertoldi e Calandrini, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 42.1, presentato dai senatori De Bertoldi e Calandrini, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 43.1, presentato dai senatori De Bertoldi e Calandrini.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 43.2, presentato dai senatori De Bertoldi e Calandrini.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

L'emendamento 45.0.1 è improponibile.

Passiamo alla votazione finale.

MAUTONE (Ipf-CD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAUTONE (Ipf-CD). Signor Presidente, rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, il decreto-legge che ci apprestiamo a convertire in legge introduce misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali, attraverso una serie di provvedimenti che contribuiranno a facilitare il rapporto tra il fisco e il contribuente.

La necessità di deburocratizzare e di migliorare la gestione del sistema contributivo e fiscale è un tema centrale. (Brusio).

PRESIDENTE. Senatore Mautone, come sa, è difficile riuscire a mantenere un livello adeguato di brusio. Colleghi, se rimanete in Aula, vi pregherei di abbassare sensibilmente il tono della voce, al punto da consentire lo svolgimento dell'intervento dei colleghi.

MAUTONE (Ipf-CD). La necessità di deburocratizzare e migliorare la gestione del sistema contributivo e fiscale è un tema centrale per il nostro Paese, poiché determina la fiducia dei cittadini nelle istituzioni, tanto più in questo momento di grande incertezza economica e sociale. Per noi di Insieme per il futuro-Impegno Civico è fondamentale che lo Stato sostenga cittadini e imprese e faciliti il rapporto con le sue tante articolazioni, a maggior ragione quando si parla di fisco, il sistema con cui ciascun cittadino deve contribuire al benessere collettivo.

Con il provvedimento in esame, dunque, adempiamo a molti impegni assunti nei confronti dei cittadini. Mi riferisco alle misure per la semplificazione nella redazione dei bilanci delle microimprese e per la gestione degli errori contabili, al monitoraggio fiscale sulle operazioni di trasferimento di denaro attraverso intermediari bancari e finanziari, alla proroga dal 30 giugno al 31 dicembre 2022 del termine per la presentazione della dichiarazione IMU relativa all'anno 2021 e allo sblocco del superbonus e della cessione dei bonus edilizi.

Grazie all'intervento del Governo verranno introdotte misure a favore dei contribuenti, quali la completa materializzazione delle scelte di destinazione dell'8, del 5 e del 2 per mille all'atto della presentazione del Modello 730, le modalità di erogazione dei rimborsi fiscali spettanti agli eredi e le modalità di controllo sulle spese sanitarie sostenute dai contribuenti. Vi saranno, inoltre, importanti novità in materia di assegno unico, che gioveranno alle famiglie con figli disabili a carico, siano essi minorenni o maggiorenni.

Per quanto riguarda le misure sociosanitarie, è doveroso citare l'esenzione dell'IVA per le prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione della persona effettuate dalle case di cura non convenzionate con il Servizio sanitario nazionale; un provvedimento, questo, che contribuirà a ridurre i costi di accesso alle prestazioni sanitarie e a migliorare l'erogazione dei servizi da parte del personale stesso.

L'emergenza del Covid-19 e la creazione di un vaccino hanno dimostrato quanto la ricerca scientifica sia fondamentale, non soltanto per il progresso della società, ma anche per la salvaguardia della vita dei cittadini. È questo il principio che ispira la misura del credito d'imposta in favore delle imprese che effettuano attività di ricerca e sviluppo per i farmaci, inclusi i vaccini, con riferimento ai costi sostenuti dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2030.

Il senso di responsabilità, il rispetto delle istituzioni e l'attenzione ai problemi reali dei cittadini: sono questi i princìpi che hanno ispirato l'azione di sostegno al Governo di Insieme per il futuro e Impegno civico. Su questi valori, da noi tutti condivisi, si sono fondati il nostro lavoro e il nostro impegno, volti a fornire risposte concrete ai cittadini in un momento così drammatico come quello che stiamo vivendo.

In una fase tra le più difficili della storia repubblicana era inevitabile per noi mettere da parte le divisioni che normalmente caratterizzano il dibattito politico per impegnarsi in un'azione di Governo ispirata all'unità nazionale. Purtroppo, Presidente, mi preme aggiungere che questo percorso, su cui abbiamo faticosamente lavorato, è stato bruscamente interrotto e con esso tutti i progetti di riforma che avevamo in programma di concludere, da quello fiscale a quello sulle pensioni. Questa crisi di Governo, che ha interrotto prematuramente una legislatura che già volgeva al termine, ha lasciato attoniti non solo noi, ma tutto il Paese e tanti dei nostri partner internazionali.

Noi di Insieme per il futuro-Centro Democratico abbiamo cercato in ogni modo di evitare che l'esperienza di questo Governo, guidato dal professor Draghi, si interrompesse in questo momento così delicato. Come noi, tantissimi cittadini, sindaci, rappresentanti di associazioni, categorie produttive e organizzazioni della società civile hanno chiesto un gesto di responsabilità da parte di tutte le forze politiche che sostenevano questo Governo, affinché le fratture si ricomponessero e si continuasse a lavorare per far fronte alle tante emergenze di questa fase storica.

La responsabilità, però, signor Presidente, richiede impegno. Evidentemente, alcune forze politiche hanno preferito anteporre i propri interessi a quelli dell'Italia e degli italiani e hanno scelto la via dello scontro sulla base di meri calcoli elettorali, lasciando il Paese nell'incertezza e gettandosi in una campagna elettorale estiva che ha già assunto toni in qualche caso grotteschi.

C'è chi ha deciso di remare contro, perché braccato da un evidente calo dei consensi, portando a non votare la fiducia al Governo; c'è chi invece, come i partiti di centrodestra, ha colto l'occasione per sfilarsi dall'Esecutivo senza assumersene la responsabilità, sacrificando il benessere del Paese sull'altare del consenso.

In questo contesto straordinario di emergenza, signor Presidente, con la pandemia che ancora attanaglia il sistema sanitario, la guerra alle porte dell'Europa, il prezzo dell'energia e delle materie prime alle stelle e un'inflazione quasi in doppia cifra, i cittadini hanno dovuto assistere a uno spettacolo impietoso e indecoroso.

A pochi mesi dal voto si è scelto di affossare il Governo, indebolendo enormemente la capacità del Paese di effettuare le riforme necessarie a contrastare gli effetti del rincaro dei prezzi e a fornire ai cittadini le risposte concrete di cui hanno bisogno. Tutto questo è stato fatto per un motivo semplice, quanto inquietante per la sua gravità: il puro interesse a rincorrere qualche punto nei sondaggi, ignorando che la posta in palio è il futuro degli italiani e la struttura sociale ed economica del nostro Paese.

Signor Presidente, un Governo dimissionario ha per definizione poteri limitati e nel disbrigo degli affari correnti non può far fronte alle misure ambiziose e determinanti che sono necessarie in un momento del genere. I programmi di finanza pubblica saranno necessariamente limitati e ciò avrà delle ripercussioni gravi, che si avvertiranno soprattutto sui nostri territori. Vi è il rischio di perdere quanto di buono è stato fatto in sede europea, con il raggiungimento degli accordi previsti dal PNRR: senza portare a compimento le riforme necessarie entro la fine del 2022, vi è il rischio concreto di perdere i 20 miliardi di euro previsti. Siamo di fronte al pericolo di varare una legge di bilancio che aumenti il debito pubblico senza le dovute coperture o che costringa gli italiani, fin da subito, a enormi sacrifici. (Richiami del Presidente).

Signor Presidente, mi avvio a concludere. La ripartenza tanto auspicata e gli investimenti per realizzare le opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio e per l'adeguamento dei servizi essenziali sono ora messi a rischio dall'irresponsabilità di forze politiche che hanno a cuore soltanto il proprio interesse. Siamo pronti ad andare avanti per dare risposte ai cittadini, salvaguardare le risorse del PNRR, contrastare i devastanti effetti della crisi economica e sostenere l'Ucraina, colpita dalla vile aggressione russa. Ci saremo, con senso di responsabilità, sempre al servizio dei nostri concittadini, per costruire e non per demolire. Pertanto, annuncio il voto favorevole del Gruppo Insieme per il futuro-Centro Democratico. (Applausi).

MARINO (IV-PSI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARINO (IV-PSI). Signora Presidente, onorevoli senatrici, onorevoli senatori, signora Sottosegretario di Stato, oggi affrontiamo con diversi stop and go il decreto-legge n. 70 del 2022, comunemente definito decreto delle semplificazioni fiscali. Era un decreto-legge atteso e ritenuto di notevole importanza per gli interventi di semplificazione che il nostro Paese da tempo auspicava. È però diventato un'altra cosa rispetto alle aspettative, anche perché gestito a cavallo di una crisi di Governo e quindi con delle problematicità in più. Non mi soffermo, se non per il resoconto stenografico, sulla ormai ritrita questione del monocameralismo perfetto de facto o del bicameralismo imperfetto, che ci costringe oggi, in quest'Aula, a una mera presa d'atto. Ho già avuto occasione di affrontare il problema qui in Senato, che mi riporta alla nota vicenda del referendum del 2016.

Allo stesso modo non mi soffermo, se non per un veloce accenno, che svilupperò dopo, sulla complessa situazione sotto il profilo dei risultati del processo legislativo così gestito e del precedente costituzionale di Camere sciolte che lavorano a pieno regime - anzi, di più - in modo ondivago. In questo caso, però, ci troviamo di fronte a una somma di micronorme, quasi un coacervo: si è passati infatti da 47 articoli a 61. Provo un'invidia positiva per i colleghi della Camera dei deputati, che hanno potuto approfondire adeguatamente questo decreto-legge, e un po' meno per noi.

Voglio però invece ragionare sul portato positivo e innovativo di questo decreto-legge e almeno del suo principio ispiratore, poi in parte stravolto in sede di conversione. Personalmente auspicavo un filo di continuità con la legge di delega fiscale n. 23 del 2014, una piccola Grundnorm - permettetemi di dirlo - che conferì al Governo una delega per la realizzazione di un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita; una serie di deleghe vennero attuate, tranne cinque (sul catasto, sulla riscossione degli enti locali, sui giochi, sulla fiscalità ambientale e sulla giustizia tributaria; tre di queste sono state al centro dell'attenzione di questa legislatura). In essa si teorizzava il principio del fisco amico: un ossimoro, qualcuno potrebbe dire, ma non è così. Guardate che in Italia, quando si parla di tasse, si assiste a un moto pendolare di vichiana memoria. Da una parte, c'è chi auspica una facile raccolta di consenso con promesse di condoni; ma cosa c'è di meno educativo di un condono, che distoglie dalla volontà di applicare la norma, perché tanto poi si verrà perdonati? Dall'altra, c'è la visione di un fisco "Dracula", che tartassa il cittadino. Si è parlato, proprio in questi giorni, della proposta del segretario Letta sulla tassa di successione e sulla patrimoniale; il Governo Letta è stato proprio quello che ha fatto l'ultimo aumento dell'IVA, nell'ottobre 2013.

Noi invece speravamo in un lungo perfezionamento di intuizioni che partivano da lontano. Parlavo del portato innovativo del decreto-legge: sicuramente abbiamo molto apprezzato il tema della digitalizzazione, che crea un secondo tempo per gli effetti positivi nei confronti del contribuente e della digitalizzazione stessa. Ricordiamo, ad esempio, la fatturazione elettronica, considerata più sul lato degli accertamenti e del contrasto al tax gap e meno sotto il profilo del fisco amico e degli adempimenti, al fine di migliorare la qualità della vita del contribuente e di diminuire la sua ansia rispetto ai controlli post-dichiarazione dei redditi, che erano affidati al fisco e dove rischiava di essere sanzionato, anche se non responsabile.

Parliamo del cosiddetto work in progress sull'assegno unico, che ha avuto un superamento delle difficoltà di passaggio e di avvio del nuovo assegno familiare in riferimento ai figli con disabilità. Si garantisce parità di risorse per le famiglie che, con l'avvio di questo nuovo strumento, rischiavano di perdere qualcosa. C'è il tema dei rimborsi fiscali più celeri e c'è il passo in avanti verso una disciplina della cedibilità del credito d'imposta per il bonus fiscale del 110 per cento, con cui finalmente speriamo di essere arrivati a un punto fermo, perché gli svariati interventi normativi avevano ingenerato una confusione non più facilmente gestibile, né per i cittadini, né per gli operatori. C'è la norma che consente di sospendere il de minimis per quanto riguarda i crediti d'imposta alle imprese. In altre parole, ci sono varie misure per la semplificazione del rapporto tra fisco e cittadini.

Ci sono poi le battaglie che i nostri colleghi di Italia Viva hanno potuto fare alla Camera, in funzione di quello che dicevo prima, e che vanno incontro ai contribuenti, siano essi cittadini o imprese. Si è introdotto il principio della tenuta e conservazione di qualsiasi registro contabile in via telematica e nei sistemi digitali, operando per una dematerializzazione e per una diminuzione della burocrazia. Abbiamo esteso la disciplina dell'F24; abbiamo imposto l'obbligo per l'Agenzia delle entrate di comunicare al contribuente, via SMS o app IO, la fine dell'attività istruttoria. Si è resa immediatamente applicabile una legge, quella che vieta il finanziamento delle imprese che producono mine antipersona agli intermediari finanziari con sede in Italia, che aveva visto il suo percorso nella XVI legislatura, che era stata approvata nella XVII, rinviata alle Camere, riapprovata nella XVIII e adesso diventa finalmente operativa. È stato esteso l'assegno unico universale per i figli di alcune categorie che ne erano rimaste escluse, ad esempio i dipendenti dello Stato residenti all'estero; assegno unico universale che ritengo una grande e felice intuizione realizzata dalla ministra Bonetti. C'è stata poi l'introduzione di una serie di norme per aggiungere consistenza alla riforma del terzo settore, iniziata al tempo del Governo Renzi, e siamo intervenuti per modificare il codice della crisi d'impresa.

Tanti piccoli esempi di buona amministrazione: frutto di esperienza, che è un valore aggiunto; frutto del buonsenso, che o lo si ha o non lo si ha; frutto della competenza, svillaneggiata ma più che mai importante; frutto anche della generosità, quella di anteporre agli interessi di parte quelli del Paese. Sono considerazioni che non hanno sicuramente mosso coloro che non hanno votato la fiducia il 20 luglio scorso al presidente Draghi, assumendosi la responsabilità di interrompere un percorso virtuoso, fatto di riforme strutturali, di obiettivi raggiunti e da raggiungere per l'erogazione dei fondi collegati all'attuazione del PNRR.

Siamo consci di quale autunno ci aspetta? Abbiamo un aumento dell'inflazione che non è stata mai così alta dagli anni Ottanta del secolo scorso; abbiamo un aumento del costo delle materie prime; abbiamo un aumento dei tassi di interesse che si ribalterà sui mutui e quindi sulle famiglie; abbiamo una diminuzione della domanda interna, in uno scenario geopolitico in cui alla guerra in Ucraina si aggiungono le tensioni tra Serbia e Kosovo e nel Mar Cinese (notizie di questi giorni).

Ci salvano parzialmente - questo giustifica gli ultimi dati Istat - le esportazioni e il rapporto mutato del cambio euro-dollaro. Tutte questioni che verranno affrontati dai più con l'occhio rivolto solo alla logica elettorale del tutto e subito o, al massimo, del giorno dopo. Non tutti possiamo aspirare a essere degli statisti che ragionano con l'ottica di lungo periodo del bene delle prossime generazioni, ma da politici non possiamo nemmeno ridurci, in un momento difficile come quello che ci attende, ad essere pseudosondaggisti che ragionano non pensando al bene futuro, ma ad una facile raccolta di consenso basata non su ciò che è bene, ma su quello che si pensa che piaccia. Facendo così, infatti, si governerà non un Paese ma un cumulo figurato di macerie.

Come Italia Viva non ragioniamo così: per noi il bene del Paese è un valore prioritario e, come abbiamo dimostrato già in passato sapendo di assumere scelte difficili, risultate nell'immediato impopolari ma riconosciute poi fondamentali per l'Italia, anche questa volta faremo la nostra parte votando questo provvedimento con lo sguardo rivolto al futuro e non alla misera logica del contingente. (Applausi).

DE BERTOLDI (FdI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE BERTOLDI (FdI). Signor Presidente, devo dire, purtroppo con una certa consuetudine, che anche questa volta ci siamo trovati di fronte ad una delle caratteristiche meno positive di questa legislatura, cioè al monocameralismo elevato ormai a principio. Ci siamo trovati di fronte a un decreto-legge che nella Commissione competente, la Commissione finanze alla quale ho l'onore di partecipare, non abbiamo avuto nemmeno il tempo di esaminare: è arrivato, ma in pochi minuti abbiamo dovuto licenziarlo per portarlo in Aula quest'oggi. Quindi, non solo monocameralismo, non solo disprezzo per i compiti delle istituzioni parlamentari, ma di fatto un venir meno anche di ogni tentativo e volontà di migliorare, come si dovrebbe fare, questo decreto-legge. Siamo stati costretti a presentare in Aula degli emendamenti che avremmo voluto presentare e discutere in Commissione, ma non è stato possibile; li abbiamo presentati in Aula, signor Presidente, e abbiamo visto ovviamente, per esigenze di tempo, bocciare tutte le nostre proposte.

Entrando un po' nel merito, notiamo che questo provvedimento, il cosiddetto decreto semplificazioni, è in realtà un altro decreto omnibus, che contiene un po' di tutto e arriva di fatto ad essere anche una sanatoria per gli immigrati irregolari. L'articolo 43, comma 3, rappresenta infatti una sospensione dei procedimenti sulla clandestinità e sugli immigrati clandestini e si accompagna al comma 6, sempre dell'articolo 43, che prevede che a fronte di una semplice domanda, venga estinto il reato e si ottenga di fatto il permesso di soggiorno.

Quindi, in un decreto-legge semplificazioni avete introdotto anche una sanatoria sugli immigrati: non mi pare coerente né assolutamente condivisibile. Per questo Fratelli d'Italia con la sua logica comportamentale mai avrebbe potuto dare un voto favorevole a una norma di questo tipo. Una norma che rappresenta peraltro - lo voglio sottolineare - una discriminazione verso quegli immigrati, Presidente, che fanno domanda da casa loro, che non hanno violato le leggi, che non hanno voluto fare i clandestini, che aspettavano di poter arrivare nel nostro Paese in base al decreto-legge flussi. Quindi, abbiamo anche discriminato gli immigrati onesti rispetto ai clandestini. Questo è quanto contenuto nel cosiddetto decreto-legge semplificazioni: un provvedimento che niente aveva a che fare con questo argomento.

Signor Presidente, se si fosse voluto semplificare si sarebbero potute fare tante cose. Basta girare un qualunque studio professionale, parlare con qualunque imprenditore, con qualunque artigiano: quante semplificazioni si potevano fare. Fratelli d'Italia, come ho detto, aveva cercato di dare un ulteriore contributo in questa direzione con gli emendamenti presentati.

Voglio qui citarne alcuni perché non possiamo pensare di criticare senza spiegare cosa di meglio avremmo potuto fare. Ad esempio, in riferimento all'articolo 3, credo - e penso che tanti miei colleghi commercialisti che ci stanno ascoltando non possono che condividere - che si poteva semplicemente abrogare le liquidazioni periodiche IVA. Nella fatturazione elettronica, infatti, lo Stato ha a disposizione tutti gli elementi senza dover chiedere un ulteriore adempimento alle imprese, agli artigiani, ai commercianti, alle piccole e medie imprese e ovviamente ai loro consulenti. Quella era una semplificazione: eliminare con l'articolo 3 le liquidazioni periodiche dell'IVA.

Potremmo anche citare l'articolo 9, laddove avete previsto - a mio avviso anche correttamente - per le società cosiddette in perdita sistemica, l'abrogazione della norma che prevede le società di comodo; quindi avete dato un sollievo a quelle imprese che sono in perdita non perché gli piaccia essere in perdita, ma perché la crisi di questi ultimi anni rende possibile, purtroppo con una certa facilità, andare in perdita, in almeno due degli ultimi cinque esercizi. Avete quindi tolto dalla disciplina assurda delle società di comodo questo tipo di società, ma ritengo che un atto di maggiore semplificazione sarebbe stato eliminare l'intero percorso delle società di comodo.

Ricordo a chi non è del mestiere, cari colleghi, che la norma prevede che le società vengono tassate, vengono obbligate a dichiarare dei ricavi sulla base di una percentuale imposta dallo Stato; percentuale, ad esempio, sugli immobili che va dal 4 al 6 per cento, quindi si prevedono ricavi che si presumono doverci essere. Se non ci sono a quel livello, si viene tassati in modo ovviamente presunto.

Una semplificazione, soprattutto in un momento come questo, non era solamente rivolgersi alle società in perdita sistemica, ma estendere il percorso a tutte le società di comodo.

Cito un altro emendamento proposto da Fratelli d'Italia: penso all'abrogazione almeno per il settore degli edili della cosiddetta reverse charge, cioè dell'inversione che si attua nell'IVA, che di fatto crea continuamente problemi alle nostre piccole imprese che, non applicando l'IVA, si trovano a scontare l'IVA a monte, quella che devono decurtare. Ciò li porta ad andare a credito e a dover chiedere ogni volta rimborsi che puntualmente arrivano in ritardo tanto da costringerle a ricorrere al credito bancario per far fronte alle proprie esigenze di liquidità.

Quindi, perché non avete semplificato, eliminando la reverse charge almeno nel settore degli edili, che così pesantemente ne sono colpiti come da altre misure?

Un altro passaggio di vera semplificazione sarebbe stato, ad esempio, alzare i limiti del forfettario. Perché continuate a mantenere a 65.000 euro quel forfettario che potrebbe essere elevato almeno a 100.000 euro? Avreste semplificato la vita a molte piccole imprese che hanno gravi difficoltà. Non lo avete fatto.

Invece, signor Presidente, ha prevalso sempre la logica delle tasse, del sospetto verso l'impresa; quelle logiche che, magari, nella delega fiscale contengono il catasto e quindi il voler creare un reddito parallelo per poi evidentemente creare le condizioni per tassare il patrimonio degli italiani, le case degli italiani o magari prevedere, come ha detto il segretario del Partito Democratico, Enrico Letta, un'ulteriore tassa patrimoniale sulle successioni, per creare ulteriore assistenzialismo nei confronti dei giovani.

Magari, invece, basterebbe utilizzare altre fonti di reddito, per dare ai giovani opportunità di lavoro, secondo il principio: più lavoro, meno tasse, come ha proposto Fratelli d'Italia. Più assumi, meno paghi tasse: in tal modo, sì che dai una risposta ai giovani senza lavoro; non dando loro una mancia, magari elettorale, visto che siamo sotto elezioni, e proponendo, dall'altra parte, di creare una tassazione, che magari andrebbe a penalizzare tanti giovani, che hanno ereditato qualche patrimonio, ma che non hanno il reddito per poterlo sostenere e poterne pagare l'imposizione. Queste sono le proposte di un partito serio, di un partito come il nostro.

Sempre nel merito, voglio qui riferirmi anche all'articolo 40-quater. Ben venga una interrogazione di Fratelli d'Italia, che ha evidenziato come voi, nel decreto precedente, con una mano davate i crediti di imposta alle imprese in difficoltà, che devono pagare il gas e l'energia ad alto prezzo, ma poi applicavate il de minimis europeo e li andavate a sottrarre. Ricordo che voi avete posto rimedio a questo grazie ad un'interrogazione che nelle scorse settimane Fratelli d'Italia ha presentato.

Sempre nell'articolo 40-quater avete dato una risposta al problema della cessione del credito sui superbonus. Finalmente dite quello che Fratelli d'Italia vi diceva da mesi rispetto ai decreti precedenti: non si può avere il limite del 1° di maggio, perché ovviamente, con questo limite, non liberavate il cassetto fiscale di banche e assicurazioni. Però, quando avete ascoltato Fratelli d'Italia, avete previsto di fare prima una circolare dell'Agenzia delle Entrate, che rende responsabili i cessionari dei crediti nei confronti della veridicità del credito stesso, rendendoli corresponsabili con le banche. Quindi, avete annullato l'effetto che, con una mano, avevate concesso.

Signor Presidente, per queste e per tante altre ragioni, Fratelli d'Italia non potrà dare il proprio voto favorevole a questo decreto e ci impegneremo con gli italiani a fare noi davvero, nella prossima legislatura, riforme semplici, chiare e nell'interesse di tutte le nostre imprese. (Applausi).

DE PETRIS (Misto-LeU-Eco). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (Misto-LeU-Eco). Signor Presidente,noi voteremo a favore della conversione di questo decreto sulle semplificazioni fiscali. Il lavoro è stato fatto alla Camera, perché ovviamente qui non era possibile, e noi chiudiamo in bellezza, come nella nostra tradizione, senza apportare alcuna modifica.

Sono stati, però, apportati senz'altro dei miglioramenti, durante il lavoro in Commissione nel passaggio dalla Camera, i quali hanno prodotto dei passi in avanti su una serie di questioni non certamente secondarie. In particolare, un passo in avanti vi è stato per quanto riguarda la disciplina della cedibilità dei crediti d'imposta per i bonus fiscali. Non è esattamente ciò che era stato pensato, magari nell'ipotesi dell'inserimento nel decreto aiuti, ma forse vi è qualche speranza di recupero.

Sottolineo la nuova normativa fiscale per il terzo settore, che certamente rappresenta un passaggio abbastanza importante per consentire a migliaia di realtà sociali del Paese di guardare davanti a sé con più tranquillità e continuare a operare al servizio delle persone e della comunità. Si tratta, peraltro, del frutto di un lungo lavoro fatto dal Forum Nazionale del Terzo Settore, che già dal 2018 aveva chiesto di mettere mano alla normativa fiscale.

Sulla cessione del credito d'imposta, dicevo poc'anzi che proprio all'ultimo momento sono state inserite nell'articolo 40-quater una serie di modifiche che speriamo possano portare allo sblocco della cessione dei crediti. Infatti, come voi sapete, le modifiche arrivate in sede di conversione del decreto aiuti non sono state assolutamente sufficienti.

Altre questioni riguardano l'aumento degli incentivi per i mezzi elettrici e le procedure semplificate per la regolarizzazione degli immigrati. C'è poi una misura che si spera possa aiutare a semplificare la vita delle persone, quelle che non hanno impresa e devono fare la dichiarazione dei redditi e la cui vita è sempre più complicata dalla burocrazia. Lo stop alla conservazione degli scontrini delle spese mediche per il 730 è certamente un piccolo elemento di semplificazione. Come sapete, la loro conservazione in tutti questi lunghi anni ha prodotto una serie di problemi alle persone. Il fisco comunicherà la fine dei controlli per quanto riguarda gli accertamenti e anche questo è, a mio avviso, un elemento non solo di semplificazione, ma anche di lealtà nel rapporto tra lo Stato, l'Agenzia delle entrate e il singolo cittadino.

Sono inoltre state inserite altre misure certamente non significative, ma che noi vogliamo sottolineare. Penso, ad esempio, all'approvazione dell'emendamento per i precari dell'AIFA, che è una piccola cosa, ma pur sempre un segnale.

In finale di legislatura alcune misure positive sono quindi state inserite in termini di semplificazione. Avremmo voluto misure più forti ed efficaci dal punto di vista della semplificazione della vita delle persone e alcune disposizioni si sarebbero potute tranquillamente inserire. Tuttavia, il lavoro fatto, che noi non possiamo che registrare, ci vede parzialmente soddisfatti.

Per tutti questi motivi, annuncio il voto favorevole. (Applausi).

COMINCINI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COMINCINI (PD). Signor Presidente, onorevoli colleghi, la discussione di oggi avviene indubbiamente in un clima particolare.

Il caldo rovente che si respira fuori da questo palazzo rappresenta forse nel modo migliore il momento che stiamo vivendo. È un momento di difficoltà per il Paese, costretto a fare i conti con l'aumento dei prezzi dei beni alimentari, della benzina e delle bollette e con l'aumento dei dati della povertà. È però anche un momento di difficoltà politica generata da scelte irresponsabili che stanno portando il Paese a vivere una campagna elettorale che non ha mai conosciuto queste tempistiche.

Quando parlo di irresponsabilità, lo faccio non perché voglio usare questo spazio per fare campagna elettorale o avanzare ormai inutili recriminazioni (sarebbe, appunto, un'ulteriore inutile perdita di tempo).

Parlo di irresponsabilità perché mi limito banalmente a fare una fotografia di quanto stiamo facendo in queste ore, quello che i colleghi deputati hanno vissuto nelle ore nelle quali cadeva il Governo Draghi e loro emendavano e deliberavano il provvedimento che oggi ci accingiamo a ratificare. Uso non a caso il termine "ratificare", perché ancora una volta questo ramo del Parlamento ha potuto fare poco, Presidente. Credo che gli italiani cercassero ancora risposte, speravano e hanno sperato fino all'ultimo che la politica fosse in grado di fornire loro risposte concrete rispetto ai numerosi problemi che attanagliano il Paese, la vita di famiglie, di lavoratori, di imprese ed hanno invece ricevuto in regalo una campagna elettorale in piena estate, fatta sotto gli ombrelloni, nei rifugi di montagna e nelle città arroventate abitate solo da chi non ha la possibilità di andare in vacanza.

Lasciatemi però dire che sono orgoglioso che il Gruppo del Partito Democratico alla Camera e al Senato abbia dimostrato fino alla fine un grande senso di responsabilità verso il Governo e verso gli italiani. Questo senso di responsabilità lo portiamo ancora oggi in quest'Aula nell'approvazione della conversione di questo decreto semplificazioni che il Governo Draghi ha fortemente voluto, un provvedimento importante, con il quale sono state introdotte misure in campo fiscale, finanziario e sociale.

Il decreto prevede, ad esempio, un alleggerimento degli adempimenti che imprese e cittadini sono chiamati a rispettare verso l'amministrazione finanziaria, cioè verso il fisco. Importanti novità sono state introdotte anche e soprattutto in ambito sociale. All'articolo 26 ci sono significativi interventi per il terzo settore, frutto di un intenso lavoro concertato tra il Ministero del lavoro d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e il forum del terzo settore. Dopo un'attesa da parte di questo fondamentale settore dell'economia italiana durata un'intera legislatura, si dà finalmente il via ad un pacchetto fiscale di norme relative alla riforma del terzo settore che ora il Governo dovrà inviare all'esame della Commissione europea.

Uno degli aspetti più importanti riguarda i chiarimenti legati all'applicazione dei criteri per stabilire quando un'attività è svolta con modalità commerciale o meno. Queste norme consentiranno a migliaia di realtà sociali del Paese di guardare davanti a sé con maggiore serenità e continuare così ad operare per il bene delle persone e lo sviluppo delle comunità. La rilevanza di queste norme non si esplica solo ai fini dell'organizzazione fiscale e contabile degli enti, ma riguarda la tenuta stessa del tessuto sociale ed economico per il quale il terzo settore svolge un ruolo insostituibile. A cinque anni dal suo avvio, si vede quindi finalmente concluso il percorso di attuazione della riforma del terzo settore, che potrà così dispiegare tutte le sue potenzialità. L'auspicio, ovviamente, è che si possa procedere celermente con il via libera da parte dell'Unione europea per la più rapida entrata in vigore delle nuove norme sia per gli enti non commerciali che per le imprese sociali.

Dal punto di vista fiscale, merita di essere menzionato il lavoro dei colleghi del Partito Democratico della Camera per permettere lo sblocco dei crediti fiscali precedenti al 1° maggio, che rischiavano di rimanere fermi e che avrebbero fortemente danneggiato le nostre aziende: con l'approvazione del decreto, sarà invece più facile cedere questi crediti.

Potrei continuare a lungo, Presidente, ad elencare gli interventi che in questo provvedimento vanno incontro a molteplici esigenze dei cittadini e delle imprese, alle tante partite IVA delle quali molto spesso si sente parlare dentro e fuori quest'Aula. Rammarica constatare, come sempre, che mentre qualcuno prova ad offrire soluzioni, a lavorare per cambiare la vita delle persone senza populismo e demagogia, qualcuno utilizzi certi temi per riportarci in un clima di perenne campagna elettorale, quella campagna elettorale che qualcuno qui ha cercato con forza, dando peso alle esigenze elettorali, barattando la fatica di costruire risposte con la voglia di alimentare la propaganda e cercare nuovo consenso.

Il risultato è davanti agli occhi di tutti. Ancora in queste ore, mentre qualcuno soffia sul fuoco delle paure attaccando sempre chi è ai margini della società e fatica ad avere voce, il Partito Democratico sta costruendo la propria campagna elettorale con lo stesso atteggiamento che ha tenuto nel corso di quasi quattro anni e mezzo di legislatura, con serietà e concretezza, continuando a mettere al centro le idee, le proposte e le soluzioni ai problemi dei cittadini.

È esattamente ciò che questo provvedimento e l'azione del Governo Draghi stavano facendo: risolvere almeno in parte i problemi di famiglie, lavoratori e imprese nell'unico modo che conosciamo, con serietà, competenza e senso di responsabilità.

Con la stessa serietà e responsabilità, signor Presidente, annuncio il voto favorevole di tutto il Gruppo del Partito Democratico a un provvedimento che contribuirà a semplificare la vita di tanti nostri concittadini. (Applausi).

Presidenza del presidente ALBERTI CASELLATI (ore 17,35)

TOFFANIN (FIBP-UDC). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOFFANIN (FIBP-UDC). Signor Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, il decreto-legge semplificazioni fiscali che stiamo per votare delinea uno dei passaggi di un programma più ampio di riforme in materia di semplificazioni fiscali che il nostro Paese attende da tempo. Esso tratta però anche di altro: contiene, per esempio, un intervento di riforma delle procedure di incasso e pagamento della Tesoreria dello Stato, alcune ulteriori misure di semplificazioni in più settori e specifiche disposizioni per il nulla osta al lavoro, nonché - tra l'altro - il commissariamento della SOGIN SpA e un incremento di 70 milioni di euro per le risorse destinate all'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo.

Sono solo alcuni esempi per far comprendere l'ampia articolazione del decreto, che oggi più che mai siamo costretti in questo ramo del Parlamento a ratificare in tempi ristrettissimi e a Camere sciolte.

Forza Italia avrebbe voluto affrontare il tema delle semplificazioni in materia fiscale in maniera decisamente più efficace, puntando soprattutto a migliorare il rapporto tra fisco e contribuenti in un mondo tributario ancora troppo opprimente, articolato e complesso. È evidente infatti che, al di là del titolo «Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali», si tratta di un provvedimento che per portata e impatto non incide sulla materia come auspicato, ma segna un percorso.

Nel passaggio alla Camera Forza Italia ha contribuito in maniera significativa con proposte di modifica al testo base che hanno trovato accoglimento.

Tra gli interventi più incisivi del decreto ricordo la dematerializzazione delle scelte di destinazione dell'8, del 5 e del 2 per mille nel modello 730, la semplificazione della procedura relativa alla modifica del domicilio fiscale e della procedura di erogazione dei rimborsi fiscali spettanti agli eredi, l'abolizione dell'obbligo per il CAF e il professionista di conservare i singoli documenti delle spese sanitarie, la proroga al 31 dicembre 2022 del termine di presentazione della dichiarazione IMU e un'estensione dei casi di esonero dalla presentazione dell'esterometro.

Il decreto consente l'eliminazione dei faldoni, la dematerializzazione, aspetto importante per agevolare la vita e il lavoro, in particolare delle piccole e microimprese, riducendo adempimenti e costi.

Forza Italia ha sostenuto poi i passaggi relativi alla modifica della normativa della redazione dei bilanci delle piccolissime imprese, la soppressione della comunicazione periodica della liquidazione dell'IVA, l'intervento sugli errori contabili e, per finire, le modalità di deduzione dal valore della produzione IRAP dell'intero costo relativo al personale.

Tra le misure molto positive di questo decreto troviamo anche l'intervento correttivo e retroattivo in materia di assegno unico per consentire l'accesso alla misura anche ai nuclei familiari composti da almeno un orfano maggiorenne con disabilità grave e già titolare di un trattamento pensionistico. C'è poi lo stanziamento da 58 milioni a favore delle famiglie per contrastare il fenomeno della povertà educativa.

Certo, Forza Italia avrebbe voluto intervenire una volta per tutte nella parte che riguarda il lavoro per realizzare una riforma migliorativa del reddito di cittadinanza che, così come è stato concepito - e lo abbiamo visto tutti - frena il mercato del lavoro e su questo bisogna intervenire. (Applausi).

Noi da sempre invochiamo meno tasse e meno burocrazia fiscale, un obiettivo che ancora non è stato raggiunto, ma per il quale assicuriamo tutto il nostro impegno nella prossima legislatura. Infatti, semplificazione è sinonimo di crescita e sviluppo e sappiamo quanto le imprese chiedano uno snellimento dei processi burocratici che rallentano l'innovazione e talvolta impediscono di creare nuova occupazione.

In questi ultimi dieci anni è mancata una vera programmazione con regole certe e strutturali. Ciò, da una parte, ha impedito a famiglie e imprese di pianificare la propria vita e la propria attività e, dall'altra, ha comportato una limitata attrattività per gli investimenti stranieri.

Noi siamo pronti a ripensare il sistema Paese. A fronte del nostro PNRR è indispensabile mettere in atto le riforme attese da decenni, senza le quali gli interventi sarebbero sterili ed inefficaci per una vera ripresa e soprattutto per la necessaria crescita. Ciò a cominciare dalla riforma del sistema fiscale, le cui norme si sono stratificate negli anni, rendendolo squilibrato, anche perché applicate ad una realtà nel frattempo completamente mutata. In 6a Commissione stiamo ancora lavorando sul disegno di legge delega per la riforma del fisco. È vero che non rientra tra gli obiettivi del PNRR, ma è pur vero che ad esso è collegata e che rientra tra le raccomandazioni dell'Unione europea rispetto a tutte le riforme da attuare per concretizzare il PNRR e per cambiare così radicalmente il nostro sistema Paese. Se non dovesse concludersi l'iter in questa legislatura, il prossimo Governo dovrà affrontare questo tema, ponendolo tra i suoi primi obiettivi; viceversa il prossimo Esecutivo dovrà affrontare i decreti legislativi che saranno determinanti per la realizzazione della riforma. In entrambi i casi, quindi, sarà importante la compagine politica che vincerà le elezioni: se sarà la coalizione di Centrodestra si potrà realizzare una vera grande riforma del fisco, come da sempre voluto da Forza Italia e dal Presidente Berlusconi, con l'obiettivo di tutelare i risparmi per aumentare il potere di acquisto, gli investimenti, l'occupazione e la crescita.

La materia fiscale, infatti, è di importanza fondamentale per il nostro Paese. Servono certamente interventi più coraggiosi sul versante delle semplificazioni, volte non solo al superamento dei tecnicismi, ma anche finalizzate ad una razionalizzazione dell'esorbitante numero di imposte e tasse caratterizzanti l'Italia. Si pensi che solo ad agosto, tra versamenti, comunicazioni e adempimenti contabili, sono ben 205 gli appuntamenti fiscali in scadenza a cui va aggiunto anche il termine di versamento delle rate 2021 di rottamazione ter e saldo e stralcio.

Allo stesso modo sarebbe stato molto importante mettere in campo una misura di pace fiscale, perché, alla luce di quanto avvenuto negli ultimi due anni e di quanto sta ancora avvenendo, sono milioni i contribuenti che non sono materialmente in grado di saldare il loro debito con il fisco a causa di difficoltà oggettive.

Un Governo di Centrodestra farà la differenza a partire dalla materia fiscale. Forza Italia è pronta a riformare il sistema, avendo ben presente da dove iniziare e come proseguire. Bisogna recuperare una visione a 360 gradi. In attesa, dunque, dei prossimi passaggi parlamentari su cui poter intervenire in materia fiscale, il Gruppo Forza Italia Berlusconi Presidente-UDCvoterà a favore della conversione in legge del decreto-legge oggi in esame. (Applausi).

BOTTICI (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOTTICI (M5S). Signor Presidente, colleghi, come spesso è accaduto con i decreti-legge approvati dal Governo, anche quello al nostro esame presenta qualche passettino in avanti in diversi settori, ma non è certo risolutivo. Merita sì un voto favorevole per quella sorta di minimo sindacale che è riuscito a garantire, soprattutto dopo l'iter parlamentare, ma è ben lontano dall'inserirsi in un quadro di risposta alle emergenze del momento e a quelle che si potranno verificare a breve.

Colleghi, in questo momento l'economia italiana dà segni di resilienza. Come stimato dall'ISTAT i primi due trimestri hanno visto crescere il PIL. Le stime di crescita del prodotto interno lordo del Governo per quest'anno parlano di un aumento del 3,1 per cento.

Come però ha ammesso lo stesso ministro Franco al recente forum di Davos, su questo possibile incremento del 3,1 per cento incide in modo dirimente un effetto trascinamento dal 2021, stimato dallo stesso Ministro in un +2 per cento. Cosa significa? È semplice: significa che il Paese si sta tenendo a galla grazie all'ottima performance del PIL registrata nel 2021, con quell'aumento del 6,6 per cento, record in Europa (Applausi), dovuto in parte all'effetto rimbalzo dopo il crollo del PIL del 2020, ma in parte anche agli ottimi risultati prodotti dalle politiche espansive portate avanti dal Governo Conte 2 per reagire alla pandemia.

Lo sguardo deve però, a questo punto, rivolgersi a una pandemia energetica che non accenna ad esaurirsi, ad un'inflazione che morde ancora, all'inasprimento mondiale delle politiche monetarie, a un'economia degli Stati Uniti che ha appena registrato una recessione tecnica e all'indice del manifatturiero in calo in Germania. Il Fondo monetario internazionale ha previsto per l'Italia una crescita del PIL nel 2023, in drastico calo, del +0,7 per cento. Gli osservatori internazionali parlano di imminente recessione e lo stesso premier uscente, Mario Draghi, non ha nascosto le evidenti difficoltà per l'economia. Rispetto a tutto questo serviva ben altro che un pur apprezzabile decreto semplificazioni. Il decreto-legge in esame è un passaggio importante per provare ad aumentare l'efficienza del sistema fiscale e tributario. Un sistema fiscale efficiente, snello e moderno è alla base di qualsiasi economia in salute. La digitalizzazione avrebbe dovuto avere un peso importante in questo decreto semplificazioni e invece il tema è stato toccato solo di passaggio: dal Governo e dal Parlamento servirà, nel prossimo futuro, un impegno maggiore, a partire dalla spesa dei fondi del PNRR.

Di sicuro è positiva la modifica parlamentare che, su spinta e stimolo del MoVimento 5 Stelle, incentiva la mobilità elettrica, stanziando ulteriori fondi. È da salutare positivamente, ma non è certo risolutiva, la norma sulla cessione dei crediti legati ai bonus edilizi e al superbonus, che consentirà di sbloccare soprattutto quelli comunicati all'amministrazione fiscale prima del 1° maggio e anche in quest'ultimo caso il lavoro dovrà proseguire nella prossima legislatura. Allo stesso modo, è positiva la norma che, in extremis, ha alzato le soglie dei debiti IVA oltre le quali scatta l'allarme per la solvibilità delle imprese, secondo il nuovo codice della crisi d'impresa, entrato definitivamente in vigore lo scorso 15 luglio. Riteniamo però che, nonostante questo ammorbidimento, si dovesse riflettere su un'ulteriore proroga dell'entrata in vigore del codice, stanti le perduranti difficoltà economiche in cui versano molte imprese e le avvisaglie di recessione che minacciano il prossimo futuro.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, neanche in questo decreto-legge si riesce a dare una risposta risolutiva al tema di crediti fiscali legati al bonus edilizio e al superbonus, bloccati nei cassetti fiscali delle imprese. Non può certo essere risolutiva la soluzione derivante dal combinato disposto del decreto aiuti e del decreto semplificazioni fiscali, cioè quella di consentire alle banche di cedere i crediti anche alle piccole imprese e partite IVA e di estendere questa possibilità anche alle cessioni dei crediti comunicate prima del 1° maggio 2022. È soltanto un timido miglioramento, che non permetterà a moltissime imprese di monetizzare i crediti per pagare i dipendenti e i fornitori. (Applausi). In sostanza, non viene affatto scongiurato il rischio di migliaia di fallimenti.

Ebbene, voglio dire che su questo il MoVimento 5 Stelle continuerà a battersi, per rendere strutturale il sistema agevolativo costruito intorno al superbonus e rendere sistemico il meccanismo che ne ha decretato il successo, ovvero la cedibilità dei crediti di imposta. In particolare lavoreremo per ristabilire una cedibilità plurima e totale dei crediti fiscali, legati anche ad altre agevolazioni.

Torniamo a ribadire che, una volta certificato il credito di imposta e ricevuto il definitivo placet dell'amministrazione fiscale, non c'è alcuna ragione per restringere il perimetro della circolazione. Il meccanismo del superbonus, come ha certificato Nomisma, a fronte di detrazioni costate allo Stato 38 miliardi di euro, è stato in grado di produrre benefici complessivi al sistema economico per 125 miliardi (Applausi) e può sprigionare un potenziale ancora più alto, esattamente quello che intendiamo proporre per agevolare gli investimenti privati nella transizione energetica e immettere ingente liquidità nel sistema economico, a sostegno di uno dei settori strategici del nostro Paese.

Come MoVimento 5 Stelle ci siamo sempre impegnati perché si realizzassero due svolte importanti in materia fiscale: innovazione e semplificazione. Una strada sulla quale - lo dobbiamo dire - il Governo ci ha messo spesso i bastoni tra le ruote. Ma non ci arrendiamo e oggi ribadiamo con convinzione che gli ostacoli che si sono posti davanti non ci fermeranno: torneremo a farci sentire. (Applausi).

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, composto del solo articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(2469-B) Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021 (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Collegato alla manovra finanziaria) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale) (ore 17,52)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2469-B, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, oggetto della discussione e delle deliberazioni saranno soltanto le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, salvo la votazione finale.

I relatori, senatori Collina e Ripamonti, hanno chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni, la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore, senatore Collina.

COLLINA, relatore. Signora Presidente, colleghi, sono relatore insieme al senatore Ripamonti. Il cosiddetto disegno di legge concorrenza, di iniziativa del Governo, è un provvedimento che, come ben sappiamo, è legato al PNRR in modo significativo. L'approvazione di questo disegno di legge garantisce, alla fine dell'anno, una rata significativa delle risorse del PNRR; è quindi importante che il Parlamento proceda, in questo momento, all'approvazione del provvedimento.

In realtà, come ben sapete, abbiamo svolto in questo ramo del Parlamento una parte fondamentale, e ritengo anche la principale e la più significativa, dell'esame del disegno di legge, procedendo in modo positivo (io credo). In quel momento il Governo Draghi era nel pieno delle sue funzioni e quindi abbiamo sviluppato un confronto positivo, seppur difficile e complesso, tra tutte le forze politiche che hanno sostenuto il Governo Draghi, arrivando a delle importanti mediazioni e a degli importanti accordi. Forse non è un caso se questo è stato l'unico provvedimento significativo che abbiamo portato in Aula senza la posizione della fiducia, qui al Senato, raggiungendo tutti gli accordi e le mediazioni necessarie sui temi di nostra competenza.

Allo stesso modo, abbiamo potuto valutare insieme alle forze di maggioranza una "divisione" del lavoro tra Camera e Senato, quindi la Camera ha proceduto ad affrontare una serie di articoli che, come Senato, abbiamo sostanzialmente licenziato senza modifiche, perfettamente rispondenti al testo uscito dal Consiglio dei ministri. Oggi ci troviamo quindi ad affrontare una terza lettura, che naturalmente non modificherà il testo approvato dalla Camera, la quale correttamente ha proceduto ad analizzare solamente gli articoli che il Senato non aveva modificato.

Il progetto originario di valutazione di questo disegno di legge è stato dunque rispettato dalle due Camere. Ovviamente, le parti principali erano relative al trasporto pubblico sia di linea che non di linea, e credo che le modifiche apportate dalla Camera in materia siano comunque da sottolineare. Faccio solamente questa valutazione: come si era detto nella relazione che avevamo portato in prima lettura al Senato, il cosiddetto disegno di legge concorrenza è un provvedimento importante che cerca di affrontare un percorso all'interno dell'Europa che mira a dare omogeneità all'applicazione delle normative europee nei vari Paesi. Ciascun Paese affronta questo percorso con la gradualità che ritiene più opportuna rispetto al dato di partenza. Ciascun Paese ha le proprie peculiarità e il percorso che gradualmente deve portare ad omogeneizzare le normative a livello europeo fa i conti con tali peculiarità.

Nel caso dell'Italia, la geomorfologia del nostro Paese è tale per cui il mercato non può dare evidentemente tutte le risposte nell'offerta dei servizi ai cittadini. Il classico caso è quello del trasporto pubblico: se dovessimo recuperare le condizioni di mercato per poter svolgere il servizio del trasporto pubblico, considerate la montuosità del nostro Paese e la ricchezza di tanti nostri piccoli Comuni i cui cittadini hanno giustamente il diritto di poter essere collegati in modo adeguato ai principali centri e ai principali servizi, probabilmente riscontreremmo delle difficoltà. L'obbligo della gara è stato pertanto rimosso e sarà possibile sviluppare il servizio pubblico anche attraverso altri provvedimenti, comunque contenuti all'interno della normativa europea: credo che questo sia l'elemento principale.

Tra le altre questioni, come sappiamo, è stato soppresso l'articolo relativo ai taxi, quindi questo elemento è stato tolto dal confronto politico che si era sviluppato ed ogni forza politica avrà il suo giudizio da esprimere. Ma in questa sede, in cui sono relatore, non voglio addentrarmi nella questione.

È stato poi inserito un articolo ulteriore che chiarisce il rapporto tra figure professionali che concorrono nella stessa materia: parliamo dei mediatori creditizi e degli agenti immobiliari.

Credo che su ciò il Governo abbia fatto - in questi mesi - una serie di approfondimenti significativi, anche sulla base del contributo delle associazioni di categoria - voglio citare la FIAIP - e, se si è arrivati a questa conclusione con l'inserimento di questo articolo, ritengo sia stato un elemento positivo.

Spesso discutiamo di quali siano i campi nei quali la concorrenza va sviluppata, regolamentata e applicata; certamente in alcuni tutta questa chiarezza non c'è, quindi ci vuole il tempo adeguato per poter sviluppare gli approfondimenti necessari. Al contempo, ci sono norme di semplificazione relativamente allo sviluppo delle infrastrutture legate alla digitalizzazione del nostro Paese. Anche in questo caso si doveva trovare un punto di incontro tra le esigenze degli enti locali nello sviluppo di tali infrastrutture e le esigenze degli operatori che devono comunque fare investimenti significativi. Ebbene, ritengo che si sia trovato un punto di equilibrio; quindi, se oggi arriviamo in fondo con l'approvazione di questo provvedimento, consentiamo a questo Governo - nelle more degli spazi di agibilità e di azione che gli rimangono - e comunque al prossimo Esecutivo che si insedierà entro la fine dell'anno, di procedere all'esercizio delle deleghe contenute in questo disegno di legge per poi consentire al nostro Paese di ricevere le risorse tanto importanti del PNRR. Servono per fare gli investimenti che devono portare a una modernizzazione del nostro Paese.

Stiamo sviluppando una modernizzazione del Paese, fatta sia di investimenti infrastrutturali sia di riforme. Ecco, credo che questo provvedimento rappresenti bene la sintesi tra riforme e investimenti, perché di questo si tratta anche nei contenuti del disegno di legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Ripamonti.

RIPAMONTI, relatore. Signora Presidente, non ho molto altro da aggiungere rispetto a quanto detto dal senatore Collina, con il quale ho svolto il ruolo di relatore di questo disegno di legge.

Esprimo solo la soddisfazione di aver portato a termine un impegno che il Governo aveva assunto nei confronti del Parlamento e dell'Europa per il PNRR. Oggi stabiliamo questo concetto ed è un risultato molto positivo per tutti noi.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Mallegni. Ne ha facoltà.

MALLEGNI (FIBP-UDC). Signor Presidente, la concorrenza la fa il tempo, ed è una concorrenza non sleale, ma leale ai principi che abbiamo voluto affermare in tutti i mesi che ci hanno separato dal momento in cui il provvedimento è arrivato in Senato fino a quando questo Senato lo ha licenziato, per poi approdare alla Camera con la pantomima dei taxi e tutto quello che ne è conseguito.

Che qualcosa non andava l'avevamo detto dall'inizio. Vorrei allora fare chiarezza una volta per tutte. Mi sono occupato di quella parte del provvedimento che riguarda un pezzo del cuore italiano: le imprese del turismo, le imprese balneari, coloro i quali hanno i porti, gli approdi, nei fiumi, nei laghi; insomma, quel pezzo di turismo che, insieme all'altro, occupa quasi 4 milioni di persone.

Quel turismo che vi vedrà tutti ospiti, forse, tra qualche ora, perché spero per voi che andrete tutti sulle nostre spiagge, a godere della professionalità e della qualità dell'offerta turistica nazionale. E mi rivolgo agli amici del Partito Democratico e del MoVimento 5 Stelle. Quando ci andrete, ditelo chi siete, perché almeno così ricorderanno quando siete arrivati in Aula con quel Governo che voleva sostenere quella misura che voi amavate tanto. Ancora una volta, si trattava di un esproprio reale, senza indennizzi alle imprese, senza riconoscimento per le imprese familiari, senza l'opportunità di continuare la tradizione del turismo nazionale e con l'obiettivo di svenderla a qualche multinazionale amica vostra.

Forza Italia, in quel Governo, era presente proprio per impedire a quelli come voi di mandare a casa gente come noi. Gente che lavora, che si impegna, che paga le tasse, che sa che il 16 del mese non è una giornata felice, ma che si paga l'F24 che non è un aeroplano, come molti di voi pensano.

Questo ragionamento bisogna farlo in maniera trasparente. Oggi abbiamo una legge sulla concorrenza che riguarda anche il settore delle imprese del turismo, i balneari e non solo, ma anche tutti coloro che hanno una concessione demaniale e questi signori possono guardare al futuro con serenità, con la possibilità di lavorare ancora, loro, le loro famiglie, i loro figli e i loro nipoti, investendo, fatturando, pagando le tasse e rispettando le regole. Ebbene questo è merito solo nostro e della Lega. Insieme, abbiamo portato avanti un ragionamento di serietà e di rispetto, combattendo sei mesi in quest'Aula e facendo in modo che quel provvedimento di legge non uscisse come lo avevate pensato, ma nell'interesse delle imprese del turismo.

Se non ci fossimo stati, a quest'ora qualcuno avrebbe già subito l'esproprio della spiaggia. Le gare probabilmente sarebbero già partite; 30.000 imprese italiane, un milione di persone di indotto, si guarderebbero intorno senza sapere cosa fare e l'impresa del turismo, il settore del turismo, quel motore dell'Italia che è il turismo, avrebbe subìto un grave danno.

Questa è la risposta che io voglio dare, come parlamentare, come persona che si occupa di turismo e come esponente di Forza Italia, a coloro i quali ci chiedono che ci siamo stati a fare in quel Governo. Se non ci fossimo stati, sarebbe stato un guaio! Sarebbe stata una tragedia! Se oggi abbiamo una prospettiva importante, è perché noi quel lavoro lo abbiamo portato avanti con senso di responsabilità.

È facile, è troppo facile stare fuori, criticare e ripetere: sbagliato! Sbagliato! Sbagliato! Bisogna sporcarsi le mani! (Applausi). Se fai il pubblico amministratore, ci devi mettere la faccia e non star fuori a puntare il dito. Devi stare dentro, cambiare le regole, farlo nell'interesse dei cittadini e farlo per lo sviluppo economico di questo Paese, difendendo la prima economia italiana: il turismo.

È per questo che noi siamo convinti di quello che abbiamo fatto e il 25 settembre, se i cittadini, come io spero, daranno al centro-destra un'ampia maggioranza, modificheremo ancora quella norma come avremmo voluto fare. Tenteremo di inserire il diritto di prelazione per i concessionari e guarderemo avanti, con una prospettiva di Governo seria, nel rispetto del lavoro, dell'occupazione e di un'economia, quella italiana, che va salvaguardata. (Applausi).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Lorefice. Ne ha facoltà.

LOREFICE (M5S). Signor Presidente, signori del Governo, onorevoli colleghi, oggi intervengo nuovamente su un argomento già trattato con l'ultima legge europea, emanata soltanto nel novembre del 2021. Parlerò solamente dell'articolo 28, che riguarda l'abrogazione di una norma che, lo ribadisco, era stata inserita nella legge europea 2019-2020, conclusa nel novembre 2021. Tale norma prevedeva l'incompatibilità tra la professione di agente immobiliare e quella di intermediario finanziario.

Con il nuovo articolo 28, come emendato alla Camera dei deputati, tutto questo viene meno. Pertanto, questa previsione, che contribuiva, tra l'altro, anche alla chiusura di una procedura di infrazione per non corretto recepimento della normativa europea, andava a sanare una grave situazione di disagio e difficoltà dei tanti cittadini che si rivolgono a questo mondo. Si andrà pertanto a impattare sicuramente su chi vuole comprare una nuova casa e non ha tutte quelle coperture finanziarie e familiari che tanti italiani - ripeto - forse hanno. Avevamo quindi creato una nuova norma per evitare i conflitti di interesse, perché di questo parliamo. L'intermediario immobiliare e quello finanziario sarebbero diventate due professioni distinte, senza che l'una potesse avere un doppio beneficio e guadagno.

Con la normativa in esame, così come approvata alla Camera dei deputati, lo stesso soggetto avrà invece il doppio vantaggio e sicuramente non andrà a tutelare gli interessi del singolo o della giovane coppia che vuole una casa e un futuro, ossia la garanzia di avere il giusto trattamento che chi è in conflitto di interessi sicuramente non ha la voglia o la volontà di portare avanti.

Oltre a questo, l'emendamento approvato alla Camera estende ancora di più la compatibilità tra professioni, prevedendola anche tra intermediario finanziario e mediatore di assicurazione, riassicurazione o consulenza finanziaria. Ma non è solo questo.

Vorrei fornire alcuni elementi di valutazione per far capire cosa è successo alla Camera. La quasi totalità delle associazioni di categoria (quelle più rappresentative e che rappresentano la maggior parte dei consulenti finanziari) era contraria a questa estensione e commistione.

Oltre a questo, voglio sottolineare che alla Camera si è consumata la violazione di un patto. A Camere sciolte, con un Governo che gestisce gli affari correnti, ci sarebbe dovuta essere l'unanimità di intenti da parte di tutte le forze politiche. Invece, alla Camera è stata fatta una forzatura e, nonostante non ci fosse l'unanimità (vista la contrarietà del MoVimento 5 Stelle e anche di un altro Gruppo politico), si è andati avanti.

Non ultimo, voglio segnalare la violazione di una norma generale legata principalmente all'entrata in vigore del decreto legislativo 16 ottobre 2020, n. 142, che richiamava l'intervento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato per l'espressione di un parere obbligatorio in qualità di ente terzo sulla proporzionalità. Su questo emendamento si doveva esprimere l'Autorità. Questo provvedimento rischia di innescare una nuova procedura di infrazione. Per questo, faccio anche un appello alla Presidenza del Senato affinché verifichi se l'introduzione di questa nuova norma possa aprire il fronte a una procedura di infrazione.

Cari colleghi, ribadisco una volta di più la differenza tra il MoVimento 5 Stelle e le altre forze politiche: da una parte abbiamo chi difende sempre a spada tratta i cittadini, in special modo coloro che hanno grandi difficoltà e, dall'altra, il resto, cioè coloro che magari difendono le lobby e gli interessi della finanza. (Applausi).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Lannutti. Ne ha facoltà.

LANNUTTI (UpC-CAL-Alt-PC-AI-Pr.SMART-IdV). Signora Presidente, il tortuoso iter che ha portato al disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza è nato sotto le direttive dell'Europa che, forte del bisogno dei Paesi più colpiti dalla pandemia, ha vincolato questo disegno di legge agli obiettivi del PNRR, legandolo così alla terza tranche di aiuti.

In tale contesto, si evince come l'Italia perda l'ennesima occasione per far sentire la propria voce, finendo così di svendere le proprie risorse, dalle concessioni balneari alle guide turistiche ai servizi pubblici locali, spogliando l'Italia delle sue ultime fonti di produzione di lavoro e di ricchezza nazionale. Tali disposizioni impongono la collocazione sul mercato interno europeo inscindibilmente legato al mercato generale di beni e gestione di servizi pubblici che fanno parte del demanio costituzionale, che ha come fine il perseguimento di interessi generali e pertanto non possono essere ceduti o gestiti da privati o da società per azioni private, peggio se a capitale pubblico, che devono perseguire gli interessi di singoli privati o degli azionisti della società gestita da un proprio consiglio di amministrazione. Si tratta in particolare di dare a privati la gestione dei servizi pubblici essenziali, nonché della distribuzione dell'acqua, bene pubblico per eccellenza, specie in questi periodi di mutamenti climatici e di gravissima siccità.

L'articolo 1 ha l'obiettivo di promuovere lo sviluppo della concorrenza anche al fine di garantire l'accesso ai mercati di imprese di minori dimensioni, tenendo in adeguata considerazione gli obiettivi di politica sociale connessi alla tutela dell'occupazione nel quadro dei principi dell'Unione europea, nonché di contribuire al rafforzamento della giustizia sociale, migliorare la qualità e l'efficienza dei servizi pubblici, potenziare lo sviluppo di investimenti e innovazione in funzione della tutela dell'ambiente, della sicurezza e del diritto alla salute dei cittadini, obiettivo però che viene subito stralciato, mostrando in realtà come dietro a questo disegno di legge per la concorrenza si giochi la partita della privatizzazione o delle svendite di beni pubblici essenziali.

L'articolo 8 svuota le funzioni dei Comuni del ruolo di garanzia svolto storicamente dai servizi pubblici locali, creando una sorta di modus operandi a due velocità, rapidissima per le aziende private erogatrici del servizio che si limitano solamente a stilare una relazione annuale sui dati di qualità del servizio e sugli investimenti effettuati, tortuosa per il pubblico che deve giustificare il mancato ricorso al privato sobbarcandosi anche gli oneri. L'articolo 8 è vago sul concetto di servizio pubblico locale, facendo rientrare così tutti i servizi; data la mancanza di una puntuale elencazione di questi servizi, si giunge alla conclusione che venga ignorato il volere dei cittadini, che nel 2011, a stragrande maggioranza dei votanti (il 97 per cento), hanno approvato il referendum per l'acqua pubblica. (Applausi). Con l'articolo 8, diventa proibitivo per i Comuni tenere i servizi in house.

All'articolo 16, invece, si assiste all'indebolimento del Servizio sanitario nazionale, altro business per i privati che, invece di essere implementato e migliorato al fine di essere fruibile ed efficiente per i cittadini, lascia sempre più spazio ai privati, che faranno affari d'oro.

L'articolo 30 sul controllo delle merci non tiene conto dei veri bisogni dei cittadini e della necessità di avere merci controllate e sicure, ma agevola solo alcune aziende garantendo processi di controllo più veloci.

Lo stralcio dell'articolo 10 sul trasporto pubblico non di linea da una parte asseconda le richieste delle associazioni di categoria, ma dall'altra relega nel dimenticatoio la questione del trasporto non di linea nelle zone più remote ed impervie non urbane; vengono totalmente ignorate le richieste dei piccoli e medi commercianti locali, che costituiscono il perno dell'economia delle città italiane, vessati dalla crisi e dalla spietata concorrenza sleale dell'e-commerce.

Scrive il giurista Paolo Maddalena, vice presidente emerito della Corte costituzionale, che la realtà dell'ordinamento costituzionale è chiara e definita: i beni o sono in proprietà privata o sono in proprietà pubblica (articolo 42 della Costituzione) e in uno Stato comunità la proprietà pubblica coincide con la proprietà comune (Applausi), che spetta al popolo a titolo di sovranità, ripeto, a titolo di sovranità.

Oggi la proprietà comune del popolo, i cosiddetti beni comuni, costituiti principalmente dai beni artistici e storici, dal paesaggio (articolo 9 della Costituzione), nonché dalle industrie strategiche, dai servizi pubblici essenziali, dalle fonti di energia e dalla situazione di monopolio (articolo 43 della Costituzione), una volta quasi sempre appartenenti allo Stato e a enti pubblici territoriali, sono stati cinicamente privatizzati. Si è fatto in modo che, attraverso la fraudolenta trasformazione dell'ente pubblico in una SpA, essi passassero dalla proprietà comune del popolo sovrano a lestofanti di ogni genere (Applausi), oltre che a multinazionali e a operatori finanziari.

Meno Stato e più privato non ha tolto le ricchezze nazionali a uno Stato persona giuridica, considerato come un terzo soggetto rispetto ai cittadini, ma all'intero popolo italiano, elemento strutturale ed essenziale dello Stato comunità.

Mi avvio alla conclusione, non utilizzando tutto il tempo a mia disposizione. I licenziamenti sono sempre più frequenti; la vita dei lavoratori è considerata di nessun valore rispetto alla prospettiva di guadagno del datore di lavoro, che apre e chiude le fabbriche a proprio piacimento, le delocalizza o ne provoca il fallimento, gettando sul lastrico intere famiglie, facendo crollare l'economia nazionale.

La forbice tra ricchi e poveri si è allargata per effetto dell'attuale sistema economico predatorio, quel neoliberismo che ha fatto innamorare anche le sinistre (Applausi); un sistema predatorio, cinico, illecito e incostituzionale, che ha ridotto molte fasce della popolazione alla miseria. Questo feticcio neoliberista fallimentare, che ha prodotto recessione, guerra e disperazione, deve essere conosciuto e combattuto.

Il Titolo III della Parte I della Costituzione ritiene legittimo solo un sistema economico keynesiano, che produca lavoro e ricchezza, non miseria e disoccupazione.

Chiudo finalmente, signora Presidente, perché siamo stati derubati - così conclude il giurista Paolo Maddalena - del nostro patrimonio comune, costituito da beni comuni in proprietà pubblica di tutti i cittadini. Lo si ricordi: coloro che professano le idee neoliberiste, che arricchiscono i ricchi e impoveriscono i poveri, non sono degni di governare questo Paese. Lo dice Paolo Maddalena. (Applausi).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Berardi. Ne ha facoltà.

BERARDI (FIBP-UDC). Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, colleghi, ci troviamo a esaminare il disegno di legge per il mercato e la concorrenza, già approvato dal Senato e poi modificato dalla Camera dei deputati, in particolare con lo stralcio dell'articolo 10 riguardante i taxi.

Le norme del disegno di legge per la concorrenza sono coordinate con gli obiettivi assunti dal Governo nel PNRR, con il quale l'Esecutivo si è impegnato a definire norme su vari settori, dai servizi pubblici locali all'energia, dai trasporti ai rifiuti, passando per la vigilanza sul mercato. Il disegno di legge si pone dunque la finalità di promuovere lo sviluppo della concorrenza, anche al fine di garantire l'accesso ai mercati di imprese di minori dimensioni, di rimuovere gli ostacoli regolatori di carattere normativo e amministrativo all'apertura dei mercati e di assicurare la tutela dei consumatori.

L'approvazione del disegno di legge rappresenta uno degli ultimi appuntamenti di questa legislatura: sappiamo bene quello che è successo qualche settimana fa. Nonostante la crisi, però, questa riforma, determinante per centrare gli obiettivi, va avanti grazie ad un accordo della ex maggioranza che ne ha deciso il via libera. Il buon senso ha voluto che il Governo cedesse su alcune questioni per non perdere tempo su quanto contenuto nella delega che ci accingiamo ad approvare in questa sede.

Il disegno di legge rappresenta un'importante tappa del processo di riforma previsto dal PNRR ed è indicato tra i disegni di legge collegati alla manovra di bilancio 2022-2024. Nel PNRR il Governo ha assunto l'impegno di realizzare la prevista cadenza annuale di tali leggi. Si tratta di un riconoscimento esplicito dell'operato del Governo Berlusconi, che nel 2009 introdusse l'adozione di una legge annuale sulla concorrenza, già allora fortemente voluta dal mondo delle imprese; tale norma è stata però disattesa finora, se si considera che ad oggi l'unica che è stata approvata risale al 2017.

Pur essendo l'Italia l'ottava economia mondiale, è al trentesimo posto al mondo per livello di concorrenza. Da noi solo alcuni settori hanno beneficiato della spinta delle disposizioni sulla concorrenza; disposizioni mirate sostanzialmente a consentire a nuovi soggetti la possibilità di accedere alla fornitura di beni e servizi, con conseguenti minori oneri per gli utenti e per i consumatori finali. Tuttavia la concorrenza non è solo uno strumento di mercato, serve anche a proteggere interessi non economici della comunità delle imprese che rappresentano specificità nazionali e delle persone più vulnerabili.

Forza Italia si è accostata al disegno di legge sulla concorrenza con la massima attenzione e con spirito collaborativo. Non appena saremo al Governo riprenderemo con forza la questione dei balneari, di cui si parlava poco fa e rispetto alla quale ci preme chiarire che cercheremo veramente di risolvere il problema fino in fondo. Siamo riusciti a portare a casa tre risultati: tempo, indennizzi e valori. Il tempo perché fino al 2025 probabilmente non cambierà nulla e con noi al Governo cambierà in positivo; abbiamo portato a casa gli indennizzi per riconoscere a chi ha lavorato finora, a chi ha preso un pezzetto di spiaggia e lo ha trasformato in un'impresa, quanto ha investito nel malaugurato caso che la concessione vada persa.

Soprattutto insistiamo nel ritenere che in questo momento dobbiamo rispettare e pensare a chi lavora, perché in questo momento sembra che in Italia sia furbo chi non lavora e chi percepisce il reddito cittadinanza (Applausi); dobbiamo invece tutelare le nostre imprese, le nostre famiglie, le nostre partite IVA e i nostri lavoratori, che vanno avanti tutti i giorni, pagano le tasse e comunque si ritrovano anche danneggiati da chi usufruisce del reddito cittadinanza, perché non si trova personale. In questo momento Forza Italia è dalla parte dei lavoratori, dalla parte di chi investe nel turismo; noi siamo dalla parte dello sviluppo dell'Italia. (Applausi).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Cantù. Ne ha facoltà.

*CANTU' (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, andiamo ad esaminare in terza lettura un provvedimento che, per quanto riguarda l'articolo 15, ha una criticità insita, già rilevata da una delle più importanti associazioni di categoria, perché non sono trattati allo stesso modo gli erogatori pubblici e privati nel nuovo sistema di valutazione monitoraggio e controllo delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie. Posto che non è stato superato tale vulnus in sede di esame alla Camera, rimuovendo nel titolo le parole «private» dopo strutture e «privati» dopo erogatori, così come da noi ripetutamente richiesto nelle riunioni di maggioranza e come ben tecnicamente evidenziato nel dossier studi in atti di Camera e Senato.

Trattandosi di mero errore materiale, proponiamo vi si ponga rimedio irritualmente, con un ordine del giorno interpretativo o con altro accorgimento ritenuto idoneo promosso dal Governo, in quanto è assolutamente fondamentale prefigurare uno scenario che dia conto della manifesta disparità di trattamento dei diversi erogatori, in contrasto con le normative europee, giacché regole di qualità, sicurezza e appropriatezza applicabili a tutte le strutture, secondo principi di tracciabilità oggettivizzata, responsabilità e trasparenza.

Spero vogliate accogliere questo nostro ultimo appello, evitando con ciò distorsioni applicative ed inutili ricorsi futuri. (Applausi).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Mantovani. Ne ha facoltà.

MANTOVANI (M5S). Signor Presidente, colleghe senatrici e colleghi senatori, rappresentanti del Governo, agli articoli 22 e 23 del decreto-legge in conversione troviamo ulteriori norme di semplificazione per favorire la realizzazione della rete in fibra ottica e, più in generale, delle reti di banda ultralarga. Già abbiamo legiferato per obbligare i gestori di infrastrutture fisiche, quali le reti per la distribuzione di gas naturale, acqua, reti stradali, metropolitane e ferroviarie, a garantire l'utilizzo dei loro tubi e in generale delle loro infrastrutture per il passaggio dei cavi in fibra. Purtroppo gli impedimenti permangono e spesso i gestori delle infrastrutture oppongono rifiuti al passaggio delle fibre. Con il testo odierno si intendono limitare i casi di rifiuto solo nel caso l'infrastruttura fisica sia oggettivamente non idonea e giustificandone gli specifici motivi.

L'altro punto di semplificazione obbliga genio civile e operatori di rete a coordinarsi, al duplice fine di impedire la duplicazione di opere e consentire la condivisione dei costi di realizzazione. In caso di assenza di infrastrutture disponibili, l'installazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità è effettuata con tecnologia di scavo a basso impatto ambientale, con tecniche innovative che non richiedono il ripristino del manto stradale, nonché la posa di cavi o tubi aerei su infrastrutture esistenti. Con questi micro-provvedimenti cerchiamo di rincorrere il notevole ritardo nella realizzazione della nostra infrastruttura del futuro. La rete in banda ultralarga era un progetto concepito già venti anni fa. Per i primi quindici anni abbiamo sentito amministratori di enti pubblici e aziende crogiolarsi in poco più che parole e proclami, per poi subire la sonora bocciatura dell'Unione europea e dei vari rapporti DESI (Digital economy and society index), che ci ha classificato agli ultimi posti in Europa nello sviluppo delle infrastrutture digitali.

Finalmente in questa legislatura abbiamo corso molto, grazie alla volontà della ministra Pisano, della sottosegretaria Liuzzi e della nuova amministrazione di Infratel, che hanno spianato la strada al ministro Colao. Abbiamo recuperato molto tempo perso e assegnato tutti i bandi, ma ancora rimaniamo comunque incagliati nella nostra burocrazia e nella sovrapposizione di infrastrutture che non collaborano efficacemente e sovente si ostacolano. Nel frattempo altri Paesi non perdono tempo, perché sanno che quella della rete di telecomunicazione è la sfida tecnologica che contrappone oggi le maggiori potenze globali. Se noi oggi ci incagliamo con le fibre ottiche secondarie per arrivare alle abitazioni, gli altri si sfidano sui sistemi dei cavi sottomarini. Stati Uniti e Cina si stanno notevolmente espandendo, con modelli di business molto diversi. Gli USA stanno favorendo i colossi hi-tech, come Google, Amazon, Microsoft e Facebook, che stanno diventando proprietari di molti dei cavi sottomarini divenendo così potenze extraterritoriali non solo nella gestione dei dati, quindi, ma anche dell'infrastruttura.

Altra strategia ha la Cina, che si muove con le proprie aziende statali. L'Europa è lentissima: per mettere un cavo totalmente europeo dal Portogallo al Brasile, di 6.000 chilometri, ci ha messo dieci anni. La Cina nello stesso tempo ne ha posati per 600.000 chilometri, cento volte tanto, e mira a coprire tutto il mondo. Due modelli, quello statunitense e quello cinese, ormai irraggiungibili per l'Europa. Se l'impalcatura del sistema di comunicazione globale dipende in maniera preponderante dai cavi in fibra sottomarini, sta emergendo anche il sistema delle costellazioni di satelliti a bassa orbita. Il primo visionario è stato Elon Musk, con il progetto SpaceX, seguito dal progetto Kuiper di Amazon; ma da qualche tempo Macron sta insistendo perché l'Europa inserisca questa tecnica tra le priorità (una questione di sovranità, dice). Infatti le aziende Eutelsat francese e OneWeb inglese si stanno facendo avanti sul tema.

Anche l'Italia potrebbe collaborare con le proprie competenze, ma occorrono maggiore visione e maggiori investimenti nello sviluppo, anche culturale. L'Italia ha punte di eccellenza, ma poi si scontra sempre con una scarsa programmazione a medio e lungo termine. Oggi vediamo che mancano schiere di tecnici; la scuola deve contribuire alla programmazione per la crescita del Paese. Non è accettabile che le nostre imprese di telecomunicazioni siano rallentate da anni perché non trovano manodopera qualificata per la posa della fibra ottica. Il ritardo dell'Italia in questo settore è causato anche da una scuola che non è in grado di formare le professionalità in grado di far progredire il nostro Paese.

Nel corso di questa legislatura per merito del MoVimento 5 Stelle abbiamo investito e recuperato una buona parte del ritardo accumulato nei quindici anni precedenti; ma ancora non è sufficiente a dare prospettive al Paese affinché diventi uno dei protagonisti della rinascita europea nel sistema digitale del futuro. Un Paese come l'Italia, posto in mezzo al Mediterraneo, crocevia tra ovest ed est, tra nord e sud del mondo, dovrebbe puntare a investire molto di più, partendo dalla scuola e puntando alla realizzazione di tecnologie e di sistemi integrati nelle reti europee e mondiali, di cui però possa disporre direttamente del controllo. Per il MoVimento 5 Stelle la smart nation continua a essere un importante obiettivo da raggiungere e per noi un impegno. (Applausi).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

I relatori non intendono intervenire in sede di replica.

Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

PICHETTO FRATIN, vice ministro dello sviluppo economico. Signor Presidente, più che una replica, questa è l'occasione, da parte del Governo e mia, di ringraziare il presidente Girotto, i relatori Ripamonti e Collina e tutti i membri della 10a Commissione, unitamente alla collega Caterina Bini, che ha condiviso con me tutta la parte di discussione in Senato.

Gli interventi in discussione generale hanno messo in luce come questa sia stata una normativa difficile, con tanti temi che colpivano le diverse sensibilità e le diverse conoscenze e con il coinvolgimento di molti Ministeri. È chiaro che non è stato semplice gestire la mezzadria rispetto ai due rami del Parlamento, con metà del provvedimento da una parte e metà dall'altra, e trovare i punti di mediazione. C'è stato uno sforzo di tutti e sono stati fatti dei passi in avanti; lasciamo al prossimo Governo l'attuazione delle deleghe contenute in questo provvedimento.

Signor Presidente, non intendo andare oltre, ma mi permetta solo di ringraziare tutti loro - e, in questo caso, di farlo come senatore - per questi quattro anni e mezzo passati insieme, al di là delle diverse opinioni e delle diverse appartenenze, ma credo uniti tutti dall'interesse comune di far bene all'Italia. (Applausi).

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenuti alla Presidenza - e sono in distribuzione - i pareri espressi dalla 1a e dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verranno pubblicati in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Non essendo stati presentati emendamenti, procediamo all'esame degli articoli, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.

L'articolo 1 non sarà posto in votazione, in quanto non modificato dalla Camera dei deputati.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Gli articoli da 3 a 8 non saranno posti in votazione, in quanto non modificati dalla Camera dei deputati.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 9.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Per effetto della soppressione dell'articolo 10 in sede di esame del provvedimento presso la Camera dei deputati, i successivi articoli hanno cambiato la numerazione.

Gli articoli da 10 a 21, nella nuova numerazione, non saranno posti in votazione, in quanto non modificati dalla Camera dei deputati.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 22.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 23.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

PAVANELLI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAVANELLI (M5S). Signor Presidente, mi domando se, anche in un momento di fine legislatura, sia opportuno che un senatore della Repubblica continui a fare il "pianista" nel Gruppo Forza Italia. Chiedo se possono essere tolte le tessere di chi non è fisicamente presente. (Applausi).

PRESIDENTE. Senatrice, i senatori Segretari stanno controllando e mi pare che non abbiano rilevato nulla, quindi le votazioni sono più che regolari. Ognuno vota per sé. (Commenti). I senatori Segretari, che sono qua per questo, stanno controllando, senatrice Pavanelli, quindi non facciamo inutili contestazioni.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 24.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 25.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 26.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 27.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo all'esame dell'articolo 28, introdotto dalla Camera dei deputati.

Avverto che sono stati presentati gli ordini del giorno G28.100, a firma della senatrice Ferrero, e G28.101, a firma delle senatrici Gallone e Toffanin.

Invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli ordini del giorno in esame.

RIPAMONTI, relatore. Esprimo un parere favorevole all'accoglimento come raccomandazione.

PICHETTO FRATIN, vice ministro dello sviluppo economico. Il Governo accoglie entrambi gli ordini del giorno come raccomandazione. In alternativa, invito al ritiro.

PRESIDENTE. Chiedo ai presentatori se insistano per la votazione.

FERRERO (L-SP-PSd'Az). No, Presidente.

GALLONE (FIBP-UDC). No, Presidente.

PRESIDENTE. Poiché i presentatori non insistono per la votazione, gli ordini del giorno G28.100 e G28.101 sono accolti come raccomandazione.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 28.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B). (Commenti della senatrice La Mura).

Gli articoli 29 e 30 non verranno posti ai voti, in quanto non modificati dalla Camera dei deputati.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 31.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 32.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Gli articoli dal 33 al 36 non verranno posti ai voti, in quanto non modificati dalla Camera dei deputati.

Passiamo alla votazione finale.

MAUTONE (Ipf-CD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAUTONE (Ipf-CD). Signor Presidente, membri del Governo, onorevoli colleghi, il provvedimento che ci apprestiamo a votare costituisce una costola fondamentale del Piano nazionale di ripresa e resilienza, da cui dipende tra l'altro la sua attuazione.

Il disegno di legge concorrenza costituisce l'essenza della missione 1 del Piano: «Digitalizzazione, innovazione e competitività nel sistema produttivo».

Il testo tocca numerosi argomenti, ponendo le basi normative per un futuro sicuramente migliore, dai trasporti alle semplificazioni, dalle autorizzazioni per le attività di impresa alle misure sui porti, sulle telecomunicazioni, sul gas e sui servizi idroelettrici, sui rifiuti, sulle società partecipate e sui rimborsi diretti estesi per la polizza responsabilità civile (RC) auto, sulla concorrenza nei servizi e il rafforzamento dei poteri dell'Antitrust.

Ciononostante, un provvedimento così importante, contenente norme fondamentali, legate a moltissimi aspetti della vita del nostro Paese, ha attraversato una strada non semplice, piena di ostacoli.

Vorrei partire con il sottolineare la questione relativa alle concessioni balneari, insieme a quelle demaniali marittime. Infatti, il provvedimento proroga ope legis al 31 dicembre 2023 l'efficacia delle concessioni demaniali e dei rapporti di gestione per finalità turistico-ricreative e sportive, con estensione a fine 2024 in caso di contenziosi. La disposizione prevede altresì indennizzi per i concessionari uscenti, sciogliendo così uno dei nodi più spinosi affrontati in questi anni.

Un ulteriore punto fondamentale riguarda il gas e in particolare l'intervento sulle gare per il servizio di distribuzione di gas naturale. Ricordiamo che la materia è ancora disciplinata dal regolamento n. 226 del 2011. Questo Governo - ancora in carica, seppur per il disbrigo degli affari correnti - si sta battendo a livello europeo per l'inserimento del cosiddetto tetto europeo al prezzo del gas. (Applausi). Peraltro, si tratta di un tema - quello del gas - su cui Insieme per il Futuro-Impegno Civico si è sempre battuto.

A questo punto, occorre sottolineare con tristezza il rovinoso iter che ha coinvolto l'articolo 10. La colpevole crisi di Governo innescata ha provocato, tra le altre cose, lo stralcio di tale articolo, che avrebbe finalmente definito una delega al Governo per la necessaria e attesa riforma del trasporto pubblico non di linea, vale a dire taxi e noleggio con conducente, cioè gli NCC. Lo stralcio dell'articolo 10 è un amaro e triste fallimento e i protagonisti di tale fallimento sono i partiti, che hanno appoggiato le proteste non autorizzate dei tassisti; partiti colpevoli di aver appoggiato la protesta proprio di coloro che non solo hanno interrotto un servizio pubblico, ma hanno anche dichiarato di essere indisponibili a qualsiasi riforma.

Il triste epilogo è stato che il Governo dimissionario non ha potuto fare altro che procedere allo stralcio di tutto l'articolo 10, al fine di non allungare i tempi tecnici di approvazione del provvedimento in Parlamento e, ancor peggio, di sacrificare l'intero provvedimento.

Per quanto riguarda la salute, diversi articoli riguardano il servizio farmaceutico, la distribuzione dei farmaci, la rimborsabilità di quelli equivalenti insieme a quelli in attesa di definizione del prezzo e licenze di medicinali, l'accesso al servizio sanitario e l'accreditamento delle strutture, prevedendo anche procedure di selezione per la dirigenza sanitaria.

Come abbiamo visto, il testo tocca numerosi argomenti e introduce diverse deleghe al Governo che si costituirà dopo le prossime elezioni. L'operazione dunque non sarà semplice, senza dimenticare che il tempo sta per scadere.

Signor Presidente, oggi è necessario approvare il disegno di legge concorrenza e farlo il prima possibile, perché, non adottando il provvedimento, poniamo a rischio uno dei target necessari per incassare i fondi del PNRR. L'Italia non può permettersi di correre ulteriori rischi. Occorre dimostrare di aver scelto di proseguire sulla via della necessità, abbandonando orgogli di parte e i rovinosi scontri che mettono puntualmente a rischio l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Facciamo parte di un grande Piano di ricostruzione nazionale, per la realizzazione del quale abbiamo tutti il dovere di lavorare insieme, per garantire la crescita e lo sviluppo del nostro territorio e delle nostre singole realtà. Non possiamo non vedere come questo provvedimento costituisca un'opportunità unica e irripetibile, che può permettere di risollevare il nostro Paese. Il PNRR ci consente un rilancio, ci consente di tornare a crescere.

Signor Presidente, onorevoli colleghi e colleghe, proprio per tali ragioni, annuncio il voto favorevole di Insieme per il futuro-Centro Democratico e auspico l'approvazione di questo provvedimento.

CRUCIOLI (UpC-CAL-Alt-PC-AI-Pr.SMART-IdV). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRUCIOLI (UpC-CAL-Alt-PC-AI-Pr.SMART-IdV). Signor Presidente, voi oggi approvate la legge per la concorrenza, che sarebbe più corretto chiamare la legge per le privatizzazioni. È una legge delega.

Ora, capisco che, in questo momento, siete molto impegnati nella creazione delle liste e nel procurarvi la ricandidatura; tuttavia, mi permetto di richiamare la vostra attenzione su una cosetta, che è la nostra Costituzione, la quale, a mio avviso, non consentirebbe alle Camere sciolte, quindi in regime di prorogatio, di delegare un Governo, che è appunto delegato soltanto al disbrigo degli affari correnti.

Oggi, invece, voi delegate una parte importantissima del nostro Paese, ossia la riorganizzazione dei servizi e beni pubblici, a un Governo che non potrà darvi attuazione, perché dimissionario. Quindi, sostanzialmente, state delegando al Governo che verrà e non sappiamo ancora quale sarà.

Pertanto, mi chiedo come sia possibile che una delega che presuppone la fiducia tra il delegante e il delegato, ossia tra il Parlamento e il Governo, possa essere data così, specie se ha principi così ampi e generici come quelli in esame. Occorre anche considerare che il contenuto di questa delega riguarda, appunto, la privatizzazione dei servizi pubblici locali e, per certi versi, la revisione completa delle norme in tema di concessioni sia delle spiagge, sia dei porti. In un caso come questo, in cui c'è la previsione di un principio di privatizzazione di tutto ciò che fino a oggi era consentito gestire in mano pubblica da parte dei Comuni (penso ai servizi pubblici locali, come acqua, trasporto e rifiuti), la previsione di criteri stringenti per un Governo in cui si ha fiducia sarebbe stato fondamentale.

C'è anche di peggio, però, perché in questo caso vengono addirittura consentite cose che vanno completamente in senso contrario alla concorrenza. Pensiamo al caso delle concessioni dei terminali portuali. Oggi è possibile avere soltanto un terminal per porto, mentre con questa legge delega si consentirà allo stesso soggetto di avere più terminali.

Per quanto riguarda sia le spiagge, sia i porti, si concepisce l'idea che grossi soggetti prendano in concessione più tratti di spiaggia o più terminal portuali, per poi darli in subconcessione, consentendo quindi rendite di posizione che fino ad oggi erano più difficili da ottenere. Quindi, sostanzialmente, con questo provvedimento voi gettate le basi perché i piccoli - che siano i piccoli gestori di stabilimenti balneari o di terminal - siano fatti fuori e soppiantati da gruppi ancora più grossi, che possano poi subconcedere ciò che non riescono a gestire direttamente, lucrando sulla rendita di posizione.

Il contenuto è a mio avviso pericolosissimo e porterà aumenti di costi. Il costo che oggi sosteniamo per andare in spiaggia o quello del trasporto attraverso i terminal sarà raddoppiato, così come i costi dei servizi pubblici locali domani saranno aumentati.

Quanto alle modalità, rilevo che questa delega viene data dal Parlamento - dal Senato, in questo caso, che è in regime di prorogatio - a un Governo che non può attuarla. Pertanto, sarà chiamato a farlo il prossimo Governo, di cui non conosciamo le caratteristiche. Tutto questo mi fa dire che stanno venendo meno i principi non soltanto costituzionali, ma anche quelli a base del nostro sistema.

Pertanto, vi chiedo di fare attenzione a quello che votate oggi, anche perché non avete più la pistola della fiducia alla tempia. Il Governo non può più apporre la fiducia e siete finalmente liberi di votare esattamente quello che volete. Colleghi del MoVimento 5 Stelle, vi chiedo come fate a votare una delega su temi così sensibili a favore di un Governo che un domani - verosimilmente - sarà di centrodestra e che non vi vedrà partecipi. Voi oggi state consegnando le chiavi della privatizzazione dei servizi pubblici locali e l'azzeramento della concorrenza su spiagge e porti a un Governo che domani utilizzerà questa delega in maniera ancora più negativa per il popolo italiano rispetto al suo stesso contenuto.

Anche per questi motivi, ribadiamo la nostra contrarietà e non voteremo a favore del provvedimento. (Applausi).

CONZATTI (IV-PSI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONZATTI (IV-PSI). Signor Presidente, rappresentante del Governo, colleghi, il disegno di legge per la concorrenza ha una straordinaria rilevanza tra le riforme del PNRR, è una priorità e, nonostante la crisi di Governo, colpevolmente dettata da futili motivi, con il conseguente scioglimento delle Camere, lo stiamo completando. Portare a compimento l'iter di approvazione in terza lettura al Senato e, ancora di più, completare i decreti attuativi da parte del Governo ha un significato numerico: 21 miliardi. È per questo che è assolutamente importante che entro la fine dell'anno siano raggiunti tutti gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza. È una priorità perché una concorrenza ben fatta aiuta il nostro Paese. Una concorrenza ben fatta vuol dire leale, tra pari, che non premia rendite di posizione dominante, ma permette invece di perseguire le finalità proprie del disegno di legge per la concorrenza: giustizia sociale, efficacia economica, qualità dei servizi, minori tariffe e, ancora, investimenti e più lavoro.

Nell'iter di approvazione del provvedimento abbiamo apportato notevoli modifiche rispetto al testo approvato dal Consiglio dei ministri. Il Senato e la Camera hanno cercato con determinazione di calare quelle norme nella realtà imprenditoriale, nella realtà degli enti locali italiani, cercando di bilanciare i principi sacrosanti della concorrenza con gli effetti concreti che avrebbero avuto su settori strategici per l'Italia. Il primo fra tutti questi settori strategici è proprio quello energetico, ma anche altri servizi come quelli sono stati ridefiniti ed emendati per avere come obiettivo l'utilità e la tutela sociale.

Tutto questo è stato possibile grazie al lavoro del vice ministro Pichetto Fratin e alla sua capacità di ascolto e di composizione. Non abbiamo ceduto alle pressioni dei gruppi organizzati, ma abbiamo ascoltato le loro proposte, quando erano costruttive, e lo stesso ottimo lavoro lo stava compiendo la ministra Bellanova sull'articolo 10, per quanto riguarda il trasporto dei taxi e degli NCC, una mediazione che avrebbe reso simmetriche le condizioni e possibile la concorrenza tra pari e che sarebbe stata molto positiva, se solo l'azione di questo Governo non fosse stata interrotta da alcuni politici che soffrono di strabismo, perché hanno visto eccessivamente ingrandite le priorità dei loro personali interessi rispetto a quelli del Paese.

In questo disegno di legge per il mercato e la concorrenza, c'è una priorità che è davvero la prima in questo momento per il Paese, quella energetica. È per questo che la nostra attenzione sul rinnovo delle concessioni delle grandi derivazioni idroelettriche è stata particolarmente forte. Stiamo vivendo una grandissima crisi energetica, che ha impatti sul caro energia. Il Governo Draghi, fino ad oggi, ha messo a terra 33 miliardi e si è impegnato a varare il prossimo decreto aiuti con ulteriori 14 miliardi di crediti di imposta per le aziende energivore e gasivore, l'autotrasporto, i bonus energia, le famiglie e l'abolizione degli oneri generali di sistema. Tutto questo, però, ha un impatto molto pesante sui nostri conti e sulla situazione macroeconomica italiana. Già il Documento di economia e finanza di aprile misurava il caro energia in un punto percentuale in meno di PIL. È vero che il nostro PIL oggi è ottimo grazie alla spinta del Piano nazionale di ripresa e resilienza e alla fiducia che questo Governo aveva generato nel tessuto imprenditoriale e negli investitori.

Tuttavia, se il caro energia dovesse perdurare e, ancora di più, se avessimo problemi di ammanchi di quantità energetica, il nostro PIL potrebbe cadere drasticamente di oltre 2 punti percentuali.

Questa è la ragione per la quale abbiamo ascoltato le preoccupazioni di chi riteneva l'idroelettrico un asset strategico per l'Italia, un asset importantissimo per raggiungere quell'indipendenza energetica di cui il Paese ha tanto bisogno. Abbiamo così approvato vari emendamenti, perché siamo consapevoli che dev'essere maggiormente valorizzato l'idroelettrico, che già oggi genera il 20 per cento dell'energia prodotta in Italia e il 40 per cento, se guardiamo solo alle fonti rinnovabili. Ha una filiera italiana delle componenti, contrariamente, ad esempio, all'eolico o al solare, che hanno componenti di approvvigionamento estere; inoltre, salve l'attuale siccità, non soffre il problema dell'intermittenza, come invece accade per il vento e per il sole.

Per questo come Italia Viva abbiamo voluto e appoggiato l'inserimento della normativa sul golden power, in modo tale che il Governo potesse monitorare che, all'esito delle procedure di affidamento, fosse sempre al primo posto la tutela di questo asset strategico per l'Italia.

Abbiamo voluto che per le riassegnazioni fosse privilegiata la procedura del partenariato pubblico-privato, perché permetteva maggiore innovazione, maggiore sostenibilità e maggiori investimenti anche nel rispetto dell'ambiente.

Abbiamo guardato poi al dato di realtà e abbiamo flessibilizzato le date per le scadenze per il rinnovo delle concessioni. Molte Regioni in Italia non avevano ancora rinnovato le loro normative e abbiamo dato maggiore tempo affinché fossero completate le discipline regionali e per espletare le gare di riassegnazione (tre anni a partire da agosto 2022).

Non è tutto. Sono particolarmente contenta anche per le norme che sono state scritte per l'autonomia speciale, che ha ovviamente molte grandi derivazioni idroelettriche; trattandosi di un territorio montano, in esso si genera molta parte dell'energia del Paese, regolando il funzionamento delle proprie centrali e delle riassegnazioni con lo Statuto speciale. Modificando lo Statuto speciale, abbiamo allineato le date di scadenza con quelle nazionali: del resto, sarebbe stata una concorrenza molto sbilanciata, se solo un piccolo territorio fosse andato a gara prima.

Abbiamo esteso il golden power; abbiamo fatto in modo che, ove si decidesse di prorogare in avanti le gare nazionali, in automatico venissero estese e prorogate anche quelle delle Province autonome.

Abbiamo fatto poi una cosa che normalmente nei decreti concorrenza non si fa perché, trattandosi di una normativa europea, la concorrenza si applica in automatico anche nei territori speciali. Eppure, abbiamo voluto inserire la clausola di salvaguardia, per ribadire che le modalità di riassegnazione sono, ancora una volta, regolate dallo Statuto speciale.

Sono stati passi decisivi e devo ringraziare i colleghi del Gruppo SVP per l'ottimo lavoro che come Italia Viva abbiamo fatto insieme. La tutela dell'energia prodotta nei territori delle Regioni a Statuto speciale non va ovviamente a beneficio delle autonomie, ma di tutta l'Italia.

Siamo consapevoli dell'importanza strategica di questo provvedimento e anche del momento delicatissimo in cui la sua approvazione definitiva si colloca: ancora di più e con ancora più convinzione, a nome mio e di tutto il Gruppo, annuncio il voto favorevole su questo disegno di legge. (Applausi).

IANNONE (FdI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

IANNONE (FdI). Signor Presidente, Fratelli d'Italia non può che confermare il suo voto contrario sul provvedimento in esame, che è stato caratterizzato da uno spezzatino istituzionale: articoli travagliatamente approvati in Senato, altri approvati alla Camera, stralci e un concetto di concorrenza in realtà molto più vicino a quello di svendita; una svendita ai danni del lavoro italiano, di quelle persone che ogni giorno fanno il proprio dovere per portare il pane a casa e che lavorano senza garanzie, solo con la forza della propria professionalità, e che evidentemente il Governo e la maggioranza non sono stati in grado di salvaguardare nel provvedimento in discussione. Per questo motivo abbiamo votato contro in maniera convinta prima qui in Senato, poi alla Camera e lo rifaremo anche oggi, come già abbiamo fatto su tutti gli articoli, perché per Fratelli d'Italia la difesa del lavoro italiano rappresenta una priorità ed una possibilità che non ammette compromessi.

Il disegno di legge contiene generiche affermazioni che sostengono addirittura la concorrenza per i professionisti. Significa che volete abolire gli ordini professionali, che volete decimare i nostri professionisti, che volete continuare in quello scellerato progetto delle cosiddette lenzuolate di Bersani per proletarizzare le professioni libere, con un grave danno in termini di garanzia per i clienti?

Si prevedono poi le vergognose aste, sia per quanto riguarda l'idroelettrico sia per i nostri balneari. Noi abbiamo assunto un impegno, ci siamo battuti con coerenza al loro fianco, ma vogliamo proiettare tale impegno nella prossima legislatura, perché siamo convinti che il presente disegno di legge contenga una gravissima ingiustizia. Se abbiamo ascoltato dal padre della direttiva Bolkestein che essa non si applica alle concessioni demaniali perché riguarda i servizi, non si capisce per quale motivo il Governo si sia accanito fino alla fine nei confronti di queste persone e di queste 30.000 imprese italiane che danno lavoro a tanta gente e che rappresentano un racconto d'eccellenza della nostra Nazione. Vederli trattati in questo modo, veramente indigna. Abbiamo sperato fino alla fine in un ripensamento; siamo stati sempre presenti con i nostri emendamenti, anche in occasione della legge di delegazione europea, perché riteniamo che queste persone debbano avere una prospettiva diversa, come diciamo fin dall'approvazione della legge di bilancio nel 2019. Persone che hanno fatto investimenti non si possono vedere espropriate in questo modo del lavoro che hanno svolto con dignità e con onore per tanti anni. Abbiamo anche assistito a una campagna di stampa ai danni loro, in cui sono stati dipinti come scrocconi dello Stato perché secondo alcuni pagano canoni miseri. A queste persone vorrei ricordare che i balneari italiani non hanno autodeterminato i loro canoni, ma hanno pagato esattamente quello che lo Stato chiedeva loro.

Non è ammissibile questo racconto, questa retorica, per suscitare l'indignazione e l'invidia sociale. È vero che purtroppo negli ultimi anni abbiamo assistito ad un'azione di alcune forze politiche che hanno fondato la loro pretesa di consenso soltanto su questo, ingenerando invidia e divisione nei confronti del corpo sociale italiano.

In questi ultimi giorni di Pompei, credo che molti abbiano la convinzione che siamo giunti al capolinea. Nella nuova legislatura dovremo necessariamente porre rimedio alle tantissime storture che si sono concretizzate nei vari provvedimenti, ma in particolare a quelle che si sono concretizzate in questo provvedimento. No alla Bolkestein, no all'esproprio del lavoro italiano, no alle aste: questo rappresenta per noi un moloch, un impegno ben preciso, che dopo il giudizio del 25 settembre continuerà a rappresentare una delle massime priorità di Fratelli d'Italia, nella riaffermazione del valore per cui, in una società meritocratica, si parte tutti dallo stesso punto, ma chi è più bravo ed è più in grado di sacrificarsi deve andare più avanti e raccogliere il frutto del proprio lavoro. La soluzione non è, non può e non deve essere il reddito di cittadinanza.

Chi espropria sarà espropriato e il 26 settembre avremo le basi per un nuovo Governo, guidato dal nostro leader, Giorgia Meloni, che metta mano alle vere riforme del Paese e non a quelle chieste sotto la dettatura degli interessi delle multinazionali e di tutti quei poteri che vogliono rendere debole il popolo e umiliare chi invece ha fatto e vuole continuare a fare il proprio lavoro. Per questo motivo, annuncio il voto contrario del Gruppo Fratelli d'Italia. (Applausi).

ERRANI (Misto-LeU-Eco). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ERRANI (Misto-LeU-Eco). Signor Presidente, voteremo il provvedimento in esame, che ha ricevuto un contributo dal lavoro svolto dalle Commissioni, al Senato prima e poi alla Camera dei deputati. Vorrei fare tre premesse: la concorrenza è certamente un elemento fondamentale, ma richiede alcune chiare linee di intervento. Prima di tutto vi deve essere la certezza che vi sia parità tra i soggetti che partecipano. In secondo luogo è necessario che vi sia reciprocità, essendo una norma europea, tra i diversi Paesi europei: se per esempio è consentito o continuerà ad essere consentito che le imprese di un Paese possono lavorare in un altro Paese, con i contratti del proprio Paese, questo è certamente un problema e quindi occorrerà omogeneizzare i diritti. Da questo punto di vista, in Europa si sta discutendo da tempo di una norma che riconosca i diritti fondamentali per tutti i tipi di lavoro. La terza questione fondamentale è che le garanzie contrattuali, la trasparenza e la regolarizzazione dei mercati abbiano omogeneità e coerenza.

Richiamo questi principi, che per me sono veri e propri principi, perché troppo spesso si cade nell'ideologia e nella rappresentazione, peraltro fallimentare rispetto alle esperienze reali, secondo la quale la gestione privata è sempre meglio della gestione pubblica. Non è così, come ci insegnano i francesi, come ci insegnano gli anglosassoni e come ci insegnano i tedeschi. Abbiamo delle evidenze straordinarie: pensiamo per esempio alla gestione di monopoli naturali come le autostrade. Abbiamo visto quali sono i problemi, non solo per il ponte Morandi, ma anche per la A24 e per altre autostrade fondamentali.

Sarebbe opportuno ragionare seriamente su questi aspetti, partendo dal fatto che abbiamo migliorato questo provvedimento. Mi rivolgo ai colleghi che hanno parlato di una privatizzazione: intendiamoci, non è che il problema sia risolto, ma certo siamo riusciti, cambiando la norma proposta dal Governo, a costruire un equilibrio per quanto riguarda la valutazione da parte del Comune, che deve decidere, motivare e capire bene se la gestione di quel servizio può essere affidata al privato o se invece deve essere assicurata alla gestione pubblica. Ricordo che il provvedimento originario poneva invece una posizione radicalmente differente, all'opposto, vale a dire quella di non motivare la scelta (in house, in autoproduzione o in privato); ciò poneva il tema che, se si fosse deciso di andare in autoproduzione, si sarebbe dovuto motivare la decisione.

Ma qui c'è un altro problema ancora (anche questo l'abbiamo cambiato). Quando parliamo di servizi, non tutti i servizi sono valutabili negli stessi termini. Una cosa sono i servizi a gestione economica, altra i servizi sociali; da questo punto di vista abbiamo introdotto una chiarimento importante. E ancora, quando parliamo della gestione dei servizi, non possiamo fare solo un ragionamento economicistico. Mi spiego, e ringrazio i colleghi della Camera, che hanno modificato l'articolo 8, in coerenza con quanto avevamo fatto noi sui servizi pubblici comunali, esattamente negli stessi termini. Intendiamoci: va bene se io appalto il servizio del trasporto pubblico locale, ma i servizi economicamente non sostenibili (ad esempio andare a prendere i ragazzi o le persone dalla montagna) chi li gestisce? E come valuto l'offerta economica in relazione a questi servizi? La valuto perché devo avere un piano di servizi minimi che debbo garantire ai cittadini, anche con le risorse pubbliche.

Se guardiamo a quanto sta succedendo in questo Paese, vi accorgerete, colleghi, che ci sono aziende pubbliche che sono riuscite a gestire i bilanci e a garantire i servizi e aziende private che producono una qualità di servizi assolutamente disastrosa. Attenzione, non vorrei essere frainteso, perché è troppo facile (elementare, Watson): non sto dicendo che deve essere tutto pubblico e non sto dicendo che il pubblico garantisce meglio i servizi. Sto dicendo che occorre fare una valutazione di merito e avere un quadro reale.

Non siamo entusiasti del lavoro e dell'equilibrio ottenuto, ma siamo contenti del fatto che alcuni princìpi fondamentali, che vanno esattamente in questa direzione, li abbiamo introdotti. Siamo contenti di avere introdotto la clausola della golden power per l'idroelettrico. Ora, colleghi, siamo in una situazione del tutto particolare. Come ha detto il Vice Ministro, che ringrazio con convinzione e non pro forma per il lavoro svolto insieme a noi, c'è da esercitare le deleghe e questo spetterà al prossimo Governo. Non so chi avrà la maggioranza e non so se questa nuova maggioranza vorrà iniziare da capo, magari dopo dodici anni, per esempio sui balneari. Penso che quelle norme potrebbero consentirci finalmente di costruire un equilibrio con il risarcimento degli investimenti fatti, senza modificare la maglia produttiva e la qualità dei servizi. Ad esempio, è fondamentale non mettere a gara grandi porzioni di queste spiagge, perché teniamo fino in fondo alla qualità e alle caratteristiche di questi servizi. Se avremo la possibilità di farlo, dipenderà da quello che i cittadini diranno e dalle scelte che farà il prossimo Governo. Ci abbiamo messo dodici anni per fare una norma che tenesse. Vogliamo ricominciare da capo? Guardo lei, senatore, e so che la pensa come me.

Per queste ragioni, il nostro voto sul provvedimento sarà favorevole.

COLLINA (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLLINA (PD). Signor Presidente, il cosiddetto disegno di legge concorrenza è un provvedimento significativo e importante. In questo momento è inevitabile che intervengano valutazioni che, sicuramente, in condizioni differenti non sarebbero intervenute. Siamo in campagna elettorale e, anziché rivendicare un importante lavoro comune fatto su questo provvedimento, inevitabilmente prevarranno gli accenti legati alle affermazioni che in futuro, a seconda degli auspici, ciascuno farà in ordine alla possibilità di modificare questo provvedimento in alcuni punti. Ritengo che questo sia un aspetto che renderà un po' deficitario il lavoro svolto, perché credo che nei momenti nei quali abbiamo affrontato tutti insieme questo provvedimento abbiamo cercato di guardare a delle mediazioni alte, a degli accordi significativi, a qualcosa che ci tenesse uniti nell'interesse del Paese. Oggi non siamo più in queste condizioni, quindi le valutazioni prendono strade differenti.

Credo che vada sottolineato un aspetto: l'Europa sta cercando di fare un percorso importante che cerca di rendere omogeneo il territorio europeo e le condizioni che nei singoli Paesi cittadini e imprese si devono trovare di fronte.

Quello che abbiamo vissuto negli ultimi anni - mi riferisco alla pandemia e, negli ultimi mesi, al conflitto scatenato dalla Russia nei confronti dell'Ucraina - in realtà a livello europeo ha generato un'accelerazione nei confronti di questo processo. L'Europa, i cittadini europei e le imprese europee hanno cioè scoperto di essere più forti se fanno le cose insieme, di essere capaci di affrontare le difficoltà se riescono a raggiungere l'obiettivo di lavorare insieme per un quadro normativo complessivo che metta a disposizione di cittadini e imprese le stesse opportunità e le medesime protezioni. Credo che questo sia un punto che dobbiamo avere presente perché il forte rischio che vedo è che questo obiettivo e questa consapevolezza siano messi in discussione in modo significativo.

Colleghi, non ne faccio una questione di politica interna e di confronto elettorale, perché, anche rispetto alla crisi energetica di queste settimane, l'Europa è partita dicendo di affrontarla insieme con un'unica scelta comune, e alla fine gli Stati hanno optato per un «si salvi chi può». Infatti, i vari distinguo rispetto al tema dell'approvvigionamento energetico nei confronti della Russia non hanno consentito - ciascuno per le proprie posizioni di partenza - di trovare un punto di accordo. Capite quindi che la prospettiva europea oggi è fortemente a rischio. Dobbiamo riuscire, anche attraverso provvedimenti come questi, a tenere la barra dritta; credo sia un obiettivo di tutti quanti.

Nell'affrontare i temi rimasti in sospeso, voglio sottolineare un lavoro importante della Camera con la delega sulle semplificazioni legate agli investimenti sulle energie rinnovabili.

Spesso ci siamo trovati a discutere delle difficoltà del cosiddetto permitting, i tempi, la burocrazia, i vari livelli che si sovrappongono per realizzare in modo efficace gli investimenti sulle energie rinnovabili.

La necessità di affrontare questo tema ha portato il Governo e il Parlamento a inserire norme di semplificazione, che saranno deleghe da esercitare, ma credo che sia un passaggio importante. Lì, nella transizione ecologica, si gioca, a mio avviso, gran parte del nostro futuro e credo sia un aspetto da rilevare perché, oggettivamente, in tanti provvedimenti approvati non siamo riusciti ad affrontare compiutamente questo tema. Ecco, questo è un lascito che sicuramente questa legislatura mette nelle mani della prossima, e spero venga affrontato con il giusto approccio.

Parlando di concorrenza, abbiamo provato a trovare terreni di incontro tra punti di vista differenti; non voglio chiamarle ideologie perché non è questo il punto. Siamo in un sistema che conosciamo molto bene e rispetto al quale sappiamo quali sono eventualmente i correttivi che devono essere messi in campo. Ecco, abbiamo ragionato di questo. Vorrei sottolineare questo aspetto proprio perché si guarda al Paese nel suo complesso e alle prospettive di un Paese che deve svilupparsi in modo positivo. Quindi, non partendo da zero, ragioniamo su quelli che devono essere i correttivi rispetto al sistema che abbiamo di fronte. Sono correttivi che in questo provvedimento hanno raggiunto un punto di equilibrio a mio avviso positivo.

Abbiamo tante esperienze diversificate nella gestione dei servizi pubblici del nostro Paese. Da una parte abbiamo esperienze positive, con gli enti locali che hanno saputo mettere a valore gli asset realizzati in tanti anni di investimento, ma li hanno portati sul mercato e in borsa, così che oggi generano dei ritorni positivi per quelle comunità, anche in termini di risultati positivi sulle gestioni industriali, ma soprattutto sulle bollette che pagano i cittadini. Dall'altra parte, abbiamo anche esperienze pubbliche che hanno saputo restare all'interno di quei parametri di valutazione che decidono quella che è l'efficienza di un servizio. La concorrenza e il mercato, infatti, hanno bisogno di regole e hanno bisogno anche di soggetti che pongano mano a queste regole nella loro evoluzione. Non vi è solamente il mercato, ma anche la costruzione di authority di regolazione del mercato, che sappiano accompagnare il mercato a dare le risposte giuste ed efficienti ai cittadini.

L'esempio dell'ARERA, secondo me, è un esempio classico di come, in questi anni, a fronte della crescita e dello sviluppo dell'offerta dei servizi pubblici locali a rilevanza economica nel campo dell'energia, del gas dell'acqua e dei rifiuti, sia cresciuta un'esperienza di regolazione e di verifica di quelli che sono i benchmark che definiscono l'efficienza di una gestione: che sia pubblica, che sia privata, che sia in borsa o che sia direttamente di un Comune.

Questo, secondo me, è un aspetto da sottolineare, perché è rispetto a questi parametri che dobbiamo fare crescere l'offerta in termini di qualità e di efficienza dei servizi pubblici nel nostro Paese. Se noi non abbiamo presente che questo sistema deve crescere in modo sinergico, allora rischiamo veramente di commettere degli errori capitali.

Il lavoro che è stato fatto è stato un lavoro positivo. L'ultima considerazione la voglio riservare al tema delle concessioni balneari. In tanti su questo tema avete fatto e probabilmente farete della campagna elettorale. Però, senza l'approvazione di questo disegno di legge concorrenza e del suo articolo 2, si sarebbe andati incontro ad un vuoto normativo che avrebbe generato dei disastri e dei danni nei confronti di tutti questi imprenditori. Quello che facciamo oggi, cioè approvare il disegno di legge concorrenza con questi contenuti (poi ci sarà la delega da esercitare), è fondamentale. Invece, c'è chi, pur dichiarandosi liberista, in realtà è neo corporativo e anti europeo e decide di mascherare tutto questo con la difesa dei posti di lavoro e delle imprese. Invece no! È proprio approvando il disegno di legge concorrenza che noi diamo certezze alle imprese e gli imprenditori hanno bisogno di queste certezze. E senza questo disegno di legge concorrenza sarebbero scadute le concessioni e avremmo gettato questo settore nel caos. Pertanto, il Partito Democratico voterà convintamente a favore di questo disegno di legge. (Applausi).

TIRABOSCHI (FIBP-UDC). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TIRABOSCHI (FIBP-UDC). Signor Presidente, signori del Governo, innanzitutto rivolgo un ringraziamento al Ministro e al sottosegretario Bini per l'attenzione e la pazienza che hanno avuto nell'ascoltarci. Un ringraziamento particolare anche ai due relatori della Commissione industria, il collega Collina e il collega Ripamonti, che ci hanno condotto nell'esame di questo provvedimento estremamente complesso, non solo da un punto di vista politico, ma anche da un punto di vista tecnico. Infatti, affrontare alcune questioni tecniche, che poi avevano evidentemente un loro risvolto sul piano politico, ha comportato per i due relatori un lavoro importante.

Questo provvedimento è considerato importante non solo perché è una milestone richiesta dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (e non stiamo a ripetere tutto quello che abbiamo sentito in merito), ma anche perché è un provvedimento richiesto dal mercato, dai consumatori e, se vogliamo, anche dal tessuto produttivo.

Se facciamo un po' di cronistoria, sappiamo che si è parlato per la prima volta di concorrenza nel 2009 proprio durante il Governo Berlusconi, in occasione del collegato all'internazionalizzazione, poi il tema della concorrenza non si è più affrontato, mentre si sarebbe dovuto affrontare di anno in anno; è arrivato di nuovo in Parlamento nel 2017 durante il Governo Renzi ed infine in questo Parlamento l'abbiamo ridisegnato in termini di grande collaborazione, anche perché i punti di vista - lo sappiamo - erano molto differenti ed è stato complesso portare a sintesi tante sfaccettature. Ho parlato di un poliedro complesso dalle innumerevoli facce: pensate che abbiamo parlato delle concessioni balneari, dei servizi pubblici locali, del trasporto pubblico locale, della fibra ottica, dei servizi postali, della semplificazione, di tanti temi che impattano sul tessuto produttivo e non è stato facile raggiungere la sintesi. Questa sintesi l'abbiamo raggiunta perché poi alla fine tutti, in maniera responsabile, abbiamo voluto fare un passo in avanti, dimenticando le rendite del passato e se vogliamo anche gli atteggiamenti nostalgici e preferendo guardare con grande senso di responsabilità al futuro economico del nostro Paese, ma soprattutto al futuro economico di un'Italia all'interno dell'Europa, continente nel quale si vuole provare, con l'autorevolezza di questo Paese da un punto di vista produttivo, con quello che declino con il termine di made in Italy, a disegnare la politica industriale europea. Questo lo vogliamo fare anche attraverso la concorrenza per poter contare in un mondo globalizzato dove - lo sappiamo tutti, è inutile nasconderselo - operano dei giganti e noi non possiamo agire in questo mondo globalizzato come se fossimo dei piccoli topolini, dobbiamo assolutamente agire con degli strumenti che ci consentano di vincere la concorrenza.

È anche vero quello che ha detto il senatore Errani: la concorrenza non necessariamente è lo strumento che regola un mercato perfetto, perché purtroppo ci sono tante imperfezioni nel mercato, quindi bisognerebbe partire dalla reciprocità, dalla parità, dalla trasparenza, dalle garanzie contrattuali. Tutto questo chiaramente sta alla politica autorevole, che deve essere capace di riempire le deleghe di contenuti che tengano conto di tutti questi principi che evidentemente aiutano una concorrenza un po' più sana.

Vorrei far un'ultima riflessione molto breve, su un tema dal quale credo che il prossimo Parlamento debba partire. Si parla di libero mercato, di liberismo, di globalizzazione, perché questo è un tema sul quale la politica è chiamata a riflettere. La globalizzazione non la vedo come un mostro, per quanto l'amico e vice ministro Pichetto Fratin sappia che tante volte l'ho criticata. Con questo non voglio dire che dobbiamo diventare dei globalisti, perché saremmo veramente anacronistici, cioè vorremmo fare la guerra contro i mulini a vento e non avrebbe senso. La globalizzazione è un fenomeno pervasivo ed è un fenomeno che esiste, ma che va regolamentato, regimentato e ricondotto ad alcuni perimetri che, secondo me, ci sono un po' sfuggiti di mano.

Non possiamo neanche trascurare il fatto che con la globalizzazione in trenta, in quarant'anni una parte significativa del mondo si è arricchita; è inutile nasconderci questo. Però è altresì vero che, soprattutto negli ultimi venti anni, questa globalizzazione ha mostrato, se vogliamo, tutti i suoi lati negativi. Pensate a come si è arricchita una parte sempre più piccola della popolazione mondiale e a come si sono impoverite invece parti significative della società.

Credo che a questo si debba porre attenzione, cercando di privilegiare sempre il merito e le competenze, avendo uno sguardo anche a coloro che si trovano in una situazione di maggiore difficoltà, perché poi ai nastri di partenza dobbiamo cercare di essere messi tutti nella stessa condizione, anche coloro che sono in maggiore difficoltà, che non devono partire più indietro rispetto ad altri.

Sono convinta che la concorrenza debba tenere conto anche di questi aspetti ed è per questo che, per un verso, la penso effettivamente come il senatore Errani, quando dice che ci sono dei servizi pubblici che devono avere attenzione alle fasce della popolazione che stanno peggio. Altrettanto convintamente dico però che non tutto il mondo economico deve essere gestito dal pubblico: come infatti non c'è tutto il bello nel privato, non c'è neanche tutto il bello nel pubblico. (Applausi).

Ritengo quindi che una partnership virtuosa pubblico-privato, che prenda il meglio del pubblico e il meglio del privato e sappia portarli a sintesi, sia un modello di conduzione dell'economia che ci possa far guardare al futuro in termini di crescita e sviluppo economicamente, socialmente e anche culturalmente sostenibili.

La stessa finanza sta guardando a questi parametri: penso ai parametri ESG, ai quali non si è mai posta attenzione. Lo dico perché anche quel mondo deve cambiare, cioè non solo il mondo dell'economia reale, ma anche quello della finanza, una finanza che secondo me è buona, se guarda a quei parametri e se è finalizzata a sostenere l'economia produttiva, reale, virtuosa, l'economia che fa PIL, l'economia che esprime quel potenziale nascosto che nel nostro Paese è ancora significativamente elevato e che deve assolutamente trovare la sua composizione in termini economici per una maggiore crescita, oltre che per una crescita più sostenibile.

Mi sia consentita un'ultimissima riflessione, soprattutto dopo la guerra russo-ucraina, che ci farà vedere un mondo molto diverso: ne abbiamo già visto uno molto diverso dopo la pandemia, ma ne vedremo ugualmente uno molto diverso dopo la guerra. Personalmente vedo due blocchi fortemente contrapposti: da una parte vedo il blocco delle democrazie liberali, in cui mi ritrovo, sostanzialmente espresso da Europa e America, mentre dall'altra parte vedo un blocco di autarchie illiberali, che trova la massima espressione nella Cina.

Penso che l'Europa debba provare a tenere la barra dritta e quindi a non dimenticare mai assolutamente l'importanza delle democrazie liberali: dovremmo sempre e solo batterci per una crescita, un benessere e uno sviluppo che non facciano mai perdere la libertà. (Applausi).

Presidenza del vice presidente TAVERNA (ore 19,50)

RIPAMONTI (L-SP-PSd'Az). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIPAMONTI (L-SP-PSd'Az). Signora Presidente, questa è la mia prima dichiarazione di voto in quattro anni e mezzo: la faccio a fine mandato ed è una cosa strana e un po' anomala. Devo dire in verità che sono anche un po' emozionato per cui, onde evitare di fare brutte figure alla fine, annuncio sin d'ora il voto favorevole del mio Gruppo sul provvedimento in esame.

Colgo l'occasione ancora una volta, dopo averlo fatto in prima lettura, per ringraziare la Commissione, il presidente Girotto, che ne ha condotto con saggezza i lavori, il vice ministro Pichetto Fratin, che con altrettanta saggezza e anche con fermezza ha avuto modo e capacità di tenerci a bada, il sottosegretario Bini che, anche lei con pazienza, ha tenuto a bada gli scalmanati che avevano messo mano a questo provvedimento. Ringrazio infine, ma non per ultimo, il mio correlatore, il senatore Collina, con cui ci onoriamo di aver portato a conclusione il provvedimento in Senato in modo non semplice e anche non usuale. Come ricordava il senatore Collina durante la sua relazione, infatti, il provvedimento non vedrà la luce con il voto di fiducia, ma attraverso un grande percorso di confronto all'interno dei Gruppi su un tema fondamentale, nonché dirimente per il PNRR, qual è quello della concorrenza.

L'approvazione del disegno di legge in esame è un atto fondamentale per questa legislatura e per la tranche del PNRR. Essendo in periodo preelettorale mi viene da fare una riflessione nei seguenti termini. Si evoca molto spesso il termine responsabilità; anche durante la crisi di Governo c'erano difficoltà e tutti dicevano che dovevamo essere responsabili e che dovevamo tradurre questa responsabilità nei provvedimenti, per cui guai se per caso il Parlamento avesse deciso di porre fine a un momento di comunità e di andare verso le elezioni, perché avremmo corso il rischio di non approvare i provvedimenti. Qualcuno direbbe che era un po' un percorso come quello del gioco Ciapa no: la responsabilità è tua che lo fai cadere; no, è la mia; no, è di quell'altro. Quello che è successo è successo; finalmente gli elettori avranno la possibilità di dare il loro contributo e di decidere il prossimo Governo. È certo che la responsabilità di questo Parlamento non è mai stata in discussione, perché oggi approviamo il disegno di legge sulla concorrenza (Applausi), quindi sfatiamo anche tutta la narrazione secondo cui il Parlamento è fatto di lavativi. Non è vero, ci siamo assunti la nostra responsabilità, continueremo a lavorare tutta la settimana, verremo in Senato quando sarà il momento di farlo, perché c'è ancora tanto da fare. Pertanto, al di là del fatto che sono state indette le elezioni il 25 settembre, questo Parlamento continua a lavorare e io sono molto orgoglioso di esserne membro.

Sono state fatte delle modifiche rispetto al testo approvato dal Senato in prima lettura; modifiche alle quali teniamo e su cui abbiamo lavorato. Come ricordava prima il collega Errani, abbiamo fatto un grande lavoro sulla parte, a me molto cara, legata all'in house del pubblico; abbiamo invertito il concetto per cui si diceva che tutto quello che è in house non è sbagliato e che tutto quello che è privato non è giusto. In qualche modo tuteliamo tutte le nostre comunità di sindaci e di amministratori, che insieme hanno trovato la sintesi anche quando non erano insieme dal punto di vista politico, eppure hanno avuto la capacità di costituire società che gestiscono bene i nostri territori.

Durante l'esame alla Camera il tema fondamentale è stato quello dei taxi, che è stato stralciato e credo che sia stato fatto un buon lavoro. Non si è messo in ginocchio un Paese e vorrei usare un termine senza essere accusato di dire cose sbagliate. Il disegno di legge sulla concorrenza ha un po' cercato di forzare la mano su alcuni temi, tra cui quello dei taxi, e devo dire che senza la spada di Damocle di una sentenza del Consiglio di Stato sulla schiena, il Parlamento ha trovato la sua sintesi e ha fatto una scelta assolutamente consapevole, cioè quella di stralciare un tema che dall'inizio, fin dalle prime riunioni che abbiamo fatto a Palazzo Chigi, tutti i Gruppi, nessuno escluso, avevano posto come problematico. (Applausi).

Devo dire che si è messa a posto una questione che aveva creato qualche imbarazzo nel mondo della mediazione creditizia e delle agenzie immobiliari, quello della incompatibilità tra i due sistemi, che non è mai stata in discussione. Qualche tempo fa è stata fatta una modifica che per fortuna alla Camera, attraverso gli emendamenti al disegno di legge concorrenza presentati da Forza Italia, dalla Lega e da altri Gruppi, è stata messa a posto, quindi l'incompatibilità è venuta meno. Ringrazio anche tutte quelle associazioni che si sono fatte carico di essere portavoce, in primis la Federazione italiana agenti immobiliari professionali (FIAIP), che ha creato le condizioni affinché ci fosse un minimo di responsabilità e di consapevolezza.

Non voglio usare tutto il tempo, anche perché la seduta è quasi finita, e dunque concluderei con un tema che mi è molto caro, quello dei balneari. Lo so che si tratta di un tema che non è stato toccato in questo ramo del Parlamento, ma forse un minimo di narrazione - o meglio di narrativa - che riconduca tutto a una giusta dimensione va fatta. C'era una legge, la n. 145 del 2018, fatta bene e negoziata con l'Europa, che aveva la necessità - come quella di oggi sulla concorrenza - di essere "messa a terra" con i decreti attuativi. Il Governo Conte I è caduto - non entriamo nel merito di come mai è caduto, anche se la storia ha detto che forse è stato bene fare così - e il Governo Conte II non ha chiuso i decreti attuativi. Dunque avrei il piacere di sentire ogni tanto, anche dalla parte politica che mi è più cara, quella di centro-destra, non solo un'accusa nei confronti di coloro che oggi - come dirò dopo - hanno messo in sicurezza un comparto, ma anche nei confronti di chi non ha "messo a terra" la legge n. 145 del 2018, che ha un nome e un cognome e si chiama Dario Franceschini (Applausi), che era Ministro del turismo.

Non so se si è creata la tempesta perfetta, perché poi le cose si sono susseguite in un modo abbastanza anomalo, quasi come se ci fosse un grande regista dietro. Dario Franceschini non ha "messo a terra" i decreti attuativi, l'Europa si è sentita presa in giro, giustamente, perché abbiamo detto delle cose e ne abbiamo fatte altre e a quel punto, quando la politica non fa le cose, arriva sempre qualcun altro che le fa. Così è arrivata una sentenza del Consiglio di Stato che diceva: "abbiate pazienza, quello che avete fatto non va bene, disapplico la legge n. 145 ed entro il 31 giugno 2023 dovete andare a evidenza pubblica". Giusta o sbagliata, politica o non politica, alta o bassa, magra o grassa che sia, è irrilevante: questa era la linea Maginot entro la quale dovevamo stare.

Si tratta del senso di responsabilità, perché se governi, che ti piaccia o meno - e ci lasci il sangue, quando governi in situazioni come quelle in cui abbiamo governato noi - devi essere responsabile. (Applausi). Il senso di responsabilità porta a riconoscere, fino in fondo, le carte e le regole con le quali stai giocando in quel momento e la sentenza del Consiglio di Stato c'è. Quando qualcuno dice: me ne frego, perché non dobbiamo andare lì, ma dobbiamo andare a fare questo o quell'altro, io, Paolo Ripamonti, che sono cresciuto sulla spiaggia, che ho amici che fanno questo lavoro e ho persone che mi scrivono tutti i giorni e che tutti i giorni un po' mi insultano, dicendomi che finalmente, visto che il 25 settembre ci sono le elezioni, la pacchia è finita, dico che sono fiero di aver votato un emendamento che li ha messi in sicurezza. Ai posteri l'ardua sentenza, perché fino a prova contraria, fino al 2024, posto che i sindaci trovino la forza di fare quello che avevano chiesto (quindi non siamo pronti a fare le aste, non siamo pronti a fare le evidenze e chiediamo una proroga) in qualche modo sono in sicurezza, posto che ci sono gli indennizzi e ci sono le premialità (Applausi).

Sono tutte cose che qualcuno non vuole vedere, ma aldilà di questo, siccome saremo bravissimi e vinceremo le elezioni e siccome la coalizione si formerà e in quel momento ci saremo tutti e saremo tutti responsabili, faremo un grande lavoro e tutti insieme, guardandoci negli occhi, ci diremo: questo si può fare e questo non si può fare. E, vivaddio, prenderemo tutti insieme una decisione. (Applausi).

ANASTASI (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANASTASI (M5S). Signor Presidente, onorevoli colleghi, siamo all'epilogo finale di una legge che ha avuto un iter quantomeno travagliato e tormentato, con oltre sette mesi di discussioni, anche molto accese. (Brusìo).

PRESIDENTE. Chiedo nuovamente ai colleghi la cortesia di fare silenzio.

ANASTASI (M5S). Sette mesi sono anche più di quello che aveva previsto il nostro Presidente del Consiglio, che avrebbe voluto la legge esitata in appena quattro mesi, il tempo di due decreti-legge, perché ormai l'unità di misura dei tempi del Parlamento sono i decreti-legge. Abbiamo invece impiegato sette mesi, in cui abbiamo discusso animatamente.

La legge sul mercato e la concorrenza è annuale. Saremmo dovuti essere alla dodicesima edizione di questa legge, ma in realtà siamo appena alla seconda. Però siamo in netto miglioramento: la prima legge annuale è stata esitata dopo due anni e mezzo di discussione, noi abbiamo fatto molto prima.

In questa legge si scaricano le ideologie, le idee, i modi di pensare e anche gli opportunismi di alcune parti politiche, che usano questa legge per il proprio tornaconto. Delle ideologie è facile rintracciare la matrice: si parla di iperliberismo, si parla di liberismo spinto, si parla di privatizzazioni tout court, selvagge, in tutti i settori. D'altra parte il Presidente del Consiglio è stato fautore, negli anni Novanta, della stagione delle liberalizzazioni, in cui pezzi dello Stato sono stati svenduti. Uso la parola "svenduti", perché poi i privati che acquistarono quei pezzi di Stato li rivendettero, dopo pochi mesi, a prezzi decuplicati. Questo iperliberismo è finito all'interno di questo disegno di legge. È il cavallo di battaglia, legittimo, del centrodestra: per loro il mercato è superiore, tutti i beni e i servizi vanno messi sul mercato, perché così si abbattono i costi, migliora il servizio e aumenta la concorrenzialità.

Ebbene, di fronte a questa concezione dello Stato e di fronte alla concezione opposta di statalizzare tutto, che resiste ancora in una certa sinistra, noi ci siamo posti in maniera pragmatica, corretta e giusta. Abbiamo detto che il mercato è cosa giusta, ma, attenzione, il mercato non è perfetto e non è la panacea di tutti i mali. Il mercato ha dei limiti e tali limiti si sono visti in questo disegno di legge, nel momento in cui si è tentato di privatizzare i servizi pubblici locali in maniera netta e indiscriminata. Noi del MoVimento 5 Stelle abbiamo fatto la cosa giusta: abbiamo posto un argine e abbiamo detto che, se si vogliono liberalizzare i servizi pubblici locali, lo si può fare, ma non si deve penalizzare chi il servizio pubblico pubblicamente lo fa, cioè le amministrazioni che pubblicamente fanno bene il loro lavoro. (Applausi).

È stato questo un nostro punto d'onore, condiviso invero anche da altre parti politiche. Abbiamo difeso questo principio a spada tratta, perché siamo convinti che ci sono beni e servizi da cui lo Stato non può abdicare. Ci sono beni e servizi che sono strategici: penso alla difesa, all'acqua, ai servizi pubblici locali. E che dire per esempio delle grandi derivazioni idroelettriche? Anche quelle abbiamo messo in sicurezza, perché sono un asset strategico. Il mio collega Andrea Cioffi nel decreto tagliaprezzi ha inserito una norma secondo la quale si faranno, sì, le aste sulle grandi derivazioni idroelettriche, ma sotto il cappello della golden power. (Applausi). Lo Stato ci deve essere. Qui cito a memoria l'ex ministro Bersani, che disse di stare attenti a cedere pezzi di Stato, perché, quando lo Stato perde dei pezzi, quella cosa non la fa più e, se poi non la sa fare, non la sa neppure controllare. Questa è la grande verità. Ci sono cose che lo Stato non può perdere, perché altrimenti, se non le fa più, non le saprà neanche più controllare. (Applausi).

Di fatto in questo disegno di legge abbiamo fatto da collante alla maggioranza. Praticamente c'erano situazioni opposte e noi, nel modo giusto, corretto e serio, abbiamo dato l'opportunità a tutti di vederle in modo diverso. Abbiamo fatto da collante a questa maggioranza per ben diciotto mesi, a pensarci bene. Sono diciotto mesi che noi diamo a questa parte dell'emiciclo la scusa di governare con questa parte e a questa parte dell'emiciclo la scusa di governare con loro. (Applausi).

Nel momento in cui abbiamo detto "scusate, ma se ci prendete un po' tutti a calci, facciamo un po' di chiarezza e facciamo un passo di lato", si è squagliata la maggioranza. In realtà, eravamo il collante di questa maggioranza e, nel momento in cui abbiamo deciso di rendere chiara la situazione, ecco che è venuta fuori la verità: c'erano comportamenti opportunistici di alcune forze politiche (Applausi) che in realtà tutto avevano a cuore tranne che l'interesse degli italiani. (Applausi). Devo dire che un comportamento del genere non è male per una forza che purtroppo è stata additata in malo modo come piena di persone scappate di casa, come quella dei paladini dell'assistenzialismo: sì, ricordo queste parole.

Devo dire che, per essere paladini dell'assistenzialismo, qualcosa di buono l'abbiamo fatta anche noi. Qualche giorno fa, ad esempio, è uscito un rapporto indipendente sugli effetti positivi di una nostra legge, il superbonus 110 per cento, e quel rapporto dice che, a fronte di 37 miliardi investiti dallo Stato, dall'altra parte sono stati generati 125 miliardi di prodotto interno lordo e sono stati creati 600.000 posti di lavoro, di cui 400.000 diretti e 200.000 indiretti. (Applausi). Non è male per una forza assistenzialista. Ognuno guardi dentro di sé, guardi dentro casa sua e dica cosa ha fatto per questo Stato e per i lavoratori italiani. (Applausi).

Ricordo, guardando la mia collega della Commissione lavoro, un'altra cosa che abbiamo fatto - potrei citarne a dozzine ma ne cito solo una perché il tempo è tiranno - ossia il cosiddetto decreto-legge dignità, che ha trasformato tanti posti di lavoro a tempo determinato in posti di lavoro a tempo indeterminato. Ha creato nuova occupazione? Qualche ragioniere qui presente dirà di no e sosterrà che il rapporto è di uno a uno: questo però è il conto del ragioniere. Il politico, che guarda all'economia e cerca di unire l'economia e il sociale, fa un ragionamento diverso: chi è a tempo determinato ha paura di spendere, non vede il futuro, non investe (Applausi); quando il lavoro viene trasformato a tempo indeterminato, il lavoratore inizia a spendere, a fare progetti per il futuro, a comprare casa, a pensare a una famiglia e allo sviluppo della società, e quello sviluppo comporta prodotto interno lordo e posti di lavoro. (Applausi).

Non vi voglio citare altre leggi perché vi annoierei e il tempo a mia disposizione sta per scadere, però una cosa ve la voglio dire. Oggi dobbiamo votare il cosiddetto disegno di legge concorrenza. Di fronte a quello che definisco un finto reale liberismo e di fronte, da questa parte dell'Emiciclo, a un vero finto statalismo, noi faremo la cosa giusta: abbiamo modificato bene questo provvedimento, l'abbiamo fatto nel modo giusto e diremo sì a questo disegno di legge. (Applausi dal Gruppo M5S. Congratulazioni).

PARAGONE (Misto-IpI-PVU). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

PARAGONE (Misto-IpI-PVU). Signor Presidente, questo provvedimento torna in Aula perché è stata stralciata la posizione dei tassisti, e sono anche contento: vorrà dire che Uber potrà tornare alla carica al prossimo giro, magari con il prossimo Presidente del Consiglio tecnico non votato da nessuno, ma che apre sempre le porte di Palazzo Chigi alle multinazionali e ai poteri forti. Quindi i tassisti sono salvi, però il Governo uno scalpo lo doveva prendere: ha scelto quello dei balneari. I titoli di coda del Governo Draghi, del draghismo e della maggioranza che comunque lo ha sostenuto vedono scritto che qualcuno si deve sacrificare ad una strana idea di concorrenza. Tocca ai balneari, esattamente a quei piccoli imprenditori che per tutto l'anno non vengono visti, ma che devono sfidare il mare e le intemperie, devono fare i conti con la natura che fa la natura durante il periodo dell'inverno e dell'autunno. Bene, loro devono pagare il prezzo e non sono degni dell'attenzione di un Governo abituato ad aprire le porte alle multinazionali.

Eppure, i nostri balneari, i nostri piccoli imprenditori, sono stati e sono ancora i guardiani delle coste; sono coloro che si organizzano in piccole attività di impresa, fanno lavorare anche l'artigianato nelle piccole imbarcazioni, nelle cabine, nelle sdraio, nella piccola ristorazione. Ecco, loro sono i custodi delle spiagge, delle coste e dei litorali italiani, e non lo fanno, certo, con quella prosopopea di evasori e di sfruttatori che è stata descritta in questi giorni. Anzi, il pericolo è che questo provvedimento metterà le coste italiane quasi nelle mani e nelle disponibilità dei grandi gruppi.

Sono pronto a fare una scommessa, e cioè che tra poco vedremo magari i Benetton, i Marcegaglia, mettere le mani sulle coste italiane, su quelle spiagge italiane che adesso dovranno andare all'asta.

Ecco perché Italexit vota no e abbraccia gli imprenditori, i balneari italiani che in questo momento stanno piangendo per colpa del Governo. (Applausi dal Gruppo UpC-CAL-Alt-PC-AI-PrSMART-IdV).

PUGLIA (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

PUGLIA (M5S). Signor Presidente, siamo giunti alla fine di questa legislatura ed è stato varato il provvedimento sulla concorrenza. Bisognerebbe farlo ogni anno, in verità, ma non lo si è fatto; ne è stato approvato uno solo per tutta la legislatura.

Tante sono le norme inserite e che il Gruppo MoVimento 5 Stelle è riuscito ad aggiustare. Ecco, questo aggiustamento grazie alle proposte del mio Gruppo fa sì che io non voti contrario ma mi asterrò, perché, appunto, ci sono tante misure buone, ma ce n'è una che non mi consente assolutamente di votare favorevolmente. In particolare, faccio riferimento alla norma - l'attuale articolo 31 - sull'RC Auto.

Presidente, ho aspettato cinque anni per proporre una modifica a un provvedimento che nella precedente legislatura avevamo tanto voluto: un'RC Auto equa, perché non è possibile che 29 Province italiane paghino un'assicurazione molto più alta rispetto a tutte le altre. Faccio riferimento, ad esempio, a Pisa, a Roma, a Napoli, a Taranto e a tante altre Province. Ci sono 18 Province del Centro Nord e il resto del Sud - un po' in tutta Italia - che aspettavano decreti attuativi mai approvati.

Nel disegno di legge concorrenza gli sconti obbligatori non sono mai stati attivati a causa di notevoli difficoltà tecniche nella definizione dei requisiti standard di riferimento delle scatole nere. Ecco, avevamo proposto una semplificazione delle scatole nere: due righe cancellate grazie alle quali avrebbero finalmente potuto applicarsi gli sconti obbligatori.

Sono stato mandato qui in Parlamento da un territorio che chiede a gran voce l'RC Auto equa. Non essendo stata attuata questa misura, non posso votare a favore del provvedimento. (Applausi dai Gruppi M5S e UpC-CAL-Alt-PC-AI-PrSMART-IdV).

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

PELLEGRINI Marco (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELLEGRINI Marco (M5S). Signor Presidente, ancora una volta devo fare, purtroppo, un intervento in merito a fatti delittuosi accaduti nel foggiano, nella mia Provincia. Domenica sono stati ritrovati nell'agro di Cerignola due cadaveri, padre e figli, chiusi in due sacchi. Questo ha gettato ancora più nello sgomento e nel terrore l'intero territorio. È l'ottavo omicidio in Provincia dall'inizio dell'anno e fa seguito a quello verificatosi a San Severo una decina di giorni fa.

Non si conoscono le cause, gli esecutori e i mandanti del duplice omicidio, ma dobbiamo ammettere che, nonostante i successi dello Stato negli ultimi cinque anni nel contrasto alle mafie, nonostante le centinaia di arresti, nonostante le centinaia di operazioni antimafia, questo territorio, il mio territorio, è ancora in estrema difficoltà e ha un bisogno vitale di rafforzare i presidi di giustizia e di polizia.

Il 13 gennaio di quest'anno, durante il question time, avevo chiesto alla Ministra dell'interno, a nome del MoVimento 5 Stelle, il rafforzamento del dispositivo di pubblica sicurezza nel mio territorio: più uomini e più donne delle Forze dell'ordine. Soprattutto, però, avevo chiesto, a nome del MoVimento 5 Stelle, di elevare con urgenza i commissariati di San Severo e di Cerignola a strutture di primo livello, con tutto ciò che ne consegue in termini di uomini e donne e di risorse economiche. Finora non abbiamo ricevuto risposta, nonostante i nostri solleciti e nonostante si susseguano omicidi, estorsioni e tentativi di omicidio.

Approfitto di questa occasione per fare i complimenti alle Forze dell'ordine, ricordando che proprio qualche giorno fa è stato sventato un tentato omicidio ai danni di un imprenditore; omicidio che, come si scopre dalle intercettazioni, avrebbe dovuto "educare" tutti gli altri imprenditori a non ribellarsi al pizzo e alla mafia. Noi, purtroppo, siamo in questa situazione. (Applausi).

Anche sul fronte giudiziario, come MoVimento 5 Stelle avevamo chiesto e indicato delle soluzioni. Avevamo presentato un disegno di legge a mia prima firma per istituire sezioni distaccate della Corte d'appello, della Direzione distrettuale antimafia e del tribunale per i minorenni. Dal 2018, eravamo quasi giunti alla fine di questo iter. Mancavano i pareri dei Ministeri competenti, del Ministero della giustizia e del MEF. Questi non sono arrivati e, quindi, par di capire che lo sforzo che tutti noi avevamo fatto, purtroppo, non vedrà la luce.

Io rinnovo l'invito a questo Parlamento, se sarà ancora possibile nei prossimi giorni, a riconsiderare ambedue le questioni che noi, come MoVimento 5 Stelle, abbiamo posto. La provincia di Foggia è in una situazione estremamente difficile, come dice continuamente il procuratore nazionale antimafia: lo dice il procuratore attuale ed anche il suo predecessore, che parlava di situazione emergenziale a livello nazionale.

Ebbene, se una situazione è di emergenza a livello nazionale, bisogna avere il coraggio di prendere delle decisioni eccezionali e di dotare il territorio di tutte le strutture che diano la possibilità di contrastare nella maniera più efficace le mafie e la criminalità. (Applausi).

MAUTONE (Ipf-CD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAUTONE (Ipf-CD). Signor Presidente, oggi, 2 agosto 2022, ricorre il quarantaduesimo anniversario della strage della stazione di Bologna. Il 2 agosto 1980, alle 10,25, l'esplosione di un micidiale ordigno collocato nella sala d'attesa di seconda classe della stazione di Bologna causò la morte di 85 persone e altre 200 rimasero ferite.

La strage provocò lo strazio di familiari e amici e immani sofferenze nel nostro Paese. Essa costituisce e rappresenta, ancora oggi, una tragedia ed un dolore mai rimosso nelle coscienze civili di tutti gli italiani e ha lasciato in tutti noi un segno indelebile ed indimenticabile. Le immagini della stazione ferroviaria di Bologna devastata, dei corpi dilaniati delle vittime, delle grida e dei lamenti dei feriti resteranno il simbolo dell'efferatezza e della violenza disumana del terrorismo e dell'attacco alla nostra democrazia.

La risposta che lo Stato seppe dare all'eversione e al terrorismo assassino fu ferma e decisa. La matrice terroristica accertata dalle conclusioni giudiziarie mirava, nell'ottica di una strategia della violenza e delle stragi, a destabilizzare le istituzioni democratiche. Rimangono ancora alcune domande senza risposta. Occorre andare avanti e raggiungere la piena verità.

È un atto di giustizia e rispetto dovuto sia alle vittime, che all'associazione dei familiari delle vittime, da sempre impegnata in tutti questi anni a combattere depistaggi e connivenze e denunciare complicità e silenzi.

Il terrorismo, di qualunque matrice esso sia, si combatte e vince con unità e il contributo di tutti, nonché con rispetto e fedeltà ai valori della democrazia e dello spirito repubblicano che il nostro Paese ha sempre anteposto e rinsaldato come baluardo per sconfiggere i seminatori di morte e violenza.

Signor Presidente, le azioni violente e le trame oscure ed eversive non potranno mai sconfiggere lo spirito democratico del nostro Paese e la coesione della nostra Repubblica. Un ricordo sentito e sofferto va alle vittime e una rinnovata solidarietà e vicinanza ai familiari delle stesse. Difendere con orgoglio lo spirito di libertà e democrazia del nostro Paese contro chi diffonde violenza, terrore e trame oscure costituisce uno degli assi portanti e cementanti della nostra collettività. (Applausi).

VERDUCCI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VERDUCCI (PD). Signor Presidente, in queste ore tutta l'Italia è rimasta sconvolta da quanto avvenuto a Civitanova Marche, dalle immagini di un uomo picchiato fino alla morte, un uomo ucciso con ferocia davanti a tutti i nostri occhi, perché tutti abbiamo visto e tutto si è compiuto ripreso dai video - spietati anch'essi - dei telefonini; un uomo senza difese, colpito ripetutamente, spinto a terra, con la testa fracassata e poi soffocato sull'asfalto.

Alika è stato ucciso in pieno centro e in pieno giorno nel viale delle vetrine e del passeggio; è stato ucciso da una violenza senza tregua e senza senso; è stato ucciso per aver chiesto l'elemosina. Alika, che era claudicante, si appoggiava a una stampella e proprio quella stampella è stata utilizzata per colpirlo.

In molti hanno assistito all'aggressione. C'è chi ha avvertito le Forze dell'ordine e di soccorso, ma è stato troppo tardi. Alika è morto perché solo ed emarginato. Chi l'ha ucciso con tanta ferocia era anch'egli solo ed emarginato. Alika è morto perché la paura e lo sgomento per quello che stava accadendo hanno paralizzato chi era presente e, con loro, un'intera città, un'intera società fragile e ripiegata sui propri egoismi, incapace di intervenire in tempo.

Per questo, la morte di Alika ci chiama in causa tutti. Non è un fatto privato di cronaca, non riguarda solo lo strazio della sua sposa o l'incredulità del suo bambino, né solo il dolore e la rabbia della comunità nigeriana. L'omicidio di Alika riguarda tutti noi, il mondo e la società in cui vogliamo vivere. La cosa inaccettabile sarebbe rimuovere quello che è successo, non parlarne e fare finta di nulla. Serve invece una reazione civile che scuota le coscienze di ognuno. Abbiamo il dovere di chiederci perché è successo e di manifestare tutti insieme nel luogo dove Alika è stato ucciso e fare in modo che quel pezzo di strada, quel pezzo di città porti il suo nome, affinché a settembre i ragazzi delle scuole possano anch'essi deporre un fiore e dire: mai più alla violenza, all'indifferenza, alla paura e alle discriminazioni.

Alika è morto da straniero, ma non era uno straniero. Era ed è un nuovo italiano, come la sua sposa e suo figlio Emmanuel, che è nato in Italia e studia in Italia.

Signor Presidente, c'è un modo che abbiamo per onorare l'esistenza di Alika, il futuro di suo figlio e dei nostri figli ed è costruire una società aperta, solidale e inclusiva per tutti. (Applausi).

BRUZZONE (L-SP-PSd'Az). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUZZONE (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, intervengo per interrompere un brutto ed antipatico silenzio. Il 7 e 8 maggio ha avuto luogo a Rimini l'adunata degli alpini. Nei giorni successivi è stato sollevato un gran polverone, in modo particolare dai giornali di sinistra, sollecitati anche dalla politica, con denunce per molestie e sembrava che avessero combinato chissà che cosa. Poi qualche settimana dopo il pubblico ministero chiede l'archiviazione e il presidente dell'Associazione nazionale alpini minaccia azioni legali. Ho voluto aspettare, ma oggi siamo ormai ad alcune settimane dall'accaduto e abbiamo capito adesso che quello sollevato allora dalle sinistre non era un polverone, ma era soltanto fango sinistrorso contro il Corpo degli alpini (Applausi), contro migliaia di uomini che hanno dato un enorme contributo alla storia del nostro Paese, uomini che volontariamente hanno aiutato intere popolazioni nei momenti difficili - terremoti, alluvioni - sempre presenti, presenti ancora oggi in quasi tutte le sagre dei nostri paesi e che continueranno a farlo con cuore e altruismo.

Ebbene, dopo alcune settimane che nessuno da sinistra ha avuto il coraggio e l'onore di chiedere scusa agli alpini per quello che hanno detto e quello che hanno fatto scrivere in quei giorni, oggi noi denunciamo questa vergogna passata inosservata. Non soltanto vogliamo essere al fianco degli alpini, ma ringraziarli per quello che hanno fatto e per quello che faranno e in questo momento particolare avremmo piacere, proprio perché ci sono le elezioni, in questa nuova Babilonia che si sta costruendo a sinistra, che anche loro capissero che gli alpini sono un soggetto utile nel nostro Paese, che vanno apprezzati ed incentivati per quello che fanno e che vanno anche aiutati per quello che hanno fatto e per le difficoltà che incontrano. Noi diciamo, cari amici, che in questo Paese serve qualche alpino in più e qualche parassita di sinistra in meno. Viva gli alpini. (Applausi).

BERARDI (FIBP-UDC). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERARDI (FIBP-UDC). Signor Presidente, intervengo in fine seduta per portare all'attenzione di tutti voi e soprattutto del Governo quanto sta accadendo nel mio territorio, la Maremma, flagellata da settimane di incendi: Cinigiano, Arcilli, Tirli, Scansano e proprio in questi istanti Manciano e la frazione di Saturnia, dove il vice sindaco mi informava che stanno portando in salvo delle persone ed evacuando dei poderi purtroppo minacciati dalle fiamme. Ho citato solo alcune delle frazioni che sono sotto assedio delle fiamme. Sono stati distrutti migliaia di ettari di bosco, di vigneti, di uliveti, capannoni rurali, centinaia di aziende agricole sono in grandissima difficoltà. Non bastavano la pandemia, la guerra, i rincari delle materie prime, dei carburanti, dell'energia, addirittura la siccità degli ultimi mesi, troppi mesi: ora si aggiungono anche gli incendi. Sono incalcolabili i danni alle aziende e all'ambiente che ci circonda. Il nostro territorio chiede aiuto, le nostre aziende gridano aiuto e per tutto questo chiedo al Governo di prendere atto di quanto sta accadendo e di intervenire, per quanto possibile, con stanziamenti straordinari non solo per combattere questi eventi, ma soprattutto per prevenirli.

In conclusione, ringrazio vivamente quanti sono in questo momento all'opera, i Vigili del fuoco, insostituibili, il Nucleo antincendio boschivo, le forze di Polizia, le forze militari, la Protezione civile della Regione Toscana guidata dall'assessora Monia Monni, i tantissimi volontari impegnati 24 ore su 24 senza sosta, quasi allo stremo, e per finire i nostri sindaci, i nostri amministratori locali, da sempre in prima linea, ai quali va la mia vicinanza e solidarietà.

QUARTO (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

QUARTO (M5S). Signor Presidente, il 26 luglio scorso è stato presentato il rapporto del Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente (SNPA) su consumo di suolo, dinamiche territoriali e servizi ecosistemici.

Con una media di 19 ettari al giorno (il valore più alto degli ultimi dieci anni) e una velocità di 2,2 metri quadrati al secondo, il consumo di suolo torna a crescere e nel 2021 sfiora i 70 chilometri quadrati di nuove coperture artificiali in un solo anno. La causa principale è l'espansione urbana e le sue trasformazioni collaterali che, cancellando proprio quei suoli candidati alla rigenerazione, preziosi per assicurare l'adattamento al cambiamento climatico in atto, rendono il suolo impermeabile. Ciò, oltre che aumentare allagamenti e ondate di calore, provoca la perdita di aree verdi che assorbono anidride carbonica, di biodiversità e dei servizi ecosistemici, con un danno economico stimato in quasi 8 miliardi di euro all'anno.

Il nostro futuro dipende dal suolo, risorsa limitata e di fatto non rinnovabile. Il suolo e la moltitudine di organismi che in esso vivono ci forniscono cibo, biomassa, fibre, materie prime, regolano i cicli dell'acqua, del carbonio e dei nutrienti, rendono possibile la vita sulla terra. Il suolo rappresenta anche un elemento centrale del paesaggio e del patrimonio culturale. Per tali ragioni il suolo naturale deve essere tutelato e preservato per le generazioni future.

Visionare i rapporti annuali sul consumo di suolo purtroppo è come guardare le lastre di un cancro, le cui metastasi si propagano senza opporre alcuna terapia. Eppure correre ai ripari è possibile. Si potrebbe iniziare intervenendo sugli oltre 310 chilometri quadrati di edifici non utilizzati e degradati esistenti in Italia, una superficie pari all'estensione di Milano e Napoli.

In Senato ben sapevamo che occorreva una legge per il contrasto al consumo di suolo, ma per la terza legislatura di seguito il Parlamento ha fallito, non certo per colpa del MoVimento 5 Stelle. Una legge per arrestare il consumo di suolo è assolutamente indispensabile e sarebbe auspicabile che fosse la prima della prossima legislatura. Lo dobbiamo alle future generazioni. (Applausi).

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Comunico che alle ore 9 di domani avrà luogo la riunione dei Presidenti delle Commissioni sul bilancio interno del Senato, pertanto la seduta dell'Assemblea inizierà alle ore 10.

Atti e documenti, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno
per la seduta di mercoledì 3 agosto 2022

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, mercoledì 3 agosto, alle ore 10, con il seguente ordine del giorno:

(Vedi ordine del giorno)

La seduta è tolta (ore 20,33).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, recante misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali (2681)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE E ALLEGATO RECANTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE AL DECRETO-LEGGE, NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

1. Il decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, recante misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

________________

N.B. Approvato il disegno di legge composto del solo articolo 1.

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 21 GIUGNO 2022, N. 73

All'articolo 1:

dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« 2-bis. All'articolo 7, comma 4-quater, del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, dopo le parole: "la tenuta" sono inserite le seguenti: "e la conservazione", le parole: "è, in ogni caso, considerata regolare" sono sostituite dalle seguenti: "sono, in ogni caso, considerate regolari" e dopo le parole: "nei termini di legge" sono inserite le seguenti: "o di conservazione sostitutiva digitale ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 " ».

All'articolo 2:

al comma 1, la lettera c) è sostituita dalle seguenti:

« c) trasmettere in via telematica all'Agenzia delle entrate le dichiarazioni elaborate e i relativi prospetti di liquidazione, secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, entro:

1) il 15 giugno di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 31 maggio;

2) il 29 giugno di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 20 giugno;

3) il 23 luglio di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 21 giugno al 15 luglio;

4) il 15 settembre di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 16 luglio al 31 agosto;

5) il 30 settembre di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 30 settembre;

c-bis) trasmettere in via telematica all'Agenzia delle entrate i dati contenuti nelle schede relative alle scelte dell'otto, del cinque e del due per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, entro i termini previsti alla lettera c) ».

All'articolo 3:

al comma 2, lettera b), le parole: « entro il mese successivo al periodo di riferimento » sono sostituite dalle seguenti: « entro il giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento »;

dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

« 6-bis. Fermo restando il termine del 30 giugno di ogni anno, previsto ai fini dell'adempimento degli obblighi pubblicitari di cui all'articolo 1, commi 125 e 125-bis, della legge 4 agosto 2017, n. 124, per gli enti che provvedono nell'ambito della nota integrativa del bilancio d'esercizio o di quello consolidato, il termine entro il quale provvedere all'adempimento è quello previsto per l'approvazione del bilancio dell'anno successivo ».

Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

« Art. 3-bis. - (Estensione dell'applicazione della disciplina in materia di versamento unitario) - 1. Dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 2, ai contribuenti è consentito effettuare versamenti unitari di qualsiasi imposta, tassa o contributo, comunque denominati, spettanti allo Stato, agli enti territoriali e agli enti previdenziali, secondo la disciplina dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi della lettera h-ter) del comma 2 dell'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, sono individuate e disciplinate le tipologie dei versamenti di cui al comma 1 del presente articolo non già compresi nell'ambito di applicazione del medesimo decreto legislativo ».

All'articolo 6:

al comma 1:

dopo la lettera a) è inserita la seguente:

« a-bis) al comma 2, le parole: "lettera a)," sono soppresse »;

la lettera c) è sostituita dalla seguente:

« c) al comma 3 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata, con modifiche, mediante CAF o professionista, il controllo formale non è effettuato sui dati delle spese sanitarie che non risultano modificati rispetto alla dichiarazione precompilata e non è richiesta la conservazione della documentazione. Ai fini del controllo il CAF o il professionista verifica, prendendo visione della documentazione esibita dal contribuente, la corrispondenza delle spese sanitarie con gli importi aggregati in base alle tipologie di spesa utilizzati per la predisposizione della dichiarazione precompilata. In caso di difformità, l'Agenzia delle entrate effettua il controllo formale relativamente ai soli documenti di spesa che non risultano indicati nella dichiarazione precompilata" ».

Nel capo I del titolo I, dopo l'articolo 6 sono aggiunti i seguenti:

« Art. 6-bis. - (Comunicazione di conclusione di attività istruttoria al contribuente) - 1. Dopo il comma 5 dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212, è aggiunto il seguente:

"5-bis. In caso di esercizio di attività istruttorie di controllo nei confronti del contribuente del cui avvio lo stesso sia stato informato, l'amministrazione finanziaria comunica al contribuente, in forma semplificata, entro il termine di sessanta giorni dalla conclusione della procedura di controllo, l'esito negativo di quest'ultima. L'amministrazione finanziaria, con proprio provvedimento, individua le modalità semplificate di comunicazione, anche mediante l'utilizzo di messaggistica di testo indirizzata all'utenza telefonica mobile del destinatario, della posta elettronica, anche non certificata, o dell'applicazione 'IO'. Con il medesimo provvedimento sono definite le modalità con le quali il contribuente fornisce all'amministrazione finanziaria i propri dati al fine di consentire la suddetta comunicazione in forma semplificata. La comunicazione dell'esito negativo della procedura di controllo non pregiudica l'esercizio successivo dei poteri di controllo dell'amministrazione finanziaria, ai sensi delle vigenti disposizioni. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle liquidazioni di cui agli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633".

2. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 6-ter. - (Vendita diretta, su proposta del debitore, di immobili privi di rendita catastale) - 1. Dopo il comma 2-quater dell'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è aggiunto il seguente:

"2-quinquies. Nel caso in cui il debitore intenda procedere direttamente, ai sensi del comma 2-bis, alla vendita di immobili censibili nel catasto edilizio urbano senza attribuzione di rendita catastale, quali fabbricati in corso di costruzione, fabbricati collabenti, fabbricati in corso di definizione, lastrici solari e aree urbane, il medesimo debitore può procedere, con il consenso dell'agente della riscossione, alla vendita del bene pignorato o ipotecato, al valore determinato, in deroga al comma 2-bis, da perizia inoppugnabile effettuata dall'Agenzia delle entrate in base agli accordi stipulati con lo stesso agente della riscossione ai sensi dell'articolo 64, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e nei termini ivi stabiliti, su richiesta presentata dal debitore all'agente. Il rimborso dei costi sostenuti per l'effettuazione della perizia è posto a carico del debitore ed è versato all'agente della riscossione unitamente al corrispettivo della vendita di cui al comma 2-bis, ovvero, in mancanza di vendita, entro il termine di novanta giorni dalla consegna della perizia. Decorso tale termine in assenza di pagamento, l'agente della riscossione può procedere alla riscossione coattiva delle somme dovute unitamente alle spese esecutive di cui all'articolo 17, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112".

2. Le disposizioni del comma 2-quinquies dell'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ».

All'articolo 7:

al comma 1, le parole: « può essere fatta valere per tutti i contratti di locazione, stipulati successivamente al suo rilascio, fino ad eventuali variazioni delle caratteristiche dell'immobile o dell'Accordo Territoriale del Comune a cui essa si riferisce » sono sostituite dalle seguenti: « può essere fatta valere per tutti i contratti di locazione, stipulati successivamente al suo rilascio, aventi il medesimo contenuto del contratto per cui è stata rilasciata, fino ad eventuali variazioni delle caratteristiche dell'immobile o dell'accordo territoriale del comune a cui essa si riferisce ».

All'articolo 8:

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Le poste contabilizzate a seguito del processo di correzione degli errori contabili effettuato ai sensi dell'articolo 83, comma 1, quarto periodo, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, introdotto dal comma 1, lettera b), del presente articolo, rilevano anche ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, di cui al titolo I del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Il primo periodo del presente comma non si applica ai componenti negativi del valore della produzione netta per i quali è scaduto il termine per la presentazione della dichiarazione integrativa prevista dall'articolo 2, comma 8, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 »;

al comma 2, le parole: « al comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « ai commi 1 e 1-bis ».

All'articolo 10:

al comma 1, lettera a), il numero 3) è sostituito dal seguente:

« 3) al numero 5), prima delle parole: "le spese relative agli apprendisti" sono inserite le seguenti: "per i soggetti che determinano il valore della produzione ai sensi degli articoli da 5 a 9, in relazione al personale dipendente diverso da quello a tempo indeterminato, e per i soggetti che determinano il valore della produzione ai sensi degli articoli 10, comma 1, e 10-bis, comma 1," »;

il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a partire dal periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, ferma restando, per detto periodo, la possibilità, ove ritenuto più agevole, di compilare il modello IRAP 2022 senza considerare le modifiche introdotte ».

All'articolo 21:

al comma 1, capoverso 5-quinques, la parola: « 5-quinques » è sostituita dalla seguente: « 5-quinquies ».

All'articolo 23:

al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Tra i soggetti abilitati al rilascio della certificazione di cui al comma 2 sono compresi, in ogni caso, le università statali, le università non statali legalmente riconosciute e gli enti pubblici di ricerca »;

al comma 7, dopo le parole: « nonché del personale delle Forze armate » sono inserite le seguenti: « e della Polizia di Stato »;

dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:

« 8-bis. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 951, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e di cui all'articolo 42 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, destinate a finalità e interventi per i quali il Ministero dello sviluppo economico si avvale, sulla base della vigente normativa, della Fondazione Enea Tech e Biomedical, sono accreditate su un conto infruttifero aperto presso la Tesoreria dello Stato, intestato alla stessa Fondazione.

8-ter. È autorizzata l'apertura di un conto corrente presso la Tesoreria centrale dello Stato intestato alla società Arexpo S.p.A., su cui affluiscono le risorse rese disponibili in attuazione di accordi e nel quale la medesima società è autorizzata a effettuare operazioni di versamento e di prelevamento per le medesime finalità ».

L'articolo 25 è soppresso.

Dopo l'articolo 25 è inserito il seguente:

« Art. 25-bis. - (Modifica all'articolo 54 del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in materia di trasmigrazione nel Registro unico nazionale del Terzo settore) - 1. All'articolo 54, comma 2, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai fini del computo di tale termine non si tiene conto del periodo compreso tra il 1° luglio 2022 e il 15 settembre 2022" ».

L'articolo 26 è sostituito dal seguente:

« Art. 26. - (Disposizioni in materia di Terzo settore) - 1. Al codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 79:

1) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I costi effettivi sono determinati computando, oltre ai costi diretti, tutti quelli imputabili alle attività di interesse generale e, tra questi, i costi indiretti e generali, ivi compresi quelli finanziari e tributari";

2) al comma 2-bis, le parole: "5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "6 per cento" e le parole: "e per non oltre due periodi d'imposta consecutivi » sono sostituite dalle seguenti: « e per non oltre tre periodi d'imposta consecutivi";

3) al comma 4, alinea, le parole: "di cui al comma 5" sono sostituite dalle seguenti: "di natura non commerciale ai sensi del comma 5";

4) al comma 5-bis, dopo le parole: "le quote associative dell'ente » sono inserite le seguenti: « , i proventi non commerciali di cui agli articoli 84 e 85";

5) al comma 5-ter è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per i due periodi d'imposta successivi al termine fissato dall'articolo 104, comma 2, il mutamento di qualifica, da ente del Terzo settore non commerciale a ente del Terzo settore commerciale o da ente del Terzo settore commerciale a ente del Terzo settore non commerciale, opera a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui avviene il mutamento di qualifica";

6) al comma 6:

6.1) le parole: "familiari e conviventi", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "familiari conviventi";

6.2) al terzo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", salvo che le relative attività siano svolte alle condizioni di cui ai commi 2 e 2-bis";

b) all'articolo 82:

1) al comma 1, le parole: "salvo quanto previsto ai commi 4 e 6" sono sostituite dalle seguenti: "salvo quanto previsto ai commi 3, 4 e 6";

2) al comma 3, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Per tutti gli enti del Terzo settore, comprese le imprese sociali, l'imposta di registro si applica in misura fissa agli atti, ai contratti, alle convenzioni e a ogni altro documento relativo alle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 svolte in base ad accreditamento, contratto o convenzione con le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con l'Unione europea, con amministrazioni pubbliche straniere o con altri organismi pubblici di diritto internazionale";

3) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"5-bis. I prodotti finanziari, i conti correnti e i libretti di risparmio detenuti all'estero dai soggetti di cui al comma 1 sono esenti dall'imposta sul valore dei prodotti finanziari esteri, di cui al comma 18 dell'articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214";

c) all'articolo 83:

1) al comma 1, primo periodo, le parole: "enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5" sono sostituite dalle seguenti: "enti del Terzo settore di cui all'articolo 82, comma 1";

2) al comma 2:

2.1) al primo periodo, le parole: "enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5" sono sostituite dalle seguenti: "enti del Terzo settore di cui all'articolo 82, comma 1";

2.2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: "L'eventuale eccedenza può essere computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto, fino a concorrenza del suo ammontare";

3) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Le disposizioni del presente articolo si applicano a condizione che le liberalità ricevute siano utilizzate ai sensi dell'articolo 8, comma 1";

4) il comma 6 è abrogato;

d) all'articolo 84:

1) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. I redditi degli immobili, destinati in via esclusiva allo svolgimento di attività non commerciale da parte delle organizzazioni di volontariato, sono esenti dall'imposta sul reddito delle società";

2) il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

"2-bis. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche agli enti filantropici";

e) all'articolo 85:

1) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e delle società di mutuo soccorso";

2) al comma 1, le parole: "dei propri associati e dei familiari conviventi degli stessi, ovvero degli associati di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale" sono sostituite dalle seguenti: "degli iscritti, dei propri associati e dei familiari conviventi degli stessi, di altre associazioni di promozione sociale che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o iscritti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali";

3) al comma 4:

3.1) alla lettera a), le parole: "degli associati e dei familiari conviventi degli stessi" sono sostituite dalle seguenti: "degli stessi soggetti indicati al comma 1";

3.2) alla lettera b), le parole: "diversi dagli associati" sono sostituite dalle seguenti: "diversi dai soggetti indicati al comma 1";

4) il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. I redditi degli immobili, destinati in via esclusiva allo svolgimento di attività non commerciale da parte delle associazioni di promozione sociale, sono esenti dall'imposta sul reddito delle società";

5) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

"7-bis. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche alle società di mutuo soccorso";

f) all'articolo 86, comma 10, le parole: "all'articolo 19-bis" sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 19-bis.2";

g) all'articolo 87:

1) al comma 1, lettera b), le parole: "di cui agli articoli 5 e 6" sono sostituite dalle seguenti: "di cui agli articoli 5, 6 e 7";

2) al comma 5 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "né agli obblighi previsti dall'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, in materia di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi";

h) all'articolo 88, comma 1, le parole: "all'articolo 82, commi 7 e 8" sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 82, commi 3, quarto periodo, 7 e 8," e le parole: "e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti 'de minimis' nel settore agricolo" sono sostituite dalle seguenti: "del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti 'de minimis' nel settore agricolo, e del regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione, del 25 aprile 2012, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore ('de minimis') concessi alle imprese che forniscono servizi di interesse economico generale";

i) all'articolo 104, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le disposizioni richiamate al primo periodo si applicano, a decorrere dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, agli enti del Terzo settore iscritti nel medesimo Registro".

2. Al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole: "possono destinare" sono sostituite dalla seguente: "destinano";

b) all'articolo 18, comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Fino al quinto periodo d'imposta successivo all'autorizzazione di cui al comma 9, le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 si applicano anche alle somme investite nel capitale delle società che hanno acquisito la qualifica di impresa sociale successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto".

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 0,5 milioni di euro per l'anno 2022, a 5,1 milioni di euro per l'anno 2023, a 8,1 milioni di euro per l'anno 2024, a 1,2 milioni di euro per l'anno 2025 e a 3,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede:

a) quanto a 0,5 milioni di euro per l'anno 2022, a 5,1 milioni di euro per l'anno 2023 e a 8 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 215, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

b) quanto a 0,1 milioni di euro per l'anno 2024, a 1,2 milioni di euro per l'anno 2025 e a 3,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 3,3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 ».

Nel capo V del titolo I, dopo l'articolo 26 è aggiunto il seguente:

« Art. 26-bis. - (Modifica all'articolo 101 del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in materia di adeguamento degli statuti degli enti del Terzo settore) - 1. All'articolo 101, comma 2, primo periodo, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le parole: "31 maggio 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022" ».

Alla rubrica del titolo II, dopo le parole: « dello Stato » sono inserite le seguenti: « e disposizioni ».

All'articolo 30:

al comma 1:

alla lettera i), capoverso Art. 50, le parole: « delle spesa » sono sostituite dalle seguenti: « della spesa »;

alla lettera l), capoverso Art. 54, comma 1, le parole: « legge 30 dicembre 2009, n. 196 » sono sostituite dalle seguenti: « legge 31 dicembre 2009, n. 196 ».

All'articolo 33:

al comma 1:

all'alinea, le parole: « All'articolo 3, comma 1, della » sono sostituite dalla seguente: « Alla »;

alla lettera a), le parole: « le parole » sono sostituite dalle seguenti: « all'articolo 3, comma 1, le parole: » e le parole: « Gli organismi » sono sostituite dalle seguenti: « Entro il 31 dicembre 2022, gli organismi »;

la lettera b) è sostituita dalla seguente:

« b) all'articolo 3, comma 1, il secondo periodo è soppresso »;

dopo la lettera b) sono aggiunte le seguenti:

« b-bis) all'articolo 2, comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) 'intermediari abilitati': le società di intermediazione mobiliare (SIM) italiane, le banche italiane, i gestori italiani, gli istituti di moneta elettronica italiani, gli istituti di pagamento italiani, i soggetti iscritti nell'elenco di cui all'articolo 111 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, gli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del medesimo testo unico, ivi compresi i confidi, la società Poste italiane S.p.A. per l'attività di bancoposta, la società Cassa depositi e prestiti S.p.A., le succursali insediate in Italia di SIM, gestori, banche, istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione europea o in un Paese terzo, le imprese di assicurazione, le imprese di riassicurazione e le sedi secondarie insediate in Italia delle imprese di assicurazione e delle imprese di riassicurazione aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro Paese dell'Unione europea o in un Paese terzo, gli agenti di cambio, le fondazioni di origine bancaria e i fondi pensione";

b-ter) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

"Art. 4. - (Compiti degli intermediari) - 1. Per assicurare il rispetto del divieto di finanziamento delle società di cui all'articolo 1, comma 1, gli intermediari abilitati adottano, entro il 31 dicembre 2022, idonei presìdi procedurali e consultano almeno gli elenchi pubblicamente disponibili di società che producono mine antipersona e munizioni e submunizioni a grappolo";

b-quater) all'articolo 5, comma 1, le parole: ", la Banca d'Italia può" sono sostituite dalle seguenti: "e delle istruzioni emanate ai sensi dell'articolo 3, comma 1, gli organismi di vigilanza, secondo le rispettive competenze, possono" e le parole: "può effettuare verifiche" sono sostituite dalle seguenti: "possono effettuare ispezioni";

b-quinquies) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

"Art. 6. - (Sanzioni) - 1. Agli intermediari abilitati i quali non osservino i divieti di cui all'articolo 1 e le istruzioni emanate ai sensi dell'articolo 3, comma 1, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150.000 a euro 1.500.000, per i casi di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo degli intermediari abilitati i quali non osservino i divieti di cui all'articolo 1 e le istruzioni emanate ai sensi dell'articolo 3, comma 1, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 250.000.

3. L'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo comporta la cessazione temporanea dei requisiti di onorabilità necessari a svolgere funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso gli intermediari abilitati, per un periodo non inferiore a due mesi e non superiore a tre anni, nonché, per i revisori e i promotori finanziari e per i rappresentanti legali di società quotate, l'incapacità temporanea di assumere incarichi di amministrazione, direzione e controllo nell'ambito di società quotate e di società appartenenti al medesimo gruppo di società.

4. All'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo provvedono gli organismi di vigilanza in relazione agli intermediari abilitati da essi vigilati, secondo le rispettive procedure sanzionatorie. Le sanzioni di competenza della Banca d'Italia sono irrogate secondo la procedura sanzionatoria di cui all'articolo 145 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385" ».

All'articolo 34:

al comma 2, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

« d) alla determinazione dei compensi del commissario e dei vicecommissari, anche in deroga al limite massimo retributivo di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, nonché alle disposizioni di cui agli articoli 23-bis e 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, con oneri a carico della SOGIN S.p.A. ».

All'articolo 35:

al comma 4, le parole: « comma 769 » sono sostituite dalle seguenti: « commi 769 e 770 »;

dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

« 5-bis. All'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, le parole: "30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".

5-ter. Con riferimento all'esigenza di definire i procedimenti concernenti le istanze di indennizzo presentate ai sensi dell'articolo 1, comma 501, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, all'articolo 1, comma 63, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: "31 luglio 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022" »;

alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «  , nonché in materia di validità dell'iscrizione nell'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina a direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale e in materia di durata in carica della Commissione tecnica del Fondo indennizzo risparmiatori ».

Dopo l'articolo 35 è inserito il seguente:

« Art. 35-bis. - (Contratti di collaborazione coordinata e continuativa dell'Agenzia italiana del farmaco) - 1. L'Agenzia italiana del farmaco può rinnovare, fino al 31 dicembre 2022, i contratti di collaborazione coordinata e continuativa con scadenza entro il 31 luglio 2022, nonché provvedere affinché siano prorogati o rinnovati fino alla stessa data i contratti di prestazione di lavoro flessibile ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, con scadenza entro la predetta data del 31 luglio 2022, fermi restando gli effetti delle proroghe eventualmente già intervenute per le medesime finalità. Ai fini di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 760.720 euro per l'anno 2022.

2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 760.720 euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

All'articolo 36:

al comma 1, dopo le parole: « 2022, n. 50, » sono inserite le seguenti: « convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, ».

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Al fine di incrementare l'importo dell'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato per i dirigenti di seconda fascia assegnati agli uffici di diretta collaborazione del Ministro della salute e alla Struttura tecnica di supporto presso l'Organismo indipendente di valutazione della performance del Ministero della salute, la dotazione finanziaria destinata ai compensi previsti dall'articolo 9, comma 4, e dall'articolo 11, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 2013, n. 138, è incrementata di 50.180 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024 e 2025. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 50.180 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio »;

dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

« 4-bis. L'applicazione delle disposizioni dell'articolo 2-bis, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è prorogata fino al 31 dicembre 2023 »;

alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e altre disposizioni in materia di personale delle pubbliche amministrazioni nonché di conferimento di incarichi a personale sanitario in quiescenza ».

Dopo l'articolo 36 è inserito il seguente:

« Art. 36-bis. - (Disposizioni in materia di massimale degli assistiti per i medici di medicina generale) - 1. Fino al 31 dicembre 2023, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nei cui territori vi siano ambiti scoperti, in ragione della situazione di temporanea emergenza relativa alla disponibilità di medici di medicina generale, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, possono prevedere, per i medici di medicina generale con incarico a quota oraria del ruolo unico di assistenza primaria di ventiquattro ore settimanali, la limitazione del massimale degli assistiti in carico fino a 850 assistiti ».

Dopo l'articolo 37 è inserito il seguente:

« Art. 37-bis. - (Modifiche all'articolo 25-novies del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14) - 1. All'articolo 25-novies del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) per l'Agenzia delle entrate, l'esistenza di un debito scaduto e non versato relativo all'imposta sul valore aggiunto, risultante dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche di cui all'articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, di importo superiore a euro 5.000 e, comunque, non inferiore al 10 per cento dell'ammontare del volume d'affari risultante dalla dichiarazione relativa all'anno d'imposta precedente; la segnalazione è in ogni caso inviata se il debito è superiore all'importo di euro 20.000";

b) al comma 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) dall'Agenzia delle entrate, contestualmente alla comunicazione di irregolarità di cui all'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e, comunque, non oltre centocinquanta giorni dal termine di presentazione delle comunicazioni di cui all'articolo 21-bis del decreto-legge n. 78 del 2010";

c) al comma 4, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) con riferimento all'Agenzia delle entrate, in relazione ai debiti risultanti dalle comunicazioni di cui all'articolo 21-bis del decreto-legge n. 78 del 2010 a decorrere da quelle relative al secondo trimestre 2022" ».

All'articolo 38:

al comma 3, le parole: « milioni euro » sono sostituite dalle seguenti: « milioni di euro ».

Dopo l'articolo 38 è inserito il seguente:

« Art. 38-bis. - (Assegni per situazioni di famiglia a favore del personale a contratto delle rappresentanze diplomatiche, degli uffici consolari e degli istituti italiani di cultura all'estero) - 1. L'articolo 157-bis del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

"Art. 157-bis. - (Assegni per situazioni di famiglia) - 1. A decorrere dal 1° marzo 2022, al personale di cui al presente titolo, per il coniuge a carico o per la parte di unione civile a carico, non separati legalmente o di fatto, spetta un assegno pari al 4 per cento della retribuzione annua base stabilita, conformemente all'articolo 157, per un impiegato a contratto con mansioni esecutive di nuova assunzione nella medesima sede di servizio. L'importo dell'assegno di cui al presente comma non è inferiore a 960 euro né è superiore a 2.100 euro in ragione d'anno.

2. A decorrere dal 1° marzo 2022, al personale di cui al presente titolo, per ciascun figlio a carico, spetta un assegno pari all'8 per cento della retribuzione annua base stabilita, conformemente all'articolo 157, per un impiegato a contratto con mansioni esecutive di nuova assunzione nella medesima sede di servizio. L'importo dell'assegno di cui al presente comma non è inferiore a 960 euro né è superiore a 2.100 euro in ragione d'anno per ciascun figlio a carico. L'assegno spetta, nell'interesse del figlio, in parti uguali a chi esercita la responsabilità genitoriale.

3. Agli effetti del comma 2, per figli si intendono:

a) i nuovi nati a decorrere dal settimo mese di gravidanza;

b) i figli fino al compimento di diciotto anni di età;

c) i figli di età compresa tra diciotto e ventuno anni non compiuti, per i quali ricorre una delle seguenti condizioni:

1) frequentano un corso di formazione scolastica o professionale ovvero un corso di laurea;

2) svolgono un tirocinio o un'attività lavorativa con una retribuzione annua inferiore all'importo di cui al comma 4;

3) sono registrati come disoccupati e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l'impiego del luogo di residenza;

4) svolgono il servizio civile universale in Italia;

d) i figli con disabilità, senza limiti di età.

4. Agli effetti del presente articolo, il coniuge, la parte di unione civile e i figli sono considerati a carico quando possiedono un reddito complessivo annuo inferiore a un sesto della retribuzione annua base stabilita, conformemente all'articolo 157, per un impiegato a contratto con mansioni esecutive di nuova assunzione nella medesima sede di servizio.

5. In alternativa agli assegni di cui ai commi 1 e 2, per i familiari a carico alla data del 28 febbraio 2022, in relazione ai quali era in godimento l'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, il dipendente può optare per un assegno ad personam non riassorbibile, di importo pari alla misura del predetto beneficio spettante alla medesima data. L'assegno ad personam spetta a decorrere dal 1° marzo 2022, per la medesima durata e con i medesimi presupposti previsti per l'assegno per il nucleo familiare dalla disciplina vigente alla data del 28 febbraio 2022. Per i familiari non a carico alla data del 28 febbraio 2022, l'opzione di cui al primo periodo non è consentita.

6. Gli assegni di cui ai commi 1, 2 e 5 non sono cumulabili con gli aumenti per situazioni di famiglia di cui all'articolo 173 del presente decreto, con l'assegno unico e universale di cui al decreto legislativo 21 dicembre 2021, n. 230, né con l'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153.

7. Gli assegni di cui ai commi 1, 2 e 5 non concorrono alla formazione del reddito complessivo di cui all'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

8. È fatta salva l'applicazione della normativa locale, se più favorevole".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in euro 2,6 milioni per l'anno 2022 e in euro 3,3 milioni annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ».

All'articolo 39:

al comma 1, dopo le parole: « crescita dei minori » sono inserite le seguenti: « , anche attraverso la promozione dell'attività sportiva »;

al comma 3, le parole: « delle Stato » sono sostituite dalle seguenti: « dello Stato ».

Dopo l'articolo 39 è inserito il seguente:

« Art. 39-bis. - (Disposizioni in materia di svolgimento della sessione dell'anno 2022 dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato) - 1. L'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, limitatamente alla sessione da indire per l'anno 2022, è disciplinato dalle disposizioni di cui al decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 2021, n. 50.

2. Con il decreto del Ministro della giustizia che indice la sessione d'esame per l'anno 2022 sono fornite le indicazioni relative alla data di inizio delle prove, alle modalità di sorteggio per l'espletamento delle prove orali, alla pubblicità delle sedute di esame, all'accesso e alla permanenza nelle sedi di esame, alle eventuali prescrizioni imposte ai fini della prevenzione e protezione dal rischio del contagio da COVID-19, nonché alle modalità di comunicazione delle materie scelte dal candidato per la prima e la seconda prova orale. Con il medesimo decreto sono altresì disciplinate le modalità di utilizzo di strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo, nonché la possibilità di usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per lo svolgimento delle prove, da parte dei candidati con disturbi specifici di apprendimento. Non si applicano le disposizioni dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 2021, n. 50.

3. In deroga a quanto previsto dall'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 2021, n. 50, le linee generali da seguire per la formulazione dei quesiti da porre nella prima prova orale e per la valutazione dei candidati, in modo da garantire l'omogeneità e la coerenza dei criteri di esame, sono stabilite con decreto del Ministero della giustizia, sentita la commissione centrale costituita ai sensi dell'articolo 22 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36.

4. Per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo è autorizzata la spesa di euro 1.820.000 per l'anno 2023, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 457, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

All'articolo 40:

al comma 1, dopo le parole: « 20 marzo 2019, » sono inserite le seguenti: « pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 6 aprile 2019, ».

Dopo l'articolo 40 sono inseriti i seguenti:

« Art. 40-bis. - (Contributi per l'acquisto di veicoli elettrici di categoria L1) - 1. Per l'anno 2022, le risorse assegnate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 16 maggio 2022, in attuazione dell'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, sono rimodulate. Conseguentemente, le risorse destinate per il medesimo anno alla concessione di incentivi per l'acquisto di nuovi veicoli di categoria M1 nella fascia di emissione 21-60 g, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono ridotte di 20 milioni di euro al fine di incrementare del medesimo ammontare la dotazione della misura di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Art. 40-ter. - (Semplificazione degli adempimenti relativi ai recipienti a pressione) - 1. La procedura semplificata prevista dall'articolo 64-bis, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, per i recipienti a pressione con capacità complessiva superiore a 13 metri cubi può essere svolta dai soggetti abilitati ai sensi del decreto direttoriale dei Ministeri delle attività produttive, della salute e del lavoro e delle politiche sociali 17 gennaio 2005, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 30 del 7 febbraio 2005, per i recipienti con capacità inferiore a 13 metri cubi, a condizione che il massimale assicurativo per anno e per sinistro di cui al punto 17 dell'allegato II annesso al citato decreto direttoriale 17 gennaio 2005 sia di importo non inferiore a 5 milioni di euro.

Art. 40-quater. - (Modifiche alla disciplina dei crediti d'imposta per l'acquisto di energia elettrica e di gas naturale e della cessione del credito d'imposta o dello sconto in fattura) - 1. Al fine di semplificare l'erogazione dei contributi straordinari, sotto forma di credito d'imposta, spettanti ai sensi dell'articolo 2, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, nonché al fine di consentire la corretta applicazione delle disposizioni relative alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura, il comma 3-ter dell'articolo 2 e il comma 3 dell'articolo 57 del medesimo decreto-legge n. 50 del 2022 sono abrogati ».

Nel capo II del titolo II, dopo l'articolo 41 è aggiunto il seguente:

« Art. 41-bis. - (Semplificazione degli obblighi di comunicazione e assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) - 1. All'articolo 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Con decorrenza dal 1° settembre 2022, il datore di lavoro comunica in via telematica al Ministero del lavoro e delle politiche sociali i nominativi dei lavoratori e la data di inizio e di cessazione delle prestazioni di lavoro in modalità agile, secondo le modalità individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. I dati di cui al primo periodo sono resi disponibili all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro con le modalità previste dal codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. In caso di mancata comunicazione secondo le modalità previste dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui al primo periodo, si applica la sanzione prevista dall'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276";

b) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Obblighi di comunicazione e assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali" ».

All'articolo 45:

al comma 3, le parole: « dal presente articolo, pari a euro » sono sostituite dalle seguenti: « dai commi 1 e 2, pari a »;

dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

« 3-bis. Al fine di semplificare, razionalizzare e armonizzare le procedure di accertamento e di valutazione delle condizioni di invalidità, di disabilità, di inabilità e di inidoneità, le commissioni mediche di verifica operanti nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 7, comma 25, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono soppresse a decorrere dal 1° gennaio 2023 e tutte le funzioni da esse svolte sono trasferite all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS). A decorrere dalla medesima data, l'INPS subentra al Ministero dell'economia e delle finanze nell'attività di coordinamento, organizzazione e segreteria delle commissioni mediche di verifica e nei rapporti giuridici relativi alle funzioni ad esso trasferite.

3-ter. Tutti gli accertamenti di idoneità e inabilità lavorativa di cui all'articolo 71 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, agli articoli 16 e 56, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, all'articolo 13 della legge 8 agosto 1991, n. 274, e all'articolo 2, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nei confronti del personale delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, degli enti pubblici non economici e degli enti locali, a decorrere dal 1° gennaio 2023, sono effettuati dall'INPS con le modalità di accertamento già in uso per l'assicurazione generale obbligatoria. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, né ai procedimenti per i quali, alla predetta data, non sia ancora scaduto il termine di presentazione della domanda.

3-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro il 31 dicembre 2022, sono stabilite le norme di coordinamento e le modalità attuative delle disposizioni dei commi da 3-bis a 3-septies, comprese le modalità di eventuale utilizzo degli immobili in uso alle Ragionerie territoriali dello Stato. Con il medesimo decreto sono accertate le somme allocate per le finalità di cui ai commi da 3-bis a 3-septies, a legislazione vigente, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, da trasferire all'INPS, a decorrere dall'anno 2023, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3-quinquies. Al fine di dare piena attuazione alle disposizioni del comma 3-bis, l'INPS è autorizzato, per il biennio 2022-2023, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, a bandire apposite procedure concorsuali pubbliche e, conseguentemente, ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche mediante scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici, nei limiti della vigente dotazione organica, un contingente di personale non dirigenziale pari a 100 unità da inquadrare nell'Area C, posizione economica C1, del comparto Funzioni centrali - sezione Enti pubblici non economici.

3-sexies. Agli oneri assunzionali derivanti dall'attuazione del comma 3-quinquies, pari a euro 1.686.970 per l'anno 2022 e a euro 5.060.908 annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3-septies. L'INPS comunica alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dall'assunzione, i dati concernenti le unità di personale effettivamente assunte ai sensi del comma 3-quinquies e i relativi oneri.

3-octies. Considerata l'eccezionale situazione di turbolenza nei mercati finanziari, i soggetti che non adottano i princìpi contabili internazionali, nell'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al loro valore di iscrizione, come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato, anziché al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole. L'applicazione delle disposizioni del primo periodo, in relazione all'evoluzione della situazione di turbolenza dei mercati finanziari, può essere prorogata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

3-novies. Per le imprese di cui all'articolo 91, comma 2, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le modalità attuative delle disposizioni del comma 3-octies del presente articolo sono stabilite dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni con proprio regolamento, che ne disciplina altresì le modalità applicative. Le imprese di cui al primo periodo applicano le disposizioni del comma 3-octies previa verifica della coerenza con la struttura degli impegni finanziari connessi al proprio portafoglio assicurativo. Per le imprese diverse da quelle di cui all'articolo 91, comma 2, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le modalità attuative contabili delle disposizioni del comma 3-octies sono stabilite dall'Organismo italiano di contabilità.

3-decies. Le imprese indicate al comma 3-novies che si avvalgono della facoltà di cui al comma 3-octies destinano a una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla differenza tra i valori registrati in applicazione delle disposizioni dei commi 3-octies e 3-novies e i valori di mercato rilevati alla data di chiusura del periodo di riferimento, al netto del relativo onere fiscale. In caso di utili di esercizio di importo inferiore a quello della suddetta differenza, la riserva è integrata utilizzando riserve di utili o altre riserve patrimoniali disponibili o, in mancanza, mediante utili degli esercizi successivi ».

Dopo l'articolo 46 è inserito il seguente:

« Art. 46-bis. - (Clausola di salvaguardia) - 1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti speciali e con le relative norme di attuazione ».

ARTICOLI DA 1 A 3 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

TITOLO I

SEMPLIFICAZIONI FISCALI

Capo I

SEMPLIFICAZIONI DEL RAPPORTO FISCO-CONTRIBUENTE 

Articolo 1.

(Soppressione dell'obbligo di vidimazione quadrimestrale dei repertori)

1. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 68, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

« 1. Il controllo dei repertori previsti dall'articolo 67 è effettuato su iniziativa degli uffici dell'Agenzia delle entrate competenti per territorio. I soggetti indicati nell'articolo 10, comma 1, lettere b) e c), i capi delle amministrazioni pubbliche ed ogni altro funzionario autorizzato alla stipulazione dei contratti trasmettono il repertorio entro trenta giorni dalla data di notifica della richiesta. Gli uffici dell'Agenzia delle entrate effettuano verifiche anche presso gli uffici dei soggetti roganti.

2. L'ufficio dopo aver controllato la regolarità della tenuta del repertorio e della registrazione degli atti in esso iscritti, nonché la corrispondenza degli estremi di registrazione ivi annotati con le risultanze dei registri di formalità di cui all'articolo 16 e dopo aver rilevato le eventuali violazioni e tutte le notizie utili, comunica l'esito del controllo ai pubblici ufficiali. »;

b) all'articolo 73, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Per l'omessa presentazione del repertorio a seguito di richiesta dell'ufficio dell'Agenzia delle entrate, ai sensi del primo comma dell'articolo 68, i pubblici ufficiali sono puniti con la sanzione amministrativa da euro 1.032,91 a euro 5.164,57. ».

2. Alle attività di cui all'articolo 68, commi 1 e 2, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, come modificati dal comma 1, si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2-bis. All'articolo 7, comma 4-quater, del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, dopo le parole: « la tenuta » sono inserite le seguenti: « e la conservazione », le parole: « è, in ogni caso, considerata regolare » sono sostituite dalle seguenti: « sono, in ogni caso, considerate regolari » e dopo le parole: « nei termini di legge » sono inserite le seguenti: « o di conservazione sostitutiva digitale ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 ».

Articolo 2.

(Dematerializzazione scheda scelta di destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille nel caso di 730 presentato tramite sostituto d'imposta)

1. All'articolo 37 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. I sostituti d'imposta che comunicano ai propri sostituiti, entro il 15 gennaio di ogni anno, di voler prestare assistenza fiscale provvedono a:

a) controllare, sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dalla dichiarazione presentata dal sostituito, la regolarità formale della stessa anche in relazione alle disposizioni che stabiliscono limiti alla deducibilità degli oneri, alle detrazioni ed ai crediti di imposta;

b) consegnare al sostituito, prima della trasmissione della dichiarazione, copia della dichiarazione elaborata ed il relativo prospetto di liquidazione;

c) trasmettere in via telematica all'Agenzia delle entrate le dichiarazioni elaborate e i relativi prospetti di liquidazione, secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, entro:

1) il 15 giugno di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 31 maggio;

2) il 29 giugno di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 20 giugno;

3) il 23 luglio di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 21 giugno al 15 luglio;

4) il 15 settembre di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 16 luglio al 31 agosto;

5) il 30 settembre di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 30 settembre;

c-bis) trasmettere in via telematica all'Agenzia delle entrate i dati contenuti nelle schede relative alle scelte dell'otto, del cinque e del due per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, entro i termini previsti alla lettera c);

d) comunicare all'Agenzia delle entrate in via telematica, entro i termini previsti alla lettera c), il risultato finale delle dichiarazioni. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 4-bis, del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164;

e) conservare copia delle dichiarazioni e dei relativi prospetti di liquidazione fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione, nonché le schede relative alle scelte per la destinazione del due, del cinque e dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione. ».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a partire dalle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Con la medesima decorrenza di cui al comma 2, l'articolo 17, comma 1, del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, cessa di avere applicazione.

Articolo 3.

(Modifiche al calendario fiscale)

1. All'articolo 21-bis, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole « 16 settembre » sono sostituite dalle seguenti: « 30 settembre ».

2. All'articolo 50, comma 6-bis, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole « sono stabiliti le modalità ed i termini » sono sostituite dalle seguenti: « sono stabilite le modalità »;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Gli elenchi di cui al comma 6 sono presentati entro il giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento ».

3. L'articolo 3, comma 1, del decreto del Ministro dell'economia e finanze 22 febbraio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 53 del 5 marzo 2010, è abrogato.

4. All'articolo 17, comma 1-bis, lettere a) e b), del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, le parole « 250 euro » sono sostituite dalle seguenti: « 5.000 euro ».

5. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano alle fatture elettroniche emesse a decorrere dal 1° gennaio 2023.

6. Il termine del 30 giugno previsto dagli articoli 4, comma 1-ter, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e 4, comma 5-ter, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, per la presentazione della dichiarazione dell'imposta di soggiorno per gli anni di imposta 2020 e 2021 è differito al 30 settembre 2022.

6-bis. Fermo restando il termine del 30 giugno di ogni anno, previsto ai fini dell'adempimento degli obblighi pubblicitari di cui all'articolo 1, commi 125 e 125-bis, della legge 4 agosto 2017, n. 124, per gli enti che provvedono nell'ambito della nota integrativa del bilancio d'esercizio o di quello consolidato, il termine entro il quale provvedere all'adempimento è quello previsto per l'approvazione del bilancio dell'anno successivo.

EMENDAMENTI

3.1

de Bertoldi, Calandrini

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. Al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, l'articolo 21-bis è soppresso.».

3.2

de Bertoldi, Calandrini

Respinto

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

        «6.1. All'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 dicembre 2001, n. 292, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

        "1-bis. I soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con la legge 21 giugno 2017, n. 96 e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuti entro il 30 giugno dell'anno di presentazione della dichiarazione ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, effettuano i predetti versamenti entro il 20 luglio dell'anno di presentazione della dichiarazione.

        1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1-bis si applicano, oltre che ai soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che adottano il regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonché quelli che applicano il regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i requisiti indicati nel medesimo comma 1-bis."

            b) al comma 2, le parole: "di cui al comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "di cui ai commi 1, 1-bis e 1-ter".»

3.3

de Bertoldi, Calandrini

Respinto

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

        «6.1. All'articolo 1, comma 58, della legge 23 dicembre 2014 n. 190, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per i termini di versamento dell'imposta sul valore relativa agli acquisti in inversione contabile soggetti ad imposta sono applicabili, se ritenute più favorevoli, le disposizioni dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999 n. 542."».

3.4

de Bertoldi, Calandrini

Respinto

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

        «6.1. All'articolo 13, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, le parole: "a novanta giorni" sono sostituite con le seguenti: "al termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo"».,

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 3

3.0.1

de Bertoldi, Calandrini

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3.1.

(Abolizione della trasmissione dei dati delle liquidazioni periodiche)

        1. In considerazione dell'introduzione dell'obbligo di fatturazione elettronica, le disposizioni di cui all'articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono abrogate a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022.».

 ARTICOLI DA 3-BIS A 8 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 3-bis.

(Estensione dell'applicazione della disciplina in materia di versamento unitario)

1. Dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 2, ai contribuenti è consentito effettuare versamenti unitari di qualsiasi imposta, tassa o contributo, comunque denominati, spettanti allo Stato, agli enti territoriali e agli enti previdenziali, secondo la disciplina dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi della lettera h-ter) del comma 2 dell'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, sono individuate e disciplinate le tipologie dei versamenti di cui al comma 1 del presente articolo non già compresi nell'ambito di applicazione del medesimo decreto legislativo. 

Articolo 4.

(Modifica domicilio fiscale stabilito dall'amministrazione)

1. All'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo comma le parole « l'intendente di finanza o il Ministro per le finanze » sono sostituite dalle seguenti: « la Direzione regionale o la Divisione contribuenti dell'Agenzia delle entrate » e le parole « provincia o in altra provincia » sono sostituite dalle seguenti: « regione o in altra regione »;

b) dopo il quarto comma è aggiunto il seguente:

« Quando il domicilio fiscale è stato modificato ai sensi del presente articolo, ogni successiva revoca ed eventuale ulteriore variazione del precedente provvedimento, anche richieste con istanza motivata del contribuente, sono stabilite con provvedimento dell'ufficio e hanno effetto dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui il provvedimento stesso viene notificato. Competente all'esercizio della sola revoca è l'organo che ha emanato l'originario provvedimento. Quando alla revoca consegue una contestuale variazione del domicilio fiscale, competente a emanare il nuovo e unico provvedimento è la Direzione regionale o la Divisione contribuenti dell'Agenzia delle entrate a seconda che il provvedimento importi lo spostamento del domicilio fiscale nell'ambito della stessa regione o in altra regione. ».

2. All'attuazione delle disposizioni previste nel presente articolo si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 5.

(Erogazione dei rimborsi fiscali agli eredi)

1. All'articolo 28 del testo unico delle disposizioni concernente l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, dopo il comma 6, è inserito il seguente:

« 6-bis. I rimborsi fiscali di competenza dell'Agenzia delle entrate, spettanti al defunto, sono erogati, salvo diversa comunicazione degli interessati, ai chiamati all'eredità come indicati nella dichiarazione di successione dalla quale risulta che l'eredità è devoluta per legge, per l'importo corrispondente alla rispettiva quota ereditaria. Il chiamato all'eredità che non intende accettare il rimborso fiscale riversa l'importo erogato all'Agenzia delle entrate. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità di trasmissione della comunicazione di cui al primo periodo. Alle disposizioni di cui al presente comma si provvede mediante le risorse finanziarie, umane e strumentali previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ».

Articolo 6.

(Disposizioni in materia di dichiarazione dei redditi precompilata)

1. All'articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata, direttamente ovvero tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale, ovvero mediante CAF o professionista, senza modifiche, non si effettua il controllo formale sui dati relativi agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata forniti dai soggetti terzi di cui all'articolo 3. Su tali dati resta fermo il controllo della sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, alle deduzioni e alle agevolazioni. »;

a-bis) al comma 2, le parole: « lettera a), » sono soppresse;

b) al comma 3 le parole « Nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata, anche con modifiche, » sono sostituite dalle seguenti « Nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata, con modifiche, »;

c) al comma 3 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata, con modifiche, mediante CAF o professionista, il controllo formale non è effettuato sui dati delle spese sanitarie che non risultano modificati rispetto alla dichiarazione precompilata e non è richiesta la conservazione della documentazione. Ai fini del controllo il CAF o il professionista verifica, prendendo visione della documentazione esibita dal contribuente, la corrispondenza delle spese sanitarie con gli importi aggregati in base alle tipologie di spesa utilizzati per la predisposizione della dichiarazione precompilata. In caso di difformità, l'Agenzia delle entrate effettua il controllo formale relativamente ai soli documenti di spesa che non risultano indicati nella dichiarazione precompilata ».

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano a partire dalle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e alle stesse si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 6-bis.

(Comunicazione di conclusione di attività istruttoria al contribuente)

1. Alla legge 27 luglio 2000, n. 212, all'articolo 6, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

« 5-bis. In caso di esercizio di attività istruttorie di controllo nei confronti del contribuente del cui avvio lo stesso sia stato informato, l'amministrazione finanziaria comunica al contribuente, in forma semplificata, entro il termine di sessanta giorni dalla conclusione della procedura di controllo, l'esito negativo di quest'ultima. L'amministrazione finanziaria, con proprio provvedimento, individua le modalità semplificate di comunicazione, anche mediante l'utilizzo di messaggistica di testo indirizzata all'utenza telefonica mobile del destinatario, della posta elettronica, anche non certificata dell'applicazione "IO". Con il medesimo provvedimento sono definite le modalità con le quali il contribuente fornisce all'amministrazione finanziaria i propri dati al fine di consentire la suddetta comunicazione in forma semplificata. La comunicazione dell'esito negativo della procedura di controllo non pregiudica l'esercizio successivo dei poteri di controllo dell'amministrazione finanziaria, ai sensi delle vigenti disposizioni. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle liquidazioni di cui agli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 ».

2. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 6-ter.

(Vendita diretta, su proposta del debitore, di immobili privi di rendita catastale)

1. All'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 2-quater, è aggiunto il seguente:

« 2-quinquies. Nel caso in cui il debitore intenda procedere direttamente, ai sensi del comma 2-bis, alla vendita di immobili censibili nel catasto edilizio urbano senza attribuzione di rendita catastale, quali fabbricati in corso di costruzione, fabbricati collabenti, fabbricati in corso di definizione, lastrici solari e aree urbane, il medesimo debitore può procedere, con il consenso dell'agente della riscossione, alla vendita del bene pignorato o ipotecato, al valore determinato, in deroga al comma 2-bis, da perizia inoppugnabile effettuata dall'Agenzia delle entrate in base agli accordi stipulati con lo stesso agente della riscossione ai sensi dell'articolo 64, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e nei termini ivi stabiliti, su richiesta presentata dal debitore all'agente. Il rimborso dei costi sostenuti per l'effettuazione della perizia è posto a carico del debitore ed è versato all'agente della riscossione unitamente al corrispettivo della vendita di cui al comma 2-bis, ovvero, in mancanza di vendita, entro il termine di novanta giorni dalla consegna della perizia. Decorso tale termine in assenza di pagamento, l'agente della riscossione può procedere alla riscossione coattiva delle somme dovute unitamente alle spese esecutive di cui all'articolo 17, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 ».

2. Le disposizioni del comma 2-quinquies dell'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotte dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Capo II

SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE DIRETTE 

Articolo 7.

(Modifica della validità dell'attestazione per i contratti di locazione a canone concordato)

1. L'attestazione di cui agli articoli 1, comma 8, 2, comma 8, e 3, comma 5, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 16 gennaio 2017, recante « Criteri generali per la realizzazione degli accordi da definire in sede locale per la stipula dei contratti di locazione ad uso abitativo a canone concordato, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, nonché dei contratti di locazione transitori e dei contratti di locazione per studenti universitari, ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 2 e 3 della stessa legge », pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 62 del 15 marzo 2017, può essere fatta valere per tutti i contratti di locazione, stipulati successivamente al suo rilascio, aventi il medesimo contenuto del contratto per cui è stata rilasciata, fino ad eventuali variazioni delle caratteristiche dell'immobile o dell'accordo territoriale del comune a cui essa si riferisce.

Articolo 8.

(Estensione del principio di derivazione rafforzata alle micro imprese e disposizioni in materia di errori contabili)

1. All'articolo 83, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole « diversi dalle micro-imprese di cui all'articolo 2435-ter del codice civile, che » sono sostituite dalle seguenti: « diversi dalle micro-imprese di cui all'articolo 2435-ter del codice civile che non hanno optato per la redazione del bilancio in forma ordinaria, i quali »;

b) sono aggiunti in fine i seguenti periodi: « I criteri di imputazione temporale di cui al terzo periodo valgono ai fini fiscali anche in relazione alle poste contabilizzate a seguito del processo di correzione degli errori contabili. La disposizione di cui al quarto periodo non si applica ai componenti negativi di reddito per i quali è scaduto il termine per la presentazione della dichiarazione integrativa di cui all'articolo 2, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. ».

1-bis. Le poste contabilizzate a seguito del processo di correzione degli errori contabili effettuato ai sensi dell'articolo 83, comma 1, quarto periodo, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, introdotto dal comma 1, lettera b), del presente articolo, rilevano anche ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, di cui al titolo I del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Il primo periodo del presente comma non si applica ai componenti negativi del valore della produzione netta per i quali è scaduto il termine per la presentazione della dichiarazione integrativa prevista dall'articolo 2, comma 8, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.

2. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 1-bis si applicano a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

EMENDAMENTO

8.1

de Bertoldi, Calandrini

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

        «a) le parole "diversi dalle micro-imprese di cui all'articolo 2435-ter del codice civile, che" sono sostituite dalle seguenti: "diversi dalle micro-imprese di cui all'articolo 2435-ter del codice civile che non hanno optato per la redazione del bilancio in forma ordinaria o abbreviata, i quali".».

 ARTICOLI 9 E 10 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 9.

(Abrogazione disciplina delle società in perdita sistematica e dell'addizionale IRES di cui all'articolo 3 della legge 6 febbraio 2009, n. 7)

1. All'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, i commi 36-decies, 36-undecies e 36-duodecies sono abrogati a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022.

2. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, l'articolo 3 della legge 6 febbraio 2009, n. 7, è abrogato.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 17,7 milioni di euro per l'anno 2023 e 10,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Articolo 10.

(Semplificazioni in materia di dichiarazione IRAP)

1. All'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a):

1) al numero 1), prima delle parole « i contributi » sono inserite le seguenti: « in relazione a soggetti diversi dai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, »;

2) i numeri 2) e 4) sono abrogati;

3) al numero 5), prima delle parole: « le spese relative agli apprendisti » sono inserite le seguenti: « per i soggetti che determinano il valore della produzione ai sensi degli articoli da 5 a 9, in relazione al personale dipendente diverso da quello a tempo indeterminato, e per i soggetti che determinano il valore della produzione ai sensi degli articoli 10, comma 1 e 10-bis, comma 1, »;

b) al comma 4-bis.1, dopo le parole « per ogni lavoratore dipendente » sono inserite le seguenti: « diverso da quelli a tempo indeterminato »;

c) il comma 4-quater è abrogato;

d) il comma 4-septies è sostituito dal seguente:

« 4-septies. Per ciascun dipendente l'importo delle deduzioni ammesse dai commi 1 e 4-bis.1 non può comunque eccedere il limite massimo rappresentato dalla retribuzione e dagli oneri e spese a carico del datore di lavoro. »;

e) il comma 4-octies è sostituito dal seguente:

« 4-octies. Per i soggetti che determinano il valore della produzione netta ai sensi degli articoli da 5 a 9, è ammesso in deduzione il costo complessivo per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato. La deduzione di cui al primo periodo è altresì ammessa, nei limiti del 70 per cento del costo complessivamente sostenuto, per ogni lavoratore stagionale impiegato per almeno centoventi giorni per due periodi d'imposta, a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell'arco temporale di due anni a partire dalla cessazione del precedente contratto. ».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a partire dal periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, ferma restando, per detto periodo, la possibilità, ove ritenuto più agevole, di compilare il modello IRAP 2022 senza considerare le modifiche introdotte.

EMENDAMENTO

10.1

de Bertoldi, Calandrini

Respinto

Al comma 1, lettera e), capoverso «4-octies», sopprimere le seguenti parole: «per due periodi d'imposta, a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell'arco temporale di due anni a partire dalla cessazione del precedente contratto».

 ARTICOLO 11 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 11.

(Rinvio dei termini per l'approvazione della modulistica dichiarativa)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, le parole « entro il 31 gennaio » sono sostituite dalle seguenti: « entro il mese di febbraio » e le parole « entro il 15 gennaio » sono sostituite dalle seguenti: « entro il mese di febbraio »;

b) all'articolo 2, comma 3-bis, le parole « entro il 15 febbraio » sono sostituite dalle seguenti: « entro il mese di febbraio ».

EMENDAMENTO

11.1

de Bertoldi, Calandrini

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

        «b-bis) all'articolo 3, comma 3, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché i professionisti di cui alla norma UNI 11511 certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, già abilitati ai sensi dell'art. 63 del Decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973 n. 600;"».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 11

11.0.1

de Bertoldi, Calandrini

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Neutralità fiscale delle operazioni di riorganizzazione delle attività di lavoro autonomo)

        1. Le operazioni di riorganizzazione delle attività di lavoro autonomo che comportano la continuazione sotto forma di società tra professionisti dell'attività svolta in forma individuale, associata o di società semplice o alle operazioni inverse non costituiscono realizzo né distribuzione delle plusvalenze e minusvalenze dei beni del soggetto dante causa, comprese quelle relative ai crediti e alle rimanenze e il valore di avviamento, della clientela o di elementi immateriali comunque riferibili all'attività artistica o professionale.

        2. Il regime dell'imposta sostitutiva di cui al comma 2-ter dell'articolo 176 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, può essere applicato, con le modalità, le condizioni e i termini ivi stabiliti, anche dal soggetto avente causa delle medesime operazioni di riorganizzazione delle attività di lavoro autonomo indicate nel comma 1 per ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio a seguito di tali operazioni.

        3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche alle operazioni di riorganizzazione delle attività di lavoro autonomo ivi indicate poste in essere tra esercenti arti e professioni di cui all'articolo 53 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, associazioni senza personalità` giuridica costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni e società semplici di cui all'articolo 5 del medesimo Testo Unico.

        4. Con decreto del ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono adottate le disposizioni di attuazione del presente articolo.

        5. Le disposizioni dei commi 1 e 3 hanno valore di norma di interpretazione autentica.»

11.0.2

de Bertoldi, Calandrini

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Regime opzionale di determinazione secondo il criterio di cassa del reddito delle società tra professionisti)

        1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) all'articolo 66, dopo il comma 5, sono aggiunti, in fine, i seguenti:

        "5-bis. Le società tra professionisti di cui all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183 costituite sotto forma di società in nome collettivo e in accomandita semplice che, secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, applicano il regime di contabilità ordinaria, anche per opzione, possono optare per la determinazione del reddito d'impresa secondo le disposizioni del presente articolo.

        5-ter. L'opzione di cui al comma 5-bis è vincolante per almeno un triennio. Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime prescelto, l'opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata.

        Nel caso di opzione, al fine di evitare salti o duplicazioni d'imposizione, i ricavi e le spese sostenute che, ancorché di competenza del periodo in cui il reddito è stato determinato in base alle regole del regime ordinario, non hanno concorso a formare il reddito imponibile del periodo assumono rilevanza nei periodi d'imposta successivi nel corso dei quali si verificano i presupposti previsti dal regime opzionale; viceversa, i ricavi e le spese che, in base alle regole del regime ordinario, hanno già concorso a formare il reddito non assumono rilevanza nella determinazione del reddito dei periodi d'imposta successivi in cui si applica il regime opzionale, ancorché si verifichino i presupposti previsti da quest'ultimo regime. Corrispondenti criteri si applicano per l'ipotesi inversa di passaggio dal regime opzionale a quello ordinario.";

            b) all'articolo 81, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

        "1-bis. Le società` tra professionisti di cui all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183 costituite sotto forma di società` di capitali e di società` cooperative possono esercitare l'opzione di cui al comma 5-bis dell'articolo 66."

            2. Alle attività professionali prestate dalle società tra professionisti di cui all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183 si applica il contributo soggettivo e il contributo integrativo previsto dalle norme legislative che regolano la Cassa di previdenza di categoria cui ciascun socio professionista fa riferimento in forza della iscrizione obbligatoria al relativo albo professionale. Il contributo integrativo dovrà essere versato pro quota alle rispettive Casse secondo gli ordinamenti statutari e i regolamenti vigenti.

        3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono adottate le disposizioni di attuazione del presente articolo.»

 ARTICOLO 12 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Capo III

SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE INDIRETTE

Articolo 12.

(Modifica della disciplina in materia di esterometro)

1. L'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, è sostituito dal seguente:

« 3-bis. I soggetti passivi di cui al comma 3 trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale, quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche secondo le modalità indicate nel comma 3, nonché quelle, purché di importo non superiore ad euro 5.000 per ogni singola operazione, relative ad acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli articoli da 7 a 7-octies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. La trasmissione telematica è effettuata trimestralmente entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento. Con riferimento alle operazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2022, i dati di cui al primo periodo sono trasmessi telematicamente utilizzando il Sistema di interscambio secondo il formato di cui al comma 2. Con riferimento alle medesime operazioni:

a) la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi;

b) la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione. ».

EMENDAMENTO

12.1

de Bertoldi, Calandrini

Respinto

Al comma 1, capoverso «3-bis, apportare le seguenti modificazioni:

        1. sostituire le parole: «1° luglio 2022» con le seguenti: «1° gennaio 2023»;

        2. sostituire la lettera b) con la seguente:

        «b) la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro il mese successivo del trimestre di riferimento in relazione al ricevimento dei documenti comprovanti l'operazione o al momento di effettuazione delle operazioni.»

        Conseguentemente, all'articolo 13, comma 1, sostituire le parole: «1° luglio 2022» con le seguenti: «1° gennaio 2023».

 ARTICOLI DA 13 A 15 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 13.

(Decorrenza della misura sanzionatoria per omessa o errata trasmissione delle fatture relative alle operazioni transfrontaliere)

1. All'articolo 11, comma 2-quater, terzo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, le parole « a partire dal 1° gennaio 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « a partire dal 1° luglio 2022 ».

Articolo 14.

(Termine per la richiesta di registrazione degli atti in termine fisso)

1. All'articolo 13, commi 1 e 4, e all'articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, la parola « venti » è sostituita dalla seguente: « trenta ».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 6,031 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

 Articolo 15.

(Ampliamento del servizio telematico di pagamento dell'imposta di bollo)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo il comma 596 è inserito il seguente:

« 596-bis. Le modalità per il pagamento in via telematica dell'imposta di bollo individuate con il provvedimento di cui al comma 596 possono essere estese, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da adottare, d'intesa con il Capo della struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale, agli atti, documenti e registri indicati nella tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642. ».

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 15

15.0.1

de Bertoldi, Calandrini

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis

(Semplificazioni in materia di compensazioni di crediti fiscali)

        1. All'articolo 10, comma 1, lettera a), n. 7, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, le parole: "5.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "50.000 euro".»

 ARTICOLO 16 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Capo IV

ALTRE MISURE DI SEMPLIFICAZIONE FISCALE

Articolo 16.

(Semplificazione del monitoraggio fiscale sulle operazioni di trasferimento attraverso intermediari bancari e finanziari e altri operatori)

1. All'articolo 1 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Gli intermediari bancari e finanziari di cui all'articolo 3, comma 2, gli altri operatori finanziari di cui all'articolo 3, comma 3, lettere a) e d), e gli operatori non finanziari di cui all'articolo 3, comma 5, lettera i), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, che intervengono, anche attraverso movimentazione di conti, nei trasferimenti da o verso l'estero di mezzi di pagamento di cui all'articolo 1, comma 2, lettera s), del medesimo decreto sono tenuti a trasmettere all'Agenzia delle entrate i dati di cui all'articolo 31, comma 2, del menzionato decreto relativi alle predette operazioni, effettuate anche in valuta virtuale, di importo pari o superiore a 5.000 euro, limitatamente alle operazioni eseguite per conto o a favore di persone fisiche, enti non commerciali e di società semplici e associazioni equiparate ai sensi dell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. ».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a partire dalle comunicazioni relative alle operazioni effettuate nel 2021.

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 16

16.0.1

de Bertoldi, Calandrini

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

        1. Il punto 2 della tabella delle Tariffe dell'imposta sugli intrattenimenti di cui all'Allegato A al decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, è soppresso.

        2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 11 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

 ARTICOLI DA 17 A 19 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 17.

(Semplificazione degli obblighi di segnalazione in materia di appalti)

1. All'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, il primo comma è abrogato.

Articolo 18.

(Modifiche alla disciplina IVA delle prestazioni rese ai ricoverati e agli accompagnatori dei ricoverati)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, primo comma, il numero 18) è sostituito dal seguente:

« 18) le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione della persona rese nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi dell'articolo 99 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ovvero individuate con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. L'esenzione si applica anche se la prestazione sanitaria costituisce una componente di una prestazione di ricovero e cura resa alla persona ricoverata da un soggetto diverso da quelli di cui al numero 19), quando tale soggetto a sua volta acquisti la suddetta prestazione sanitaria presso un terzo e per l'acquisto trovi applicazione l'esenzione di cui al presente numero; in tal caso, l'esenzione opera per la prestazione di ricovero e cura fino a concorrenza del corrispettivo dovuto da tale soggetto al terzo; »;

b) alla tabella A, parte terza, il numero 120) è sostituito dal seguente:

« 120) prestazioni rese ai clienti alloggiati nelle strutture ricettive di cui all'articolo 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217; prestazioni di ricovero e cura, comprese le prestazioni di maggiore comfort alberghiero, diverse da quelle esenti ai sensi dell'articolo 10, primo comma, numero 18) e numero 19); prestazioni di alloggio rese agli accompagnatori delle persone ricoverate dai soggetti di cui all'articolo 10, primo comma, numero 19), e da case di cura non convenzionate; prestazioni di maggiore comfort alberghiero rese a persone ricoverate presso i soggetti di cui all'articolo 10, primo comma, numero 19); ».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 12,3 milioni di euro per l'anno 2022 e 21 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Articolo 19.

(Semplificazione in materia di modelli di dichiarazione IMU per gli enti non commerciali)

1. All'articolo 1, comma 770, primo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, la parola « Ministro » è sostituita dalla seguente « Ministero ».

EMENDAMENTO

19.1

de Bertoldi, Calandrini

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e il terzo periodo è sostituito dal seguente: "La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta."».

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 19

19.0.1

de Bertoldi, Calandrini

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Semplificazione in materia di versamento IMU)

        1. All'articolo 1, comma 765, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: "A tal fine, ciascun comune provvede a inviare al soggetto passivo il modello di pagamento, opportunamente precompilato sulla base dei dati in proprio possesso."».

        2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, da adottare entro il 31 dicembre 2022, sono stabilite le modalità attuative del comma 1.»

 ARTICOLI 20 E 21 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 20.

(Adeguamento delle aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF ai nuovi scaglioni dell'IRPEF)

1. Al fine di garantire la coerenza degli scaglioni dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche con i nuovi scaglioni dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) stabiliti dall'articolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il termine di cui al comma 7 dello stesso articolo 1 è differito al 31 luglio 2022. In caso di approvazione della delibera di adeguamento ai nuovi scaglioni o di quella di determinazione dell'aliquota unica in data successiva all'adozione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile.

2. Per i comuni nei quali nel 2021 risultano vigenti aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF differenziate per scaglioni di reddito e che non adottano la delibera di cui al secondo periodo del comma 1 nel rispetto del termine di cui al primo periodo del medesimo comma, o non la trasmettono entro il termine stabilito dall'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, per l'anno 2022 l'addizionale comunale all'IRPEF si applica sulla base dei nuovi scaglioni dell'IRPEF e delle prime quattro aliquote vigenti nel comune nell'anno 2021, con eliminazione dell'ultima.

Articolo 21.

(Integrazione logistica tra Agenzia delle entrate e Agenzia delle entrate-Riscossione)

1. All'articolo 1 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, dopo il comma 5-quater è inserito il seguente:

« 5-quinquies. Al fine di agevolare l'integrazione logistica dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle entrate-Riscossione anche attraverso la gestione congiunta dei fabbisogni immobiliari, l'Agenzia delle entrate-Riscossione può avvalersi di tutte le soluzioni allocative individuate per l'Agenzia delle entrate, anche nel caso di utilizzo, di immobili demaniali oppure, previo rimborso della corrispondente quota di canone, di edifici appartenenti ai fondi pubblici di investimento immobiliare o oggetto di acquisto da parte degli enti previdenziali, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Ove richiesto dall'Agenzia delle entrate, nell'assegnazione di tali tipologie di immobili, ovvero ai fini dell'attuazione delle previsioni dell'articolo 8, comma 4, sopra richiamato, l'Agenzia del demanio considera congiuntamente i fabbisogni espressi dall'Agenzia delle entrate stessa e dall'Agenzia delle entrate-Riscossione ».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 21

21.0.1

de Bertoldi, Calandrini

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Innalzamento del limite degli importi iscritti a ruolo ai fini del divieto di compensazione dei crediti d'imposta erariali)

        1. All'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2020, n. 122, le parole: "millecinquecento euro", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "tremila euro".»

21.0.2

de Bertoldi, Calandrini

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Semplificazione dei procedimenti per impianti di generazione distribuita)

        1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) all'articolo 52, comma 2:

            1) alla lettera a), le parole: "non superiore a 20 kW" sono sostituite dalle seguenti: "inferiore a 50 kW";

            2) dopo la lettera g), è aggiunta la seguente: "g-bis) prodotta da unità di micro-cogenerazione ad alto rendimento, comunque azionata, con potenza nominale inferiore a 50 kWe";

        b) all'articolo 52, comma 3, la lettera b) è sostituita dalla seguente: "b) prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili ai sensi della normativa vigente in materia, con potenza disponibile inferiore a 50 kW, consumata dalle imprese di autoproduzione in locali e luoghi diversi dalle abitazioni;";

        c) all'articolo 63, comma 3, dopo la lettera b) sono aggiunte le seguenti:

          "b-bis) officine di produzione, per uso proprio, azionate da fonti rinnovabili con potenza pari o superiore a 20 kW e inferiore a 50 kW: 125 euro;

            b-ter) officine di produzione, a scopo commerciale, azionate da fonti rinnovabili con potenza pari o superiore a 20 kW e inferiore a 50 kW: 175 euro;

            b-quater) officine di produzione, per uso proprio, azionate da impianti di cogenerazione ad alto rendimento con potenza inferiore a 50 kW: 225 euro;

            b-quinquies) officine di produzione, a scopo commerciale, azionate da impianti di cogenerazione ad alto rendimento con potenza inferiore a 50 kWe: 275 euro."».

ARTICOLO 22 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Capo V

ULTERIORI DISPOSIZIONI FISCALI

Articolo 22. 

(Proroga del meccanismo di inversione contabile)

1. All'articolo 17, ottavo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole « 30 giugno 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2026 ».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 22

22.0.1

de Bertoldi, Calandrini

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis

(Abrogazione del meccanismo di inversione contabile per il settore edile)

        1. All'articolo 17, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le lettere a) e a-ter) sono soppresse.

        2. La disposizione di cui al comma 1 si applica alle operazioni effettuate a decorrere dal sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.»

22.0.2

de Bertoldi, Calandrini

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis

(Soppressione del meccanismo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto sulle operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni e altri enti e società)

        1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) l'articolo 17-ter è abrogato;

            b) all'articolo 30, terzo comma, lettera a), le parole ", nonché a norma dell'articolo 17-ter" sono soppresse.

        2. L'articolo 1, comma 633 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è abrogato.

        3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle operazioni effettuate a decorrere dal sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.»

22.0.3

de Bertoldi, Calandrini

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Semplificazioni in materia di contabilità di magazzino)

        1. Al decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, all'articolo 5, comma 14-quater, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) le parole: "5,164 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "10,328 milioni";

            b) le parole: "1,1 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "2,2 milioni di euro".»

 ARTICOLO 23 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 23.

(Disposizioni in materia di ricerca e sviluppo di farmaci e certificazione del credito ricerca, sviluppo e innovazione)

1. All'articolo 31 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la parola « nuovi » è soppressa;

b) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

« 2-bis. Per la definizione delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta di cui al presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 2 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 maggio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 21 luglio 2020, n. 182. ».

2. Al fine di favorire l'applicazione in condizioni di certezza operativa delle discipline previste dall'articolo 1, commi 200, 201 e 202, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le imprese possono richiedere una certificazione che attesti la qualificazione degli investimenti effettuati o da effettuare ai fini della loro classificazione nell'ambito delle attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design e innovazione estetica ammissibili al beneficio. Analoga certificazione può essere richiesta per l'attestazione della qualificazione delle attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica ai fini dell'applicazione della maggiorazione dell'aliquota del credito d'imposta prevista dal quarto periodo del comma 203, nonché dai commi 203-quinquies e 203-sexies del medesimo articolo 1 della legge n 160 del 2019. La certificazione di cui al primo e secondo periodo può essere richiesta a condizione che le violazioni relative all'utilizzo dei crediti d'imposta previsti dalle norme citate nei medesimi periodi non siano state già constatate e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati i requisiti dei soggetti pubblici o privati abilitati al rilascio della certificazione di cui al comma 2, fra i quali quelli idonei a garantire professionalità, onorabilità e imparzialità ed è istituito un apposito albo dei certificatori, tenuto dal Ministero dello sviluppo economico. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità di vigilanza sulle attività esercitate dai certificatori, le modalità e condizioni della richiesta della certificazione, nonché i relativi oneri a carico dei richiedenti, parametrati ai costi della procedura. Tra i soggetti abilitati al rilascio della certificazione di cui al comma 2 sono compresi, in ogni caso, le università statali, le università non statali legalmente riconosciute e gli enti pubblici di ricerca.

4. Ferme restando le attività di controllo previste dal comma 207 dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019, la certificazione di cui al comma 2 esplica effetti vincolanti nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, tranne nel caso in cui, sulla base di una non corretta rappresentazione dei fatti, la certificazione venga rilasciata per una attività diversa da quella concretamente realizzata. Fatto salvo quanto previsto nel primo periodo, gli atti, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, difformi da quanto attestato nelle certificazioni sono nulli.

5. La certificazione di cui al comma 2 è rilasciata dai soggetti abilitati che si attengono, nel processo valutativo, a quanto previsto da apposite linee guida del Ministero dello sviluppo economico, periodicamente elaborate ed aggiornate.

6. Ai fini dello svolgimento delle attività previste dai commi da 2 a 5, il Ministero dello sviluppo economico è autorizzato ad assumere un dirigente di livello non generale e 10 unità di personale non dirigenziale. Il Ministero dello sviluppo economico è autorizzato a conferire l'incarico dirigenziale di cui al presente comma anche in deroga ai limiti percentuali previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

7. Per il reclutamento del personale non dirigenziale il Ministero dello sviluppo economico è autorizzato a bandire una procedura concorsuale pubblica e conseguentemente ad assumere il predetto personale con contratto di lavoro subordinato in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e nei limiti della vigente dotazione organica, da inquadrare nell'Area Terza del Comparto Funzioni Centrali, ovvero, nelle more dello svolgimento del concorso pubblico, ad acquisire il predetto personale mediante comando, fuori ruolo o altra analoga posizione prevista dai rispettivi ordinamenti, proveniente da altre pubbliche amministrazioni, ad esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche e del personale in servizio presso l'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza, nonché del personale delle Forze armate e della Polizia di Stato, ovvero ad acquisire personale con professionalità equivalente proveniente da società e organismi in house, previa intesa con le amministrazioni vigilanti, con rimborso dei relativi oneri.

8. Per l'attuazione dei commi 6 e 7 è autorizzata la spesa di euro 307.000 per l'anno 2022 ed euro 614.000 annui a decorrere dall'anno 2023. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico.

8-bis. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 951, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e di cui all'articolo 42 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, destinate a finalità e interventi per i quali il Ministero dello sviluppo economico si avvale, sulla base della vigente normativa, della Fondazione Enea Tech e Biomedical, sono accreditate su un conto infruttifero aperto presso la Tesoreria dello Stato, intestato alla stessa Fondazione.

8-ter. È autorizzata l'apertura di un conto corrente presso la Tesoreria centrale dello Stato intestato alla società Arexpo S.p.A., su cui affluiscono le risorse rese disponibili in attuazione di accordi e nel quale la medesima società è autorizzata a effettuare operazioni di versamento e di prelevamento per le medesime finalità.

EMENDAMENTO

23.1

de Bertoldi, Calandrini

Respinto

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

        «8.1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 200, dopo le parole: "per   la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE)", sono aggiunte le seguenti: "disponibile anche nella traduzione in lingua italiana effettuata su licenza e con approvazione dell'OCSE";

            b) al comma 201, dopo le parole: "per   la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE)", sono aggiunte le seguenti: "disponibile anche nella traduzione in lingua italiana effettuata su licenza e con approvazione dell'OCSE".»

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 23

23.0.1

de Bertoldi, Calandrini

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Disposizioni transitorie in materia di principi di redazione del bilancio)

        1. Le società di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, operanti nel settore del ciclo idrico integrato, e le società calcistiche professionistiche, nella predisposizione dei bilanci in corso al 31 dicembre 2021 e non ancora approvati, valutano le voci e la prospettiva della continuazione dell'attività di cui all'articolo 2423-bis, primo comma, numero 1), del codice civile non tenendo conto delle incertezze e degli effetti derivanti dai fatti successivi alla data di chiusura del bilancio riconducibili agli aumenti del costo dell'energia elettrica e alle conseguenze economiche negative del conflitto bellico.

        2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 38-quater del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.»

 ARTICOLO 24 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 24.

(Disposizioni in materia di indici sintetici di affidabilità fiscale)

1. All'articolo 148 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) le parole « 2020 e 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 2020, 2021 e 2022 »;

2) la lettera c) è abrogata;

b) al comma 2, è aggiunto infine il seguente periodo: « Per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021, si tiene conto anche del livello di affidabilità fiscale più elevato derivante dall'applicazione degli indici per i periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020. Per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022, si tiene conto anche del livello di affidabilità fiscale più elevato derivante dall'applicazione degli indici per i periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021. ».

2. All'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il primo e secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: « Gli indici sono approvati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze entro il mese di marzo del periodo d'imposta successivo a quello per il quale sono applicati. Le eventuali integrazioni degli indici, indispensabili per tenere conto di situazioni di natura straordinaria, anche correlate a modifiche normative e ad andamenti economici e dei mercati, con particolare riguardo a determinate attività economiche o aree territoriali, sono approvate entro il mese di aprile del periodo d'imposta successivo a quello per il quale sono applicate. ».

EMENDAMENTO

24.1

de Bertoldi, Calandrini

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

        «2-bis. Al comma 6 dell'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

        "b-bis) dei soggetti che esercitano, in ogni forma di società cooperativa, trasporto di passeggeri per vie d'acque interne con codice attività 50.30.00."»

 ARTICOLI DA 25-BIS A 26-BIS DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 25-bis.

(Modifica all'articolo 54 del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in materia di trasmigrazione nel Registro unico nazionale del Terzo settore)

1. All'articolo 54, comma 2, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Ai fini del computo di tale termine non si tiene conto del periodo compreso tra il 1° luglio 2022 e il 15 settembre 2022 ».

Articolo 26.

(Disposizioni in materia di Terzo settore)

1. Al codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 79:

1) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « I costi effettivi sono determinati computando, oltre ai costi diretti, tutti quelli imputabili alle attività di interesse generale e, tra questi, i costi indiretti e generali, ivi compresi quelli finanziari e tributari »;

2) al comma 2-bis, le parole: « 5 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 6 per cento » e le parole: « e per non oltre due periodi d'imposta consecutivi » sono sostituite dalle seguenti: « e per non oltre tre periodi d'imposta consecutivi »;

3) al comma 4, alinea, le parole: « di cui al comma 5 » sono sostituite dalle seguenti: « di natura non commerciale ai sensi del comma 5 »;

4) al comma 5-bis, dopo le parole: « le quote associative dell'ente » sono inserite le seguenti: « , i proventi non commerciali di cui agli articoli 84 e 85 »;

5) al comma 5-ter è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per i due periodi d'imposta successivi al termine fissato dall'articolo 104, comma 2, il mutamento di qualifica, da ente del Terzo settore non commerciale a ente del Terzo settore commerciale e da ente del Terzo settore commerciale a ente del Terzo settore non commerciale, opera a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui avviene il mutamento di qualifica »;

6) al comma 6:

6.1) le parole: « familiari e conviventi », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « familiari conviventi »;

6.2) al terzo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , salvo che le relative attività siano svolte alle condizioni di cui ai commi 2 e 2-bis »;

b) all'articolo 82:

1) al comma 1, le parole: « salvo quanto previsto ai commi 4 e 6 » sono sostituite dalle seguenti: « salvo quanto previsto ai commi 3, 4 e 6 »;

2) al comma 3, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: « Per tutti gli enti del Terzo settore, comprese le imprese sociali, l'imposta di registro si applica in misura fissa agli atti, ai contratti, alle convenzioni e a ogni altro documento relativo alle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 svolte in base ad accreditamento, contratto o convenzione con le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con l'Unione europea, con amministrazioni pubbliche straniere o con altri organismi pubblici di diritto internazionale »;

3) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

« 5-bis. I prodotti finanziari, i conti correnti e i libretti di risparmio detenuti all'estero dai soggetti di cui al comma 1 sono esenti dall'imposta sul valore dei prodotti finanziari esteri, di cui al comma 18 dell'articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 »;

c) all'articolo 83:

1) al comma 1, primo periodo, le parole: « enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5 » sono sostituite dalle seguenti: « enti del Terzo settore di cui all'articolo 82, comma 1 »;

2) al comma 2:

2.1) al primo periodo, le parole: « enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5 » sono sostituite dalle seguenti: « enti del Terzo settore di cui all'articolo 82, comma 1 »;

2.2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: « L'eventuale eccedenza può essere computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto, fino a concorrenza del suo ammontare »;

3) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Le disposizioni del presente articolo si applicano a condizione che le liberalità ricevute siano utilizzate ai sensi dell'articolo 8, comma 1 »;

4) il comma 6 è abrogato;

d) all'articolo 84:

1) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. I redditi degli immobili, destinati in via esclusiva allo svolgimento di attività non commerciale da parte delle organizzazioni di volontariato, sono esenti dall'imposta sul reddito delle società »;

2) il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

« 2-bis. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche agli enti filantropici »;

e) all'articolo 85:

1) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e delle società di mutuo soccorso »;

2) al comma 1, le parole: « dei propri associati e dei familiari conviventi degli stessi, ovvero degli associati di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale » sono sostituite dalle seguenti: « degli iscritti, dei propri associati e dei familiari conviventi degli stessi, di altre associazioni di promozione sociale che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o iscritti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali »;

3) al comma 4:

3.1) alla lettera a), le parole: « degli associati e dei familiari conviventi degli stessi » sono sostituite dalle seguenti: « degli stessi soggetti indicati al comma 1 »;

3.2) alla lettera b), le parole: « diversi dagli associati » sono sostituite dalle seguenti: « diversi dai soggetti indicati al comma 1 »;

4) il comma 7 è sostituito dal seguente:

« 7. I redditi degli immobili, destinati in via esclusiva allo svolgimento di attività non commerciale da parte delle associazioni di promozione sociale, sono esenti dall'imposta sul reddito delle società »;

5) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

« 7-bis. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche alle società di mutuo soccorso »;

f) all'articolo 86, comma 10, le parole: « all'articolo 19-bis » sono sostituite dalle seguenti: « all'articolo 19-bis.2 »;

g) all'articolo 87:

1) al comma 1, lettera b), le parole: « di cui agli articoli 5 e 6 » sono sostituite dalle seguenti: « di cui agli articoli 5, 6 e 7 »;

2) al comma 5 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « né agli obblighi previsti dall'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, in materia di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi »;

h) all'articolo 88, comma 1, le parole: « all'articolo 82, commi 7 e 8 » sono sostituite dalle seguenti: « all'articolo 82, commi 3, quarto periodo, 7 e 8, » e le parole: « e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo » sono sostituite dalle seguenti: « del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, e del regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione, del 25 aprile 2012, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore ("de minimis") concessi alle imprese che forniscono servizi di interesse economico generale »;

i) all'articolo 104, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le disposizioni richiamate al primo periodo si applicano, a decorrere dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, agli enti del Terzo settore iscritti nel medesimo Registro ».

2. Al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole: « possono destinare » sono sostituite dalla seguente: « destinano »;

b) all'articolo 18, comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Fino al quinto periodo d'imposta successivo all'autorizzazione di cui al comma 9, le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 si applicano anche alle somme investite nel capitale delle società che hanno acquisito la qualifica di impresa sociale successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto ».

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 0,5 milioni di euro per l'anno 2022, a 5,1 milioni di euro per l'anno 2023, a 8,1 milioni di euro per l'anno 2024, a 1,2 milioni di euro per l'anno 2025 e a 3,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede:

a) quanto a 0,5 milioni di euro per l'anno 2022, a 5,1 milioni di euro per l'anno 2023 e a 8 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 215, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

b) quanto a 0,1 milioni di euro per l'anno 2024, a 1,2 milioni di euro per l'anno 2025 e a 3,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 3,3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

Articolo 26-bis.

(Modifica all'articolo 101 del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in materia di adeguamento degli statuti degli enti del Terzo settore)

1. All'articolo 101, comma 2, primo periodo, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le parole: « 31 maggio 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2022 ».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 26-BIS

26-bis.0.1

de Bertoldi, Calandrini

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-ter

        1. Al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 16, comma 1, le parole: "possono destinare" sono sostituite dalle seguenti: "destinano";

            b) all'articolo 18, comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Fino al quinto periodo d'imposta successivo all'autorizzazione di cui al comma 9, le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 si applicano anche alle somme investite nel capitale delle società che hanno acquisito la qualifica di impresa sociale successivamente all'entrata in vigore del presente decreto."»

26-bis.0.2

de Bertoldi, Calandrini

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-ter.

(Semplificazione dell'obbligo di indicazione dei dati relativi a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva)

        1. All'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, sono apportate le seguenti modifiche:

            a) il comma 125-bis, è abrogato;

            b) ai commi 125-ter, 125-quater, 125-quinquies le parole: "ai commi 125 e 125-bis", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "al comma 125";

            c) al comma 127 le parole: ", 125-bis" sono soppresse.»

 ARTICOLI DA 27 A 35-BIS DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

TITOLO II

PROCEDURE DI INCASSO E PAGAMENTO PRESSO LA TESORERIA DELLO STATO E DISPOSIZIONI IN MATERIA ECONOMICO-FINANZIARIA E SOCIALE

Capo I

AMMODERNAMENTO DELLE PROCEDURE DI INCASSO E PAGAMENTO DELLA TESORERIA DELLO STATO

Articolo 27.

(Modifiche alla legge 28 marzo 1991, n. 104, recante proroga della gestione del servizio di tesoreria provinciale dello Stato)

1. Alla legge 28 marzo 1991, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole « Ministero del tesoro » e « Ministro del tesoro », ovunque ricorrano, sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: « Ministero dell'economia e delle finanze » e « Ministro dell'economia e delle finanze »;

b) all'articolo 1:

1) al comma 1 la parola « provinciale » è soppressa;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. La Banca d'Italia svolge il servizio di tesoreria dello Stato con l'osservanza delle disposizioni delle norme di legge e regolamentari, nonché delle altre disposizioni emanate con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze. »;

c) all'articolo 2:

1) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. In relazione a particolari esigenze, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, sono determinati i servizi, le operazioni o gli adempimenti compresi nell'ambito del servizio di tesoreria di cui all'articolo 1 che possono essere affidati a Poste Italiane S.p.A. o ad istituti di credito. »;

2) il comma 3 è abrogato;

d) all'articolo 3:

1) al comma 1, dopo le parole « Cassa depositi e prestiti », è aggiunta la sigla: « S.p.A. »;

2) il comma 2 è abrogato;

e) all'articolo 4:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a stipulare con la Banca d'Italia le convenzioni occorrenti per regolare i rapporti derivanti dall'espletamento del servizio di tesoreria dello Stato, ivi comprese le modalità di comunicazione dei dati relativi alla gestione del servizio stesso. »;

2) il comma 2 è abrogato;

f) all'articolo 5:

1) al comma 1, le parole « alla rendicontazione da parte delle sezioni di tesoreria, anche mediante l'impiego di strumenti informatici. » sono sostituite dalle seguenti: « alla relativa rendicontazione. »;

2) il comma 2 è abrogato;

3) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

« 3-bis. Gli incassi e i pagamenti di somme per conto dello Stato, rispettivamente, ricevuti o effettuati dalla Banca d'Italia, nell'ambito del servizio di tesoreria, avvengono secondo le modalità indicate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 1. »;

g) nel titolo, la parola « provinciale » è soppressa.

Articolo 28.

(Unificazione della Tesoreria provinciale e centrale dello Stato)

1. L'articolo 6 del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, è abrogato.

Articolo 29.

(Modalità di versamento in Tesoreria delle cauzioni a garanzia della partecipazione alle gare pubbliche)

1. All'articolo 93 del decreto legislativo 18 gennaio 2016, n. 50, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. La cauzione è costituita presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice, esclusivamente con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente. Si applica il comma 8 e, quanto allo svincolo, il comma 9. ».

Articolo 30.

(Modifiche alle disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato di cui al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440)

1. Al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16-bis:

1) al secondo comma, le parole « del disposto dell'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634 » sono sostituite dalle seguenti: « dell'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 »;

2) al terzo comma, le parole « predisposte dal Provveditorato generale dello Stato e approvate con decreto del Ministro per il tesoro » sono sostituite dalle seguenti: « approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze »;

3) il quarto comma è sostituito dal seguente:

« Gli importi delle spese di cui al primo comma, nonché quelle di cui al secondo comma, sono versati dal contraente, entro cinque giorni dalla data di stipulazione del contratto, con imputazione, a seconda dell'amministrazione stipulante, agli appositi capitoli dello stato di Previsione dell'entrata del bilancio dello Stato o del bilancio delle amministrazioni autonome. »;

4) al sesto comma, le parole « sul conto corrente postale » sono soppresse;

b) all'articolo 16-ter:

1) il primo comma è sostituito dal seguente:

« Il pagamento delle spese di cui al primo e secondo comma dell'articolo 16-bis è eseguito con le modalità stabilite dal regolamento. »;

2) il quarto comma è sostituito dal seguente:

« I rendiconti delle spese di cui al primo comma, riferiti a contratti stipulati dalle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, sono sottoposti al controllo da parte del competente Ufficio di controllo di regolarità amministrativa e contabile e, secondo le modalità previste dalla legge, al controllo della Corte dei conti. ».

c) l'articolo 23 è abrogato;

d) l'articolo 44 è sostituito dal seguente:

« Art. 44. (Attribuzioni dei responsabili degli uffici centrali e periferici) - 1. I responsabili degli uffici centrali e periferici che hanno competenza in materia di entrate curano, nei limiti delle rispettive loro attribuzioni e sotto la personale loro responsabilità, che l'accertamento, la riscossione ed il versamento delle entrate siano fatti prontamente ed integralmente. »;

e) l'articolo 45 è sostituito dal seguente:

« Art. 45. (Trasmissione al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del conto degli incassi) - 1. L'istituto incaricato del servizio di tesoreria dello Stato trasmette al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato il conto degli incassi e gli agenti della riscossione comunicano alle Amministrazioni da cui dipendono o da cui sono vigilati i conti debitamente giustificati degli accertamenti, delle riscossioni e dei versamenti effettuati alla tesoreria, con modalità e tempistiche definite dal regolamento. »;

f) all'articolo 46, primo comma, le parole « nelle casse dello Stato » sono sostituite dalle seguenti: « alla tesoreria dello Stato »;

g) l'articolo 47 è abrogato;

h) l'articolo 48 è abrogato;

i) l'articolo 50 è sostituito dal seguente:

« Art. 50. (Impegno della spesa) - 1. Quando l'impegno della spesa viene accertato all'atto stesso in cui occorra disporne il pagamento, il titolo di pagamento può valere altresì come atto di autorizzazione della spesa. »;

l) l'articolo 54 è sostituito dal seguente:

« Art. 54. (Disposizioni di pagamento) - 1. Il pagamento delle spese dello Stato si effettua secondo lo standard ordinativo informatico previsto dall'articolo 14, comma 8-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, direttamente a valere sugli stanziamenti di bilancio dello Stato o tramite l'utilizzo di fondi disponibili in tesoreria.

2. Il pagamento a valere sugli stanziamenti del bilancio è effettuato attraverso le seguenti tipologie di disposizione:

a) mandati informatici, emessi dagli ordinatori primari di spesa;

b) ordinativi informatici, emessi dagli ordinatori secondari di spesa titolari di contabilità ordinaria sulle aperture di credito disposte dalle amministrazioni deleganti;

c) buoni di prelevamento informatici, a valere sulle risorse messe a disposizione degli ordinatori secondari ai sensi della lettera b);

d) spese fisse telematiche, per i pagamenti indicati nell'articolo 62;

e) altre disposizioni di pagamento informatizzato previste dalla legge o dal regolamento.

3. Il pagamento tramite l'utilizzo di risorse disponibili in tesoreria è effettuato:

a) con ordinativi informatici a valere sulle disponibilità delle contabilità speciali e dei conti aperti presso la tesoreria statale;

b) con ordinativi informatici a titolo di anticipazione di tesoreria, nei casi previsti da norme di legge o regolamentari o da autorizzazione amministrativa da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

4. Le disposizioni per i pagamenti del debito pubblico all'interno e all'estero, dei crediti documentari, nonché dei rimborsi fiscali sono stabilite dal regolamento. Sui pagamenti di cui al presente articolo sono comunque effettuate, in sede di controllo, le attività di riscontro della Corte dei conti.

5. Il pagamento di mutui, fitti e canoni, è effettuato mediante mandati informatici.

6. Sono fatte salve le disposizioni contenute nel Testo unico in materia di spese di giustizia, adottato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. »;

m) l'articolo 55 è sostituito dal seguente:

« Art. 55. (Modalità di estinzione delle disposizioni di spesa) - 1. Le disposizioni effettuate ai sensi dell'articolo 54 a favore dei creditori non titolari di contabilità speciale o di altri conti aperti presso la tesoreria statale si estinguono, con le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, mediante accredito sul conto di pagamento indicato dal beneficiario e ad esso intestato, con altri strumenti di pagamento elettronici disponibili nel sistema dei pagamenti, o in contanti nel rispetto della normativa vigente.

2. Con il decreto ministeriale di cui al comma 1 sono stabiliti i casi e le modalità con cui le disposizioni emesse in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali di condanna dell'Amministrazione sono estinte con assegni a copertura garantita, intestati a soggetti per i quali non sia stato possibile acquisire i riferimenti del conto di pagamento. Con la consegna al beneficiario dell'assegno a copertura garantita si estingue il debito per cui l'assegno è stato emesso e al debito estinto si sostituisce quello derivante dall'assegno stesso, secondo le disposizioni del regolamento. Sui fondi a garanzia della copertura degli assegni non sono ammessi atti di sequestro o di pignoramento presso terzi a pena di nullità rilevabile d'ufficio. Gli atti di sequestro o di pignoramento presso terzi eventualmente notificati non determinano obblighi di accantonamento, né sospendono l'emissione degli assegni. Non è ammessa l'estinzione dei titoli di spesa in vaglia cambiari non trasferibili della Banca d'Italia.

3. Nei casi previsti da disposizioni legislative o regolamentari, le Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato provvedono, con mandati informatici da estinguersi mediante girofondi, a mettere risorse a disposizione dei funzionari delegati titolari di contabilità speciale.

4. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, i pagamenti a favore di titolari di contabilità speciale o di altri conti aperti presso la tesoreria statale si estinguono mediante operazioni di girofondi.

5. Le disposizioni con cui si effettuano versamenti all'entrata del bilancio dello Stato si estinguono mediante girofondi, con le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. »;

n) all'articolo 56 le parole « Per le spese di cui al numero 10) devono farsi aperture di credito distintamente per ogni contratto di fornitura o lavoro. » sono soppresse;

o) all'articolo 57:

1) al primo comma, primo periodo, le parole « soggetti alla stessa procedura stabilita per la emissione di assegni » sono soppresse; al secondo periodo, le parole « mediante assegni » sono sostituite dalle seguenti: « mediante buoni » e le parole « dovrà prelevarsi con assegni a favore dei creditori » sono sostituite dalle seguenti: « dovrà essere utilizzata con ordinativi informatici a favore dei creditori »;

2) al secondo comma, le parole « L'istituto tiene un unico conto per tutte le » sono sostituite dalle seguenti: « L'Amministrazione delegante tiene apposite evidenze contabili di tutte le »;

p) all'articolo 58:

1) i commi primo, secondo e terzo sono abrogati;

2) al quinto comma le parole « la prelevazione » sono sostituite dalle seguenti: « il prelevamento »;

q) all'articolo 61:

1) al secondo comma le parole « 30 settembre » sono sostituite dalle seguenti: « 31 marzo »;

2) il terzo comma è sostituito dal seguente:

« Le somme non erogate alla chiusura del rendiconto suppletivo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato »;

3) il quarto comma è abrogato;

r) all'articolo 62, i commi primo e secondo sono sostituiti dai seguenti:

« Il pagamento delle pensioni e delle indennità a carattere ricorrente riconosciute a titolo di risarcimento, nonché delle competenze fisse e accessorie al personale dello Stato in servizio è effettuato con spese fisse telematiche. Sui predetti pagamenti sono comunque effettuate, in sede di controllo, le attività di riscontro della Corte dei Conti.

La normativa di settore stabilisce i procedimenti da seguirsi per l'ordinazione dei pagamenti delle spese di cui al primo comma, le modalità e i limiti dei relativi controlli. »;

s) l'articolo 63 è abrogato;

t) l'articolo 65 è abrogato;

u) l'articolo 66 è sostituito dal seguente:

« Art. 66. (Non trasferibilità degli assegni a copertura garantita) - 1. Gli assegni a copertura garantita di cui all'articolo 55 sono sempre emessi con clausola di non trasferibilità. »;

v) l'articolo 67 è sostituito dal seguente:

« Art. 67. (Esigibilità degli assegni a copertura garantita) - 1. Gli assegni a copertura garantita di cui all'articolo 55 sono esigibili secondo le disposizioni del Regolamento e secondo le norme che regolano la circolazione di tali titoli. Per gli aspetti non diversamente trattati, si applicano, in quanto compatibili, le prescrizioni sugli assegni bancari dettate dal Regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, e successive modificazioni e integrazioni. »;

z) l'articolo 68 è sostituito dal seguente:

« Art. 68. (Mancata consegna ai creditori degli assegni a copertura garantita) - 1. In caso di mancata consegna al creditore degli assegni di cui all'articolo 55, i relativi fondi rimangono a disposizione, a garanzia del pagamento, fino al verificarsi della prescrizione prevista dalle norme in materia di titoli di credito. La comunicazione di giacenza dell'assegno, notificata al creditore con le modalità indicate dal regolamento, ha valore di offerta reale ai sensi dell'articolo 1209 del codice civile e solleva l'Amministrazione debitrice da qualsiasi responsabilità per il mancato incasso. Il regolamento determina le modalità di riemissione degli assegni non incassati, fermi restando i termini di prescrizione del diritto per il quale l'assegno era stato emesso »;

aa) l'articolo 68-bis è abrogato;

bb) l'articolo 72 è abrogato.

Articolo 31.

(Abrogazione della disciplina del vaglia cambiario della Banca d'Italia)

1. Al regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, gli articoli da 87 a 97 sono abrogati.

Articolo 32.

(Modifiche alla disciplina dei controlli sui rendiconti amministrativi e sui conti giudiziali e standardizzazione informatica degli ordinativi di incasso e pagamento)

1. Al decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 11:

1) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

« a) rendiconti amministrativi, resi dai funzionari delegati titolari di contabilità ordinaria e speciale alimentate con fondi di provenienza dal bilancio dello Stato; »;

2) al comma 1, lettera e-bis, le parole « ordini collettivi di pagamento » sono sostituite dalle seguenti: « spese fisse telematiche »;

3) al comma 3-bis, le parole « ordini collettivi di pagamento » sono sostituite dalle seguenti: « spese fisse telematiche »;

b) all'articolo 16:

1) al comma 3 le parole « e li trasmettono alla Corte dei conti » sono soppresse;

2) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche ai conti giudiziali resi dagli agenti che svolgono l'attività di riscossione nazionale a mezzo ruolo, i quali rendono il conto della propria gestione, per ciascun ambito territoriale, in via principale e diretta. ».

2. La trasmissione degli incassi e dei pagamenti codificati delle pubbliche amministrazioni alla banca dati SIOPE di cui all'articolo 14, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è effettuata esclusivamente per il tramite dell'infrastruttura SIOPE+, con le modalità e i tempi definiti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

Capo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA ECONOMICO-FINANZIARIA E SOCIALE 

Articolo 33.

(Semplificazioni degli adempimenti attuativi della legge 9 dicembre 2021, n. 220)

1. Alla legge 9 dicembre 2021, n. 220, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 1, le parole: « Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli organismi » sono sostituite dalle seguenti: « Entro il 31 dicembre 2022, gli organismi »;

b) all'articolo 3, comma 1, il secondo periodo è soppresso;

b-bis) all'articolo 2, comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

« a) "intermediari abilitati": le società di intermediazione mobiliare (SIM) italiane, le banche italiane, i gestori italiani, gli istituti di moneta elettronica italiani, gli istituti di pagamento italiani, i soggetti iscritti nell'elenco di cui all'articolo 111 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, gli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del medesimo testo unico, ivi compresi i confidi, la società Poste italiane S.p.A. per l'attività di bancoposta, la società Cassa depositi e prestiti S.p.A., le succursali insediate in Italia di SIM, gestori, banche, istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione europea o in un Paese terzo, le imprese di assicurazione, le imprese di riassicurazione e le sedi secondarie insediate in Italia delle imprese di assicurazione e delle imprese di riassicurazione aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro Paese dell'Unione europea o in un Paese terzo, gli agenti di cambio, le fondazioni di origine bancaria e i fondi pensione »;

b-ter) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

« Art. 4. - (Compiti degli intermediari) - 1. Per assicurare il rispetto del divieto di finanziamento delle società di cui all'articolo 1, comma 1, gli intermediari abilitati adottano, entro il 31 dicembre 2022, idonei presìdi procedurali e consultano almeno gli elenchi pubblicamente disponibili di società che producono mine antipersona e munizioni e submunizioni a grappolo »;

b-quater) all'articolo 5, comma 1, le parole: « , la Banca d'Italia può » sono sostituite dalle seguenti: « e delle istruzioni emanate ai sensi dell'articolo 3, comma 1, gli organismi di vigilanza, secondo le rispettive competenze, possono » e le parole: « può effettuare verifiche » sono sostituite dalle seguenti: « possono effettuare ispezioni »;

b-quinquies) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

« Art. 6. - (Sanzioni) - 1. Agli intermediari abilitati i quali non osservino i divieti di cui all'articolo 1 e le istruzioni emanate ai sensi dell'articolo 3, comma 1, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150.000 a euro 1.500.000, per i casi di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo degli intermediari abilitati i quali non osservino i divieti di cui all'articolo 1 e le istruzioni emanate ai sensi dell'articolo 3, comma 1, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 250.000.

3. L'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo comporta la cessazione temporanea dei requisiti di onorabilità necessari a svolgere funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso gli intermediari abilitati, per un periodo non inferiore a due mesi e non superiore a tre anni, nonché, per i revisori e i promotori finanziari e per i rappresentanti legali di società quotate, l'incapacità temporanea di assumere incarichi di amministrazione, direzione e controllo nell'ambito di società quotate e di società appartenenti al medesimo gruppo di società.

4. All'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo provvedono gli organismi di vigilanza in relazione agli intermediari abilitati da essi vigilati, secondo le rispettive procedure sanzionatorie. Le sanzioni di competenza della Banca d'Italia sono irrogate secondo la procedura sanzionatoria di cui all'articolo 145 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 ».

Articolo 34.

(Commissariamento società SOGIN S.p.A.)

1. In considerazione della necessità e urgenza di accelerare lo smantellamento degli impianti nucleari italiani, la gestione dei rifiuti radioattivi e la realizzazione del deposito nazionale di cui al decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, è disposto il commissariamento della società SOGIN S.p.A..

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro della transizione ecologica, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede:

a) alla nomina dell'organo commissariale, composto da un commissario e due vicecommissari, anche in deroga all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

b) alla definizione della durata del mandato dell'organo commissariale, che può essere prorogata con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro della transizione ecologica, in ragione del conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1;

c) all'attribuzione all'organo commissariale di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della SOGIN S.p.A., di ogni eventuale ulteriore potere di gestione della Società, ivi compresi poteri di riorganizzazione finalizzati ad assicurare maggior efficienza nella gestione e celerità nelle attività tenendo conto, in particolare, dei siti che presentano maggiori criticità, nonché di ogni altro ulteriore potere di gestione anche in relazione all'attività di direzione e coordinamento delle società controllate;

d) alla determinazione dei compensi del commissario e dei vicecommissari, anche in deroga al limite massimo retributivo di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, nonché alle disposizioni di cui agli articoli 23-bis e 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, con oneri a carico della SOGIN S.p.A.

3. Al fine di esercitare le funzioni individuate dal presente articolo nonché dal decreto di cui al comma 2, l'organo commissariale opera in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

4. Il Consiglio di amministrazione di SOGIN S.p.A. decade alla data di entrata in vigore del presente decreto. Non si applica l'articolo 2383, terzo comma, del codice civile. Il Collegio sindacale, in via transitoria, fino alla nomina dell'organo commissariale, assicura il compimento degli atti di ordinaria amministrazione, nonché degli atti urgenti e indifferibili.

5. Alla data di nomina dell'organo commissariale, decadono il Collegio sindacale, nonché i rappresentanti di SOGIN S.p.A. in carica negli organi amministrativi e di controllo delle società controllate. Non si applica l'articolo 2383, terzo comma, del codice civile.

6. L'organo commissariale predispone con cadenza trimestrale una relazione sulle attività svolte, sullo stato di avanzamento dello smantellamento degli impianti nucleari con particolare riguardo ai siti di prioritaria importanza per ragioni di sicurezza. La relazione di cui al primo periodo è inviata al Ministro dell'economia e delle finanze e al Ministro della transizione ecologica. I Ministri dell'economia e delle finanze e della transizione ecologica possono, anche autonomamente, segnalare all'organo commissariale priorità e attività ritenute di particolare rilevanza anche in ragione degli impegni internazionali assunti.

Articolo 35.

(Proroga dei termini in materia di registrazione degli aiuti di Stato COVID-19 nel Registro nazionale aiuti, della presentazione della dichiarazione IMU anno di imposta 2021 e della Commissione consultiva tecnico-scientifica e del Comitato prezzi e rimborso operanti presso l'Agenzia italiana del farmaco, nonché in materia di validità dell'iscrizione nell'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina a direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale e in materia di durata in carica della Commissione tecnica del Fondo indennizzo risparmiatori)

1. Con riferimento agli aiuti non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati, ovvero subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati il cui importo non è determinabile nei predetti provvedimenti, ma solo a seguito della presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali nella quale sono dichiarati, i termini di cui all'articolo 10, comma 1, secondo periodo, del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 31 maggio 2017, n. 115, in scadenza:

a) dalla data di entrata in vigore del presente decreto al 31 dicembre 2022, sono prorogati al 30 giugno 2023;

b) dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023, sono prorogati al 31 dicembre 2023.

2. La proroga di cui al comma 1 si applica alla registrazione nel Registro nazionale degli aiuti Stato, nonché nei registri aiuti di Stato SIAN-Sistema Informativo Agricolo Nazionale e SIPA-Sistema Italiano della Pesca e dell'Acquacoltura, degli aiuti riconosciuti ai sensi delle sezioni 3.1 e 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, recante « Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19 », e successive modificazioni.

3. All'articolo 31-octies, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, le parole « 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2023 ».

4. Il termine per la presentazione della dichiarazione sull'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi 769 e 770, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa all'anno di imposta 2021 è differito al 31 dicembre 2022.

5. All'articolo 38, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, le parole « 30 giugno 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 15 ottobre 2022 ».

5-bis. All'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, le parole: « 30 giugno 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2022 ».

5-ter. Con riferimento all'esigenza di definire i procedimenti concernenti le istanze di indennizzo presentate ai sensi dell'articolo 1, comma 501, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, all'articolo 1, comma 63, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: « 31 luglio 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2022 ».

Articolo 35-bis.

(Contratti di collaborazione coordinata e continuativa dell'Agenzia italiana del farmaco)

1. L'Agenzia italiana del farmaco può rinnovare, fino al 31 dicembre 2022, i contratti di collaborazione coordinata e continuativa con scadenza entro il 31 luglio 2022, nonché provvedere affinché siano prorogati o rinnovati fino alla stessa data i contratti di prestazione di lavoro flessibile ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, con scadenza entro la predetta data del 31 luglio 2022, fermi restando gli effetti delle proroghe eventualmente già intervenute per le medesime finalità. Ai fini di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 760.720 euro per l'anno 2022.

2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 760.720 euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 35-BIS

35-bis.0.1

de Bertoldi, Calandrini

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 35-ter.

(Tassazione agroenergia)

        1. L'articolo 1, comma 423, della legge n. 266 del 2005 e successive modificazioni ed integrazioni si interpreta nel senso che il coefficiente di redditività del 25 per cento, per la determinazione del reddito ai fini IRPEF ed IRES, va applicato all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, limitatamente alla quota parte della tariffa fissa omnicomprensiva, di cui all'articolo 3, comma 2, del D.M. 18 dicembre 2008, determinata in base ai prezzi medi mensili per zona di mercato resi noti dal GSE per ogni KWh di energia ceduta ovvero in base al prezzo medio di cessione dell'energia elettrica determinato dall'Autorità di regolazione per energia reti ed ambiente (ARERA), in attuazione dell'articolo 19 del D.M. 6 luglio 2012.

        2. La disposizione di cui al comma 1 costituisce norma di interpretazione autentica ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212.»

 ARTICOLO 36 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 36.

(Disposizioni in materia di indennità una tantum per i lavoratori dipendenti e altre disposizioni in materia di personale delle pubbliche amministrazioni nonché di conferimento di incarichi a personale sanitario in quiescenza)

1. Ai fini dell'erogazione dell'indennità una tantum di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, limitatamente ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni i cui servizi di pagamento delle retribuzioni del personale siano gestiti dal sistema informatico del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111, l'individuazione dei beneficiari avviene mediante apposite comunicazioni tra il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) nel rispetto della normativa, europea e nazionale, in materia di protezione dei dati personali. I dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al primo periodo non sono tenuti a rendere la dichiarazione prevista dall'ultimo periodo del medesimo articolo 31, comma 1.

1-bis. Al fine di incrementare l'importo dell'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato per i dirigenti di seconda fascia assegnati agli uffici di diretta collaborazione del Ministro della salute e alla Struttura tecnica di supporto presso l'Organismo indipendente di valutazione della performance del Ministero della salute, la dotazione finanziaria destinata ai compensi previsti dall'articolo 9, comma 4, e dall'articolo 11, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 2013, n. 138, è incrementata di 50.180 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024 e 2025. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari 50.180 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2. La durata della ferma dei medici e degli infermieri militari di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e all'articolo 19-undecies, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in servizio alla data del 30 giugno 2022, è prorogata, con il consenso degli interessati, sino al 31 dicembre 2022.

3. La durata degli incarichi individuali a tempo determinato di livello non dirigenziale di Area terza, posizione economica F1, profilo professionale di funzionario tecnico per la biologia, la chimica e la fisica, conferiti ai sensi dell'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, per il personale in servizio alla data del 30 giugno 2022, è prorogata, con il consenso degli interessati, sino al 31 dicembre 2022.

4. Per l'attuazione dei commi 2 e 3 è autorizzata la spesa di 6.298.685 euro per l'anno 2022. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 467, quarto periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, trasferite alla contabilità speciale, di cui all'articolo 122, comma 9, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, assegnata al direttore dell'Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l'adozione di altre misure di contrasto alla pandemia, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, sesto periodo, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite all'erario.

4-bis. L'applicazione delle disposizioni dell'articolo 2-bis, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è prorogata fino al 31 dicembre 2023.

EMENDAMENTO

36.1

de Bertoldi, Calandrini

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni in materia di erogazione dell'indennità una tantum di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, sono estese ai lavoratori svantaggiati delle cooperative sociali di inserimento lavorativo (tipo b) di cui agli articoli 1, comma 1, lettera b) e 4, della legge 8 novembre 1991, n. 381.».

 ARTICOLO 36-BIS DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 36-bis.

(Disposizioni in materia di massimale degli assistiti per i medici di medicina generale)

1. Fino al 31 dicembre 2023, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nei cui territori vi siano ambiti scoperti, in ragione della situazione di temporanea emergenza relativa alla disponibilità di medici di medicina generale, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, possono prevedere, per i medici di medicina generale con incarico a quota oraria del ruolo unico di assistenza primaria di 24 ore settimanali, la limitazione del massimale degli assistiti in carico fino a 850 assistiti.

EMENDAMENTO

36-bis.1

Granato

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. L'articolo 4-sexies del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, è abrogato.».

        Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «(Disposizioni in materia sanitaria)».

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 36-BIS

36-bis.0.1

de Bertoldi, Calandrini

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 36-ter.

(Modifiche all'articolo 10 della legge 19 maggio 2022, n. 52)

        1. In considerazione della grave recrudescenza nel Paese del tasso di positività da COVID e delle sue varianti, all'articolo 10 del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, in legge 19 maggio 2022, n. 52, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1-bis, le parole: "è prorogata fino al 30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "è prorogata dal 1° aprile 2022 fino al 31 dicembre 2022";

            b) al comma 1-ter, primo periodo, le parole "30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".

        2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare in servizio effettivo.

        3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati complessivamente in 32 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

 ARTICOLI DA 37 A 38 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 37.

(Termini del programma delle amministrazioni straordinarie)

1. All'articolo 51 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole « sono prorogati di sei mesi » sono sostituite dalle seguenti: « possono essere prorogati, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sulla base di motivata richiesta dell'organo commissariale, e comunque non oltre il termine del 30 novembre 2022. Analoga proroga può essere concessa per le procedure di amministrazione straordinaria di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270. ».

Articolo 37-bis.

(Modifiche all'articolo 25-novies del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)

1. All'articolo 25-novies del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

« c) per l'Agenzia delle entrate, l'esistenza di un debito scaduto e non versato relativo all'imposta sul valore aggiunto, risultante dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche di cui all'articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, di importo superiore a euro 5.000 e, comunque, non inferiore al 10 per cento dell'ammontare del volume d'affari risultante dalla dichiarazione relativa all'anno d'imposta precedente; la segnalazione è in ogni caso inviata se il debito è superiore all'importo di euro 20.000 »;

b) al comma 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

« a) dall'Agenzia delle entrate, contestualmente alla comunicazione di irregolarità di cui all'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e, comunque, non oltre 150 giorni dal termine di presentazione delle comunicazioni di cui all'articolo 21-bis del decreto-legge n. 78 del 2010 »;

c) al comma 4, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

« b) con riferimento all'Agenzia delle entrate, in relazione ai debiti risultanti dalle comunicazioni di cui all'articolo 21-bis del decreto-legge n. 78 del 2010 a decorrere da quelle relative al secondo trimestre 2022 ».

Articolo 38.

(Sostegno alle famiglie con figli con disabilità in materia di assegno unico e universale per i figli a carico)

1. Al fine di assicurare un adeguato sostegno ai nuclei familiari con figli con disabilità, al decreto legislativo del 29 dicembre 2021, n. 230, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

 « c-bis) se nuclei familiari orfanili, per ogni orfano maggiorenne a condizione che sia già titolare di pensione ai superstiti e riconosciuto con disabilità grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104. »;

 b) all'articolo 4:

1) al comma 1, dopo le parole « Per ciascun figlio minorenne » sono aggiunte le seguenti: « e, limitatamente all'anno 2022 per ciascun figlio con disabilità a carico senza limiti di età, »;

2) al comma 4, dopo la parola « minorenne » sono aggiunte le seguenti: « e, limitatamente all'anno 2022, anche fino al compimento del ventunesimo anno di età »;

3) al comma 5, le parole « Per ciascun figlio » sono sostituite dalle seguenti « Dall'anno 2023, per ciascun figlio »;

4) al comma 6, le parole « Per ciascun figlio » sono sostituite dalle seguenti: « Dall'anno 2023, per ciascun figlio »;

c) all'articolo 5, dopo il comma 9, è aggiunto il seguente:

« 9-bis. Nel caso di nuclei con almeno un figlio a carico con disabilità, gli importi della maggiorazione di cui al comma 1 sono incrementati di 120 euro al mese per l'anno 2022. ».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto con riferimento alle mensilità spettanti da marzo 2022".

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettere b) e c), e dal comma 2 del presente articolo, valutati in 136,2 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità di cui all'articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

EMENDAMENTO

38.1

de Bertoldi, Calandrini

Respinto

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

            a) alla lettera b), sostituire le parole, ovunque presenti, «limitatamente all'anno 2022» con le seguenti parole: «limitatamente agli anni 2022 e 2023»;

            b) alla lettera c), sostituire le parole «per l'anno 2022» con le seguenti: «per agli anni 2022 e 2023».

        Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole «136,2 milioni euro per l'anno 2022» con le seguenti: «136,2 milioni euro annui per il biennio 2022-2023».

 ARTICOLO 38-BIS DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 38-bis.

(Assegni per situazioni di famiglia a favore del personale a contratto delle rappresentanze diplomatiche, degli uffici consolari e degli istituti italiani di cultura all'estero)

1. L'articolo 157-bis del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

« Art. 157-bis. - (Assegni per situazioni di famiglia) - 1. A decorrere dal 1° marzo 2022, al personale di cui al presente titolo, per il coniuge a carico o per la parte di unione civile a carico, non separati legalmente o di fatto, spetta un assegno pari al 4 per cento della retribuzione annua base stabilita, conformemente all'articolo 157, per un impiegato a contratto con mansioni esecutive di nuova assunzione nella medesima sede di servizio. L'importo dell'assegno di cui al presente comma non è inferiore a 960 euro né è superiore a 2.100 euro in ragione d'anno.

2. A decorrere dal 1° marzo 2022, al personale di cui al presente titolo, per ciascun figlio a carico, spetta un assegno pari all'8 per cento della retribuzione annua base stabilita, conformemente all'articolo 157, per un impiegato a contratto con mansioni esecutive di nuova assunzione nella medesima sede di servizio. L'importo dell'assegno di cui al presente comma non è inferiore a 960 euro né è superiore a 2.100 euro in ragione d'anno per ciascun figlio a carico. L'assegno spetta, nell'interesse del figlio, in parti uguali a chi esercita la responsabilità genitoriale.

3. Agli effetti del comma 2, per figli si intendono:

a) i nuovi nati a decorrere dal settimo mese di gravidanza;

b) i figli fino al compimento di 18 anni di età;

c) i figli di età compresa tra 18 e 21 anni non compiuti, per i quali ricorre una delle seguenti condizioni:

1) frequentano un corso di formazione scolastica o professionale ovvero un corso di laurea;

2) svolgono un tirocinio o un'attività lavorativa con una retribuzione annua inferiore all'importo di cui al comma 4;

3) sono registrati come disoccupati e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l'impiego del luogo di residenza;

4) svolgono il servizio civile universale in Italia;

d) i figli con disabilità, senza limiti di età.

4. Agli effetti del presente articolo, il coniuge, la parte di unione civile e i figli sono considerati a carico quando possiedono un reddito complessivo annuo inferiore a un sesto della retribuzione annua base stabilita, conformemente all'articolo 157, per un impiegato a contratto con mansioni esecutive di nuova assunzione nella medesima sede di servizio.

5. In alternativa agli assegni di cui ai commi 1 e 2, per i familiari a carico alla data del 28 febbraio 2022, in relazione ai quali era in godimento l'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, il dipendente può optare per un assegno ad personam non riassorbibile, di importo pari alla misura del predetto beneficio spettante alla medesima data. L'assegno ad personam spetta a decorrere dal 1° marzo 2022, per la medesima durata e con i medesimi presupposti previsti per l'assegno per il nucleo familiare dalla disciplina vigente alla data del 28 febbraio 2022. Per i familiari non a carico alla data del 28 febbraio 2022 l'opzione di cui al primo periodo non è consentita.

6. Gli assegni di cui ai commi 1, 2 e 5 non sono cumulabili con gli aumenti per situazioni di famiglia di cui all'articolo 173 del presente decreto, con l'assegno unico e universale di cui al decreto legislativo 21 dicembre 2021, n. 230, né con l'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153.

7. Gli assegni di cui ai commi 1, 2 e 5 non concorrono alla formazione del reddito complessivo di cui all'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

8. È fatta salva l'applicazione della normativa locale, se più favorevole ».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in euro 2,6 milioni per l'anno 2022 e in euro 3,3 milioni annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 38-BIS

38-bis.0.1

de Bertoldi, Calandrini

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 38-ter.

(Norme di semplificazione in favore delle persone con disabilità)

        1. All'articolo 25, comma 6, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Contestualmente al compimento della maggiore età, l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede all'aggiornamento dei relativi verbali, sulla base della documentazione agli atti e all'invio degli stessi all'interessato. I soggetti di età superiore ai diciotto anni di età alla data dell'entrata in vigore della presente legge, possono richiedere ad INPS, nelle modalità disposte dal medesimo Istituto, l'aggiornamento del verbale se rilasciato prima del compimento del diciottesimo anno di età.

        2. Ai fini dell'accertamento delle condizioni di disabilità di cui all'articolo 1, comma 4 della legge 12 marzo 1999, n. 68, per le persone alle quali sia riconosciuto il diritto, anche a seguito di sentenza di accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 445 bis del codice di procedura civile, a percepire l'indennità di accompagnamento di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18, la percentuale di invalidità da assumere nella valutazione utile ai fini del collocamento mirato è pari al cento per cento, senza necessità di ulteriori accertamenti dell'invalidità civile stessa, anche nei casi in cui il relativo verbale sia stato emesso prima del compimento del diciottesimo anno di età.

        3. Su richiesta degli interessati l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede, entro 90 giorni dalla relativa istanza, sulla base della documentazione agli atti o di ulteriore documentazione prodotta, ad integrare i verbali di invalidità civile, cecità civile, sordità, sordocecità ed handicap di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, emessi in assenza delle indicazioni previste dall'articolo 4, comma 1 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 convertito in legge con modificazioni dalla legge di conversione 4 aprile 2012, n. 35, a prescindere dalla data di originaria emissione dei verbali medesimi.

        4. L'Agenzia delle Entrate istituisce, entro sei messi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un servizio centralizzato di consulenza e risposta al cittadino con disabilità per la consulenza nella lettura dei verbali di invalidità, cecità, sordità, sordocecità ed handicap di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, funzionale alla individuazione dei requisiti per l'accesso ai benefici fiscali per l'acquisto o l'adattamento dei veicoli destinati alla mobilità personale e per l'acquisto dei sussidi tecnici ed informatici previsti dalla normativa vigente per gli aventi diritto.

        5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o ulteriori oneri per la finanza pubblica e gli enti interessati vi provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»

 ARTICOLI DA 39 A 42 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 39.

(Misure per favorire il benessere dei minorenni e per il contrasto alla povertà educativa)

1. Al fine di sostenere le famiglie anche mediante l'offerta di opportunità educative rivolte al benessere dei figli, è istituito presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo con una dotazione di 58 milioni di euro per l'anno 2022, destinato al finanziamento delle iniziative dei comuni da attuare nel periodo 1° giugno - 31 dicembre 2022, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, di promozione e di potenziamento di attività, incluse quelle rivolte a contrastare e favorire il recupero rispetto alle criticità emerse per l'impatto dello stress pandemico sul benessere psico-fisico e sui percorsi di sviluppo e crescita dei minori, anche attraverso la promozione dell'attività sportiva, nonché quelle finalizzate alla promozione, tra i bambini e le bambine, dello studio delle materie STEM, da svolgere presso i centri estivi, i servizi socioeducativi territoriali e i centri con funzione educativa e ricreativa per i minori.

2. Con decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato, città ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è approvato l'elenco dei Comuni beneficiari, comprensivo di tutti i Comuni che non abbiano, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, espressamente manifestato alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia di non voler aderire all'iniziativa. Con il medesimo decreto sono stabiliti anche gli importi spettanti ai singoli Comuni beneficiari sulla base dei dati ISTAT relativi alla popolazione minorenne di cui all'ultimo censimento della popolazione residente e sono individuate le modalità di monitoraggio dell'attuazione degli interventi finanziati e quelle di recupero delle somme attribuite in caso di mancata o inadeguata realizzazione.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 58 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede quanto a 48 milioni di euro mediante riduzione del Fondo per le politiche della famiglia, di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, quanto a 2 milioni di euro mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato a cura della Presidenza del Consiglio dei ministri, a valere sulle risorse trasferite nel 2022 al pertinente bilancio autonomo ai sensi del predetto articolo 19, comma 1, e quanto a 8 milioni di euro, mediante riduzione del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

Articolo 39-bis.

(Disposizioni in materia di svolgimento della sessione dell'anno 2022 dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato)

1. L'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, limitatamente alla sessione da indire per l'anno 2022, è disciplinato dalle disposizioni di cui al decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 2021, n. 50.

2. Con il decreto del Ministro della giustizia che indice la sessione d'esame per l'anno 2022 sono fornite le indicazioni relative alla data di inizio delle prove, alle modalità di sorteggio per l'espletamento delle prove orali, alla pubblicità delle sedute di esame, all'accesso e alla permanenza nelle sedi di esame, alle eventuali prescrizioni imposte ai fini della prevenzione e protezione dal rischio del contagio da COVID-19, nonché alle modalità di comunicazione delle materie scelte dal candidato per la prima e la seconda prova orale. Con il medesimo decreto vengono altresì disciplinate le modalità di utilizzo di strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo, nonché la possibilità di usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per lo svolgimento delle prove, da parte dei candidati con disturbi specifici di apprendimento. Non si applicano le disposizioni dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 2021, n. 50.

3. In deroga a quanto previsto dall'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 2021, n. 50, le linee generali da seguire per la formulazione dei quesiti da porre nella prima prova orale e per la valutazione dei candidati, in modo da garantire l'omogeneità e la coerenza dei criteri di esame, sono stabilite con decreto del Ministero della giustizia, sentita la commissione centrale costituita ai sensi dell'articolo 22 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36.

4. Per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo è autorizzata la spesa di euro 1.820.000 per l'anno 2023, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 457, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 40.

(Disposizioni in materia di termini del procedimento di prenotazione degli incentivi auto)

1. Nelle procedure per l'erogazione degli incentivi per l'acquisto di veicoli non inquinanti di competenza del Ministero dello sviluppo economico effettuate entro il 31 dicembre 2022, i termini per la conferma dell'operazione e per la comunicazione del numero di targa del veicolo nuovo consegnato nonché del codice fiscale dell'impresa costruttrice o importatrice del veicolo, decorrenti dalla prenotazione disciplinata dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 20 marzo 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 6 aprile 2019, sono fissati in 270 giorni, anche in deroga alle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto che prevedono termini inferiori.

Articolo 40-bis.

(Contributi per l'acquisto di veicoli elettrici di categoria L1)

1. Per l'anno 2022, le risorse assegnate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 16 maggio 2022, in attuazione dell'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, sono rimodulate. Conseguentemente, le risorse destinate per il medesimo anno alla concessione di incentivi per l'acquisto di nuovi veicoli di categoria M1 nella fascia di emissione 21-60 g, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono ridotte di 20 milioni di euro al fine di incrementare del medesimo ammontare la dotazione della misura di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Articolo 40-ter.

(Semplificazione degli adempimenti relativi ai recipienti a pressione)

1. La procedura semplificata prevista dall'articolo 64-bis, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, per i recipienti a pressione con capacità complessiva superiore a 13 metri cubi può essere svolta dai soggetti abilitati ai sensi del decreto direttoriale dei Ministeri delle attività produttive, della salute e del lavoro e delle politiche sociali 17 gennaio 2005, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 30 del 7 febbraio 2005, per i recipienti con capacità inferiore a 13 metri cubi, a condizione che il massimale assicurativo per anno e per sinistro di cui al punto 17 dell'allegato II annesso al citato decreto direttoriale 17 gennaio 2005 sia di importo non inferiore a 5 milioni di euro.

Articolo 40-quater.

(Modifiche alla disciplina dei crediti d'imposta per l'acquisto di energia elettrica e di gas naturale e della cessione del credito d'imposta o dello sconto in fattura)

1. Al fine di semplificare l'erogazione dei contributi straordinari, sotto forma di credito d'imposta, spettanti ai sensi dell'articolo 2, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, nonché al fine di consentire la corretta applicazione delle disposizioni relative alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura, il comma 3-ter dell'articolo 2 e il comma 3 dell'articolo 57 del medesimo decreto-legge n. 50 del 2022 sono abrogati.

Articolo 41.

(Cooperazione internazionale)

1. Al fine di rafforzare l'azione dell'Italia nell'ambito della cooperazione internazionale per lo sviluppo, le risorse finanziarie di cui all'articolo 18, comma 2, lettera c), della legge 11 agosto 2014, n. 125, sono incrementate di euro 70 milioni per l'anno 2022. Ai relativi oneri pari a 70 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data del 30 maggio 2022, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono acquisite per detto importo all'erario.

Articolo 41-bis.

(Semplificazione degli obblighi di comunicazione e assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali)

1. All'articolo 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Con decorrenza dal 1° settembre 2022, il datore di lavoro comunica in via telematica al Ministero del lavoro e delle politiche sociali i nominativi dei lavoratori e la data di inizio e di cessazione delle prestazioni di lavoro in modalità agile, secondo le modalità individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. I dati di cui al primo periodo sono resi disponibili all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro con le modalità previste dal codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. In caso di mancata comunicazione secondo le modalità previste dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui al primo periodo, si applica la sanzione prevista dall'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 »;

b) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Obblighi di comunicazione e assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ».

TITOLO III

MISURE PER LA SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE DI RILASCIO DEL NULLA OSTA AL LAVORO E DELLE VERIFICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 30-BIS, COMMA 8, DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 AGOSTO 1999, N. 394 E DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

Capo I

MISURE PER LA SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE DI RILASCIO DEL NULLA OSTA AL LAVORO E DELLE VERIFICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 30-BIS, COMMA 8, DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 AGOSTO 1999, N. 394 

Articolo 42.

(Semplificazione delle procedure di rilascio del nulla osta al lavoro)

1. Per le domande presentate in relazione al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 17 gennaio 2022, adottato per il 2021 ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il nulla osta al lavoro subordinato è rilasciato nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Per i lavoratori stagionali è fatto salvo quanto previsto dall'articolo 24, comma 6, del citato decreto legislativo n. 286 del 1998.

2. Il nulla osta è rilasciato anche nel caso in cui, nel termine indicato al comma 1, non siano state acquisite informazioni relative agli elementi ostativi di cui agli articoli 22 e 24 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e consente lo svolgimento dell'attività lavorativa sul territorio nazionale. Al sopravvenuto accertamento dei predetti elementi ostativi, consegue la revoca del nulla osta e del visto di ingresso.

3. Il visto d'ingresso in Italia, richiesto sulla base dei nulla osta al lavoro subordinato e stagionale di cui al presente articolo, è rilasciato entro venti giorni dalla data di presentazione della domanda.

4. A seguito del rilascio del nulla osta e del visto d'ingresso, ove previsto, lo sportello unico per l'immigrazione convoca il datore di lavoro e lo straniero per la sottoscrizione del contratto di soggiorno. Nelle more della sottoscrizione, il datore di lavoro è tenuto ad assolvere agli impegni di cui all'articolo 5-bis, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

5. Per quanto non disciplinato dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.

6. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5, si applicano anche in relazione alle procedure disciplinate dal decreto di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, da emanarsi per il 2022. Per le procedure di cui al primo periodo, il termine di trenta giorni per il rilascio del nulla osta decorre dalla data di ricezione della domanda.

7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5, si applicano anche ai cittadini stranieri per i quali è stata presentata domanda diretta a instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato nell'ambito dei procedimenti relativi al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato per il 2021, di cui al comma 1, nei limiti quantitativi dallo stesso previsti, che risultino presenti sul territorio nazionale alla data del 1° maggio 2022. A tal fine, i predetti cittadini stranieri, entro tale data, devono trovarsi in una delle seguenti condizioni:

a) essere stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici;

b) aver soggiornato in Italia precedentemente alla suddetta data, in forza della dichiarazione di presenza, resa ai sensi della legge 28 maggio 2007, n. 68, o di attestazioni costituite da documentazione di data certa proveniente da organismi pubblici.

8. Il datore di lavoro, dopo il rilascio del nulla osta di cui al presente articolo può concludere il contratto di lavoro senza la necessità dell'accertamento delle condizioni di cui al comma 7. Tali condizioni sono verificate dallo sportello unico per l'immigrazione al momento della sottoscrizione del contratto di soggiorno. Al successivo accertamento negativo delle predette condizioni, consegue la revoca del nulla osta e del visto a qualsiasi titolo rilasciato, qualora in corso di validità, nonché la risoluzione di diritto del contratto di lavoro.

EMENDAMENTO

42.1

de Bertoldi, Calandrini

Respinto

Sopprimere l'articolo.

        Conseguentemente, sopprimere gli articoli 43, 44 e 45.

 ARTICOLO 43 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 43.

(Ambito di applicazione delle procedure semplificate e loro effetti)

1. Non sono ammessi alle procedure previste dall'articolo 42, comma 7, i cittadini stranieri:

a) nei confronti dei quali sia emesso un provvedimento di espulsione ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 2, lettera c), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e dell'articolo 3 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155;

b) che siano segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore per l'Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato;

c) che siano condannati, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale o per i delitti contro la libertà personale ovvero per i reati inerenti agli stupefacenti, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite;

d) che comunque siano considerati una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone. Nella valutazione della pericolosità dello straniero si tiene conto anche di eventuali condanne, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dall'articolo 381 del codice di procedura penale.

2. Non sono comunque ammessi alle procedure di cui all'articolo 42, comma 7, i cittadini stranieri nei confronti dei quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia stato emesso un provvedimento di espulsione ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, o che alla predetta data risultino condannati, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati di cui all'articolo 10-bis del citato decreto n. 286 del 1998.

3. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino alla conclusione dei procedimenti relativi al rilascio del permesso di soggiorno in applicazione dell'articolo 42, comma 7, sono sospesi i procedimenti penali e amministrativi nei confronti del lavoratore per l'ingresso e il soggiorno illegale nel territorio nazionale, con esclusione degli illeciti di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

4. La sospensione di cui al comma 3 cessa comunque in caso di diniego o revoca del nulla osta e del visto a qualsiasi titolo rilasciato, ovvero nel caso in cui entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto non sia rilasciato il nulla osta.

5. Nel periodo di sospensione di cui al comma 3, il cittadino straniero non può essere espulso, tranne che nei casi previsti ai commi 1 e 2.

6. Il rilascio del permesso di soggiorno determina per il cittadino straniero l'estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi relativi alle violazioni di cui al comma 3.

EMENDAMENTI

43.1

de Bertoldi, Calandrini

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

        a) al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:

            «d-bis) nei confronti dei quali alla data di entrata in vigore del presente decreto sia stato emesso un provvedimento di espulsione ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, o che alla predetta data risultino condannati, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati di cui all'articolo 10-bis del citato decreto n. 286 del 1998;

            d-ter) i quali abbiano fatto ingresso e soggiornino illegalmente nel territorio nazionale, fatta eccezione per coloro a cui sia stato riconosciuto lo status di rifugiato.»;

        b) sopprimere i commi 2, 3, 4, 5 e 6.

43.2

de Bertoldi, Calandrini

Respinto

Sopprimere i commi 3 e 6.

 ARTICOLI 44 E 45 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 44.

(Semplificazione delle verifiche di cui all'articolo 30-bis, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394)

1. In relazione agli ingressi previsti dai decreti di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, per le annualità 2021 e 2022, la verifica dei requisiti concernenti l'osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro e la congruità del numero delle richieste presentate di cui all'articolo 30-bis, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, è demandata, in via esclusiva e fatto salvo quanto previsto al comma 6, ai professionisti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, e alle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai quali il datore di lavoro aderisce o conferisce mandato.

2. Le verifiche di congruità di cui al comma 1 tengono anche conto della capacità patrimoniale, dell'equilibrio economico-finanziario, del fatturato, del numero dei dipendenti, ivi compresi quelli già richiesti ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e del tipo di attività svolta dall'impresa. In caso di esito positivo delle verifiche è rilasciata apposita asseverazione che il datore di lavoro produce unitamente alla richiesta di assunzione del lavoratore straniero.

3. Per le domande già proposte per l'annualità 2021 l'asseverazione è presentata dal datore di lavoro al momento della sottoscrizione del contratto di soggiorno.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non trovano applicazione con riferimento alle domande dell'annualità 2021 in relazione alle quali le verifiche di cui al comma 1 sono già state effettuate dall'Ispettorato nazionale del lavoro. In tale ultimo caso i datori di lavoro richiedenti non sono tenuti a munirsi dell'asseverazione. Resta comunque ferma, per entrambe le annualità di cui al comma 1, l'applicazione dell'articolo 30-bis, comma 8, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.

5. L'asseverazione di cui al presente articolo non è comunque richiesta con riferimento alle istanze presentate dalle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale che hanno sottoscritto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un apposito protocollo di intesa con il quale si impegnano a garantire il rispetto, da parte dei propri associati, dei requisiti di cui al comma 1. In tali ipotesi trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 27, comma 1-ter, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

6. In relazione agli ingressi di cui al presente articolo resta ferma la possibilità, da parte dell'Ispettorato nazionale del lavoro, in collaborazione con l'Agenzia delle entrate, di effettuare controlli a campione sul rispetto dei requisiti e delle procedure di cui al presente articolo.

Articolo 45.

(Rafforzamento delle strutture e disposizioni finanziarie)

1. Per consentire una più rapida definizione delle procedure di cui agli articoli 42, 43 e 44, il Ministero dell'interno è autorizzato ad utilizzare, tramite una o più agenzie di somministrazione di lavoro, prestazioni di lavoro a contratto a termine, anche in deroga agli articoli 32, 36, da 59 a 65 e 106 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel limite massimo di spesa di 5.663.768 euro per l'anno 2022, da ripartire tra le sedi di servizio interessate dalle procedure menzionate.

2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 42, 43 e 44, è autorizzata la spesa di euro 1.417.485 per l'anno 2022 per prestazioni di lavoro straordinario per il personale dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno; di euro 4.069.535 per l'anno 2022 per prestazioni di lavoro straordinario eccedente rispetto al monte ore previsto per il personale della Polizia di Stato e dell'Amministrazione civile dell'interno di cui all'articolo 3, secondo comma, lettere a) e b), della legge 1° aprile 1981, n. 121, in servizio presso l'ufficio immigrazione delle questure e presso la Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno; di euro 818.902 per l'anno 2022 per l'utilizzo di servizi di mediazione culturale, anche mediante apposite convenzioni con organizzazioni di diritto internazionale operanti in ambito migratorio; di euro 484.000 per l'adeguamento della piattaforma informatica del Ministero dell'interno - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione.

3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 pari a 12.453.690 euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

3-bis. Al fine di semplificare, razionalizzare e armonizzare le procedure di accertamento e di valutazione delle condizioni di invalidità, di disabilità, di inabilità e di inidoneità, le commissioni mediche di verifica operanti nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 7, comma 25, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono soppresse a decorrere dal 1° gennaio 2023 e tutte le funzioni da esse svolte sono trasferite all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS). A decorrere dalla medesima data, l'INPS subentra al Ministero dell'economia e delle finanze nell'attività di coordinamento, organizzazione e segreteria delle commissioni mediche di verifica e nei rapporti giuridici relativi alle funzioni ad esso trasferite.

3-ter. Tutti gli accertamenti di idoneità e inabilità lavorativa di cui all'articolo 71 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, agli articoli 16 e 56, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, all'articolo 13 della legge 8 agosto 1991, n. 274, e all'articolo 2, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nei confronti del personale delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, degli enti pubblici non economici e degli enti locali, a decorrere dal 1° gennaio 2023, sono effettuati dall'INPS con le modalità di accertamento già in uso per l'assicurazione generale obbligatoria. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, né ai procedimenti per i quali, alla predetta data, non sia ancora scaduto il termine di presentazione della domanda.

3-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro il 31 dicembre 2022, sono stabilite le norme di coordinamento e le modalità attuative delle disposizioni dei commi da 3-bis a 3-septies, comprese le modalità di eventuale utilizzo degli immobili in uso alle Ragionerie territoriali dello Stato. Con il medesimo decreto sono accertate le somme allocate per le finalità di cui ai commi da 3-bis a 3-septies, a legislazione vigente, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, da trasferire all'INPS, a decorrere dal 2023, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3-quinquies. Al fine di dare piena attuazione alle disposizioni del comma 3-bis, l'INPS è autorizzato, per il biennio 2022-2023, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, a bandire apposite procedure concorsuali pubbliche e, conseguentemente, ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche mediante scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici, nei limiti della vigente dotazione organica, un contingente di personale non dirigenziale pari a 100 unità da inquadrare nell'Area C, posizione economica C1, del comparto Funzioni centrali - sezione Enti pubblici non economici.

3-sexies. Agli oneri assunzionali derivanti dall'attuazione del comma 3-quinquies, pari a euro 1.686.970 per l'anno 2022 e a euro 5.060.908 annui a decorrere dall'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3-septies. L'INPS comunica alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dall'assunzione, i dati concernenti le unità di personale effettivamente assunte ai sensi del comma 3-quinquies e i relativi oneri.

3-octies. Considerata l'eccezionale situazione di turbolenza nei mercati finanziari, i soggetti che non adottano i princìpi contabili internazionali, nell'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al loro valore di iscrizione, come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato, anziché al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole. L'applicazione delle disposizioni del primo periodo, in relazione all'evoluzione della situazione di turbolenza dei mercati finanziari, può essere prorogata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

3-novies. Per le imprese di cui all'articolo 91, comma 2, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le modalità attuative delle disposizioni del comma 3-octies del presente articolo sono stabilite dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni con proprio regolamento, che ne disciplina altresì le modalità applicative. Le imprese di cui al primo periodo applicano le disposizioni del comma 3-octies previa verifica della coerenza con la struttura degli impegni finanziari connessi al proprio portafoglio assicurativo. Per le imprese diverse da quelle di cui all'articolo 91, comma 2, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le modalità attuative contabili delle disposizioni del comma 3-octies sono stabilite dall'Organismo italiano di contabilità.

3-decies. Le imprese indicate al comma 3-novies che si avvalgono della facoltà di cui al comma 3-octies destinano a una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla differenza tra i valori registrati in applicazione delle disposizioni dei commi 3-octies e 3-novies e i valori di mercato rilevati alla data di chiusura del periodo di riferimento, al netto del relativo onere fiscale. In caso di utili di esercizio di importo inferiore a quello della suddetta differenza, la riserva è integrata utilizzando riserve di utili o altre riserve patrimoniali disponibili o, in mancanza, mediante utili degli esercizi successivi.

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 45

45.0.1

Granato

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 45-bis

(Ulteriori semplificazioni urgenti)

        1. Al fine di contrastare l'astensionismo e garantire la più ampia partecipazione democratica dei cittadini alle elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, onde evitare l'adempimento di oneri burocratici durante il mese di agosto, l'articolo 18-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, limitatamente all'anno 2022, non si applica.».

 ARTICOLI DA 46 A 47 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Capo II

DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

Articolo 46.

(Disposizioni finanziarie e finali)

1. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

2. Le disposizioni di cui agli articoli 30, comma 1, lettere da a) a l) e da n) a bb), 31 e 32, comma 1, lettera a) si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 30, comma 1, lettera m).

Articolo 46-bis.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti speciali e con le relative norme di attuazione. 

Articolo 47.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

DISEGNO DI LEGGE

Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021 (2469-B)

ARTICOLI DA 1 A 9 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Capo I

FINALITÀ

Art. 1.

Identico all'articolo 1 approvato dal Senato

(Finalità)

1. La presente legge reca disposizioni per la tutela della concorrenza ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione e dell'articolo 47 della legge 23 luglio 2009, n. 99, finalizzate, in particolare, a:

a) promuovere lo sviluppo della concorrenza, anche al fine di garantire l'accesso ai mercati di imprese di minori dimensioni, tenendo in adeguata considerazione gli obiettivi di politica sociale connessi alla tutela dell'occupazione, nel quadro dei princìpi dell'Unione europea, nonché di contribuire al rafforzamento della giustizia sociale, di migliorare la qualità e l'efficienza dei servizi pubblici e di potenziare lo sviluppo degli investimenti e dell'innovazione in funzione della tutela dell'ambiente, della sicurezza e del diritto alla salute dei cittadini;

b) rimuovere gli ostacoli regolatori, di carattere normativo e amministrativo, all'apertura dei mercati;

c) garantire la tutela dei consumatori.

Capo II

RIMOZIONE DI BARRIERE ALL'ENTRATA NEI MERCATI. REGIMI CONCESSORI

Art. 2.

Approvato

(Delega al Governo per la mappatura e la trasparenza dei regimi concessori di beni pubblici)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, un decreto legislativo per la costituzione e il coordinamento di un sistema informativo di rilevazione delle concessioni di beni pubblici al fine di promuovere la massima pubblicità e trasparenza, anche in forma sintetica, dei principali dati e delle informazioni relativi a tutti i rapporti concessori, tenendo conto delle esigenze di difesa e sicurezza.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) definizione dell'ambito oggettivo della rilevazione, includendo tutti gli atti, i contratti e le convenzioni che comportano l'attribuzione a soggetti privati o pubblici dell'utilizzo in via esclusiva del bene pubblico;

b) identificazione dei destinatari degli obblighi di comunicazione continuativa dei dati in tutte le amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che abbiano la proprietà del bene ovvero la sua gestione;

c) previsione della piena conoscibilità della durata, dei rinnovi in favore del medesimo concessionario o di una società dallo stesso controllata o ad esso collegata ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, del canone, dei beneficiari e della natura della concessione, dell'ente proprietario e, se diverso, dell'ente gestore, nonché di ogni altro dato utile a verificare la proficuità dell'utilizzo economico del bene in una prospettiva di tutela e valorizzazione del bene stesso nell'interesse pubblico;

d) obbligo di trasmissione e gestione dei dati esclusivamente in modalità telematica;

e) standardizzazione della nomenclatura e delle altre modalità di identificazione delle categorie di beni oggetto di rilevazione per classi omogenee di beni, in relazione alle esigenze di analisi economica del fenomeno;

f) affidamento della gestione del sistema informativo di cui al comma 1 al Ministero dell'economia e delle finanze;

g) previsione di adeguate forme di trasparenza dei dati di cui alla lettera c), anche in modalità telematica, nel rispetto della normativa in materia di tutela dei dati personali;

h) coordinamento e interoperabilità con gli altri sistemi informativi e di trasparenza esistenti in materia di concessioni di beni pubblici.

3. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2022 e 2 milioni di euro per l'anno 2023 per la progettazione e la realizzazione del sistema informativo di cui al comma 1, nonché la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 per la sua gestione, la sua manutenzione e il suo sviluppo.

4. Agli oneri derivanti dal comma 3 si provvede, quanto a 1 milione di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero, e, quanto a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

Identico all'articolo 3 approvato dal Senato

(Disposizioni sull'efficacia delle concessioni demaniali e dei rapporti di gestione per finalità turistico-ricreative e sportive)

1. Continuano ad avere efficacia fino al 31 dicembre 2023, ovvero fino al termine di cui al comma 3, qualora successivo, se in essere alla data di entrata in vigore della presente legge sulla base di proroghe o rinnovi disposti anche ai sensi della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126:

a) le concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per l'esercizio delle attività turistico-ricreative e sportive, ivi comprese quelle di cui all'articolo 01, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, quelle gestite dalle società e associazioni sportive iscritte al registro del CONI, istituito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, o, a decorrere dalla sua operatività, al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, quelle gestite dagli enti del Terzo settore di cui all'articolo 4, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e quelle per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, inclusi i punti d'ormeggio;

b) i rapporti aventi ad oggetto la gestione di strutture turistico-ricreative e sportive in aree ricadenti nel demanio marittimo per effetto di provvedimenti successivi all'inizio dell'utilizzazione.

2. Le concessioni e i rapporti di cui al comma 1, lettere a) e b), che con atto dell'ente concedente sono individuati come affidati o rinnovati mediante procedura selettiva con adeguate garanzie di imparzialità e di trasparenza e, in particolare, con adeguata pubblicità dell'avvio della procedura e del suo svolgimento e completamento, continuano ad avere efficacia sino al termine previsto dal relativo titolo e comunque fino al 31 dicembre 2023 se il termine previsto è anteriore a tale data.

3. In presenza di ragioni oggettive che impediscono la conclusione della procedura selettiva entro il 31 dicembre 2023, connesse, a titolo esemplificativo, alla pendenza di un contenzioso o a difficoltà oggettive legate all'espletamento della procedura stessa, l'autorità competente, con atto motivato, può differire il termine di scadenza delle concessioni in essere per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2024. Fino a tale data l'occupazione dell'area demaniale da parte del concessionario uscente è comunque legittima anche in relazione all'articolo 1161 del codice della navigazione.

4. Il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili trasmette alle Camere, entro il 30 giugno 2024, una relazione concernente lo stato delle procedure selettive al 31 dicembre 2023, evidenziando in particolare l'esito delle procedure concluse e, per quelle non concluse, le ragioni che ne abbiano eventualmente impedito la conclusione. Il medesimo Ministro trasmette altresì alle Camere, entro il 31 dicembre 2024, una relazione finale relativa alla conclusione delle procedure selettive sul territorio nazionale.

5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati:

a) i commi 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682 e 683 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

b) il comma 2 dell'articolo 182 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

c) il comma 1 dell'articolo 100 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

Art. 4.

Identico all'articolo 4 approvato dal Senato

(Delega al Governo in materia di affidamento delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive)

1. Al fine di assicurare un più razionale e sostenibile utilizzo del demanio marittimo, lacuale e fluviale, favorirne la pubblica fruizione e promuovere, in coerenza con la normativa europea, un maggiore dinamismo concorrenziale nel settore dei servizi e delle attività economiche connessi all'utilizzo delle concessioni per finalità turistico-ricreative e sportive, nel rispetto delle politiche di protezione dell'ambiente e del patrimonio culturale, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro della transizione ecologica, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, uno o più decreti legislativi volti a riordinare e semplificare la disciplina in materia di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive, ivi incluse quelle affidate ad associazioni e società senza fini di lucro, con esclusione delle concessioni relative ad aree, strutture e infrastrutture dedicate alla cantieristica navale, all'acquacoltura e alla mitilicoltura.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi, anche in deroga al codice della navigazione:

a) determinazione di criteri omogenei per l'individuazione delle aree suscettibili di affidamento in concessione, assicurando l'adeguato equilibrio tra le aree demaniali in concessione e le aree libere o libere attrezzate, nonché la costante presenza di varchi per il libero e gratuito accesso e transito per il raggiungimento della battigia antistante l'area ricompresa nella concessione, anche al fine di balneazione, con la previsione, in caso di ostacoli da parte del titolare della concessione al libero e gratuito accesso e transito alla battigia, delle conseguenze delle relative violazioni;

b) affidamento delle concessioni sulla base di procedure selettive, nel rispetto dei princìpi di imparzialità, non discriminazione, parità di trattamento, massima partecipazione, trasparenza e adeguata pubblicità, da avviare con adeguato anticipo rispetto alla loro scadenza;

c) in sede di affidamento della concessione, e comunque nel rispetto dei criteri previsti dal presente articolo, adeguata considerazione degli investimenti, del valore aziendale dell'impresa e dei beni materiali e immateriali, della professionalità acquisita anche da parte di imprese titolari di strutture turistico-ricettive che gestiscono concessioni demaniali, nonché valorizzazione di obiettivi di politica sociale, della salute e della sicurezza dei lavoratori, della protezione dell'ambiente e della salvaguardia del patrimonio culturale;

d) definizione dei presupposti e dei casi per l'eventuale frazionamento in piccoli lotti delle aree demaniali da affidare in concessione, al fine di favorire la massima partecipazione delle microimprese e delle piccole imprese;

e) definizione di una disciplina uniforme delle procedure selettive di affidamento delle concessioni sulla base dei seguenti criteri:

1) individuazione di requisiti di ammissione che favoriscano la massima partecipazione di imprese, anche di piccole dimensioni;

2) previsione di criteri premiali da applicare alla valutazione di offerte presentate da operatori economici in possesso della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e da imprese a prevalente o totale partecipazione giovanile;

3) previsione di termini per la ricezione delle domande di partecipazione non inferiori a trenta giorni;

4) adeguata considerazione, ai fini della scelta del concessionario, della qualità e delle condizioni del servizio offerto agli utenti, alla luce del programma di interventi indicati dall'offerente per migliorare l'accessibilità e la fruibilità dell'area demaniale, anche da parte dei soggetti con disabilità, e dell'idoneità di tali interventi ad assicurare il minimo impatto sul paesaggio, sull'ambiente e sull'ecosistema, con preferenza per il programma di interventi che preveda attrezzature non fisse e completamente amovibili;

5) valorizzazione e adeguata considerazione, ai fini della scelta del concessionario:

5.1) dell'esperienza tecnica e professionale già acquisita in relazione all'attività oggetto di concessione, secondo criteri di proporzionalità e di adeguatezza e, comunque, in maniera tale da non precludere l'accesso al settore di nuovi operatori;

5.2) della posizione dei soggetti che, nei cinque anni antecedenti l'avvio della procedura selettiva, hanno utilizzato una concessione quale prevalente fonte di reddito per sé e per il proprio nucleo familiare, nei limiti definiti anche tenendo conto della titolarità, alla data di avvio della procedura selettiva, in via diretta o indiretta, di altra concessione o di altre attività d'impresa o di tipo professionale del settore;

6) previsione di clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato nell'attività del concessionario uscente, nel rispetto dei princìpi dell'Unione europea e nel quadro della promozione e garanzia degli obiettivi di politica sociale connessi alla tutela dell'occupazione, anche ai sensi dei princìpi contenuti nell'articolo 12, paragrafo 3, della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006;

7) previsione della durata della concessione per un periodo non superiore a quanto necessario per garantire al concessionario l'ammortamento e l'equa remunerazione degli investimenti autorizzati dall'ente concedente in sede di assegnazione della concessione e comunque da determinare in ragione dell'entità e della rilevanza economica delle opere da realizzare, con divieto espresso di proroghe e rinnovi anche automatici;

f) definizione di criteri uniformi per la quantificazione di canoni annui concessori che tengano conto del pregio naturale e dell'effettiva redditività delle aree demaniali da affidare in concessione, nonché dell'utilizzo di tali aree per attività sportive, ricreative, sociali e legate alle tradizioni locali, svolte in forma singola o associata senza scopo di lucro, ovvero per finalità di interesse pubblico;

g) introduzione di una disciplina specifica dei casi in cui sono consentiti l'affidamento da parte del concessionario ad altri soggetti della gestione delle attività, anche secondarie, oggetto della concessione e il subingresso nella concessione stessa;

h) definizione di una quota del canone annuo concessorio da riservare all'ente concedente e da destinare a interventi di difesa delle coste e delle sponde e del relativo capitale naturale e di miglioramento della fruibilità delle aree demaniali libere;

i) definizione di criteri uniformi per la quantificazione dell'indennizzo da riconoscere al concessionario uscente, posto a carico del concessionario subentrante;

l) definizione, al fine di favorire l'accesso delle microimprese e delle piccole imprese alle attività connesse alle concessioni demaniali per finalità turistico-ricreative e sportive e nel rispetto dei princìpi di adeguatezza e proporzionalità, del numero massimo di concessioni di cui può essere titolare, in via diretta o indiretta, uno stesso concessionario a livello comunale, provinciale, regionale o nazionale, prevedendo obblighi informativi in capo all'ente concedente in relazione alle concessioni affidate, al fine di verificare il rispetto del numero massimo;

m) revisione della disciplina del codice della navigazione al fine di adeguarne il contenuto ai criteri previsti dal presente articolo;

n) adeguata considerazione, in sede di affidamento della concessione, dell'utilizzo del bene pubblico da parte di società o associazioni sportive, nel rispetto dei criteri previsti dal presente articolo.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 abrogano espressamente tutte le disposizioni con essi incompatibili e dettano la disciplina di coordinamento in relazione alle disposizioni non abrogate o non modificate.

4. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati previa acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, da rendere nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione degli schemi di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Gli schemi di decreto legislativo sono successivamente trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 5.

Identico all'articolo 5 approvato dal Senato

(Concessione delle aree demaniali)

1. L'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente:

« Art. 18. - (Concessione di aree e banchine) - 1. L'Autorità di sistema portuale e, laddove non istituita, l'autorità marittima danno in concessione le aree demaniali e le banchine comprese nell'ambito portuale alle imprese di cui all'articolo 16, comma 3, per l'espletamento delle operazioni portuali, fatta salva l'utilizzazione degli immobili da parte di amministrazioni pubbliche per lo svolgimento di funzioni attinenti ad attività marittime e portuali. Sono altresì sottoposte a concessione da parte dell'Autorità di sistema portuale e, laddove non istituita, dell'autorità marittima, la realizzazione e la gestione di opere attinenti alle attività marittime e portuali collocate a mare nell'ambito degli specchi acquei esterni alle difese foranee, anch'essi da considerare a tal fine ambito portuale, purché interessati dal traffico portuale e dalla prestazione dei servizi portuali, anche per la realizzazione di impianti destinati ad operazioni di imbarco e sbarco rispondenti alle funzioni proprie dello scalo marittimo. Le concessioni sono affidate, previa determinazione dei relativi canoni, anche commisurati all'entità dei traffici portuali ivi svolti, sulla base di procedure ad evidenza pubblica, avviate anche a istanza di parte, con pubblicazione di un avviso, nel rispetto dei princìpi di trasparenza, imparzialità e proporzionalità, garantendo condizioni di concorrenza effettiva. Gli avvisi definiscono, in modo chiaro, trasparente, proporzionato rispetto all'oggetto della concessione e non discriminatorio, i requisiti soggettivi di partecipazione e i criteri di selezione delle domande, nonché la durata massima delle concessioni. Gli avvisi indicano altresì gli elementi riguardanti il trattamento di fine concessione, anche in relazione agli eventuali indennizzi da riconoscere al concessionario uscente. Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è di trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso.

2. Al fine di uniformare la disciplina per il rilascio delle concessioni di cui al comma 1, con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i criteri per:

a) l'assegnazione delle concessioni;

b) l'individuazione della durata delle concessioni;

c) l'esercizio dei poteri di vigilanza e controllo da parte delle autorità concedenti;

d) le modalità di rinnovo e le modalità di trasferimento degli impianti al nuovo concessionario al termine della concessione;

e) l'individuazione dei limiti dei canoni a carico dei concessionari;

f) l'individuazione delle modalità volte a garantire il rispetto del principio di concorrenza nei porti di rilevanza economica internazionale e nazionale, individuati ai sensi dell'articolo 4.

3. Sono fatti salvi, fino alla scadenza del titolo concessorio, i contenuti e le pattuizioni degli atti concessori in essere, nonché i canoni stabiliti dalle Autorità di sistema portuale o, laddove non istituite, dalle autorità marittime, relativi a concessioni già assentite alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

4. La riserva di spazi operativi funzionali allo svolgimento delle operazioni portuali da parte di altre imprese non titolari della concessione avviene nel rispetto dei princìpi di trasparenza, equità e parità di trattamento.

5. Le concessioni per l'impianto e l'esercizio dei depositi e stabilimenti di cui all'articolo 52 del codice della navigazione e delle opere necessarie per l'approvvigionamento degli stessi, dichiarati strategici ai sensi della legge 23 agosto 2004, n. 239, hanno durata almeno decennale.

6. Nell'ambito delle procedure di affidamento delle concessioni di cui al comma 1, l'Autorità di sistema portuale o, laddove non istituita, l'autorità marittima possono stipulare accordi con i privati ai sensi dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ferma restando l'esigenza di motivare tale scelta e di assicurare il rispetto dei princìpi di trasparenza, imparzialità e non discriminazione tra tutti gli operatori interessati alla concessione del bene.

7. Le concessioni o gli accordi di cui al comma 6 possono comprendere anche la realizzazione di opere infrastrutturali da localizzare preferibilmente in aree sottoposte ad interventi di risanamento ambientale ovvero in aree abbandonate e in disuso.

8. Ai fini del rilascio della concessione di cui al comma 1 è richiesto che i partecipanti alla procedura di affidamento:

a) presentino, all'atto della domanda, un programma di attività, assistito da idonee garanzie, anche di tipo fideiussorio, volto all'incremento dei traffici e alla produttività del porto;

b) possiedano adeguate attrezzature tecniche e organizzative, idonee anche dal punto di vista della sicurezza a soddisfare le esigenze di un ciclo produttivo e operativo a carattere continuativo e integrato per conto proprio e di terzi;

c) prevedano un organico di lavoratori rapportato al programma di attività di cui alla lettera a).

9. In ciascun porto l'impresa concessionaria di un'area demaniale deve esercitare direttamente l'attività per la quale ha ottenuto la concessione, non può essere al tempo stesso concessionaria di altra area demaniale nello stesso porto, a meno che l'attività per la quale richiede una nuova concessione sia differente da quella di cui alle concessioni già esistenti nella stessa area demaniale, e non può svolgere attività portuali in spazi diversi da quelli che le sono stati assegnati in concessione. Il divieto di cumulo di cui al primo periodo non si applica nei porti di rilevanza economica internazionale e nazionale, individuati ai sensi dell'articolo 4, e in tale caso è vietato lo scambio di manodopera tra le diverse aree demaniali date in concessione alla stessa impresa o a soggetti comunque alla stessa riconducibili. Nei porti nei quali non vige il divieto di cumulo la valutazione in ordine alla richiesta di ulteriori concessioni è rimessa all'Autorità di sistema portuale, che tiene conto dell'impatto sulle condizioni di concorrenza. Su motivata richiesta dell'impresa concessionaria, l'autorità concedente può autorizzare l'affidamento ad altre imprese portuali, autorizzate ai sensi dell'articolo 16, dell'esercizio di alcune attività comprese nel ciclo operativo.

10. L'Autorità di sistema portuale o, laddove non istituita, l'autorità marittima effettuano accertamenti con cadenza annuale al fine di verificare il permanere dei requisiti posseduti dal concessionario al momento del rilascio della concessione e l'attuazione degli investimenti previsti nel programma di attività di cui al comma 8, lettera a).

11. In caso di mancata osservanza degli obblighi assunti da parte del concessionario, nonché di mancato raggiungimento degli obiettivi indicati nel programma di attività di cui al comma 8, lettera a), senza giustificato motivo, l'Autorità di sistema portuale o, laddove non istituita, l'autorità marittima, nel rispetto delle previsioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, dichiarano la decadenza del rapporto concessorio.

12. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai depositi e stabilimenti di prodotti petroliferi e chimici allo stato liquido, nonché di altri prodotti affini, siti in ambito portuale ».

Art. 6.

Identico all'articolo 6 approvato dal Senato

(Concessioni di distribuzione del gas naturale)

1. Al fine di valorizzare adeguatamente le reti di distribuzione del gas di proprietà degli enti locali e di rilanciare gli investimenti nel settore della distribuzione del gas naturale, accelerando al contempo le procedure per l'effettuazione delle gare per il servizio di distribuzione di gas naturale previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale 12 novembre 2011, n. 226, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge si applicano le seguenti disposizioni:

a) le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, si applicano anche ai casi di trasferimento di proprietà di impianti da un ente locale al nuovo gestore subentrante all'atto della gara di affidamento del servizio di distribuzione;

b) qualora un ente locale o una società patrimoniale delle reti, in occasione delle gare di affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, intenda alienare le reti e gli impianti di distribuzione e di misura di sua titolarità, detti reti e impianti sono valutati secondo il valore industriale residuo calcolato in base alle linee guida adottate ai sensi dell'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e in accordo con la disciplina stabilita dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;

c) nei casi di cui alla lettera b) si applica l'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come modificato dal comma 2 del presente articolo, con riferimento alla verifica degli scostamenti del valore di rimborso da parte dell'ARERA prima della pubblicazione del bando di gara e alle eventuali osservazioni. L'ARERA riconosce in tariffa al gestore aggiudicatario della gara l'ammortamento della differenza tra il valore di rimborso e il valore delle immobilizzazioni nette, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località;

d) con riferimento alla disciplina delle gare di affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale di cui all'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale 12 novembre 2011, n. 226, il gestore, nell'offerta di gara, può versare agli enti locali l'ammontare pari al valore dei titoli di efficienza energetica corrispondenti agli interventi di efficienza energetica previsti nel bando di gara e offerti secondo le modalità definite nello schema di disciplinare di gara tipo. Il valore dei titoli di efficienza energetica da versare agli enti locali è determinato ogni anno secondo le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 6, del citato regolamento di cui al decreto interministeriale 12 novembre 2011, n. 226.

2. All'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, il sesto e il settimo periodo sono sostituiti dal seguente: « Tale disposizione non si applica qualora l'ente locale concedente possa certificare, anche tramite un idoneo soggetto terzo, che il valore di rimborso è stato determinato applicando le disposizioni delle Linee Guida su criteri e modalità applicative per la valutazione del valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 maggio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2014, e che lo scostamento del valore di rimborso e del valore delle immobilizzazioni nette, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località, aggregato d'ambito, tenuto conto della modalità di valorizzazione delle immobilizzazioni nette (RAB) rilevante ai fini del calcolo dello scostamento: a) non risulti superiore alla percentuale del 10 per cento, nel caso di RAB valutata al 100 per cento sulla base della RAB effettiva, purché lo scostamento del singolo comune non superi il 25 per cento; b) non risulti superiore alla percentuale del 35 per cento, nel caso di RAB valutata al 100 per cento sulla base dei criteri di valutazione parametrica definiti dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (RAB parametrica), purché lo scostamento del singolo comune non superi il 45 per cento; c) non risulti superiore alla somma dei prodotti del peso della RAB effettiva moltiplicato per il 10 per cento e del peso della RAB parametrica moltiplicato per il 35 per cento, negli altri casi, purché lo scostamento del singolo comune non superi il 35 per cento ».

3. All'articolo 14 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, dopo il comma 7 è inserito il seguente:

« 7-bis. Il gestore uscente è tenuto a fornire all'ente locale tutte le informazioni necessarie per predisporre il bando di gara, entro un termine, stabilito dallo stesso ente in funzione dell'entità delle informazioni richieste, comunque non superiore a sessanta giorni. Qualora il gestore uscente, senza giustificato motivo, ometta di fornire le informazioni richieste ovvero fornisca informazioni inesatte o fuorvianti oppure non fornisca le informazioni entro il termine stabilito, l'ente locale può imporre una sanzione amministrativa pecuniaria, il cui importo può giungere fino all'1 per cento del fatturato totale realizzato durante l'esercizio sociale precedente, e valutare il comportamento tenuto dal gestore uscente ai fini dell'applicazione dell'articolo 80, comma 5, lettera c-bis), del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ».

4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della transizione ecologica e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentita l'ARERA, sono aggiornati i criteri di gara previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale 12 novembre 2011, n. 226, prevedendo in particolare l'aggiornamento dei criteri di valutazione degli interventi di innovazione tecnologica previsti dall'articolo 15, comma 3, lettera d), del citato regolamento di cui al decreto interministeriale n. 226 del 2011, al fine di valorizzare nuove tipologie di intervento più rispondenti al rinnovato quadro tecnologico.

Art. 7.

Identico all'articolo 7 approvato dal Senato

(Disposizioni in materia di concessioni di grande derivazione idroelettrica)

1. All'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1-ter è inserito il seguente:

« 1-ter.1. Le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche sono effettuate ai sensi del comma 1-ter e in ogni caso secondo parametri competitivi, equi e trasparenti, tenendo conto della valorizzazione economica dei canoni concessori di cui al comma 1-quinquies e degli interventi di miglioramento della sicurezza delle infrastrutture esistenti e di recupero della capacità di invaso, prevedendo a carico del concessionario subentrante un congruo indennizzo, da quantificare nei limiti di quanto previsto al comma 1, secondo periodo, che tenga conto dell'ammortamento degli investimenti effettuati dal concessionario uscente, definendo la durata della concessione, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente, sulla base di criteri economici fondati sull'entità degli investimenti proposti, determinando le misure di compensazione ambientale e territoriale, anche a carattere finanziario, da destinare ai territori dei comuni interessati dalla presenza delle opere e della derivazione compresi tra i punti di presa e di restituzione delle acque, e garantendo l'equilibrio economico-finanziario del progetto di concessione, nonché i livelli minimi in termini di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico. Al fine di promuovere l'innovazione tecnologica e la sostenibilità delle infrastrutture di grande derivazione idroelettrica, l'affidamento delle relative concessioni può avvenire anche facendo ricorso alle procedure previste dall'articolo 183 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 »;

b) il comma 1-quater è sostituito dal seguente:

« 1-quater. Le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche sono avviate entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge regionale di cui al comma 1-ter e comunque non oltre il 31 dicembre 2023. Le regioni comunicano tempestivamente al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili l'avvio e gli esiti delle procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche. Decorso il termine di cui al primo periodo, e comunque in caso di mancata adozione delle leggi regionali entro i termini prescritti dal comma 1-ter, il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili propone l'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, ai fini dell'avvio, sulla base della disciplina regionale di cui al comma 1-ter, ove adottata, e di quanto previsto dal comma 1-ter.1, delle procedure di assegnazione delle concessioni, prevedendo che il 10 per cento dell'importo dei canoni concessori, in deroga all'articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, resti acquisito al patrimonio statale. Restano in ogni caso ferme le competenze statali di cui al decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, e di cui alla legge 1° agosto 2002, n. 166 »;

c) il comma 1-sexies è sostituito dal seguente:

« 1-sexies. Per le concessioni di grandi derivazioni idroelettriche che prevedono un termine di scadenza anteriore al 31 dicembre 2024, ivi incluse quelle già scadute, le regioni possono consentire la prosecuzione dell'esercizio della derivazione nonché la conduzione delle opere e dei beni passati in proprietà delle regioni ai sensi del comma 1, in favore del concessionario uscente, per il tempo strettamente necessario al completamento delle procedure di assegnazione e comunque non oltre tre anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, stabilendo l'ammontare del corrispettivo che i concessionari uscenti debbono versare all'amministrazione regionale in conseguenza dell'utilizzo dei beni e delle opere affidate in concessione, o che lo erano in caso di concessioni scadute, tenendo conto degli eventuali oneri aggiuntivi da porre a carico del concessionario uscente nonché del vantaggio competitivo derivante dalla prosecuzione dell'esercizio degli impianti oltre il termine di scadenza ».

2. All'articolo 13, comma 6, del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 » e le parole: « data successiva individuata » sono sostituite dalle seguenti: « data successiva eventualmente individuata ».

3. Le disposizioni di cui al comma 2 sono approvate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

Capo III

SERVIZI PUBBLICI LOCALI E TRASPORTI

Art. 8.

Identico all'articolo 8 approvato dal Senato

(Delega al Governo in materia di servizi pubblici locali)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi di riordino della materia dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, anche tramite l'adozione di un apposito testo unico.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) individuazione, nell'ambito della competenza esclusiva statale di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, da esercitare nel rispetto della tutela della concorrenza, dei princìpi e dei criteri dettati dalla normativa dell'Unione europea e dalla legge statale, delle attività di interesse generale il cui svolgimento è necessario al fine di assicurare la soddisfazione delle esigenze delle comunità locali, in condizioni di accessibilità fisica ed economica, di continuità, universalità e non discriminazione, e dei migliori livelli di qualità e sicurezza, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale e territoriale;

b) adeguata considerazione delle differenze tra i servizi di interesse economico generale a rete di cui all'articolo 3-bis, comma 6-bis, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e gli altri servizi pubblici locali di rilevanza economica, nel rispetto del principio di proporzionalità e tenuto conto dell'industrializzazione dei singoli settori, anche ai fini della definizione della disciplina relativa alla gestione e all'organizzazione del servizio idonea ad assicurarne la qualità e l'efficienza e della scelta tra autoproduzione e ricorso al mercato;

c) ferme restando le competenze delle autorità indipendenti in materia di regolazione economico-tariffaria e della qualità, razionalizzazione della ripartizione dei poteri di regolazione e di controllo tra tali soggetti e i diversi livelli di governo locale, prevedendo altresì la separazione, a livello locale, tra le funzioni regolatorie e le funzioni di diretta gestione dei servizi e il rafforzamento dei poteri sanzionatori connessi alle attività di regolazione;

d) definizione dei criteri per l'istituzione di regimi speciali o esclusivi, anche in considerazione delle peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento di determinati servizi pubblici, in base ai princìpi di adeguatezza e proporzionalità e in conformità alla normativa dell'Unione europea; superamento dei regimi di esclusiva non conformi a tali princìpi e, comunque, non indispensabili per assicurare la qualità e l'efficienza del servizio;

e) definizione dei criteri per l'ottimale organizzazione territoriale dei servizi pubblici locali, anche mediante l'armonizzazione delle normative di settore, e introduzione di incentivi e meccanismi di premialità che favoriscano l'aggregazione delle attività e delle gestioni dei servizi a livello locale;

f) razionalizzazione della disciplina concernente le modalità di affidamento e di gestione dei servizi pubblici, nonché la durata dei relativi rapporti contrattuali, nel rispetto dei princìpi dell'ordinamento dell'Unione europea e dei princìpi di proporzionalità e ragionevolezza;

g) fatto salvo il divieto di artificioso frazionamento delle prestazioni, previsione, per gli affidamenti di importo superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di una motivazione qualificata, da parte dell'ente locale, per la scelta o la conferma del modello dell'autoproduzione ai fini di un'efficiente gestione del servizio, che dia conto delle ragioni che, sul piano economico e sociale, con riguardo agli investimenti, alla qualità del servizio, ai costi dei servizi per gli utenti, nonché agli obiettivi di universalità, socialità, tutela ambientale e accessibilità dei servizi, giustificano tale decisione, anche in relazione ai risultati conseguiti nelle pregresse gestioni in autoproduzione;

h) previsione di sistemi di monitoraggio dei costi ai fini del mantenimento degli equilibri di finanza pubblica, nonché della qualità, dell'efficienza e dell'efficacia della gestione dei servizi pubblici locali;

i) previsione che l'obbligo di procedere alla razionalizzazione periodica prevista dall'articolo 20 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, tenga conto anche delle ragioni che, sul piano economico e della qualità dei servizi, giustificano il mantenimento dell'autoproduzione anche in relazione ai risultati conseguiti nella gestione;

l) previsione di una disciplina che, in caso di affidamento del servizio a nuovi soggetti, valorizzi, nel rispetto del principio di proporzionalità, misure di tutela dell'occupazione anche mediante l'impiego di apposite clausole sociali;

m) estensione, nel rispetto della normativa dell'Unione europea, della disciplina applicabile ai servizi pubblici locali, in materia di scelta della modalità di gestione del servizio e di affidamento dei contratti, anche al settore del trasporto pubblico locale;

n) revisione delle discipline settoriali in materia di servizi pubblici locali, con particolare riferimento al settore dei rifiuti e alla gestione del servizio idrico, al fine di assicurarne l'armonizzazione e il coordinamento;

o) razionalizzazione del rapporto tra la disciplina dei servizi pubblici locali e la disciplina per l'affidamento dei rapporti negoziali di partenariato regolati dal codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in conformità agli indirizzi della giurisprudenza costituzionale;

p) coordinamento della disciplina dei servizi pubblici locali con la normativa in materia di contratti pubblici e in materia di società a partecipazione pubblica per gli affidamenti in autoproduzione;

q) revisione della disciplina dei regimi di gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni, nonché di cessione dei beni in caso di subentro, anche al fine di assicurare un'adeguata tutela della proprietà pubblica, nonché un'adeguata tutela del gestore uscente;

r) razionalizzazione della disciplina e dei criteri per la definizione dei regimi tariffari, anche al fine di assicurare una più razionale distribuzione delle competenze tra autorità indipendenti ed enti locali;

s) previsione di modalità per la pubblicazione, a cura degli affidatari, dei dati relativi alla qualità del servizio, al livello annuale degli investimenti effettuati e alla loro programmazione fino al termine dell'affidamento;

t) razionalizzazione della disciplina concernente le modalità di partecipazione degli utenti nella fase di definizione della qualità e quantità del servizio, degli obiettivi e dei costi del servizio pubblico locale e rafforzamento degli strumenti di tutela degli utenti, anche attraverso meccanismi non giurisdizionali;

u) rafforzamento, attraverso la banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 29, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, resa interoperabile con le banche dati nazionali già costituite, e la piattaforma unica della trasparenza, ivi compreso l'Osservatorio di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, della trasparenza e della comprensibilità degli atti e dei dati concernenti la scelta del regime di gestione, ivi compreso l'affidamento in house, la regolazione negoziale del rapporto tramite contratti di servizio e il concreto andamento della gestione dei servizi pubblici locali dal punto di vista sia economico sia della qualità dei servizi e del rispetto degli obblighi di servizio pubblico;

v) definizione di strumenti per la trasparenza dei contratti di servizio nonché introduzione di contratti di servizio tipo.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con riguardo all'esercizio della delega relativamente ai criteri di cui alle lettere a), b), c), d), e), l), m), n), o), q), r), s), t) e v) del comma 2, e sentita la Conferenza medesima con riguardo all'esercizio della delega relativamente ai criteri di cui alle lettere f), g), h), i), p) e u) dello stesso comma 2, nonché sentita, per i profili di competenza, l'ARERA. Sugli schemi di decreto legislativo è acquisito altresì il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato.

4. I decreti legislativi di cui al presente articolo sono adottati senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i decreti legislativi stessi sono adottati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Art. 9.

Approvato

(Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale)

1. Al fine di promuovere l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale mediante procedure ad evidenza pubblica, nonché di consentire l'applicazione delle decurtazioni di cui all'articolo 27, comma 2, lettera d), del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le regioni a statuto ordinario attestano, mediante apposita comunicazione inviata entro il 31 maggio di ciascun anno all'Osservatorio di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, l'avvenuta pubblicazione, entro il 31 dicembre dell'anno precedente, delle informazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, o dei bandi di gara ovvero l'avvenuto affidamento, entro la medesima data, con procedure conformi al citato regolamento (CE) n. 1370/2007, di tutti i servizi di trasporto pubblico locale e regionale con scadenza entro il 31 dicembre dell'anno di trasmissione dell'attestazione, nonché la conformità delle procedure di gara alle misure di cui alle delibere dell'Autorità di regolazione dei trasporti adottate ai sensi dell'articolo 37, comma 2, lettera f), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. In caso di avvenuto esercizio della facoltà di cui all'articolo 92, comma 4-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, l'attestazione di cui al primo periodo reca l'indicazione degli affidamenti prorogati e la data di cessazione della proroga.

2. L'omessa o ritardata trasmissione dell'attestazione di cui al comma 1 ovvero l'incompletezza del suo contenuto rileva ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

3. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, e l'Autorità di regolazione dei trasporti definiscono, ciascuno in relazione agli specifici ambiti di competenza, con propri provvedimenti, le modalità di controllo, anche a campione, delle attestazioni di cui al comma 1, ai fini dell'applicazione delle disposizioni previste dal comma 2, nonché le modalità di acquisizione delle informazioni necessarie ai fini dell'applicazione delle decurtazioni previste dall'articolo 27, comma 2, lettera d), del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. I predetti Ministeri e l'Autorità di regolazione dei trasporti definiscono altresì, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, mediante appositi accordi i termini e le modalità di trasmissione reciproca dei dati e delle informazioni acquisiti nello svolgimento dell'attività di controllo.

4. In caso di omessa pubblicazione, entro il 31 dicembre dell'anno precedente, delle informazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, o del bando di gara ovvero in caso di mancato affidamento, entro la medesima data, con procedure conformi al citato regolamento (CE) n. 1370/2007, dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale con scadenza entro il 31 dicembre dell'anno di trasmissione dell'attestazione di cui al comma 1, il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili propone l'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, ai fini dell'avvio delle procedure di affidamento ad evidenza pubblica.

5. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 si applicano ai fini della ripartizione delle risorse stanziate a decorrere dall'esercizio finanziario 2023 sul Fondo di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, anche qualora l'assegnazione delle stesse avvenga secondo criteri diversi da quelli previsti dall'articolo 27 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. In tale ultimo caso, la decurtazione prevista dal comma 1 del presente articolo si applica sulla quota assegnata alla regione a statuto ordinario a valere sulle risorse del predetto Fondo.

6. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tale fine, le amministrazioni provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

ARTICOLO SOPPRESSO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

(Delega al Governo in materia di trasporto pubblico non di linea)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, un decreto legislativo per la revisione della disciplina in materia di trasporto pubblico non di linea.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) definizione di una disciplina per gli autoservizi pubblici non di linea che provvedono al trasporto collettivo o individuale di persone che contribuisca a garantire il diritto alla mobilità di tutti i cittadini e che assicuri agli autoservizi stessi una funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali e aerei;

b) adeguamento dell'offerta di servizi alle forme di mobilità che si svolgono mediante l'uso di applicazioni web che utilizzano piattaforme tecnologiche per l'interconnessione dei passeggeri e dei conducenti;

c) riduzione degli adempimenti amministrativi a carico degli esercenti gli autoservizi pubblici non di linea e razionalizzazione della normativa, ivi compresa quella relativa ai vincoli territoriali, alle tariffe e ai sistemi di turnazione, anche in conformità alla giurisprudenza della Corte costituzionale in materia;

d) promozione della concorrenza, anche in sede di conferimento delle licenze, al fine di stimolare standard qualitativi più elevati;

e) garanzia di una migliore tutela del consumatore nella fruizione del servizio, al fine di favorire una consapevole scelta nell'offerta;

f) armonizzazione delle competenze regionali e degli enti locali in materia, al fine di definire comuni standard nazionali;

g) adeguamento del sistema sanzionatorio per le violazioni amministrative, individuando sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità della violazione, anche al fine di contrastare l'esercizio non autorizzato del servizio di trasporto pubblico, demandando la competenza per l'irrogazione delle sanzioni amministrative agli enti locali.

3. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tale fine, le amministrazioni provvedono agli adempimenti previsti dal decreto legislativo di cui al comma 1 con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

ARTICOLI DA 10 A 27 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 10.

Identico all'articolo 11 approvato dal Senato

(Procedure alternative di risoluzione delle controversie tra operatori economici che gestiscono reti, infrastrutture e servizi di trasporto e utenti o consumatori)

1. All'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, lettera e), dopo le parole: « infrastrutture di trasporto » sono inserite le seguenti: « e a dirimere le relative controversie »;

b) al comma 3, la lettera h) è sostituita dalla seguente:

« h) disciplina, con propri provvedimenti, le modalità per la soluzione non giurisdizionale delle controversie tra gli operatori economici che gestiscono reti, infrastrutture e servizi di trasporto e gli utenti o i consumatori mediante procedure semplici e non onerose anche in forma telematica. Per le predette controversie, individuate con i provvedimenti dell'Autorità di cui al primo periodo, non è possibile proporre ricorso in sede giurisdizionale fino a che non sia stato esperito un tentativo obbligatorio di conciliazione, da ultimare entro trenta giorni dalla proposizione dell'istanza all'Autorità. A tal fine, i termini per agire in sede giurisdizionale sono sospesi fino alla scadenza del termine per la conclusione del procedimento di conciliazione ».

2. Le disposizioni di cui alla lettera h) del comma 3 dell'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificata dal comma 1 del presente articolo, acquistano efficacia decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore dalla presente legge e si applicano ai processi successivamente iniziati.

Art. 11.

Identico all'articolo 12 approvato dal Senato

(Modifica della disciplina dei controlli sulle società a partecipazione pubblica)

1. Al testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5:

1) al comma 3, le parole: « alla Corte dei conti, a fini conoscitivi, e » sono soppresse;

2) al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , e alla Corte dei conti, che delibera, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, in ordine alla conformità dell'atto a quanto disposto dai commi 1 e 2 del presente articolo, nonché dagli articoli 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i princìpi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa. Qualora la Corte non si pronunci entro il termine di cui al primo periodo, l'amministrazione può procedere alla costituzione della società o all'acquisto della partecipazione di cui al presente articolo »;

3) al comma 4 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « La segreteria della Sezione competente trasmette il parere, entro cinque giorni dal deposito, all'amministrazione pubblica interessata, la quale è tenuta a pubblicarlo entro cinque giorni dalla ricezione nel proprio sito internet istituzionale. In caso di parere in tutto o in parte negativo, ove l'amministrazione pubblica interessata intenda procedere egualmente è tenuta a motivare analiticamente le ragioni per le quali intenda discostarsi dal parere e a dare pubblicità, nel proprio sito internet istituzionale, a tali ragioni »;

b) all'articolo 20, comma 9, le parole: « tre anni » sono sostituite dalle seguenti: « due anni ».

Capo IV

CONCORRENZA, ENERGIA E SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

Art. 12.

Identico all'articolo 13 approvato dal Senato

(Colonnine di ricarica)

1. All'articolo 1, comma 697, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'ultimo periodo, dopo le parole: « selezionare l'operatore » sono inserite le seguenti: « , mediante procedure competitive, trasparenti e non discriminatorie, nel rispetto del principio di rotazione, »;

  b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le procedure di cui al periodo precedente prevedono l'applicazione di criteri premiali per le offerte in cui si propone l'utilizzo di tecnologie altamente innovative, con specifico riferimento, in via esemplificativa, alla tecnologia di integrazione tra i veicoli e la rete elettrica, denominata vehicle to grid, ai sistemi di accumulo dell'energia, ai sistemi di ricarica integrati con sistemi di produzione di energia da fonti rinnovabili dotati di sistemi evoluti di gestione dell'energia, ai sistemi di potenza di ricarica superiore a 50 kW, nonché ai sistemi per la gestione dinamica delle tariffe in grado di garantire la visualizzazione dei prezzi e del loro aggiornamento ».

 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 57, comma 13, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, si applica anche alle concessioni già in essere alla data di entrata in vigore della predetta disposizione e non ancora oggetto di rinnovo. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tal fine, le amministrazioni provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. 

Art. 13.

Identico all'articolo 14 approvato dal Senato

(Disposizioni per l'Anagrafe degli impianti di distribuzione dei carburanti)

1. Al fine di disporre di una completa ed aggiornata conoscenza della consistenza della rete nazionale di distribuzione dei carburanti, all'articolo 1, comma 101, della legge 4 agosto 2017, n. 124, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « È fatto, inoltre, obbligo ai titolari di autorizzazione o di concessione di procedere all'aggiornamento periodico dell'anagrafe di cui al comma 100, secondo le modalità e i tempi indicati dal Ministero della transizione ecologica con decreto direttoriale. In caso di mancato adempimento da parte del titolare di un impianto di distribuzione dei carburanti, si applicano le sanzioni e le procedure previste al comma 105 ».

2. All'articolo 1, comma 105, della legge 4 agosto 2017, n. 124, le parole: « da euro 2.500 a euro 7.000 per ciascun mese di ritardo dal termine previsto per l'iscrizione all'anagrafe e » sono sostituite dalle seguenti: « di euro 15.000 ». 

Art. 14.

Identico all'articolo 15 approvato dal Senato

(Servizi di gestione dei rifiuti)

1. All'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il comma 10 è sostituito dal seguente:

« 10. Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), numero 2., che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti; le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a due anni ». 

2. All'articolo 202 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: 

« 1-bis. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) definisce entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione adeguati standard tecnici e qualitativi per lo svolgimento dell'attività di smaltimento e di recupero, procedendo alla verifica in ordine ai livelli minimi di qualità e alla copertura dei costi efficienti. 

1-ter. L'ARERA richiede agli operatori informazioni relative ai costi di gestione, alle caratteristiche dei flussi e a ogni altro elemento idoneo a monitorare le concrete modalità di svolgimento dell'attività di smaltimento e di recupero e la loro incidenza sui corrispettivi applicati all'utenza finale ». 

3. All'articolo 224, comma 5, alinea, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: « e i gestori delle piattaforme di selezione (CSS) » sono soppresse. 

Capo V

CONCORRENZA E TUTELA DELLA

SALUTE

Art. 15.

Identico all'articolo 16 approvato dal Senato

(Revisione e trasparenza dell'accreditamento e del convenzionamento delle strutture private nonché monitoraggio e valutazione degli erogatori privati convenzionati)

1. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8-quater, il comma 7 è sostituito dal seguente: 

« 7. Nel caso di richiesta di accreditamento da parte di nuove strutture o per l'avvio di nuove attività in strutture preesistenti, l'accreditamento può essere concesso in base alla qualità e ai volumi dei servizi da erogare, nonché sulla base dei risultati dell'attività eventualmente già svolta, tenuto altresì conto degli obiettivi di sicurezza delle prestazioni sanitarie e degli esiti delle attività di controllo, vigilanza e monitoraggio per la valutazione delle attività erogate in termini di qualità, sicurezza ed appropriatezza, le cui modalità sono definite con decreto del Ministro della salute, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 »; 

b) all'articolo 8-quinquies

1) dopo il comma 1 è inserito il seguente: 

« 1-bis. I soggetti privati di cui al comma 1 sono individuati, ai fini della stipula degli accordi contrattuali, mediante procedure trasparenti, eque e non discriminatorie, previa pubblicazione da parte delle regioni di un avviso contenente criteri oggettivi di selezione, che valorizzino prioritariamente la qualità delle specifiche prestazioni sanitarie da erogare. La selezione di tali soggetti deve essere effettuata periodicamente, tenuto conto della programmazione sanitaria regionale e sulla base di verifiche delle eventuali esigenze di razionalizzazione della rete in convenzionamento e, per i soggetti già titolari di accordi contrattuali, dell'attività svolta; a tali fini si tiene conto altresì dell'effettiva alimentazione in maniera continuativa e tempestiva del fascicolo sanitario elettronico (FSE) ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, secondo le modalità definite ai sensi del comma 7 del medesimo articolo 12, nonché degli esiti delle attività di controllo, vigilanza e monitoraggio per la valutazione delle attività erogate, le cui modalità sono definite con il decreto di cui all'articolo 8-quater, comma 7 »; 

2) al comma 2, alinea, dopo le parole: « dal comma 1 » sono inserite le seguenti: « e con le modalità di cui al comma 1-bis » e le parole: « , anche attraverso valutazioni comparative della qualità dei costi, » sono soppresse; 

c) all'articolo 8-octies, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: 

« 4-bis. Salvo il disposto dei commi 2 e 3, il mancato adempimento degli obblighi di alimentazione del fascicolo sanitario elettronico (FSE), nei termini indicati dall'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e nel rispetto delle modalità e delle misure tecniche individuate ai sensi del comma 7 del medesimo articolo 12, costituisce grave inadempimento degli obblighi assunti mediante la stipula dei contratti e degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies »; 

d) all'articolo 9: 

1) al comma 5, dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti: 

« c-bis) le prestazioni di prevenzione primaria e secondaria che non siano a carico del Servizio sanitario nazionale; 

c-ter) le prestazioni di long term care (LTC) che non siano a carico del Servizio sanitario nazionale; 

c-quater) le prestazioni sociali finalizzate al soddisfacimento dei bisogni del paziente cronico che non siano a carico del Servizio sanitario nazionale, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 26 della legge 8 novembre 2000, n. 328 »; 

2) al comma 9, le parole: « il cui funzionamento è disciplinato con il regolamento di cui al comma 8 » sono sostituite dalle seguenti: « con finalità di studio e ricerca sul complesso delle attività delle forme di assistenza complementare e sulle relative modalità di funzionamento, la cui organizzazione e il cui funzionamento sono disciplinati con apposito decreto del Ministro della salute »; 

3) dopo il comma 9 è inserito il seguente: 

« 9-bis. Al Ministero della salute è inoltre assegnata la funzione di monitoraggio delle attività svolte dai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale nonché dagli enti, dalle casse e dalle società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fini assistenziali, di cui all'articolo 51, comma 2, lettera a), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. A tal fine ciascun soggetto interessato invia periodicamente al Ministero della salute i dati aggregati relativi al numero e alle tipologie dei propri iscritti, al numero e alle tipologie dei beneficiari delle prestazioni nonché ai volumi e alle tipologie di prestazioni complessivamente erogate, distinte tra prestazioni a carattere sanitario, prestazioni a carattere socio-sanitario, prestazioni a carattere sociale ed altre tipologie, nelle forme indicate con apposito decreto del Ministro della salute ». 

2. All'articolo 41, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Sono altresì tenuti a pubblicare nel proprio sito internet istituzionale i bilanci certificati e i dati sugli aspetti qualitativi e quantitativi dei servizi erogati e sull'attività medica svolta ». 

3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 

Art. 16.

Identico all'articolo 17 approvato dal Senato

(Distribuzione dei farmaci)

1. All'articolo 105, comma 1, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

« b) un assortimento dei medicinali in possesso di un'AIC, inclusi i medicinali omeopatici autorizzati ai sensi dell'articolo 18 e i medicinali generici, che sia tale da rispondere alle esigenze del territorio geograficamente determinato cui è riferita l'autorizzazione alla distribuzione all'ingrosso, valutate dall'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione sulla base degli indirizzi vincolanti forniti dall'AIFA. Tale obbligo non si applica ai medicinali non ammessi a rimborso da parte del Servizio sanitario nazionale, fatta salva la possibilità del rivenditore al dettaglio di rifornirsi presso altro grossista ». 

Art. 17.

Identico all'articolo 18 approvato dal Senato

(Rimborsabilità dei farmaci equivalenti)

1. All'articolo 11 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, il comma 1-bis è abrogato.

2. I produttori di farmaci equivalenti ai sensi delle vigenti disposizioni possono presentare all'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) istanza di rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio (AIC), nonché istanza per la determinazione del prezzo e la classificazione ai fini della rimborsabilità del medicinale, prima della scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare. 

3. I farmaci equivalenti di cui al comma 2 possono essere rimborsati a carico del Servizio sanitario nazionale a decorrere dalla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare sul principio attivo, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. 

Art. 18.

Identico all'articolo 19 approvato dal Senato

(Farmaci in attesa di definizione del prezzo)

1. All'articolo 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, primo periodo, le parole: « un'eventuale domanda » sono sostituite dalle seguenti: « una domanda »; 

b) il comma 5-ter è sostituito dal seguente: 

« 5-ter. In caso di mancata presentazione entro trenta giorni dal rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio di un medicinale di cui al comma 3, l'AIFA sollecita l'azienda titolare della relativa autorizzazione all'immissione in commercio a presentare la domanda di classificazione di cui al comma 1 entro i successivi trenta giorni. Decorso inutilmente tale termine, è data informativa nel sito internet istituzionale dell'AIFA ed è applicato l'allineamento al prezzo più basso all'interno del quarto livello del sistema di classificazione anatomico terapeutico chimico (ATC) ». 

Art. 19.

Identico all'articolo 20 approvato dal Senato

(Revisione del sistema di produzione dei medicinali emoderivati da plasma italiano)

1. L'articolo 15 della legge 21 ottobre 2005, n. 219, è sostituito dal seguente:

« Art. 15. - (Produzione di medicinali emoderivati da plasma nazionale) - 1. I medicinali emoderivati prodotti dal plasma raccolto dai servizi trasfusionali italiani, proveniente esclusivamente dalla donazione volontaria, periodica, responsabile, anonima e gratuita del sangue umano e dei suoi componenti, sono destinati al soddisfacimento del fabbisogno nazionale e, nell'ottica della piena valorizzazione del gesto del dono del sangue e dei suoi componenti, sono utilizzati prioritariamente rispetto agli equivalenti commerciali, tenendo conto della continuità terapeutica di specifiche categorie di assistiti. 

2. In coerenza con i princìpi di cui agli articoli 4 e 7, comma 1, per la lavorazione del plasma raccolto dai servizi trasfusionali italiani per la produzione di medicinali emoderivati dotati dell'autorizzazione all'immissione in commercio in Italia, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, singolarmente o consorziandosi tra loro, stipulano convenzioni con le aziende autorizzate ai sensi del comma 4, in conformità allo schema tipo di convenzione predisposto con decreto del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Lo schema tipo di convenzione tiene conto dei princìpi strategici per l'autosufficienza nazionale di cui all'articolo 14, prevedendo adeguati livelli di raccolta del plasma e un razionale e appropriato utilizzo dei prodotti emoderivati e degli intermedi derivanti dalla lavorazione del plasma nazionale, anche nell'ottica della compensazione interregionale. Le aziende garantiscono che i medicinali emoderivati oggetto delle convenzioni sono prodotti esclusivamente con il plasma nazionale. 

3. Ai fini della stipula delle convenzioni di cui al comma 2, le aziende produttrici di medicinali emoderivati si avvalgono di stabilimenti di lavorazione, frazionamento e produzione ubicati in Stati membri dell'Unione europea o in Stati terzi che sono parte di accordi di mutuo riconoscimento con l'Unione europea, nel cui territorio il plasma ivi raccolto provenga esclusivamente da donatori volontari non remunerati. Gli stabilimenti di cui al primo periodo sono autorizzati alla lavorazione, al frazionamento del plasma e alla produzione di medicinali emoderivati dalle rispettive autorità nazionali competenti, secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni nazionali e dell'Unione europea. 

4. Con decreto del Ministro della salute, sentiti il Centro nazionale sangue e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è approvato l'elenco delle aziende autorizzate alla stipula delle convenzioni di cui al comma 2. 

5. Le aziende interessate alla stipula delle convenzioni di cui al comma 2, nel presentare al Ministero della salute l'istanza per l'inserimento nell'elenco di cui al comma 4, documentano il possesso dei requisiti di cui al comma 3, indicano gli stabilimenti interessati alla lavorazione, al frazionamento e alla produzione dei medicinali derivati da plasma nazionale e producono le autorizzazioni alla produzione e le certificazioni rilasciate dalle autorità competenti. Con decreto del Ministro della salute sono definite le modalità per la presentazione e per la valutazione, da parte dell'Agenzia italiana del farmaco, delle istanze di cui al primo periodo. 

6. Presso le aziende che stipulano le convenzioni è conservata specifica documentazione, da esibire a richiesta dell'autorità sanitaria nazionale o regionale, al fine di individuare le donazioni di plasma da cui il prodotto finito è derivato. 

7. I lotti di medicinali emoderivati da plasma nazionale, prima della loro restituzione alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, fornitrici del plasma, come specialità medicinali, sono sottoposti, con esito favorevole, al controllo di Stato, secondo le procedure europee, in un laboratorio della rete europea dei laboratori ufficiali per il controllo dei medicinali (General european Official medicines control laboratories (OMCL) network - GEON). 

8. Le aziende che stipulano le convenzioni documentano, per ogni lotto di produzione di emoderivati, compresi gli intermedi, le regioni e le province autonome di provenienza del plasma utilizzato, il rispetto delle buone pratiche di fabbricazione e di tutte le altre norme stabilite dall'Unione europea, nonché l'esito del controllo di Stato. 

9. Nell'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 10, comma 2, lettera i), e 14, il Ministero della salute, sentiti il Centro nazionale sangue e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce specifici programmi finalizzati al raggiungimento dell'autosufficienza nella produzione di medicinali emoderivati prodotti da plasma nazionale derivante dalla donazione volontaria, periodica, responsabile, anonima e gratuita. Per il perseguimento delle finalità di cui al primo periodo è autorizzata la spesa di 6 milioni di euro annui a decorrere dal 2022 per interventi di miglioramento organizzativo delle strutture dedicate alla raccolta, alla qualificazione e alla conservazione del plasma nazionale destinato alla produzione di medicinali emoderivati. 

10. Al fine di promuovere la donazione volontaria e gratuita di sangue e di emocomponenti, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dal 2022, per la realizzazione da parte del Ministero della salute, in collaborazione con il Centro nazionale sangue e le associazioni e le federazioni di donatori volontari di sangue, di iniziative, campagne e progetti di comunicazione e informazione istituzionale. 

11. Agli oneri derivanti dai commi 9 e 10, pari a 7 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate alla realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. 

12. Nelle more dell'adozione dei decreti di cui ai commi 2, 4 e 5 in attuazione di quanto previsto dal presente articolo, continuano a trovare applicazione le convenzioni stipulate prima della data di entrata in vigore del presente articolo e sono stipulate nuove convenzioni, ove necessario per garantire la continuità delle prestazioni assistenziali ». 

Art. 20.

Identico all'articolo 21 approvato dal Senato

(Selezione della dirigenza sanitaria)

1. All'articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, il comma 7-bis è sostituito dal seguente:

« 7-bis. Le regioni, nei limiti delle risorse finanziarie ordinarie e nei limiti del numero delle strutture complesse previste dall'atto aziendale di cui all'articolo 3, comma 1-bis, tenuto conto delle norme in materia stabilite dalla contrattazione collettiva, disciplinano i criteri e le procedure per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa, previo avviso cui l'azienda è tenuta a dare adeguata pubblicità, sulla base dei seguenti princìpi: 

a) la selezione è effettuata da una commissione composta dal direttore sanitario dell'azienda interessata e da tre direttori di struttura complessa nella medesima disciplina dell'incarico da conferire, dei quali almeno due responsabili di strutture complesse in regioni diverse da quella ove ha sede l'azienda interessata alla copertura del posto. I direttori di struttura complessa sono individuati tramite sorteggio da un elenco nazionale nominativo costituito dall'insieme degli elenchi regionali dei direttori di struttura complessa appartenenti ai ruoli regionali del Servizio sanitario nazionale. Qualora fosse sorteggiato più di un direttore di struttura complessa della medesima regione ove ha sede l'azienda interessata alla copertura del posto, è nominato componente della commissione il primo sorteggiato e si prosegue nel sorteggio fino a individuare almeno due componenti della commissione direttori di struttura complessa in regioni diverse da quella ove ha sede la predetta azienda. Se all'esito del sorteggio di cui al secondo o al terzo periodo la metà dei direttori di struttura complessa non è di genere diverso, si prosegue nel sorteggio fino ad assicurare ove possibile l'effettiva parità di genere nella composizione della commissione, fermo restando il criterio territoriale di cui al terzo periodo. Assume le funzioni di presidente della commissione il componente con maggiore anzianità di servizio tra i tre direttori sorteggiati. In caso di parità nelle deliberazioni della commissione prevale il voto del presidente. In deroga alle disposizioni di cui al primo periodo, nella provincia autonoma di Bolzano la selezione per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa è effettuata da una commissione composta dal direttore sanitario dell'azienda interessata e da tre direttori di struttura complessa nella medesima disciplina dell'incarico da conferire, dei quali almeno un responsabile di struttura complessa in regione diversa da quella ove ha sede l'azienda interessata alla copertura del posto; 

b) la commissione riceve dall'azienda il profilo professionale del dirigente da incaricare. Sulla base dell'analisi comparativa dei curricula, dei titoli professionali posseduti, avuto anche riguardo alle necessarie competenze organizzative e gestionali, dei volumi dell'attività svolta, dell'aderenza al profilo ricercato e degli esiti di un colloquio, la commissione attribuisce a ciascun candidato un punteggio complessivo secondo criteri fissati preventivamente e redige la graduatoria dei candidati. Il direttore generale dell'azienda sanitaria procede alla nomina del candidato che ha conseguito il miglior punteggio. A parità di punteggio prevale il candidato più giovane di età. L'azienda sanitaria interessata può preventivamente stabilire che, nei due anni successivi alla data del conferimento dell'incarico, nel caso di dimissioni o decadenza del dirigente a cui è stato conferito l'incarico, si procede alla sostituzione conferendo l'incarico mediante scorrimento della graduatoria dei candidati; 

c) la nomina dei responsabili di unità operativa complessa a direzione universitaria è effettuata dal direttore generale d'intesa con il rettore, sentito il dipartimento universitario competente ovvero, laddove costituita, la competente struttura di raccordo interdipartimentale, sulla base del curriculum scientifico e professionale del responsabile da nominare; 

d) il profilo professionale del dirigente da incaricare, i curricula dei candidati, i criteri di attribuzione del punteggio, la graduatoria dei candidati e la relazione della commissione sono pubblicati nel sito internet dell'azienda prima della nomina. I curricula dei candidati e l'atto motivato di nomina sono pubblicati nei siti internet istituzionali dell'ateneo e dell'azienda ospedaliero-universitaria interessati ». 

Art. 21.

Identico all'articolo 22 approvato dal Senato

(Procedure relative alla formazione manageriale in materia di sanità pubblica)

1. Al fine di assicurare una maggiore efficienza e la semplificazione delle procedure relative alla formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria e di favorire la diffusione della cultura della formazione manageriale in sanità, consentendo l'efficace tutela degli interessi pubblici, il diploma di master universitario di II livello in materia di organizzazione e gestione sanitaria ha valore di attestato di formazione manageriale di cui all'articolo 1, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, laddove il programma formativo del master sia coerente con i contenuti e le metodologie didattiche definiti con l'accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui al predetto articolo 1, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano abbiano riconosciuto preventivamente con provvedimento espresso, entro sessanta giorni dalla richiesta delle università, la riconducibilità dei master stessi alla formazione manageriale di cui al medesimo articolo 1, comma 4, lettera c). A tal fine, le università, nella certificazione del diploma di master, indicano gli estremi dell'atto di riconoscimento regionale o provinciale e trasmettono alle regioni e alle province autonome che hanno riconosciuto i corsi l'elenco dei soggetti che hanno conseguito il diploma di master.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il diploma di master universitario di II livello in materia di organizzazione e gestione sanitaria, laddove il programma formativo del master sia coerente con i contenuti e le metodologie didattiche dei corsi di formazione manageriale di cui agli articoli 15 e 16-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, organizzati e attivati dalle regioni, ovvero dall'Istituto superiore di sanità per i ruoli dirigenziali della sanità pubblica, e in particolare con i contenuti e le metodologie didattiche degli specifici accordi interregionali in materia, ha valore di attestato rilasciato all'esito dei corsi stessi, ove le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano abbiano riconosciuto preventivamente con provvedimento espresso, entro sessanta giorni dalla richiesta delle università, la riconducibilità di tali master alla predetta formazione manageriale. A tal fine le università, nella certificazione del diploma di master, indicano gli estremi dell'atto di riconoscimento e trasmettono alle regioni e alle province autonome che hanno riconosciuto i corsi, ovvero anche all'Istituto superiore di sanità per i ruoli dirigenziali della sanità pubblica, l'elenco dei dirigenti che hanno conseguito il diploma di master

Capo VI

CONCORRENZA, SVILUPPO DELLE INFRASTRUTTURE DIGITALI E SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA

Art. 22.

Approvato

(Procedure per la realizzazione di infrastrutture di nuova generazione)

1. All'articolo 3 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4:

1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

« a) l'infrastruttura fisica sia oggettivamente inidonea a ospitare gli elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità; nel comunicare il rifiuto devono essere elencati gli specifici motivi di inidoneità allegando, nel rispetto dei segreti commerciali del gestore della infrastruttura e dell'operatore di rete, planimetrie e ogni documentazione tecnica che avvalori l'oggettiva inidoneità, con esclusione della documentazione che possa costituire uno scambio di informazioni sensibili ai fini della concorrenza o che possa mettere a rischio la sicurezza delle infrastrutture fisiche »;

2) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

« b) indisponibilità di spazio per ospitare gli elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità. L'indisponibilità può avere riguardo anche a necessità future del fornitore di infrastruttura fisica, sempre che tali necessità siano concrete, adeguatamente dimostrate, oltre che oggettivamente e proporzionalmente correlate allo spazio predetto; nel comunicare il rifiuto devono essere elencati gli specifici motivi di carenza di spazio allegando planimetrie e ogni documentazione tecnica che avvalori l'oggettiva indisponibilità rispetto allo spazio richiesto, con esclusione della documentazione che possa costituire uno scambio di informazioni sensibili ai fini della concorrenza o che possa mettere a rischio la sicurezza delle infrastrutture fisiche »;

b) ai commi 5 e 6, le parole: « due mesi » sono sostituite dalle seguenti: « sessanta giorni ».

Art. 23.

Approvato

(Interventi di realizzazione delle reti in fibra ottica)

1. All'articolo 5 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 40 della legge 1° agosto 2002, n. 166, ogni gestore di infrastrutture fisiche e ogni operatore di rete che esegue direttamente o indirettamente opere di genio civile adotta ogni iniziativa utile ai fini del coordinamento con altri operatori di rete in relazione al processo di richiesta dei permessi e ai fini della non duplicazione inefficiente di opere del genio civile e della condivisione dei costi di realizzazione. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato vigilano sugli eventuali accordi di coordinamento degli operatori. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni adotta apposite linee guida al fine di garantire che in sede di esecuzione delle opere di cui al primo periodo, eseguite successivamente all'adozione delle linee guida medesime, sia incentivata l'installazione di infrastrutture fisiche aggiuntive qualora necessarie a soddisfare le richieste di accesso degli altri operatori di rete. In assenza di infrastrutture disponibili, l'installazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità è effettuata preferibilmente con tecnologie di scavo a basso impatto ambientale e secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 4-ter, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 4, lettera c), nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale da adottare ai sensi del citato articolo 6, comma 4-ter, del decreto-legge n. 145 del 2013, trovano applicazione le norme tecniche e le prassi di riferimento nella specifica materia elaborate dall'Ente nazionale italiano di unificazione ».

Art. 24.

Approvato

(Blocco e attivazione dei servizi premium e acquisizione della prova del consenso)

1. All'articolo 1 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, il comma 3-quater è sostituito dal seguente:

« 3-quater. È fatto obbligo ai soggetti gestori dei servizi di telefonia e di comunicazioni elettroniche, ai fini dell'eventuale addebito al cliente del costo di servizi in abbonamento offerti da terzi, di acquisire la prova del previo consenso espresso del medesimo. In ogni caso, è fatto divieto agli operatori di telefonia e di comunicazioni elettroniche di attivare, senza il previo consenso espresso e documentato del consumatore o dell'utente, servizi in abbonamento da parte degli stessi operatori o di terzi, inclusi quei servizi che prevedono l'erogazione di contenuti digitali forniti sia mediante SMS e MMS, sia tramite connessione dati, nonché servizi di messaggistica istantanea, con addebito su credito telefonico o documento di fatturazione, offerti sia da terzi, sia direttamente dagli operatori di accesso ».

Art. 25.

Approvato

(Norme in materia di servizi postali)

1. All'articolo 3 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, dopo il comma 8 è inserito il seguente:

« 8-bis. Il Ministero dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, riesamina periodicamente l'ambito di applicazione degli obblighi di servizio universale sulla base degli orientamenti della Commissione europea, delle esigenze degli utenti e delle diverse offerte presenti sul mercato nazionale in termini di disponibilità, qualità e prezzo accessibile, segnalando periodicamente alle Camere le modifiche normative ritenute necessarie in ragione dell'evoluzione dei mercati e delle tecnologie, tenendo comunque conto di quanto previsto dal comma 1 per le situazioni particolari ivi descritte ».

2. All'articolo 1, comma 6, della legge 31 luglio 1997, n. 249, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), numero 5), dopo le parole: « operatori di comunicazione » sono inserite le seguenti: « e postali » e dopo le parole: « amministrazioni competenti, » sono inserite le seguenti: « i fornitori di servizi postali, compresi i fornitori di servizi di consegna dei pacchi, »; 

b) alla lettera c), numero 11), dopo le parole: « operatori del settore delle comunicazioni » sono inserite le seguenti: « e del settore postale ». 

Capo VII

CONCORRENZA, RIMOZIONE DEGLI ONERI PER LE IMPRESE E PARITÀ DI TRATTAMENTO TRA GLI OPERATORI

Art. 26.

Approvato

(Delega al Governo per la revisione dei procedimenti amministrativi in funzione di sostegno alla concorrenza e per la semplificazione in materia di fonti energetiche rinnovabili)

1. Ai fini dell'individuazione dell'elenco dei nuovi regimi amministrativi delle attività private, della semplificazione e della reingegnerizzazione in digitale delle procedure amministrative, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per la ricognizione, la semplificazione e l'individuazione delle attività oggetto di procedimento di segnalazione certificata di inizio attività o di silenzio assenso nonché di quelle per le quali è necessario il titolo espresso o è sufficiente una comunicazione preventiva. L'individuazione dei regimi amministrativi delle attività è effettuata al fine di eliminare le autorizzazioni e gli adempimenti non necessari, eventualmente anche modificando la disciplina generale delle attività private non soggette ad autorizzazione espressa, di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, nel rispetto dei princìpi del diritto dell'Unione europea relativi all'accesso alle attività di servizi e in modo da ridurre gli oneri amministrativi a carico dei cittadini e delle imprese, anche tenendo conto dell'individuazione di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, secondo princìpi di ragionevolezza e proporzionalità, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) tipizzare e individuare le attività soggette ad autorizzazione, giustificata da motivi imperativi di interesse generale, e i provvedimenti autorizzatori posti a tutela di princìpi e interessi costituzionalmente rilevanti;

b) tipizzare e individuare le attività soggette ai regimi amministrativi di cui agli articoli 19, 19-bis e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché quelle soggette a mero obbligo di comunicazione, individuando gli effetti della presentazione della comunicazione e i poteri che possono essere esercitati dalla pubblica amministrazione in fase di controllo;

c) eliminare i provvedimenti autorizzatori, gli adempimenti e le misure incidenti sulla libertà di iniziativa economica non indispensabili, fatti salvi quelli previsti dalla normativa dell'Unione europea o quelli posti a tutela di princìpi e interessi costituzionalmente rilevanti;

d) semplificare i procedimenti relativi ai provvedimenti autorizzatori, gli adempimenti e le misure non eliminati ai sensi delle lettere a), b) e c), in modo da ridurre il numero delle fasi procedimentali e delle amministrazioni coinvolte, anche eliminando e razionalizzando le competenze degli uffici, accorpando le funzioni per settori omogenei e individuando discipline e tempi uniformi per tipologie omogenee di procedimenti, anche prevedendo la possibilità di delegare un altro soggetto, persona fisica o libero professionista, a provvedere agli adempimenti presso la pubblica amministrazione;

e) estendere l'ambito delle attività private liberamente esercitabili senza necessità di alcun adempimento, inclusa la mera comunicazione;

f) semplificare e reingegnerizzare le procedure e gli adempimenti per la loro completa digitalizzazione, anche prevedendo la possibilità di delegare un altro soggetto, persona fisica o libero professionista, a provvedere agli adempimenti presso la pubblica amministrazione;

g) eliminare i livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti per l'adeguamento alla normativa dell'Unione europea;

h) ridurre i tempi dei procedimenti autorizzatori per l'avvio dell'attività di impresa;

i) ridefinire i termini dei procedimenti amministrativi dimezzandone la durata, salva la possibilità di individuare, d'intesa con le amministrazioni competenti, quelli esclusi da tale riduzione, prevedendo che tra i criteri base di valutazione della performance individuale e organizzativa sia compreso, ove applicabile, il monitoraggio dei tempi di trattazione dei procedimenti e il livello di soddisfazione dell'utenza;

l) introdurre misure per consentire la tracciabilità digitale dei procedimenti;

m) armonizzare, attraverso l'adozione di moduli unificati e standardizzati da approvare mediante accordo in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, la modulistica per la presentazione delle istanze, delle segnalazioni o delle comunicazioni alle pubbliche amministrazioni, anche relative alle attività commerciali;

n) promuovere lo sviluppo della concorrenza nell'esercizio della libera professione mediante le opportune semplificazioni di carattere procedimentale e amministrativo.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione di concerto con i Ministri competenti per materia, sentiti le associazioni imprenditoriali e professionali nonché gli enti rappresentativi del sistema camerale, previa acquisizione del parere e, per i profili di competenza regionale, dell'intesa della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di ciascun decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato.

4. Il Governo è delegato, altresì, ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di fonti energetiche rinnovabili, anche ai fini dell'adeguamento della normativa vigente al diritto dell'Unione europea, della razionalizzazione, del riordino e della semplificazione della medesima normativa, della riduzione degli oneri regolatori a carico dei cittadini e delle imprese e della crescita di competitività del Paese.

5. I decreti legislativi di cui al comma 4 sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) ricognizione e riordino della normativa vigente in materia di fonti energetiche rinnovabili, al fine di conseguire una significativa riduzione e razionalizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari e di assicurare un maggior grado di certezza del diritto e di semplificazione dei procedimenti, in considerazione degli aspetti peculiari della materia;

b) coordinamento, sotto il profilo formale e sostanziale, delle disposizioni legislative vigenti in materia di fonti energetiche rinnovabili, anche di attuazione della normativa dell'Unione europea, apportando le modificazioni necessarie a garantire o a migliorare la coerenza della normativa medesima sotto il profilo giuridico, logico e sistematico;

c) assicurare l'unicità, la contestualità, la completezza, la chiarezza e la semplicità della disciplina in materia di fonti energetiche rinnovabili concernente ciascuna attività o ciascun gruppo di attività;

d) semplificazione dei procedimenti amministrativi nel settore delle fonti energetiche rinnovabili, anche mediante la soppressione dei regimi autorizzatori, razionalizzazione e accelerazione dei procedimenti e previsione di termini certi per la conclusione dei procedimenti, con l'obiettivo di agevolare, in particolare, l'avvio dell'attività economica nonché l'installazione e il potenziamento degli impianti, anche a uso domestico;

e) aggiornamento delle procedure, prevedendo la più estesa e ottimale utilizzazione della digitalizzazione, anche nei rapporti con i destinatari dell'azione amministrativa;

f) adeguamento dei livelli di regolazione ai livelli minimi richiesti dalla normativa dell'Unione europea.

6. I decreti legislativi di cui al comma 4 abrogano espressamente tutte le disposizioni oggetto di riordino o comunque con essi incompatibili e recano le opportune disposizioni di coordinamento in relazione alle disposizioni non abrogate o non modificate.

7. I decreti legislativi di cui al comma 4 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro per la pubblica amministrazione e del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della cultura, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato, che è reso nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri da parte della Commissione parlamentare per la semplificazione e delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Qualora il termine previsto per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di delega previsto dal comma 4, o successivamente, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni.

8. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive, nel rispetto della procedura e dei princìpi e criteri direttivi di cui al presente articolo.

9. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 4, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al comma 5 e della procedura di cui al comma 7.

10. La Commissione parlamentare per la semplificazione verifica periodicamente lo stato di attuazione del presente articolo e ne riferisce ogni sei mesi alle Camere.

11. Il Governo, nelle materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato, adotta le norme regolamentari di attuazione o esecuzione adeguandole ai decreti legislativi adottati ai sensi del presente articolo.

12. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tale fine, le amministrazioni provvedono agli adempimenti previsti dai decreti legislativi di cui ai commi 1 e 4 con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

13. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono adottate disposizioni modificative e integrative del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, al fine di ampliare e precisare le categorie di interventi e opere di lieve entità e di operare altre semplificazioni procedimentali, individuando ulteriori tipologie di interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica oppure sottoposti ad autorizzazione paesaggistica semplificata, nonché al fine di riordinare, introducendo la relativa disciplina nell'ambito del predetto regolamento, le fattispecie di interventi soggetti a regimi semplificati introdotte mediante norme di legge.

Art. 27.

Approvato

(Delega al Governo in materia di semplificazione dei controlli sulle attività economiche)

1. Al fine di assicurare la semplificazione degli adempimenti e delle attività di controllo, consentendo l'efficace tutela degli interessi pubblici, nonché di favorire la ripresa e il rilancio delle attività economiche, il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, uno o più decreti legislativi volti a semplificare, rendere più efficaci ed efficienti e coordinare i controlli sulle attività economiche, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 20, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59, nonché dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) eliminazione degli adempimenti non necessari alla tutela degli interessi pubblici, nonché delle corrispondenti attività di controllo;

b) semplificazione degli adempimenti amministrativi necessari sulla base del principio di proporzionalità rispetto alle esigenze di tutela degli interessi pubblici;

c) coordinamento e programmazione dei controlli da parte delle amministrazioni per evitare duplicazioni e sovrapposizioni dei controlli e ritardi al normale esercizio delle attività dell'impresa, assicurando l'efficace tutela dell'interesse pubblico;

d) programmazione dei controlli secondo i princìpi di efficacia, efficienza e proporzionalità, tenendo conto delle informazioni in possesso delle amministrazioni competenti, definendo contenuti, modalità e frequenza dei controlli anche sulla base dell'esito delle verifiche e delle ispezioni pregresse, nonché sulla base del possesso di certificazioni del sistema di gestione per la qualità ISO o di sistemi equivalenti o dell'adozione da parte degli operatori economici di adeguati sistemi e modelli per l'identificazione e la gestione dei rischi;

e) ricorso alla diffida o ad altri meccanismi di promozione dell'ottemperanza alla disciplina a tutela di interessi pubblici per valorizzare l'attività di controllo come strumento di governo del sistema, in un'ottica non solo repressiva, ma anche conoscitiva, di sostegno all'adempimento e di indirizzo;

f) promozione della collaborazione tra le amministrazioni e i soggetti controllati al fine di prevenire rischi e situazioni di irregolarità, anche introducendo meccanismi di dialogo e di valorizzazione dei comportamenti virtuosi, anche attraverso strumenti premiali;

g) accesso ai dati e scambio delle informazioni da parte dei soggetti che svolgono funzioni di controllo ai fini del coordinamento e della programmazione dei controlli anche attraverso l'interoperabilità delle banche dati, secondo la disciplina recata dal codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e nel rispetto del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nonché attraverso l'utilizzo del fascicolo d'impresa di cui all'articolo 43-bis del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e degli atti dei controlli compiuti, con i relativi esiti, quando essi confermino, limitino o inibiscano lo svolgimento dell'attività d'impresa;

h) individuazione, trasparenza e conoscibilità degli obblighi e degli adempimenti che le imprese devono rispettare per ottemperare alle disposizioni normative, nonché dei processi e metodi relativi ai controlli, per mezzo di strumenti standardizzati e orientati alla gestione dei rischi, quali liste di verifica, manuali e linee guida e indirizzi uniformi;

i) verifica e valutazione degli esiti dell'attività di controllo in termini di efficacia, efficienza e sostenibilità;

l) divieto per le pubbliche amministrazioni, nell'ambito dei controlli sulle attività economiche, di richiedere la produzione di documenti e informazioni già in loro possesso anche prevedendo sanzioni disciplinari nel caso di inadempienze;

m) individuazione di specifiche categorie per i creatori di contenuti digitali, tenendo conto dell'attività economica svolta;

n) previsione di meccanismi di risoluzione alternativa delle controversie tra creatori di contenuti digitali e relative piattaforme.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, del Ministro dello sviluppo economico, del Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, del Ministro dell'economia e delle finanze e dei Ministri competenti per materia, sentiti le associazioni imprenditoriali, gli enti rappresentativi del sistema camerale e le organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, previa acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di ciascun decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato.

3. Almeno uno dei decreti legislativi di cui al comma 1 è adottato entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al medesimo comma 1 e secondo la procedura di cui al comma 2.

4. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, nell'ambito dei propri ordinamenti, conformano le attività di controllo di loro competenza ai princìpi di cui al comma 1.

5. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto della procedura e dei princìpi e criteri direttivi di cui al presente articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.

6. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tale fine, le amministrazioni provvedono agli adempimenti previsti dai decreti legislativi di cui al comma 1 con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

ARTICOLO 28 INTRODOTTO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 28.

Approvato

(Disposizioni concernenti la compatibilità tra le attività di agente immobiliare e di mediazione creditizia)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 5 della legge 3 febbraio 1989, n. 39, è inserito il seguente:

« 3-bis. In deroga a quanto disposto dal comma 3, l'esercizio dell'attività di agente immobiliare è compatibile con quella di dipendente o collaboratore di imprese esercenti l'attività di mediazione creditizia disciplinata dagli articoli 128-sexies e seguenti del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'esercizio dell'attività di mediazione creditizia rimane assoggettato alla relativa disciplina di settore e ai relativi controlli ».

2. Il comma 4-quater dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, è sostituito dal seguente:

« 4-quater. L'attività di mediazione creditizia è compatibile con le attività di mediazione di assicurazione o di riassicurazione, di consulenza finanziaria e di agente immobiliare, fermi restando i rispettivi obblighi di iscrizione nel relativo elenco, registro, albo o ruolo, effettuata al ricorrere dei requisiti previsti ai sensi del presente decreto legislativo, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e della legge 3 febbraio 1989, n. 39. Il possesso dei requisiti è verificato per via informatica. L'esercizio di tali attività rimane assoggettato alle relative discipline di settore e ai relativi controlli ».

ORDINI DEL GIORNO

G28.100

Ferrero

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

            in sede d'esame del disegno di legge recante "Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021" (A.S. 2469-B);

        rilevato che:

            la Camera dei deputati ha introdotto ex novo l'articolo 28 recante una nuova normativa in tema di compatibilità tra la figura professionale dell'agente immobiliare e quella del collaboratore del mediatore creditizio;

            la norma introdotta stabilisce, in particolare, che "l'esercizio dell'attività di mediazione creditizia rimane assoggettato alla relativa disciplina di settore e ai relativi controlli";

            il citato articolo 28 richiede inoltre che il possesso dei requisiti per l'esercizio delle attività di mediazione di assicurazione o di riassicurazione, di consulenza finanziaria e di agente immobiliare deve essere verificato per via informatica;

        evidenziato inoltre che:

            a tale semplificazione normativa dello svolgimento dell'attività di mediazione non corrisponde un corrispettivo chiarimento dei requisiti necessari per l'iscrizione, da parte dei soggetti interessati, ai rispettivi elenchi e registri:

            - gli intermediari assicurativi e riassicurativi sono tenuti all'iscrizione nel Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi gestito dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni;

            - i mediatori creditizi e i propri dipendenti e collaboratori sono soggetti all'iscrizione negli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi, gestito dall'Organismo Agenti in attività finanziaria e Mediatori creditizi;

            - gli agenti immobiliari abilitati devono essere iscritti nel repertorio economico amministrativo tenuto dalle Camere di Commercio Industria e Artigianato territoriali;

            al fine di garantire il rispetto della disciplina di settore e i relativi controlli previsti dall'articolo 28, ed evitare di creare problemi di natura interpretativa in sede di applicazione della norma,

        impegna il Governo a:

            definire, con uno o più atti regolamentari, sentita la Banca d'Italia, l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e Organismo Agenti in attività finanziaria e Mediatori creditizi, per i rispettivi ambiti di competenza, il campo di applicazione del comma 3-bis dell'articolo 5 della legge 3 febbraio 1989, n. 39 e del comma 4-quater dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, come modificati dall'articolo 28, per la verifica dei requisiti soggettivi, il corretto svolgimento delle attività di mediazione di assicurazione o di riassicurazione, di consulenza finanziaria e di agente immobiliare, anche alla luce dell'espressa previsione normativa che rinvia alla disciplina di settore.

________________

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione

G28.101

Gallone, Toffanin

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

            in sede d'esame del disegno di legge recante "Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021" (A.S. 2469-B);

        premesso che:

            la Camera dei deputati ha introdotto ex novo l'articolo 28 recante una nuova normativa in tema di compatibilità tra la figura professionale dell'agente immobiliare e quella del collaboratore del mediatore creditizio;

            la norma introdotta stabilisce, in particolare, che "l'esercizio dell'attività di mediazione creditizia rimane assoggettato alla relativa disciplina di settore e ai relativi controlli";

            il citato articolo 28 richiede inoltre che il possesso dei requisiti per l'esercizio delle attività di mediazione di assicurazione o di riassicurazione, di consulenza finanziaria e di agente immobiliare deve essere verificato per via informatica;

        evidenziato inoltre che:

            a tale semplificazione normativa dello svolgimento dell'attività di mediazione non corrisponde un corrispettivo chiarimento dei requisiti necessari per l'iscrizione, da parte dei soggetti interessati, ai rispettivi elenchi e registri:

            - gli intermediari assicurativi e riassicurativi sono tenuti all'iscrizione nel Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi gestito dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni;

            - i mediatori creditizi e i propri dipendenti e collaboratori sono soggetti all'iscrizione negli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi, gestito dall'Organismo Agenti in attività finanziaria e Mediatori creditizi;

            - gli agenti immobiliari abilitati devono essere iscritti nel repertorio economico amministrativo tenuto dalle Camere di Commercio Industria e Artigianato territoriali;

            al fine di garantire il rispetto della disciplina di settore e i relativi controlli previsti dall'articolo 28, ed evitare di creare problemi di natura interpretativa in sede di applicazione della norma,

        impegna il Governo a:

            definire, con uno o più atti regolamentari, sentita la Banca d'Italia, l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e Organismo Agenti in attività finanziaria e Mediatori creditizi, per i rispettivi ambiti di competenza, il campo di applicazione del comma 3-bis dell'articolo 5 della legge 3 febbraio 1989, n. 39 e del comma 4-quater dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, come modificati dall'articolo 28, per la verifica dei requisiti soggettivi, il corretto svolgimento delle attività di mediazione di assicurazione o di riassicurazione, di consulenza finanziaria e di agente immobiliare, anche alla luce dell'espressa previsione normativa che rinvia alla disciplina di settore.

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(*) Accolto dal Governo come raccomandazione

ARTICOLI DA 29 A 36 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 29.

Identico all'articolo 29 approvato dal Senato

(Abbreviazione dei termini della comunicazione unica per la nascita dell'impresa)

1. All'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Le amministrazioni competenti comunicano all'interessato e all'ufficio del registro delle imprese, per via telematica, immediatamente il codice fiscale e la partita IVA ed entro i successivi quattro giorni gli ulteriori dati definitivi relativi alle posizioni registrate ». 

Art. 30.

Identico all'articolo 30 approvato dal Senato

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, e per la semplificazione e il riordino del relativo sistema di vigilanza del mercato)

1. Al fine di rafforzare la concorrenza nel mercato unico dell'Unione europea, assicurando adeguati livelli di controllo sulle conformità delle merci, e di promuovere, al contempo, una semplificazione e razionalizzazione del sistema di vigilanza a vantaggio di operatori e utenti finali, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti, nonché per la razionalizzazione e la semplificazione di tale sistema di vigilanza, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi specifici, oltre che, ove compatibili, di quelli di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234:

a) individuazione delle autorità di vigilanza e delle autorità incaricate del controllo, compreso il controllo delle frontiere esterne, dei prodotti che entrano nel mercato dell'Unione europea ai sensi, rispettivamente, degli articoli 10 e 25 del regolamento (UE) 2019/1020 e delle relative attribuzioni, attività e poteri conformemente alla disciplina dell'Unione europea, con contestuale adeguamento, revisione, riorganizzazione, riordino e semplificazione della normativa vigente, nella maniera idonea a implementare e massimizzare l'efficienza e l'efficacia del sistema dei controlli e i livelli di tutela per utenti finali e operatori, favorendo, ove funzionale a tali obiettivi, la concentrazione nell'attribuzione e nella definizione delle competenze, anche mediante accorpamenti delle medesime per gruppi omogenei di controlli o prodotti e la razionalizzazione del loro riparto tra le autorità e tra strutture centrali e periferiche della singola autorità, sulla base dei princìpi di competenza, adeguatezza, sussidiarietà, differenziazione e unitarietà dei processi decisionali, anche mediante l'attribuzione della titolarità dei procedimenti di vigilanza secondo le regole di prevalenza dei profili di competenza rispetto alla natura e al normale utilizzo dei prodotti, e comunque garantendo la netta definizione delle competenze e una distribuzione e allocazione delle risorse, di bilancio, umane e strumentali, disponibili in maniera adeguata all'espletamento delle funzioni attribuite, ad eccezione delle attribuzioni delle autorità di pubblica sicurezza, quali autorità di sorveglianza del mercato in materia di esplosivi per uso civile e articoli pirotecnici; 

b) semplificazione ed ottimizzazione del sistema di vigilanza e conformità dei prodotti, riducendo, senza pregiudizio per gli obiettivi di vigilanza, gli oneri amministrativi, burocratici ed economici a carico delle imprese, anche mediante la semplificazione del coordinamento tra le procedure connesse ai controlli dei prodotti che entrano nel mercato dell'Unione europea e quelle rimesse alle autorità di vigilanza, e semplificazione dei procedimenti, nel rispetto della normativa dell'Unione europea, in ragione delle caratteristiche dei prodotti, tenendo conto anche dei casi in cui i rischi potenziali o i casi di non conformità siano bassi o delle situazioni in cui i prodotti siano commercializzati principalmente attraverso catene di approvvigionamento tradizionali, nonché garantire a operatori e utenti finali, secondo i princìpi di concentrazione e trasparenza, facile accesso a informazioni pertinenti e complete sulle procedure e sulle normative applicabili, ad eccezione delle attribuzioni delle autorità di pubblica sicurezza, ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del relativo regolamento di esecuzione; 

c) individuazione dell'ufficio unico di collegamento di cui all'articolo 10 del regolamento (UE) 2019/1020, anche in base al criterio della competenza prevalente, prevedendo che al medesimo siano attribuite le funzioni di rappresentanza della posizione coordinata delle autorità di vigilanza e delle autorità incaricate del controllo dei prodotti che entrano nel mercato dell'Unione europea e di comunicazione delle strategie nazionali di vigilanza adottate ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) 2019/1020, garantendo, per lo svolgimento delle funzioni assegnate, adeguate risorse finanziarie, strumentali e di personale, anche mediante assegnazione di unità di personale dotate delle necessarie competenze ed esperienze, provenienti dalle autorità di vigilanza o comunque dalle amministrazioni competenti per le attività di vigilanza e controllo delle normative armonizzate di cui al regolamento (UE) 2019/1020, in posizione di comando o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, ai sensi delle disposizioni vigenti e dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127; 

d) previsione di adeguati meccanismi di comunicazione, coordinamento e cooperazione tra le autorità di vigilanza e con le autorità incaricate del controllo dei prodotti che entrano nel mercato dell'Unione europea e tra tali autorità e l'ufficio unico di collegamento, favorendo l'utilizzo del sistema di informazione e comunicazione di cui all'articolo 34 del regolamento (UE) 2019/1020 e comunque garantendo un adeguato flusso informativo con l'ufficio unico di collegamento; 

e) rafforzamento della digitalizzazione delle procedure di controllo, di vigilanza e di raccolta dei dati, anche al fine di favorire l'applicazione dei sistemi di intelligenza artificiale per il tracciamento di prodotti illeciti e per l'analisi dei rischi; 

f) previsione, in materia di sorveglianza sui prodotti rilevanti ai fini della sicurezza in caso di incendio, della possibilità per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco di stipulare convenzioni con altre pubbliche amministrazioni per l'affidamento di campagne di vigilanza su prodotti di interesse prevalente e lo sviluppo delle strutture di prova dei vigili del fuoco; 

g) verifica e aggiornamento, in base ad approcci basati, in particolare, sulla valutazione del rischio, delle procedure di analisi e test per ogni categoria di prodotto e previsione di misure specifiche per le attività di vigilanza sui prodotti offerti per la vendita online o comunque mediante altri canali di vendita a distanza, nonché ricognizione degli impianti e dei laboratori di prova esistenti in applicazione dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2019/1020; 

h) definizione, anche mediante riordino e revisione della normativa vigente, del sistema sanzionatorio da applicare per le violazioni del regolamento (UE) 2019/1020 e delle normative indicate all'allegato II del medesimo regolamento (UE) 2019/1020, nel rispetto dei princìpi di efficacia e dissuasività nonché di ragionevolezza e proporzionalità, e previsione della riassegnazione di una quota non inferiore al 50 per cento delle somme introitate, da destinare agli appositi capitoli di spesa delle autorità di vigilanza e di controllo e dell'ufficio unico di collegamento; 

i) definizione delle ipotesi in cui è ammesso il recupero, totale ai sensi dell'articolo 15 del regolamento (UE) 2019/1020 o parziale, dall'operatore economico dei costi delle attività di vigilanza, dei relativi procedimenti, dei costi che possono essere recuperati e delle relative modalità di recupero. 

2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tale fine, le amministrazioni provvedono agli adempimenti previsti dai decreti legislativi di cui al comma 1 con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i medesimi decreti legislativi sono adottati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 

Art. 31.

Approvato

(Modifica alla disciplina del risarcimento diretto per la responsabilità civile auto)

1. All'articolo 150 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Le disposizioni relative alla procedura prevista dall'articolo 149 si applicano anche alle imprese di assicurazione con sede legale in altri Stati membri che operano nel territorio della Repubblica ai sensi degli articoli 23 e 24 ». 

2. Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore il 1° gennaio 2023 e si applicano per i sinistri con accadimento da tale data.

Capo VIII

RAFFORZAMENTO DEI POTERI IN MATERIA DI ATTIVITÀ ANTITRUST

Art. 32.

Approvato

(Concentrazioni)

1. Alla legge 10 ottobre 1990, n. 287, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Nei riguardi delle operazioni di concentrazione soggette a comunicazione ai sensi dell'articolo 16, l'Autorità valuta se ostacolino in modo significativo la concorrenza effettiva nel mercato nazionale o in una sua parte rilevante, in particolare a causa della costituzione o del rafforzamento di una posizione dominante. Tale situazione deve essere valutata in ragione della necessità di preservare e sviluppare la concorrenza effettiva tenendo conto della struttura di tutti i mercati interessati e della concorrenza attuale o potenziale, nonché della posizione sul mercato delle imprese partecipanti, del loro potere economico e finanziario, delle possibilità di scelta dei fornitori e degli utilizzatori, del loro accesso alle fonti di approvvigionamento o agli sbocchi di mercato, dell'esistenza di diritto o di fatto di ostacoli all'entrata, dell'andamento dell'offerta e della domanda dei prodotti e dei servizi in questione, degli interessi dei consumatori intermedi e finali, nonché del progresso tecnico ed economico purché esso sia a vantaggio del consumatore e non costituisca impedimento alla concorrenza. L'Autorità può valutare gli effetti anticompetitivi di acquisizioni di controllo su imprese di piccole dimensioni caratterizzate da strategie innovative, anche nel campo delle nuove tecnologie »; 

b) all'articolo 16:

1) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. L'Autorità può richiedere alle imprese interessate di notificare entro trenta giorni un'operazione di concentrazione anche nel caso in cui sia superata una sola delle due soglie di fatturato di cui al comma 1, ovvero nel caso in cui il fatturato totale realizzato a livello mondiale dall'insieme delle imprese interessate sia superiore a 5 miliardi di euro, qualora sussistano concreti rischi per la concorrenza nel mercato nazionale, o in una sua parte rilevante, tenuto anche conto degli effetti pregiudizievoli per lo sviluppo e la diffusione di imprese di piccole dimensioni caratterizzate da strategie innovative, e non siano trascorsi oltre sei mesi dal perfezionamento dell'operazione. L'Autorità definisce con proprio provvedimento generale, in conformità all'ordinamento dell'Unione europea, le regole procedurali per l'applicazione del presente comma. In caso di omessa notifica si applicano le sanzioni di cui all'articolo 19, comma 2. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle operazioni di concentrazione perfezionate prima della data della sua entrata in vigore »;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Per gli enti creditizi e gli altri istituti finanziari il fatturato è sostituito dalla somma delle seguenti voci di provento al netto, se del caso, dell'imposta sul valore aggiunto e di altre imposte direttamente associate ai proventi: a) interessi e proventi assimilati; b) proventi di azioni, quote ed altri titoli a reddito variabile, proventi di partecipazioni, proventi di partecipazioni in imprese collegate e altri proventi su titoli; c) proventi per commissioni; d) profitti da operazioni finanziarie; e) altri proventi di gestione. Per le imprese di assicurazione il fatturato è sostituito dal valore di premi lordi emessi, che comprendono tutti gli importi incassati o da incassare a titolo di contratti d'assicurazione stipulati direttamente da dette imprese o per loro conto, inclusi i premi ceduti ai riassicuratori, previa detrazione delle imposte o tasse parafiscali riscosse sull'importo dei premi o sul relativo volume complessivo »; 

c) all'articolo 5:

1) al comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente: 

« c) quando due o più imprese procedono alla costituzione di un'impresa comune che esercita stabilmente tutte le funzioni di un'entità autonoma »; 

2) il comma 3 è sostituito dal seguente: 

« 3. Qualora l'operazione di costituzione di un'impresa comune che realizza una concentrazione abbia per oggetto o per effetto il coordinamento del comportamento di imprese indipendenti, tale coordinamento è valutato secondo i parametri adottati per la valutazione delle intese restrittive della libertà di concorrenza, al fine di stabilire se l'operazione comporti le conseguenze di cui all'articolo 6. In tale valutazione l'Autorità tiene conto, in particolare, della presenza significativa e simultanea di due o più imprese fondatrici sullo stesso mercato dell'impresa comune, o su un mercato situato a monte o a valle di tale mercato, ovvero su un mercato contiguo strettamente legato a detto mercato, nonché della possibilità offerta alle imprese interessate, attraverso il loro coordinamento risultante direttamente dalla costituzione dell'impresa comune, di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti e servizi in questione ». 

Art. 33.

Identico all'articolo 33 approvato dal Senato

(Rafforzamento del contrasto all'abuso di dipendenza economica)

1. All'articolo 9 della legge 18 giugno 1998, n. 192, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Salvo prova contraria, si presume la dipendenza economica nel caso in cui un'impresa utilizzi i servizi di intermediazione forniti da una piattaforma digitale che ha un ruolo determinante per raggiungere utenti finali o fornitori, anche in termini di effetti di rete o di disponibilità dei dati »; 

b) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le pratiche abusive realizzate dalle piattaforme digitali di cui al comma 1 possono consistere anche nel fornire informazioni o dati insufficienti in merito all'ambito o alla qualità del servizio erogato e nel richiedere indebite prestazioni unilaterali non giustificate dalla natura o dal contenuto dell'attività svolta, ovvero nell'adottare pratiche che inibiscono od ostacolano l'utilizzo di diverso fornitore per il medesimo servizio, anche attraverso l'applicazione di condizioni unilaterali o costi aggiuntivi non previsti dagli accordi contrattuali o dalle licenze in essere »; 

c) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le azioni civili esperibili a norma del presente articolo sono proposte di fronte alle sezioni specializzate in materia di impresa di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168 ». 

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal 31 ottobre 2022. 

3. La Presidenza del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministero della giustizia e sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, può adottare apposite linee guida dirette a facilitare l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, in coerenza con i princìpi della normativa europea, anche al fine di prevenire il contenzioso e favorire buone pratiche di mercato in materia di concorrenza e libero esercizio dell'attività economica. 

Art. 34.

Identico all'articolo 34 approvato dal Senato

(Procedura di transazione)

1. Dopo l'articolo 14-ter della legge 10 ottobre 1990, n. 287, è inserito il seguente:

« Art. 14-quater. - (Procedura di transazione) - 1. Nel corso dell'istruttoria aperta ai sensi dell'articolo 14, comma 1, l'Autorità può fissare un termine entro il quale le imprese interessate possono manifestare per iscritto la loro disponibilità a partecipare a discussioni in vista dell'eventuale presentazione di proposte di transazione. 

2. L'Autorità può informare le parti che partecipano a discussioni di transazione circa: a) gli addebiti che intende muovere nei loro confronti; b) gli elementi probatori utilizzati per stabilire gli addebiti che intende muovere; c) versioni non riservate di qualsiasi specifico documento accessibile, elencato nel fascicolo in quel momento, nella misura in cui la richiesta della parte sia giustificata al fine di consentirle di accertare la sua posizione in merito a un periodo di tempo o a qualsiasi altro aspetto particolare del cartello; d) la forcella delle potenziali ammende. Tali informazioni sono riservate nei confronti di terzi salvo che l'Autorità ne abbia esplicitamente autorizzato la divulgazione. 

3. In caso di esito favorevole di tali discussioni, l'Autorità può fissare un termine entro il quale le imprese interessate possono impegnarsi a seguire la procedura di transazione presentando proposte transattive che rispecchino i risultati delle discussioni svolte e in cui riconoscano la propria partecipazione a un'infrazione degli articoli 2 e 3 della presente legge ovvero degli articoli 101 e 102 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché la rispettiva responsabilità. 

4. L'Autorità può decidere in qualsiasi momento di cessare completamente le discussioni in vista di una transazione, anche rispetto a una o più parti specifiche, qualora ritenga che sia comunque compromessa l'efficacia della procedura. Prima che l'Autorità fissi un termine per la presentazione delle proposte di transazione, le parti interessate hanno il diritto a che sia loro divulgata a tempo debito, su richiesta, l'informazione specificata nel comma 2. L'Autorità non è obbligata a tener conto di proposte di transazione ricevute dopo la scadenza del termine suddetto. 

5. L'Autorità definisce con proprio provvedimento generale, in conformità con l'ordinamento dell'Unione europea e garantendo il diritto al contraddittorio, le regole procedurali che disciplinano la presentazione e la valutazione delle proposte di transazione di cui al presente articolo e l'entità della riduzione della sanzione di cui all'articolo 15, comma 1-bis, da accordare in caso di completamento con successo della procedura ». 

Art. 35.

Identico all'articolo 35 approvato dal Senato

(Poteri istruttori)

1. Alla legge 10 ottobre 1990, n. 287, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 12, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: 

« 2-bis. Ai fini dell'applicazione degli articoli 2 e 3 della presente legge, nonché per l'applicazione degli articoli 101 e 102 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, l'Autorità può in ogni momento richiedere a imprese e a enti che ne siano in possesso di fornire informazioni e di esibire documenti utili. Tali richieste di informazioni indicano le basi giuridiche su cui sono fondate le richieste, sono proporzionate e non obbligano i destinatari ad ammettere un'infrazione degli articoli 101 o 102 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea ovvero degli articoli 2 o 3 della presente legge. 

2-ter. Con provvedimento dell'Autorità, i soggetti ai quali è richiesto di fornire o esibire gli elementi di cui al comma 2-bis sono sottoposti alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 14, comma 5, se rifiutano od omettono di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti ovvero se forniscono informazioni od esibiscono documenti non veritieri, senza giustificato motivo. L'Autorità riconosce ai soggetti di cui al comma 2-bis un congruo periodo di tempo, anche in ragione della complessità delle informazioni in oggetto, comunque non superiore a sessanta giorni, rinnovabili con richiesta motivata, per rispondere alle richieste di informazioni avanzate dall'Autorità stessa. Sono fatte salve le diverse sanzioni previste dall'ordinamento vigente »; 

b) dopo l'articolo 16 è inserito il seguente: 

« Art. 16-bis. - (Richieste di informazioni in materia di concentrazioni tra imprese) - 1. Ai fini dell'esercizio dei poteri di cui al presente capo, l'Autorità può in ogni momento richiedere a imprese e a enti che ne siano in possesso di fornire informazioni e di esibire documenti utili. Tali richieste di informazioni indicano le basi giuridiche su cui sono fondate le richieste, sono proporzionate e non obbligano i destinatari ad ammettere un'infrazione degli articoli 101 o 102 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea ovvero degli articoli 2 o 3 della presente legge. 

2. Con provvedimento dell'Autorità, i soggetti ai quali è richiesto di fornire o esibire gli elementi di cui al comma 1 sono sottoposti alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 14, comma 5, se rifiutano od omettono di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti ovvero se forniscono informazioni od esibiscono documenti non veritieri, senza giustificato motivo. L'Autorità riconosce ai soggetti di cui al comma 1 un congruo periodo di tempo, anche in ragione della complessità delle informazioni in oggetto, comunque non superiore a sessanta giorni, rinnovabili con richiesta motivata, per rispondere alle richieste di informazioni avanzate dall'Autorità stessa. Sono fatte salve le diverse sanzioni previste dall'ordinamento vigente ». 

Capo IX

CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

Art. 36.

Identico all'articolo 36 approvato dal Senato

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

 

 

Allegato B

Pareri espressi dalla 1a e dalla 5a Commissione permanente sul testo del disegno di legge n. 2681 e sui relativi emendamenti

La Commissione, affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione, esaminato il disegno di legge in titolo, nonché i relativi emendamenti, esprime, con riferimento al riparto delle competenze normative fra lo Stato e le Regioni, parere non ostativo.

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisita la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

In relazione agli emendamenti, esprime, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.0.1, 8.1, 10.1, 11.1, 11.0.1, 11.0.2, 12.1, 15.0.1, 16.0.1, 19.0.1, 21.0.1, 21.0.2, 22.0.1, 22.0.2, 22.0.3, 23.1, 23.0.1, 24.1, 26-bis.0.1, 26-bis.0.2, 35-bis.0.1, 36.1, 36-bis.l, 36-bis.0.1, 38.1, 38-bis.0.1 e 42.1.

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti.

Pareri espressi dalla 1a e dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 2469-B

La Commissione, affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione, esaminate le modifiche apportate dalla Camera dei deputati al disegno di legge in titolo, esprime, con riferimento al riparto delle competenze normative fra lo Stato e le Regioni, parere non ostativo.

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, alla luce della relazione tecnica aggiornata, positivamente verificata, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Integrazione alla relazione orale del senatore Di Piazza sul disegno di legge n. 2681

L'articolo 33, profondamente modificato durante l'esame alla Camera, interviene sulla disciplina sul contrasto al finanziamento di imprese produttrici di mine antipersona, munizioni e submunizioni a grappolo, di cui alla legge n. 220 del 2021.

L'articolo 34, modificato nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, dispone e disciplina il commissariamento di Sogin S.p.A. in considerazione della necessità e urgenza di accelerare lo smantellamento degli impianti nucleari italiani, la gestione dei rifiuti radioattivi e la realizzazione del deposito nazionale.

L'articolo 35 al comma 4 proroga dal 30 giugno al 31 dicembre 2022 il termine per la presentazione della dichiarazione IMU relativa all'anno 2021. Nel corso dell'esame alla Camera dei deputati la proroga è stata estesa anche al termine per la presentazione della dichiarazione IMU 2021 da parte degli enti non commerciali.

Il comma 5-bis dell'articolo 35, inserito nel corso dell'esame alla Camera, proroga, per i soggetti iscritti nell'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle Aziende sanitarie locali, delle Aziende ospedaliere e degli altri enti del SSN, pubblicato in data 12 febbraio 2018, il termine di validità della relativa iscrizione, fino alla pubblicazione, nell'anno 2022, dell'elenco nazionale aggiornato e comunque non oltre il 31 dicembre 2022.

L'articolo 35, comma 5-ter proroga dal 31 luglio 2022 al 31 dicembre 2022 l'operatività della Commissione tecnica responsabile per l'istruttoria delle domande al Fondo indennizzo risparmiatori (FIR).

L'articolo 35-bis, inserito dalla Camera dei deputati, reca una norma transitoria in materia di rapporti di lavoro dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA). Si consente che l'AlFA rinnovi fino al 31 dicembre 2022 i contratti di collaborazione coordinata e continuativa aventi scadenza entro il 31 luglio 2022 e che la medesima Agenzia proroghi o rinnovi i contratti di somministrazione di lavoro (per l'utilizzo a tempo determinato di lavoratori) aventi scadenza entro la medesima data del 31 luglio 2022; restano fermi gli effetti delle proroghe già eventualmente intervenute per le medesime finalità.

L'articolo 36, comma l, prevede, per i dipendenti delle amministrazioni centrali e delle altre amministrazioni che si servono del sistema di pagamento delle retribuzioni del Ministero dell'economia e delle finanze NoiPA, che l'individuazione dei beneficiari dell'indennità una tantum di 200 euro prevista dal decreto-legge n. 50 del 2022 avvenga mediante apposite comunicazioni tra il medesimo Ministero e l'INPS. Pertanto, i lavoratori interessati sono esentati dall'obbligo di rendere, ai fini del riconoscimento dell'indennità, una dichiarazione in merito alle prestazioni sociali percepite.

Il comma 1-bis, inserito dalla Camera dei deputati dell'articolo 36 prevede un incremento, per gli anni 2022-2025, delle risorse finanziarie destinate all'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato per i dirigenti di seconda fascia assegnati agli uffici di diretta collaborazione del Ministro della salute e alla struttura tecnica di supporto operante presso l'Organismo indipendente di valutazione della performance del medesimo Ministero (Oiv).

L'articolo 36, comma 2, proroga al 31 dicembre 2022, con il consenso degli interessati e per il personale in servizio al 30 giugno 2022, la durata della ferma dei medici e degli infermieri militari arruolati in relazione all'emergenza Covid- 19.

L'articolo 36, comma 3, proroga al 31 dicembre 2022, per il personale in servizio alla data del 30 giugno 2022 e con il consenso degli interessati, la durata degli incarichi individuali a tempo determinato relativi a 10 funzionari tecnici per la biologia, la chimica e la fisica, conferiti ai sensi decreto-legge n. 221 del 2021.

Il comma 4-bis, inserito dalla Camera dei deputati ; dell'articolo 36 proroga dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 la normativa transitoria che consente il conferimento - da parte degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale - di incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a dirigenti medici, veterinari e sanitari e al personale del ruolo sanitario del comparto sanità, collocati in quiescenza (anche se non iscritti al competente albo professionale in conseguenza del collocamento a riposo), nonché agli operatori sociosanitari collocati in quiescenza.

L'articolo 36-bis, inserito dalla Camera dei deputati consente in via transitoria l'elevamento, da parte delle singole Regioni o Province autonome, del numero massimo di assistiti in carico presso i medici di medicina generale aventi anche - nell'ambito del ruolo unico dell'assistenza primaria - un incarico ad attività oraria di 24 ore settimanali.

L'articolo 37 elimina una lacuna della disciplina sull'amministrazione straordinaria, regolando le modalità di proroga del termine per la conclusione dei programmi previsti per evitare l'insolvenza o il fallimento delle imprese. La disposizione in commento richiede - ai fini della proroga del termine di esecuzione dei programmi - la espressa richiesta dell'organo commissariale. La proroga viene configurata come ipotesi eccezionale, per cui viene fissato un termine finale.

L'articolo 37-bis introdotto alla Camera dei deputati modifica le disposizioni concernenti la segnalazione, da parte dell'Agenzia delle entrate dei debiti IVA ai fini dell'emersione anticipata della crisi d'impresa, i termini entro i quali le segnalazioni citate sono inviate dalla medesima Agenzia, nonché i termini a decorrere dai quali le disposizioni in questione sono applicabili.

Il comma I dell'articolo 38 reca alcune novelle alla disciplina dell'assegno unico e universale per i figli a carico, di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230; le novelle - che, ai sensi del successivo comma 2, hanno effetto retroattivo dal 10 marzo 2022 - sono intese all'inserimento - tra i nuclei familiari aventi diritto all'assegno - dei nuclei familiari orfanili, composti da almeno un orfano maggiorenne, con disabilità grave e già titolare di un trattamento pensionistico in favore dei superstiti (lettera a) del comma 1) e nell'ampliamento, con riferimento ai figli a carico con disabilità e limitatamente all'anno 2022, dei benefici del suddetto istituto (lettere b) e c)).

Il successivo comma 3 riduce, nella misura di 136,2 milioni di euro per il 2022, la dotazione del Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità, ai fini della copertura dell'onere finanziario derivante dalle novelle di cui alle lettere b) e c) del comma 1 (nonché dal suddetto effetto retroattivo di cui al comma 2).

Il comma 1 dell'articolo 38-bis, novellando interamente l'articolo 157-bis del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, disciplina la materia degli assegni per situazioni di famiglia.

L'articolo 39-bis, introdotto nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, estende la disciplina "speciale" prevista con riguardo alla sessione 2020 anche alla prossima sessione dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato.

L'articolo 40 aumenta da 180 a 270 giorni il termine entro il quale i venditori devono confermare le operazioni per l'acquisto con ecoincentivi (cosiddetti ecobonus) dei veicoli a basse emissioni.

L'articolo 40-bis, introdotto dalla Camera, reca una rimodulazione delle risorse destinate per il 2022 alla concessione di incentivi all'acquisto di veicoli elettrici, disponendo il trasferimento di 20 milioni di euro dagli incentivi all'acquisto di automobili elettriche agli incentivi all'acquisto di ciclomotori elettrici.

L'articolo 40-ter introduce una procedura semplificata per gli adempimenti relativi ai recipienti a pressione contenenti gas di petrolio liquefatto (GPL) con capacità complessiva superiore a 13 metri cubi, mediante l'impiego del metodo basato sulle emissioni acustiche, purché il massimale assicurativo sia di importo non inferiore a 5 milioni di euro.

L'articolo 40-quater sopprime, ai fini della fruizione di alcuni crediti di imposta riconosciuti alle imprese per l'acquisto di energia elettrica e di gas naturale, l'obbligo del rispetto della normativa della disciplina europea degli aiuti di Stato di modesto importo (gli aiuti cosiddetti de minimis). La norma sopprime, altresì, il termine del 10 maggio 2022 previsto per avvalersi della nuova disciplina della cessione del credito (che consente sempre alle banche ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario la cessione a favore di soggetti diversi dai consumatori o utenti), consentendo in tal modo l'applicazione della semplificazione procedurale anche alle comunicazioni avvenute precedentemente a tale data.

L'articolo 41 incrementa, di 70 milioni di euro, le risorse finanziarie destinate al finanziamento annuale dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo.

L' articolo 41-bis, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera rende strutturale ed obbligatoria, a decorrere dal 10 settembre 2022 la procedura semplificata relativa alle comunicazioni di lavoro agile, attualmente prevista in via transitoria fino al 31 agosto 2022, in base alla quale i datori di lavoro privati comunicano in via telematica al Ministero del lavoro i nominativi dei lavoratori e la data di inizio e di cessazione delle prestazioni di lavoro in modalità agile, senza obbligo di allegare l'accordo individuale.

Gli articoli 42 e 43 recano alcune misure per la semplificazione delle procedure di ingresso dei lavoratori stranieri. In particolare, si riduce da 60 a 30 giorni il termine per il rilascio del nulla osta al lavoro subordinato da parte dello sportello unico per l'immigrazione, esclusivamente per le istanze presentate a seguito del decreto sui flussi d'ingresso per l'anno 2022 e per quelle che saranno presentate con il prossimo decreto flussi per l'anno 2023. Inoltre, si riduce da 30 a 20 giorni il termine per il rilascio del visto da parte delle rappresentanze diplomatiche italiane per l'ingresso in Italia dei lavoratori stranieri che si trovano all'estero e che hanno ottenuto il nulla osta. Infine, estende, nel rispetto di determinate condizioni, l'ambito applicativo delle disposizioni di semplificazione anche nei confronti dei cittadini stranieri che si trovano nel territorio nazionale, anziché all'estero, alla data del 10 maggio 2022, sempreché per i quali sia stata presentata domanda diretta a istaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato nell'ambito del decreto flussi 2021.

L'articolo 44, al fine di semplificare gli ingressi in Italia di lavoratori extra UE previsti annualmente da appositi decreti (decreti flussi), per il 2021 e il 2022 modifica la procedura di verifica circa l'osservanza dei presupposti contrattuali richiesti dalla normativa vigente ai fini dell'assunzione di lavoratori stranieri, affidando tale verifica - qualora non sia già stata effettuata per il 2021 - in via esclusiva a professionisti iscritti in appositi albi e alle organizzazioni datoriali comparativamente più rappresentative sul Piano nazionale, in luogo dell'ispettorato nazionale del lavoro, al quale viene comunque riconosciuta la possibilità di effettuare controlli a campione sul rispetto dei requisiti e delle procedure previste dall'articolo in commento.

L'articolo 45, per consentire una più rapida definizione delle procedure di rilascio del nulla osta al lavoro, autorizza il Ministero dell'interno a utilizzare, tramite una o più agenzie di somministrazione di lavoro, prestazioni di lavoro a contratto a termine, anche in deroga alle norme previste dal codice dei contratti pubblici, nel limite massimo di spesa di 5,7 milioni di euro per l'anno 2022, da ripartire tra le sedi di servizio interessate. Per la medesima finalità, il Ministero dell'interno potrà inoltre potenziare le risorse umane impiegate con l'incremento del lavoro straordinario del personale già in servizio, incrementare il servizio di mediazione culturale e realizzare interventi di adeguamento delle piattaforme informatiche. A tal fine, sono stanziate ulteriori risorse pari a 6,7 milioni di euro per il 2022.

L'articolo 45, ai commi da 3-bis a 3-septies, introdotti nel corso dell'esame presso la Camera, prevede la soppressione delle Commissioni mediche di verifica e il trasferimento delle relative funzioni all'INPS.

L'articolo 45, commi da 3-octies a 3-decies, consente, ai soggetti che non adottano i princìpi contabili internazionali, la facoltà di valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al loro valore di iscrizione anziché al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato (comma 3-octies), prevedendo alcuni limiti applicativi per le imprese di assicurazione e di riassicurazione (commi 3-novies e 3-decies).

L'articolo 46 reca, al comma 1, le disposizioni finanziarie per l'attuazione delle disposizioni recate dal decreto-legge in esame, autorizzando il Ministro dell'economia e delle finanze apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il comma 2 dispone circa la data di applicazione di alcune modifiche normative in tema di contabilità di Stato che sono state introdotte dal provvedimento in esame.

L'articolo 46-bis prevede che le disposizioni del decreto-legge in esame si applichino alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.

L'articolo 47 disciplina l'entrata in vigore del decreto-legge.

Concludo ringraziando gli Uffici della 6a Commissione per il supporto prezioso che hanno sempre fornito in questa legislatura ed in particolare il dottore Bruschi.

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Accoto, Agostinelli, Airola, Alderisi, Auddino, Barachini, Barboni, Battistoni, Bellanova, Bini, Boccardi, Bongiorno, Borgonzoni, Bossi Umberto, Cattaneo, Centinaio, Cerno, Ciampolillo, Croatti, De Poli, De Vecchis, Di Marzio, Di Nicola, Endrizzi, Fazzolari, Fenu, Ferro, Floridia, Galliani, Garavini, Gaudiano, Ghedini, Giacobbe, Lanzi, Laus, Malpezzi, Merlo, Messina Assunta Carmela, Mirabelli, Moles, Monti, Napolitano, Nisini, Pichetto Fratin, Pizzol, Porta, Pucciarelli, Ricciardi, Rizzotti, Ronzulli, Sciascia, Segre, Sileri, Stefano e Trentacoste.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Arrigoni, Castiello, Fazzone, Magorno e Urso, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica.

È considerata in missione, ai sensi dell'art. 108, comma 2, primo periodo, del Regolamento, la senatrice Modena.

Commissioni permanenti, approvazione di documenti

Le Commissioni riunite 3a e 4a, nella seduta del 26 luglio 2022, hanno approvato due risoluzioni, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento:

a conclusione dell'esame dell'affare assegnato sulla deliberazione del Consiglio dei ministri in merito alla prosecuzione delle missioni internazionali in corso e alla partecipazione dell'Italia a ulteriori missioni internazionali per l'anno 2022, adottata il 15 giugno 2022 (Doc. XXIV, n. 66);

a conclusione dell'esame dell'affare assegnato sulla relazione analitica sulle missioni internazionali in corso e sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, riferita all'anno 2021, anche al fine della relativa proroga per l'anno 2022, deliberata dal Consiglio dei ministri il 15 giugno 2022 (Doc. XXIV, n. 67).

Bilancio interno del Senato, presentazione e deferimento

Il Consiglio di Presidenza ha deliberato il Rendiconto delle entrate e delle spese del Senato per l'anno finanziario 2021 (Doc. VIII, n. 9) e il Progetto di bilancio interno del Senato per l'anno finanziario 2022 (Doc. VIII, n. 10), predisposti dai senatori Questori.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 165, comma 1, del Regolamento, i predetti documenti sono trasmessi alla 5a Commissione permanente.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Ministro dell'economia e delle finanze

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2021 (2682)

(presentato in data 02/08/2022)

C.3675 approvato dalla Camera dei deputati;

Ministro dell'economia e delle finanze

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2022 (2683)

(presentato in data 02/08/2022)

C.3676 approvato dalla Camera dei deputati;

Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Ratifica ed esecuzione dei Protocolli al Trattato del Nord Atlantico sull'adesione della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia, fatti a Bruxelles il 5 luglio 2022 (2684)

(presentato in data 02/08/2022)

C.3687 approvato dalla Camera dei deputati.

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

3ª Commissione permanente Affari esteri, emigrazione

Gov. Draghi-I: Ministro affari esteri e coop. inter.le Di Maio ed altri

Ratifica ed esecuzione dei Protocolli al Trattato del Nord Atlantico sull'adesione della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia, fatti a Bruxelles il 5 luglio 2022 (2684)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 4ª (Difesa), 5ª (Bilancio)

C.3687 approvato dalla Camera dei deputati

(assegnato in data 02/08/2022);

5ª Commissione permanente Bilancio

Gov. Draghi-I: Ministro economia e finanze Franco

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2021 (2682)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 3ª (Affari esteri, emigrazione), 4ª (Difesa), 6ª (Finanze e tesoro), 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni), 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare), 10ª (Industria, commercio, turismo), 11ª (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale), 12ª (Igiene e sanità), 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali), 14ª (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali

C.3675 approvato dalla Camera dei deputati

(assegnato in data 02/08/2022);

5ª Commissione permanente Bilancio

Gov. Draghi-I: Ministro economia e finanze Franco

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2022 (2683)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 3ª (Affari esteri, emigrazione), 4ª (Difesa), 6ª (Finanze e tesoro), 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni), 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare), 10ª (Industria, commercio, turismo), 11ª (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale), 12ª (Igiene e sanità), 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali), 14ª (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali

C.3676 approvato dalla Camera dei deputati

(assegnato in data 02/08/2022).

Governo, trasmissione di atti per il parere. Deferimento

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera del 29 luglio 2022, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare - ai sensi dell'articolo 31, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e degli articoli 1 e 3 della legge 4 ottobre 2019, n. 117 - lo schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 75, di attuazione della direttiva (UE) 2017/1371 relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (n. 405).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-bis del Regolamento, lo schema di decreto è stato deferito - in data 29 luglio 2022 - alla 2ª Commissione permanente, che esprimerà il parere entro 40 giorni dall'assegnazione. Le Commissioni permanenti 5ª e 14ª potranno formulare le proprie osservazioni alla 2ª Commissione in tempo utile rispetto al predetto termine.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera del 30 luglio 2022, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1, commi 1, 2, 18, 19 e 24, lettere h) e i) della legge 26 novembre 2021, n. 206, e dell'articolo 1, commi 1, 2, 26 e 27, della legge 27 settembre 2021, n. 134 - lo schema di decreto legislativo recante norme sull'ufficio per il processo in attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, e della legge 27 settembre 2021, n. 134 (n. 406).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-bis del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alla 2ª Commissione permanente e, per i profili finanziari, alla 5ª Commissione permanente, che esprimeranno i pareri entro 60 giorni dall'assegnazione.

Governo, trasmissione di atti

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 22 luglio 2022, ha inviato gli estratti della seguente documentazione concernente l'esercizio di poteri speciali, ai sensi del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56:

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 luglio 2022, con prescrizioni, ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, in ordine alla notifica Linkem S.p.A. - Piano annuale 2022-2023 degli acquisti di beni e servizi relativi alla progettazione, alla realizzazione alla manutenzione e alla gestione dei servizi di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G. Il predetto documento è trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a, alla 8a e alla 10a Commissione permanente (Atto n. 1235);

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 luglio 2022, con condizioni, ai sensi dell'articolo 2, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, in ordine alla notifica delle società Advantest Europe GMBH e CREA - Collaudi elettronici automatizzati S.r.l. - Acquisizione, da parte di Advantest Europe GMBH, dell'intero capitale sociale di CREA - Collaudi Elettronici Automatizzati S.r.l.. Il predetto documento è trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a, alla 4a e alla 10a Commissione permanente (Atto n. 1236);

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 luglio 2022, con condizioni, ai sensi dell'articolo 2, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, in ordine alla notifica delle società IMPULSE I S.A' R.L. e TIM S.p.A. - Acquisizione da parte di Impulse 1 S.à r.l., appartenente al Gruppo Ardian Holding, di una partecipazione di controllo in Daphne3 S.p.A., che detiene il 30,2% del capitale sociale di Inwit S.p.a.. Il predetto documento è trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a, alla 4a e alla 10a Commissione permanente (Atto n. 1237).

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 28 luglio 2022, ha inviato, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, la comunicazione concernente la revoca dell'incarico di funzione dirigenziale di livello generale al magistrato dottor Roberto Tartaglia.

Con lettere in data 28 luglio 2022 il Ministero dell'interno, in adempimento a quanto previsto dall'articolo 141, comma 6, del decreto legislativo 8 agosto 2000, n. 267, ha comunicato gli estremi dei decreti del Presidente della Repubblica concernenti lo scioglimento dei consigli comunali di Novi Ligure (Alessandria), Soragna (Parma) e Aurigo (Imperia).

Governo, trasmissione di atti e documenti dell'Unione europea di particolare rilevanza ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 234 del 2012. Deferimento

Ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti i seguenti documenti dell'Unione europea, trasmessi dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in base all'articolo 6, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234:

Proposta di regolamento del Consiglio relativo a misure coordinate di riduzione della domanda di gas (COM(2022) 361 definitivo), alla 10a Commissione permanente e, per il parere, alla 14a Commissione permanente;

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio - Relazione di previsione strategica 2022 - Abbinamento tra transizione verde e transizione digitale nel nuovo contesto geopolitico (COM(2022) 289 definitivo), alla 8a e alla 13a Commissione permanente e, per il parere, alla 14a Commissione permanente.

Governo e Commissione europea, trasmissione di atti e documenti dell'Unione europea

Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, nel periodo dal 7 giugno al 21 luglio 2022, ha trasmesso - ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 - atti e documenti dell'Unione europea.

Nel medesimo periodo, la Commissione europea ha inviato atti e documenti da essa adottati.

L'elenco dei predetti atti e documenti, disponibili presso l'Ufficio dei rapporti con le istituzioni dell'Unione europea, è trasmesso alle Commissioni permanenti.

Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, trasmissione di documenti. Deferimento

Il Presidente dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, con lettera in data 20 luglio 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 172, comma 3-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la relazione sull'adempimento degli obblighi posti a carico delle regioni, degli enti di governo dell'ambito e degli enti locali in materia di servizio idrico integrato, riferita al primo semestre del 2022.

Il predetto documento è trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a, alla 10a e alla 13a Commissione permanente (Doc. CXLVI, n. 9).

Il Presidente dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, con lettera in data 20 luglio 2022, ha inviato, ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera i), della legge 14 novembre 1995, n. 481, e dell'articolo 1, comma 12, primo e secondo periodo, della legge 23 agosto 2004, n. 239, la relazione sullo stato dei servizi e sull'attività svolta dall'Autorità medesima, riferita all'anno 2021.

Il predetto documento è trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 10a Commissione permanente (Doc. CXLI, n. 5).

Corte costituzionale, trasmissione di sentenze. Deferimento

La Corte costituzionale ha inviato, a norma dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, la sentenza n. 195 del 23 giugno 2022, depositata il successivo 26 luglio, con la quale dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 (Nuove norme sulla cittadinanza), nella parte in cui non esclude, dal novero delle cause ostative al riconoscimento del diritto di cittadinanza, la morte del coniuge del richiedente, sopravvenuta in pendenza dei termini previsti per la conclusione del procedimento di cui al successivo articolo 7, comma 1.

Il predetto documento è trasmesso, ai sensi dell'articolo 139, comma 1, del Regolamento, alla 1a e alla 2a Commissione permanente (Doc. VII, n. 173).

Regioni e province autonome, trasmissione di relazioni. Deferimento

Il Difensore civico della provincia autonoma di Trento, in data 20 luglio 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n. 127, la relazione sull'attività svolta nell'anno 2021.

Il predetto documento è trasmesso alla 1a Commissione permanente (Doc. CXXVIII, n. 32).

Regioni e province autonome, trasmissione di atti

Con lettera in data 26 luglio 2022, la Presidenza della Regione autonoma della Sardegna, in adempimento a quanto previsto dall'articolo 2, comma 5, della legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13, e successive modificazioni, ha comunicato gli estremi del decreto del Presidente della Regione n. 57 del 26 luglio 2022, n. 21, concernente lo scioglimento del Consiglio comunale di Assemini e la nomina del dottor Bruno Carcangiu a Commissario straordinario per la gestione provvisoria del comune.

Enti pubblici e di interesse pubblico, trasmissione di atti. Deferimento

Il Presidente dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, con lettera in data 29 luglio 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della legge 28 giugno 2016, n. 132, il rapporto sull'attività svolta dal Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA), riferito all'anno 2021.

Il predetto documento è trasmesso alla 13a Commissione permanente (Doc. CCXXXVII, n. 5).

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

BOLDRINI Paola - Al Ministro della giustizia. - Premesso che:

a fine luglio 2021 la Ministra in indirizzo, in un intervento alla Camera dei deputati, ha annunciato nuovi investimenti di edilizia carceraria nell'ambito dei fondi complementari al PNRR, prevedendo la realizzazione di 8 nuovi padiglioni, uno dei quali a Ferrara;

i lavori dovrebbero riguardare la realizzazione di nuovi spazi che saranno intesi sia come camere sia come spazi di trattamento;

attualmente nella casa circondariale "Costantino Satta" di Ferrara sono detenute 344 persone rispetto ad una capienza regolamentare di 244 posti (dati del Ministero della giustizia);

ancora non si conosce la data di inizio lavori (per la fine lavori si parla del 2026), risulta però che il nuovo padiglione, per un'ottantina di unità, verrà costruito all'interno delle mura di cinta del carcere, sull'area agricola attualmente destinata alla fiorente attività dell'orto, comportando così la fine di una delle attività di lavoro all'aria aperta cui hanno accesso i detenuti;

non risulta che a tale intervento di costruzione corrisponda un proporzionato intervento in termini di aumento del personale carcerario, di polizia e di servizi educativi;

al conclamato problema di sovraffollamento si aggiunge il sottodimensionamento del personale carcerario di polizia e dei servizi educativi, con conseguenze gravi, in termini sia di gestione della sicurezza ordinaria, che della sicurezza a fronte di eventi eccezionali, oltre a rendere estremamente difficile soddisfare la finalità rieducativa della pena, tramite occasioni di lavoro, studio, formazione, attività dentro le mura del carcere che sostengano e consentano il percorso di reinserimento della persona detenuta, diminuendo al contempo le probabilità della recidiva;

diventa fondamentale, a questo punto, che ci sia un'accurata valutazione di impatto sulla città di Ferrara circa l'insediamento di un eventuale nuovo padiglione oltre ai dettagli sulla sua realizzazione e alla tipologia di detenuti destinatari, dal momento che il nuovo padiglione cancellerebbe un'importante attività per i detenuti e per la stessa struttura carceraria, trattandosi di un orto, la cui produzione è utile anche alla cucina interna,

si chiede di sapere quale sia lo stato di attuazione del progetto e se il Ministro in indirizzo non ritenga necessaria una valutazione di impatto sulla città di Ferrara circa l'insediamento di un eventuale nuovo padiglione, nonché sui servizi sanitati territoriali.

(4-07335)

CIRIANI - Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'economia e delle finanze. - Premesso che:

nella mattinata del 25 luglio 2022 il gruppo di hacker "Lockbit 3.0" ha annunciato di aver rubato 100 gigabyte (erano 78 in un primo comunicato) di dati dell'Agenzia delle entrate;

in particolare, nelle schermate pubblicate dal gruppo criminale si possono vedere varie schermate di dati esfiltrati, principalmente dati sulla trasparenza, inclusi numerosi documenti d'identità in corso di validità, che i criminali minacciano di divulgare se non verrà pagato un riscatto entro la data del 1° agosto 2022;

Lockbit 3.0 (precedentemente noti come ABCD e poi Lockbit e Lockbit 2.0) è un'organizzazione di hacker che opera su commissione e che ha in passato compiuto numerose operazioni molto importanti di furto di dati e ricatto (tra i più famosi il furto ad "Accenture"), e in numerosi casi in seguito i dati sono stati effettivamente pubblicati;

nel pomeriggio del 25 luglio con un comunicato ufficiale l'Agenzia delle entrate ha precisato "di aver immediatamente chiesto un riscontro e dei chiarimenti a Sogei SPA, società pubblica interamente partecipata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, che gestisce le infrastrutture tecnologiche dell'amministrazione finanziaria e che sta effettuando tutte le necessarie verifiche";

in un secondo momento, un comunicato di SOGEI ha smentito il presunto attacco, affermando: "In merito al presunto attacco informatico al sistema informativo della fiscalità, Sogei spa informa che dalle prime analisi effettuate non risultano essersi verificati attacchi cyber né essere stati sottratti dati dalle piattaforme ed infrastrutture tecnologiche dell'Amministrazione Finanziaria". Inoltre, spiegava la società, "dagli accertamenti tecnici svolti Sogei esclude pertanto che si possa essere verificato un attacco informatico al sito dell'Agenzia delle Entrate. Resta in ogni caso attiva la collaborazione con l'Agenzia per la Cybersicurezza nazionale e la Polizia Postale al fine di dare il massimo supporto alle indagini in corso";

durante il TG1 delle ore 20:00 della medesima giornata il direttore dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN) Roberto Baldoni è intervenuto ipotizzando che l'attacco potesse essere stato rivolto non direttamente all'Agenzia delle entrate ma a un ente terzo, confermando la prosecuzione delle indagini;

qualora l'attacco venisse confermato, sarebbe il ventiduesimo dall'inizio dell'anno ai danni della pubblica amministrazione italiana;

considerata la mole e la tipologia di dati impiegati dall'Agenzia delle entrate, anche se l'emergenza dovesse risolversi per il meglio, si auspica che questa sia l'occasione per verificare che non ci sia alcun tipo di vulnerabilità e che i dati dei contribuenti siano del tutto al sicuro, ma anche per monitorare come i vari soggetti che si occupano di sicurezza informatica e trattamento dei dati all'interno della pubblica amministrazione si relazionino tra loro, controllandosi e collaborando vicendevolmente, per la sicurezza dei cittadini,

si chiede di sapere:

se si intenda porre la massima attenzione nella gestione di questa delicata situazione e, qualora fosse accertata l'effettiva detenzione dei dati da parte del gruppo criminale, se non si consideri necessario avviare un'indagine interna volta a chiarirne le cause ed evitare che quanto accaduto si ripeta in futuro, tutelando la riservatezza e la sicurezza delle persone e i soggetti interessati dal furto;

se non si ritenga necessario e urgente individuare i controlli e le verifiche che sono stati operati da altre agenzie e organi dello Stato fino ad oggi per verificare che le informazioni gestite da SOGEI siano davvero al sicuro e che non ci siano falle nella catena della sicurezza dei dati a tutti i livelli in cui essi vengono trattati.

(4-07336)

ANASTASI, GAUDIANO Felicia, DONNO Daniela, TRENTACOSTE, CROATTI, LANNUTTI - Al Ministro della transizione ecologica. - Premesso che:

l'Etna è tornato in azione ricoprendo di materiale piroclastico i paesi pedemontani del versante ionico siciliano e precisamente i territori di Giarre, Riposto, Archi, Torre Archirafi, Carruba, Altarello, Petrulli, Milo, Fornazzo, Sant'Alfio, Praino, San Giovanni Montebello, Zafferana etnea, Santa Venerina, Pozzillo, Stazzo e Mangano;

dal febbraio scorso ad oggi, si sono susseguite decine di eruzioni del cratere di sud est, che hanno ricoperto tetti, strade, auto, fino ad entrare nelle abitazioni e nei negozi dei comuni della fascia ionica e di quella pedemontana vicina all'Etna, provocando danni enormi alle comunità colpite dagli eventi parossistici;

considerato che:

con la modifica alla normativa sul trattamento delle ceneri vulcaniche introdotta dal "decreto semplificazioni" (decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77), a seguito anche delle interlocuzioni del primo firmatario della presente interrogazione con il sottosegretario Fontana, la cenere non è più trattata come rifiuto ma come risorsa in ambito agricolo ed edilizio;

a fronte della nuova normativa sulla cenere, i Comuni e gli enti locali coinvolti non conoscono tuttavia le modalità di rimozione, raccolta, stoccaggio e conferimento negli appositi centri di trattamento degli inerti;

a loro volta, vi è incertezza da parte di tali centri di trattamento degli inerti su come ricevere e trattare la cenere vulcanica, non essendovi una regolazione di attuazione che fornisca alle amministrazioni ulteriori chiarimenti sull'applicazione concreta della disciplina,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della problematica;

se e quali misure intenda adottare relativamente alle modalità di rimozione, raccolta, stoccaggio e conferimento della cenere vulcanica con l'obiettivo di favorire soluzioni univoche e certe da parte dei Comuni, degli enti locali e di tutti i soggetti coinvolti nelle operazioni.

(4-07337)

(Già 3-02859)

VESCOVI - Ai Ministri dell'università e della ricerca e per la pubblica amministrazione. - Premesso che, per quanto risulta all'interrogante:

da numerosi organi di stampa, tra cui "la Nazione", "il responsabilecivile.it" del 5 marzo 2019, "La Verità" e l'"Ansa" del 17 marzo 2022, e "Libero quotidiano" del 22 luglio 2022, emergono indiscrezioni di notevole rilievo in merito a presunti concorsi universitari pilotati;

nel caso di specie, qualcuno sembrerebbe aver influenzato le politiche dell'università di Firenze sui concorsi da bandire, orientandone l'esito ed elargendo cattedre ai predestinati;

non solo, ma in merito all'inchiesta sui concorsi truccati anche presso l'azienda ospedaliera di Careggi, emergono addirittura le trame del direttore generale, che testualmente avrebbe detto: "chi non è stato messo lì dalla sinistra, deve perdere il posto";

e ancora, sarebbero emersi demansionamenti e episodi di mobbing nei confronti di coloro che avrebbero deciso di esporsi denunciando tali accadimenti con ripercussioni giudiziarie da parte di magistrati coinvolti nella vicenda;

il quadro che se ne ricava è sconcertante e segnala un'emergenza etica a tutti i livelli, nonché la necessità di un'assunzione di responsabilità da parte di chi ha chiuso gli occhi davanti a tanto malcostume o ne è stato autore,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti e se non ritengano doveroso avviare gli accertamenti del caso in ordine a quanto emerso, al fine di fare chiarezza sulla correttezza delle procedure concorsuali, adottando urgenti ed opportuni provvedimenti, perché sia garantita la parità di trattamento tra tutti i partecipanti e perché sia ripristinato e garantito un corretto esercizio delle funzioni pubbliche.

(4-07338)

CORRADO Margherita, ANGRISANI Luisa, LANNUTTI, GRANATO Bianca Laura - Al Ministro della cultura. - Premesso che:

l'accademia di storia dell'arte sanitaria (ASAS), con sede a Roma nel museo storico dell'arte sanitaria, ospitato nel complesso ospedaliero di "Santo Spirito in Sassia" sul lungotevere omonimo, fu fondata nell'aprile 1920 come istituto storico per il museo dell'arte sanitaria e due anni più tardi divenne ente morale. Articolata in due sezioni (scienze storico-sanitarie e scienze storico-biologiche), che all'assemblea generale assicurano l'una 50 e l'altra 25 soci effettivi (e altrettanti soci corrispondenti) si dotò poi di uno statuto (1934), rimasto in vigore fino alla modifica del 1987;

l'iniziativa della fondazione, assunta dal generale Mariano Borgatti e dai professori Giovanni Carbonelli e Pietro Capparoni, riunì 9 importanti soggetti: il Comune di Roma (oggi Città metropolitana di Roma capitale), i Ministeri dell'interno (poi sostituito da quello della salute), della pubblica istruzione (poi sostituito da quello della cultura), della guerra e della marina (poi della difesa), il sovrano militare ordine di Malta, l'ordine sovrano militare dei santi Maurizio e Lazzaro, la Croce rossa italiana e il pio istituto di S. Spirito e ospedali riuniti di Roma (oggi ASL Roma 1);

considerato che:

l'attuale consiglio di reggenza dell'accademia, da statuto forte di 21 membri fra temporanei e permanenti, è formato dai previsti 12 membri eletti dall'assemblea generale per un triennio (7 dei quali, invece dei 5 previsti insieme al conservatore del museo, sono oggi anche nella giunta esecutiva) e 8 membri permanenti, in rappresentanza degli enti fondatori (ad oggi 7, in attesa del soggetto designato da Roma capitale), nonché da 3 membri cooptati e una bibliotecaria;

risulta agli interroganti che il consiglio di reggenza sia scaduto il 19 febbraio 2022 ma si sia poi auto-prorogato alla scadenza naturale (25 luglio 2022) della nomina del presidente, Giovanni Iacovelli, anomalia che si è aggiunta a quella, parimenti sorprendente, delle nomine di accademici ad oggi non ratificate dal Ministero della cultura, che nei confronti dell'accademia esercita compiti di tutela e vigilanza per il tramite della Direzione generale educazione, ricerca e istituti culturali, benché l'art. 4 dello statuto condizioni l'ingresso in carica dei soci all'assenso espresso da quel dicastero e l'art. 14 faccia altrettanto per i membri temporanei del consiglio di reggenza,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo possa chiarire se sussistano le condizioni per un'ulteriore proroga sine die dell'attuale consiglio di reggenza dell'accademia di storia dell'arte sanitaria (e se questa debba essere avallata o meno dal Ministero della cultura) o non si debbano invece indire immediatamente le elezioni per il rinnovo di tale organo e la designazione del nuovo presidente;

se sussistano le condizioni di esclusione dal voto che eleggerà il nuovo consiglio di reggenza per i soci la cui nomina non è stata ratificata dal Ministero, quindi da statuto mai entrati in carica come soci né in grado di diventare membri del consiglio se non previo assenso ministeriale, e se non sia il caso di optare per un commissariamento temporaneo dell'ente, in attesa della conclusione della procedura.

(4-07339)

CORRADO Margherita, ANGRISANI Luisa, LANNUTTI, GRANATO Bianca Laura - Al Ministro della cultura. - Premesso che, per quanto risulta agli interroganti:

è tuttora aperta presso il Tribunale di Pistoia la procedura fallimentare n. 32, conseguente alla sentenza n. 38 del 7 luglio 2017, relativa ad un "Castello, immobile di pregio artistico e storico" sito in via Domenico Giuli n. 1-3 a Crespina Lorenzana (Pisa);

dopo due tentativi di vendita senza incanto del "lotto A. Compendio immobiliare denominato Villa Giuli formato da più corpi di fabbrica sviluppati su parti interrate e seminterrate e più piani, oltre a pertinenze scoperte e terreni annessi" andati deserti a giugno 2019 (prezzo base 695.000 euro) e a gennaio 2022, un portale delle aste giudiziarie oggi lo dice "venduto" con modalità asincrona telematica nell'asta del 14 giugno 2022, dove il prezzo base era di 534.000 euro e l'offerta minima di 401.000. Un altro portale, però, dal 28 luglio 2022 fissa la data dell'asta successiva dello stesso lotto A2789740 al 29 novembre 2022, con prezzo base 400.000 euro e offerta minima di 300.000, lasciando intuire che anche l'ultima tentata vendita non è andata a buon fine: il portale del tribunale lo attesta, infatti, "non aggiudicato", come si apprende dal sito "astegiudiziarie.it";

considerato che il complesso edilizio noto come villa Giuli o villa-palazzo di Lorenzana, eretto nella parte settentrionale dell'abitato storico e poderosamente contraffortato, pare che esistesse fin dalla prima metà del XVI secolo ma è conservato nelle forme assunte nel secondo Settecento, al netto degli interventi di modifica, restauro e ampliamento dei volumi voluti nel tardo Ottocento da Domenico Giuli. Il valore storico dell'immobile, forte di 81 stanze distribuite fuori terra su tre piani, più altana e locali interrati su due piani, con giardino e parco storico attiguo, valore riconosciuto con dichiarazione d'interesse culturale particolarmente importante n. 177 del 10 maggio 2006 ai sensi dell'art. 10, comma 1, del decreto legislativo n. 42 del 2004, sarebbe accresciuto da affreschi che ornavano le sale di rappresentanza (si veda sul sito "spazioinwind.libero.it/amministrareinsieme/villagiuli.htm");

valutato che:

acquistato dal Comune il 7 marzo 1980 ad un prezzo molto conveniente quando era ancora in buono stato, a seguito di ipotesi d'utilizzo valutate collegialmente con i Comuni limitrofi, la Provincia e la Regione a fini ricettivi (oscillando tra destinazione socio-sanitaria e turistica) ma mai concretizzate per oltre 20 anni, il compendio, articolato in più corpi ed esteso su 3.200 metri quadri, si è andato inesorabilmente degradando a causa della mancata manutenzione seguita all'abbandono ("bud2-diario.blogspot.com/2008/01/villa-giuli-lorenzana-pisa.html"), al punto che le coperture sono collassate in più punti e diversi settori risultano inagibili perché collabenti, mentre ancora si perseguivano astratte ipotesi di utilizzo sovente incompatibili con le previsioni di tutela dell'allora Soprintendenza ai beni architettonici;

messa infine all'asta e comprata da una società immobiliare il 17 ottobre 2007 per 1,1 milioni di euro, dopo che il Ministero per i beni e le attività culturali aveva autorizzato il Comune all'alienazione di villa Giuli (16 agosto 2007) senza poi esercitare il diritto di prelazione ex art. 60 del codice nonostante l'avesse assoggettata a vincolo, la proprietà iniziò in effetti i necessari lavori di restauro del complesso, già allora in "pessimo stato di conservazione e manutenzione", previa messa in sicurezza (tanto è vero che davanti a gran parte delle facciate sono montati ponteggi fissi, già coperti da teli di protezione e decorativi, oggi inagibili anch'essi), per interromperli però quasi immediatamente e assicurare soltanto, per qualche tempo, la pulizia degli spazi esterni (si legga "A villa Giuli è tutto fermo" su "Il Tirreno");

da ultimo, con il fallimento della Badino S.r.l. e la sentenza del 2017, si è pervenuti ai tentativi in atto di vendita a corpo di un compendio articolato in 3 lotti, il primo dei quali è appunto quello che qui interessa,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo possa spiegare perché il Ministero per i beni culturali abbia consentito che villa Giuli, assoggettata a vincolo tutorio nel 2006, fosse venduta a privati e lasciata andare in rovina fino a raggiungere le odierne deplorevoli condizioni di completo degrado in attesa che un'asta giudiziaria le dia un nuovo intestatario, evenienza non ancora verificatasi a distanza di più di 16 anni;

se abbia valutato l'opportunità che lo Stato assicuri villa Giuli al patrimonio pubblico e che cosa aspetti, qualora avesse escluso detta ipotesi, ad attivarsi perché la Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le province di Pisa e Livorno possa condurre un intervento di messa in sicurezza dell'esistente e un altrettanto pronto restauro che interrompa la rovina fin qui lenta ma inesorabile del complesso edilizio simbolo di Lorenzana, agendo ai sensi dell'art. 32 del codice dei beni culturali, che le consente fare le veci della proprietà per poi rivalersi, in futuro, nei confronti di quella.

(4-07340)

CORRADO Margherita, ANGRISANI Luisa, LANNUTTI, GRANATO Bianca Laura - Al Ministro della cultura. - Premesso che, il 26 maggio 2022, con nota prot. n. 14600 inviata al sindaco di Campagnatico (Grosseto) e solo per conoscenza alle tre associazioni di seguito citate, il soprintendente archeologia belle arti e paesaggio per le province di Siena, Grosseto e Arezzo, architetto Gabriele Nannetti, ha posto fine d'imperio al "progetto Monte Leoni. Mappatura topografica dei circuiti murari detti 'murali'", avviato 4 anni fa sulla base del progetto scientifico illustrato nel documento del 1° febbraio 2018 che quell'ufficio di tutela territoriale del Ministero per i beni e le attività culturali protocollò in ingresso il 5 febbraio 2018 con il n. 3274 e approvò con nota prot. 6535 dell'8 marzo 2018 indirizzata alle proponenti "Associazione naturalistica speleologica maremmana", "associazione archeologica Odysseus onlus" e "Progetto Heba associazione onlus", nonché, per conoscenza, al Comune di Campagnatico, atti essenziali di un procedimento amministrativo che la nota del 26 maggio 2022 definisce "protocollo d'intesa";

considerato che, per quanto risulta agli interroganti:

senza entrare nel merito dei risultati del "progetto Monte Leoni", la decisione di chiuderlo "con effetto immediato" sarebbe stata assunta unilateralmente e messa in atto dal dirigente del Ministero della cultura senza preavviso né consultazione ufficiale delle parti interessate, compresi i due referenti interni alla Soprintendenza: il funzionario archeologo responsabile per il territorio di Campagnatico, Matteo Milletti, e il funzionario per le tecnologie Paolo Nannini, coinvolti l'uno giocoforza in qualità di responsabile scientifico e l'altro (di fatto) come coordinatore e rilevatore-topografo. Entrambi non figurano nella lista dei destinatari della nota del 26 maggio neppure per conoscenza, benché il primo vi sia designato responsabile del procedimento;

la sigla (MM) apposta in calce al testo firmato dal soprintendente, peraltro la stessa della nota n. 6535 del 2018, attesta però che almeno il citato funzionario archeologo era al corrente delle intenzioni del superiore ma non ne avrebbe fatto parola né con il collega né con i soggetti esterni all'amministrazione, "investiti" tacitamente del compito di informare quel funzionario di una decisione del suo dirigente e dell'esistenza di un atto uscito dal suo ufficio di cui era stato tenuto all'oscuro benché fosse coinvolto come referente al pari dell'archeologo;

con uguale ambiguità, la nota lascia intendere che, dei 4 cofirmatari della proposta progettuale, l'Associazione naturalistica speleologica maremmana sarebbe in qualche misura (la più) responsabile della conclusione repentina e imprevista dell'attività di ricerca, e a quella in particolare, benché destinataria dell'atto solo per conoscenza, il soprintendente rammenta di rispettare, per il futuro, l'art. 90, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 42 del 2004. L'istanza di accesso agli atti avanzata alla Soprintendenza il 21 giugno dal presidente dell'associazione, Carlo Cavanna, sarebbe rimasta finora inevasa;

valutato che, sempre per quanto risulta agli interroganti:

le spiegazioni della decisione dell'architetto Nannetti contenute nella nota del 26 maggio 2022 appaiono quanto meno vaghe, se non pretestuose: si va da asserite ma non meglio specificate "difficoltà di coordinamento delle operazioni sul campo" (con implicita sconfessione del funzionario che si è sobbarcato quel compito), alla "mancata richiesta della necessaria autorizzazione alle ricognizioni da parte dei soggetti indicati, come ribadito da ns. prot. 6535 del 08.03.2018", senza però fornire prova che in alcuna circostanza, a fronte delle oltre cento ricognizioni compiute in 4 anni e ben note all'amministrazione (se non altro in quanto chiamata ad autorizzare le missioni di Nannini, che ha partecipato a tutte, e destinataria dei suoi resoconti), questa abbia lamentato per iscritto siffatta lacuna e assunto le determinazioni conseguenti;

in merito all'asserita "mancata consegna, anche in seguito a ripetuti solleciti, della documentazione relativa alle attività sul campo", il soprintendente ugualmente non richiama alcun atto ufficiale a sostegno di quanto asserito, né a sua firma, posto che ha assunto l'incarico solo il 20 settembre 2021, né dei predecessori (da ultimo Esmeralda Valente ma prima di lei Andrea Muzzi, dopo la supplenza di Andrea Pessina, seguita alla sospensione di Anna Di Bene del 23 febbraio 2019) (si legga "Nannetti, primo giorno da soprintendente" su "lanazione"), mentre tace che, al riguardo, la nota n. 6535 fissava la consegna "entro un termine temporale concordato", limite che mai sembrerebbe essere stato fissato e comunicato alle parti;

l'ultima contestazione non lascia meno perplessi: il soprintendente taccia infatti di "basso profilo scientifico", quelle "ripetute iniziative di comunicazione al pubblico, non autorizzata da questa SABAP, da parte di alcuni soggetti, nello specifico della Società Naturalistica Speleologica Maremmana, (…) nelle quali si fa esplicitamente riferimento ad attività di questo Ufficio", iniziative che sembra si riducano ad un paio e sulla cui natura e contenuto, come sui tentativi falliti di coinvolgimento della Soprintendenza (comprese le richieste inevase di patrocinio), indugia a lungo Paolo Nannini nella missiva inviata a metà luglio al soprintendente e, per conoscenza, agli archeologi del suo ufficio, al sindaco di Campagnatico e ai presidente delle tre associazioni del progetto Monte Leoni, per esporre il proprio punto di vista su una vicenda che ha la sua cifra nel contegno ambiguo e ineducato dell'ufficio territoriale del Ministero nei confronti dell'ente locale, dei rappresentanti del terzo settore e persino del proprio personale;

in quella sede, peraltro, il funzionario per le tecnologie (forte di titoli e competenze invidiabili in relazione a quel tipo di indagini) dà conto puntualmente dell'accantonamento nell'ufficio distaccato di Grosseto, dove lavora, archiviati nel personal computer in dotazione, degli oltre 10.000 scatti fotografici da lui stesso effettuati durante le missioni del progetto, che ha coinvolto settori dell'agro di Campagnatico ma anche dei comuni limitrofi di Grosseto, Roccastrada e Civitella Paganico, dei tre quaderni di ricognizione con annotazioni e schizzi prodotti, dei file topografici (con 2.623 punti GPS significativi) e del GIS di lavoro pari a 54.4 megabite, negando di aver ricevuto alcuna richiesta di consegna della documentazione dai superiori,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo possa spiegare perché sia stato chiuso senza alcun preavviso il "progetto Monte Leoni", assentito nel 2018 e sviluppato (a costo zero per l'amministrazione) per oltre 4 anni senza che sia mai stata lamentata dalla Soprintendenza con sede a Siena alcuna criticità, e sia stato fatto con una nota per nulla trasparente, nella quale si riscontrano scorrettezze di metodo e di merito sia nei confronti del sindaco di Campagnatico e delle tre associazioni volontaristiche coinvolte nelle attività di ricognizione topografica, sia di un funzionario che ha svolto il ruolo di referente interno;

perché un valido quanto promettente progetto di ricerca (a meno che la volontà di demolirlo non nasca proprio dalla sua validità e dai risultati conseguiti) sia stato cassato di punto in bianco accampando a pretesto doglianze non sufficientemente né seriamente identificate ma ritenute sufficienti a liquidare un'esperienza non solo condivisibile per il fattivo coinvolgimento delle comunità locali (Comune, associazioni di volontariato, proprietari dei terreni percorsi, eccetera) ma fruttuosa quanto all'incremento delle conoscenze e dunque ai fini della tutela di territori misconosciuti come i circa 100 chilometri quadrati del progetto Monte Leoni, dove allo stato attuale la presenza e dunque il controllo da parte degli uffici territoriali del Ministero è pressoché nullo.

(4-07341)

CORRADO Margherita, ANGRISANI Luisa, LANNUTTI, GRANATO Bianca Laura - Al Ministro della cultura. - Premesso che, con i suoi circa 30 ettari, il parco archeologico di capo Colonna e l'attiguo museo statale, che espone i principali reperti mobili legati alle vestigia dell'antichità greca e romana superstiti sul promontorio Lacinio (poi capo Nao, quindi capo delle Colonne e oggi capo Colonna), rappresenta tuttora il principale sito culturale calabrese per importanza storico-archeologica, per estensione ed entità di risorse pubbliche impiegate negli anni (si veda la pagina relativa sul sito "beniculturali.it"). Distante una decina di chilometri da Crotone, esso fa capo alla Direzione regionale musei della Calabria, oggi affidata all'archeologo Filippo Demma;

considerato che, per quanto risulta agli interroganti:

martedì 26 luglio 2022 si è svolta, a Crotone, l'iniziativa promossa dal Comune e dalla Direzione regionale musei (presente anche il soprintendente archeologia belle arti e paesaggi per le province di Catanzaro e Crotone) denominata "Crotone: una nuova alleanza tra pubblico e privato per il rilancio del Museo e del Parco Archeologico Nazionale di Capo Colonna. Il partenariato speciale pubblico privato per la valorizzazione del Patrimonio Culturale della Calabria";

i mass media hanno enfatizzato oltremodo la "nuova alleanza" pubblico-privato, dove il secondo s'identifica con il cosiddetto terzo settore, destinatario del bando pubblicato il 18 luglio 2022 per attivare un partenariato speciale, e hanno cercato di convincere l'opinione pubblica di trovarsi in presenza di una sperimentazione che, tentata per la prima volta in Italia, avrebbe inusualmente preso le mosse dal remoto Lacinio per poi diffondersi ovunque (come riferisce l'articolo "Parte da Crotone il nuovo percorso nella gestione dei beni culturali in Calabria. Illustrato l'avviso per l'alleanza tra pubblico e privato" su "WeSud");

mettendo le mani avanti, Demma avrebbe dichiarato: "Non stiamo svendendo ai privati il nostro patrimonio culturale (…) stiamo solo restituendo ai cittadini quello che lo Stato per lungo tempo ha tenuto per sé", concetto opinabile che Marco D'Isanto, anch'egli in forza alla Direzione regionale, ha esplicitato attribuendo al futuro partner, "che ci si aspetta sia un raggruppamento di soggetti privati", anche il compito, estraneo ai doveri istituzionali del Ministero della cultura e dunque oggetto di una delega impropria, di "costruire un progetto di animazione culturale affinché quell'area diventi un motore di attività di natura culturale, civile e sociale", aggiungendo (qualsiasi cosa significhi) che: "occorrerà dar vita ad un progetto che abbracci la città di Crotone e i suoi beni culturali presenti in città e che abbia la visione di costruire una grande progettualità con pezzi importanti del patrimonio culturale di questa regione e di questa nazione che parli all'Italia intera";

a giudizio degli interroganti, a dispetto di tanta stucchevole retorica, agli addetti ai lavori non è sfuggita la reale natura dell'operazione, che trasuda una volontà neppure più dissimulata di disimpegno dello Stato dai propri compiti istituzionali in tema di patrimonio culturale: una "mela avvelenata" servita nell'immediato ai calabresi ma pensata anche come grimaldello per scardinare in tutta Italia il sistema pubblico di gestione del patrimonio culturale statale, già compromesso dalle politiche del Dicastero nel suo attuale indirizzo politico;

se strategicamente quelle hanno l'obiettivo di alleggerire il Ministero della sua capillare presenza e delle responsabilità assunte per mandato costituzionale nei confronti dei beni culturali demaniali sparsi sul territorio nazionale, poiché mantenere l'una ed esercitare seriamente le altre assorbe molte risorse che tutto lascia supporre si vogliano spostare sulle attività culturali (assai più remunerative in termini di consenso elettorale), la tattica in via di sperimentazione è duplice: cessione a privati dei beni "maggiori" in quanto redditizi, e cessione al terzo settore di quelli "minori". E si comincia, non a caso, dalle aree geograficamente e demograficamente marginali, snobbate dai privati ma che il mondo del no profit potrebbe invece considerare appetibili, a condizione di vedersi garantiti dallo Stato la copertura delle spese e forse anche un quid di sostegno finanziario, impegno comunque di gran lunga meno gravoso, per le casse ministeriali, della spesa imposta dal sistema ormai solo teoricamente in essere, data l'emorragia pilotata del personale Ministero degli anni 2014-2022;

considerato inoltre che:

ad opinione degli interroganti, anche se nel parco e museo di capo Colonna si ottenessero risultati deludenti o comunque diversi da quelli attesi, sarebbe facile silenziarli, impedendo che a Roma arrivi persino l'eco del fallimento, com'è già accaduto quando si spacciava per taumaturgica la sinergia pubblico-privato di tipo "classico"'. L'iniziativa presentata a Crotone il 26 luglio replica, infatti, un errore già commesso dal Ministero a capo Colonna, ripete un esperimento tentato e fallito proprio in quella sede ma senza l'attenuante, questa volta, dell'ignoranza delle conseguenze;

infatti, sempre a quanto risulta, nella prima stagione di vita del museo, aperto nell'estate 2006, i servizi aggiuntivi furono esternalizzati, affidandoli ad un soggetto privato che agì in modo tale da arrivare, dopo qualche tempo, ad un passo dall'annullamento del contratto in autotutela da parte del Ministero. Di recente, poi, il museo è rimasto per più anni "ostaggio" della convenzione firmata con la fondazione che a fine 2014 si era vista approvare e finanziare dalla Regione Calabria un progetto di gestione dei servizi aggiuntivi mai attuato ma costato molto denaro pubblico per la rifunzionalizzazione dei locali pensati come bar e ristorante, che negli anni erano stati convertiti in depositi di materiale archeologico per l'assenza di spazi dedicati;

infine, complice la pandemia da COVID-19, l'istituto è rimasto chiuso per oltre due anni a causa della decisione di sguarnirlo del poco personale ministeriale superstite (cosiddetto AFAV) per garantire, invece, l'apertura del Castello di Le Castella, frazione di Isola di Capo Rizzuto (Crotone), di cui la Direzione regionale musei ha assunto solo di recente la piena responsabilità ma senza avere dipendenti assegnati a quel monumento, che è il secondo più visitato della Calabria tra quanti fanno capo al citato ufficio regionale del Ministero;

valutato che nel Crotonese, distretto marginale di una regione la cui economia è costantemente depressa, dove l'imprenditoria sana è minoritaria e anche quella non riconducibile in modo diretto ad interessi criminali troppo spesso mira solo ad intercettare finanziamenti statali e comunitari invece che a fare impresa, tanto che la sua "aspettativa di vita" è direttamente proporzionale alla vigenza di quelli, anche il terzo settore non sempre nasce da presupposti nobili o, quand'anche li abbia, si mostra incline ad accettare compromessi. Affidare il museo e parco di capo Colonna ad "associazioni che hanno una lunga esperienza in campo culturale", come dichiarato dal direttore Demma nonostante sul territorio non ne esista alcuna, o meglio non ne esista alcuna che a capo Colonna non abbia già dato cattiva prova di sé, è un azzardo almeno pari a quello commesso al tempo del ministro Bondi,

si chiede di sapere a quale titolo la Direzione regionale musei della Calabria abbia inteso cedere al terzo settore la gestione dei servizi aggiuntivi di uno degli istituti di sua competenza, assumendosi il rischio di una scommessa che l'esperienza degli anni scorsi dice persa in partenza, poiché l'assenza di infrastrutture e servizi essenziali rende del tutto velleitario attendersi a capo Colonna quei flussi turistici dei quali si favoleggia come il risultato, invece che come il presupposto, dell'impiego di associazioni no profit nella gestione di uno dei più importanti luoghi della cultura statali del Mezzogiorno.

(4-07342)

BERGESIO, VALLARDI, ZULIANI, PIZZOL Nadia - Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. - Premesso che:

come si apprende dalla stampa, ha ripreso vigore il dibattito sulla delicata questione relativa all'uso della denominazione dell'aceto balsamico italiano DOP;

lo scorso anno la Repubblica di Slovenia ha adottato una norma tecnica per l'introduzione nel mercato interno di una nuova categoria di aceto miscelato con mosto concentrato, recante la denominazione di "aceto balsamico" in lingua italiana, ingannando i consumatori europei sull'acquisto di prodotti che non hanno nulla dell'eccellenza del "made in Italy";

la problematica è grave e mette a rischio i comparti dei tre aceti balsamici tutelati a livello europeo, l'IGP e le due DOP, che complessivamente rappresentano un fatturato al consumo di oltre un miliardo di euro, una produzione annua di circa 100 milioni di litri e un export superiore al 90 per cento;

la filiera italiana coinvolge 265 trasformatori, 180 cantine e produttori di mosto e migliaia di viticoltori che coltivano le sette varietà di uve necessarie per la produzione dell'aceto balsamico;

ciò che si sta verificando è un vero e proprio attacco alle produzioni italiane di eccellenza, trattandosi di una forma di concorrenza sleale che va assolutamente contrastata, in quanto rischia di creare un pericoloso precedente per quanto concerne la tutela delle denominazioni;

sembrerebbe che dopo i molteplici solleciti provenienti dal mondo agricolo e industriale vi sia stata un'apertura da parte del Governo nell'intraprendere le azioni necessarie ad avviare la procedura di infrazione, prevista dall'art. 259 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

è necessaria, a livello sia nazionale che europeo, l'adozione di tutti gli interventi volti a sostenere il sistema delle DOP e IGP, scongiurando il rischio di una loro perdita di valore e di credibilità; l'ambiguità da parte delle istituzioni europee sul tema della tutela delle denominazioni geografiche mette a rischio 17 miliardi di euro e 180.000 posti di lavoro soltanto in Italia, mentre a livello europeo la cifra è di circa 74,7 miliardi di euro,

se si voglia procedere senza ulteriori ritardi a mettere in atto le azioni necessarie e propedeutiche di competenza per favorire l'avvio, da parte della Commissione europea, della procedura di infrazione nei confronti della Repubblica di Slovenia riguardo all'uso della denominazione di "aceto balsamico".

(4-07343)

L'ABBATE Patty, VANIN Orietta, PELLEGRINI Marco, CASTALDI, CASTELLONE Maria Domenica, LICHERI - Al Ministro dell'università e della ricerca. - Premesso che:

il diritto allo studio rientra tra i diritti fondamentali previsti dalla nostra Carta costituzionale, la quale, all'art. 34, commi terzo e quarto, così recita: "I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso";

parimenti, il diritto allo studio fonda le proprie radici anche su un'ulteriore disposizione costituzionale, nella specie l'art. 3, il quale, nel disciplinare il principio di eguaglianza sostanziale quale diritto fondamentale dell'uomo, prevede infatti che "È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese";

in base alla normativa vigente in tema di diritto allo studio universitario, da individuare nel decreto legislativo n. 68 del 2012, sono previste alcune forme di sostegno nei confronti degli studenti più "meritevoli e privi di mezzi", quali ad esempio borse di studio in denaro, esenzione dalle tasse totale o parziale, posti letto in residenze universitarie e pasti nelle mense a titolo gratuito, supporto alle persone con disabilità, prestiti d'onore, possibilità di lavorare all'università con la soluzione "200 ore" retribuite;

visto che:

allo stato attuale, sono numerosi gli indicatori che certificano la presenza di una disuguaglianza sociale che colpisce i giovani studenti universitari, i quali, come si evince anche dagli ultimi dati pubblicati da "AlmaLaurea", incontrano ingenti difficoltà a far fronte ai costi di sostentamento durante il proprio percorso di studio universitario. A titolo esemplificativo, basta ricordare quanto occorso recentemente ad alcuni studenti dell'università di Bologna, i quali, dopo aver perso la borsa di studio, si sono trovati costretti a rivolgersi al servizio Caritas locale ed a pernottare presso la stazione locale;

in particolare, risulta problematica la questione relativa alla tempistica con la quale vengono pubblicati i bandi relativi all'attribuzione per concorso delle borse di studio, che risulta disomogenea a livello nazionale; così come risulta aleatoria la tempistica di erogazione delle borse di studio, la quale assume sempre più la funzione di "rimborso", poiché gli studenti, proprio a causa delle lungaggini dei tempi di erogazione, si trovano costretti ad anticipare la maggior parte delle spese da sostenere;

in tema di assegnazione dei posti letto gratuiti messi a disposizione delle Regioni per i vincitori di borsa di studio, la situazione cambia radicalmente a livello territoriale, creando una forte disuguaglianza tra diverse regioni; ed invero si stima che nelle zone del Sud ci sono sensibilmente meno possibilità per le persone svantaggiate provenienti da zone lontane dall'università di risiedere in una casa dello studente;

di cruciale importanza riveste la questione legata agli affitti per gli studenti fuori sede, soprattutto nelle città più grandi ove i costi per una locazione risultano proibitivi e non coperti dall'importo erogato con la borsa di studio, con evidenti ripercussioni anche sui nuclei familiari che provvedono al sostentamento dei figli;

considerato che:

gli strumenti di sostegno ad oggi previsti risultano insufficienti a provvedere alle esigenze dei singoli studenti i quali si trovano costretti a fare i conti con il proprio status sociale, e ad essere sempre più vincolati al reddito e alla situazione patrimoniale del contesto familiare d'origine;

si rende necessario, quindi, un intervento normativo finalizzato a rendere i giovani studenti universitari indipendenti, con lo scopo di garantire un eguale percorso formativo a prescindere dal loro status sociale; d'altro canto, è evidente come le ingenti difficoltà economiche di affrontare un percorso di studio universitario siano da considerare come una delle maggiori cause che influenzano in modo negativo la percentuale dei laureati in Italia, che, secondo i dati più recenti, si classifica al penultimo posto tra i Paesi europei, seguita dalla sola Romania: in particolare il dato è preoccupante, se si considera che solo il 27,6 per cento della fascia d'età che va dai 30-34 anni ha conseguito il titolo di laurea;

valutato che, nel nostro Paese, tra gli investimenti del futuro, ed in particolare nell'ambito della missione 4 del PNRR, si auspica una riforma che miri a favorire un modello competitivo nell'ambito della ricerca e dell'istruzione, anche e soprattutto con la previsione di forme di sussidio a vantaggio degli studenti universitari. Sul punto, infatti, guardando al contesto europeo, in cui ad oggi l'Italia assume un ruolo sempre più nevralgico e strategico, è sufficiente porre l'attenzione al modello adottato in Germania attraverso la legge federale sul diritto allo studio denominata "BAfoG", la quale prevede delle forme di sostegno economico maggiormente incisive, che non si limitano alla sola erogazione della borsa di studio. Per tali ragioni, si rende necessario prevedere una forma di tutela più efficace del diritto allo studio ex art. 34 della Costituzione, inteso quale diritto all'accesso nel percorso formativo di ognuno, a prescindere dalle condizioni socio-economiche di partenza,

si chiede di sapere se, allo scopo di garantire un eguale percorso formativo e maggiori opportunità per far fronte alle esigenze connesse al percorso universitario, il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno intervenire, nell'ambito delle proprie competenze, per introdurre delle concrete forme di sussidio a vantaggio degli studenti universitari, mediante la previsione di un "reddito di studio".

(4-07344)

LANNUTTI, SBRANA Rosellina - Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. - Premesso che:

continua la querelle giudiziaria sulla gestione delle autostrade A24 Roma-L'Aquila-Teramo e A25 Torano-Pescara, la cosiddetta strada dei parchi. Dopo soli 4 giorni di gestione ANAS, la gestione delle autostrade laziali ed abruzzesi A24 e A25 era tornata nelle mani della concessionaria SDP S.p.A., del gruppo industriale abruzzese che fa capo all'imprenditore Carlo Toto. Poi, a distanza di altri 4 giorni dalla sentenza del TAR del Lazio, quarta sezione, del 28 luglio 2022, la gestione è tornata il 1° agosto 2022 nelle mani di ANAS, come aveva stabilito un decreto-legge il 7 luglio scorso;

il Consiglio di Stato, che parla di "gravi inadempienze", ha riformato l'ordinanza del TAR Lazio che aveva concesso per due volte la sospensiva della decisione del Consiglio dei ministri, accogliendo il ricorso della concessionaria. Il Consiglio di Stato, con un apposito decreto del presidente della quinta sezione, ha quindi accolto l'istanza dell'avvocatura di Stato sospendendo l'ordinanza del TAR del 28 luglio e fissando l'udienza di merito il prossimo 25 agosto;

considerando che:

il 28 luglio 2022, il TAR del Lazio, quarta sezione, in linea con la prima ordinanza del 12 luglio 2022, si è pronunciato sul ricorso presentato da SDP S.p.A. nei confronti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'economia e delle finanze e di quello delle infrastrutture e della mobilità sostenibili confermando la sospensione dell'efficacia del decreto con cui il Governo aveva affidato ad ANAS (gruppo FS) la gestione delle due autostrade, confermando dunque la sospensiva della revoca in danno, cioè per inadempienze contrattuali, della concessione per le autostrade laziali e abruzzesi in capo alla società del gruppo Toto;

in particolare, SDP S.p.A. ha contestato, come si legge nell'ordinanza del TAR, "il decreto della Direzione generale per le strade e le autostrade, l'alta sorveglianza sulle infrastrutture stradali e la vigilanza sui contratti concessori autostradali del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili n. 29 del 14 giugno 2022, approvato con il - parimenti impugnato - decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili adottato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in data 7 luglio 2022, a tutt'oggi non notificati né altrimenti comunicati alla Società ricorrente e da questa conosciuti solo in quanto menzionati nell'art. 2 del decreto legge n. 85 del 2022";

la revoca della concessione era stata decisa dal Consiglio dei ministri nella riunione del 7 luglio 2022 sulla base di un provvedimento del Ministero delle infrastrutture, nel quale veniva elencata una serie di inadempienze a carico del concessionario. In quello stesso provvedimento, il Governo aveva indicato l'ANAS come impresa che avrebbe dovuto subentrare alla concessionaria SDP nella gestione delle due autostrade. E infatti già all'indomani i funzionari di ANAS si erano recati, scortati dalla DIGOS, negli uffici romani di Strada dei Parchi;

l'indennizzo previsto dal contratto in caso di recesso anticipato, secondo SDP, ammonta a circa 2,5 miliardi di euro, una questione non secondaria che per il Governo non era all'ordine del giorno;

fin da subito la società abruzzese ha respinto le accuse di inadempimento mosse dal Governo, bollando la revoca della concessione "come un sopruso, contro il quale reagiremo";

ora, il giudice amministrativo, che ha fissato per il 20 settembre l'udienza di merito, ha affermato che, vista l'esigenza di continuità gestionale di un'infrastruttura fondamentale e, in attesa della decisione di merito, sia opportuno che "le relative incombenze, a fronte della sospensione dell'esecuzione degli atti gravati, continuino a far capo" a Strada dei Parchi. Allo stesso modo sarà il commissario straordinario, "competente per le attività di programmazione, di progettazione e di attuazione dei provvedimenti preordinati a garantire sicura ed efficiente funzionalità alle strutture", a vigilare e a segnalare sull'attività e sulla gestione di Strada dei Parchi;

alla base della decisione del TAR del Lazio, il pericolo che la società privata e il gruppo industriale abruzzese (1.700 dipendenti) che la controlla, prima della definizione della vicenda, potrebbero avere serie problematiche economiche tanto da rischiare il default economico. I giudici amministrativi hanno infatti deciso con la formula del "periculum in mora", in riferimento al rischio per la stessa SDP e il gruppo Toto di dover licenziare i dipendenti, entrando in una fase di gravi difficoltà economiche. Nel ricorso, la società ha infatti sottolineato la possibilità di "un pericolo di default di Strada dei Parchi, la prospettiva di licenziamento del personale non richiesto da Anas, un pericolo di default finanziario dell'intero gruppo, nonché un pregiudizio per l'interesse pubblico alla sicurezza della circolazione stradale", e ha rilevato come gli atti impugnati "nel disporre l'immediata cessazione dell'operatività del rapporto concessorio in essere, nulla prevedano in tema di disciplina intertemporale dei relativi effetti". Per tali ragioni, nelle more della trattazione in sede collegiale dell'istanza cautelare, scrive il TAR, "il mantenimento della res controversa adhuc integra riveli piena idoneità: non soltanto alla preservazione del complesso di posizioni giuridicamente rilevanti facenti capo alla ricorrente; ma anche al mantenimento degli attuali livelli occupazionali, suscettibile di essere altrimenti compromesso",

si chiede di sapere:

se si ritenga che questo "braccio di ferro" giudiziario, che ha oggettivamente creato caos e confusione, possa causare un grave danno agli utenti e ai cittadini delle aree dell'Abruzzo e dunque si ritenga necessario tutelare anche gli investimenti per la sicurezza dell'infrastruttura, l'economicità della tratta, come pure la certezza lavorativa per i dipendenti di chi oggi gestisce quel tratto autostradale;

se si ritenga che la scelta del Tribunale amministrativo prima, e del Consiglio di Stato dopo, evidenzi quantomeno l'esistenza di una situazione di confusione e opacità intorno alla gestione di un'infrastruttura fondamentale e, pertanto, se quello che a giudizio degli interroganti costituisce un epocale pasticcio burocratico possa rappresentare un grave precedente, anche in considerazione del fatto che, addirittura, l'ANAS aveva già iniziato a prendere possesso dell'infrastruttura autostradale, per poi dovervi rinunciare, e quindi a breve distanza essere ancora coinvolta nella gestione.

(4-07345)

CIRIANI, DE CARLO - Al Presidente del Consiglio dei ministri. - Premesso che:

pervengono agli interroganti segnalazioni di alcune irregolarità inerenti alle procedure del tesseramento, presentate da alcune società iscritte ai campionati di eccellenza, A e B, che interesserebbero il comparto sportivo del rugby italiano, originanti da un presunto mancato controllo da parte della FIR (Federazione italiana rugby);

in particolare, risulterebbe che alcuni atleti avrebbero ottenuto il tesseramento come giocatori italiani, nonostante questi fossero privi dei requisiti per considerarsi tali, con il rischio di penalizzare le altre squadre partecipanti al campionato 2021-2022 di eccellenza, serie A e serie B;

al riguardo, in data 23 giugno 2022, un tesserato della FIR avrebbe promosso e prodotto un esposto alla procura federale e, pertanto, la procura federale e quella del CONI avrebbero promosso un'indagine per l'individuazione delle irregolarità del tesseramento di giocatori provenienti da federazioni estere, arruolati nei campionati italiani senza i requisiti necessari, sulla base di autocertificazioni false;

tenuto conto che dal 1° luglio è iniziata la nuova stagione sportiva e che nel mese di settembre prenderanno il via i vari campionati, risulta necessario verificare il rispetto di ogni norma e l'adempimento di ogni dovere in capo agli atleti e alla società, confidando in una chiusura sollecita delle indagini della procura federale e di quella del CONI prima del mese di settembre, sia per i dovuti provvedimenti del caso e sia pure per principiare i nuovi campionati nella legalità e nel rispetto formale delle norme,

si chiede di sapere:

se il Presidente del Consiglio dei ministri sia a conoscenza dei fatti esposti e se non ritenga opportuno attivarsi, per quanto di competenza, al fine di procedere ad una verifica dei fatti;

quali misure intenda adottare, pur nell'autonomia riconosciuta agli organismi dell'ordinamento sportivo, al fine di garantire il corretto svolgimento dei prossimi campionati italiani di rugby di serie A, B ed eccellenza.

(4-07346)

LA PIETRA, BARBARO, DE CARLO, GARNERO SANTANCHÈ Daniela, PETRENGA Giovanna - Ai Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e della transizione ecologica. - Premesso che:

la gestione della fauna selvatica in Italia sta divenendo un problema la cui soluzione risulta ormai improcrastinabile, visti i frequenti ed ingenti danni causati all'agricoltura;

l'inazione protratta per diversi anni ha causato un'innaturale ed incontrollata diffusione di esemplari di fauna selvatica anche in habitat non propri, generando un danno alla biodiversità ed acuendo il rischio di marginalizzazione delle imprese agricole, con l'abbandono dei territori montani e collinari, riducendone produttività e competitività;

i recenti dati certificati dall'ISPRA mostrano come l'incremento numerico dei cinghiali sia passato da 300.000-500.000 nel 2000, a oltre 600.000 nel 2005, fino a superare i 900.000 nel 2010, per attestarsi a oltre un milione negli ultimi anni, portando alla crescita anche della presenza degli stessi cinghiali nei contesti urbani;

gli attuali piani di contenimento non risultano adeguati, come dimostra il rapido diffondersi di cinghiali contagiati dal virus della peste suina africana sul territorio nazionale ed il passaggio nel territorio laziale per la prima volta del virus ad un allevamento intensivo suinicolo;

i rischi connessi all'incremento sproporzionato ed imprevedibile della fauna selvatica hanno provocato diversi incidenti, spingendo diverse compagnie assicurative ad includere la copertura per danni causati da incidenti con animali selvatici in polizze come la "kasko";

il problema gestionale è aggravato dall'assenza di un monitoraggio su scala regionale e nazionale delle popolazioni di ungulati, di lupi e altre specie selvatiche dannose per gli habitat in cui rapidamente si diffondono, con metodologie tecnicamente corrette che supportino la formulazione di piani di prelievo per tutte le specie, volte al ristabilimento dell'equilibrio naturale;

l'impostazione dell'attuale normativa non è più attuale e non consente di intervenire efficacemente, impostata com'è su una conservazione della fauna selvatica spesso non più adatta allo sviluppo del territorio, non solo dal punto di vista economico, ma anche dal punto di vista ambientale, della salute e della sicurezza stradale e, più in generale, dei cittadini,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo siano intenzionati a dare seguito alle proposte di modifica della legge n. 157 del 1992, al fine di garantire un'azione omogenea a livello territoriale, e quali iniziative urgenti intendano adottare per superare le criticità esposte.

(4-07347)

DE BERTOLDI - Ai Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico. - Premesso che:

secondo quanto risulta dalle denunce degli operatori del settore giochi e scommesse e sale da gioco, gli effetti applicativi determinati dalla legge regionale 4 luglio 2013, n. 5, approvata dall'Emilia-Romagna, recante "norme per il contrasto, la prevenzione, la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico, nonché delle problematiche e delle patologie correlate", stanno determinando gravissimi effetti economici e occupazionali sul territorio regionale, a causa del processo di delocalizzazione delle attività del gioco lecito, i cui trasferimenti si sono rivelati assolutamente non perseguibili per un diffuso fenomeno burocratico comunale, denominato "effetto espulsivo", che si è creato tramite la sovrapposizione delle mappature dei luoghi sensibili su altri strumenti urbanistici comunali (quali PRG, RUE, PSC e POC) creati ad hoc e peraltro totalmente interdittivi;

gli effetti sul mercato del gioco regolare hanno determinato una serie di discriminazioni tra gli operatori locali con quelli delle altre regioni (oltre che fra gli stessi comuni) ed evidenti difficoltà in termini di la sicurezza dei luoghi di lavoro con denaro circolante, causando la perdita di 3.700 lavoratori (sui 5.200 addetti attualmente occupati nel gaming), il cui conteggio che riguarda i dipendenti lavoratori, non considerando i titolari degli esercizi (per la stragrande maggioranza costituiti in forma di micro-imprese a conduzione familiare);

al riguardo si evidenzia come la legge regionale abbia indirizzato le amministrazioni comunali dell'Emilia-Romagna ad adottare una mappatura dei luoghi sensibili (da individuare tra le categorie ricomprese nella medesima legge), con il compito di avviare procedimenti amministrativi retroattivi finalizzati alla chiusura indiscriminata di tutte le esistenti e regolari attività del gioco lecito con vincita in denaro, ma ubicate ad una distanza inferiore a 500 metri dai siti "sensibili";

al contempo, le misure contenute dal medesimo impianto legislativo hanno consentito agli stessi Comuni la piena e discrezionale facoltà valutativa di aggiungere e deliberare altre diverse tipologie, determinando pertanto un'ulteriore moltiplicazione delle aree interdette alla presenza o comportanti la delocalizzazione delle attività del gioco lecito;

a giudizio dell'interrogante, ciò desta sconcerto e perplessità in relazione alle conseguenze per il tessuto socioeconomico che le disposizioni normative regionali stanno determinando sull'economia territoriale, considerato che circa il 90 per cento delle sale gioco, scommesse e delle slot machine esistenti dal 2017 con ogni probabilità cesseranno la propria attività entro la fine di giugno 2022, peraltro senza alcun indennizzo o ristoro a fronte degli investimenti e posti di lavoro persi, nei confronti di piccoli imprenditori che non avrebbero mai avuto la forza economica per delocalizzare l'esercizio, anche qualora fosse stato possibile (i cui investimenti, molto spesso, sono stati effettuati addirittura a distanza di pochissimo tempo dall'avvio dell'attività);

non si comprendono inoltre le ragioni per le quali la Regione continui ad insistere nell'applicare una legge che detta norme di prevenzione e di contrasto alla dipendenza dal gioco d'azzardo, i cui effetti applicativi in realtà hanno comportato un'espulsione pressoché totale del gioco legale nei territori comunali della stessa regione (comportando il fallimento delle attività per gran parte delle imprese del settore), "monopolizzando" l'offerta di gioco in poche e concentrate zone, in capo peraltro alle grandi multinazionali, concessionarie dei bandi di gara;

stridono inoltre, le dichiarazioni di condivisione e di soddisfazione del presidente della Regione, Stefano Bonaccini, con riferimento alla recente decisione da parte della multinazionale del tabacco Philip Morris di realizzare un grande centro di ricerca di industrializzazione a Bologna, che garantirà 250 nuovi posti di lavoro, quando al contempo egli stesso non interviene in tempi rapidi per provvedere attraverso misure di tutela e salvaguardia nei confronti delle imprese regionali che operano nel settore legale dei giochi e delle scommesse che, nel frattempo, attivano le procedure per la dichiarazione di fallimento, con gravi ripercussioni occupazionali e prevedibili tensioni sociali,

si chiede di sapere:

quali valutazioni di competenza i Ministri in indirizzo intendano esprimere con riferimento a quanto esposto;

se non convengano che le criticità in relazione agli effetti negativi e penalizzanti che la legge regionale n. 5 del 2013 sta determinando sul tessuto socioeconomico e nei riguardi delle imprese dell'Emilia-Romagna del comparto legale dei giochi e delle scommesse (già fortemente danneggiate dalle conseguenze determinate dalla pandemia e dalle difficoltà nell'accedere a mutui e finanziamenti bancari) rischiano di determinare gravissime ripercussioni sociali, produttive ed occupazionali a livello regionale, oltre a favorire il gioco illegale e le attività della criminalità organizzata;

quali iniziative di competenza intendano infine intraprendere, anche attraverso iniziative fiscali e di tutela sociale, al fine di salvaguardare il comparto delle imprese dell'Emilia-Romagna del settore.

(4-07348)

Avviso di rettifica

Nel Resoconto stenografico della 456a seduta pubblica del 27 luglio 2022, a pagina 199, sotto il titolo "Avviso di rettifica", alla prima riga, sostituire le parole: "12 luglio" con le seguenti: "7 luglio".