Legislatura 18ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 453 del 14/07/2022
Azioni disponibili
EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO NON PRESI IN CONSIDERAZIONE A SEGUITO DELLA POSIZIONE DELLA QUESTIONE DI FIDUCIA SULL'ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE
1.0.1
Castellone, Agostinelli, Airola, Anastasi, Auddino, Bottici, Castaldi, Castiello, Catalfo, Cioffi, Coltorti, Corbetta, Crimi, Croatti, D'Angelo, De Lucia, Dell'Olio, Di Girolamo, Di Piazza, Endrizzi, Fede, Fenu, Ferrara, Gallicchio, Gaudiano, Garruti, Girotto, Guidolin, L'Abbate, Lanzi, Leone, Licheri, Lomuti, Lorefice, Lupo, Maiorino, Mantovani, Marinello, Matrisciano, Montevecchi, Naturale, Pavanelli, Marco Pellegrini, Perilli, Pesco, Piarulli, Pirro, Giuseppe Pisani, Puglia, Quarto, Ricciardi, Romagnoli, Romano, Santangelo, Santillo, Taverna, Toninelli, Turco, Vanin
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1.1.
(Misure per il contenimento del prezzo del gas naturale)
1. Al fine di calmierare il prezzo del gas e di fissarlo in coerenza con il reale costo d'importazione dello stesso, per tutto il periodo di emergenza, con decreto del Ministro della
transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è determinato il prezzo medio di approvvigionamento di riferimento. Tale prezzo è l'indice sulla base del quale sono aggiornati i prezzi del gas naturale da parte dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente.
2. Con il medesimo decreto di cui al comma 1, sono altresì determinate le misure compensative per la remunerazione delle eventuali perdite, tenuto conto dei reali costi delle materie prime, che l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente riconosce ai soggetti che esercitano nel territorio dello Stato, per la successiva vendita dei beni, l'attività di produzione di energia elettrica, ai rivenditori di energia elettrica e di gas naturale, nonché ai soggetti che, per la successiva rivendita, importano a titolo definitivo energia elettrica, gas naturale o gas metano o che introducono nel territorio dello Stato detti beni provenienti da altri Stati dell'Unione europea e che, per effetto delle disposizioni di cui al comma 1, hanno subito una perdita cumulata certificata.
3. All'articolo i, comma 59, della legge 4 agosto 2017, n. 124, le parole: ''a decorrere dal 1º gennaio 2023'' sono sostituite dalle seguenti: ''a decorrere dal 1º gennaio 2024''.».
G1-quater.1
Ferrero, Faggi, Testor, Tosato
Precluso
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina, Atto Senato 2668,
premesso che:
con la legge di stabilità 2015 (legge 23 dicembre 2014, n. 190) era stato introdotto l'aumento dell'aliquota IVA sul pellet che è passata dal 10 per cento al 22 per cento, facendo così diventare l'Italia uno dei Paesi europei con la più alta aliquota su questo combustibile. Dagli ultimi dati disponibili sembra che l'incremento dell'IVA sul pellet abbia avuto come effetto collaterale negativo anche un progressivo aumento dei fenomeni di evasione fiscale, nonché dall'insorgere delle cosiddette «frodi carosello».
Inoltre, è opinione diffusa tra gli operatori del settore che questo malcostume sia in continuo aumento, sia per numerosità delle aziende coinvolte sia in termini economici;
le organizzazioni del settore stimano che in un mercato nazionale caratterizzato da un consumo complessivo annuo di oltre 3 milioni di tonnellate, di cui almeno 2,6 milioni di tonnellate di provenienza estera, è verosimile stimare che fra le 750.000 e 1 Milione di tonnellate siano commercializzate eludendo il pagamento dell'IVA, per un valore economico annuo stimabile fra i 38 e 50 milioni di Euro, a cui si aggiunge un ulteriore mancato gettito di tassazione indiretta che è ipotizzabile ritenere altrettanto ampio. Si segnala peraltro che il fenomeno viene anche riportato ormai apertamente a livello internazionale, in contributi e convegni di settore;
impegna il Governo:
a ripristinare l'aliquota IVA agevolata al 10 per cento per il pellet, in linea con quanto già in vigore in diversi Paesi dell'Unione Europea.
1-quater.0.1
Castellone, Agostinelli, Airola, Anastasi, Auddino, Bottici, Castaldi, Castiello, Catalfo, Cioffi, Coltorti, Corbetta, Crimi, Croatti, D'Angelo, De Lucia, Dell'Olio, Di Girolamo, Di Piazza, Endrizzi, Fede, Fenu, Ferrara, Gallicchio, Gaudiano, Garruti, Girotto, Guidolin, L'Abbate, Lanzi, Leone, Licheri, Lomuti, Lorefice, Lupo, Maiorino, Mantovani, Marinello, Matrisciano, Montevecchi, Naturale, Pavanelli, Marco Pellegrini, Perilli, Pesco, Piarulli, Pirro, Giuseppe Pisani, Puglia, Quarto, Ricciardi, Romagnoli, Romano, Santangelo, Santillo, Taverna, Toninelli, Turco, Vanin
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-quinquies.
(Modifiche all'articolo 1, comma 59, della legge 4 agosto 2017, n. 124)
1. All'articolo 1, comma 59, della legge 4 agosto 2017, n. 124, le parole: ''a decorrere dal 1º gennaio 2023'' sono sostituite dalle seguenti: ''a decorrere dal 1º gennaio 2024.''».
2.1
Calandrini, De Carlo, de Bertoldi
Precluso
Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Il contributo di cui al presente comma è esteso agli acquisti di gas, consumati nel primo trimestre solare dell'anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici».
Conseguentemente, sostituire le parole: «59,45 milioni» con le seguenti parole: «118,90 milioni».
2.2
Calandrini, De Carlo, de Bertoldi
Precluso
Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Il contributo di cui al presente comma è esteso agli acquisti di gas, consumati nel primo trimestre solare dell'anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici».
Conseguentemente, sostituire le parole: «235,24 milioni» con le seguenti parole: «470,48 milioni».
2.3
Calandrini, De Carlo, de Bertoldi
Precluso
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. All'articolo 15 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:
''2-bis. Il credito di imposta di cui al comma 1 è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta dalle imprese di cui al medesimo comma 1 e dalle stesse autoconsumata nel primo trimestre 2022. In tal caso l'incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall'impresa per la produzione della medesima energia elettrica e il credito di imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell'energia elettrica pari alla media, relativa al primo trimestre 2022, del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica.''».
2.4
Calandrini, De Carlo, de Bertoldi
Precluso
Al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «In ragione delle peculiari modalità di sostenimento del costo dell'energia elettrica da parte delle imprese ferroviarie, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, il contributo di cui al primo periodo del presente comma è riconosciuto, a tali imprese, con riferimento al costo del servizio di corrente di trazione, di cui all'art. 13, comma 9, lettera a), del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, sostenuto nel secondo trimestre dell'anno 2022, qualora il suddetto costo, sulla base delle fatture del primo trimestre 2022, abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente costo fatturato nel medesimo trimestre dell'anno 2019.».
2.5
Paragone, Martelli, De Vecchis, Giarrusso
Precluso
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3.1. Il contributo straordinario di cui al comma 3 spetta anche alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 9 kW e inferiore a 16.5 kW.».
2.6
Castellone, Agostinelli, Airola, Anastasi, Auddino, Bottici, Castaldi, Castiello, Catalfo, Cioffi, Coltorti, Corbetta, Crimi, Croatti, D'Angelo, De Lucia, Dell'Olio, Di Girolamo, Di Piazza, Endrizzi, Fede, Fenu, Ferrara, Gallicchio, Gaudiano, Garruti, Girotto, Guidolin, L'Abbate, Lanzi, Leone, Licheri, Lomuti, Lorefice, Lupo, Maiorino, Mantovani, Marinello, Matrisciano, Montevecchi, Naturale, Pavanelli, Marco Pellegrini, Perilli, Pesco, Piarulli, Pirro, Giuseppe Pisani, Puglia, Quarto, Ricciardi, Romagnoli, Romano, Santangelo, Santillo, Taverna, Toninelli, Turco, Vanin
Precluso
Sopprimere il comma 3-ter.
2.8
Calandrini, De Carlo, de Bertoldi
Precluso
Dopo il comma 3-ter, aggiungere i seguenti:
«3-quater. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, le parole: ''Alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse'' sono sostituite con le seguenti: ''Ai soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione, diversi''.
3-quinques. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, riferiti ai consumi dei clienti non domestici con potenza inferiore a 16,5 kW, valutati in 230 milioni di euro, si provvede con quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, relativi agli anni 2021 e 2022, che sono versati mensilmente dal Gestore dei servizi energetici (GSE) sull'apposito conto aperto presso la tesoreria dello Stato da reimputare alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA).».
2.7
Calandrini, De Carlo, de Bertoldi
Precluso
Dopo il comma 3-ter, aggiungere il seguente:
«3-quater. All'articolo 3, comma 1 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, le parole: ''nel secondo trimestre'' sono sostituite dalle seguenti: ''nei primi due trimestri solari''.».
2.9
Calandrini, De Carlo, de Bertoldi
Precluso
Dopo il comma 3-ter aggiungere i seguenti:
«3-quater. Al decreto-legge 21 marzo 2022 n. 21, convertito dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4:
1) al comma 1, le parole: ''nel secondo trimestre solare'' sono sostituite dalle seguenti: ''a partire da aprile fino alla fine'';
2) al comma 2, le parole: ''31 dicembre 2022'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2023'';
3) al comma 3, le parole: ''solo per intero'' sono soppresse.
b) all'articolo 9, comma 1, le parole: ''31 dicembre 2022'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2023'' e le parole: ''solo per intero'' sono soppresse.
3-quinques. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 1º marzo 2022 n. 17, convertito dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, le parole: ''nel secondo trimestre'' sono sostituite dalle seguenti: ''a partire da aprile e fino alla fine del''.».
2.10
Calandrini, De Carlo, de Bertoldi
Precluso
Dopo il comma 3-ter, aggiungere il seguente:
«3-quater. All'articolo 4, comma 1 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, le parole: ''nel secondo trimestre solare'' sono sostituite dalle seguenti: ''nei primi due trimestri solari''.».
G2.1
Arrigoni, Ferrero, Faggi, Testor, Tosato
Precluso
Il Senato,
premesso che:
l'articolo 2 del decreto-legge contiene disposizioni ai fini dell'incremento delle aliquote di alcuni crediti d'imposta concessi alle imprese del settore energetico con il decreto-legge n. 21 del 2022, per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, a fronte degli incrementi dei costi attuali che rischiano di compromettere la stessa sopravvivenza delle imprese e arrestare la nostra economia;
le imprese interessate sono quelle non energivore, dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, e quelle a forte consumo di gas naturale, cosiddette gasivore, nonché quelle non gasivore;
nel corso dell'esame del provvedimento in Commissione alla Camera è stato approvato un emendamento presentato dalla maggioranza dei gruppi, il comma 3-bis, che ha lo scopo di semplificare le modalità di fruizione del contributo, attribuendo l'onere del calcolo dell'ammontare del credito d'imposta al fornitore, se sia lo stesso che ha fornito l'impresa beneficiaria nel primo trimestre dell'anno 2019;
la riformulazione dell'emendamento effettuata dal Governo ha introdotto nell'articolo 2 un ulteriore comma, il 3-ter, che prevede che gli aiuti alle imprese sono concessi nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato in regime de minimis;
tuttavia, tale tipologia di regime è nata per concedere contributi aggiuntivi a progetti di impatto minore in tempi «normali»;
infatti, ai fini dell'impellente necessità di ripresa economica, con le modifiche introdotte con il Sesto emendamento al Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato, la Commissione europea ha deciso di prorogare, fino al 30 giugno 2022, tale Quadro temporaneo sugli aiuti di Stato e di aumentare gli importi degli aiuti concedibili, come già previsto per il periodo della pandemia da COVID-19 e, fino al 31 dicembre 2022, per gli investimenti intrapresi dalle imprese per accelerare le transizioni verde e digitale, anche tenendo conto il conflitto Russia-Ucraina;
i crediti d'imposta introdotti dall'articolo 2 sono previsti per il secondo trimetre del 2022 e, pertanto, il comma 3-bis impone una limitazione non richiesta dai vigenti regimi temporanei europei per gli aiuti di Stato, decisi sia per la pandemia da Covid-19 sia per il conflitto tra Russia e Ucraina;
inoltre il citato comma 3-ter oltre a rendere inattuabile la semplificazione prevista dal comma 3-bis, poiché l'impresa dovrebbe rifare il calcolo dell'ammontare del credito d'imposta effettuato dal fornitore per poter tenere conto del regime de minimis, vanificherebbe i crediti d'imposta concessi dal Governo e poi potenziati dai vari decreti-legge approvati dal Parlamento, comportando una vera sofferenza per le imprese, con effetti gravissimi e spesso deleteri, a fronte dell'anomalo incremento dei costi dell'energia elettrica e del gas che, peraltro, rappresentano un'emergenza straordinaria alla quale si impongono risposte straordinarie, che il regime de minimis non può garantire anche in ragione del fatto che molte delle imprese hanno già raggiunto il relativo limite, a prescindere dal beneficio in questione,
impegna il Governo:
a non introdurre limitazioni più stringenti rispetto a quelle previste a livello europeo intervenendo urgentemente con la soppressione del sopraccitato comma 3-ter dell'articolo 2, entro il 16 luglio corrente anno, anche per consentire la compensazione dei crediti da parte delle imprese.
3.1
Calandrini, De Carlo, de Bertoldi
Precluso
Al comma 1, sostituire le parole: «lettera a)» con le seguenti parole: «lettere a) e b)».
Conseguentemente:
a) al comma 4, sostituire le parole: «496.945.000 per l'anno 2022» con le seguenti parole: «551.945.000 per l'anno 2022»;
b) all'articolo 58, comma 4:
1) alinea, sostituire le parole: «16.702.778.500 euro per l'anno 2022» con le seguenti parole: «16.757.778.500 per l'anno 2022»;
2) lettera a), sostituire le parole: «500 milioni» con le seguenti parole: «555 milioni».
G3.1
Faggi, Ferrero, Testor, Tosato
Precluso
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina, Atto Senato 2668,
premesso che:
la crisi economica innescata dall'emergenza pandemica degli ultimi 3 anni è stata fortemente acuita dal conflitto bellico in atto in Ucraina. Le enormi difficoltà di approvvigionamento energetico e delle materie prime hanno innescato una dinamica inflattiva come non accadeva da decenni, complici anche alcune manovre speculative dei mercati finanziari;
considerato che:
con specifico riferimento ai prezzi al consumo dei prodotti energetici a uso carburante, negli ultimi mesi si è assistito a dei rialzi che appaiono ingiustificati o comunque non proporzionati alla fisiologica dinamica dei prezzi dei carburanti al barile;
cittadini privati e imprese necessitano di interventi che riescano a stabilizzare i prezzi al consumo dei suddetti prodotti quantomeno nel medio termine;
impegna il Governo:
a predispone un intervento strutturale di stabilizzazione del prezzo al consumo dei prodotti energetici a uso carburante per tutta la durata della crisi energetica derivante dal conflitto bellico in atto in Ucraina, mediante riduzione delle aliquote di accisa ad essi applicate, ivi incluso il gas naturale.
G3-bis.1
Bergesio, Vallardi, Zuliani, Pizzol, Ferrero, Faggi, Testor, Tosato
Precluso
Il Senato,
esaminato il disegno di legge recante Conversione in legge del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina;
premesso che,
il disegno di legge in esame mette in campo una serie di interventi per il contenimento dei costi energetici;
l'articolo 3-bis, del provvedimento all'esame, proroga al secondo trimestre solare 2022 il credito di imposta, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante disciplinato dall'articolo 18 del decreto-legge n. 21 del 2022, limitatamente alle imprese esercenti la pesca;
il suddetto articolo 18 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, introduceva un credito di imposta a favore a favore delle imprese esercenti attività agricola e della pesca, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività, effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2022;
il beneficio è riconosciuto a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di gasolio e benzina per la trazione di mezzi utilizzati per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca, comprovato da relativa fattura di acquisto, al netto dell'IVA;
ritenuta la necessità di contenere l'impatto del caro carburanti anche sulle imprese agricole, anche alla luce degli evidenti perdite subite per effetto del prolungarsi del conflitto in Ucraina,
impegna il Governo:
ad adottare gli opportuni interventi, anche di natura finanziaria, atti a rafforzare e ad estendere a tutto l'anno 2022 il beneficio di cui all'articolo 18 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, al fine di garantire alle imprese agricole e della pesca la liquidità necessaria alla prosecuzione dell'attività.
3-bis.0.1
Calandrini, De Carlo, de Bertoldi
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 3-ter.
(Credito d'imposta acquisto gasolio commerciale per imprese di trasporto turistico di persone mediante autobus)
1. Al fine di promuovere la sostenibilità d'esercizio e di compensare parzialmente i maggiori oneri sostenuti, promuovendo altresì il processo di efficientamento energetico nel settore del trasporto turistico su strada, alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, ed esercenti attività di trasporto turistico di persone mediante autobus ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218 con mezzi di trasporto di ultima generazione Euro 6 a bassissime emissioni inquinanti, è riconosciuto, per il periodo compreso tra il 9 luglio ed il 31 dicembre 2022, nel limite massimo di spesa di 9 milioni di euro, un contributo, sotto forma di credito d'imposta nella misura del 20 per cento delle spese sostenute, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, per l'acquisto del gasolio commerciale utilizzato per la trazione dei predetti mezzi, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano a oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti provvede il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, con particolare riguardo alle procedure di concessione, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto, nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 9 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
3-bis.0.2
Calandrini, De Carlo, de Bertoldi
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 3-ter.
(Credito di imposta per le perdite su crediti)
1. Al fine di sostenere le aziende della distribuzione del settore Ho.re.ca, identificate dai codici ATECO 46.34 e 46.39, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 30 per cento per compensare le perdite sui crediti, risultanti da elementi certi e precisi iscritti a bilancio, registrate in ciascuno degli anni 2020 e 2021, per una spesa complessiva non superiore a euro 30.000 per ciascuna azienda, nei limiti delle risorse disponibili.
2. Il credito d'imposta Irpef/Ires, da indicare nella dichiarazione dei redditi dell'anno successivo al riconoscimento del credito per compensare le perdite su crediti, è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni. Tale credito d'imposta non concorre alla formazione del valore della produzione netta agli effetti dell'imposta regionale sulle attività produttive, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni e integrazioni, né dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto previsto dall'articolo 61 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti le modalità e i criteri di attuazione della misura di cui alla presente disposizione, con particolare riguardo all'individuazione delle perdite su crediti che danno diritto al credito d'imposta, ai casi di esclusione, alle procedure per la concessione, alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 25 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
5. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.».
3-bis.0.3
Calandrini, De Carlo, de Bertoldi
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 3-ter.
(Disposizioni in materia di accise sul gasolio commerciale usato come carburante per le imprese di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218)
1. Per gli anni dal 2022 al 2028, al fine di sostenere il settore dell'autotrasporto delle persone, le imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus coperti ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, in ambito nazionale e internazionale, sono equiparate ai soggetti di cui all'articolo 24-ter, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 2 6 ottobre 1995, n. 504, ai fini dell'applicazione delle accise sul gasolio commerciale usato come carburante per i soli veicoliaventi classi di emissione ''euro VI''.
2 Agli oneri di cui al comma 1, nel limite massimo pari a 16 milioni di euro si provvede quanto 1 milione di euro, per gli anni 2022, 2023 e 2024, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e quanto a 15 milioni di euro per gli anni dal 2025 al 2028, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 58-bis, comma 5, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.».
4.1 (già 4.0.4)
Paragone, Martelli, De Vecchis, Giarrusso
Precluso
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
«2-bis. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dal perdurare della crisi economica, conseguente l'epidemia e la crisi Ucraina, per l'anno 2022 vengono destinati 175 milioni di euro a favore degli enti locali a copertura dell'esonero dal pagamento della tassa o del canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche (TOSAP/COSAP) per le imprese di pubblico esercizio. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.».
4.0.1
Giarrusso, Paragone, De Vecchis, Martelli
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 4-bis.
(Limite massimo provvisorio al prezzo del gas naturale)
1. Il Ministro delle Sviluppo economico considerati i prezzi mediamente praticati ai distributori di gas naturale e ai loro rivenditori, definisce un protocollo d'intesa con le associazioni di categorie maggiormente rappresentative degli stessi distributori e dei loro rivenditori autorizzati al fine di assicurare, fino al 31 dicembre 2022, la vendita di gas naturale con un limite massimo di prezzo pari a 60 centesimi di euro per metro cubo.
2. Agli oneri derivanti di cui al comma 1 si provvede: quanto a 1000 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 27 della legge n. 196/2009 (capitolo 2999), quanto a 600 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 28, comma 1, della legge 196/2009, quanto a 400 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 27 della legge 196/2009, quanto a 1000 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 4 della legge 21 luglio 2016, n. 145».
5.1
Calandrini, De Carlo, de Bertoldi
Precluso
Al comma 1, primo periodo:
a) dopo le parole: «del sistema energetico nazionale» sono inserite le seguenti: «gli impianti e»;
- sono abrogate le parole: «mediante unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione»;
- al comma 1 al secondo periodo dopo le parole: «Per la realizzazione» sono inserite: «degli impianti,»;
- al comma 2 dopo le parole: «Per la costruzione e l'esercizio» sono inserite le seguenti: «degli impianti e» dopo le parole: «legge 29 novembre 2007, n. 222,» sono aggiunte le seguenti: «ove non già acquisita,»;
- al comma 5 dopo le parole: «i soggetti interessati alla realizzazione» sono inserite le seguenti: «degli impianti,» è aggiunto infine il seguente periodo: «I soggetti già titolari dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto di rigassificazione comunicano al Commissario, nel medesimo termine, l'interesse a procedere con la realizzazione del progetto autorizzato»;
- al comma 6 è aggiunto infine il seguente periodo: «Sono altresì comunicati i progetti già autorizzati di cui al precedente comma 5 ultimo periodo»;
- al comma 8 dopo le parole: «che realizzano e gestiscono» sono inserite le seguenti: «gli impianti,».
5-bis.0.1
Calandrini, De Carlo, de Bertoldi
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 5-ter.
(Disposizioni in materia di riduzione dell'IVA e degli oneri generali nel settore del gas)
1. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 1º marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, aggiungere il seguente comma:
''1-bis. In deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le prestazioni previste dai Contratti di Servizio Energia, dai Contratti di Rendimento Energetico o di Prestazione Energetica (EPC) e dai Contratti di Teleriscaldamento, per usi civili ed industriali, contabilizzati nelle fatture emesse per i mesi di aprile, maggio e giugno 2022, in analogia a quanto previsto dal comma 1 per le somministrazioni di gas metano usato per combustione, sono assoggettate all'aliquota IVA del 5 per cento. Qualora le prestazioni di cui al primo periodo siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, l'aliquota IVA del 5 per cento si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di aprile, maggio e giugno 2022.''.».
G6.1
Bergesio, Vallardi, Zuliani, Pizzol, Ferrero, Faggi, Testor, Tosato
Precluso
Il Senato,
esaminato il disegno di legge recante Conversione in legge del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina;
premesso che:
il Consiglio dei Ministri, lo scorso 4 luglio, ha deliberato la dichiarazione dello stato di emergenza, fino al 31 dicembre 2022, in relazione alla situazione di deficit idrico in atto nei territori delle regioni e delle province autonome ricadenti nei bacini distrettuali del Po e delle Alpi orientali e precisamente delle regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Veneto;
lo stato di emergenza è volto a fronteggiare con mezzi e poteri straordinari la situazione in atto, con interventi di soccorso e assistenza alla popolazione interessata e al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, ivi incluse quelle dei consorzi di bonifica e irrigazione, stanziando 36,5 milioni di euro;
oltre agli interventi di emergenza è necessario predisporre quanto prima un piano strutturale, sostenuto anche con le risorse del PNRR, che affronti le attuali carenze infrastrutturali e ponga le basi per l'ammodernamento e il potenziamento del sistema irriguo nazionale, al fine di mitigare gli impatti negativi della carenza di acqua in agricoltura, con ricadute positive anche per il comparto agroalimentare italiano, preservando l'eccellenza delle produzioni di qualità;
nell'arco temporale degli ultimi dieci anni gli eventi meteorologici estremi sono cresciuti con un tasso medio annuo del 25 per cento, determinando scenari sempre più allarmanti; il 21 per cento del territorio nazionale per effetto dei cambiamenti climatici in atto è a rischio desertificazione;
attualmente esistono diversi progetti in fase definitiva ed esecutiva per la realizzazione di nuovi invasi medio piccoli e multifunzionali da realizzare in zone collinari e di pianura. Questi nuovi bacini avrebbero l'effetto di incrementare per oltre il 60 per cento l'attuale capacità complessiva dei serbatoi esistenti, contribuendo ad aumentare in modo significativo la percentuale di pioggia trattenuta al suolo,
impegna il Governo a mettere in atto, anche attraverso l'individuazione di risorse straordinarie, gli interventi necessari alla attuazione del piano invasi per la realizzazione di nuovi bacini idrici su tutto il territorio nazionale, partendo dalle proposte progettuali già in fase esecutiva in possesso dei consorzi di bonifica italiani.
6.0.1
Calandrini, De Carlo, de Bertoldi
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 6-bis.
(Realizzazione di impianti fotovoltaici per complessi turistici o termali)
1. In deroga alla normativa vigente non occorre autorizzazione o parere preventivo alcuno negli edifici ad uso turistico o termale, anche se vincolati, nei seguenti casi:
- installazione di pannelli fotovoltaici su edifici con copertura piana, in cui non si coprano pavimentazioni o elementi di tetto di particolare pregio storico o architettonico, posati parallelamente alla copertura;
- sostituzione di tegole o coppi in tetti a falda laddove gli elementi sostituiti non rivestano particolare pregio storico o architettonico».
6.0.2
Calandrini, De Carlo, de Bertoldi
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 6-bis.
(Promozione degli investimenti in autoproduzione di energia rinnovabile)
1. All'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, anteporre il seguente comma:
''01. Al fine di promuovere e accelerare gli investimenti in autoproduzione di energia rinnovabile nei settori energivori a rischio delocalizzazione, in relazione agli obiettivi previsti dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima al 2030, alle imprese energivore, come defunte dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, è riconosciuta, con uno o più decreti di cui all'articolo 20 del Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, una riserva di utilizzo delle superfici delle aree idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili per una potenza complessiva pari ad almeno 12 GW di capacità produttiva fotovoltaica e 5 GW di capacità produttiva rinnovabile eolica.''.».
7.1
Calandrini, De Carlo, de Bertoldi
Precluso
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. L'installazione, con qualunque modalità, di impianti alimentati da fonti rinnovabili è consentita esclusivamente su aree periferiche, aree urbanistiche compromesse e aree industriali. Non è, in ogni caso, consentita l'installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili su aree agricole.».
7-bis.0.1
Calandrini, De Carlo, de Bertoldi
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 7-ter.
1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo l'articolo 27-bis, è aggiunto il seguente:
''Art. 27-ter.
(Provvedimento Autorizzatorio Unico Nazionale)
1. Nel caso di procedimenti di VIA di competenza statale, per progetti attuativi del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, individuati nell'allegato I-bis al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il proponente presenta al Ministero della transizione ecologica, l'autorità competente, un'istanza ai sensi dell'articolo 23, comma 1, allegando la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, ivi incluso il provvedimento di valutazione di impatto ambientale, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto e indicati puntualmente in apposito elenco predisposto dal proponente stesso. L'avviso al pubblico di cui all'articolo 24, comma 2, reca altresì specifica indicazione di ogni autorizzazione, intesa, parere, concerto, nulla osta, o atti di assenso richiesti. Entro cinque giorni dalla presentazione dell'istanza, il Ministero della transizione ecologica pubblica sul proprio sito web l'istanza e la documentazione a corredo e comunica per via telematica l'avvenuta pubblicazione della predetta documentazione a tutte le amministrazioni ed enti potenzialmente interessati, e comunque competenti ad esprimersi sulla realizzazione e sull'esercizio del progetto con modalità tali da garantire la tutela della riservatezza di eventuali informazioni industriali o commerciali indicate dal proponente, in conformità a quanto previsto dalla disciplina sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale. Dalla ricezione di tale comunicazione, la documentazione e il relativo progetto si considerano conosciuti da parte dei predetti enti.
2. Entro cinque giorni dalla presentazione dell'istanza, l'autorità competente verifica l'avvenuto pagamento del contributo dovuto ai sensi dell'articolo 33, nonché l'eventuale ricorrere della fattispecie di cui all'articolo 32, comma 1.
3 Entro quindici giorni dalla pubblicazione della documentazione nel sito web dell'autoritàcompetente, quest'ultima, nonché le amministrazioni e gli enti di cui al comma 1, per i profili dirispettiva competenza, verificano la completezza della documentazione, assegnando al proponente un termine perentorio non superiore a trenta giorni per le eventuali integrazioni. Entro il predetto termine di quindici giorni, l'autorità competente individua e comunica dandone immediata notizia sul sito web, il nominativo del responsabile del procedimento autorizzatorio unico nazionale.
4. Successivamente alla verifica della completezza documentale, ovvero, in caso di richieste di integrazioni, dalla data di ricevimento delle stesse, l'autorità competente pubblica l'avviso di cui all'articolo 23, comma 1, lettera e), di cui è data comunque informazione nell'albo pretorio informatico delle amministrazioni comunali territorialmente interessate. Tale forma di pubblicità tiene luogo delle comunicazioni di cui agli articoli 7 e 8, commi 3 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Dalla data della pubblicazione del suddetto avviso, e per la durata di quindici giorni, il pubblico interessato può presentare osservazioni. Le osservazioni inviate oltre il predetto termine di quindici giorni non possono essere prese in considerazione ai fini dello svolgimento del procedimento di cui al presente articolo.
5. Qualora l'autorità competente motivatamente ritenga che le eventuali osservazioni del pubblico, ai sensi del precedente comma, siano sostanziali e rilevanti per il procedimento, entro i successivi quindici giorni può chiedere al proponente eventuali integrazioni assegnando un termine non superiore a quindici giorni. Su richiesta motivata del proponente l'autorità competente può concedere, per una sola volta, la sospensione dei termini per la presentazione della documentazione integrativa per un periodo non superiore a trenta giorni. Qualora entro il termine stabilito il proponente non depositi la documentazione integrativa, l'istanza si intende ritirata ed è fatto obbligo all'autorità competente di procedere all'archiviazione.
6. Fatto salvo il rispetto dei termini previsti dall'articolo 32 per il caso di consultazioni transfrontaliere, entro cinque giorni dalla scadenza del termine per richiedere integrazioni di cui al comma 5, il responsabile del procedimento autorizzatorio unico nazionale convoca una conferenza di servizi alla quale partecipano il proponente e tutte le amministrazioni competenti o comunque potenzialmente interessate per il rilascio del provvedimento di VIA e dei titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto richiesti dal proponente. La conferenza di servizi è convocata in modalità sincrona e si svolge ai sensi dell'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il termine di conclusione della conferenza di servizi è di trenta giorni decorrenti dalla data di convocazione della prima seduta della conferenza di servizi e comunque non oltre novanta giorni dalla presentazione dell'istanza. Decorsi inutilmente i predetti termini, i pareri non resi si considereranno favorevolmente acquisiti. Per i soli pareri di competenza di enti preposti alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla tutela della salute dei cittadini, ove vincolanti, non resi entro i suddetti termini, il responsabile del procedimento autorizzatorio unico nazionale, entro i successivi trenta giorni dovrà con proprio motivato provvedimento esercitare i propri poteri sostitutivi, esprimendo parere favorevole a meno di elementi che inducano a ritenere necessario valutare negativamente l'impatto ambientale e paesaggistico del progetto. La determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi è comunicata al proponente, pubblicata sul sito web dell'autorità competente e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, con forma di pubblicità legale, entro venti giorni dalla conclusione della conferenza di servizi. Tale determinazione costituisce il provvedimento autorizzatorio unico nazionale e comprende, recandone l'indicazione esplicita, il provvedimento di VIA e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto. Nel caso in cui sia previsto il rilascio di un'autorizzazione unica ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 ovvero di un'autorizzazione unica ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, le amministrazioni competenti per i singoli atti di assenso partecipano alla conferenza e tali titoli confluiscono nel provvedimento autorizzatorio unico nazionale di cui al presente articolo.
7. Nei casi in cui i termini per la conclusione della conferenza di servizi e per la pubblicazione della determinazione motivata di conclusione della stessa conferenza di servizi sul sito web dell'autorità competente e sulla Gazzetta Ufficiale non siano rispettati, il responsabile del procedimento autorizzatorio unico nazionale vi provvede, esercitando i propri poteri sostitutivi, entro quindici giorni dalla scadenza dei relativi termini.
8. Nei casi in cui i termini per la conclusione del procedimento di cui al comma 6 non siano rispettati è rimborsato al proponente il contributo pagato ai sensi dell'articolo 33.
9. Laddove uno o più titoli compresi nella determinazione motivata di conclusione della conferenza di cui al comma 7 attribuiscano carattere di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza, e costituiscano variante agli strumenti urbanistici, e vincolo preordinato all'esproprio, la determinazione conclusiva della conferenza ne dà atto.
10. Tutti i termini di cui al presente articolo si considerano perentori ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.
11. Il responsabile del procedimento autorizzatorio unico nazionale, dopo l'avvenutapubblicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi in Gazzetta Ufficiale, laddove necessario, è altresì responsabile dell'emanazione di tutti gli eventuali e ulteriori atti successivi e necessari alla realizzazione dell'impianto autorizzato, esercitando il proprio potere sostitutivo nel caso di inerzia dei diversi enti competenti.
12. Il termine per l'impugnazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale è di trenta giorni decorrenti dalla pubblicazione della stessa in Gazzetta Ufficiale. Non è ammesso il ricorso straordinario dinanzi al Presidente della Repubblica. Decorso inutilmente tale termine e comunque dopo il favorevole esito dell'eventuale giudizio di primo grado, il progetto potrà esser realizzato e l'eventuale accertamento successivo di motivi di annullabilità della determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi potranno esser rimediati solo mediante risarcimento dei danni, facendo salvo comunque il provvedimento di autorizzazione.
13. Le condizioni e le misure supplementari relative all'autorizzazione integrata ambientale eventualmente prevista e contenute nel provvedimento autorizzatorio unico nazionale sono rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate con le modalità di cui agli articoli 29-octies, 29- decies e 29-quattuordecies. Le condizioni e le misure supplementari relative agli altri titoli abilitativi di cui al comma 6, sono rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate con le modalità previste dalle relative disposizioni di settore da parte delle amministrazioni competenti per materia''».
7-bis.0.2
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 7-ter.
(Semplificazioni e altre misure in tema di edilizia)
1. All'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, dopo la lettera b), è inserita la seguente:
''b-bis) gli interventi di realizzazione e installazione di vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti, cosiddette vepa, dirette ad assolvere funzioni temporanee di protezione dagli agenti atmosferici, miglioramento delle prestazioni acustiche ed energetiche, riduzione delle dispersioni termiche, di parziale impermeabilizzazione dalle acque meteoriche, dei balconi aggettanti dal corpo dell'edificio o di logge rientranti all'interno dell'edificio, purché tali elementi non configurino spazi stabilmente chiusi con conseguente creazione di volumi e di superfici, come definiti dal Regolamento Edilizio Tipo, che possano generare nuova volumetria o comportare il mutamento della destinazione d'uso dell'immobile anche da superficie accessoria a superficie utile. Tali strutture devono favorire una naturale micro-aerazione che consente la circolazione di un costante flusso di arieggiamento a garanzia della salubrità dei vani interni domestici ed avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l'impatto visivo e l'ingombro apparente e da non modificare le preesistenti linee architettoniche''».
7-bis.0.3
Calandrini, De Carlo, de Bertoldi
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 7-ter.
(Disposizioni in materia di PiTESAI)
1. Al fine di accelerare il percorso di crescita sostenibile del Paese in coerenza con gli obiettivi europei di decarbonizzazione del sistema energetico, in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), è sospesa fino al 31 dicembre 2026 l'applicazione del Piano per la Transizione Energetica Sostenibile delle Aree Idonee (PiTESAI) di cui al comma 1 dell'articolo 11-ter del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12».
7-bis.0.4
Calandrini, De Carlo, de Bertoldi
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 7-ter.
(Disposizioni in materia di incentivazioni CIP6)
1. I finanziamenti e gli incentivi di cui al secondo periodo del comma 1117 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono concessi ai soli impianti realizzati ed operativi».
8.1
Calandrini, De Carlo, de Bertoldi
Precluso
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Ai fini della determinazione dell'autoconsumo di cui al comma 1 è ammesso il riferimento ai fabbisogni annuali medi attesi di energia elettrica nonché a tutti i consumi di energia termica e carburanti. Inoltre, con il decreto di attuazione dell'articolo 7 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, per impianti fotovoltaici di potenza fino ad 1 MW, realizzati da imprese agricole, singole o associate, la cui produzione rientra tra le attività connesse a quella agricola, ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, è previsto uno specifico incentivo alla produzione di energia. Tale incentivo si applica anche agli impianti finanziati a valere sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza relativamente al Parco Agrisolare».
8.0.1
Calandrini, De Carlo, de Bertoldi
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 8-bis.
(Extraprofitti)
1. All'articolo 11 del decreto-legge 1º marzo 2022, n. 17, dopo il comma 1, inserire il seguente:
''1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 non si applicano agli impianti fotovoltaici realizzati da imprese agricole nell'ambito dell'esercizio delle attività agricole connesse ai sensi dell'articolo 2135, terzo comma, del codice civile, di cui all'articolo 1, comma 423, della legge n. 266 del 2005''».
9.1
Calandrini, De Carlo, de Bertoldi
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, punto 2, dopo le parole: «comunità energetiche rinnovabili nazionali» inserire le seguenti: «in accordo e coordinamento con l'amministrazione comunale in cui è localizzata la superficie o l'area di intervento»;
b) dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:
«2-bis. Al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, all'articolo 31, comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
''b) la comunità è un soggetto di diritto autonomo, in cui l'amministrazione comunale ha potere di indirizzo e pianificazione, e in cui l'esercizio dei poteri di controllo fa capo esclusivamente a persone fisiche, PMI, enti territoriali e autorità locali, ivi incluse le stesse amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, quelli del terzo settore e di protezione ambientale nonché' le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica (di seguito: ISTAT) secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che sono situate nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti per la condivisione di cui al comma 2, lettera a).'';
b) all'articolo 33 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, è Aggiunto, In Fine, Il Seguente Comma:
''2-bis. Al fine di ottimizzare le configurazioni realizzate in attuazione del presente Capo, i gestori di servizi energetici e di gas comunicano annualmente ai Comuni i dati relativi ai consumi di energia e di gas di tutte le utenze allacciate relative al territorio di competenza di ciascuna amministrazione comunale''».
9.2
Calandrini, De Carlo, de Bertoldi
Precluso
Al comma 2, dopo le parole: «le Autorità di sistema portuale» aggiungere le seguenti: «e le imprese concessionarie di aree e banchine ai sensi dell'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e dell'articolo 36 del Codice della Navigazione,».
Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: «dalle Autorità di sistema portuale» con le seguenti: «dai soggetti di cui al primo periodo».
9.3
Calandrini, De Carlo, de Bertoldi
Precluso
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. Al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5, comma 4, le parole: ''pari o inferiore a 1 MW'' sono sostituite dalle seguenti: ''pari o inferiore a 3 MW'';
b) all'articolo 31, comma 1, lettera b), le parole: ''PMI'' sono sostituite dalle seguenti: ''imprese di qualunque limite dimensionale'';
c) all'articolo 31, comma 1, eliminare la lettera c)».
9.0.1
Calandrini, De Carlo, de Bertoldi
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 9-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di efficientamento energetico)
1. All'articolo 7-bis del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo il comma 5 è inserito il seguente:
''5-bis. I soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis), dell'articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che svolgono la propria attività di utilità sociale in aree o immobili localizzati all'interno di centri storici soggetti ai vincoli di cui all'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), e all'articolo 142, comma 1, del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in deroga a quanto previsto dal citato articolo 119, possono sempre realizzare impianti solari fotovoltaici e termici e le opere funzionali alla connessione alla rete elettrica, al di fuori dell'area vincolata e in luoghi anche diversi da quello della propria attività o in aree e strutture non pertinenziali, anche di proprietà di terzi, accedendo alle agevolazioni e alle semplificazioni previste per la realizzazione degli interventi''.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per gli anni dal 2022, al 2034, si provvede:
a) quanto a 2 milioni di euro per gli anni dal 2022 al 2024, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 498 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234;
b) quanto a 18 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 58-bis, comma 5, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157».
9.0.2
Calandrini, De Carlo, de Bertoldi
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 9-bis.
(Contributo per le imprese energeticamente efficienti)
1. Al fine di promuovere lo sviluppo dell'efficienza energetica e la competitività, alle imprese che progettano e realizzano programmi per incrementare l'efficienza degli usi finali di energia che comportino una riduzione della propria intensità energetica pari ad almeno il 5 per cento è riconosciuto un contributo sotto forma di credito d'imposta, nel limite di 500 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, nella misura massima consentita dal regolamento (UE) n. 651 del 2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, secondo un principio di progressività in ragione del livello di efficienza conseguito.
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 11 credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi.
3. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono definite le modalità di riparto delle risorse e di accesso al contributo di cui al comma 1.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 500 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178».
9.0.3
Calandrini, De Carlo, de Bertoldi
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 9-bis.
(Misure urgenti a sostegno della produzione di energia da fonti rinnovabili)
1. Al fine di accelerare lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili nell'ottica del raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza nonché quelli definiti dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), all'articolo 56 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, dopo le parole: ''incentivi di cui all'articolo 1, comma 3, lettera a)'' aggiungere le seguenti: ''e lettera b)'';
b) al comma 4, le parole: ''con l'applicazione di una decurtazione percentuale della tariffa di riferimento, pari ad un'ulteriore riduzione di 5 punti percentuali rispetto a quella offerta dal produttore. Per gli impianti a registri, la tariffa di riferimento è ridotta di 3 punti percentuali.'', sono sostituite dalle seguenti: ''senza l'applicazione di alcuna decurtazione percentuale della tariffa di riferimento'';
c) il comma 5 è soppresso».
11.0.1
Calandrini, De Carlo, de Bertoldi
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 11-bis.
(Misure urgenti per incrementare la produzione di energia elettrica da biomassa)
1. All'articolo 5-bis del decreto-legge del 21 marzo 2022 n. 21, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 2022, n. 51 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica è sostituita dalla presente: ''Misure urgenti per incrementare la produzione di energia elettrica da biogas e da biomasse'';
b) al comma 1 dopo la parola: ''biogas'' aggiungere le seguenti: ''e da biomasse,'';
c) al comma 2 dopo la parola: ''biogas'' aggiungere le seguenti: ''e da biomasse''».
13.2
Castellone, Agostinelli, Airola, Anastasi, Auddino, Bottici, Castaldi, Castiello, Catalfo, Cioffi, Coltorti, Corbetta, Crimi, Croatti, D'Angelo, De Lucia, Dell'Olio, Di Girolamo, Di Piazza, Endrizzi, Fede, Fenu, Ferrara, Gallicchio, Gaudiano, Garruti, Girotto, Guidolin, L'Abbate, Lanzi, Leone, Licheri, Lomuti, Lorefice, Lupo, Maiorino, Mantovani, Marinello, Matrisciano, Montevecchi, Naturale, Pavanelli, Marco Pellegrini, Perilli, Pesco, Piarulli, Pirro, Giuseppe Pisani, Puglia, Quarto, Ricciardi, Romagnoli, Romano, Santangelo, Santillo, Taverna, Toninelli, Turco, Vanin
Precluso
Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:
a) all'alinea:
1) dopo le parole: «relativo mandato» inserire le seguenti: «, e comunque non oltre il 31 dicembre 2026,»;
2) sostituire le parole: «esercita le competenze assegnate alle regioni ai sensi degli articoli 196 e 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e, in particolare» con le seguenti: «, nel rispetto dei traguardi e degli obiettivi stabiliti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, esercita le competenze assegnate alle regioni ai sensi degli articoli 196 e 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come di seguito indicato»;
b) alla lettera a), sostituire le parole: «dei criteri di cui all'articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e» con le seguenti: «degli obiettivi ambientali di cui all'articolo 17 regolamento (UE) 2020/852, delle direttive 2008/98/CE, 2010/75/UE e 2003/87/CE e dei criteri di cui agli articoli 178, 179 e 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, fermi restando i criteri e i fabbisogni previsti dal Piano regionale di gestione dei rifiuti (PRGR) della Regione Lazio vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, adottato ai sensi dell'articolo 196 del decreto legislativo, n. 152 del 2006, nonché»;
c) alla lettera d):
1) dopo le parole: «anche pericolosi,» inserire le seguenti: «nel rispetto del piano di cui alla lettera a),»;
2) dopo la parola: «esistenti,» inserire le seguenti: «finalizzate a migliorare le prestazioni ambientali, diverse dalle modifiche sostanziali di cui all'articolo 5, lettera 1-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 e».
13.3
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «di cui all'articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e degli indirizzi del programma nazionale per la gestione dei rifiuti di cui all'articolo 198-bis del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006 con le seguenti: stabiliti dal piano regionale di gestione dei rifiuti della regione Lazio, degli obiettivi di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088, e di quelli di cui alla direttiva 2008/98/CE, nonché degli articoli 178, 179 e 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152»;
b) al comma 1, lettera d), dopo le parole: «anche pericolosi», inserire le seguenti: «fatto salvo quanto stabilito dal piano di gestione dei rifiuti di cui alla lettera a),»;
c) al comma 2, dopo le parole: «di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42», inserire le seguenti: «dei criteri stabiliti dal piano regionale di gestione dei rifiuti della regione Lazio, degli obiettivi di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088, e di quelli di cui alla direttiva 2008/98/CE, degli articoli 178, 179 e 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,».
13.4
Precluso
Al comma 1, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: «nel rispetto della sostenibilità ambientale, escludendo la costruzione di nuovi inceneritori per l'incenerimento dei rifiuti;».
G13.1
Precluso
Il Senato,
premesso che:
l'articolo 13 del provvedimento in esame dispone, con riferimento al territorio di Roma capitale, il trasferimento al Commissario straordinario per il Giubileo 2025 - per il periodo del suo mandato, durante il quale si prevede un maggior afflusso di turisti e di fedeli - delle competenze regionali in materia di rifiuti previste dal Codice dell'ambiente (adozione del piano rifiuti, regolamentazione dell'attività di gestione dei rifiuti, approvazione dei progetti di nuovi impianti, ecc.): la norma attribuisce al Commissario, sentita Regione Lazio, il potere di provvedere tramite ordinanza in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'UE;
il Sindaco della Capitale, che assumerà il ruolo di commissario straordinario per lo smaltimento e recupero dei rifiuti fino al 2026, sottraendo la competenza assegnata dalla Costituzione alla Regione in materie quali la pianificazione in materia di smaltimento dei rifiuti, ha manifestato in molti recenti incontri pubblici l'intenzione da parte del Comune di Roma di adottare il piano rifiuti includendo la realizzazione di un inceneritore;
il Lazio conta annualmente una produzione di 3 milioni di rifiuti, di cui 1,7 prodotti dalla città di Roma, che si trova ancora in stato di degrado in molte strade del centro e della periferia;
Regione Lazio, nel suo ultimo piano regionale sui rifiuti, non ha incluso l'inceneritore tra i suoi obiettivi, piano redatto sulla base dei dati di uno studio sui flussi dei rifiuti e che recepisce le norme Ue e nazionali in materia, ma la disposizione in esame modificherebbe il perimetro dei poteri regionali, eludendo così le scelte contenute nel piano;
gli inceneritori sono impianti destinati allo smaltimento dei rifiuti mediante combustione a temperatura elevata;
gli inceneritori non eliminano i rifiuti ma li trasformano in cenere (circa il 20% in peso rispetto a ciò che vi entra), fumi e gas climalteranti come l'anidride carbonica, non esimendo la pubblica amministrazione - così - dalla ricerca di una discarica di servizio, senza considerare l'aumento del traffico veicolare pesante necessario a trasferire centinaia di migliaia di tonnellate di rifiuti, in un'area come Roma dove già la viabilità è problematica;
i fumi contengono quantità rilevanti di diossine e altri composti inquinanti e dannosi per la salute, le cui emissioni sono significative soprattutto nelle fasi di accensione e spegnimento, quando non è possibile garantire una temperatura di combustione costante: l'inceneritore di Roma emetterebbe 600/700 grammi di CO2 ogni kWh prodotto;
dai fumi fuoriescono nano polveri, molto inquinanti e dannose per la salute e l'ambiente, che circolano nell'aria e poi si depositano sul suolo e sui prodotti agricoli; le nano polveri raggiungono gli alveoli e dopo pochi secondi raggiungono il torrente sanguigno che le trasporta nelle cellule e agli organi del corpo;
le emissioni che provengono dagli inceneritori ricadono in una vasta zona attorno all'inceneritore e quindi anche aree densamente abitate;
nelle aree prossime all'inceneritore SILLA-2 di Milano la mortalità è del 71 per cento più alta rispetto a quelle non esposte;
l'incendio di Malagrotta - generato dal combustibile da rifiuti stoccato e uscito dal TMB: l'elemento che serve per far andare avanti un inceneritore - dimostra quanto sia fondamentale prestare molta attenzione al ciclo dei rifiuti, innanzitutto operando la separazione dell'umido;
l'inceneritore prevede una realizzazione costosa e tutt'altro che rapida, e rischia di rivelarsi, inoltre, un disincentivo alla raccolta differenziata, nella percezione del cittadino nei confronti di tale opera, ritenuta dai realizzatori estremamente vantaggiosa e poco dannosa per l'ambiente e la salute;
mettere in campo un inceneritore significherebbe compromettere ogni forma di pianificazione e sostenibilità ambientale, a vantaggio dei profitti dei grandi operatori economici che si trovano sul mercato, a danni di comunità, dignità dei lavoratori ed efficienza dei servizi;
l'Unione Europea non ha inserito l'incenerimento tra le tecnologie finanziabili (nella tassonomia) in ragione del fatto che tale pratica, non rispettando il principio «Do No Significant Harm», andrebbe contro la necessaria decarbonizzazione e, per questo, considerata «dannosa»;
il Parlamento europeo ha manifestato la volontà di eliminare l'esenzione dell'incenerimento dei rifiuti dallo schema ETS già dal 2026;
Regione Lazio, in direzione analoga a quanto intrapreso dalle istituzioni europee, ha deciso di puntare sulla produzione di biometano e compost dai rifiuti organici che sono la frazione più importante della raccolta differenziata, migliorando la raccolta «porta a porta», mettendo contemporaneamente mano nell'organizzazione dell'AMA Roma S.p.A. - Raccolta, Trasporto, Trattamento, Riciclaggio e Smaltimento rifiuti;
il Giappone ha puntato da tempo sulle tecnologie avanzate di smaltimento, analogamente in Italia Regione Toscana, insieme ad altre, stanno escludendo gli inceneritori, a chiaro beneficio dei cittadini e in coerenza con i principi dell'economia circolare;
la politica intrapresa da queste regioni, da altre grandi città, dall'UE e da altre nazioni, è orientata ad una sempre più estesa raccolta differenziata - a Milano, ad esempio, la raccolta differenziata vanta la percentuale del 70 per cento del totale - che punta a minimizzare le quantità di residuo, residuo nel quale è quasi assente l'organico - da pretrattare adeguatamente, con impianti di Trattamento Meccanico, grazie ai quali si possono recuperare circa due terzi del totale, i quali, possono terminare in impianti di riciclo chimico: in questo caso, con il 90 per cento di emissioni in meno di CO2, si produrrebbero metanolo, idrogeno e nuovi polimeri;
la separazione della frazione organica rappresenta quasi il 40 per cento dei rifiuti urbani, ed è in grado di dimezzare la quantità e l'impatto dell'indifferenziato: in tal caso l'impiantistica sarebbe improntata sul compostaggio aerobico dell'organico da un lato e dall'altro alla dismissione, delocalizzazione e riconversione dei Tmb a impianti di recupero materia, senza più produrre combustibile ma rigenerando quei rifiuti;
Roma ha un grande margine di incremento della raccolta differenziata di qualità, a partire dalla separazione della frazione organica e attraverso la costruzione di impianti di piccole e medie dimensioni a basso impatto ambientale che lavorino materiale già differenziato e ad alto tasso di riciclo e recupero, come plastica, legno e carta;
impegna il Governo
a valutare l'opportunità, considerati gli effetti giuridici delle disposizioni richiamate, di eliminare i poteri attribuibili al Commissario straordinario relativamente alla modifica del perimetro della competenza regionale in materia di pianificazione dello smaltimento e recupero dei rifiuti, in ossequio agli obiettivi indicati dalle istituzioni europee legati alla transizione ecologica, sostenibilità ambientale e tutela della salute della popolazione.
14.1
Calandrini, De Carlo, de Bertoldi
Precluso
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «31 dicembre 2022»con le seguenti: «31 dicembre 2023», e le parole: «30 settembre 2022» con le seguenti: «31 dicembre 2022».
14.2
Calandrini, De Carlo, de Bertoldi
Precluso
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «30 settembre 2022» con le seguenti: «31 dicembre 2022».
14.3
Calandrini, De Carlo, de Bertoldi
Precluso
Al comma 1, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:
a) al numero 1, dopo le parole: «decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,» aggiungere le seguenti: «nonché ad imprese che nell'anno precedente a quello di acquisizione del credito abbiano superato due dei limiti indicati nell'articolo 2435-bis, comma 1, del Codice civile,»;
b) al numero 2, dopo le parole: «decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,» aggiungere le seguenti: «nonché ad imprese che nell'anno precedente a quello di acquisizione del credito abbiano superato due dei limiti indicati nell'articolo 2435-bis, comma 1, del Codice civile,».
14.4
Calandrini, De Carlo, de Bertoldi
Precluso
Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:
«b-bis) all'articolo 121, comma 3, è aggiunto infine il seguente periodo: ''La quota di crediti d'imposta maturata dai fornitori per sconti sul corrispettivo dovuto, praticati in relazione a spese sostenute nell'anno 2021 e non utilizzata dagli stessi nell'anno 2022, è usufruita anche negli anni successivi.''».
14.5
Castellone, Agostinelli, Airola, Anastasi, Auddino, Bottici, Castaldi, Castiello, Catalfo, Cioffi, Coltorti, Corbetta, Crimi, Croatti, D'Angelo, De Lucia, Dell'Olio, Di Girolamo, Di Piazza, Endrizzi, Fede, Fenu, Ferrara, Gallicchio, Gaudiano, Garruti, Girotto, Guidolin, L'Abbate, Lanzi, Leone, Licheri, Lomuti, Lorefice, Lupo, Maiorino, Mantovani, Marinello, Matrisciano, Montevecchi, Naturale, Pavanelli, Marco Pellegrini, Perilli, Pesco, Piarulli, Pirro, Giuseppe Pisani, Puglia, Quarto, Ricciardi, Romagnoli, Romano, Santangelo, Santillo, Taverna, Toninelli, Turco, Vanin
Precluso
Apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 1-bis, dopo le parole: «numeri 1) e 2),» inserire le seguenti: «e al comma 1-bis.1,»;
b) dopo il comma 1-bis, inserire il seguente:
«1-bis.1. La necessaria diligenza dei soggetti che acquistano crediti dagli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 121, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è dimostrata dai medesimi soggetti con una documentazione idonea ad attestare la sussistenza di una dichiarazione rilasciata dall'intermediario finanziario in cui lo stesso intermediario finanziario dà atto della positiva verifica documentale per la fruizione del credito di imposta.».
G14.1
Precluso
Il Senato,
premesso che:
il cosìddetto Superbonus 110 per cento è una misura di incentivazione introdotta dal decreto-legge «Rilancio» 19 maggio 2020, n. 34, che punta a rendere più efficienti e più sicure le abitazioni, prevedendo per il cittadino che gli interventi possano essere svolti anche a costo zero, beneficiando di una detrazione del 110% che si applica sulle spese sostenute;
attraverso lo sconto in fattura, mediante l'operabilità di tale istituto, l'impresa ha anticipato per conto dello Stato un beneficio al cliente, facendo affidamento sulla possibilità, prevista dalla legge, di recuperare il valore della prestazione attraverso la cessione a terzi;
per la cessione a terzi dei crediti, le imprese della filiera si sono rivolte principalmente alle banche (63,7%), a seguire Poste (22,6%), e alle società di intermediazione finanziaria (5,1%);
la misura - oltre a costituire un acceleratore al processo di transizione ecologica ed energetica - ha prodotto risultati positivi sul sistema economico, per le maggiori entrate fiscali e l'aumento del numero di imprese e posti di lavoro, con conseguente crescita dei consumi e acquisti collaterali alle agevolazioni edilizie;
il Governo, tuttavia, in più occasioni, ha manifestato perplessità sull'equità della misura, decidendo, anche con il provvedimento in esame, di non prorogarne la durata per le spese che saranno sostenute dopo la fine del 2022;
nell'ultimo anno si sono succedute modifiche all'istituto, relativamente alla scadenza, ai presupposti e ai beneficiari, provocando una forte incertezza normativa, a causa della quale gli intermediari finanziari hanno deciso di bloccare gli acquisti;
a seguito del blocco della cessione dei crediti, sulla base dei dati pubblicati da CNA, circa 33.000 imprese artigiane si trovano a rischio fallimento - e oltre 60.000 sono in crisi - con conseguente perdita di 150.000 posti di lavoro nella filiera delle costruzioni;
all'inizio del mese di giugno, CNA ha stimato che i crediti fiscali delle imprese che hanno riconosciuto lo sconto in fattura, e non monetizzati attraverso una cessione, ammontavano a quasi 2,6 miliardi di euro;
la consistenza dei crediti bloccati si attesta a circa il 15 per cento del totale, con le imprese artigiane che si trovano con il cassetto fiscale pieno di crediti ma senza liquidità;
dall'analisi dei fatturati e della consistenza media dei crediti emerge che le imprese con giro d'affari entro i 150.000 euro detengono la media di 57.000 euro di crediti nel proprio cassetto fiscale (38,2%), mentre le imprese che producono fino a 750.000 euro di ricavi scontano circa la media di 200.000 euro di crediti bloccati;
il 47,2 per cento delle imprese dichiara di non trovare soggetti disposti ad acquisire i crediti, mentre il 34,4 per cento lamenta tempi di accettazione dei documenti contrattuali eccessivamente lunghi;
la confederazione ha svolto un'indagine campione interpellando circa 2.000 imprese: il 48,6 per cento di queste parlano di rischio fallimento mentre il 68,4 per cento prospetta il blocco dei cantieri attivati;
per non essere schiacciate dalla mancata cessione dei crediti, quasi un'impresa su due sta pagando in ritardo i fornitori, il 30,6 per cento rinvia tasse e imposte e una su cinque non riesce a pagare i collaboratori;
oltre il 90 per cento delle imprese è convinta che, senza una soluzione per svuotare i cassetti fiscali, si determinerà il mancato avvio di nuovi cantieri, con ripercussioni negative sull'intera filiera e sull'economia, nonché sul programma di riqualificazione energetica degli immobili;
ANCE - Associazione Nazionale Costruttori Edili - ha definito drammatico l'attuale stallo;
Confartigianato ha dichiarato che «le imprese si sono affidate con fiducia ad un meccanismo varato dal legislatore, hanno anticipato l'acquisto di materiali, pagato il personale dipendente, versato tasse e contributi in cambio di benefici fiscali che avrebbero dovuto monetizzarsi grazie alla loro ulteriore cessione e che ora, invece, si ritrovano in mano come se fossero carta straccia. Le aziende si trovano in difficoltà con i cantieri già avviati e con le commissioni future ed il rischio che in questo scenario si inseriscano le organizzazioni criminali non è lontano»;
nella fase di crisi come quella illustrata, inoltre, emerge anche il tentativo di speculazione da parte di società finanziarie, disposte a comprare il credito per il Superbonus a 90 per cento - se non a molto meno - ottenendo un guadagno pari al 20 per cento: il doppio della commissione chiesta dalle banche pochi mesi fa;
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di prevedere la proroga dell'istituto del cosìddetto Superbonus anche per le spese che saranno sostenute nell'anno 2023, ed attuare una serie di disposizioni normative in materia, tali da assicurare certezza sulle norme a favore dei soggetti coinvolti, incoraggiando l'operabilità dell'istituto;
a valutare l'opportunità di scongiurare una gravissima crisi economica e sociale a causa delle dinamiche illustrate, operando un intervento straordinario, anche in accordo con CNA, ANCE e mondo dell'artigianato e della piccola e media impresa, per giungere a una via risolutiva relativamente ai crediti bloccati, ora sulle spalle di imprenditori e artigiani;
a valutare l'opportunità di individuare un meccanismo per il quale eventuali responsabilità correlate ai crediti ceduti non ricadano sul cessionario;
a valutare l'opportunità di vigilare efficacemente e vanificare le distorsioni che si sono create, di carattere speculativo.
14-bis.0.1
Calandrini, De Carlo, de Bertoldi
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 14-ter.
(Contributo sotto forma di credito d'imposta per l'installazione di sistemi di accumulo)
1. Ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, ai contribuenti al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte e professione, è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal 1º gennaio 2022 al 31 dicembre 2023, per l'installazione di sistemi di accumulo da integrarsi negli impianti solari fotovoltaici esistenti di potenza fino a 3 kWp a servizio di una o più unità immobiliari ad uso abitativo. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 100 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a euro 500 per ogni kWh di capacità di accumulo e per un contributo massimo di euro 1.500 per ogni singolo impianto. Tale misura è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi.
All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in 225 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
14-bis.0.2
Calandrini, De Carlo, de Bertoldi
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 14-ter.
(Autorizzazione all'esercizio di depositi fiscali di prodotti energetici)
L'articolo 5-quater di cui alla legge 20 maggio 2022 n. 51, di conversione del decreto-legge 21 marzo 2022 n. 21, è abrogato.».
15.1
Calandrini, De Carlo, de Bertoldi
Precluso
Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: «deve dimostrare» con le seguenti parole: «, mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria responsabilità, deve dichiarare».
15.2
Calandrini, De Carlo, de Bertoldi
Precluso
Al comma 1, ultimo periodo, apportare le seguenti modificazioni:
- sopprimere la parola: «dirette»;
- sopprimere le parole: «e diretta»;
- aggiungere, in fine, le seguenti parole: «anche indirettamente.».
16.1
Calandrini, De Carlo, de Bertoldi
Precluso
Al comma 1, capoverso «55-bis.», numero 2), sostituire le parole: «5 milioni» con le seguenti: «10 milioni».
16.2
Calandrini, De Carlo, de Bertoldi
Precluso
Al comma 1, capoverso «55-bis.», dopo il punto 4, aggiungere il seguente:
«4-bis. a far data dal 1º luglio 2022, solo per la riassicurazione e la controgaranzia, senza il pagamento delle commissioni per l'accesso al suddetto Fondo e delle commissioni per il mancato perfezionamento delle operazioni finanziarie di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 marzo 2017.».
16.3
Calandrini, De Carlo, de Bertoldi
Precluso
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Sono ammissibili alla garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per la garanzia diretta nella misura del 60 per cento e per la riassicurazione nella misura del 90 per cento dell'importo garantito dal confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80 per cento, i finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario. Nei casi di cui al presente comma, il soggetto finanziatore deve trasmettere al gestore del Fondo una dichiarazione che attesta la riduzione del tasso di interesse applicata, sul finanziamento garantito, al soggetto beneficiario per effetto della sopravvenuta concessione della garanzia.».
16.0.1
Calandrini, De Carlo, de Bertoldi
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 16-bis.
(Moratoria debiti bancari PMI)
1. Al fine di sostenere le attività produttive in relazione al perdurare delle difficoltà legate all'attuale quadro economico, per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 31 dicembre 2022 è sospeso sino al 31 dicembre 2022 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà del debitore richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.
2. Su richiesta telematica del soggetto finanziatore, le operazioni oggetto della misura di cui al comma 1 sono ammesse, senza valutazione, alla garanzia dell'apposita sezione speciale, istituita dall'articolo 56, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662; la garanzia è concessa, alle condizioni e con le modalità previste dal richiamato articolo 56, per un importo pari al 33 per cento delle rate dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale o dei canoni di leasing oggetto di sospensione.
3. Possono beneficiare della misura di cui al presente articolo le piccole e medie imprese e le persone fisiche esercenti arte, impresa o professione in possesso dei requisiti dimensionali di cui alla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE, del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia, le cui esposizioni debitorie non siano, alla data di pubblicazione del presente decreto, classificate come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi.».
16.0.2
Calandrini, De Carlo, de Bertoldi
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 16-bis.
(Disposizioni per il sostegno delle imprese di pubblico esercizio)
1. Al fine di far fronte alle ripercussioni economiche negative per le imprese di pubblico esercizio derivanti dalla crisi internazionale in Ucraina, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 706, della legge 30 dicembre 2021 n. 234, sono prorogate fino al 31 dicembre 2022.».
Conseguentemente:
a) all'articolo 1, comma 707, della legge 30 dicembre 2021 n. 234, sostituire le parole: «82,5 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «330 milioni per l'anno 2022»;
b) all'articolo 58, comma 4:
a. alinea, dopo la parola: «14,» aggiungere la seguente: «16-bis,» e sostituire le parole: «6.702.778.500 euro per l'anno 2022» con le seguenti: «6.950.278.500 euro per l'anno 2022»;
b. alla lettera c), sostituire le parole: «6.508 milioni» con le seguenti: «6.755,5 milioni».
18.1
Giarrusso, Paragone, De Vecchis, Martelli
Precluso
Al comma 1, le parole: «130 milioni» sono sostituite con le seguenti: «200 milioni».
Al comma 4, le parole: «massimo di euro 400.000» sono sostituite con le seguenti: «massimo di euro 450.000».
Il comma 7 è sostituito dal seguente:
«7. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 28, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196».
18.2
Calandrini, De Carlo, de Bertoldi
Precluso
Al comma 2, alinea, dopo le parole: «diverse da quelle agricole» aggiungere le seguenti: «di produzione primaria.».
18-ter.0.1
Calandrini, De Carlo, de Bertoldi
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 18-quater.
(Disposizioni in materia di lavoro portuale e di trasporti marittimi)
1. Al fine di contrastare gli effetti economici della crisi internazionale in atto in Ucraina e dell'aumento del costo dei carburanti e dell'energia, nonché dell'aumento dei costi derivanti dagli aggiornamenti, relativi all'anno 2022, delle misure unitarie dei canoni per le concessioni demaniali marittime ai sensi del decreto del Direttore generale per la vigilanza sulle autorità di sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili del 13 dicembre 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 34 del 10 febbraio 2022, in ordine allo svolgimento delle attività imprenditoriali nei porti italiani, le autorità di sistema portuale, compatibilmente con le proprie disponibilità di bilancio e fermo quanto previsto dall'articolo 9-ter del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, dispongono la riduzione dell'importo dei canoni concessori di cui all'articolo 36 del codice della navigazione, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e agli articoli 16, 17 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e di quelli relativi alle concessioni per la gestione di stazioni marittime e servizi di supporto a passeggeri, dovuti in relazione all'anno 2022, ivi compresi quelli previsti dall'articolo 92, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e nel rispetto degli equilibri di bilancio, allo scopo anche utilizzando il proprio avanzo di amministrazione.
2. La riduzione di cui al comma 1 può essere riconosciuta, per i canoni dovuti fino alla data del 15 dicembre 2022, in favore dei concessionari che dimostrino di aver subito nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2022 e il 15 dicembre 2022, una diminuzione del fatturato pari o superiore al 20 per cento del fatturato registrato nel medesimo periodo dell'anno 2019.
3. Al fine di ridurre gli effetti di incertezza dei flussi di merci e passeggeri derivanti della grave crisi internazionale in atto in Ucraina e al persistere delle problematiche operative nei porti mondiali di provenienza e destinazione delle navi, nonché degli aumenti del costo dei carburanti e dell'energia:
a) la durata delle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, attualmente in corso o scadute tra la data del 31 gennaio 2022 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è prorogata di dodici mesi;
b) la durata delle concessioni rilasciate nei porti ai sensi dell'articolo 36 del codice della navigazione, di cui al regio decreto 30 marzo 1942,11. 327, e dell'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, nonché delle concessioni per la gestione di stazioni marittime e servizi di supporto a passeggeri, attualmente in corso o scadute tra la data del 31 gennaio 2022 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è prorogata di dodici mesi.
4. La proroga di cui alle lettere a) e b) del comma 3 non si applica in presenza di procedure di evidenza pubblica relative al rilascio delle autorizzazioni o delle concessioni previste dagli articoli 16 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, ovvero dell'articolo 36 del codice della navigazione, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, già definite con l'aggiudicazione al nuovo soggetto concessionario alla data del 31 gennaio 2022.
5. Le proroghe di cui alle lettere a) e b) del comma 3 sono cumulabili con i periodi di proroga riconosciuti ai sensi dell'articolo 199, comma 3, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.».
18-ter.0.2
Calandrini, De Carlo, de Bertoldi
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 18-quater.
(Riduzione del cuneo fiscale)
1. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo denominato ''Fondo per la riduzione del cuneo fiscale'', con una dotazione pari a 5000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, interamente destinato alla copertura finanziaria di interventi per la riduzione del costo del lavoro per datori di lavoro e lavoratori.
2 Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.».
18-ter.0.3
Calandrini, De Carlo, de Bertoldi
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 18-quater.
(Super deduzione del costo del lavoro)
1. Ai fini della determinazione dell'utile d'impresa, per le aziende del settore servizi il costo del lavoro che eccede il 25 per cento del valore del fatturato della azienda, può essere dedotto al 200 per cento.
2. Per le aziende del settore manifatturiero, ai fini della determinazione dell'utile d'impresa, il costo del lavoro che eccede il 20 per cento del valore del fatturato dell'azienda, può essere dedotto al 200 per cento.».
18-ter.0.4
Calandrini, De Carlo, de Bertoldi
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 18-quater.
(Ulteriori disposizioni in tema di approvvigionamento di materie prime critiche)
1. All'articolo 30, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono apportate le seguenti modifiche:
1) al comma 1, secondo periodo, la parola: ''ferrosi'' è soppressa;
2) al comma 7, le parole: ''31 luglio 2022'' sono sostituite con le parole: ''31 dicembre 2022''.».
19.1
Calandrini, De Carlo, de Bertoldi
Precluso
Al comma 1 sostituire le parole: «20 milioni» con le seguenti: «60 milioni».
19.2
Calandrini, De Carlo, de Bertoldi
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
al comma 1, sostituire le parole: «20 milioni di euro» con le seguenti: «30 milioni di euro»;
dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. Le risorse disponibili a valere del Fondo di cui al comma 1 sono destinate per 10 milioni di euro a reintegrare la dotazione complessiva di 35 milioni di euro del Fondo di parte corrente per il sostegno della filiera suinicola previsto dall'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, e destinate ad indennizzare gli allevatori colpiti dalle restrizioni sulla movimentazione degli animali.».
19.3
Abate, Angrisani, Granato, Giannuzzi, Sbrana
Precluso
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Le risorse di cui al comma I sono parzialmente destinate all'erogazione di contributi a fondo perduto in favore delle piccole e medie imprese dei settori agricolo e della pesca al fine di compensare le esigenze di liquidità dovute ai maggiori oneri derivanti dagli aumenti dei prezzi dell'energia e del gas naturale. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di attuazione del presente comma».
19.4
Abate, Angrisani, Granato, Giannuzzi, Sbrana
Precluso
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Le risorse di cui al comma 1 sono parzialmente destinate all'adozione di misure di calmieramento dei prezzi del gasolio in favore degli operatori del settore della pesca. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di attuazione del presente comma.».
G19.1
Candiani, Vallardi, Bergesio, Zuliani, Pizzol, Ferrero, Faggi, Tosato, Testor
Precluso
Il Senato,
premesso che:
l'articolo 19 del decreto-legge in esame rifinanzia il fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2022, da ultimo rifinanziato dall'articolo 20 del decreto-legge n. 21 del 2022 con una somma di 35 milioni di euro per l'anno 2022, per fronteggiare il peggioramento economico internazionale per effetto dell'aumento dei costi di produzione dovuto alla crisi ucraina;
l'obiettivo è quello di sostenere le filiere agricole che hanno fatto registrare evidenti perdite per effetto del prolungarsi del conflitto in Ucraina e dell'incessante aumento dei costi energetici da esso provocati;
nella Gazzetta Ufficiale serie generale n. 38 del 15 febbraio 2022 è stato pubblicato il decreto ministeriale che detta i criteri e le modalità per l'assegnazione delle risorse del Fondo per la tutela e il rilancio delle filiere apistica, brassicola, della canapa e della frutta a guscio, ai sensi dell'articolo 1, comma 138, della legge n. 178 del 2020, necessitando tali filiere di strumenti normativi che consentano di aumentarne la competitività, anche per fare fronte alle emergenze o a situazioni di crisi di mercato impreviste;
diverse filiere, come ad esempio quella della canapa, hanno fatto registrare negli anni importanti progressi di crescita, dimostrandosi pronte a cogliere le sfide lanciate dalla nuova agenda per il Green Deal europeo, per un rinnovamento nell'ambito della ricerca e dell'innovazione applicata alla produzione agroindustriale;
presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è stato istituito un tavolo di filiera della canapa industriale con l'impegno di rilanciare e sostenere il settore attraverso l'adozione di un piano di sviluppo per incentivarne la produzione e sostenerne la ricerca, in modo tale da intervenire con finanziamenti adeguati alla crescita della filiera stessa;
nell'ambito della ricerca l'obiettivo è anche quello di sviluppare strumenti innovativi in grado di dare supporto alle forze dell'ordine e agli enti preposti al controllo, fornendo indicazioni applicative univoche anche a supporto delle coltivazioni agricole;
negli ultimi anni si è registrata una forte espansione del mercato che ha portato ad un ampliamento della varietà dei semi di cannabis in commercio, rendendo difficile una loro pronta identificazione da parte delle forze dell'ordine che lavorano per il controllo delle sostanze stupefacenti;
per tale ragione è stata pubblicata da parte del Dipartimento politiche antidroga una rassegna iconografica delle varianti delle piante di cannabis e delle modalità di coltivazione intensiva, al fine di adottare uno strumento efficace per monitorare il mercato e fornire indicazioni a tutti coloro che intendano documentarsi sul tema dei semi della cannabis e delle piante da essi generate, anche per prevenire eventuali danni alla salute umana;
il documento è un ottimo mezzo divulgativo per informare sui principali effetti negativi e i danni che la cannabis provoca sull'essere umano, oltre che far comprendere come le proposte di legalizzazione non rispondano ad evidenze scientifiche, che confermano come la cannabis sia una sostanza psicoattiva, neurotossica e quindi pericolosa per salute mentale e fisica di coloro che la consumano.
Considerato che nel documento citato, il Dipartimento per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri si afferma, tra l'altro, che:
- la cannabis interferisce e modifica la normale maturazione cerebrale degli adolescenti, modifica la loro personalità e la loro capacità decisionale;
- da conseguenze tanto più gravi quanto più precoce è la prima assunzione e quanto è più frequente e duratura;
- crea un deficit dell'attenzione, della memorizzazione e quindi dell'apprendimento;
- da difficoltà di concentrazione;
- chi ha usato cannabis in adolescenza può perdere fino a 8 punti di quoziente intellettivo (Q.I.) in età avanzata (38 anni) rispetto a chi non l'ha usata;
- altera le percezioni e l'interpretazione della realtà;
- riduce la capacità di autocontrollo, la capacità di giudizio e la stima del pericolo;
- riduce la motivazione ad impegnarsi ed affrontare i problemi;
- riduce il rendimento scolastico e lavorativo;
- riduce i tempi di reazione e fa aumentare la probabilità di avere incidenti stradali e sul lavoro;
- altera il coordinamento psicomotorio;
- crea patologie respiratorie.
- crea disturbi sessuali;
- produce danni e condizioni di rischio per la salute mentale (schizofrenia e stati dissociativi, disorientamento spazio-temporale, ansia generalizzata e somatizzata, disforia, attacchi di panico);
- nelle persone vulnerabili aumenta il rischio di evolvere verso l'uso e la tossicodipendenza da cocaina o eroina;
- crea dipendenza;
- è in grado di creare alterazioni genetiche sul DNA;
- altera il normale sviluppo neurologico del feto nelle madri assuntrici;
- fa aumentare la probabilità di commettere violenze e atti criminali;
- la gravità dei danni risente anche della sempre maggiore concentrazione di principio attivo presente nei prodotti e l'uso contemporaneo di altre droghe sinergizzanti e di alcol.
Considerato la fiducia nell'azione del Governo, per le scelte politiche sin qui condotte;
impegna il Governo ad adottare ulteriori interventi a sostegno della filiera della canapa industriale,
proseguendo nel contempo con determinazione nelle azioni di contrasto verso l'assunzione della Cannabis e dei suoi derivati come sostanze stupefacenti psicoattive, per i danni che derivano da tale uso per la salute umana, come definito dal Dipartimento per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
G19.2
Candiani, Bergesio, Vallardi, Zuliani, Pizzol, Ferrero, Faggi, Tosato, Testor
Precluso
Il Senato,
premesso che:
l'articolo 19 del decreto-legge in esame rifinanzia il fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2022, da ultimo rifinanziato dall'articolo 20 del decreto-legge n. 21 del 2022 con una somma di 35 milioni di euro per l'anno 2022, per fronteggiare il peggioramento economico internazionale per effetto dell'aumento dei costi di produzione dovuto alla crisi ucraina;
l'obiettivo è quello di sostenere le filiere agricole che hanno fatto registrare evidenti perdite per effetto del prolungarsi del conflitto in Ucraina e dell'incessante aumento dei costi energetici da esso provocati;
nella Gazzetta Ufficiale serie generale n. 38 del 15 febbraio 2022 è stato pubblicato il decreto ministeriale che detta i criteri e le modalità per l'assegnazione delle risorse del Fondo per la tutela e il rilancio delle filiere apistica, brassicola, della canapa e della frutta a guscio, ai sensi dell'articolo 1, comma 138, della legge n. 178 del 2020, necessitando tali filiere di strumenti normativi che consentano di aumentarne la competitività, anche per fare fronte alle emergenze o a situazioni di crisi di mercato impreviste;
diverse filiere, come ad esempio quella della canapa, hanno fatto registrare negli anni importanti progressi di crescita, dimostrandosi pronte a cogliere le sfide lanciate dalla nuova agenda per il green deal europeo per un rinnovamento nell'ambito della ricerca e dell'innovazione applicata alla produzione agroindustriale;
presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è stato istituito un tavolo di filiera della canapa industriale con l'impegno di rilanciare e sostenere il settore attraverso l'adozione di un piano di sviluppo per incentivarne la produzione e sostenerne la ricerca, in modo tale da intervenire con finanziamenti adeguati alla crescita della filiera stessa;
nell'ambito della ricerca l'obiettivo è anche quello di sviluppare strumenti innovativi in grado di dare supporto alle forze dell'ordine e agli enti preposti al controllo, fornendo indicazioni applicative univoche anche a supporto delle coltivazioni agricole;
negli ultimi anni si è registrata una forte espansione del mercato che ha portato ad un ampliamento della varietà dei semi di cannabis in commercio, rendendo difficile una loro pronta identificazione da parte delle forze dell'ordine che lavorano per il controllo delle sostanze stupefacenti;
per tale ragione è stata pubblicata da parte del Dipartimento politiche antidroga una rassegna iconografica delle varianti delle piante di cannabis e delle modalità di coltivazione intensiva, al fine di adottare uno strumento efficace per monitorare il mercato e fornire indicazioni a tutti coloro che intendano documentarsi sul tema dei semi della cannabis e delle piante da essi generate, anche per prevenire eventuali danni alla salute umana;
il documento è un ottimo mezzo divulgativo per informare sui principali effetti negativi e i danni che la cannabis provoca sull'essere umano, oltre che far comprendere come le proposte di legalizzazione non rispondano ad evidenze scientifiche, dalle quali emerge piuttosto come la cannabis sia una sostanza psicoattiva, neurotossica e quindi pericolosa per salute mentale e fisica di coloro che la consumano.
impegna il Governo:
ad adottare ulteriori interventi a sostegno della filiera della canapa industriale, parimenti a continuare con determinazione nelle azioni di contrasto all'assunzione della cannabis e ai danni che derivano da tale uso per la salute umana, come definito dal Dipartimento per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
19.0.1
Calandrini, De Carlo, de Bertoldi
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 19-bis.
1. Stanti gli ulteriori rincari dovuti alla crisi ucraina e le difficoltà attraversate dal comparto agroalimentare nazionale, nonché stante il costante aumento delle temperature ed il continuo verificarsi di episodi di siccità, anche nell'anno in corso, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali è istituito, per l'anno 2022, un apposito Fondo, denominato ''Fondo per il sostegno straordinario contro la siccità'', con dotazione di 10 milioni di euro.
2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, sono stabiliti le modalità ed i criteri di attuazione ed accesso al fondo di cui al comma 1, con particolare riguardo ai danni sopravvenuti per le semine nel secondo e terzo trimestre 2022.
3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
19.0.2
Calandrini, De Carlo, de Bertoldi
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 19-bis.
(Fondo per il sostegno alle attività ortofrutticole nazionali)
1. Stanti gli ulteriori rincari dovuti alla crisi ucraina e le difficoltà attraversate dal comparto ortofrutticolo nazionale, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali è istituito, per l'anno 2022, un apposito Fondo, denominato ''Fondo per il sostegno alle attività ortofrutticole nazionali'', con dotazione di 5 milioni di euro.
2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, sono stabiliti le modalità ed i criteri di attuazione ed accesso al fondo di cui al comma 1, con particolare riguardo alla compensazione dovuta per la mancata vendita di prodotto sui mercati internazionali
3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
19.0.3
Calandrini, De Carlo, de Bertoldi
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 19-bis.
(Misure urgenti a sostegno delle imprese del settore avicolo e suinicolo interessate da influenza aviaria o peste suina africana)
1. Al fine di assicurare la tutela produttiva e occupazionale delle imprese agricole della filiera avicola e suinicola ubicate nelle zone interessate da influenza aviaria o da peste suina africana, delimitate ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, e dell'articolo 63, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/687, alle suddette imprese è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro, relativi al primo trimestre 2022. L'esonero è riconosciuto nei limiti della contribuzione dovuta al netto di altre agevolazioni o riduzioni delle aliquote di finanziamento della previdenza obbligatoria, previste dalla normativa vigente e spettanti nel periodo di riferimento dell'esonero.
2. Il medesimo esonero è riconosciuto agli imprenditori agricoli professionali e ai coltivatori diretti con riferimento alla contribuzione dovuta per il secondo trimestre 2022.
3. Resta ferma per l'esonero di cui ai commi 1 e 2 l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano compatibilmente con la vigente normativa europea in materia di aiuti di Stato.
5. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004 n. 282, convertito nella legge 27 dicembre 2004, n. 307.».
19.0.4
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 19-bis.
(Modifiche al decreto legge 21 marzo 2022, n. 21)
1. All'articolo 18, del decreto legge 21 marzo 2022, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n. 51 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma le parole: ''nel primo trimestre solare dell'anno 2022'' sono sostituite dalle seguenti: ''nei primi sei mesi dell'anno 2022'' ed è aggiunto infine il seguente periodo: ''Le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano anche a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di gasolio e benzina utilizzati per il riscaldamento delle coltura in serra'';
b) al secondo comma le parole: ''31 dicembre 2022'' sono sostituite con le seguenti: ''30 giungo 2023''.
2. Agli oneri derivanti dall'articolo, valutati in euro 90 milioni per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».
19.0.5
Abate, Angrisani, Granato, Giannuzzi, Sbrana
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 19-bis.
(Moratoria finanziamenti PINI agricole e della pesca)
1. In ragione del perdurare della crisi di liquidità delle imprese agricole e della pesca conseguente all'aumento dei costi energetici, all'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, dopo le parole: ''31 dicembre 2021'', ovunque presenti, sono inserite le seguenti: ''e, per le imprese agricole della pesca, al 31 dicembre 2022''.
2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
21.1
Calandrini, De Carlo, de Bertoldi
Precluso
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Nell'elenco di cui all'Allegato B, annesso legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono aggiunte, in fine, le seguenti voci: ''software per la raccolta di informazioni su comportamenti dei clienti (ad esempio: eye tracking, analisi flussi clienti) e soluzioni di intelligenza artificiale per orientare, in base agli analytics, le leve del marketing mix: modifiche a layout (contenuti su schermi digitali), prezzi dinamici e pro-mozioni, sistemi di Customer Relationship Management; software per la multicanalità tra commercio online e offline; software per sistemi informativi, di amministrazione, di gestione e di prenotazione dei servizi turistici e commerciali; piattaforme digitali condivise per l'acquisto e la vendita di beni e servizi''».
21.0.1
Calandrini, De Carlo, de Bertoldi
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 21-bis.
(Estensione delle spese ammissibili per l'acquisto dei beni strumentali materiali 4.0)
1. Nell'elenco di cui all'Allegato A, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono aggiunte le seguenti voci:
- macchine e attrezzature per migliorare l'automazione, l'efficienza produttiva nel punto vendita e la personalizzazione del prodotto o servizio (ad esempio: forni e celle di lievitazione controllabili da remoto, stampanti 3D);
- sistemi di automazione del magazzino, gestione dell'ordine e consegna al cliente;
- sistemi di check-in, carrelli virtuali, scansione prodotti, instant checkout con pagamento self;
- vetrine interattive, espositori e layout collegati digitalmente a sistemi gestionali, camerini digitali intelligenti per facilitare l'esperienza di acquisto del cliente;
- tecnologie per la raccolta di informazioni su comportamenti dei clienti (ad esempio: eye tracking, analisi flussi clienti) e soluzioni di intelligenza artificiale per orientare, in base agli analytics, le leve del marketing mix».
21.0.2
Calandrini, De Carlo, de Bertoldi
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 21-bis.
1. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973 n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) comma 1, le parole: ''60.000'' sono sostituite dalle seguenti: ''150.000'';
b) al comma 3, le parole: ''cinque rate'' sono sostituite dalle seguenti: ''dieci rate'', e la lettera c) è soppressa».
22.0.1
Calandrini, De Carlo, de Bertoldi
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 22-bis.
(Modifiche al credito d'imposta per l'IMU in favore del comparto del turismo)
1. All'articolo 22 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, sono apportate le seguenti le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: ''a condizione che i relativi proprietari'' sono sostituite dalle seguenti: ''a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall'articolo 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019, n. 160'', e le parole: ''nel secondo trimestre 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''nel primo o nel secondo trimestre 2021'';
b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
''2-bis. La condizione di riduzione di fatturato o dei corrispettivi di cui al comma precedente, non si applica alle imprese che hanno avviato l'attività successivamente al 1º gennaio 2019''».
23.0.1
Calandrini, De Carlo, de Bertoldi
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 23-bis.
(Credito imposta per l'acquisto della carta dei libri)
1. Alle imprese editrici di libri è riconosciuto un credito d'imposta pari al 30 per cento della spesa per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa dei libri sostenuta negli anni 2022 e 2023.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di riconoscimento del citato credito di imposta.
2. La spesa per l'acquisto della carta ai fini del credito di imposta di cui al comma 1 deve risultare dai costi certificati delle imprese editrici. Nel caso in cui la carta sia acquistata da soggetti diversi dall'editore, essa deve comunque essere ceduta agli editori con fatturazione distinta rispetto a quella destinata ad altre prestazioni oppure, nel contesto di medesime fatture, con evidenziazione distinta delle voci di costo di acquisto carta rispetto a quelle relative ad ogni altra eventuale prestazione, il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito imponibile e può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d'imposta non è rimborsabile, ma non limita il diritto al rimborso ad altro titolo spettante;
l'eventuale eccedenza è riportabile al periodo di imposta successivo. L'ammontare della spesa complessiva per l'acquisto della carta e l'importo del credito d'imposta sono indicati nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta durante il quale la spesa è stata effettuata. In caso di utilizzo del credito d'imposta in tutto o in parte non spettante si rendono applicabili le norme in materia di accertamento, riscossione e contenzioso nonché le sanzioni previste ai fini delle imposte sui redditi.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, nel limite massimo di 40 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».
24-bis.0.1
Calandrini, De Carlo, de Bertoldi
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 24-ter.
(Rifinanziamento della misura ''Resto al Sud'')
1. Per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge del 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123 sono stanziati ulteriori 1000 milioni per il 2022. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.».
25-bis.0.1
Calandrini, De Carlo, de Bertoldi
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 25-ter.
(Disposizioni urgenti in materia fiscale)
1. Al fine di sostenere la liquidità delle famiglie e delle imprese e agevolare il rilancio economico del Paese in considerazione degli effetti negativi determinati dalla pandemia e delle ripercussioni economiche e produttive del conflitto bellico, possono essere estinti, senza l'applicazione di sanzioni e interessi, ivi compresi quelli di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, i debiti maturati dal 1º gennaio 2000 al 31 maggio 2022, sia in fase amministrativa che affidati all'agente della riscossione, anche se non ancora presi in carico da quest'ultimo, per omessi versamenti dovuti per imposte sui redditi e relative addizionali, per imposta regionale sulle attività produttive, per imposte sostitutive, per imposta sul valore aggiunto, per ritenute sia a titolo di acconto che di imposta, per contributi previdenziali e assistenziali, per imposta sul valore degli immobili all'estero e per imposta sul valore delle attività finanziarie all'estero.
2. Possono essere altresì estinte le sanzioni per omesse comunicazioni in ordine alle assunzioni e cessazioni del personale, ovvero per le violazioni in materia di collocamento per omessa consegna prospetti paga identificate, se iscritte a ruolo, con il codice tributo 5202, le sanzioni per omesso versamento contributivo obbligatorio riconducibile alle omesse comunicazioni in ordine alle assunzioni e cessazioni del personale, le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.
3. Possono essere definiti anche i debiti per le imposte, i contributi e le ritenute di cui al comma 1, risultanti da atti impositivi pendenti, in ogni stato e grado del giudizio, anche se non ancora affidati all'agente della riscossione.
4. I debiti per imposte e contributi di cui al comma 1 possono essere estinti con il pagamento integrale degli stessi, al netto di sanzioni e interessi, anche di mora, e degli aggi esattoriali se già iscritte a molo, che non si applicano per chi aderisce alla definizione di cui al comma 1.
5. I debiti per le sanzioni per omesse comunicazioni in ordine alle assunzioni e cessazioni del personale, ovvero per le violazioni in materia di collocamento per omessa consegna prospetti paga identificate, se iscritte a ruolo, con il codice tributo 5202, per le sanzioni per omesso versamento contributivo obbligatorio riconducibile alle omesse comunicazioni in ordine alle assunzioni e cessazioni del personale, nonché per le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, possono essere estinti con il versamento di una somma corrispondente al 10 per cento delle sanzioni complessivamente irrogate, al netto degli interessi, anche di mora, e degli aggi esattoriali, sia se in fase amministrativa che se affidate all'agente della riscossione, anche se non ancora prese in carico da quest'ultimo.
6. I debiti portati da atti impositivi pendenti, in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, possono essere definiti con il pagamento di un importo uguale al valore della controversia. Il valore della lite è l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato; in caso di controversie relative alle sole irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste, ai sensi del comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
7. Possono essere definite in maniera agevolata solo le controversie in cui il ricorso in primo grado è stato notificato entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e per le quali, alla data di presentazione della domanda di definizione agevolata, il processo non si sia concluso con una pronuncia definitiva.
8. In caso di ricorso pendente iscritto nel primo grado, la controversia può essere definita con il pagamento del 90 per cento del valore della controversia.
9. In deroga alla regola generale che prevede il pagamento di un importo uguale al valore della lite, in caso di soccombenza dell'Agenzia delle entrate, le controversie possono essere definite con il pagamento:
a) del 40 per cento del valore della controversia, nel caso di soccombenza in primo grado;
b) del 15 per cento del valore della controversia, nel caso di soccombenza in secondo grado.
10. Le controversie tributarie pendenti in Corte di cassazione, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, per le quali l'Agenzia delle entrate risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, possono essere definite con il pagamento di un importo pari al 5 per cento del valore della controversia.
11. Il pagamento delle somme di cui al comma I è effettuato:
a) in unica soluzione, entro il 31 dicembre 2022;
b) nel numero massimo di 120 rate bimestrali, di pari importo, a decorrere dal 30 settembre 2022.
12. In caso di pagamento rateale, ai sensi del presente articolo, sono dovuti, a decorrere dal 30 settembre 2022, gli interessi al tasso dell'1 per cento annuo e non si applicano le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
13. L'agente della riscossione fornisce ai debitori i dati necessari a individuare i carichi definibili presso i propri sportelli e in apposita area del proprio sito internet.
14. Il debitore deve manifestare all'agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione di cui al comma 1 rendendo, entro il 30 luglio 2022, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso agente pubblica sul proprio sito internet entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. In tale dichiarazione il debitore sceglie altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo di cui al comma 11.
15. Nella dichiarazione di cui al comma 14 il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare con il pagamento degli importi dovuti nella misura indicata dal comma 11, oltre a quelli indicati dal presente articolo, agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.
16. Entro il 30 ottobre 2022, il debitore può integrare, con le modalità previste dal comma 14, la dichiarazione presentata anteriormente a tale data.
17. Ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare, si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale e interessi compresi nei carichi affidati, nonché, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, di aggio e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento. Il debitore, se, per effetto di precedenti pagamenti parziali, ha già integralmente corrisposto quanto dovuto ai sensi del comma 1, per beneficiare degli effetti della definizione deve comunque manifestare la sua volontà di aderirvi con le modalità previste dal comma 14.
18. Le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
19. A seguito della presentazione della dichiarazione, relativamente ai carichi definibili che ne costituiscono oggetto:
a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;
b) sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione;
c) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;
d) non possono essere avviate nuove procedure esecutive;
e) non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;
f) il debitore non è considerato inadempiente ai fini di cui agli articoli 28-ter e 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
g) si applica la disposizione di cui all'articolo 54 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai fini del rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1º giugno 2015.
20. Entro il 31 agosto 2022, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 14 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.
21. Il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato:
a) mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore nella dichiarazione resa ai sensi del comma 5;
b) mediante bollettini precompilati, che l'agente della riscossione è tenuto ad allegare alla comunicazione di cui al comma 11, se il debitore non ha richiesto di eseguire il versamento con le modalità previste dalla lettera a) del presente comma;
c) presso gli sportelli dell'agente della riscossione. In tal caso, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 7-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, con le modalità previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 10 ottobre 2014, con riferimento a tutti i carichi definiti.
22. Limitatamente ai debiti definibili per i quali è stata presentata la dichiarazione di cui al comma 14:
a) alla data del 30 novembre 2022 le dilazioni sospese ai sensi del comma 19, lettera b), sono automaticamente revocate;
b) il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione determina l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.
23. In caso di mancato pagamento, nel corso del periodo di rateazione, di otto rate, anche non consecutive:
a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
b) l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione;
c) il carico può essere nuovamente rateizzato se, all'atto della presentazione della richiesta, le rate scadute alla stessa data sono integralmente saldate. In tal caso, il nuovo piano di dilazione può essere ripartito nel numero massimo di rate non ancora scadute alla medesima data.
24. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato ai sensi del comma 11 scadono nel giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione e comunque a partire dal 30 settembre 2022, e il relativo pagamento può essere effettuato anche mediante domiciliazione sul conto corrente indicato dal debitore.
25. Possono essere ricompresi nella definizione agevolata di cui al comma 1 anche i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con le modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione dell'accordo o del piano del consumatore.
26. Sono esclusi dalla definizione di cui ai commi 1, 2 e 3, i debiti sia in fase amministrativa che affidati all'agente della riscossione, anche se non ancora presi in carico da quest'ultimo, per:
a) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015;
b) i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
c) le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna divenute definitive;
27. Per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
28. Alle somme occorrenti per aderire alla definizione di cui al comma 1, che sono oggetto di procedura concorsuale, nonché in tutte le procedure di composizione negoziale della crisi d'impresa previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si applica la disciplina dei crediti prededucibili di cui agli articoli 111 e 111-bis del citato regio n. 267 del 1942.
29. A seguito del pagamento delle somme di cui ai commi 1, 29 e 31 del presente articolo, l'agente della riscossione è automaticamente discaricato dell'importo residuo. Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote discaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 31 dicembre 2026, l'elenco dei debitori che si sono avvalsi delle disposizioni di cui al presente articolo e dei codici tributo per i quali è stato effettuato il versamento. All'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 2016, n. 225, le parole: ''31 dicembre 2024'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2028''.
30. L'integrale pagamento delle residue somme dovute al 30 settembre 2022 ai sensi della definizione agevolata di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, determina, per i debitori che vi provvedono, il differimento automatico del versamento delle restanti somme, che è effettuato in un massimo di 120 rate bimestrali di pari importo a decorrere dal 30 settembre 2022, sulle quali sono dovuti, dal 1º dicembre 2022, gli interessi al tasso dello 0,3 per cento annuo. A tal fine, entro il 30 settembre 2022, senza alcun adempimento a carico dei debitori interessati, l'agente della riscossione invia a questi ultimi, apposita comunicazione, unitamente ai bollettini precompilati per il pagamento delle somme dovute alle nuove scadenze. Si applicano le disposizioni di cui al comma 21, lettera c); si applicano altresì, a seguito del pagamento della prima delle predette rate differite, le disposizioni di cui al comma 21, lettera b).
31. Resta salva la facoltà, per il debitore, di effettuare, entro il 30 dicembre 2022, in unica soluzione, il pagamento delle rate differite ai sensi del comma 21.
32. Le disposizioni del comma 23 si applicano anche nel caso di tardivo versamento, non superiore a otto giorni, delle rate differite ai sensi del comma 21.
33. Possono essere definiti, secondo le disposizioni del presente articolo, anche i debiti relativi ai carichi già oggetto di precedenti dichiarazioni rese ai sensi:
a) dell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 2016, n. 225, per le quali il debitore non ha perfezionato la definizione con l'integrale, tempestivo pagamento delle somme dovute a tal fine;
b) dell'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, per le quali il debitore non ha provveduto all'integrale, tempestivo pagamento delle somme dovute in conformità al comma 8, lettera b), numero 1), del citato articolo 1 del decreto-legge n. 148 del 2017;
c) dell'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, per le quali il debitore non ha perfezionato la definizione con l'integrale, tempestivo pagamento delle somme dovute a tal fine.
Conseguentemente alla rubrica del Capo III aggiungere, in fine, le parole: e disposizioni in materia di pacificazione fiscale».
26.1
Calandrini, De Carlo, de Bertoldi
Precluso
Al comma 1, quinto periodo, sopprimere le parole: «qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti».
26.2
Calandrini, De Carlo, de Bertoldi
Precluso
Dopo il comma 14, aggiungere i seguenti:
«14-bis. Al fine di contrastare gli effetti negativi sulle imprese della grave crisi internazionale e accelerare gli investimenti pubblici, gli articoli 48, commi 17, 18, 19, 19-bis e 19-ter, e 89, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 si applicano anche alle procedure di scelta del contraente per le quali i bandi, gli avvisi o gli inviti a presentare le offerte siano stati pubblicati o inviati antecedentemente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo.
14-ter. Le disposizioni di cui al comma precedente trovano applicazione anche ai casi in cui le modifiche soggettive contemplate si siano verificate in fase di gara, e per i quali gli eventuali provvedimenti di esclusione già adottati dalle stazioni appaltanti nei confronti degli operatori economici non siano divenuti definitivi, per decorso dei termini di impugnazione o a seguito di sentenza passata in giudicato, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».
26-bis.0.1
Calandrini, De Carlo, de Bertoldi
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 26-ter.
(Disposizioni in materia di adeguamento dei prezzi nei contratti pubblici di servizi e forniture in corso di esecuzione)
1. Nei contratti pubblici di servizi e forniture in corso di esecuzione alla data dell'entrata in vigore della presente disposizione, sono valutati come causa di forza maggiore gli eccezionali rincari nei prezzi di acquisto di alcune materie prime e di beni strumentali legati all'esecuzione dell'appalto, nonché dei prezzi dei vettori energetici e dei carburanti verificatisi nel corso degli anni 2021 e 2022, intervenuti a causa di congiunture nazionali e internazionali impreviste ed imprevedibili, come accertati dal responsabile unico del procedimento dell'appalto in contradditorio con l'appaltatore, qualora impediscano, anche solo parzialmente, la regolare esecuzione dei contratti pubblici di servizi o forniture in corso di esecuzione.
2. Per i contratti di cui al comma 1, anche in deroga alle previsioni legali o contrattuali in materia di revisioni prezzi agli stessi applicabili, si procede a una rinegoziazione che garantisca una riconduzione ad equità commisurata ai maggiori costi sostenuti, come risultanti dagli indici statistici relativi alle varie componenti di costo. Quale base di calcolo a tale fine, si avrà riguardo all'esposizione dei costi sostenuti dall'appaltatore, secondo i principi disciplinanti il sub procedimento di verifica di anomalia dell'offerta.
3. Nei contratti pubblici relativi ai servizi e forniture in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente disposizione, la rinegoziazione di cui al comma 2 avviene sulla base dell'indice Istat della produzione dei prodotti industriali o di altri indici maggiormente appropriati rispetto ai contratti oggetto di revisione, anche in deroga a quanto previsto dal quinto periodo dell'articolo 106, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
4. Ciascuna stazione appaltante provvede alle compensazioni nei limiti del 50 per cento delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento e stanziate annualmente. Possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché le somme ricavate dall'applicazione delle penali previste in contratto.
5. In caso di insufficienza delle risorse di cui al comma 4 del presente articolo, agli oneri derivanti dal comma 2 si provvede ai sensi dell'articolo 58, comma 4».
Conseguentemente, all'articolo 58, comma 4, dopo la parola: «26» è aggiunta la seguente: «26-bis,».
26-bis.0.2
Calandrini, De Carlo, de Bertoldi
Precluso
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 26-ter.
(Rinegoziazione)
1. Per i contratti di appalto privati sottoscritti a decorrere dal 1º gennaio 2020 gli eventi imprevedibili legati all'eccezionale aumento dei prezzi e alla carenza di approvvigionamento di merci e forniture costituiscono motivo per la rinegoziazione tra le parti di termini, scadenze e oneri economici. La rinegoziazione è ammessa di diritto anche in deroga a eventuali clausole contrattuali difformi.».
26-bis.0.3
Calandrini, De Carlo, de Bertoldi
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 26-ter.
(Rinegoziazioni contrattuali)
1. In ossequio al generale principio di buona fede nei rapporti contrattuali e a quello di conservazione del contratto, che impongono di procedere alla rinegoziazione, anche in assenza di clausole contrattuali specifiche, qualora per effetto di accadimenti imprevisti ed estranei alla sfera di controllo delle parti l'equilibrio del rapporto si mostri sostanzialmente snaturato, le stazioni appaltanti, su istanza dell'appaltatore che abbia presentato offerta nel primo semestre 2021, procedono alla rinegoziazione dei prezzi dei materiali interessati dagli incrementi di cui al decreto ministeriale adottato dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ai sensi dell'articolo 1-septies, comma 1, del decreto-legge n. 73 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, nel caso in cui i prezzari a base di gara non siano aggiornati ai reali prezzi di mercato».
27.0.1
Calandrini, De Carlo, de Bertoldi
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 27-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di appalti di servizi di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica)
1. Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi degli alimenti e delle materie prime alimentari, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di servizi di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica e fornitura di derrate alimentari aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, le stazioni appaltanti sono tenute a propone ai fornitori una rinegoziazione dell'oggetto dei contratti, a parità di offerta economica, senza che ciò comporti modifica della durata del contratto. Tale rinegoziazione si applica a tutti i contratti nei quali le variazioni di prezzo delle singole materie prime alimentari, dei carburanti e dei prodotti energetici risultano complessivamente pari o superiori ad un valore minimo del 5 per cento rispetto al prezzo rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta.
2. Ai fini di cui al comma 1 il rispetto delle clausole contrattuali derivanti dell'applicazione dei Criteri Ambientali Minimi per il servizio di ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari di cui al decreto 10 marzo 2020 per i contratti in corso di esecuzione è sospeso fino al 30 giugno 2023».
27.0.2
Calandrini, De Carlo, de Bertoldi
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 27-bis.
1. L'articolo 29 del decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4, come convertito dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, si applica anche alle procedure di affidamento dei contratti pubblici, i cui bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati tra il 1º gennaio 2022 ed il 26 gennaio 2022, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, qualora l'invio degli inviti a presentare le offerte sia avvenuto nel medesimo periodo di cui sopra; si applica, altresì, alle offerte pervenute nel medesimo arco temporale di cui al periodo precedente.».
29.1
Calandrini, De Carlo, de Bertoldi
Precluso
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
«2-bis. Al fine di consentire la continuazione dell'attività dei consorzi per l'internazionalizzazione, di cui all'articolo 42 del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, viene destinata agli stessi, nell'ambito della dotazione complessiva, già stanziata dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234, articolo 1, comma 49, la somma di 3 milioni per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, nell'ambito della disponibilità di cui alla lettera a) e di 2 milioni per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, nell'ambito della disponibilità di cui alla lettera b).».
30-bis.0.1
Calandrini, De Carlo, de Bertoldi
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 30-ter.
(Semplificazioni procedurali in materia di esproprio)
1. Al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, come modificato dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche, all'articolo 44, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
''1-bis. La disposizione di cui all'articolo 51, comma 3, del presente decreto, è applicabile anche nei casi in cui gli impianti e le opere di cui al comma 1 del presente articolo risultino già realizzate su beni immobili, detenuti dagli operatori in virtù di accordi di natura privatistica.''.
2. Al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, come modificato dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche, all'articolo 51, comma 3, primo periodo, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: ''dei beni immobili'', aggiungere le seguenti: ''o di diritti reali sugli stessi'';
b) le parole: ''può esperirsi'', sono sostituite con le seguenti: ''l'operatore può esperire''.
3. Al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, come modificato dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche, all'articolo 55, comma 4, dopo le parole: ''emana il decreto d'imposizione della servitù'', sono aggiunte le seguenti: ''entro 15 giorni dalla richiesta di intervento di installazione o manutenzione di reti di comunicazione elettronica''».
30-bis.0.2
Calandrini, De Carlo, de Bertoldi
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 30-ter.
(Semplificazioni procedurali in materia di autorizzazione sismica)
1. Al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, come modificato dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche, le opere di cui agli articoli 45, 46 e 47, sono considerate non rilevanti ai fini della pubblica incolumità. In conformità al disposto di cui all'articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, per le suddette opere è quindi esclusa la necessità della relativa autorizzazione sismica. In ogni caso, in aree assoggettate a rischio sismico, alla relativa documentazione, come prevista dalle suddette norme da presentarsi all'Ente Locale, deve altresì allegarsi apposita dichiarazione del progettista che asseveri il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni, la coerenza tra progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico e il rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica.».
30-bis.0.3
Calandrini, De Carlo, de Bertoldi
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 30-ter.
(Semplificazioni in materia di collaudo statico)
1. Al fine di favorire la realizzazione di infrastrutture di comunicazione elettronica ad alta velocità, all'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo il comma 8-ter, aggiungere, in fine, il seguente comma:
''8-quater. Per gli interventi di installazione delle infrastrutture di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, che modifica il decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259 e che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche, e per ogni iniziativa atta a potenziare le infrastrutture e a garantire il funzionamento delle reti, il certificato di collaudo è sostituito dalla dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori''».
30-bis.0.4
Calandrini, De Carlo, de Bertoldi
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 30-ter.
(Norma di interpretazione autentica)
1. L'articolo 5 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito dalla legge 28 marzo 2022, n. 25 si interpreta nel senso che il credito d'imposta ivi previsto per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022, è cedibile a terzi sino al 31 dicembre 2022 con le modalità previste dall'articolo 122 del decreto decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.».
30-bis.0.5
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 30-ter.
1. Al decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 convertito con la legge 29 giugno 2022, n. 79 sopprimere l'articolo 37-bis.».
G31.1
Precluso
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina,
premesso che:
l'articolo 31 del decreto-legge in esame prevede che ai lavoratori dipendenti di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, non titolari dei trattamenti di cui all'articolo 32 e che nel primo quadrimestre dell'anno 2022 hanno beneficiato dell'esonero di cui al predetto comma 121 per almeno una mensilità, è riconosciuta per il tramite dei datori di lavoro, nella retribuzione erogata nel mese di luglio 2022, una somma a titolo di indennità una tantum di importo pari a 200 euro;
in base alla citata norma alcune categorie di lavoratori, come ad esempio coloro che ricadono nelle agevolazioni di cui all'articolo 4, comma 3 della legge 8 novembre 1991, n. 381 recante «disciplina delle cooperative sociali», sembrerebbero essere escluse da tale agevolazione;
la citata legge 381 del 1991 all'articolo 4, comma 3, riconosce infatti alle cooperative sociali che svolgono attività finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, l'esonero totale del versamento dei contributi, tanto per la quota a loro carico che per quella in capo al lavoratore;
a beneficiare della citata agevolazione sono i dipendenti di cui all'articolo 4, comma 1, della stessa norma, in particolare: gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare;
l'assenza di contributi a carico del lavoratore e, di conseguenza, la mancata fruizione dello sgravio dello 0,8% nel primo quadrimestre 2022, escluderebbe i soggetti citati dall'indennità una tantum di 200 euro,
impegna il Governo:
a fornire chiarimenti riguardo ai motivi alla base dell'esclusione delle categorie citate in premessa dalla applicazione della norma prevista dal decreto-legge in oggetto;
a valutare in ogni caso l'opportunità di assumere iniziative volte a reperire ulteriori risorse finanziarie al fine di ampliare la platea dei beneficiari del bonus di cui in premessa.
G31.2
Augussori, Ferrero, Faggi, Tosato, Testor
Precluso
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 2668, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina,
premesso che:
l'articolo 26, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, ha previsto che, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, nonché per quelli in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità, il periodo di assenza dal servizio sia equiparato al ricovero ospedaliero e che, a decorrere dal 17 marzo 2020, i medesimi giorni di assenza non siano computati ai fini del periodo di comporto;
il comma 2-bis del medesimo articolo ha previsto che i lavoratori fragili debbano svolgere di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento o mediante lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto;
il comma 7-bis del medesimo articolo 26 ha disposto, infine, un rimborso forfettario di 600 euro in favore dei datori di lavoro privati con obbligo previdenziale presso le Gestioni dell'INPS per gli oneri sostenuti relativi ad ogni singolo lavoratore che non abbia diritto all'assicurazione economica di malattia presso l'INPS e che non possa svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile;
le disposizioni di cui ai commi 2 e 2-bis sono state oggetto di varie proroghe e, da ultimo, l'articolo 10 del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito con modificazioni dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, ne ha prorogato gli effetti sino al 30 giugno 2022, seppure con alcune limitazioni della platea;
impegna il governo:
ad adottare tutte le iniziative di propria competenza affinché tutte le misure di tutela dei lavoratori fragili, richiamate in premessa, siano prorogate per tutti i lavoratori in condizioni di fragilità di cui all'articolo 26, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, senza alcuna limitazione della platea, e affinché l'efficacia delle tutele sia estesa sino al 31 dicembre 2022 e, più in generale, sino a quando l'andamento della situazione epidemiologica lo richieda.
31.0.1
Calandrini, De Carlo, de Bertoldi
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 31-bis.
(Detassazione e decontribuzione dei redditi corrisposti ai lavoratori del turismo)
1. In via eccezionale, al fine di assicurare la tutela produttiva e occupazionale delle filiere del turismo e garantire il reperimento della manodopera necessaria allo svolgimento delle relative attività, i redditi da lavoro subordinato corrisposti ai lavoratori dai datori di lavoro di cui all'articolo 61, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020 n. 27 con riferimento ai periodi di paga di giugno, luglio, agosto e settembre 2022 sono soggetti a una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento e sono esonerati dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per la quota a carico dei lavoratori.».
32.1
Calandrini, De Carlo, de Bertoldi
Precluso
Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
«14-bis. 14. L'INPS, a domanda, eroga al personale docente non di ruolo, compreso il personale delle scuole pubbliche paritarie e private, con incarico a termine il 30 giugno 2022, un'indennità una tantum pari a 200 euro.».
G32.1
Precluso
Il Senato,
premesso che:
il provvedimento in esame ha previsto, tra le varie misure di contrasto al caro energia, un'indennità una tantum di 200 euro per alcune categorie di lavoratrici e lavoratori, tra cui gli operai agricoli e i lavoratori stagionali;
specificatamente, l'articolo 32 prevede che l'indennità venga erogata in busta paga ai lavoratori dipendenti, e che venga erogata direttamente dall'INPS agli operai agricoli che nel corso del 2022 percepiscono la disoccupazione agricola di competenza del 2021, e ai lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti, che ne fanno domanda purché nel 2021 abbiano svolto la prestazione per almeno 50 giornate e abbiano un reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 35.000 euro per l'anno 2021;
per ottenere il beneficio economico in oggetto, per gli operai agricoli, un requisito indispensabile è costituito dall'appartenere alla categoria dei beneficiari della disoccupazione agricola di competenza del 2021, indennità copre i periodi di mancata occupazione nell'anno precedente;
per quanto riguarda i requisiti di accesso di quest'ultima, è necessario essere iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli dipendenti, per l'anno cui si riferisce la domanda; sono anche richiesti almeno due anni di anzianità nell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria e almeno 102 contributi giornalieri nel biennio formato dall'anno di riferimento dell'indennità più l'anno che lo precede;
essa spetta a operai agricoli a tempo determinato iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli dipendenti, a operai agricoli a tempo indeterminato che vengono assunti o licenziati nel corso dell'anno, piccoli coloni, compartecipanti familiari, piccoli coltivatori diretti che integrano fino a 51 le giornate di iscrizione negli elenchi nominativi mediante versamenti volontari;
le federazioni sindacali hanno più volte ribadito che il bonus in oggetto costituisce una misura importante, tuttavia insufficiente per far fronte all'inflazione attuale, soprattutto se si considera che vi sarebbero circa 350.000 persone, operai agricoli a tempo determinato, che, a causa della mancanza dei requisiti illustrati sopra, quest'anno non beneficeranno della disoccupazione agricola, e, conseguentemente, nemmeno del contributo aggiuntivo di 200 euro previsto dal presente provvedimento;
si tratta, spesso, di braccianti in stato di particolare povertà, che si trovano vittime di misure economiche irragionevoli che li pongono in uno stato di disparità di trattamento rispetto a tutte le altre categorie;
l'articolo 36 della Costituzione stabilisce che «Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata e sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa»;
l'articolo 38 della Costituzione stabilisce che «Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale. I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, (...), e disoccupazione involontaria.»;
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di allargare ulteriormente la platea dei beneficiari del contributo una tantum di 200 euro, anche a coloro che non percepiscono nel 2022 l'indennità di disoccupazione agricola.
G32.2
Precluso
Il Senato,
premesso che:
l'articolo 32 del presente provvedimento stabilisce un'indennità una tantum per pensionati e altre categorie di soggetti;
con sentenza n. 152 del 2020 la Corte costituzionale ha stabilito che la pensione di invalidità civile per i soggetti sui quali viene riconosciuta una inabilità del 100 per cento sia incrementata fino alla cifra minima di 516,00 euro, considerando tale cifra come livello minimo di assistenza;
il contenuto della sentenza n. 152 del 2020 della Corte costituzionale è stato recepito dall'articolo 15 del decreto-legge 4 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia;
le due principali Federazioni nazionali, Fand e Fish, che tutelano i diritti delle persone con disabilità denunciano che per effetto di tale incremento, sul versamento del reddito di cittadinanza a partire dalla fine di gennaio 2022, l'Inps ha applicato decurtazioni e in alcuni casi azzeramenti alle persone disabili percettori del reddito di cittadinanza;
i tagli, che riguardano anche titolari di assegno sociale che hanno ricevuto gli aumenti, derivano dagli effetti dell'applicazione del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 che include il valore annuo dei trattamenti assistenziali in corso di godimento da parte dei componenti del nucleo familiare nel calcolo del reddito, ponendo proprio sulle famiglie in condizioni di disagio per la presenza di persone disabili a carico una intollerabile discriminazione;
tale situazione sta provocando non pochi disagi per donne e uomini che hanno una invalidità civile al 100 per cento, spesso costrette a sopravvivere al limite dell'indigenza;
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità d'intraprendere, un intervento normativo volto a far sì che i benefici incrementali derivanti dall'entrata in vigore dell'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, per quei soggetti di età superiore a diciotto anni che risultino invalidi civili al 100 per cento titolari di pensione, non vengano considerati ai fini del rispetto dei requisiti reddituali e patrimoniali necessari alla percezione del reddito di cittadinanza, sottraendo i trattamenti assistenziali dal calcolo degli stessi.
32-bis.0.1
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 32-ter.
(Misure a favore d'invalidi civili totali o sordomuti, ciechi civili assoluti per determinare i requisiti per il recepimento del reddito di cittadinanza)
1. Con riferimento ai requisiti reddituali e patrimoniali necessari alla percezione del reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, ai soggetti di età superiore a diciotto anni, che risultino invalidi civili totali o sordomuti o ciechi civili assoluti titolari di pensione o che siano titolari di pensione di inabilità di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222 non è computato il beneficio incrementativo di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104,convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.
2. La disposizione, di cui al precedente comma ha effetto, dal 1º marzo 2022.
3. La misura prevista al comma 1, secondo una stima, riguarda 130 mila nuclei familiari con una persona con disabilità percettrice del reddito di cittadinanza. L'impegno di spesa stimato necessario per escludere l'aumento pensionistico dal reddito familiare, è di 350 milioni di euro per il 2022.
4. Al relativo onere del presente articolo si provvede a valere sui Fondi di riserva e speciali, nell'ambito della missione Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, stabiliti, per l'anno finanziario 2022, dal comma 6 dell'articolo 3 della legge 30 dicembre 2021, n. 234.».
33.1
Calandrini, De Carlo, de Bertoldi
Precluso
Al comma 1, dopo le parole: «una tantum per l'anno 2022» inserire le seguenti: «di importo non inferiore a 200 euro».
35.1
Giarrusso, Paragone, De Vecchis, Martelli
Precluso
Sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, le parole: «79 milioni di euro» sono sostituite con le parole: «100 milioni di euro»;
2) al comma 1, le parole: «60 euro» sono sostituite con le parole: «100 euro»;
3) il comma 3, è sostituito dal seguente: «3. Agli oneri aggiuntivi derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 58, nonché agli oneri aggiuntivi derivanti dal comma 1 si provvede mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 28, comma 1, legge 31 dicembre 2009, n.196».
35.0.1
Calandrini, De Carlo, de Bertoldi
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 35-bis.
(Proroga di termini in materia di tutela delle persone vulnerabili e sostegno al trasporto pubblico non di linea)
1. All'articolo 200-bis, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: ''entro il 31 dicembre 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''entro il 30 giugno 2023''.».
G37-bis.1
Precluso
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina» (A.S. 2668),
premesso che:
l'articolo 37-bis del provvedimento in esame, inserito nel corso dell'esame in sede referente alla Camera dei deputati, al comma 1, al fine di favorire l'incremento dell'offerta di alloggi in locazione per uso residenziale di lunga durata, la residenzialità nel centro storico e di tutelare il patrimonio storico-artistico e ambientale di rilevanza mondiale la cui salvaguardia è obiettivo di preminente interesse nazionale ai sensi della legge 16 aprile 1973, n. 171, autorizza il comune di Venezia a integrare i propri strumenti urbanistici con specifiche disposizioni regolamentari per individuare, in modo differenziato per ambiti omogenei, con particolare riguardo al centro storico e alle isole della laguna veneziana, i limiti massimi e i presupposti per la destinazione degli immobili residenziali ad attività di locazione breve di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, nonché a stabilire,
con specifiche disposizioni regolamentari, che lo svolgimento di detta attività per oltre 120 giorni, anche non consecutivi, di ogni anno solare, sia subordinato al mutamento di destinazione d'uso e categoria funzionale dell'immobile;
il comma 2 prevede che il regolamento comunale di cui al comma i è aggiornato periodicamente in considerazione dell'andamento della popolazione residente ed è adottato nel rispetto delle disposizioni regionali vigenti in materia;
considerato che:
in tal modo, il Comune lagunare potrà decidere zona per zona, o sestiere per sestiere, oltre alle isole come il Lido, Pellestrina, Murano, Burano, ecc., quanti immobili destinare alle locazioni turistiche brevi. Tale norma appare fortemente discriminatoria nei confronti di tutte le città d'arte e/o storiche del territorio nazionale che presentino problemi analoghi a quelli di Venezia per quanto riguarda l'emergenza abitativa e lo spopolamento dei residenti;
viene introdotto inoltre un termine temporale troppo breve, fino a 120 giorni l'anno, anche non continuativi, in cui le locazioni brevi turistiche saranno libere. Nella restante parte dell'anno, invece, il Comune avrà facoltà di autorizzarle, subordinandole al «mutamento di destinazione d'uso e categoria funzionale dell'immobile». In tal modo, non solo verrà favorito il ricorso e l'incremento dei mutamenti di destinazione d'uso degli immobili, ma si arrecheranno inevitabili danni ai proprietari di immobili che hanno usufruito della cosìddetta cedolare secca;
valutato che:
occorre assicurare tempestivamente condizioni eque ed adeguate, nonché fissare parametri e criteri che possano consentire un sostegno effettivo a favore della residenzialità del centro storico della città di Venezia e delle isole della sua Laguna;
a tal fine, proprio per favorire la residenzialità, ovvero l'incremento dell'offerta di alloggi in locazione per uso residenziale di lunga durata nella città storica di Venezia e nelle isole della Laguna, i soggetti che percepiscono redditi derivanti dai contratti di locazione breve di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 potrebbero essere suddivisi in categorie, sulla base di specifici parametri e criteri, proporzionatamente all'attività svolta e al volume di affari, quali, a grandi linee e nella fattispecie, piccoli locatari, imprese familiari per la locazione turistica, grandi patrimoni,
impegna il Governo:
a rivedere, nel primo provvedimento utile, la norma di cui all'articolo 37-bis del provvedimento in esame al fine di individuare espressamente criteri e modalità sulla base dei quali esercitare l'attività di locazione breve, con particolare riferimento all'attività svolta e al volume di affari dei soggetti imprenditoriali, al numero delle unità immobiliari locate, al numero delle stanze di ciascuna unità e alla durata delle locazioni in un anno solare.
39.1
Calandrini, De Carlo, de Bertoldi
Precluso
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Per le stesse associazioni di cui al comma 1 e per le medesime finalità è oltresì riconosciuta l'esenzione dal pagamento dell'imposta sul valore aggiunto».
40.1
Calandrini, De Carlo, de Bertoldi
Precluso
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Per l'anno 2023 il livello del finanziamento corrente del Servizio sanitario a cui concorre lo Stato è aumentato di ulteriori 200 milioni di euro allo scopo di incrementare adeguatamente l'indennità per il personale del comparto di pronto soccorso e medicina d'urgenza, medici e personale sanitario.».
40.2
Calandrini, De Carlo, de Bertoldi
Precluso
Al comma 3, sostituire le parole: «170 milioni» con le seguenti: «200 milioni».
Conseguentemente:
a) al medesimo comma 3, sostituire le parole: «20 milioni» con le seguenti: «50 milioni»;
b) al comma 5, sostituire le parole da: «370 milioni fino alla fine del comma» con le seguenti: «400 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede per 370 milioni di euro ai sensi dell'articolo 58 e per 30 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
40.3
Calandrini, De Carlo, de Bertoldi
Precluso
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
«4-bis. In via eccezionale e limitatamente all'anno 2022, in considerazione della proroga del termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali e degli effetti economici della crisi ucraina, i comuni beneficiari del contributo di cui all'articolo 30 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 sono tenuti a iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 30 giugno. Nel caso di mancato rispetto del termine di inizio dell'esecuzione dei lavori di cui al presente comma o di parziale utilizzo del contributo, il medesimo contributo è revocato, in tutto o in parte, entro il 31 luglio, con decreto del Ministro dell'interno.».
42.0.1
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 42-bis.
(Istituzione fondo per il contrasto dell'emergenza abitativa nei comuni ad alta tensione abitativa finalizzato all'acquisto e manutenzione di immobili inutilizzati)
1. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione di 800 milioni di euro per l'anno 2022 finalizzato a rafforzare il contrasto all'emergenza abitativa nei comuni ad alta tensione abitativa di cui alla Delibera CIPE 13 novembre 2003 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 18 febbraio 2004, n. 40.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono finalizzate:
a) all'acquisto di immobili da parte dei comuni con priorità di acquisto di immobili derivanti dalle dismissioni dei patrimoni degli Enti Pubblici non Economici e i altri Enti Pubblici, inclusi gli Enti Previdenziali, ovvero immobili da privati purché già realizzati da almeno cinque anni in disuso, sfitti o abbandonati, liberi da qualunque vincolo, da destinare alla soluzione di situazioni di precarietà abitativa di nuclei in condizioni di povertà in particolare soggetti a sfratti e a nuclei famigliari collocati nelle graduatorie comunali;
b) a interventi di ristrutturazione e riqualificazione di alloggi e immobili dei comuni già destinati a edilizia residenziale pubblica inutilizzati per mancanza di manutenzioni;
2) con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presenta decreto-legge, d'intesa con la Conferenza unificata, sono definiti i criteri e le modalità di presentazione dei programmi di acquisto o ristrutturazione di cui al comma 2, da finanziare, nonché i criteri di ripartizione del fondo di cui al comma 1. Il decreto di cui al presente comma dovrà definire anche la tempistica di attuazione di quanto previsto dal presente articolo, in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2022.».
Contestualmente:
- all'articolo 55, comma 1, lettera b), le parole: «nella misura del 25 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 27 per cento»;
- all'articolo 58 comma 4 apportare le seguenti modifiche:
- dopo il numero: «42,» aggiungere il seguente: «42-bis,» e alla lettera c) sostituire le parole: «quanto a 6.508 milioni di euro» con le seguenti: «quanto a 7.308 milioni di euro».
42.0.2
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 42-bis.
(Istituzione fondo per il recupero e manutenzioni alloggi inutilizzati di edilizia residenziale pubblica di proprietà degli Iacp)
1. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture è istituito un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2022 finalizzato a rafforzare il contrasto all'emergenza abitativa nei comuni ad alta tensione abitativa di cui alla Delibera CIPE 13 novembre 2003 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 18 febbraio 2004, n. 40.).
2. Le risorse di cui al comma I sono finalizzate esclusivamente a interventi di ristrutturazione e riqualificazione di alloggi e immobili degli IACP e degli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità degli IACP già destinati a edilizia residenziale pubblica inutilizzati per mancanza di manutenzioni.
2) con decreto del Ministro delle infrastrutture e mobilità sostenibile di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presenta decreto-legge, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni sono definiti i criteri e le modalità di presentazione dei programmi di ristrutturazione di cui al comma 2, da finanziare, nonché i criteri di ripartizione del fondo di cui al comma 1. Il decreto di cui al presente comma dovrà definire anche la tempistica di attuazione e le forme di monitoraggio di quanto previsto dal presente articolo. In ogni caso, i programmi di ristrutturazione per le unità immobiliari di cui al presente articolo devono essere avviati non oltre il 31 dicembre 2022, pena la decadenza del finanziamento.».
Contestualmente:
- all'art. 55, comma 1, lettera b), le parole: «nella misura del 25 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 27 per cento»;
- all'articolo 58 comma 4 apportare le seguenti modifiche:
- dopo il numero: «42,» aggiungere il seguente: «42-bis,» e alla lettera c) sostituire le parole: «quanto a 6.508 milioni di euro» con le seguenti: «quanto a 7.108 milioni di euro.».
42.0.3
Calandrini, De Carlo, de Bertoldi
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 42-bis.
(Incremento Fondo progettazione enti locali)
1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 51, le parole: ''di 320 milioni di euro per l'anno 2022, di 350 milioni di euro per l'anno 2023'' sono sostituite dalle seguenti: ''di 570 milioni di euro per l'anno 2022, di 600 milioni per l'anno 2023'';
b) al comma 53-ter, le parole: ''e il termine di cui al comma 53 al 15 aprile 2022'' sono sostituite dalle seguenti: ''e al 31 agosto 2022 e il termine di cui al comma 53 al 15 aprile 2022 e al 31 agosto 2022''».
Conseguentemente, all'articolo 58, comma 4:
a) all'alinea sostituire le parole: «Agli oneri derivanti dagli articoli 2, 3, 4, 5, 14, 18, 19, 20, 21, 24, 26, 28, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 49, 51, 56 e dai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, determinati in 16.702.778.500 euro per l'anno 2022, 5.467,2 milioni di euro per l'anno 2023» con le seguenti: «Agli oneri derivanti dagli articoli 2, 3, 4, 5, 14, 18, 19, 20, 21, 24, 26, 28, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 40, 41, 42, 42-bis, 43, 44, 45, 47, 49, 51, 56 e dai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, determinati in 16.952.778.500 euro per l'anno 2022, 5.717.200.000 euro per l'anno 2023.»;
b) alla lettera f) sostituire le parole: «quanto a 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024» con le seguenti: «quanto a 1.250 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023, 1.000 milioni per l'anno 2024.».
43.1
Calandrini, De Carlo, de Bertoldi
Precluso
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «e delle città metropolitane» sono aggiunte le seguenti: «delle Regioni a statuto ordinario».
G43.1
Alessandrini, Faggi, Ferrero, Testor, Tosato
Precluso
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina, Atto Senato 2668,
premesso che:
la crisi economica derivante dalla pandemia e aggravata fortemente dalla crisi ucraina, ha aumentato la pressione sugli enti locali, mettendo a rischio l'esercizio stesso delle funzioni fondamentali e l'erogazione dei servizi pubblici essenziali, così come la crisi energetica, e il conseguente aumento dei prezzi, sta incidendo in maniera decisiva sui bilanci degli enti locali, mettendone a dura prova la tenuta;
considerato che:
gli enti locali in procedura di dissesto finanziario sono maggiormente colpiti dai fenomeni descritti in premessa, alla luce delle rigide regole contabili che sono tenuti a rispettare per rientrare del disavanzo;
impegna il Governo
a predisporre le misure necessarie a sostenere gli enti locali, con particolare riferimento a quelli che non hanno usufruito delle misure già approntate, nelle procedure di rientro dal dissesto finanziario.
44.0.1
Calandrini, De Carlo, de Bertoldi
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 44-bis.
(Disposizioni in materia di minori non accompagnati)
1. Il presidente del Consiglio dei ministri, in applicazione della Convenzione sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, fatta all'Aja il 19 ottobre 1996 e ratificata con legge 18 giugno 2015, n. 101, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, emana una direttiva volta a chiarire che un minore accompagnato da un tutore legittimamente riconosciuto dall'Autorità ucraina non è considerato minore straniero non accompagnato.».
49.0.1
Calandrini, De Carlo, de Bertoldi
Precluso
Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
«Art. 49-bis.
(Rifinanziamento Fondo per interventi strutturali di politica economica)
1. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incremento di 18 milioni di euro complessivamente per gli anni dal 2025 al 2034.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 58-bis, comma 5, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.».
51.1
Calandrini, De Carlo, de Bertoldi
Precluso
Sopprimere il comma 1.
Conseguentemente, sopprimere i commi 2, 3 e 4.
51.2
Calandrini, De Carlo, de Bertoldi
Precluso
Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:
«11-bis. Al fine di agevolare da parte delle imprese nazionali ed estere e degli altri operatori economici afferenti al mercato dei prodotti energetici, anche in conformità a quanto previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in ragione delle esigenze di straordinaria necessità e urgenza connesse alla grave crisi internazionale in atto in Ucraina, l'individuazione dell'autorità amministrativa competente all'accertamento delle relative imposte, al comma 2 dell'articolo 23-quater del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: ''delle dogane e dei monopoli'', sono sostituite dalle seguenti: ''delle accise, dogane e monopoli.''».
51-ter.2
Precluso
Sostituire il comma 1 con i seguenti:
«1. Il capo I del decreto-legge 1º aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, è abrogato.
2. Il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, è abrogato.».
Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «(Disposizioni urgenti in materia di obblighi vaccinali)».
51-ter.4
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), sopprimere i numeri 2) e 3);
b) sopprimere la lettera b).
51-ter.6
Precluso
Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: «duecentosettanta» con la seguente: «centottantadue».
51-ter.7
Precluso
Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: «duecentosettanta» con la seguente: «centottantuno».
51-ter.0.1
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 51-quater.
(Unità di missione PNRR presso le amministrazioni centrali titolari di interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza)
1. Al fine di garantire la continuità delle attività di coordinamento istituzionale, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo degli interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza e di non pregiudicare la funzionalità delle strutture amministrative interessate, i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dalle amministrazioni centrali all'esito della procedura di reclutamento di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 si trasformano, alla scadenza del relativo rapporto, in contratti di lavoro a tempo indeterminato, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale di ciascuna amministrazione.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari ad euro 36.500.000 annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
51-ter.0.2
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 51-quater.
(Unità di missione PNRR presso le amministrazioni centrali titolari di interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza)
1. Al fine di valorizzare la specifica professionalità acquisita dal personale assunto con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, le amministrazioni assegnatarie del suddetto personale procedono, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica, anche in soprannumero, riassorbibile con le successive vacanze, all'assunzione a tempo indeterminato del citato personale, che abbia prestato servizio per ventiquattro mesi, con il medesimo inquadramento del rapporto a termine.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede, per gli anni dal 2024 al 2026, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, e, a decorrere dall'anno 2027, a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente.».
G53.1
Precluso
Il Senato,
esaminato il disegno di legge recante Conversione in legge del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina;
premesso che:
con l'articolo 53 del provvedimento si dispone l'autorizzazione dell'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario per l'emergenza della peste suina africana nella quale confluiscono le risorse assegnate allo scopo di contrastare la malattia;
la messa in opera di recinzioni o altre strutture temporanee ed amovibili, idonee al contenimento dei cinghiali selvatici nella zona infetta corrispondente alla zona soggetta a restrizioni II di cui all'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/60510 è normata dal comma 2-bis, dell'articolo 2, del decreto-legge n. 4 del 2022 recante misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA), che prevede che le regioni e le province autonome, unitamente agli interventi urgenti di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge, attuino le ulteriori misure disposte dal Commissario straordinario per l'eradicazione e la prevenzione della diffusione della peste suina africana;
il medesimo comma 2-bis, dispone inoltre che il Commissario, per la messa in opera delle recinzioni e delle strutture temporanee, si avvalga a tal fine autorizzando la spesa di 10 milioni di euro per il 2022 risorse disposte «Fondo di parte corrente per il sostegno della filiera suinicola» di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto-legge n. 4 del 2022, il prezzo dell'acciaio è aumentato del +54 per cento. Visto l'incremento del prezzo dell'acciaio, occorrerebbe incrementare la dotazione finanziaria a disposizione del Commissario straordinario, che non appare più adeguata al raggiungimento delle finalità previste dal decreto-legge n. 4 del 2022,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di incrementare, nel prossimo provvedimento di natura economica utile, la dotazione finanziaria a disposizione del Commissario straordinario, visto che alla luce delle materie prime da ritenersi non più adeguata, in ragione del sensibile incremento del costo dell'acciaio, a realizzare le finalità previste dal decreto-legge n. 4 del 2022.
55.1
Calandrini, De Carlo, de Bertoldi
Precluso
Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
«a-bis) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
''1-bis. Il contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario di cui al comma 1 è dovuto anche da banche e intermediari finanziari che esercitano nel territorio dello Stato attività di compravendita di gas metano, gas naturale, energia elettrica o prodotti petroliferi o attività di negoziazione di contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati, swap e altri contratti su strumenti derivati connessi al settore energetico''»;
b) dopo la lettera b) aggiungere le seguenti:
«b-bis) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
''3-bis. Per i soggetti di cui al comma 1-bis, ai fini del calcolo del saldo di cui al comma 2, si assume:
a) il totale delle operazioni attive, al netto dell'IVA, e il totale delle operazioni passive, al netto dell'IVA derivanti dalla compravendita di gas metano, gas naturale, energia elettrica o prodotti petroliferi;
b) il totale di quanto pagato o incassato in relazione a contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati, swap e altri contratti su strumenti derivati, così come desumibili dai libri giornali di banche e intermediari finanziari e che abbiano come sottostante gas metano, gas naturale, energia elettrica o prodotti petroliferi.
3-ter. Per i soggetti di cui al comma 1, ai fini della determinazione della base imponibile del contributo solidaristico straordinario di cui al comma 3, i totali delle operazioni attive e delle operazioni passive devono essere rettificati:
1. delle operazioni attive e passive intra-societarie di società non residenti con stabili organizzazioni in Italia e di società residenti con stabili organizzazioni all'estero;
2. dei differenziali monetari positivi o negativi pagati o incassati in relazione agli strumenti finanziari derivati, associabili alle medesime operazioni, stipulati per la copertura del rischio di fluttuazione dei prezzi dell'energia elettrica, del gas metano, del gas naturale o dei prodotti petroliferi, ancorché non rilevanti ai fini IVA, incluse le operazioni intrasocietarie di società non residenti con stabili organizzazioni in Italia e di società residenti con stabili organizzazioni all'estero''.».
55.2
Calandrini, De Carlo, de Bertoldi
Precluso
Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente lettera:
«a-bis) al comma 1, dopo le parole: ''dei carburanti'' aggiungere le seguenti: ''e dalle imprese che svolgono attività finalizzata a migliorare l'efficienza energetica dei sistemi, nonché la loro gestione''.».
55.3
Giarrusso, Paragone, De Vecchis, Martelli
Precluso
Al comma 1, lettera b), le parole: «periodo dai 1º ottobre 2021 al 30 aprile 2022, rispetto al saldo del periodo dal 1º ottobre 2020 al 30 aprile 2021» sono sostituite dalle seguenti: «periodo dal 1º ottobre 2021 al 1º aprile 2022, rispetto ai saldo del periodo dal 1º ottobre 2020 al 1º aprile 2021».
55.4
Calandrini, De Carlo, de Bertoldi
Precluso
Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
«b-bis) al comma 2, dopo le parole: ''dall'incremento del saldo tra le operazioni attive e le operazioni passive'' aggiungere le seguenti: ''al netto dell'importo delle accise versate direttamente all'erario''.».
55.5
Calandrini, De Carlo, de Bertoldi
Precluso
Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
«b-bis) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
''3-bis. La società o l'ente controllante e ciascuna società controllata fra le quali sussiste il rapporto di controllo di cui all'articolo 2359, comma 1, numero 1), del codice civile, possono esercitare l'opzione per determinare la base imponibile del contributo di cui al precedente comma 2, aggregando la base imponibile, sia positiva che negativa, delle proprie società controllate, a condizioni che anche dette società esercitino le attività di cui al comma 1.''».