Legislatura 18ª - 2ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 288 del 10/05/2022

 

GIUSTIZIA    (2ª)

MARTEDÌ 10 MAGGIO 2022

288ª Seduta

 

Presidenza del Presidente

OSTELLARI 

 

            Intervengono il sottosegretario di Stato per la giustizia Sisto e il sottosegretario di Stato per la giustizia Anna Macina.

 

            La seduta inizia alle ore 14,40.

 

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

 

Schema di decreto legislativo recante modifiche al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, in attuazione della direttiva (UE) 2019/1023 riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e sull'insolvenza) (n. 374)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 22 aprile 2021, n. 53. Seguito dell'esame e rinvio)  

 

            Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 4 maggio.

 

La relatrice MODENA (FIBP-UDC) deposita lo schema di parere pubblicato in allegato sull'atto del governo relativo al codice della crisi d'impresa.

 

La sottosegretaria MACINA fa presente l'esigenza di attendere il parere del Consiglio di Stato, prima di completare l'iter parlamentare: pertanto invita a non chiudere l'esame, garantendo - per parte del Governo - che il decreto legislativo non sarà emanato prima del 17 maggio prossimo.

 

Il PRESIDENTE, alla luce dell'esigenza manifestata dalla Sottosegretaria, propone il rinvio della trattazione al 17 maggio prossimo.

 

Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

 

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

 

 

IN SEDE REFERENTE 

 

(2574) Deputato Vincenza BRUNO BOSSIO e MAGI.  -  Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, al decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e alla legge 13 settembre 1982, n. 646, in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, approvato dalla Camera dei deputati il 31 marzo 2022, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Bruno Bossio e Magi; Ferraresi, Bonafede, Ascari, Sarti, Cataldi, Di Sarno, D'Orso, Giuliano, Perantoni, Saitta, Salafia, Scutellà, Davide Aiello, Baldino, Caso, Migliorino, Palmisano, Dori ed Elisa Tripodi; Delmastro Delle Vedove, Butti, Ciaburro, Deidda, Donzelli, Ferro, Foti, Galantino, Lucaselli, Maschio, Montaruli, Prisco, Rotelli, Silvestroni, Varchi e Vinci; Paolini, Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Potenti, Tateo e Tomasi 

(2465) GRASSO ed altri.  -  Modifiche all'ordinamento penitenziario in materia di concessione di benefici a condannati per determinati delitti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio) 

 

            Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 4 maggio.

 

Il PRESIDENTE dà atto dell'accoglimento da parte della Corte costituzionale dell'istanza finalizzata ad ottenere un rinvio della trattazione dell'udienza di stamattina, che sarà riconvocata per l'8 novembre prossimo; comunica poi che sono pervenuti, dai tribunali di sorveglianza indicati dai Gruppi, documenti che saranno resi disponibili sulla pagina web della Commissione, così come quelli che perverranno in futuro.

 

Il senatore CALIENDO (FIBP-UDC), intervenendo in discussione generale, esprime perplessità sul testo approvato alla Camera dei deputati; in particolare ne critica l'ispirazione "giustizialista", comprovata dalla problematica applicazione rispetto ai reati contro pubblica amministrazione (che sono stati accomunati dalla legge del 2019 ai delitti di criminalità organizzata di stampo mafioso). Occorre perciò trovare una soluzione ragionevole per il sistema dei reati contro pubblica amministrazione, rispetto ai quali non è possibile ipotizzare una forma di dissociazione o di de- contestualizzazione, trattandosi prevalentemente di reati monosoggettivi che operano in un contesto diverso da quello mafioso o terroristico. Si sofferma poi sulla previsione che rinvia il giudizio, sull'accessibilità dei benefici penitenziari, al parere del pubblico ministero che ha istruito il processo.

 

Il senatore GIARRUSSO (Misto-IpI-PVU) ritiene che, in realtà, la sentenza della Corte costituzionale non abbia tenuto in debito conto la realtà mafiosa e la sua pericolosità; riferendosi alla realtà della sua città di provenienza ricorda, a titolo esemplificativo, come il predominio pluridecennale di alcune famiglie - espressione del potere mafioso - non sia stato scalfito neanche da misure penitenziarie rigide come l'ergastolo, non sempre idoneo a recidere i collegamenti con le cosche di appartenenza. Pertanto auspica l'assunzione di necessarie cautele volte a bilanciare un sistema che, altrimenti, finirebbe con il vanificare i risultati raggiunti negli anni nella lotta alla criminalità organizzata di stampo mafioso.

Si rammarica per il fatto che il disegno di legge non preveda il necessario potenziamento di uomini, mezzi e strutture che debbono affiancare i magistrati che operano nei tribunali di sorveglianza: costoro saranno gravati dall' ulteriore indagine finalizzata ad accertare l'assenza attuale di collegamenti con l'organizzazione di provenienza. Il sistema disegnato dalla proposta normativa è eccessivamente garantista nei confronti di soggetti, già condannati all'ergastolo con sentenza passata in giudicato, per i quali la presunzione di innocenza è già venuta meno. Auspica pertanto che vi sia un potenziamento delle strutture per consentire agli organi competenti di esprimere il richiesto parere attraverso una valutazione ed un'istruttoria accurata; un approfondimento istruttorio, ai fini del rilascio del parere, sarebbe doveroso sia nel caso in cui questo possa essere ostativo al beneficio penitenziario, sia nel caso in cui esso possa invece consentire la concessione.

Invita a far tesoro del tempo concesso dalla Corte costituzionale e  auspica che il governo possa trovare, nei fondi destinati alla giustizia, la copertura finanziaria necessaria per rinforzare gli organici dei tribunali di sorveglianza; auspica quindi l'adozione dei necessari miglioramenti al testo, soprattutto attraverso il potenziamento della copertura finanziaria, ritenendo che il sistema non possa funzionare ad invarianza di risorse umane e strutturali. Condivide la proposta del senatore Grasso di distinguere all'interno dell'elencazione normativa le varie categorie di reati, separando quindi i reati di criminalità organizzata di tipo mafioso dagli altri.

 

In replica agli intervenuti in discussione generale, il correlatore MIRABELLI (PD) auspica che le questioni sollevate vengano discusse in sede di presentazione degli emendamenti ed anzi, al fine di accelerare la trattazione, chiede fin da subito la fissazione di un termine per gli emendamenti; ritiene tuttavia che, al di là delle critiche espresse dai colleghi, il disegno di legge possa rappresentare un ottimo punto di partenza. Infatti, nel corso della discussione alla Camera dei deputati si è cercato di conciliare posizioni originariamente molto lontane; il sistema ipotizzato dal disegno di legge garantisce già apposite verifiche di congruità volte ad accertare l'assenza di collegamenti con la criminalità organizzata. Ricorda che i pareri previsti dalle competenti autorità sono infatti obbligatori e non meramente facoltativi; ritiene che la tempistica concessa agli organi deputati a rendere i pareri sia congrua e comunque possa essere oggetto di proroghe ove necessario.

 

Il correlatore PEPE (L-SP-PSd'Az) si associa alla richiesta di fissazione del termine per emendamenti e ribadisce la necessità di cogliere l'opportunità, data dal rinvio dell'udienza della Corte costituzionale, per migliorare il testo.

 

Non facendosi osservazioni, la Commissione conviene che il disegno di legge n. 2574 sia assunto a testo base (cui riferire i successivi emendamenti) e che il termine per la presentazione degli emendamenti sia fissato al prossimo 25 maggio alle 12.

 

            Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

 

           

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE  

 

     La senatrice PIARULLI (M5S) dichiara che, nella veste di correlatrice sui disegni di legge sulla magistratura onoraria, attende l'incontro richiesto al Governo.

 

         Il senatore URRARO (L-SP-PSd'Az) dichiara che, nella medesima veste, ha sinora condiviso soltanto delle linee di indirizzo cui informare il successivo testo, ma di attendere anche lui la predetta riunione più volte sollecitata.

 

            La sottosegretaria MACINA si impegna a convocare al più presto la riunione richiesta dai correlatori.

 

 

IN SEDE REFERENTE 

(2595) Deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio) 

 

            Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 4 maggio.

 

Si apre la discussione generale, in cui il senatore CALIENDO (FIBP-UDC) lamenta che la vicenda elettorale del Consiglio superiore della magistratura sia stata complicata dall'orientamento interpretativo che fa decorrere i tre mesi all'indietro rispetto alla scadenza della vecchia consiliatura, e non in avanti. Ciò oggi costringe il Senato all'approvazione del disegno di legge a tappe forzate, per via dell'incombente svolgimento delle elezioni del Consiglio superiore della magistratura; tutto ciò comporta la rinuncia alla possibilità di presentare emendamenti, ma non esclude la possibilità di un approfondimento che segnali le criticità (che potranno essere risolte con i successivi interventi legislativi, anche nella prossima legislatura). Sui fuori ruolo, stigmatizzati sulla stampa come "sistema delle porte girevoli", esprime alcune critiche in quanto - dal meccanismo di prevenzione - non verrebbero esonerati figure di spicco quali i capi degli uffici legislativi; il sistema prescelto per la valutazione professionale dei magistrati, poi, può ripristinare un ormai superato sistema carrieristico che - così com'è disegnato - non garantirebbe gli elevati standard di professionalità auspicabili; critica inoltre la previsione del meccanismo dell'audizione personale nell'ambito del giudizio di valutazione.

Segnala come sarebbe stato sufficiente spostare le elezioni del Consiglio superiore della magistratura di qualche mese, per consentire al Parlamento di eliminare tutte le criticità di questo testo e valorizzare appieno la funzione bicamerale del Parlamento consentendo, quindi, anche al Senato di esprimersi con correttivi ed emendamenti necessari. Ricorda, per esempio, che la sua personale battaglia - per l'inserimento del criterio della temporaneità di tutte le funzioni svolte dal magistrato - tendeva proprio al fine di evitare accentramenti di potere ed aspirazioni carrieristiche: tutte cose che contrastano con lo spirito di servizio che, sempre, dovrebbe ispirare l'esercizio della funzione del magistrato.

 

Dopo aver raccolto le iscrizioni a parlare dei Gruppi per la seduta che avrà luogo domani, e la cui ora di inizio sarà modulata in relazione al calendario dell'Assemblea, il PRESIDENTE dà conto delle intese tra i Gruppi della settimana scorsa che hanno comportato la convocazione dell'Ufficio di Presidenza integrato, per attività conoscitiva da svolgere in relazione al disegno di legge in titolo: i Gruppi hanno avuto facoltà di designare, entro le 12 di venerdì 6 maggio scorso, non più di due soggetti ciascuno, da audire nella sedute programmate per non oltre questa settimana.

 

Il senatore CUCCA (IV-PSI) prega di considerare in aggiunta il nominativo del dottor Giancarlo Dominjanni, in relazione alle audizioni già contemplate. Il PRESIDENTE, seguendo lo stesso criterio per relationem, indica l'avvocato generale dello Stato Palmieri Sandulli.

 

Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

 

         Il senatore URRARO (L-SP-PSd'Az), che indica ulteriori nominativi, accorda il suo consenso - su richiesta del PRESIDENTE - alla trasformazione dell'istanza in richiesta di memorie scritte, da far prevenire alla Commissione quanto prima; di tali testi, come degli altri inerenti alla trattazione fatti pervenire, sarà data pubblicazione sul sito del Senato nell'area condivisa Theca.

 

            Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

 

La seduta termina alle 15,50.


 

 

 

 

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 374

 

La 2a Commissione Giustizia Senato,

esaminato l'Atto del Governo n. 374,

auspicando una adeguata azione di comunicazione istituzionale, volta alla piena conoscenza della normativa in via di introduzione,

sottolineando la esigenza di maggiore ordine e chiarezza tra i numerosi strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza, giudiziali e stragiudiziali, che hanno discipline autonome e separate, al fine di rendere il quadro di riferimento più intellegibile per tutti i soggetti a vario titolo coinvolti - debitori, creditori, professionisti e magistrati;

 

auspicando che, anche attraverso ulteriori confronti con il Parlamento, basati sulla analisi della concreta attuazione della normativa in materia di insolvenza, siano evitate strumentalizzazioni tese a favorire imprese plasticamente decotte a discapito di efficaci e adeguate tutele nei confronti dei creditori e dei lavoratori;

esprime parere non ostativo con le seguenti osservazioni:

-nello Schema di decreto legislativo valuti il Governo l’opportunità di coordinare i criteri di grandezza della impresa alla  Direttiva (art. 13, par. 1, lett. b) con le ragioni che hanno indotto ad individuare il criterio dimensionale dei quindici dipendenti;

-nello Schema di decreto legislativo valuti il Governo se il piano di ristrutturazione omologato sia effettivamente necessario ai fini del recepimento della Direttiva;

- nello Schema di decreto legislativo valuti il Governo di introdurre una definizione normativa di insolvenza incolpevole, dovuta ad una situazione economica generale straordinaria, da distinguere rispetto a quella prodotta per negligenza nell’attività degli amministratori, la cui declinazione di dettaglio è demandata ad un Decreto del Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Tale esigenza è fondata anche alla luce della riscrittura, già annunciata dal Governo, delle norme penali fallimentari, anche al fine eliminare l'incertezza riguardo la sindacabilità ex post, in sede giurisdizionale, circa le scelte operate dall'imprenditore nel caso in cui queste ultime non si siano rivelate sufficienti al superamento della crisi.

-all’art.6 dello Schema di decreto legislativo valuti il Governo di intervenire sul comma 1, che riscrive l’art.16 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.14, prevedendo, nell’ambito della "composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa", che i soggetti dotati di specifica competenza nel settore economico in cui opera l’imprenditore, di cui l’esperto può avvalersi nell’esercizio delle sue funzioni, siano scelti fra quelli indicati dalle rispettive associazioni di categoria maggiormente rappresentative sul territorio;

.-all’art. 6 del dello Schema di decreto legislativo valuti il Governo di monitorare costantemente l’effettivo contemperamento degli interessi nell’ambito della disciplina del procedimento di protezione, con riferimento alla pubblicazione della istanza nel registro delle imprese  e alle problematiche reputazionale connesse. Dal un lato l’imprenditore sarà indotto a subire, e spesso verosimilmente a cedere, alle pressioni dei creditori più aggressivi (anche a costo di violarne la pariteticità) piuttosto che ricorrere ad uno strumento protettivo così controproducente. Dall’altro ammettere la protezione del patrimonio e comunque garantire la riservatezza delle trattative porterebbe ad un sistema che tutela il solo debitore senza considerare la posizione dei suoi creditori, molti dei quali sono piccoli imprenditori e/o lavoratori, cioè soggetti non in grado di comprendere la situazione dell’impresa debitrice e di tutelare le loro ragioni;

-all’art.6 dello Schema di decreto legislativo valuti il Governo la possibilità ( fermi i criteri della direttiva e i obbiettivi del PNRRR)  di intervenire sul comma 1, che introduce l’art. 25-novies del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.14, aumentando a 35.000 euro l’importo dei debiti scaduti ai fini della segnalazione d’allerta dell’Istituto nazionale della previdenza sociale, dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e dell’Agenzia delle Entrate, nonché prevedendo che, con specifico riferimento al predetto Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, le disposizioni del medesimo art. 25-novies si applichino in relazione ai debiti accertati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo in esame;

-nello Schema di decreto legislativo valuti il Governo di introdurre una graduale riorganizzazione degli esperti e delle competenze necessarie per la materia della crisi di impresa con riferimento alle figure professionali, stante la esigenza di esperti di comprovata esperienza e la richiesta di coinvolgimento di numerose categorie professionali (a titolo esemplificativo: Revisori Legali e Tributaristi Qualificati e Certificati; Esperti che, pur non iscritti agli albi professionali, abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società di capitali o società cooperative e che documentano di aver maturato precedenti esperienze nel campo della crisi d’impresa, purché non sia intervenuta nei loro confronti dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione giudiziale; Dottore Agronomo e Dottore Forestale, etc.);

-Nello Schema di decreto legislativo valuti il Governo di introdurre una previsione, negli artt. 18, comma 3, e 55, comma 3, che consenta al debitore di riproporre l’istanza di relativa alle misure protettive e cautelari quando l’inefficacia sia dipesa da una inattività dell’ufficio giudiziario non imputabile al debitore.

-Nello Schema di decreto legislativo valuti il Governo di modificare la previsione dell’art. 18, comma 5, precisando che i creditori nei cui confronti operano le misure protettive non sono quelli potenzialmente colpiti dalle stesse ma solo quelli in concreto destinatari del provvedimento di conferma delle misure e che, nel periodo intercorrente tra la pubblicazione dell’istanza e la conferma della misura, i creditori possono sospendere l’adempimento dei contratti pendenti ma non provocarne la risoluzione né anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell’imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori rispetto alla pubblicazione dell’istanza di cui al comma 1;

- Nello schema di decreto legislativo valuti il Governo la formulazione dell’art 25-quinquies del Codice, (introdotto nel Titolo II dall’articolo 6 dello schema di decreto legislativo), in riferimento ad una disparità di trattamento che si determinerebbe tra le imprese agricole e le imprese minori da un lato e le imprese cd "sopra-soglia" con particolare riferimento alla liquidazione controllata;

 - Nello schema di decreto legislativo valuti il Governo valuti il coordinamento tra la disciplina dell'articolo 84, comma 9 del Codice (come modificato dall’articolo 19, comma 2 dello schema di d.lgs.) e il disposto dell'articolo 91, comma 1 al fine di evitare che ipotesi similari siano assoggettate a diverse discipline;

- Nello schema di decreto legislativo valuti il Governo  il termine decadenziale previsto dall'articolo 112, comma 3 del Codice, come modificato dall’articolo 24, comma 1, dello schema di d.lgs., con riferimento al diritto di difesa dei creditori. Detta decadenza, intervenendo in una fase in cui i creditori non hanno ancora contezza del contenuto della proposta e del piano, impedisce di fatto una consapevole difesa.