Legislatura 18ª - 10ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 216 del 24/03/2022
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TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE
N. 1921, 2087
NT
Il Relatore
Art. 1.
(Finalità)
1. La presente legge, nel rispetto dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione e dei principi dell'Unione europea in materia di concorrenza e di libertà di circolazione, disciplina la professione di guida turistica e il relativo esercizio, stabilendone altresì i princìpi fondamentali ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.
2. Le regioni disciplinano la professione di guida turistica nel rispetto dei princìpi fondamentali previsti dalla presente legge.
Art. 2.
(Definizione e oggetto della professione)
1. È definito «guida turistica» il professionista che abbia conseguito, ai sensi dell'articolo 3, il titolo idoneo a illustrare e interpretare, nel corso di visite sul luogo, a favore di persone singole o di gruppi, i beni materiali e immateriali che costituiscono il patrimonio storico, culturale, religioso, architettonico, artistico, archeologico e monumentale italiano, in correlazione anche ai contesti demo-etno-antropologici, paesaggistici, produttivi ed enogastronomici che caratterizzano le specificità territoriali.
2. Costituiscono attività della professione di guida turistica l'illustrazione del valore e del significato, quali testimonianze di civiltà di un territorio e della sua comunità, di opere d'arte, pinacoteche, gallerie, musei, mostre, monumenti civili e religiosi, scavi e siti archeologici, ville, giardini, parchi storici e artistici, complessi architettonici e urbanistici, beni etno-antropologici e altri beni, ivi compresi i beni culturali e paesaggistici inseriti nella Lista del patrimonio mondiale dell'umanità dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura, denominata «Lista UNESCO», costituenti patrimonio culturale e ambientale e paesaggistico della Nazione, al fine di:
a) evidenziarne le caratteristiche, gli aspetti e i valori storici, artistici, archeologici, monumentali, religiosi, demo-etno-antropologici, paesaggistici e naturali;
b) valorizzarne, tutelarne e trasmetterne la conoscenza, corretta e aggiornata, contribuendo a preservarne la memoria e l'identità nazionale e territoriale, con particolare riguardo alla presa di coscienza, da parte dei visitatori, della fragilità di tale patrimonio, e alla loro educazione alla necessità di rispettarlo;
c) garantire la qualità delle prestazioni rese ai fruitori del servizio nel rispetto delle leggi vigenti, nonché della sicurezza del visitatore.
3. Le guide turistiche possono conseguire ulteriori specializzazioni, tematiche o territoriali, attraverso i corsi di formazione previsti dall'articolo 7:
a) per settori culturali, artistici, artigianali, tecnico-scientifici ed enogastronomici;
b) per la didattica museale e le specifiche tecniche di comunicazione con persone diversamente abili, nonché per altri settori culturali e tecnici utili all'esercizio della professione.
Art. 3.
(Professione di guida turistica)
1. Il titolo di guida turistica necessario per l'esercizio della professione è acquisito previo superamento dell'esame di idoneità, indetto con cadenza annuale dal Ministero del turismo, e conseguente iscrizione all'elenco nazionale di cui all'articolo 5.
Art. 4.
(Accesso alla professione da parte di cittadini di un altro Stato membro dell'Unione europea e di cittadini non appartenenti all'Unione europea)
1. I cittadini dell'Unione europea abilitati allo svolgimento della professione di guida turistica in conformità alla normativa di un altro Stato membro dell'Unione europea hanno titolo a svolgere la loro attività in Italia:
a) su base temporanea e occasionale, in regime di libera prestazione di servizi, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;
b) in maniera stabile, a seguito del riconoscimento del titolo professionale conseguito in un altro Stato membro dell'Unione europea, previa integrazione della formazione mediante misure compensative, di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.
2. I cittadini degli Stati non appartenenti all'Unione europea, ai fini del riconoscimento del titolo professionale di guida turistica, in regola con le disposizioni vigenti in materia di immigrazione, sostengono una prova attitudinale.
3. Per l'attività delle guide turistiche abilitate in un altro Stato membro dell'Unione europea in regime di libera prestazione temporanea e occasionale di cui al comma 1, lettera a), il carattere temporaneo e occasionale della prestazione è valutato e verificato con le modalità previste dall'articolo 9 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, in deroga a quanto previsto dall'articolo 59 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.
4. Con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro della cultura, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definite le modalità di svolgimento della formazione integrativa di cui al comma 1, lettera b), e della prova attitudinale di cui al comma 2, ai fini del riconoscimento dei rispettivi titoli professionali. I soggetti che abbiano ottenuto il riconoscimento, ai sensi dei commi 1, lettera b), e 2, del presente articolo, sono iscritti in un'apposita sezione dell'elenco di cui all'articolo 5.
5. L'autorità competente a pronunciarsi sulle domande di riconoscimento del titolo professionale di guida turistica, di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, è il Ministero del turismo, in deroga a quanto previsto dall'articolo articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.
Art. 5.
(Elenco nazionale)
1. Presso il Ministero del turismo è istituito l'elenco nazionale delle guide turistiche, di seguito denominato «elenco nazionale», al quale sono iscritti, a domanda, coloro che:
a) hanno superato lo specifico esame di idoneità di cui all'articolo 6;
b) in quanto cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera b), hanno ottenuto il riconoscimento del titolo professionale, secondo le modalità di cui all'articolo 4, comma 4;
c) in quanto cittadini di uno Stato non appartenente all'Unione europea, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, hanno ottenuto il riconoscimento del titolo professionale, secondo le modalità di cui all'articolo 4, comma 4.
2. L'elenco nazionale, distinto in apposite sezioni ai sensi dell'articolo 7, comma 2, è aggiornato a seguito della verifica delle domande di iscrizione e delle specializzazioni acquisite ed è reso pubblico sul sito istituzionale del Ministero del turismo. Alla tenuta dell'elenco provvede il Ministero del turismo, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
3. Nell'elenco nazionale sono indicate le generalità degli iscritti, le eventuali specializzazioni tematiche o territoriali, e le lingue straniere per le quali è stata conseguita l'idoneità.
4. Agli iscritti nell'elenco nazionale è rilasciato dal Ministero del turismo un tesserino personale di riconoscimento di guida turistica, munito di fotografia, da esibire nel momento in cui si esercita la professione.
Art. 6.
(Esame di idoneità)
1. L'esame di idoneità all'esercizio della professione di guida turistica, è indetto, con cadenza annuale, dal Ministero del turismo. L'idoneità alla professione di guida turistica è valida su tutto il territorio nazionale.
2. Per partecipare all'esame di idoneità occorre il possesso dei seguenti requisiti:
a) avere compiuto la maggiore età;
b) essere cittadini italiani o di Stati membri dell'Unione europea o, se cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, essere in regola con le disposizioni vigenti in materia di immigrazione e di lavoro, fatti salvi eventuali accordi bilaterali in materia;
c) avere il godimento dei diritti civili;
d) non aver subìto condanne passate in giudicato o applicazione della pena su richiesta delle parti, per reato doloso, per il quale la legge prevede la pena della reclusione o dell'arresto;
e) non avere riportato condanne, anche non definitive, o applicazione della pena su richiesta delle parti, per reati commessi con abuso di una professione, arte, industria, commercio o mestiere o con violazione dei doveri ad essi inerenti, che comportino l'interdizione o la sospensione degli stessi, ai sensi degli articoli 31 e 35 del codice penale;
f) aver conseguito il diploma di laurea triennale in una delle classi di laurea individuate con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentito il Consiglio universitario nazionale, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Con decreto del Ministro del turismo, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca e con il Ministro della cultura, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti le modalità e i criteri per lo svolgimento dell'esame di idoneità.
Art. 7.
(Corsi di formazione e specializzazioni)
1. Le regioni organizzano corsi di formazione, a contenuto teorico e pratico, a cui si iscrivono le guide turistiche ai sensi dell'articolo 3 che intendano acquisire ulteriori specializzazioni tematiche o territoriali, di cui all'articolo 2, comma 3.
2. Il superamento dei corsi di formazione, della durata complessiva di 650 ore, consente alle guide turistiche di iscriversi in apposite sezioni dell'elenco nazionale di cui all'articolo 5, recanti la specializzazione tematica o territoriale acquisita di cui all'articolo 2, comma 3.
3. Le regioni disciplinano la professione di guida turistica ai sensi dell'articolo 1, comma 2, tenendo conto delle specializzazioni conseguite dalle guide turistiche ai sensi del comma 2.
4. Le disposizioni del presente articolo sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le disposizioni dei rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
Art. 8.
(Codice ATECO)
1. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del turismo, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è individuato un codice ATECO per la professione di guida turistica come definita dalla presente legge.
Art. 9.
(Ingresso gratuito)
1. Le guide turistiche munite di tesserino personale di riconoscimento ai sensi dell'articolo 5, comma 4, hanno diritto all'ingresso gratuito in tutti gli istituti e i luoghi della cultura in cui esercitano la professione, siano essi di proprietà dello Stato, degli enti territoriali o di privati.
Art. 10.
(Compensi professionali)
1. Ai sensi dell'articolo 36 della Costituzione, i compensi per le prestazioni professionali devono essere proporzionati alla durata, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione.
Art. 11.
(Divieti)
1. È fatto divieto a chiunque non sia in possesso del titolo di guida turistica di fare uso di tessere o di altri segni distintivi idonei alla sua identificazione come guida turistica.
Art. 12.
(Abrogazioni e disposizioni transitorie)
1. L'articolo 3 della legge 6 agosto 2013, n. 97 è abrogato.
2. Le guide turistiche già abilitate alla data di entrata in vigore della presente legge sono iscritte all'elenco nazionale di cui all'articolo 5 ed è rilasciato loro il tesserino personale di riconoscimento di guida turistica.
Art. 13.
(Clausola di invarianza finanziaria)
1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 14.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 2469
Art. 2
2.0.1000/203 (testo 2)
All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», al comma 2, lettera i), sopprimere le parole: «del mancato ammortamento» e inserire, in fine, le seguenti parole: «, del valore aziendale dell'impresa e dei beni materiali e immateriali, del capitale investito, nonché degli elementi patrimoniali tangibili e intangibili e delle prospettive settoriali di reddito di cui beneficerà l'eventuale beneficiario subentrante».
Art. 6
6.104 (testo 2)
Fregolent, Marti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani
Apportare le seguenti modifiche:
a) Al comma 3 sopprimere le seguenti parole: «, con riguardo all'esercizio della delega relativamente ai criteri di cui alle lettere d) e o) del comma 2 e sentita la Conferenza medesima con riguardo all'esercizio della delega relativamente ai criteri di cui alle lettere a), b), c), e), f), g), h), i), l), m), n), p), q), r), s), t), u), v), z), dello stesso comma 2.»;
b) al comma 2, lettera f), aggiungere in fine le seguenti parole: «, garantendo comunque la tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche e tenendo conto dei risultati attesi futuri della gestione.».
Art. 8
8.0.100
I Relatori
Dopo l'articolo, aggiungere i seguenti:
«Art. 8-bis
(Istituzione del sistema di interscambio di pallet - Finalità e definizioni)
1. Le disposizioni di cui agli articoli 8-bis e 8-ter si applicano ai pallet standardizzati interscambiabili utilizzati per la produzione, lo stoccaggio, la movimentazione ed il trasporto delle merci.
2. Ai fini dell'istituzione di un sistema di interscambio di pallet si adottano le seguenti definizioni:
a) pallet (UNI EN ISO 445): piattaforma rigida orizzontale caratterizzata da un'altezza minima compatibile con la movimentazione, tramite carrelli transpallet o carrelli elevatori a forche e altre appropriate attrezzature di movimentazione, impiegata come supporto per la raccolta, l'immagazzinamento, la movimentazione ed il trasporto di merci e di carichi. Essa può essere costruita o equipaggiata con struttura superiore;
b) pallet standardizzato: comprende una serie di tipologie di pallet per usi specifici in riferimento a un dato mercato e risponde alla necessità di armonizzazione e di riduzione dei costi, legata agli scambi di merci su pallet e alla gestione dei parchi;
c) pallet interscambiabile: pallet standardizzato riutilizzato e non ceduto a titolo di vendita al destinatario della merce.
3. Le caratteristiche di ciascuna tipologia di pallet sono stabilite da specifici capitolati tecnici che costituiscono dei documenti di riferimento su scala mondiale.
Art. 8-ter
(Disciplina del sistema di interscambio di pallet)
1. I soggetti che ricevono, a qualunque titolo, fatta salva la compravendita, i pallet di cui all'articolo 8-bis, sono obbligati alla restituzione al proprietario o al committente di un uguale numero di pallet della medesima tipologia, con caratteristiche tecnico-qualitative assimilabili o equiparabili a quelli ricevuti.
2. Fatto salvo il caso in cui siano stati espressamente dispensati dal proprietario o dal committente, l'obbligo di cui al comma 1 permane in carico ai soggetti tenuti alla restituzione dei pallet, indipendentemente dallo stato di conservazione e dalla conformità tecnica degli stessi. La tipologia dei pallet interscambiabili di cui all'articolo 8-bis è indicata sui relativi documenti di trasporto del mittente e non è modificabile dai soggetti riceventi.
3. In caso di impossibilità a provvedere all'immediato interscambio di pallet, il soggetto obbligato alla restituzione è tenuto all'emissione contestuale di apposito voucher, digitale o cartaceo, avente funzione di titolo di credito improprio cedibile a terzi senza vincoli di forma, debitamente sottoscritto, contenente data, denominazione dell'emittente e del beneficiario, tipologia e quantità dei pallet da restituire. La mancata indicazione sul voucher di tutti i suddetti requisiti informativi comporta il diritto, per il possessore del voucher medesimo, di richiedere immediatamente, al soggetto obbligato alla restituzione, il pagamento di un importo pari al valore di mercato di ciascun pallet, determinato ai sensi del comma 6, moltiplicato per il numero di pallet non restituiti. Al voucher si applica l'articolo 1992 del codice civile.
4. La mancata riconsegna di uno o più pallet entro sei mesi dalla data di emissione del voucher, secondo quanto previsto dal comma 3, comporta l'obbligo, per il soggetto obbligato alla restituzione, al pagamento di un importo pari al valore di mercato di ciascun pallet determinato ai sensi del comma 6, moltiplicato per il numero di pallet non restituito. È fatto obbligo al possessore del voucher di restituirlo all'emittente, al momento della restituzione dei pallet ivi indicati o al momento del pagamento del relativo importo, determinato ai sensi del comma 6.
5. Ogni patto contrario alle disposizioni di cui agli articoli 8-bis e 8-ter è nullo.
6. Con decreto del Ministero della transizione ecologica, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le caratteristiche tecnico-qualitative nonché la determinazione del valore di mercato del pallet interscambiabile, e le tempistiche per il suo aggiornamento. Con il medesimo decreto è indicata la struttura, istituita presso il Ministero della transizione ecologica, competente a svolgere attività di vigilanza e di monitoraggio del corretto funzionamento del sistema di interscambio di pallet, anche con l'obiettivo di garantire il livello minimo di impatto ambientale.
7. I soggetti coinvolti nel mercato dei pallet possono segnalare eventuali violazioni alla struttura di cui al comma 6.
Art. 8-quater
(Clausola di invarianza finanziaria)
1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 8-bis e 8-ter non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione nei limiti delle risorse umane e finanziarie assegnate a legislazione vigente.».
Art. 13
13.27 (testo 2)
Al comma 1, lettera b), numero 1), dopo il capoverso «1-bis», inserire il seguente:
«1-ter. A tutela della qualità, del volume e della sicurezza delle prestazioni erogate, di cui al comma 1-bis, e del corretto rapporto tra costo del lavoro e quantificazione delle tariffe, al personale medico e sanitario operante in regime di dipendenza nelle strutture private equiparate titolari di accordi contrattuali e nelle strutture private accreditate contrattualizzate si applica il CCNL di categoria sottoscritto dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative.».
Conseguentemente, sostituire il numero 1), con il seguente:
«1) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti».
Art. 26
26.100
I Relatori
Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i medesimi decreti legislativi sono adottati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.».