Legislatura 18ª - Disegno di legge n. 2548
Azioni disponibili
Art. 5.
(Disposizioni transitorie e finali)
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR), con propria delibera, individua le modalità di attuazione dell'articolo 2, comma 1, se del caso predisponendo formulari e modelli. Analogo provvedimento è adottato, entro il medesimo termine, dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS). I provvedimenti di cui ai precedenti periodi sono adottati sentita la Consulta di cui all'articolo 4.
2. Nelle more dell'adozione dei provvedimenti di cui al comma 1, i contratti bancari e assicurativi stipulati dopo la data di entrata in vigore della presente legge devono tener conto dei princìpi introdotti dalla medesima, a pena di nullità delle clausole da essi difformi.