Legislatura 18ª - Disegno di legge n. 2548
Azioni disponibili
Art. 4.
(Consulta per la parità di trattamento delle persone che sono state affette da patologie oncologiche)
1. Ai fini di cui alla presente legge, presso il Ministero della salute è istituita la Consulta per la parità di trattamento delle persone che sono state affette da patologie oncologiche, composta in modo da rispettare la parità di genere e da assicurare la presenza di rappresentanti delle autorità di vigilanza sui servizi bancari e assicurativi e di persone di comprovata esperienza nelle materie oggetto della presente legge, con particolare riferimento alle patologie oncologiche. La Consulta è rinnovata ogni quattro anni e i suoi membri non possono svolgere più di due mandati consecutivi. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, sono stabilite le modalità per la costituzione della Consulta di cui al primo periodo.
2. La Consulta:
a) vigila sull'attuazione della presente legge;
b) formula al Ministro della salute la proposta di decreto di cui all'articolo 2, comma 5;
c) raccoglie le segnalazioni dei consumatori in relazione all'applicazione della presente legge e, se necessario, le inoltra alle autorità di vigilanza;
d) fornisce pareri agli operatori bancari e assicurativi sulla corretta applicazione della presente legge;
e) promuove adeguata conoscenza della presente legge tra gli operatori bancari e assicurativi e tra i consumatori, anche attraverso apposite campagne informative;
f) formula una relazione annuale sulla propria attività e la invia alle Camere.
3. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 2, lettera b), la Consulta può avvalersi di una Commissione scientifica da essa nominata.