Legislatura 18ª - Disegno di legge n. 2548
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Art. 3.
(Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184)
1. Alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 22, comma 4, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Le indagini relative allo stato di salute non possono avere ad oggetto una patologia oncologica pregressa quando siano trascorsi dieci anni dal trattamento attivo in assenza di recidive o ricadute della malattia, ovvero cinque anni se la patologia è insorta prima del ventunesimo anno di età, fatti salvi i diversi termini e requisiti terapeutici eventualmente stabiliti per specifiche patologie con decreto del Ministro della salute »;
b) all'articolo 29-bis, comma 4, lettera c), dopo la parola: « adottivi » sono inserite le seguenti: « , nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 22, comma 4, secondo periodo »;
c) all'articolo 57, terzo comma, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , in osservanza di quanto previsto dall'articolo 22, comma 4, secondo periodo ».