Legislatura 18ª - Disegno di legge n. 2548

Art. 2.

(Accesso a servizi bancari e assicurativi)

1. In sede di stipula di contratti di assicurazione e di contratti concernenti operazioni e servizi bancari e finanziari, non possono essere richieste al consumatore informazioni sullo stato di salute relative a patologie oncologiche pregresse quando siano trascorsi dieci anni dal trattamento attivo in assenza di recidive o ricadute della malattia, ovvero cinque anni se la patologia è insorta prima del ventunesimo anno di età.

2. Trascorso il periodo di cui al comma 1, le informazioni eventualmente fornite in sede di stipula dei contratti di cui al medesimo comma 1 non possono più essere considerate ai fini della valutazione del rischio o della solvibilità del consumatore.

3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, non possono essere altresì imposti al consumatore limiti, costi e oneri aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalla normativa vigente.

4. Il consumatore che si trovi nelle condizioni di cui al comma 1 deve essere informato in modo esaustivo dagli operatori bancari e assicurativi, in tutte le fasi della stipula del contratto, dei diritti derivanti dalle disposizioni introdotte dalla presente legge.

5. Con decreto del Ministro della salute, da adottare ogni due anni su proposta della Consulta di cui all'articolo 4, sono individuate le patologie per le quali possono variare i termini e i requisiti terapeutici rispetto a quelli di cui al comma 1.