Legislatura 18ª - Disegno di legge n. 2548
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DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
(Finalità della legge)
1. In attuazione degli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione, degli articoli 7, 8, 21, 35 e 38 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché dell'articolo 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, la presente legge riconosce il diritto delle persone che sono state affette da patologia oncologica a non subire discriminazioni nell'accesso all'adozione di minori e ai servizi bancari e assicurativi.
Art. 2.
(Accesso a servizi bancari e assicurativi)
1. In sede di stipula di contratti di assicurazione e di contratti concernenti operazioni e servizi bancari e finanziari, non possono essere richieste al consumatore informazioni sullo stato di salute relative a patologie oncologiche pregresse quando siano trascorsi dieci anni dal trattamento attivo in assenza di recidive o ricadute della malattia, ovvero cinque anni se la patologia è insorta prima del ventunesimo anno di età.
2. Trascorso il periodo di cui al comma 1, le informazioni eventualmente fornite in sede di stipula dei contratti di cui al medesimo comma 1 non possono più essere considerate ai fini della valutazione del rischio o della solvibilità del consumatore.
3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, non possono essere altresì imposti al consumatore limiti, costi e oneri aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalla normativa vigente.
4. Il consumatore che si trovi nelle condizioni di cui al comma 1 deve essere informato in modo esaustivo dagli operatori bancari e assicurativi, in tutte le fasi della stipula del contratto, dei diritti derivanti dalle disposizioni introdotte dalla presente legge.
5. Con decreto del Ministro della salute, da adottare ogni due anni su proposta della Consulta di cui all'articolo 4, sono individuate le patologie per le quali possono variare i termini e i requisiti terapeutici rispetto a quelli di cui al comma 1.
Art. 3.
(Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184)
1. Alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 22, comma 4, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Le indagini relative allo stato di salute non possono avere ad oggetto una patologia oncologica pregressa quando siano trascorsi dieci anni dal trattamento attivo in assenza di recidive o ricadute della malattia, ovvero cinque anni se la patologia è insorta prima del ventunesimo anno di età, fatti salvi i diversi termini e requisiti terapeutici eventualmente stabiliti per specifiche patologie con decreto del Ministro della salute »;
b) all'articolo 29-bis, comma 4, lettera c), dopo la parola: « adottivi » sono inserite le seguenti: « , nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 22, comma 4, secondo periodo »;
c) all'articolo 57, terzo comma, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , in osservanza di quanto previsto dall'articolo 22, comma 4, secondo periodo ».
Art. 4.
(Consulta per la parità di trattamento delle persone che sono state affette da patologie oncologiche)
1. Ai fini di cui alla presente legge, presso il Ministero della salute è istituita la Consulta per la parità di trattamento delle persone che sono state affette da patologie oncologiche, composta in modo da rispettare la parità di genere e da assicurare la presenza di rappresentanti delle autorità di vigilanza sui servizi bancari e assicurativi e di persone di comprovata esperienza nelle materie oggetto della presente legge, con particolare riferimento alle patologie oncologiche. La Consulta è rinnovata ogni quattro anni e i suoi membri non possono svolgere più di due mandati consecutivi. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, sono stabilite le modalità per la costituzione della Consulta di cui al primo periodo.
2. La Consulta:
a) vigila sull'attuazione della presente legge;
b) formula al Ministro della salute la proposta di decreto di cui all'articolo 2, comma 5;
c) raccoglie le segnalazioni dei consumatori in relazione all'applicazione della presente legge e, se necessario, le inoltra alle autorità di vigilanza;
d) fornisce pareri agli operatori bancari e assicurativi sulla corretta applicazione della presente legge;
e) promuove adeguata conoscenza della presente legge tra gli operatori bancari e assicurativi e tra i consumatori, anche attraverso apposite campagne informative;
f) formula una relazione annuale sulla propria attività e la invia alle Camere.
3. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 2, lettera b), la Consulta può avvalersi di una Commissione scientifica da essa nominata.
Art. 5.
(Disposizioni transitorie e finali)
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR), con propria delibera, individua le modalità di attuazione dell'articolo 2, comma 1, se del caso predisponendo formulari e modelli. Analogo provvedimento è adottato, entro il medesimo termine, dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS). I provvedimenti di cui ai precedenti periodi sono adottati sentita la Consulta di cui all'articolo 4.
2. Nelle more dell'adozione dei provvedimenti di cui al comma 1, i contratti bancari e assicurativi stipulati dopo la data di entrata in vigore della presente legge devono tener conto dei princìpi introdotti dalla medesima, a pena di nullità delle clausole da essi difformi.